FINANZIARIA 2008

Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.09.2007

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

TITOLO V

NORME FINALI

ARTICOLO 96
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

ARTICOLO 97
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
4. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

 

 


 

Art.
(Razionalizzazione degli enti pubblici statali)

 

ALLEGATO A

1. Ente italiano per la montagna (E.I.M.) – Istituito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1279.
2. Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O) - Istituito con la Legge 25 novembre 1995, n. 505.
3. Istituto agroconomico per l'Oltremare (I.A.O.) – Istituito con Regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737.
4. Unione italiana di tiro a segno (U.I.T.S) – Istituita con Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.
5. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I) – Istituita con Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261.
6. Lega navale italiana (L.N.I.) – Istituita con Regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.
7. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.
8. Ente nazionale risi – Istituito con Regio decreto legge 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito con modificazioni nella Legge 21 dicembre 1931, n. 1783.
9. Ente irriguo umbro toscano – Istituito con la Legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
10. Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) – Istituita con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.
11. Fondazione Guglielmo Marconi – Istituita con Regio Decreto 11 aprile 1938, n. 354.
12. Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" - Istituita con Regio Decreto legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito con legge 27 dicembre 1937, n. 2254.
13. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) – Istituita con Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
14. Opere laiche palatine pugliesi – Istituite con Regio Decreto legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.
15. Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III"
16. Pio istituto elemosiniere
17. Istituto Beata Lucia di Narni