FINANZIARIA 2008
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.09.2007
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI
CAPO I
MISSIONE 1 - ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ARTICOLO 8
(Indennità membri Parlamento)
1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'art. 1,
secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si
applica l'adeguamento retributivo previsto dall'art. 24, commi 1
e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
ARTICOLO 9
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di
Governo)
1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti
del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.
CAPO II
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
ARTICOLO 10
(Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali)
1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il
patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo
1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono
modificate e integrate come segue:
a) al comma 676 le parole: "per il triennio 2007-2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010" e al comma
677 le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";
b) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:
"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti
per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati
triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione
della manovra.";
c) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:
"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle
province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679,
che presentano una media triennale positiva per il periodo
2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680,
è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di
cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la
parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione
di crediti.";
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in
termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di
sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari
al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato
della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678,
lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.";
e) dopo il comma 681 è aggiunto il seguente:
"681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano,
nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto
capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare
e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio,
all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per
cento della media delle entrate finali, al netto delle
riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni
2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra
l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15
per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei
commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva.
In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di
competenza mista.";
f) al comma 683, al primo periodo, le parole: "Ai fini del comma
686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia
per la gestione di competenza sia per quella di cassa," sono
sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo
finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono
calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza
sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per
la sola gestione di competenza mista,";
g) Il comma 684 è sostituito dal seguente:
"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve
essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura
tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali
sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno.;
h) Il comma 685 è sostituito dal seguente:
"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per
la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto
del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai
sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno. La mancata comunicazione al sistema web della
situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo
le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilità interno.";
i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:
"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle
Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione
di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli
enti locali che si affianca al SIOPE – Sistema Informativo delle
Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare,
in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo
aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della
finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è
effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione
della relativa copertura finanziaria.";
l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata
trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al
patto di stabilità interno.";
m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:
"686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della
tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli
obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti.";
n) dopo il comma 690 è aggiunto il seguente:
"690-bis. Al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio
del comparto degli enti locali in merito allo stock di debito e
alla sua sostenibilità è istituita, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una commissione, senza costi
aggiuntivi per la finanza pubblica, composta da rappresentanti
dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
dell'ISTAT, della Banca d'Italia, dell'UPI, dell'ANCI e
dell'UNCEM.".
ARTICOLO 11
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata
approvazione del bilancio)
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio sono confermate per l'anno 2008, le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo
2005, n. 26.
ARTICOLO 12
(Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale
al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate, da ultimo, per l'anno 2007, dall'articolo 1, comma
697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per
l'anno 2008.
3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione
di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
ARTICOLO 13
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei
costi)
1. L' articolo 27 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"1. Le comunità montane sono unioni di comuni, anche
appartenenti a province diverse, costituite per la
valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni
proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle
funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo
esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei
comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con
quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I
rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai
consigli dei comuni partecipanti.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative
di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli
interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio
associato delle funzioni comunali. La costituzione della
comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della
Regione, tra non meno di tre comuni situati per almeno l'ottanta
per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri
di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di
tre comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro
superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul
livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento
metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il
dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo
precedente, sono di seicento metri. Non possono far parte delle
comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della
costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai
benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i
criteri generali per l'individuazione dei territori da
considerare montani.
5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo
in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui
territorio coincide con quello di una comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in
base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina
si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva
del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità
montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi
di competenza delle regioni e delle comunità montane, le
regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell' àmbito territoriale delle singole comunità montane fasce
altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità
ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano
costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente
originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'
articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modificazioni.".
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i comuni
che non rispondono alle caratteristiche previste dal comma 3
dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal precedente comma, cessano di appartenere
alla comunità montana. Alla medesima data sono soppresse le
comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto
nel periodo precedente, risultano costituite da meno di tre
comuni. I poteri degli organi delle comunità montane soppresse
sono prorogati per sessanta giorni, ai soli fini di assumere le
determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali e le altre determinazioni conseguenti
alla soppressione, senza corresponsione di indennità. Decorso il
predetto termine, le determinazioni sono assunte dal Presidente
della regione, sentiti i comuni interessati. I comuni che la
componevano succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla
comunità montana soppressa, nel rispetto dei principi di
solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti
obbligatori. Negli altri casi, sempre con decorrenza dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il numero dei
componenti degli organi della comunità montana si riduce in modo
corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte.
3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla
base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o
in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti,
al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed
esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in
misura non inferiore alla metà ed entro i successivi tre mesi
provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di
coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal presente articolo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali coordina, in sede di Conferenza unificata, una verifica
sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una
relazione.
5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario di cui
all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 è ridotto di euro 66.800.000 annui,
corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse.
ARTICOLO 14
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli
circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori
comunali e provinciali)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite
dalle seguenti: "250.000 abitanti";
b) al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite
dalle seguenti: " 100.000 e i 250.000";
c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente:
"250.000".
2. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. (Composizione dei consigli)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
f) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
i) da 10 membri negli altri comuni.
3. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della
provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 28 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 700.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 300.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
4. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali
rappresentano l'intera provincia.
5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.".
6. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è
sostituita dalla seguente: "dodici.".
7. Il presente articolo si applica a decorrere dalle prime
elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e
provinciale, successive alla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi
dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto
dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo
stesso superiori.
9. L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84.
– (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in
ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi
esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di
consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso
forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura
fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.
10. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata
della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e
sulle finalità della missione.
11. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le
sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la
partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi
assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate.".
12. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "Gli
amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle
province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni,
nonché i membri delle giunte di comuni e province".
ARTICOLO 15
(Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi
derivanti da duplicazione di funzioni)
1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in
attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le
Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa,
provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti,
agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni
in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti
territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli
enti locali, secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli
enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai
medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà
regolamentare e titolari di funzioni in tutto in parte
coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.
ARTICOLO 16
(Sviluppo della montagna e delle isole minori)
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo
delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il fondo finanzia
interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e
della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la
qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a
favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano
essere ugualmente competitive. All'erogazione del fondo si
provvede sulla base del Documento triennale unico di
programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione
nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i
singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie regionali e
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la
migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle
isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti
già approvati con i decreti del Ministero dell'interno del 13
dicembre 2004 e 8 novembre 2005, le risorse iscritte sul fondo
per la tutela e lo sviluppo delle isole minori di cui
all'articolo 25, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono
trasferite al fondo di cui al comma 2 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
ARTICOLO 17
(Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e
delle aree confinanti con le Regioni a Statuto Speciale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 23
febbraio 2001, n. 38 è autorizzata la spesa annua, per un
quinquennio, di euro 66.200,00, a decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dal 2008 l'autorizzazione della spesa per il
Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche,
istituito dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è
di euro 6 milioni. A decorrere dalla stessa data il limite
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della
stessa legge è di euro 5 milioni.
3. Il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a
statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del D.L. 2
luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2007, n.127, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno
2008.
ARTICOLO 18
(Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia
sanitaria)
1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le
Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali
le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale
dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la
ristrutturazione dei debiti contratti:
a) lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette Regioni,
nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a
9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione
dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti
commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinato in
base ai procedimenti indicati nei singoli Piani e comunque al
netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi;
b) le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite
dallo Stato di cui al punto a), sono tenute a restituire, in un
periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute Gli
importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del
bilancio dello Stato.
2. All'erogazione delle somme di cui al comma 1, da accreditarsi
su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate,
lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del
riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle
regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile,
come previsto nei singoli Piani di rientro, e della
sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le
condizioni per la restituzione, da stipularsi fra il Ministero
dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto
dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata
estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e
trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai
Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
3. In presenza della sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato
per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate
che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno
degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello
Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione
vigente, nei termini stabiliti dal relativo Piano.
CAPO III
MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
ARTICOLO 19
(Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni
europee)
1. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze tra la
pubblica amministrazione italiana e le istituzioni comunitarie,
anche nella fase di accesso agli uffici delle stesse, sono
organizzati, con modalità da stabilirsi con successivo decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
delle riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione,
seminari per la formazione specifica in materie comunitarie,
diretti a cittadini italiani vincitori di concorsi banditi dalle
istituzioni comunitarie.
2. Il Ministro delle riforme e l'innovazione nella pubblica
amministrazione, d'intesa con il Ministro delle politiche
europee e con il Ministro degli affari esteri, provvede ad
attivare fino ad un massimo di 50 tirocini per ciascun anno,
finalizzati all'inserimento dei soggetti di cui al comma 1,
presso le singole istituzioni comunitarie o presso uffici delle
pubbliche amministrazioni italiane, anche delle Regioni e degli
Enti locali, preposti alla cura dei rapporti istituzionali con i
servizi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione
europea.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa
massima di euro 340.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
4. A seguito delle decisioni della Commissione europea C (2005)
4477 del 28 novembre 2005 e C (2007) 287 del 6 febbraio 2007 di
non rinnovare la sua partecipazione al Centro nazionale di
informazione e documentazione europea – Gruppo europeo
d'interesse economico, la legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
"istituzione del Centro nazionale di informazione e
documentazione europea", e successive modifiche, è abrogata dal
1° gennaio 2008.
5. Al fine di continuare ad assicurare l'impegno dello Stato
italiano nelle attività di informazione e documentazione europea
e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del
principio di trasparenza, il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie provvede, in collaborazione con il
Parlamento europeo e la Commissione europea, anche attraverso
convenzioni con soggetti esterni all'amministrazione, alla
realizzazione di programmi di diffusione dell'informazione e
della documentazione sul processo di integrazione e sulle
politiche europee.
6. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente
alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari
comunitari una relazione sulla realizzazione di detti programmi.
7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo
si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge
23 giugno 2000, n. 178.
ARTICOLO 20
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato
dagli uffici locali all'estero)
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all'articolo 1, comma 404, lettera g, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da
emanare, entro il mese di giugno 2008, sono individuate le
tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione
degli Uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la
spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella
relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168
del D.P.R. n. 18 del 1967.
2. Il contingente di cui all'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18 e successive modificazioni viene conseguentemente
adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui
ai commi precedenti, previa verifica ed accertamento, è
destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l'anno 2008
e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall'anno 2009, il fondo
di cui all'articolo 3, comma 39 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a
decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate
accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel maggior limite di 40 milioni di euro,
nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.
5. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad
effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per
assicurare il proprio funzionamento, le Rappresentanze
diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono dotati
di autonomia gestionale e finanziaria.
7. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalità applicative della disposizione di cui al comma 6.
ARTICOLO 21
(Organizzazione G8 in Italia e approvazione della decisione
comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom)
1. Per l'organizzazione del vertice G8 previsto per il 2009 è
stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n.
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa
al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a
decorrere della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'art. 11, paragrafo 3, della decisione stessa.
CAPO IV
MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
ARTICOLO 22
(Sviluppo professionale delle Forze Armate)
1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati
dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
2 . Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative
dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma
1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di
140 milioni di euro per l'anno 2008".
3. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 20
milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 8 da destinare alla
prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina
militare di Taranto".
4. "Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di
euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità "Arma dei carabinieri"".
CAPO V
MISSIONE 6 - GIUSTIZIA
ARTICOLO 23
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni
telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione
informatica o telematica)
1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio
2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale
delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di
comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate
dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione
delle attività attualmente svolte dagli uffici
dell'Amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede
all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive
modificazioni.
2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attività di intercettazione disposte
dall'autorità giudiziaria.
CAPO VI
MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ARTICOLO 24
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in
posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. A decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico
fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando
del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle
Amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il
divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
ARTICOLO 25
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)
1. Per l'anno 2008, è istituito nel bilancio del
Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le
esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso
pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle
destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una
dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per
le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro
dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale di bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
ARTICOLO 26
(Sicurezza della navigazione)
1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e
controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle
strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da
comunicare anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del
bilancio."
2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi
di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia
costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
CAPO VI
MISSIONE 8 – SOCCORSO CIVILE
ARTICOLO 27
(Chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica
Umbria e Marche 1997)
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"7bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni
completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei
rispettivi territori secondo le disposizioni del presente
decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle
ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell'interno e dai Commissari delegati";
b) al comma 7 dell'art. 3 le parole ."alla fine dello stato di
emergenza" sono sostituite con le parole : "al 31 dicembre
2012";
c) dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:
"Art. 10 bis. Alla cessazione dello stato di emergenza
dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha
interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad
applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro
dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile 22 dicembre 2000, n. 3101, e l'articolo 6 dell'ordinanza
del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile 12 aprile 2001, n. 3124";
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"6. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio
2008 – 2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati
annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero
dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in
favore degli enti stessi. La determinazione ed erogazione
avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni
analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i
relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di
un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è
aggiunto il seguente periodo:
"alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio
2008 – 2012, le spese necessarie per le attività previste dal
presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base
di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi
sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquennio".
f) dopo il comma 5 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse
giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma
3 dell'art. 17 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del
28/09/1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al
comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare."
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c) si provvede nei limiti delle risorse di cui
alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede
nei limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4
milioni per l'anno 2009 e di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, 7
milioni per l'anno 2011 e 4,8 milioni per il 2012.
3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini
dei versamenti tributari, previste dall'art. 14, commi 1, 2 e 3
dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998,
n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei
pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28
settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per
il coordinamento della protezione civile, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono definire la propria
posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione,
corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e
contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già
eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti
di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con DPCM su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO VII
MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
ARTICOLO 28
(Pesca e vittime del mare)
1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il
mercato comune con decisione della Commissione europea del 28
luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il
mercato comune con decisione della Commissione europea del 25
novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla
concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente
percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni
preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con
propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione
delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a
liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi
verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,
per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244.
ARTICOLO 29
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per
l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione
del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
CAPO VIII
MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
ARTICOLO 30
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima,
i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del
comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli impianti autorizzati e non ancora
in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione,
è completata dal Ministro per lo sviluppo economico, sentite le
Commissioni Parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO IX
MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
ARTICOLO 31
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto
tecnologico nel settore aeronautico navale e terrestri)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto- legge 17
giugno 1996, n. 321 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali
rispettivamente di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25
milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per
l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80."
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni
per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro
918 milioni per l'anno 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli
anni 2011 e 2012.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi
quindicennali rispettivamente di 20 milioni di euro per l'anno
2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di
euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80.
ARTICOLO 32
(Sostegno all'imprenditoria femminile)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 847, dopo le parole "da piccole e medie imprese"
sono aggiunte le seguenti parole: "e per sostenere la creazione
di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di
piccole e medie imprese femminili";
b) al comma 848, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel
caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di
nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili il decreto che fissa i criteri di
intervento è adottato con decreto dal Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto col Ministro per i Diritti e le pari
opportunità".
CAPO X
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITA'
ARTICOLO 33
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle
imprese armatoriali)
1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2
e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per
l'anno 2009.
2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3
della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2008, 21 milioni di euro per l'anno
2009 e 25 milioni di euro per l'anno 2010.
3. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9
gennaio 2006, n.13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno
2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il
Ministero dei trasporti, un Fondo destinato a interventi volti a
migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in
atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre
quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale
di tale Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
5. Il Fondo ha la funzione di provvedere alla erogazione di un
contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni
standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle
tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli
impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono
l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del
trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto
marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche
praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già
attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i
maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e
impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di
gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e
antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza
energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto
e/o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e
in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa
internazionale e comunitaria.
6. Il Ministro dei trasporti, di intesa col Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli
standard energetici e ambientali necessari per soddisfare le
finalità di cui al comma 2, ivi incluse le modalità di verifica
e certificazione da parte dell' Ente Tecnico, da definirsi in
coerenza con la normativa internazionale e comunitaria,
graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in
funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale
ottenuti con gli interventi adottati.
7. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in
materia, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui al
presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma
1. Il contributo non può superare il 30% degli investimenti
ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed
il 40% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento
degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per
studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti
terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente
di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100% dei costi
di investimento e dei costi operativi.
8. Il Ministero dei Trasporti promuove la realizzazione di
accordi con le Autorità Portuali e i fornitori di energia
elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a
prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di
approvvigionamento in porto.
9. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel primo periodo le
parole: "in traffico internazionale" sono soppresse.
10. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "della
predetta sezione I " sono inserite le seguenti: "e del capo VI
del titolo II".
11. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3, e 7
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni
mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un
periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione
richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano
concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o da una società
per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata
esercitata l'opzione prevista dall'art. 115, comma 4, del DPR 22
dicembre 1986, n. 917, ad un'impresa che li destini
all'esercizio della propria attività abituale.
12. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del
concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in
ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in
funzione del bene, in misura comunque non superiore
all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al
costruttore. Con Decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate le
disposizioni applicative del comma 11 anche al fine di
assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello
Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
13. l'efficacia del comma 11 è subordinata, ai sensi dell'art.
88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei
trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla
Commissione europea.
ARTICOLO 34
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per
favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti)
1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono
ridotte di 56.368.535 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012,
e di 4.722.845 per il 2013.
2. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive
modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di
euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal
2008 al 2012.
3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il
2008, 7 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010.
4. E' abrogato l'articolo 145, comma 40 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7
marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713 mila euro a
decorrere dal 2008.
6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi
alle imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre
2002, n. 265 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205,
volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla
modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di
77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.
7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno
quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto
legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di
mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di
ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro –
Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di
trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 22 milioni di
euro per l'anno 2009 e 7 milioni di euro per l'anno 2010, da
destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per
cento.
9. La programmazione degli interventi e la ripartizione delle
relative risorse sono approvate con uno o più decreti del
Ministro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture per
gli interventi infrastrutturali.
10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti
all'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le
risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza
dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di
continuità territoriale da e per tale aeroporto e per
l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di
Catania.
11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e
successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge
30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n.
340, e al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 luglio 2005, n. 167, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio
2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166
del 2002.
12. Con Decreto del Ministro dei trasporti sono definite
condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto
previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del
Decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma
decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo
comma 11.
13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38
della legge 1° agosto 2002, n. 166, che residuano
dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al
medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal
comma 11 del presente articolo.
14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prosegue per un
ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo
9 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 315 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005 n. 21, nonché agli
articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 2004 n. 340 per quanto compatibili con le disposizioni
di cui al presente articolo.
15. Il triennio di cui al precedente comma 11 decorre dalla data
di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo
38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
16. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 11,
sul "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo
sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare
riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli
investimenti per le autostrade viaggianti" di cui al comma 6
dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166, istituito
sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
17. Per il completamento ed implementazione della rete
immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del
livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è
autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e 10
milioni di euro per il 2010 .
18. Il contributo, previsto all'art. 1 comma 1044 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 dovrà essere utilizzato, prioritariamente,
ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35%
del contributo statale previsto dal Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla
conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei Trasporti
e la UIRnet S.p.A, stipulata in data 21 dicembre 2006.
19. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la
sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale mediante azioni mirate
e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche
attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche
funzionali all'aumento dei controlli stradali; intensificare
l'attività ispettiva e le verifiche previste dal Codice della
Strada; dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività
di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio
delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione è
autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, 30
milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, 49 milioni di euro per
l'anno 2011, 56 milioni di euro per l'anno 2012 e 4 milioni di
euro per l'anno 2013. Le risorse del Fondo possono essere
utilizzate per il ricondizionamento di impianti, tecnologie e
strutture del Centro Sperimentale Impianti a Fune di
Montecompatri, al fine di garantirne l'operatività o in via
subordinata l'affidamento a soggetti esterni adeguatamente
qualificati, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
20. Per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e
assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 3
milioni per l'anno 2008.
21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo
1, comma 1038, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.
22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria Srl.,
delle ferrovie Appulo Lucane Srl, delle ferrovie del Sud-Est Srl
è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per
una spesa complessiva di 30 milioni di euro.
CAPO XI
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
ARTICOLO 35
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse
nazionale. Legge obiettivo)
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 è
autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, e
2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo,
per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 1008 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono autorizzati
contributi quindicennali di cinque milioni di euro a decorrere
rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
ARTICOLO 36
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)
1. E' soppresso il fondo di garanzia sui debiti contratti dai
partiti politici, di cui all'articolo 6 bis della legge 6 giugno
1999, n. 157. Le relative disponibilità confluiscono nei fondi
per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici
della medesima legge secondo modalità da stabilire con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n.
157 è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
3. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di
adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di
rischiosità.
4. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, il DPCM
di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle
infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e
delle finanze.
5. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con
l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la
realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20
milioni per l'anno 2008, 20 milioni per l'anno 2009 e di 30
milioni per l'anno 2010 per l'avvio di un programma
straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto
interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del
Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono
individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno,
avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle
opere pubbliche.
6. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole " 20 miliardi di euro" sono
sostituite dalle parole " 23 miliardi di euro".
7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole
"realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure
palliative" sono sostituite dalle seguenti parole "realizzazione
di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli
interventi territoriali nel settore delle cure palliative".
ARTICOLO 37
(Modifiche delle modalità di gestione dell'autostrada A4-
tronco Venezia Trieste: federalismo infrastrutturale)
1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali,
previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni
ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti
ad ANAS spa possono essere trasferiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture da ANAS medesima ad un soggetto di diritto
pubblico appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dal ANAS spa e dalle regioni interessate o da
soggetto da esse interamente partecipato.
2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione
ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di
collegamento tra l'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste, delle
opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale
Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori
di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita
all'Autostrada Padova-Venezia s.p.a., ad una società per azioni
costituita pariteticamente tra Anas s.p.a. e Regione del Veneto.
La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita
l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è
sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano.
I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono
regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento
delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società
assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo
autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4–tronco
Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati
direttamente da Anas s.p.a. Alla società è fatto divieto di
partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori
economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente
necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
ovvero ad esse direttamente connesse.
CAPO XII
MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI
ARTICOLO 38
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini
della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7
agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a
presentare il modello dei costi di testata, come definito con
circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e reso noto sul sito
internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e
certificato dalla società di revisione incaricata della
certificazione del bilancio.
2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione
dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata
accertata la sussistenza dei requisiti necessari per
l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare
del contributo spettante a ciascuna impresa.
3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie
applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di
noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di
qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti
dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono
rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per
cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le
modalità e la documentazione relative alle richieste dei
rimborsi di cui al comma 1.
4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro
per l'anno 2008.
ARTICOLO 39
(Sviluppo banda larga e digitale terrestre)
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate
al finanziamento degli interventi attuativi del "Programma per
lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno" da parte del
Ministero delle Comunicazioni per il tramite della Società
Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel
Italia), di cui all'articolo 7 del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
2 Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,
commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
ARTICOLO 40
(Modifiche al Testo unico della radiotelevisione)
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente comma 3:
"3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi
e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il
10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore
di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento
opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli
ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo
di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti
alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per
cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel
conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile,
alla produzione, al pre-acquisto e all'acquisto di opere
europee. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato
ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di
programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti
attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti
terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti
introiti le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi
in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte e le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi
a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al
genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.
La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti
relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti
derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla
vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel
contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al
20 per cento da destinare alla produzione, al pre-acquisto o
all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per
cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte
per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni
elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente
e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e
al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee,
destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di
contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo
criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge."
CAPO XIII
MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
ARTICOLO 41
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico
italiano)
1. Le somme resesi disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge
31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro
12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate all'entrata del bilancio statale
nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di
previsione del Ministero del commercio internazionale per essere
destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
CAPO XIV
MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE
ARTICOLO 42
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)
1. Per consentire al Centro nazionale trapianti l'effettuazione
di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla
verifica della sicurezza della rete trapiantologica, e'
autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge
1° aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo
92, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138.
2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei
fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e
logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità
pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale
trapianti, istituito con legge 1 aprile 1999 n. 91, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle
attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e
cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21
ottobre 2005, n. 219, può:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con
amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre
persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie
od internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi
istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca
nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le
modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica
amministrazione, ivi comprese quella dell'articolo 15-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile.
ARTICOLO 43
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)
1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia
di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca
interuniversitaria e alla formazione, prevedendo anche degli
aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito
internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e
multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per
l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10
milioni di euro per l'anno 2010.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio 2006, n. 13 e con le modalità previste dall'articolo 1,
comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei
Trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale
delle merci dalla strade verso le Autostrade del Mare, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
CAPO XV
MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
ARTICOLO 44
(Tutela dal rischio idrogeologico)
1. Per le finalità di difesa del suolo e per gli interventi
nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell' ambiente e della tutela
del territorio e del mare adotta Piani Strategici Nazionali e di
intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per
favorire forme di adattamento dei territori da attuare d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei
piani di bacino ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio
2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di euro 265.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009
a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2 .Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad
elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare è autorizzato alla stipula di Accordi di Programma con
altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione
del Piano Straordinario di Telerilevamento, già previsto
dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di
renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e
le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e
periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato
nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
ARTICOLO 45
(Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità
dell'aria e tutelare la biodiversità)
1. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione
di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi
urbani e non nei Comuni a maggiore crisi ambientale al fine di
ridurre le emissioni di Co2, di migliorare la qualità dell'aria
e di tutelare la biodiversità.
CAPO XVI
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
ARTICOLO 46
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci)
1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il
trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui
non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del
medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di
sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto
divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa
da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili
almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase
seconda.
2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma
1, ultimo periodo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del
farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del
farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile
efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle
sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.
3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora
integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso
di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ovvero
in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza
domiciliare, per un loro congiunto, dall' Azienda sanitaria
locale o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di
assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito
della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa
organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non
siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla
RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano
restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza
domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa .
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di
medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente
conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la
conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono
essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di
utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute
dalle Regioni e Province autonome, aventi finalità umanitarie o
di assistenza sanitaria.
5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di
cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della
struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro
verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche a medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope.
6. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche seguenti:
a) all'articolo 41, comma 1-bis, e all'articolo 43, commi 7 e 8,
le parole "in corso di patologia neoplastica o degenerativa"
sono soppresse;
b) il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al
comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma
1";
c) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis – Per la prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il
trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di
cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio
Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25
ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione devono
essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il
farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del
discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il
Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità,
può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui
all'allegato III-bis.".
d) all'articolo 45, comma 2, le parole: "sulle ricette previste
dal comma 1" sono sostituite dalle parole: "sulle ricette
previste dai commi 1 e 4-bis".
e) all'articolo 60, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie
aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori
sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma
1 conservano il registro di cui al presente comma per due anni
dal giorno dell'ultima registrazione.
f) all'articolo 62, comma 1, le parole: "sezioni A e C," sono
sostituite dalle parole "sezioni A, B e C,".
g) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima
registrazione.";
2) il comma 2 è abrogato;
h) al comma 1 dell'articolo 64 le parole "previsto dagli
articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle parole: "previsto
dagli articoli 46 e 47".
7. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui
all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n.311,
con riferimento alla spesa farmaceutica registrata
nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti
condizioni:
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento,
per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del
conseguimento degli effetti finanziari delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007,
negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 796, lettera l) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno
sottoscritto un Accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi
programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del
conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate
dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli
adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia
italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per
la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica
dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani
di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati
dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente
dal Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si
avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del
farmaco.
ARTICOLO 47
(Personale della Croce Rossa Italiana)
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la
Croce Rossa Italiana svolge in regime convenzionale nel settore
dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni, sono
confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti
gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla
presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura
dell'onere relativo la Croce Rossa Italiana provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni
caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
ARTICOLO 48
(Vaccinazione HPV e Partecipazione dell'Italia alle
iniziative AMC e MDRI)
1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire
istituito presso lo stato di previsione del Ministero della
salute ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, una quota
delle medesime risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008
è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle
province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le
dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del
vaccino.
2. Per la partecipazione dell'Italia alle iniziative Advanced
Market Commitments, per accelerare la scoperta di vaccini contro
lo pneumococco, e MDRI, per la cancellazione del debito dei
Paesi poveri nei confronti delle Istituzioni Finanziarie
Internazionali, è autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074
milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni
annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34
milioni per l'anno 2049.
CAPO XVII
MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
ARTICOLO 49
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni
e le attività culturali)
1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3
del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, aggiunti
dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono sostituiti dai seguenti: "Gli interventi relativi a
programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività
culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara
ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31
dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono
riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e
dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993.
2. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati
possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3
marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai
fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa
regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi
degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e
le attività culturali, titolari delle predette contabilità
speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale
centrale competente gli interventi per i quali non siano state
avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti
diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi."
CAPO XVIII
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
ARTICOLO 50
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)
1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale,
sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione
liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali
passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234
del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della
congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti
ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e
sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui
sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime
si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20
agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero
delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente
scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M.
24 luglio 1998, n. 331";
d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il
termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del
suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso
dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento
del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi,
compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei
commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle
derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del
presente comma sono complessivamente determinate come segue:
euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno
2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a
decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli
interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si
applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b)
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei
posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s.
2008/09, non può superare complessivamente il 25% del numero
delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto
dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per
il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo.
Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento
alle effettive esigenze rilevate, ed in modo da non superare un
rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra
province diverse.
4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
procede alla ripartizione a livello territoriale dei posti di
sostegno complessivamente determinati con il decreto
interministeriale di cui al presente comma, assicurando lo
sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente
abili e di specializzazione e continuità didattica dei docenti.
La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno
è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino
al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una
consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di
sostegno complessivamente attivatati nell'anno scolastico
2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di
evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo
40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità", alle
parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei
principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili
fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte
le disposizioni vigenti non compatibili con il presente
articolo.
5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono
sostituite dalle parole "30.000 unità"
6. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina
procedurale per il reclutamento del personale docente,
attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente
eliminazione delle cause che determinano la formazione di
situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario.
7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle
assunzioni, vengono disciplinati:
a) i corsi di specializzazione universitari con una forte
componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle
previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell'ambito
della programmazione universitaria e delle relative
compatibilità finanziarie;
b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in
servizio;
c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività
didattica al termine della formazione in servizio.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente articolo, dal quale non devono derivare
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le
disposizioni, con esso incompatibili, di cui all'articolo 5
della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 227.
9. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità,
criteri e metodi della sperimentazione di un modello
organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di
istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.
La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10
e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali,
individuati nel medesimo atto di indirizzo.
10. L'atto di indirizzo di cui al comma 9 contiene riferimenti
relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il
miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della
distribuzione territoriale della rete scolastica,
dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi
infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri
previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni,
gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i
suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di
maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari
per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli
interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti
al fine della quantificazione delle relative economie di spesa
tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione
scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili grazie all'aumento complessivo
dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito
territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto
degli interventi e base informativa necessaria a tale
valutazione.
11. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi
del comma 9, opera un organismo paritetico di coordinamento
costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali
dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni,
degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con
il compito di :
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla
base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo
di cui al comma 9, definisca in termini qualitativi e
quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di
cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti
annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti
dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari
per il raggiungimento degli obiettivi.
12.Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di
coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle
Amministrazioni competenti.
L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
13. I piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per
la parte di competenza, quanto disposto dall'art. 1, comma 620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
14. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio
circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui
al comma 11, ne riferisce all'organismo paritetico di
coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli
elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica
istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie
aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione
delle stesse allo stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
15. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma
14 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate
alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento
degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità
del settore della pubblica istruzione.
16. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del
monitoraggio condotto ai sensi del comma 14 e della valutazione
degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 10,
lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo
finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del
modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali
individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi
emersi dalla sperimentazione.
17. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse
afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a
carico del fondo di cui al comma 15 può trovare applicazione
l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
ARTICOLO 51
(Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza
e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi
relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto
all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30
milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la
seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza
scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento
del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere
dall'anno 2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo
è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali
dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione; all'attività di
ricerca e innovazione con particolare riferimento alla
valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione
della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa
e nel mondo.
CAPO XIX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ARTICOLO 52
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema
universitario nazionale)
1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli
adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi
contrattuali del restante personale delle università, nonché in
vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo
studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative
necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di
previsione del Ministero dell'università e della ricerca è
istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni
di euro per l'anno 2008, di 550 milioni per l'anno 2009 e di 550
mln di euro per l'anno 2010 comprensiva degli importi indicati
all'art. 96, commi 8 e 14 della presente legge. Tale somma è
destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per
le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il
personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa
corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli
Atenei..
2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata
all'adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico,
approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università
italiane (CRUI). Tale Piano è volto a: a) elevare la qualità
globale del sistema universitario e il livello di efficienza
degli atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per
un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento
dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della
didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli
atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni
realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di
superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO,
di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle
assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d)
ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei
considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da
essi controllati; e) consentire una rapida adozione di un
sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati
strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del
Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
dei Rettori delle Università italiane e che condizioni
l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione
formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
CAPO XX
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
ARTICOLO 53
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche
di responsabilità sociale d'impresa)
1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il
Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di
responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a
1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche
sociali.
2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1,
è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione
della responsabilità sociale delle imprese, istituita
dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con
decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano
annuale di attività presentato dalla Fondazione.
3. Col medesimo Fondo è finanziata una Conferenza nazionale
annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le
attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e
monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale
attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la
raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della
documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in
materia.
ARTICOLO 54
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e
affidamento: equiparazione al figlio biologico)
1. L'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è sostituito dal seguente:
"Art. 26. Adozioni e affidamenti. - 1. Il congedo di maternità
come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo
di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un
minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso
del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere
fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il
periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il
minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma
restando la durata complessiva del congedo, questo può essere
fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in
Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero
di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte, il
congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito,
senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di
permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere
fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo
massimo di tre mesi".
2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è abrogato.
3. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è sostituito dal seguente: "Art. 31. Adozioni e affidamenti. –
1. Il congedo di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3 che non sia
stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26 comma 4 spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica
la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".
4. L'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è sostituito dal seguente:
"Art. 36. Adozioni e affidamenti. 1. Il congedo parentale di cui
al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi
e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro otto anni
dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34 comma 1 è dovuta, per il
periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni
dall'ingresso del minore in famiglia".
5. L'articolo 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è abrogato.
ARTICOLO 55
(Sviluppo di un piano contro la violenza alle donne)
1. Per l'anno 2008 è istituito un Fondo con una dotazione di 20
milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle
donne.
CAPO XXI
MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI
ARTICOLO 56
(Investimenti degli Enti previdenziali in campo immobiliare)
1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in
sede europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento,
gli Enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti
immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del
7% dei fondi disponibili.
2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai
Ministeri Vigilanti a fronte delle quali non sono state assunte
obbligazioni giuridicamente perfezionate sono investite nella
forma ed entro il limite di cui al comma 1.
3. Al fine di consentire agli Enti Previdenziali pubblici di
realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di
fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da
essi acquisite, ai sensi dell' articolo 11 del Decreto
Legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 e di altre norme speciali in
materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non
costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso
le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per
cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30
marzo 1981, n.119 e successive modificazioni, e di quello
eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma
dello stesso articolo 40.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui
al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di
cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le
percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi
delle risorse disponibili.
ARTICOLO 57
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,
della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui
alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e
della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno
2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
ARTICOLO 58
(Trasferimenti all'INPS)
1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità
agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 667,60
milioni di euro per l'esercizio 2006 sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate
per i rispettivi scopi.
ARTICOLO 59
(Accantonamento risorse per previdenza complementare in
favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2008 possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
ARTICOLO 60
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione
spettante iscritti Fondo volo)
1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota
di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma
2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 devono intendersi
applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla
base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo,
deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale su conforme parere del
Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per il personale
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
ARTICOLO 61
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs
n. 151 del 2001 nonché dell' articolo 6, comma 3, della legge 15
aprile 1985, n. 140)
1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti in
servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più
favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della
presente legge
2. L' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si
interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1
del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della
concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.
ARTICOLO 62
(Risorse per l'attuazione del "Protocollo su previdenza,
lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili"
del 23 luglio 2007)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su
previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita
sostenibili" del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite
complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520
milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per
gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al
presente comma è assicurata la copertura finanziaria di
specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza
pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni
attuative del predetto Protocollo.
CAPO XXII
MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO
ARTICOLO 63
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei
contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e
ISFOL)
1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di
struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 le parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti "e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008".
3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie
funzioni istituzionali nonché di completare i processi di
stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma
519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il
contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività
dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di
euro: Al relativo onere si provvede mediante riduzione:
- per gli anni 2008 e 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,
- a decorrere dall'anno 2010 delle risorse del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
ARTICOLO 64
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del
Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro)
1. Le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 571, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:
a) € 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità
strumentali, di supporto e di formazione del personale del
Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) € 1.015.000,00 per l'incremento di organico del Comando dei
Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 60 unità.
ARTICOLO 65
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei
lavoratori ( ammortizzatori sociali))
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20
milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in
deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza
soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in
sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed
inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi del comma 1190
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma
1 è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso
di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.
3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività
commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di
quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni
di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi delle crisi
aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni
di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'art.1, comma 1,
del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successiva
modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
5. Per l'Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
15 dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20
gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2008" e dopo le parole:"nonché di 37 milioni di euro per il
2007" sono inserite le seguenti: "e di 45 milioni per il 2008".
ARTICOLO 66
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le
imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di
solidarietà)
1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".
Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per
l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, sul decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
ARTICOLO 67
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. All'articolo 1, comma 2 lettera p) della legge 3 agosto 2007,
n. 123, le parole "da finanziare, a decorrere dall'anno 2008,
per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera,
a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo
per l'anno 2007 dell'INAIL" sono abrogate.
2. All'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 7 bis:
"Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2
lettera p) è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a
decorrere dal 1° gennaio 2008."
CAPO XXIII
MISSIONE 27 -IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
ARTICOLO 68
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie)
1. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione Europea
attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151,
della legge 350 del 2003.
2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1,
comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di
50 milioni di euro per l'anno 2008.
CAPO XXIV
MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
ARTICOLO 69
(Fondo per le aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 863, le parole "di cui 100 milioni per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179
milioni entro il 2015" sono sostituite dalle seguenti parole:
"di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno
2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno
2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno
2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno
2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015";
b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente
periodo: "Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed
immediatamente impegnabili.
ARTICOLO 70
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese
innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote
di emissione di gas serra)
1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488. nel limite
del 85 per cento delle economie accertate annualmente con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi
destinati a finanziare:
a) Un Programma nazionale destinato ai giovani laureati
residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria. Campania,
Molise, Puglia. Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro
inserimento lavorativo. dando priorità ai contratti di lavoro a
tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà
disciplinata con un decreto del Ministero del Lavoro d'intesa
con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto
delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge;
b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up,
definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca
sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), attraverso la riduzione
degli oneri sociali per tutti ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d'imposta
dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento
delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i
limiti fissati al punto 5.4 della predetta Disciplina, saranno
disciplinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge
c) la creazione di un Fondo denominato "fondo per la gestione
delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva
2003/87/CE", da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei
Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.216 secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. d'intesa con
il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge;
d) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione
forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448;
e) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema
energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare
nel Mezzogiorno
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo di cui
al precedente comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere,
nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in
termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle
economie connesse alle revoche di cui al comma 1, in apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al
medesimo comma 1.
ARTICOLO 71
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani)
1. L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è sostituito come segue:
"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale
negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale
delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle
città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono
istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche
urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le
finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito
Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di
intervento, ai sensi del comma 342.".
2. L'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è sostituito come segue:
"341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre
2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane
individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del
Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque
periodi di imposta. Per i periodi d'imposta successivi,
l'esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per
il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20
per cento;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive,
per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di
euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della
produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere
dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti
nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed
utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei
limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di
contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata
non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30%
degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui
ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero
è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e
settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.
341 bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria
attività in una ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono
fruire delle agevolazioni di cui al comma precedente, nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato
nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379.
341 ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le
imprese operanti nei settori della costruzione di automobili,
della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili
artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su
strada.
341 quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, saranno determinati le
condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle
esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.".
3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è sostituito come segue:
"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, provvede alla definizione dei criteri per
l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la
selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri
socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui
al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle
singole zone franche urbane ed alla concessione del
finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al
comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342
è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.".
CAPO XXV
MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT
ARTICOLO 72
(Promozione dello sport)
1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come
strumento per la formazione della persona e per la tutela della
salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio
nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato
"Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la
somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di
euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul
territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro
per le Politiche giovanili e le Attività sportive previa intesa
in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
istituto con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266,
è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008,
2009 e 2010.
ARTICOLO 73
(Agenzia nazionale per i giovani)
1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale
per i giovani di cui all'art. 5 del decreto legge 27 dicembre
2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, è
determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre
dirigenti di seconda fascia.
2. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione,
mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
prioritariamente considerata l'immissione in servizio del
personale dell'Agenzia per i giovani.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato all'Agenzia per
i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità,
personale a tempo determinato nel rispetto della disciplina di
cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 92 della presente
legge, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità,
nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea
di personale secondo le modalità previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
CAPO XXVI
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 74
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e
servizi)
1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati
relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e
servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., individua, sulla base delle informazioni di cui
al precedente comma elaborate attraverso l'utilizzo di sistemi
informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma
454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa
sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati
funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle
caratteristiche di consumo delle specifiche categorie
merceologie e dei parametri dimensionali della singola
amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e
servizi delle amministrazioni indicate al precedente comma
trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno
ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al
controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
4. Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a
disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche
attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia
e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e
modelli di comportamento secondo canoni di efficienza,
nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi
e nell'attività di controllo della stessa. Il sistema delle
autonomie locali può tener conto, nella propria attività di
programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti
alle specifiche esigenze territoriali.
5. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip
S.p.A., entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni
pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della
comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti
parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima
degli stessi.
6. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna
amministrazione pubblica effettuano la verifica dell'osservanza
dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli strumenti di cui al
precedente comma.
7. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni
stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni,
ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi
di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i
parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da
Consip ai sensi dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1999,
n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi
comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.
8. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso
delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di
stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 449 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle
convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di
tutela della concorrenza.
9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi
intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in
maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente
una riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2008, 700
milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a
decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i
fondi di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
ARTICOLO 75
(Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete
delle centrali regionali)
1. L'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
è sostituito dal seguente testo:
"457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di
razionalizzazione della spesa pubblica, le centrali regionali,
le strutture territoriali preposte a programmi di
centralizzazione degli acquisti e la CONSIP S.p.A. costituiscono
un sistema a rete ai sensi degli articoli 72 e seguenti del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che opera attraverso:
forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione
della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei fabbisogni
ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità
delle piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per
l'acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei canoni di
efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze;
monitoraggio del raggiungimento dei risultati".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 457 è inserito il seguente comma 457 bis:
"457 bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente,
entro il 31 ottobre di ogni anno, i programmi per la
realizzazione delle finalità di cui al precedente comma 457 e
per lo sviluppo del sistema a rete. Dall'attuazione del comma
457 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica".
3. E' abrogato l'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
ARTICOLO 76
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto
di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)
1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle
autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non
esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna
amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600
centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza
pubblica e della protezione civile.
2. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e
verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta
elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette
disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del
totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA,
comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la
riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per
cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di
invio della corrispondenza cartacea.
3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità attuative del presente articolo.
4. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla
scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso
alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite
protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di
connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello
territoriale.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al
comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario
successivo, del trenta per cento delle risorse stanziate
nell'anno in corso per spese di telefonia.".
5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come introdotti dal comma i del presente articolo.
6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni
delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono
rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare
complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno
2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a
decorrere dal 2010. Le altre pubbliche Amministrazioni dovranno
altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al
fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto
non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128
milioni di euro per l'anno 2009 ed a 272 milioni di euro per
l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di
tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei
trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche
amministrazioni inadempienti..
7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa
verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali.
8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì
indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta
e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono
l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche
a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
9. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino
la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato
della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza
dell'operazione in termini di costi e benefici.
10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una
relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione
regionale della Corte dei Conti competente.
11. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi
pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri
e modalità definiti con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei
piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a
comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati
relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a
qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al
relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed
indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla
cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in
relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a
qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al
relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva,
nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti
a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità
13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti,
gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili
dal presente articolo.
14. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente:
"due".
15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993
è costituito dal Presidente e da tre membri fino alla predetta
data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti,
prevale quello del Presidente.
ARTICOLO 77
(Contenimento dei costi della giustizia militare)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della
razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far
data dal 1° maggio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari
della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e
Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura
militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa
alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma
assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale
militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza
territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della
corte militare di appello e i relativi uffici della procura
generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in
cinquantotto unità.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle
prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura
militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente
legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma
1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono
ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con
funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume
le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del
Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la
dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio
della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella
attuale.
3. I procedimenti pendenti al 1° maggio 2008 presso gli uffici
giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale
militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la
competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data
successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al
comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte
militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo
avviso alle parti.
4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è
rideterminato in 10.154 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione
organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria
secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta
per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico
mediante interpello di tutti magistrati militari; i magistrati
militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto
ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede
di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una
delle città sede di corte d'appello, con conservazione
dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni
corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di
quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte;
nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei
magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari
in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la
presente legge; qualora a conclusione del procedimento di
trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati
rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i
trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima
posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i
magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari
soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia
d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa
conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare
e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti
dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura
militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso
del Consiglio stesso;
c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici
giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici
operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni
tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima
applicazione delle nuove piante organiche, è possibile
provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a
diverse funzioni, dei magistrati non interessati al
trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque
in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli
uffici;
d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
ministri della difesa e dell'economia e delle finanze viene
individuato un numero di dirigenti e di personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie militari non superiore a
quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici
giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita
nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale
riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono
definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di
tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti
d'ufficio.
5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la
Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare
della Repubblica e da un sostituto procuratore generale
militare.";
b) l'articolo 11 è abrogato.
6. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di
essi è eletto dal Consiglio vice presidente";
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: "eletto";
c) al comma 4, le parole "sei componenti, di cui tre elettivi"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro componenti, di cui due
elettivi".
7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma
3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la
magistratura militare dalla rideterminazione delle piante
organiche di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
8. Dall' applicazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni
necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della
difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati
e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti
stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione
all'incremento degli organici.
ARTICOLO 78
(Divieto di estensione del giudicato)
1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di
personale delle amministrazioni pubbliche.
ARTICOLO 79
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e
razionalizzazione delle spese)
1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni
di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in
correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio
dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui
all'elenco N. 1, allegato alla presente legge, ad eccezione
degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della
categoria 1 "redditi da lavoro dipendente".
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro
competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse
disposizioni legislative.
3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al
comma 2, viene determinata nella misura del 50% dei versamenti
riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata
del Bilancio dello Stato . L'utilizzazione dei fondi è
effettuata dal Ministro competente d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento
delle entrate versate. La dotazione dei fondi viene annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili
effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in
modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di
indebitamento pari a 300 milioni di euro.
4. A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono
superare la misura del 3 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel
caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria.
Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola
manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del
valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a 400 milioni per l'anno
2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere
dall'anno 2010.
5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione
a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente
denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto
capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base
delle Amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti
destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è
autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni
di bilancio.
6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede
a determinare il valore degli immobili a cui devono fare
riferimento le Amministrazioni ai fini dell'applicazione del
comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in
apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.
7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di
cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso
di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
8. La presente norma non si applica agli immobili trasferiti ai
fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 9 decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici
inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e
locali e degli enti da essi vigilati, delle Aziende sanitarie ed
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo
riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel
presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle
predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse,
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente
articolo è versato annualmente all'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.
10. Il comma 2 dell'art. 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248, è abrogato.
11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è abrogato.
ARTICOLO 80
(Regolamenti di organizzazione)
1. All'esito della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'emanazione
dei regolamenti ivi previsti, per l'organizzazione dei Ministeri
si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
ARTICOLO 81
(Contenimento degli Uffici di diretta collaborazione)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente".
2. Alla scadenza del rispettivo incarico i vertici degli uffici
di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato
secondo le procedure ordinarie.
ARTICOLO 82
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici
statali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da
emanare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di
governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le
organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché
strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non
svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in
soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente
comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che
svolgono attività in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo,
di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti
degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con
salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme
sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o
trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente
competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e
strutture soppressi.
2. Gli schemi dei regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi
al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di
cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n.
246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di
proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14.
Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente.
3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di
cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui
al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine
di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita
l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono
essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria
competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione
delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti
soppressi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro sei mesi dalla scadenza dei termini per
l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la
destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di
personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.
5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono
comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del
citato articolo 28.
8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del
presente articolo deve derivare il miglioramento
dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti
in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti
emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie,
rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento
dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lett. a),
dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006.
ARTICOLO 83
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle
Amministrazioni statali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
apportate le seguenti modificazioni;
a) il comma 204 è sostituito dal seguente: «204. Al fine di
razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i
piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della
spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010
d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e le amministrazioni centrali
e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono
finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore
al 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo
d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e
ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e 6% per gli anni
successivi.»;
b) il comma 206 è sostituito dal seguente: «206. In sede di
prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di
proprietà statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è
determinato in misura pari al 50% del valore corrente di
mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona
per analoghe attività; a decorrere dal 2009, tale percentuale è
incrementata annualmente di un ulteriore 10% fino al
raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato»;
c) al comma 207 la parola «possono» è sostituita da: «devono»;
d) al comma 208 le parole «nell'atto di indirizzo di cui» sono
soppresse.
2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire
economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 140 milioni per l'anno 2008, 80 milioni per l'anno
2009 e 70 milioni a decorrere dall'anno 2010.
CAPO XXVII
MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE
ARTICOLO 84
(8 per mille e 5 per mille)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno
2008.
2. Al comma 1237 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole "250 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "400 milioni di euro".
CAPO XXVIII
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
ARTICOLO 85
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle
società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle
amministrazioni pubbliche)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460,
461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono,
direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile,
promuovono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa,
anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a
cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a
sette, se attualmente composti da più di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione
costituiti da tre componenti, che al presidente siano
attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni
di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa
sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione
del sostituto del presidente in caso di assenza o di
impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i
componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché a
limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o
di proposta ai casi strettamente necessari.
2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della società controllante, a meno che non siano
attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente
e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla società controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli
emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della
società controllata sono comunque riversati alla società
controllante.
4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la
fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo
rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni
dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare
riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente
al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1,
commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle
società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni
del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative
contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a
decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del
consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
ARTICOLO 86
(Disposizioni in materia di arbitrato
per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e
le società pubbliche)
1. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro
contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero,
relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere
compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi
comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società
interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche
amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti
pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero
partecipate da questi ultimi.
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori,
forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla
data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui
controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora
costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai
soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza
arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole
arbitrali inserite nei predetti contratti, e dalla data della
relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione
ordinaria. I collegi arbitrali eventualmente costituiti
successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le
relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle
infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede
annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per
effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo affinchè siano corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato e le relative risorse riassegnate al
Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo
servizio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette
annualmente al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione
sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
ARTICOLO 87
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società
delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza
in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società
che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle
attuali deve essere autorizzata dall'organo competente con
delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di
cui al comma 1.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società
e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.
4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1,
costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono
partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a
seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o
decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per
gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di
trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di
cui al presente comma e provvedono alla corrispondente
rideterminazione della propria dotazione organica.
5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31
dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione
di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei
posti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di
riqualificazione del personale, diminuito delle unità di
personale effettivamente trasferito.
6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno
delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di
cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse
umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali
inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei
Conti.
ARTICOLO 88
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi
per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e
delle risorse per contratti di servizio e di programma)
1. A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti,
istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni
legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a
decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere
efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i
trasferimenti correnti per le imprese di cui ai predetti commi,
sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative
indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.
ARTICOLO 89
(Riqualificazione del bilancio dello stato attraverso una
modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in
conto capitale e programma di ricognizione)
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, le parole "settimo esercizio successivo" sono
sostituite dalle seguenti "terzo esercizio successivo".
2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le
modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla
valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui
all'articolo 275, comma 2 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti
indicati dall'articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui
al comma 2, da attuarsi in sede di Conferenza permanente
prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludersi, entro il
30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non
ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si
dovrà procedere alla eliminazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare
degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del
comma 3, che sono conseguentemente versati dalle Amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché
l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei
limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini
di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei
residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di
previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento
di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.
L'utilizzazione dei Fondi è disposta con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
interessato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari."
ARTICOLO 90
(Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale)
1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria
dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono
effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente
aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti
previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del
sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il
Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi
alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi
di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti
relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla
ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i
conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma
1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della
richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa
riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine
dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate
al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze
arretrate per il personale.
3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al
comma 2 comporta che nell'anno successivo possono essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da
contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui
mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
ARTICOLO 91
(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni)
1. Il comma 593, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 è sostituto dal seguente:
"593: Fermo restando quanto previsto al comma 466, la
retribuzione di tutti i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n, 165 - ivi compresi tutti gli enti
pubblici economici – non può superare quella del primo
Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi
incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione
comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e
dalle società da queste totalmente o prevalentemente
partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei
precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato
previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei
destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto
interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in
caso di violazione, l'Amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari a dieci
volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni
di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, non
possono essere derogate se non per motivate esigenze di
carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal
periodo precedente. Le amministrazioni pubbliche - ivi compresi
tutti gli enti pubblici economici - sono tenute alla preventiva
comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le
Amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con DPCM
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
CAPO XXIX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ATICOLO 92
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e
straordinario nelle pubbliche amministrazioni)
1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono
sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata
specializzazione universitaria".
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 36
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non
possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per
periodi non superiori a tre mesi.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o
l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia
contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed
eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di
altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi
non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte
delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro
in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni
hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei
confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che
operano in violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per
il triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente
decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i
contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla
preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo
delle amministrazioni pubbliche.
8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno
e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle
15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la
sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il
diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di
lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito
e la causa della sua sostituzione.
9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al
personale medico, con esclusivo riferimento alle figure
infungibili, al personale infermieristico ed al personale di
supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di
forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le
finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori
assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui
ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla
erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente
con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di
personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di
contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario
delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità
indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei
lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al
presente comma per fini diversi determina responsabilità
amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La
violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del
provvedimento."
4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma
187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
ridotto al 15%.
5. In coerenza con i processi di razionalizzazione
amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai
sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni
Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base
delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione
integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di
amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di
lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le
forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario.
6. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
Amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di
lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta
per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per
l'anno finanziario 2007.
7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per
lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di
rilevazione automatica delle presenze.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai
Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze
Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali
ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili sulla
base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o
attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime
orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle
risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del
personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli
accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si
provvede al maggiore utilizzo e all' apposita finalizzazione
degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione
decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il
prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte
salve le risorse di cui all'art. 95 comma 4.
ARTICOLO 93
(Assunzioni di personale)
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma
96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono
essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono
fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali."
3. All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole "non interessate al processo di stabilizzazione
previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del
crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli
obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la
Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia
di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo
forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a
50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per
l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008,
a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione
del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31
marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528,
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti
entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può
avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di
assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla
trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
7. Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni
avvenute nell'anno precedente.
8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le
amministrazioni di cui al comma 7 del presente articolo possono
altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è
istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno
stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di
cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e successive modificazioni.
10. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011".
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell'anno 2008, i bandi di
concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non
superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non
dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di
lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007.
12. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi
di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di
apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è
autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione
straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative
delle assunzioni.
13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative
preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici,
archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le
attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere
all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di
personale di posizione economica C1, scelte tra architetti,
archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga alle
vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
14. La definizione della pianta organica del Ministero per i
beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle
assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della
dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai
sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
15. All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14,
pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno
2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui al medesimo comma.
16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico amministrativo
alle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in
particolare in materia di politica economica e finanziaria, di
politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine
di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle
strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga
ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4
milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, per l'attuazione di un programma
straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive
aperte all'esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di
personale, anche di livello dirigenziale, di particolare
qualificazione professionale. Si applica l'ultimo periodo del
comma 481, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane
spa., già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle Poste e
delle Telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato spa già dipendente dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici
delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno
2007 ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 534, della
legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell'articolo 1 comma 6-quater
del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere
inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso
cui presta servizio in posizione di comando o presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33
e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico.
I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2008.
18. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può essere
valutata" con le seguenti: "è verificata";
b) in fine, aggiungere il seguente periodo: "Nelle procedure di
reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione
della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste
dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che
bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35,
39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.
19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere
di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove
l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a
35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente ove
l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso
tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente , ove
l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a
45.
20. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al
comma 18 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui
al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio
2006.
21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato,
l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma
18, lettera a).
ARTICOLO 94
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e
la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie
fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed
il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare, per il
biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, delle richieste
di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle
amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei
fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale
presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri
dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da
attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative,
anche contrattuali.
3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al
comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei
di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare,
previa selezione in relazione alle effettive esigenze,
prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti
relativi al trattamento giuridico ed economico del personale
interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri
per la finanza pubblica.
4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al
comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del
personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti
di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un
ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del
contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei
profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della Pubblica
Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo
ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini
dell'inquadramento in profili professionali amministrativi,
nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi
formativi finalizzati alla riconversione professionale del
personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1
vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale interessato, nonché i
profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. 5. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati
informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta
di mobilità, prevista dall'articolo 9, del decreto legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
di conversione 9 marzo 2006, n, 80.
6. La predetta banca dati costituisce base dati di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
ARTICOLO 95
(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007
e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il
personale del Corpo dei Vigili del Fuoco)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione
alle intervenute intese ed accordi fra Governo e Organizzazioni
sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per
l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno
2009 di 220 milioni di euro.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale
docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo
sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6
aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di
210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo
sviluppo professionale della carriera docente.
3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007
sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a
decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a
decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le
specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di
tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da
utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per
l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario,
mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo
stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di
migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso
pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5
milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto
di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di
personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese
rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di
stabilità.
7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da
quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all'articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del
biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio
dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di
cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro
per le università ricompresi nel fondo di cui all'articolo 52,
comma 1, della presente legge.
9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive
degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro
dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate
per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i
comitati di settore si attengono, quale limite massimo di
crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche
metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore
si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero
dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati
concernenti il personale dipendente.
11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240
milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di
euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di
78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e
dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195.
13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h)
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
14. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni
ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per il personale
delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, i maggiori oneri
di cui al presente comma sono inclusi nel Fondo di cui all'art.
52, comma 1, della presente legge. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di
determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i
Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle
rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente.