
Il Governo ha emanato il Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione” , pubblicato sulla GU n. 216 del 14 settembre 2004,per porre riparo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n.222 e n.223 del 15/7/2004 con le quali ha Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,comma 5-bis,del D.lvo n. 286/1998, nella parte in cui la norma non prevedeva che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa e dell’art. 14, comma 5-quinquies, del D.lvo n. n. 286/1998, nella parte in cui essa stabiliva che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
Ad una prima lettura del provvedimento,la modifica più rilevante introdotta alla vecchia disciplina sarebbe costituita dalla attribuzione al Giudice di Pace della competenza in materia di convalida della espulsione amministrativa in luogo del Tribunale in composizione monocratica.
Restano,infatti,immutati i tempi di trasmissione degli atti da parte del Questore (48 ore) e di convalida del provvedimento di espulsione (48 ore).
Manca,tuttavia,nel testo del provvedimento,laddove si prevede che l’interessato sia sentito alla presenza di un difensore,l’obbligo di assicurare la presenza di un interprete e la traduzione degli atti compiuti in sede di convalida al fine di garantite allo straniero espulso la conoscibilità del provvedimento nella lingua e garantirgli l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto.
Suscita perplessità,inoltre,il nuovo comma 5-ter in base al quale “al fine di assicurare la tempe stività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1,le Questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo”.
A parte la necessità di reperire in tempi brevi le disponibilità di spazi ed attrezzature necessari allo svolgimento della udienza di convalida,la scelta di un luogo diverso dalle aule di giustizia può fare ritenere che intento del Legislatore sia stato quello di procedere con una sorta di rito sommario alla espulsione dello straniero ed in forza di una mutua collaborazione con le Autorità di Polizia,rafforzata dalla scelta del luogo in cui svolgere un’udienza di verifica della legittimità degli atti posti in essere così delicata quanto complessa,con ciò privando il Giudice di Pace della necessaria terzietà.
Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 come modificato dal Decreto Legge pone gli stessi interrogativi laddove enuncia che« La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
L’inciso “può” in luogo di “deve” lascerebbe adito ad una qualche discrezionalità da parte del Giudice procedente che la Corte Costituzionale aveva inteso censurare con le citate sentenze, ritenendo a buon diritto che il provvedimento di espulsione debba essere obbligatoriamente preceduto dalla verifica da parte del Tribunale in composizione monocratica (ora del Giudice di Pace).
La stessa Cassazione aveva più volte ribadito,prima della declaratoria di incostituzionalità degli articoli in questione,che In sede di convalida del provvedimento col quale il questore ordina il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, il giudice è tenuto ad operare un rigoroso controllo sull'esistenza (materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che rimane il primo dei presupposti la cui verifica è dovere ufficioso del giudice, in considerazione dell'incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo destinatario,precisando che costituisce un obbligo del giudice del merito quello di verificare l'esistenza del provvedimento espulsivo e di indicarlo, non bastando la sola menzione dell'esistenza del provvedimento di trattenimento del Questore ed il rinvio che, necessariamente, esso deve fare all'espulsione prefettizia v.( ex multis Cassazione, sez. I civile, sentenza 03.06.2004 n° 10559 )
La stessa Suprema Corte aveva di recente ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che vuole che, nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice senta in ogni caso l'interessato.(Cassazione Sez. I Civile, 13 aprile 2004, n. 6996)
Nell’ottica della Corte,tale necessità risulta imposta, sul piano normativo, dall'inciso presente nel comma 9 dell'art. 13 D.L.vo n. 286/98 e, dato l'indubbio carattere contenzioso del procedimento, trae giustificazione da quello stesso principio del contraddittorio che impone - art. 4 del D.L.vo 113/99, che ha introdotto l'art. 13 bis nel D.L.vo n. 286/98(modificato dal D.L. in argomento) - la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'autorità emittente.
Sul punto la Corte aveva sottolineato come il decreto, peraltro, andava comunicato allo straniero, sia per ragioni di coerenza con il modello procedimentale richiamato - perché gli artt. 737 ss. c.p.c. impongono l'audizione degli interessati - sia perché l'art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 394/99 dispone che: "Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio".
Si deve, infatti, rilevare che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, citato D.L.vo 286, il ricorso avverso il decreto d'espulsione può essere sottoscritto personalmente,ma nel procedimento camerale il ricorrente deve essere assistito da un difensore (o di propria nomina o nominato d'ufficio).
Ne consegue che l'obbligo di audizione non è soddisfatto se il ricorrente non viene convocato con il mezzo indicato dal regolamento, né sembra praticabile - di fronte al dettato normativo - l'ipotesi che ricada sul ricorrente o sul difensore l'onere di informarsi della data fissata dal tribunale per sentire l’interessato.
Inutile aggiungere che anche tale provvedimento,siccome notificato al cittadino straniero alloglotta, avrebbe bisogno della traduzione nella lingua dell’espellendo,così come previsto per il decreto di espulsione e che le attuali strutture del Giudice di Pace non dispongono di un elenco di interpreti-traduttori a cui fare ricorso in tali casi.
In tema di assistenza da parte del difensore,il D.L. 241/2004 non chiarisce,inoltre,se lo stesso possa essere nominato dallo straniero con il beneficio del gratuito patrocinio cui avrebbe diritto in base a numerose sentenze.
E’ questa un’altra lacuna del provvedimento ma non l’unica.
Veramente singolare,quanto mortificante per l’impegno e professionalità richiesta al Giudice di Pace dalle nuove competenze delineate dal Governo,appare la “gratifica” da corrispondere per tali incombenze atteso che il D.L. stabilisce che, a modifica dell’art.11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater,per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20» e che Per i provve dimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10».
Restano,inoltre,le perplessità relative alla rapida cadenza assegnata dal D.L. all’udienza di convalida che,specie se posta in relazione ai fine settimana,renderebbe oltremodo impossibile garantire una attività in linea con i desiderata del Legislatore,come più volte ribadito dalla Dottrina.
Analoghe perplessità derivano dalla lettura delle modifiche apportate al comma 5-quinquies dell’art.14 laddove viene disposto che «Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1.Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».
Anche per tali giudizi,peraltro più complessi,al Giudice di Pace viene assegnato lo stesso “trattamento” economico nonostante l’introduzione del rito direttissimo ma la vera perplessità sorge dalla lettura dell’art.15,comma 3 della Legge delega 24/11/1999 n.468 che,a prescindere dai reati contemplati dai delitti e contravvenzioni indicati nei due commi precedenti,attribuisce al Giudice di Pace penale,come criterio generale ed alternativo,la competenza per tutti i reati “puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi ovvero con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena(…)”( comma 3 lettera a) ovvero,in subordine,“per i reati(non meglio specificati!!) per i quali non sussistano particolari difficoltà interpretative o non ricorre,di regola, la necessità di procedere ad indagini o valutazioni complesse in fatto o in diritto”.
Inutile aggiungere che la modifica introdotta avrebbe disatteso completamente le censure in relazione all’arresto obbligatorio in flagranza mosse dalla Corte Costituzionale nella pregevole sentenza n.223/2004.
Va ricordato,inoltre,che sino al D.L. in argomento,la competenza (per materia) del Giudice di pace era prevista per reati minori specificatamente elencati dall’art.4 del D Lgs 28/8/2000 n.274,ferma restando la competenza del Tribunale per i minorenni per i reati commessi da soggetti minorenni.
La competenza per materia determinata dalla connessione era disciplinata dall’art. 6 laddove tra reati di competenza del Giudice di pace e i reati di competenza di altro Giudice si ha connessione solo nel caso di concorso formale di reati (art. 81 c. 1 CP: più reati commessi da un’unica persona con una sola azione od omissione. In tali casi la Legge prevedeva la competenza del giudice superiore.
La competenza per territorio determinata dalla connessione risultava disciplinata dall’art.7,laddove la norma prevedeva che per i reati appartenenti (tutti) alla competenza per materia del Giudice di pace si hanno, invece, due casi di connessione: a) reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro (artt. 110 e 113 cp), b) concorso formale di reati commessi da un solo soggetto con un’unica azione od omissione.
In entrambi i casi, per i reati stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio apparte neva, per tutti i reati, al Giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi (art. 8).
Pertanto, i reati appartenenti alla competenza per territorio o per materia di giudici diversi, pur se uniti dal vincolo della continuazione, dovevano essere oggetto di giudizi separati e diversi con conseguente duplicazione o moltiplicazione dei procedimenti e grave lesione del principio dell’eco nomia processuale e questo aveva già suscitato notevoli perplessità nei commentatori,come pure la stessa disciplina transitoria nella parte in cui affidava ai “vecchi” Tribunali in composizione monocratica i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della Legge pur assoggettandoli alle nuove regole del rito.
A tanto aggiungasi l’onere delle indagini affidato alle varie Polizie nel termine di quattro mesi (largamente inosservato) ed oggetto di controllo a posteriori da parte del PM in sede di rinvio a giudizio o di archiviazione.
Appare evidente così come il DL stravolge il vecchio quadro normativo introducendo una nuova competenza,della quale è lecito dubitare della costituzionalità,che finisce con l’affliggere ulterior mente sia gli operatori giudiziari, sia le stesse garanzie difensive che la Corte Costituzionale aveva ritenuto necessarie nell’abrogare le disposizioni precedenti.
Prescindendo quindi dai numerosi rilievi già mossi al provvedimento,si rende necessario da parte del Legislatore un ripensamento complessivo della materia disciplinata dal nuovo DL al fine di garantirne una piena attuazione in linea con il dettato costituzionale.
Il
Governo
ha
emanato
il
Decreto
Legge 14
settembre
2004, n.
241 “Disposizioni
urgenti
in
materia
di
immigrazione”
,
pubblicato
sulla
G.U. n.
216 del
14
settembre
2004,
per
porre
riparo
alle
recenti
sentenze
della
Corte
Costituzionale
n.222 e
n.223
del
15/7/2004
con le
quali ha
Corte
aveva
dichiarato
l’illegittimità
costituzionale
dell’art.
13,comma
5-bis,del
D.lvo n.
286/1998,
nella
parte in
cui la
norma
non
prevedeva
che il
giudizio
di
convalida
debba
svolgersi
in
contraddittorio
prima
dell’esecuzione
del
provvedimento
di
accompagnamento
alla
frontiera,
con le
garanzie
della
difesa e
dell’art.
14,
comma
5-quinquies,
del
D.lvo n.
n.
286/1998,
nella
parte in
cui essa
stabiliva
che per
il reato
previsto
dal
comma
5-ter
del
medesimo
art. 14
è
obbligatorio
l’arresto
dell’autore
del
fatto.
Ad una
prima
lettura
del
provvedimento,la
modifica
più
rilevante
introdotta
alla
vecchia
disciplina
sarebbe
costituita
dalla
attribuzione
al
Giudice
di Pace
della
competenza
in
materia
di
convalida
della
espulsione
amministrativa
in luogo
del
Tribunale
in
composizione
monocratica.
Restano,infatti,immutati
i tempi
di
trasmissione
degli
atti da
parte
del
Questore
(48 ore)
e di
convalida
del
provvedimento
di
espulsione
(48
ore).
Manca,tuttavia,nel
testo
del
provvedimento,laddove
si
prevede
che
l’interessato
sia
sentito
alla
presenza
di un
difensore,l’obbligo
di
assicurare
la
presenza
di un
interprete
e la
traduzione
degli
atti
compiuti
in sede
di
convalida
al fine
di
garantite
allo
straniero
espulso
la
conoscibilità
del
provvedimento
nella
lingua e
garantirgli
l’esercizio
del
diritto
di
difesa
costituzionalmente
protetto.
Suscita
perplessità,inoltre,il
nuovo
comma
5-ter in
base al
quale
“al fine
di
assicurare
la
tempestività
del
procedimento
di
convalida
dei
provvedimenti
di cui
ai commi
4 e 5,
ed
all'articolo
14,
comma
1,le
Questure
forniscono
al
giudice
di pace,
nei
limiti
delle
risorse
disponibili,
il
supporto
occorrente
e la
disponibilità
di un
locale
idoneo”.
A parte
la
necessità
di
reperire
in tempi
brevi le
disponibilità
di spazi
ed
attrezzature
necessari
allo
svolgimento
della
udienza
di
convalida,la
scelta
di un
luogo
diverso
dalle
aule di
giustizia
può fare
ritenere
che
intento
del
Legislatore
sia
stato
quello
di
procedere
con una
sorta di
rito
sommario
alla
espulsione
dello
straniero
ed in
forza di
una
mutua
collaborazione
con le
Autorità
di
Polizia,rafforzata
dalla
scelta
del
luogo in
cui
svolgere
un’udienza
di
verifica
della
legittimità
degli
atti
posti in
essere
così
delicata
quanto
complessa,con
ciò
privando
il
Giudice
di Pace
della
necessaria
terzietà.
Il comma
4
dell'articolo
14 del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286 come
modificato
dal
Decreto
Legge
pone gli
stessi
interrogativi
laddove
enuncia
che« La
convalida
può
essere
disposta
anche in
occasione
della
convalida
del
decreto
di
accompagnamento
alla
frontiera,
nonché
in sede
di esame
del
ricorso
avverso
il
provvedimento
di
espulsione.».
L’inciso
“può” in
luogo di
“deve”
lascerebbe
adito ad
una
qualche
discrezionalità
da parte
del
Giudice
procedente
che
la Corte
Costituzionale
aveva
inteso
censurare
con le
citate
sentenze,
ritenendo
a buon
diritto
che il
provvedimento
di
espulsione
debba
essere
obbligatoriamente
preceduto
dalla
verifica
da parte
del
Tribunale
in
composizione
monocratica
(ora del
Giudice
di
Pace).
La
stessa
Cassazione
aveva
più
volte
ribadito,prima
della
declaratoria
di
incostituzionalità
degli
articoli
in
questione,che
In sede
di
convalida
del
provvedimento
col
quale il
questore
ordina
il
trattenimento
dello
straniero
presso
un
centro
di
permanenza
temporanea,
il
giudice
è tenuto
ad
operare
un
rigoroso
controllo
sull'esistenza
(materiale
e
giuridica)
del
provvedimento
espulsivo
che
rimane
il primo
dei
presupposti
la cui
verifica
è dovere
ufficioso
del
giudice,
in
considerazione
dell'incidenza
che il
trattenimento
ha sulla
libertà
personale
del suo
destinatario,precisando
che
costituisce
un
obbligo
del
giudice
del
merito
quello
di
verificare
l'esistenza
del
provvedimento
espulsivo
e di
indicarlo,
non
bastando
la sola
menzione
dell'esistenza
del
provvedimento
di
trattenimento
del
Questore
ed il
rinvio
che,
necessariamente,
esso
deve
fare
all'espulsione
prefettizia
v.( ex
multis
Cassazione,
sez. I
civile,
sentenza
03.06.2004
n° 10559
)
La
stessa
Suprema
Corte
aveva di
recente
ribadito
un
orientamento
giurisprudenziale
ormai
consolidato
che
vuole
che, nel
procedimento
conseguente
al
ricorso
avverso
il
decreto
di
espulsione
dello
straniero,
il
giudice
senta in
ogni
caso
l'interessato.(Cassazione
Sez. I
Civile,
13
aprile
2004, n.
6996)
Nell’ottica
della
Corte,tale
necessità
risulta
imposta,
sul
piano
normativo,
dall'inciso
presente
nel
comma 9
dell'art.
13
D.L.vo
n.
286/98
e, dato
l'indubbio
carattere
contenzioso
del
procedimento,
trae
giustificazione
da
quello
stesso
principio
del
contraddittorio
che
impone -
art. 4
del
D.L.vo
113/99,
che ha
introdotto
l'art.
13 bis
nel
D.L.vo
n.
286/98(modificato
dal D.L.
in
argomento)
- la
notifica,
a cura
della
cancelleria,
del
ricorso
e del
decreto
di
fissazione
dell'udienza
in
camera
di
consiglio
all'autorità
emittente.
Sul
punto la
Corte
aveva
sottolineato
come il
decreto,
peraltro,
andava
comunicato
allo
straniero,
sia per
ragioni
di
coerenza
con il
modello
procedimentale
richiamato
- perché
gli
artt.
737 ss.
c.p.c.
impongono
l'audizione
degli
interessati
- sia
perché
l'art.
3, comma
1, del
d.p.r.
n.
394/99
dispone
che: "Le
comunicazioni
dei
provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria
relative
ai
procedimenti
giurisdizionali
previsti
dal
testo
unico e
dal
presente
regolamento
sono
effettuate
con
avviso
di
cancelleria
al
difensore
nominato
dallo
straniero
o a
quello
incaricato
di
ufficio".
Si deve,
infatti,
rilevare
che, ai
sensi
dell'art.
13,
comma
10,
citato
D.L.vo
286, il
ricorso
avverso
il
decreto
d'espulsione
può
essere
sottoscritto
personalmente,ma
nel
procedimento
camerale
il
ricorrente
deve
essere
assistito
da un
difensore
(o di
propria
nomina o
nominato
d'ufficio).
Ne
consegue
che
l'obbligo
di
audizione
non è
soddisfatto
se il
ricorrente
non
viene
convocato
con il
mezzo
indicato
dal
regolamento,
né
sembra
praticabile
- di
fronte
al
dettato
normativo
-
l'ipotesi
che
ricada
sul
ricorrente
o sul
difensore
l'onere
di
informarsi
della
data
fissata
dal
tribunale
per
sentire
l’interessato.
Inutile
aggiungere
che
anche
tale
provvedimento,siccome
notificato
al
cittadino
straniero
alloglotta,
avrebbe
bisogno
della
traduzione
nella
lingua
dell’espellendo,così
come
previsto
per il
decreto
di
espulsione
e che le
attuali
strutture
del
Giudice
di Pace
non
dispongono
di un
elenco
di
interpreti-traduttori
a cui
fare
ricorso
in tali
casi.
In tema
di
assistenza
da parte
del
difensore,il
D.L.
241/2004
non
chiarisce,inoltre,se
lo
stesso
possa
essere
nominato
dallo
straniero
con il
beneficio
del
gratuito
patrocinio
cui
avrebbe
diritto
in base
a
numerose
sentenze.
E’
questa
un’altra
lacuna
del
provvedimento
ma non
l’unica.
Veramente
singolare,quanto
mortificante
per
l’impegno
e
professionalità
richiesta
al
Giudice
di Pace
dalle
nuove
competenze
delineate
dal
Governo,appare
la
“gratifica”
da
corrispondere
per tali
incombenze
atteso
che il
D.L.
stabilisce
che, a
modifica
dell’art.11
della
legge 21
novembre
1991, n.
374 «Nel
numero
delle
110
udienze
non si
computano
quelle
per i
provvedimenti
indicati
al comma
3-quater,per
ciascuna
delle
quali è
dovuta
una
indennità
di euro
20» e
che Per
i
provvedimenti
di cui
agli
articoli
13,
commi
5-bis e
8, e 14,
comma 4,
del
decreto
legislativo
25
luglio
1998 n.
286 e
successive
modificazioni,
è
corrisposta
una
indennità
di euro
10».
Restano,inoltre,le
perplessità
relative
alla
rapida
cadenza
assegnata
dal D.L.
all’udienza
di
convalida
che,specie
se posta
in
relazione
ai fine
settimana,renderebbe
oltremodo
impossibile
garantire
una
attività
in linea
con i
desiderata
del
Legislatore,come
più
volte
ribadito
dalla
Dottrina.
Analoghe
perplessità
derivano
dalla
lettura
delle
modifiche
apportate
al comma
5-quinquies
dell’art.14
laddove
viene
disposto
che «Per
i reati
previsti
ai commi
5-ter
e 5-quater
si
procede
con rito
direttissimo.
Il
questore,
per
assicurare
l'esecuzione
dell'espulsione,
dispone
i
provvedimenti
di cui
al comma
1.Per il
reato
previsto
dal
comma
5-quater
è
obbligatorio
l'arresto
dell'autore
del
fatto.».
Anche
per tali
giudizi,peraltro
più
complessi,al
Giudice
di Pace
viene
assegnato
lo
stesso
“trattamento”
economico
nonostante
l’introduzione
del rito
direttissimo
ma la
vera
perplessità
sorge
dalla
lettura
dell’art.15,comma
3 della
Legge
delega
24/11/1999
n.468
che,a
prescindere
dai
reati
contemplati
dai
delitti
e
contravvenzioni
indicati
nei due
commi
precedenti,attribuisce
al
Giudice
di Pace
penale,come
criterio
generale
ed
alternativo,la
competenza
per
tutti i
reati
“puniti
con la
pena
detentiva
non
superiore
nel
massimo
a
quattro
mesi
ovvero
con la
pena
pecuniaria
sola o
congiunta
alla
predetta
pena(…)”(
comma 3
lettera
a)
ovvero,in
subordine,“per
i
reati(non
meglio
specificati!!)
per i
quali
non
sussistano
particolari
difficoltà
interpretative
o non
ricorre,di
regola,
la
necessità
di
procedere
ad
indagini
o
valutazioni
complesse
in fatto
o in
diritto”.
Inutile
aggiungere
che la
modifica
introdotta
avrebbe
disatteso
completamente
le
censure
in
relazione
all’arresto
obbligatorio
in
flagranza
mosse
dalla
Corte
Costituzionale
nella
pregevole
sentenza
n.223/2004.
Va
ricordato,inoltre,che
sino al
D.L. in
argomento,la
competenza
(per
materia)
del
Giudice
di pace
era
prevista
per
reati
minori
specificatamente
elencati
dall’art.4
del D
Lgs
28/8/2000
n.274,ferma
restando
la
competenza
del
Tribunale
per i
minorenni
per i
reati
commessi
da
soggetti
minorenni.
La
competenza
per
materia
determinata
dalla
connessione
era
disciplinata
dall’art.
6
laddove
tra
reati di
competenza
del
Giudice
di pace
e i
reati di
competenza
di altro
Giudice
si ha
connessione
solo nel
caso di
concorso
formale
di reati
(art. 81
c. 1 CP:
più
reati
commessi
da
un’unica
persona
con una
sola
azione
od
omissione.
In tali
casi la
Legge
prevedeva
la
competenza
del
giudice
superiore.
La
competenza
per
territorio
determinata
dalla
connessione
risultava
disciplinata
dall’art.7,laddove
la norma
prevedeva
che per
i reati
appartenenti
(tutti)
alla
competenza
per
materia
del
Giudice
di pace
si
hanno,
invece,
due casi
di
connessione:
a) reato
commesso
da più
persone
in
concorso
o
cooperazione
fra loro
(artt.
110 e
113 cp),
b)
concorso
formale
di reati
commessi
da un
solo
soggetto
con
un’unica
azione
od
omissione.
In
entrambi
i casi,
per i
reati
stati
commessi
in
luoghi
diversi,
la
competenza
per
territorio
apparteneva,
per
tutti i
reati,
al
Giudice
di pace
del
luogo in
cui è
stato
commesso
il primo
reato.
Se non è
possibile
determinare
in tal
modo la
competenza,
questa
appartiene
al
giudice
di pace
del
luogo in
cui è
iniziato
il
primo
dei
procedimenti
connessi
(art.
8).
Pertanto,
i reati
appartenenti
alla
competenza
per
territorio
o per
materia
di
giudici
diversi,
pur se
uniti
dal
vincolo
della
continuazione,
dovevano
essere
oggetto
di
giudizi
separati
e
diversi
con
conseguente
duplicazione
o
moltiplicazione
dei
procedimenti
e grave
lesione
del
principio
dell’eco
nomina
processuale
e questo
aveva
già
suscitato
notevoli
perplessità
nei
commentatori,come
pure la
stessa
disciplina
transitoria
nella
parte in
cui
affidava
ai
“vecchi”
Tribunali
in
composizione
monocratica
i
giudizi
in corso
alla
data di
entrata
in
vigore
della
Legge
pur
assoggettandoli
alle
nuove
regole
del
rito.
A tanto
aggiungasi
l’onere
delle
indagini
affidato
alle
varie
Polizie
nel
termine
di
quattro
mesi
(largamente
inosservato)
ed
oggetto
di
controllo
a
posteriori
da parte
del PM
in sede
di
rinvio a
giudizio
o di
archiviazione.
Appare
evidente
così
come il
D.L.
stravolge
il
vecchio
quadro
normativo
introducendo
una
nuova
competenza,della
quale è
lecito
dubitare
della
costituzionalità,che
finisce
con
l’affliggere
ulteriormente
sia gli
operatori
giudiziari,
sia le
stesse
garanzie
difensive
che
la Corte
Costituzionale
aveva
ritenuto
necessarie
nell’abrogare
le
disposizioni
precedenti.
Prescindendo
quindi
dai
numerosi
rilievi
già
mossi al
provvedimento,si
rende
necessario
da parte
del
Legislatore
un
ripensamento
complessivo
della
materia
disciplinata
dal
nuovo
D.L. al
fine di
garantirne
una
piena
attuazione
in linea
con il
dettato
costituzionale.
DECRETO-LEGGE
14
settembre
2004, n.
241 (in
G.U.
n.
216 del
14
settembre
2004)
Disposizioni
urgenti
in
materia
di
immigrazione
IL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli
articoli
77 e 87
della
Costituzione;
Ritenuta
la
straordinaria
necessità
ed
urgenza,
a
seguito
della
sentenza
della
Corte
Costituzionale
n. 222
del 15
luglio
2004,
di
modificare
l'attuale
disciplina
in
materia
di
espulsioni
di
immigrati
clandestini,
per
assicurare
piena
efficacia
alle
garanzie
previste
dall'articolo
13 della
Costituzione
anche
agli
stranieri
per i
quali
sia
stato
disposto
l'accompagnamento
alla
frontiera
e,
contestualmente,
prevedere
adeguate
misure
per
assicurare
la
massima
celerità
dei
provvedimenti
di
convalida
e di
esecuzione
delle
espulsioni;
Vista la
deliberazione
del
Consiglio
dei
Ministri,
adottata
nella
riunione
del 3
settembre
2004;
Sulla
proposta
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
del
Vicepresidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
del
Ministro
dell'interno,
del
Ministro
per le
riforme
istituzionali
e la
devoluzione
e del
Ministro
della
giustizia,
di
concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze;
E m a n
a
il
seguente
decreto-legge:
Art. 1.
1.
All'articolo
13 del
testo
unico
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione
e norme
sulla
condizione
dello
straniero,
di cui
al
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni,
di
seguito
denominato:
«decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni»,
il comma
5-bis
è
sostituito
dai
seguenti:
«5-bis.
Nei casi
previsti
ai commi
4 e 5 il
questore
comunica
immediatamente
e,
comunque,
entro
quarantotto
ore
dalla
sua
adozione,
al
giudice
di pace
territorialmente
competente
il
provvedimento
con il
quale è
disposto
l'accompagnamento
alla
frontiera.
Il
provvedimento
del
questore
di
allontanamento
dal
territorio
nazionale
è
sospeso
fino
alla
decisione
sulla
convalida.
L'udienza
per la
convalida
si
svolge
in
camera
di
consiglio
con la
partecipazione
necessaria
di un
difensore.Il
giudice
provvede
alla
convalida,
con
decreto
motivato,
entro le
quarantotto
ore
successive,
verificata
l'osservanza
dei
termini,
la
sussistenza
dei
requisiti
previsti
dal
presente
articolo
e
sentito
l'interessato,
se
comparso.In
attesa
della
definizione
del
procedimento
di
convalida,
lo
straniero
espulso
è
trattenuto
in uno
dei
centri
di
permanenza
temporanea
ed
assistenza,
di cui
all'articolo
14.
Quando
la
convalida
è
concessa,
il
provvedimento
di
accompagnamento
alla
frontiera
diventa
esecutivo.Se
la
convalida
non è
concessa
ovvero
non è
osservato
il
termine
per la
decisione,
il
provvedimento
del
questore
perde
ogni
effetto.
Avverso
il
decreto
di
convalida
è
proponibile
ricorso
per
cassazione.
Il
relativo
ricorso
non
sospende
l'esecuzione
dell'allontanamento
dal
territorio
nazionale.
5-ter.
Al fine
di
assicurare
la
tempestività
del
procedimento
di
convalida
dei
provvedimenti
di cui
ai commi
4 e 5,
ed
all'articolo
14,
comma 1,
le
questure
forniscono
al
giudice
di pace,
nei
limiti
delle
risorse
disponibili,
il
supporto
occorrente
e la
disponibilità
di un
locale
idoneo.».
2. Al
comma 8
dell'articolo
13 del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni,
nel
primo e
terzo
periodo,
le
parole:
«tribunale
in
composizione
monocratica»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«giudice
di
pace».
3. Al
comma 1
dell'articolo
13-bis
del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni,
le
parole:
«il
tribunale
in
composizione
monocratica»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«il
giudice
di
pace».
4. Al
comma 3
dell'articolo
14 del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni,
le
parole:
«al
tribunale
in
composizione
monocratica»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«al
giudice
di pace
territorialmente
competente,
per la
convalida.».
5. Il
comma 4
dell'articolo
14 del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni,
è
sostituito
dal
seguente:
«4.
L'udienza
per la
convalida
si
svolge
in
camera
di
consiglio
con la
partecipazione
necessaria
di un
difensore.
Il
giudice
provvede
alla
convalida,
con
decreto
motivato,
entro le
quarantotto
ore
successive,
verificata
l'osservanza
dei
termini,
la
sussistenza
dei
requisiti
previsti
dall'articolo
13 e dal
presente
articolo,
escluso
il
requisito
della
vicinanza
del
centro
di
trattenimento
di cui
al comma
1, e
sentito
l'interessato,
se
comparso.
Il
provvedimento
cessa di
avere
ogni
effetto
qualora
non sia
osservato
il
termine
per la decisione. La convalida può essere disposta
anche in
occasione
della
convalida
del
decreto
di
accompagnamento
alla
frontiera,
nonché
in sede
di esame
del
ricorso
avverso
il
provvedimento
di
espulsione.».
6. Il
comma
5-quinquies
dell'articolo
14 del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286, e
successive
modificazioni,
è
sostituito
dal
seguente:
«5-quinquies.
Per i
reati
previsti
ai commi
5-ter
e 5-quater
si
procede
con rito
direttissimo.
Il
questore,
per
assicurare
l'esecuzione
dell'espulsione,
dispone
i
provvedimenti
di cui
al comma
1. Per
il reato
previsto
dal
comma
5-quater
è
obbligatorio
l'arresto
dell'autore
del
fatto.».
7.
All'articolo
11 della
legge 21
novembre
1991, n.
374,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a) al
comma 3,
è
aggiunto,
in fine,
il
seguente
periodo:
«Nel
numero
delle
110
udienze
non si
computano
quelle
per i
provvedimenti
indicati
al comma
3-quater,
per
ciascuna
delle
quali è
dovuta
una
indennità
di euro
20.»;
b) dopo
il comma
3-ter è
inserito
il
seguente:
«3-quater.
Per i
provvedimenti
di cui
agli
articoli
13,
commi
5-bis e
8, e 14,
comma 4,
del
decreto
legislativo
25
luglio
1998, n.
286 e
successive
modificazioni,
è
corrisposta
una
indennità
di euro
10.»;
c) al
comma 4,
dopo le
parole:
«di cui
ai commi
2, 3,
3-bis e
3-ter»
sono
inserite
le
seguenti:
nonché
3-quater».
Art. 2.
Norma di
copertura
finanziaria
1. Agli
oneri
derivanti
dall'attuazione
dell'articolo
1,
determinati
nel
limite
massimo
di euro
1.397.458
per
l'anno
2004 e
di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a)
quanto
ad euro
577.737 a decorrere
dall'anno
2004,
mediante
riduzione
dell'autorizzazione
di spesa
di cui
all'articolo
33,
comma 7,
della
legge 27
dicembre
2002, n.
289;
b)
quanto
ad euro
819.721
per
l'anno
2004 ed
euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione
della
autorizzazione
di spesa
di cui
all'articolo
3, comma
151,
della
legge 24
dicembre
2003, n.
350;
c)
quanto
ad euro
1.155.473 a decorrere
dall'anno
2005,
mediante
utilizzo
delle
proiezioni
dello
stanziamento
iscritto,
ai fini
del
bilancio
triennale
2004-2006,
nell'ambito
dell'unità
previsionale
di base
di parte
corrente
«Fondo
speciale»
dello
stato di
previsione
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze
per
l'anno
2004,
all'uopo
parzialmente
utilizzando
l'accantonamento
relativo
al
Ministero
degli
affari
esteri.
2. Il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze
è
autorizzato
ad
apportare,
con
propri
decreti,
le
occorrenti
variazioni
di
bilancio.
Art. 3.
1. Il
presente
decreto
entra in
vigore
il
giorno
successivo
a quello
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana
e sarà
presentato
alle
Camere
per la
conversione
in
legge.
Il
presente
decreto,
munito
del
sigillo
dello
Stato,
sarà
inserito
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana.
È fatto
obbligo
a
chiunque
spetti
di
osservarlo
e di
farlo
osservare.
Dato a
Roma,
addì 14
settembre
2004.
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
Fini,
Vicepresidente
del
Consiglio
dei
Ministri
Pisanu,
Ministro
dell'interno
Calderoli,
Ministro
per le
riforme
istituzionali
e la
devoluzione
Castelli,
Ministro
della
giustizia
Siniscalco,
Ministro
dell'economia
e delle
finanze
Visto,
il
Guardasigilli:
Castelli
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15
luglio
2004 n.
222
(dichiara
l’illegittimità
costituzionale
dell’art.
13 comma
5-bis,
del
d.lvo n.
286/1998,
nella
parte in
cui non
prevede
che il
giudizio
di
convalida
debba
svolgersi
in
contraddittorio
prima
dell’esecuzione
del
provvedimento
di
accompagnamento
alla
frontiera,
con le
garanzie
della
difesa).
CORTE
COSTITUZIONALE,
sentenza
15
luglio
2004 n.
223
(dichiara
l’illegittimità
cost.le
dell’art.
14,
comma
5-quinquies,
del
d.lvo n.
n.
286/1998,
nella
parte in
cui
stabilisce
che per
il reato
previsto
dal
comma
5-ter
del
medesimo
art. 14
è
obbligatorio
l’arresto
dell’autore
del
fatto)