
Al via
le
testimonianze
scritte
e il
rito
sommario
di
cognizione
Riforma
del
processo
civile
in
vigore
da
subito
per le
cause
nuove.
Non è
prevista
vacatio
legis e
quindi
avvocati
e
giudici
potranno
applicare
le
novità
del ddl
semplificazione
dopo la
pubblicazione
in
Gazzetta
Ufficiale
(decorsi
naturalmente
i 15
giorni
di
rito).
Il
disegno
di legge
sulla
semplificazione
normativa
convertito
in legge
dal
senato e
ora in
attesa
di
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
contiene
una
serie di
novità
sia per
il
processo
di
cognizione
sia per
il
processo
di
esecuzione,
che
devono
essere
studiate
da
subito,
considerata
la loro
possibile
vicina
entrata
in
vigore.
Si
potranno
usare da
subito
le
testimonianze
scritte
e anche
il rito
sommario
di
cognizione
e
conteranno
da
subito i
nuovi
limiti
della
competenza
(aumentata
dei
giudici
di
pace).
Solo per
alcuni
istituti
è
previsto
una
applicazione
anche
alle
cause in
corso.
Si
tratta
di un
alleggerimento
del
contenuto
delle
sentenze
(niente
più
necessaria
ricostruzione,
seppure
sintetica,
dello
svolgimento
del
processo
e
possibilità
di
formulare
la
motivazione
con il
richiamo
a
precedenti
conformi),
della
preclusioni
di
produzioni
documentali
in
appello
e della
impugnabilità
delle
sentenze
emesse
al
termine
dei
giudizi
di
cognizione
in sede
di
opposizione
a
procedimenti
esecutivi.
Il tanto
criticato
filtro
ai
ricorsi
in
cassazione
si
applica
ai
provvedimenti
successivi
all'entrata
in
vigore
della
legge e
quindi,
anche
qui,
senza
una
vacatio
legis.
Chi deve
iniziare
un
giudizio,
ovviamente
dopo
l'entrata
in
vigore
della
legge,
deve,
quindi,
preoccuparsi
delle
novità
per
identificare
quale
sia il
giudice
competente
e quale
sia il
rito
applicabile.
A
proposito
della
individuazione
del
giudice
si deve
tenere
conto
della
aumentata
competenza
del
giudice
di pace
(fino a
5 mila
di
valore
del
giudizio,
e fino a
20 mila
per i
sinistri);
in ogni
caso
l'avvocato
deve
fare
attenzione
a come
scrive
l'atto
di
citazione,
in
quanto
deve
modificare
la
formula
di
avviso a
controparte
su
preclusioni
e
decadenze
(articolo
167
codice
di
procedura
riformulato:
bisogna
dare
avviso
delle
novità
sull'eccezione
di
incompetenza
del
giudice);
e
comunque
bisogna
capire
che rito
si
applica:
il rito
societario
è stato
abrogato;
ed è
anche
stato
abrogato
il rito
del
lavoro
per i
sinistri
stradali.
L'avvocato
deve
anche
considerare
se
attivare
il nuovo
processi
sommario
di
cognizione:
valutarne
la
praticabilità
e la
convenienza.
Le
scelte
processuali
devono
tenere
conto
del
nuovo
regime
dell'attribuzione
delle
spese di
soccombenza
anche
alla
parte
vincitrice
che ha
rifiutato
una
ragionevole
proposta
di
accordo
bonario.
In ogni
processo
nuovo
parte la
calendarizzazione
del
giudizio
e le
parti
potranno
avere
un'idea
di
quanto
dura il
processo.
Anche
per le
prove
cambiano
molte
cose:
l'avvocato
deve
tenere
conto
della
possibilità
di
acquisire
testimonianze
scritte
e quindi
dovrà
decidere
se
prestare
o meno
il
consenso
a questa
modalità.
La
riforma,
peraltro,
non
tocca
solo il
giudizio
civile,
ma anche
quello
amministrativo
(perenzione
dei
ricorsi
pendenti
o da
oltre
cinque
anni) e
quello
avanti
alla
corte
dei
conti
(calendario
del
processo).