Cosa cambia con la riforma del processo civile

 

Le nuove competenze con la legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.


 

 

Il maxi-provvedimento, oltre a contenere alcune deleghe al Governo (una per la riforma del processo amministrativo, contenuta nell’articolo 45; l’altra per la riduzione e semplificazione del processo civile, contenuta nell’articolo 54: in particolare si prevede la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi speciali - anche il rito societario, con esclusione dei riti fallimentari e in materia di famiglia e minori - in quelli tipici del codice di rito; con un’altra delega, infine, contenuta nell’articolo 60, si attribuisce all’esecutivo la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali), tra le disposizioni di immediata applicazione reca un intero capo - il quarto - dedicato alla Giustizia. In esso, si ridisegna ampiamente la procedura civile con innovazioni di grande impatto, come ad esempio la testimonianza scritta (v. nuovo articolo 257 bis Cpc), il procedimento sommario di cognizione (v. nuovo Capo III bis del IV libro del Cpc: articoli 702 bis e seguenti), le modifiche sul rito societario e sul ricorso per cassazione (v. nuovi articoli 360 bis e 380 bis Cpc).
I nuovi tetti di competenza per valore del giudice di pace. Per quel che qui rileva in tema di competenza della magistratura onoraria, le novità sono contenute nell’articolo 45, che novella l’articolo 7 del Cpc.
Al giudice di pace andranno le liti civili relativi a beni mobili fino a 5.000 euro, mentre il tetto sale a 20.000 euro per i sinistri stradali. Viene dunque sensibilmente elevata la competenza per valore del magistrato onorario: in particolare nelle cause relative a beni mobili il limite ratione valoris sostanzialmente raddoppia, passando dagli attuali 2.582 euro a 5.000 euro (v. nuovo articolo 7, comma 1, Cpc).
Quanto invece alle cause di risarcimento del danno da incidenti stradali, si passa dagli attuali 15.493 euro ai 20.000 euro (v. nuovo articolo 7, comma 2, Cpc). Inoltre, viene espressamente abrogato il contestato articolo 3 della legge 102/2006, sicché per le cause in materia di sinistri stradali non si applicherà il rito del lavoro ma troverà applicazione il rito ordinario. È stato così espressamente recepito quel recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “deve escludersi che l’intentio legis di cui è espressione l’art. 3 [della predetta legge 102/2006] si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l’applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale” (così Cassazione Sezione terza civile, ordinanza 21418/2008).
La nuova competenza per materia. Viene altresì attribuita al Giudice di pace la competenza per materia degli accessori su ritardata erogazione di prestazione previdenziali e assistenziali (pensioni e simili), qualunque ne sia il valore (v. nuovo articolo 7, comma 3, n. 3 bis, Cpc), materia rispetto alla quale - per espressa eccettuazione normativa - non si applicherà il rito del lavoro ma il rito ordinario (v. l’ultimo capoverso aggiunto all’articolo 442 Cpc per effetto dell’articolo 46, comma 22, della legge in commento: “Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo”).
Tra l’altro, le innovazioni in materia di competenza del magistrato onorario vanno correlate alle novità previste - più in generale - in tema di incompetenza (v. nuovo articolo 38 Cpc: “L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente”): d’ora in poi, infatti, le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e devono essere risolte all’inizio del processo: da qui termini stretti di preclusione per sollevare l’eccezione.
L’entrata in vigore delle nuove norme. In assenza di una disposizione transitoria ad hoc, i nuovi tetti avranno efficacia esclusivamente per le cause iscritte a ruolo a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
Lo scopo: la riduzione del carico di lavoro dei Tribunali. Evidente lo scopo delle innovazioni in commento: ridurre il carico di lavoro gravante sui tribunali civili e valorizzare il ruolo dei giudici non togati, più vicini al cittadino. L’aumento delle competenze dei giudici di pace - secondo le prime stime elaborate dall’Unagipa (Unione nazionale giudici di pace), una delle sigle che raccoglie i magistrati onorari - porterà ad un “esodo” di almeno 400.000 procedimenti civili (suddiviso tra cause ordinarie e decreti ingiuntivi), che dai Tribunali invaderanno le cancellerie dei giudici di pace. È una risposta alla crisi che attanaglia da tempo la macchina della giustizia civile, volta a riequilibrare il carico di lavoro tra Tribunali e giudici di pace. Ma - secondo Francesco Cersosimo, presidente dell’Angdp (Associazione nazionale giudici di pace) - «si poteva avere più coraggio e mantenere le soglie originarie, più alte, proposte originariamente dal Governo, che avrebbero inciso in maniera più determinante sul riequilibrio desiderato». In pratica - rincara - «si tratta di poco più di una rivalutazione monetaria della vecchia soglia della competenza ordinaria, mentre, quanto alle cause di risarcimento, siamo addirittura al di sotto». Il testo presentato inizialmente dall’esecutivo, infatti, prevedeva di portare, rispettivamente a 7.500 ed a 25.000 euro i confini delle competenze sopra descritte ma il cammino parlamentare compiuto ha infine ridotto la portata dell’iniziativa governativa.