FINANZIARIA 2008
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.09.2007
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
TITOLO V
NORME FINALI
ARTICOLO 96
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio
2008-2010, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati
di previsione del bilancio 2008 e del triennio
2008-2010, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella
Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in
conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 1357, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno
2008, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna
della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell'allegato 1 alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli
investimenti dello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
ARTICOLO 97
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le
nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo
speciale di parte corrente è assicurata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della
finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e delle relative norme d'attuazione.
4. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2008.
Art.
(Razionalizzazione degli enti pubblici statali)
ALLEGATO A
1. Ente italiano per la
montagna (E.I.M.) – Istituito con la Legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1279.
2. Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O)
- Istituito con la Legge 25 novembre 1995, n.
505.
3. Istituto agroconomico per l'Oltremare (I.A.O.)
– Istituito con Regio decreto-legge 27 luglio
1938, n. 2205, convertito, con modificazione,
nella legge 19 maggio 1939, n. 737.
4. Unione italiana di tiro a segno (U.I.T.S) –
Istituita con Regio decreto-legge 16 dicembre
1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno
1936, n. 1143.
5. Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia (U.N.U.C.I) – Istituita con Regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352,
convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261.
6. Lega navale italiana (L.N.I.) – Istituita con
Regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.
7. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia (EIPLI) – Istituito con Decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18
marzo 1947, n. 281.
8. Ente nazionale risi – Istituito con Regio
decreto legge 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito
con modificazioni nella Legge 21 dicembre 1931,
n. 1783.
9. Ente irriguo umbro toscano – Istituito con la
Legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
10. Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) –
Istituita con Regio decreto 18 novembre 1923, n.
2895.
11. Fondazione Guglielmo Marconi – Istituita con
Regio Decreto 11 aprile 1938, n. 354.
12. Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" -
Istituita con Regio Decreto legge 17 luglio
1937, n. 1447, convertito con legge 27 dicembre
1937, n. 2254.
13. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.)
– Istituita con Regio decreto 21 agosto 1937, n.
1585.
14. Opere laiche palatine pugliesi – Istituite
con Regio Decreto legge 23 gennaio 1936, n. 359,
convertito senza modificazioni dalla legge 14
maggio 1936, n. 1000.
15. Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio
Emanuele III"
16. Pio istituto elemosiniere
17. Istituto Beata Lucia di Narni