Il
Senato ha
approvato in
via
definitiva
la terza
riforma di
sistema
presentata
dal
centrodestra,
in questo
primo anno
di
legislatura.
Così, dopo
il
federalismo
fiscale e
la
“rivoluzione”
pensata da
Brunetta per
ammodernare
la pubblica
amministrazione,
è divenuta
legge della
Repubblica
anche la
riforma del
processo
civile.
Ecco i punti
essenziali
del
provvedimento:
“Filtro.
Eliminata la
previsione
del collegio
di tre
magistrati
indicati dal
primo
presidente,
si
istituisce,
con una
modifica
introdotta
alla camera,
una sezione
apposita,
composta da
cinque
giudici
provenienti
dalle
diverse
articolazioni
della
Cassazione
civile, che
valuterà
l’ammissibilità
o meno delle
istanze
presentate a
Palazzaccio.
Saranno due,
e non più
quattro, le
ipotesi di
inammissibilità
del ricorso:
quando il
provvedimento
impugnato ha
deciso le
questioni di
diritto in
modo
conforme
alla
giurisprudenza
della
Suprema
corte e
l’esame dei
motivi non
offre
elementi per
confermare o
mutare
l’orientamento
della
stessa;
quando è
manifestamente
infondata la
censura di
violazione
dei principi
regolatori
del giusto
processo.
Attualmente
a piazza
Cavour
esiste una
sezione
filtro per
il penale
(la settima)
istituita
per legge,
mentre per
il civile,
con
provvedimento
del 2005 è
stata creata
una
struttura
composta da
magistrati
delle
diverse
sezioni
della Corte
per valutare
inammissibilità
ma anche
manifesta
fondatezza e
manifesta
infondatezza
dei ricorsi
(oltre ai
regolamenti
di
competenza).
Testimonianza
scritta.
Il giudice,
su accordo
delle parti,
tenuto conto
della natura
della causa
e di ogni
altra
circostanza
può disporre
di assumere
la
deposizione
chiedendo al
testimone di
fornire per
iscritto e
nel termine
fissato, le
risposte ai
quesiti su
cui deve
essere
interrogato.
Se il
testimone si
astiene ha
l’obbligo di
sottoscrivere
comunque il
modello
indicando
generalità e
motivi di
astensione.
Se non
spedisce la
testimonianza
nel termine
stabilito
può essere
condannato a
pena
pecuniaria.
Esaminate le
risposte, il
magistrato
può sempre
disporre che
il teste sia
chiamato a
deporre
davanti a
lui o
davanti al
giudice
delegato.
Calendario
del
processo.
Il giudice,
quando
provvede su
richieste
istruttorie,
sentite le
parti e
tenuto conto
della
natura,
dell’urgenza
e della
complessità
della causa,
fissa il
calendario
del processo
indicando le
udienze
successive e
gli
incombenti
che verranno
espletati. I
termini
fissati nel
calendario
possono
essere
prorogati,
anche
d’ufficio,
quando
sussistono
gravi motivi
sopravvenuti.
La proroga
deve essere
richiesta
dalle parti
prima della
scadenza dei
termini.
Misure di
accelerazione.
Sanzioni per
chi allunga
i processi
con condotte
dilatorie,
si introduce
il
procedimento
sommario di
cognizione e
la
possibilità
di
pronunziare
sentenze
sintetiche.
Deleghe.
Al governo
il compito
di riformare
la giustizia
amministrativa,
sfoltire le
forme
processuali
e facilitare
la
conciliazione
nel settore
commerciale
e civile“.
Cosa cambia
subito
|
Ambito
di
applicazione |
Riferimento
normativo |
Novita' |
|
giudizi
pendenti
in
1°
grado |
articolo
132
c.p.c.
|
sentenza
priva
della
esposizione
dello
svolgimento
del
processo |
|
articolo
345
c.p.c.
|
niente
documenti
nuovi
in
appello |
|
articolo
616
c.p.c. |
impugnabilità
sella
sentenza
dei
processi
di
opposizione
e
esecuzione |
|
articolo
118
disp.
e
attuazione |
motivazione
della
sentenza
anche
con
riferimento
a
precedenti
conformi |
|
processi
pendenti
al
1°
marzo
2006 |
articolo
155,
comma
5 e
6
c.p.c.
|
proroga
al
1°
giorno
non
festivo
dei
termini
in
scadenza
il
sabato
|
|
trascrizione
domanda
giudiziale
nel
ventennio
anteriore |
rinnovazione
entro
12
mesi |
conservazione
della
validita'
della
trascrizione |
|
provvedimenti
pubblicati
o
depositati
dopo
l'entrata
in
vigore
della
legge |
legge
47 |
filtro
in
cassazione |
|
giudizi
instaurati
dopo
l'entrata
in
vigore
|
tutte
le
altre
modifiche
al
c.p.c.
e le
disposizioni
attuative |
non
prevista
vacazio
legis |
“Riforma del
processo
civile in
vigore da
subito per
le cause
nuove. Non è
prevista
vacatio
legis e
quindi
avvocati e
giudici
potranno
applicare le
novità del
ddl
semplificazione
dopo la
pubblicazione
in Gazzetta
Ufficiale
(decorsi
naturalmente
i 15 giorni
di rito). Il
disegno di
legge sulla
semplificazione
normativa
convertito
in legge dal
senato e ora
in attesa di
pubblicazione
sulla
Gazzetta
Ufficiale
contiene una
serie di
novità sia
per il
processo di
cognizione
sia per il
processo di
esecuzione,
che devono
essere
studiate da
subito,
considerata
la loro
possibile
vicina
entrata in
vigore.
Si potranno
usare da
subito le
testimonianze
scritte e
anche il
rito
sommario di
cognizione e
conteranno
da subito i
nuovi limiti
della
competenza
(aumentata
dei giudici
di pace).
Solo per
alcuni
istituti è
previsto una
applicazione
anche alle
cause in
corso. Si
tratta di un
alleggerimento
del
contenuto
delle
sentenze
(niente più
necessaria
ricostruzione,
seppure
sintetica,
dello
svolgimento
del processo
e
possibilità
di formulare
la
motivazione
con il
richiamo a
precedenti
conformi),
della
preclusione
di
produzioni
documentali
in appello e
della
impugnabilità
delle
sentenze
emesse al
termine dei
giudizi di
cognizione
in sede di
opposizione
a
procedimenti
esecutivi.
Il tanto
criticato
filtro ai
ricorsi in
Cassazione
si applica
ai
provvedimenti
successivi
all’entrata
in vigore
della legge
e quindi,
anche qui,
senza una
vacatio
legis.
Chi deve
iniziare un
giudizio,
ovviamente
dopo
l’entrata in
vigore della
legge, deve,
quindi,
preoccuparsi
delle novità
per
identificare
quale sia il
giudice
competente e
quale sia il
rito
applicabile.
A proposito
della
individuazione
del giudice
si deve
tenere conto
della
aumentata
competenza
del giudice
di pace
(fino a 5
mila di
valore del
giudizio, e
fino a 20
mila per i
sinistri);
in ogni caso
l’avvocato
deve fare
attenzione a
come scrive
l’atto di
citazione,
in quanto
deve
modificare
la formula
di avviso a
controparte
su
preclusioni
e decadenza
(articolo
167 codice
di procedura
riformulato:
bisogna dare
avviso delle
novità
sull’eccezione
di
incompetenza
del
giudice); e
comunque
bisogna
capire che
rito si
applica: il
rito
societario è
stato
abrogato; ed
è anche
stato
abrogato il
rito del
lavoro per i
sinistri
stradali.
L’avvocato
deve anche
considerare
se attivare
il nuovo
processo
sommario di
cognizione:
valutarne la
praticabilità
e la
convenienza.
Le scelte
processuali
devono
tenere conto
del nuovo
regime
dell’attribuzione
delle spese
di
soccombenza
anche alla
parte
vincitrice
che ha
rifiutato
una
ragionevole
proposta di
accordo
bonario.
In ogni
processo
nuovo parte
la
calendarizzazione
del giudizio
e le parti
potranno
avere
un’idea di
quanto dura
il processo.
Anche per le
prove
cambiano
molte cose:
l’avvocato
deve tenere
conto della
possibilità
di acquisire
testimonianze
scritte e
quindi dovrà
decidere se
prestare o
meno il
consenso a
questa
modalità. La
riforma,
peraltro,
non tocca
solo il
giudizio
civile, ma
anche quello
amministrativo
(perenzione
dei ricorsi
pendenti o
da oltre
cinque anni)
e quello
avanti alla
corte dei
conti
(calendario
del
processo)”.