FINANZIARIA 2008
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.09.2007
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
ARTICOLO 2
(Riduzione della pressione fiscale)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore importo
pari all'1,33 per mille della base imponibile di
cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione,
comunque non superiore a 200 euro, viene fruita
fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae la destinazione di abitazione
principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma
2-bis si applica qualora i soggetti passivi
dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche non superiore a 50.000 euro.".
2. La minore imposta che deriva
dall'applicazione del comma 1 sarà rimborsata,
con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
singoli comuni, sulla base di certificazioni
presentate dai comuni. E' fatta salva per le
Amministrazioni dello Stato una verifica delle
certificazioni inviate sulla base dei dati
statistici disponibili. Il rimborso sarà
effettuato in acconto, sulla base dei dati
statistici disponibili alle Amministrazioni
dello Stato, con versamenti contestuali alle due
scadenze di pagamento dell'imposta di giugno e
dicembre. Gli eventuali conguagli saranno
effettuati entro il 30 marzo dell'anno
successivo. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministeri dell'interno e degli Affari regionali
e delle Autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali,, verranno
stabilite le disposizioni di attuazione dei
rimborsi.
3. All'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere il seguente comma: "01.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una
detrazione complessivamente pari a :
a) euro 300, se il reddito complessivo non
supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera
euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.";
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:" sono
sostituite dalle seguenti: "complessivamente
pari a:";
c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "A favore dei", sono sostituite
dalla seguente: "Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto",
sono sostituite dalla seguente: "contratti";
3) le parole: "rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei
seguenti importi:", sono sostituite dalle
seguenti: "complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i
30 anni, che stipulano un contratto di locazione
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
per l'unità immobiliare da destinare a propria
abitazione principale, sempre che la stessa sia
diversa dall'abitazione principale dei genitori
o di coloro cui sono affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge, spetta per i primi
tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis
lettera a) alle condizioni ivi previste.
1-quater . Le detrazioni di cui ai commi da 01 a
1-ter , da ripartire tra gli aventi diritto, non
sono tra loro cumulabili e il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di fruire della
detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01
a 1-ter, sono rapportate al periodo dell'anno
durante il quale l'unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il
soggetto titolare del contratto di locazione o i
suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di
ammontare superiore all'imposta lorda diminuita,
nell'ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12, e 13, è riconosciuto un ammontare
pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità per l'attribuzione del
predetto ammontare.".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma
3 del presente articolo, producono effetti a
decorrere dal periodo di imposta 2007.
5. Nell'articolo 13, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, dopo le parole: "lettere e), f),
g), h) e i)", sono aggiunte le seguenti: " ad
esclusione di quelli derivanti dagli assegni
periodici indicati nell'articolo 10, comma 1,
lettera c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi derivanti dagli
assegni periodici indicati fra gli oneri
deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera
c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1,
2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al
comma 3, non rapportate ad alcun periodo
nell'anno.".
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007.
7. Nell'articolo 11 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dopo il comma 2
è inserito il seguente: "2-bis. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro,
l'imposta non è dovuta.".
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007.
9. Nel testo unico delle imposte dirette,
approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 4, è inserito
il seguente : "4-bis. Ai fini del comma 1 il
reddito complessivo è assunto al netto del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma
3-bis.";
b) all'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito
il seguente: "6-bis. Ai fini del presente
articolo il reddito complessivo è assunto al
netto del reddito dell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze di cui all'articolo 10,
comma 3-bis.".
10. Le disposizioni del comma 9 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007.
11. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e
2010, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per
unità immobiliare, ferme restando le altre
condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel
testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal
1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti
ivi indicati che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro
il 30 giugno 2011.
12. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010,
nella misura e alle condizioni ivi previste,
l'agevolazione tributaria in materia di recupero
del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1° gennaio 2008.
13. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 11
spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2010.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, della
Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati, a condizione
che l'intervento cui è finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni
dalla stipula dell'atto: 1%".
16. Nell'articolo 1-bis della Tariffa annessa al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero che importano il trasferimento di
proprietà, la costituzione o il trasferimento di
diritti immobiliari attinenti ad immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati".
17. L'articolo 36, comma 15, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come modificato dall'articolo 1, comma 306,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
abrogato.
18. Le disposizioni dei commi 15, 16 e 17, si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate poste in essere a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.
19. L'articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Determinazione del reddito
complessivo). 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo
ed in accomandita semplice di cui all'articolo
5, nonché quelle delle società semplici e delle
associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall'esercizio di arti e professioni,
si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per
le perdite della società in accomandita semplice
che eccedono l'ammontare del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di
imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e
in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei
periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. La presente
disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 84 e, limitatamente alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 3 del citato articolo
84.".
20. Le disposizioni del comma 19 hanno effetto
con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2008.
ARTICOLO 3
(Razionalizzazione della disciplina in
materia di IRES e di IVA)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 56, secondo comma, le parole:
"non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti:
"non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma
5";
b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Interessi passivi) 1. Gli interessi
passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi..
2. La parte di interessi passivi non deducibile
ai sensi del primo comma non dà diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 15." ;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) nell'articolo 77, le parole: "33 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "27,5 per
cento";
e) nell'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In caso di attività
che fruiscono di regimi di parziale o totale
detassazione del reddito, le relative perdite
fiscali assumono rilevanza nella stessa misura
in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi.";
f) nell'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è abrogato;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6",
sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai
sensi dell'articolo 109, comma 5";
g) nell'articolo 87, comma 1, le parole: "del 91
per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal
2007" sono sostituite dalle seguenti: "del 95
per cento";
h) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:
"Art. 96 (Interessi passivi) 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da
quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono
deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a
concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo
della gestione caratteristica.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui al primo comma lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così
come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le voci di conto
economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono
rilevanza gli interessi passivi e gli interessi
attivi, nonché gli oneri e i proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da
contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari
e da ogni altro rapporto avente causa
finanziaria, con esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale.
4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati
indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei
limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di
competenza, eccedenti gli interessi attivi e i
proventi assimilati sia inferiore al 30 per
cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese
di assicurazione nonché alle società capogruppo
di gruppi bancari e assicurativi.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle
regole di indeducibilità assoluta previste dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente
testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di
interessi su titoli obbligazionari e
dall'articolo 1, comma 465, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi
sui prestiti dei soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato
nazionale di cui alla sezione seconda del
presente capo, l'eventuale eccedenza di
interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto
può essere portata in abbattimento del reddito
complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato
presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non
integralmente sfruttato per la deduzione. Tale
regola si applica anche alle eccedenze oggetto
di riporto in avanti, con esclusione di quelle
generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.";
i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
l) nell'articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per
i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto
economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio
nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i
canoni di locazione finanziaria, la deduzione è
ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione
all'attività esercitata dall'impresa stessa; in
caso di beni immobili, qualora l'applicazione
della regola del periodo precedente determini un
risultato inferiore a undici anni ovvero
superiore a diciotto anni, la deduzione è
ammessa se la durata del contratto non è,
rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero
pari almeno a diciotto anni; la quota di
interessi impliciti desunta dal contratto è
soggetta alle regole dell'articolo 96.";
m) nell'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
n) nell'articolo 108, comma 2, i periodi dal
secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attività caratteristica dell'impresa e
dell'attività internazionale dell'impresa. Tra
le spese qualificabili come spese di
rappresentanza e sottoposte ai limiti di
inerenza e congruità previste dal predetto
decreto, possono essere contemplate anche le
perdite fiscali di società sportive
professionistiche controllate, oggetto di
consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e
terza del presente capo. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50.";
o) nell'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli
ammortamenti dei beni materiali", fino a: ", che
hanno concorso alla formazione del reddito.",
sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96", sono
sostituite dalle seguenti: "per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 è abrogato;
p) nell'articolo 119, comma 1, lettera d), la
parola: «ventesimo», è sostituita dalla
seguente: «sedicesimo»;
q) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:
"Art. 122. (Obblighi della società o ente
controllante) 1. La società o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del
consolidato, calcolando il reddito complessivo
globale risultante dalla somma algebrica dei
redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna
delle società partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione
dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni
attuative contenute nel decreto ministeriale di
cui all'articolo 129 e in quello di approvazione
del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»;
r) nell'articolo 134, comma 1, la lettera a) è
abrogata;
s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
t) dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:
"Art. 139-bis (Recupero perdite compensate) 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato
rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o
le plusvalenze derivanti dal possesso o dal
realizzo delle partecipazioni nelle società
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o
società consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento,
per la parte esclusa o esente in base alle
ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra
le perdite della società estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa
società inclusi nel consolidato. La stessa
regola si applica durante il periodo di
consolidamento in caso di riduzione della
percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1,
anche per il coordinamento con gli articoli 137
e 138.";
u) nell'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 4 dell'articolo 96.".
2. Le disposizioni del comma 1 lettere a), b),
c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2)
e 3) e u), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1,
lettera h), si applicano dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, e per i primi tre periodi d'imposta di
applicazione della nuova disciplina degli
interessi passivi, il limite del riporto in
avanti dell'eccedenza non dedotta è esteso dal
quinto al decimo periodo successivo a quello di
competenza. Le disposizioni del comma 1 lettere
e) e f), numero 1), si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La disposizione della lettera g) ha effetto per
le plusvalenze realizzate a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in
misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini
fiscali nei periodi imposta anteriori a quello
in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione
della lettera l), numero 1), si applica a
decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e la
disposizione del numero 2, concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria,
si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008. La disposizione
della lettera o), numero 1), ha effetto dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, ferma restando
l'applicazione in via transitoria delle
disposizioni dell'articolo 109, lettera b),
terzo, quarto e quinto periodo, nel testo
previgente le modifiche apportate dalla presente
legge, per il recupero delle eccedenze
risultanti alla fine del periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha
tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di
disponibilità gravante sulle riserve in
sospensione, ma senza alcun effetto sui valori
fiscali dei beni e degli altri elementi,
assoggettandole in tutto o in parte a imposta
sostituiva con aliquota dell'uno per cento;
l'imposta sostituiva deve essere versata in
unica soluzione entro il termine di versamento
dell'imposta sul reddito relativa al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La
eliminazione della rettifica di consolidamento
concernente la quota imponibile dei dividendi
distribuiti dalle società controllate,
conseguente alle modifiche recate dalle lettere
q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere
di distribuzione adottate a partire dal 1°
settembre 2007, esclusa la delibera riguardante
la distribuzione dell'utile relativo
all'esercizio anteriore a quello in corso al 31
dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche
di consolidamento concernenti il regime di
neutralità per i trasferimenti infragruppo,
conseguente alle modifiche recate dalla lettera
s) del comma 1, si applica ai trasferimenti
effettuati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli
articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma
1.
3. Al fine di garantire l'invarianza del livello
di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze,
in relazione alla riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle società disposta
dal comma 1 del presente articolo, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali
di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2,
59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3
sono altresì determinate la normativa
transitoria e le relative decorrenze.
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le
persone fisiche titolari di redditi d'impresa e
di redditi da partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato possono optare per
l'assoggettamento di tali redditi a tassazione
separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero
imputati per trasparenza non siano prelevati o
distribuiti. In caso di successivo prelievo o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione
separata concorrono a formare il reddito
complessivo imponibile e l'imposta già versata
si scomputa dall'imposta corrispondente ai
redditi prelevati o distribuiti.
6. L'opzione prevista dal comma 5 non è
esercitabile se le imprese o le società sono in
contabilità semplificata. In apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi deve essere data
indicazione del patrimonio netto formato con gli
utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei
quali è applicato il regime di cui al comma 1 e
le altre componenti del patrimonio netto. Le
somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a
quello personale dell'imprenditore o dei soci,
al netto delle somme versate nello stesso
periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli
utili dell'esercizio in corso e, per
l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio
si considera prelievo degli utili dei periodi
d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca
dell'opzione, si considerano prelevati o
distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di
applicazione del regime opzionale.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono dettate le disposizioni
attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con
particolare riferimento, tra l'altro, ai termini
e alle modalità dell'opzione, al regime
d'imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento
dell'imposta e al coordinamento con le altre
disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi e in materia di accertamento.
8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle
operazioni di riorganizzazione aziendale, al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 172, è aggiunto il seguente
comma: "10-bis. Il regime dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo
176 può essere applicato, con le modalità,
condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla
società incorporante o risultante dalla fusione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio a seguito
di tali operazioni.";
b) nell'articolo 173, è aggiunto il seguente
comma: "15-bis. Il regime dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo
176 può essere applicato, con le modalità,
condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla
società beneficiaria dell'operazione di
scissione per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni.";
c) nell'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e", e le
parole: "all'azienda o", sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) nell'articolo 176:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano anche se
il conferente o il conferitario è un soggetto
non residente, qualora il conferimento abbia ad
oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato.";
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In caso di conferimento dell'unica
azienda dell'imprenditore individuale, la
successiva cessione delle partecipazioni
ricevute a seguito del conferimento è
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera
c) e 68, assumendo come costo delle stesse
l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti, la società
conferitaria può optare, nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio nel corso del
quale è stata posta in essere l'operazione o, al
più tardi, in quella del periodo d'imposta
successivo, per l'applicazione, in tutto o in
parte, sui maggiori valori attribuiti in
bilancio agli elementi dell'attivo costituenti
immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, con aliquota del 18 per cento. I
maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini
dell'ammortamento a partire dal periodo
d'imposta nel corso del quale è esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni
anteriormente al secondo periodo d'imposta
successivo a quello dell'opzione, il costo
fiscale è ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e
l'imposta sostituiva versata è scomputata
dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.";
3) al comma 3, le parole: "il regime di
continuità dei valori fiscali riconosciuti",
sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuità dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva", e le parole: "totale"
e "parziale", sono soppresse;
4) al comma 5, premettere le seguenti parole:
"Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
5) il comma 6 è abrogato.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. La disciplina dell'imposta
sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d),
numero 2), può essere richiesta anche per
ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai
maggiori valori di bilancio iscritti in
occasione di operazioni effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007,
nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti
alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni attuative
per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta
sostitutiva e per il coordinamento con le
disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in materia di agevolazioni alle operazioni
di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione parziale dell'imposta sostitutiva,
l'esercizio dell'opzione può essere subordinato
al rispetto di limiti minimi.
10. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo
109, comma 4, lettera b) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nel testo precedente alle modifiche recate
dalla presente legge, può essere recuperata a
tassazione mediante opzione per l'applicazione
di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle società e dell'imposta regionale
sulle attività produttive, con aliquota del 18
per cento. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva può essere anche parziale e, in tal
caso, deve essere richiesta per classi omogenee
di deduzioni extracontabili. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni attuative per la definizione delle
modalità, dei termini e degli effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le
disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo,
dell'articolo 176 del citato testo unico.
11. L'ammontare delle differenze tra valori
civili e valori fiscali degli elementi
patrimoniali delle società aderenti al
consolidato fiscale, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio precedente a quello di
esercizio dell'opzione per l'adesione al
consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da
riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141
del citato testo unico delle imposte sui
redditi, al netto delle rettifiche già operate,
può essere assoggettato ad un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive nella misura del 7 per cento. La
disposizione del periodo precedente si applica
anche per le differenze da riallineare ai sensi
dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle finanze sono adottate le
relative disposizioni attuative.
12. Al fine di semplificare le regole di
determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive
e di separarne la disciplina applicativa e
dichiarativa da quella concernente le imposte
sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art.
5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle società di capitali ed enti
commerciali). 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), non
esercenti le attività di cui agli articoli 6 e
7, la base imponibile è determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui al primo comma lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12
e 13, così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali, la
base imponibile è determinata assumendo le voci
del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale
dipendente e assimilato classificate in voci
diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i
compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la
quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; le perdite
su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di
legge concorrono comunque alla formazione del
valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi
classificabili in voci del conto economico
diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono
alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di periodi d'imposta precedenti o
successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva
collocazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi del valore della produzione
sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili
adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Determinazione del valore della
produzione netta delle società di persone e
delle imprese individuali). 1. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base
imponibile é determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
dello stesso testo unico, e l'ammontare dei
costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione
anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per
il personale dipendente e assimilato; i costi, i
compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11; la
quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; le perdite
su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di
legge concorrono comunque alla formazione del
valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili. I
componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione valevoli per la determinazione
del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.";
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art.
6 (Determinazione del valore della produzione
delle banche e di altri enti e società
finanziarie). 1. Per le banche e gli altri enti
e società finanziari indicati nell'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
come modificato dall'articolo 157 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo
quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile è determinata dalla somma algebrica
delle seguenti voci del conto economico redatto
in conformità agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38: a) margine d'intermediazione
ridotto del cinquanta per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali
ad uso funzionale per un importo pari al 90 per
cento; c) altre spese amministrative per un
importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e
gli intermediari, diversi dalle banche,
abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 9
dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine
e le commissioni passive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni
di investimento, di cui alle leggi 23 marzo
1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al
decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si
assume la differenza tra le commissioni attive e
passive.
4. Per le società di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le
commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4,
si deducono i componenti negativi delle lettere
d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono
così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio redatto secondo i criteri
contenuti nei Provvedimenti della Banca d'Italia
22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
febbraio, 2005, n. 38. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano
dei cambi, per i quali assumono rilevanza i
bilanci compilati in conformità ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca
Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC
e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in
materia, la base imponibile è determinata dalla
somma algebrica delle seguenti componenti: a)
interessi netti; b) risultato netto da
commissioni provvigioni e tariffe; c) costi per
servizi di produzione di banconote; d) risultato
netto della redistribuzione del reddito
monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento; g) spese di
amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti,
non è comunque ammessa la deduzione: dei costi,
dei compensi e degli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11;
della quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore
della produzione, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili.
9. Per le società la cui attività consiste, in
via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività
diversa da quella creditizia o finanziaria, per
le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai
sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel
settore finanziario, la base imponibile è
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza
tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati.";
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art.
7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) 1. Per le
imprese di assicurazione, la base imponibile è
determinata apportando alla somma dei risultati
del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del
conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto
economico le seguenti variazioni: a) gli
ammortamenti dei beni strumentali , ovunque
classificati, e le altre spese di
amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento; b) i dividendi
(voce 33) sono assunti nella misura del
cinquanta per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque
ammessi in deduzione: le spese per il personale
dipendente e assimilato ovunque classificate
nonché i costi, i compensi e gli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5
dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e
le riprese di valore dei crediti; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore
della produzione, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi si assumono
così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio redatto in conformità ai criteri
contenuti nel decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1°
dicembre 1997.";
e) nell'articolo 8, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: "I compensi, i costi e gli
altri componenti si assumono così come rilevanti
ai fini della dichiarazione dei redditi.";
f) all'articolo 11:
1) nel comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le
parole: "pari a 5.000" e "fino a 10.000", sono
sostituite, rispettivamente, con: "pari a 4.600"
e con: "fino a 9.200";
2) nello stesso comma 1, lettera b), i numeri 1)
e 6) sono abrogati e al numero 2 sono aggiunte
le seguenti parole: "nonché i compensi
attribuiti per obblighi di fare, non fare o
permettere di cui alla lettera l) del citato
comma 1 dell'articolo 67;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) nel comma 4-bis, le parole: "euro 8.000",
"euro 6.000", "euro 4.000" e "euro 2000" sono
sostituite, rispettivamente, con "euro 7350",
"euro 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850";
5) nel comma 4-bis.1, le parole: "pari a euro
2.000", sono sostituite dalle seguenti: "pari a
euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis è abrogato;
h) nell'articolo 16, comma 1, le parole:
"l'aliquota del 4,25 per cento", sono sostituite
dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare
complessivo dei componenti negativi dedotti
dalla base imponibile IRAP fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa
indicazione nell'apposito prospetto di cui
all'articolo 109, comma 4, lettera b), del
citato testo unico delle imposte sui redditi è
recuperato a tassazione in sei quote costanti a
partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007; in corrispondenza di tale
recupero, si determina lo svincolo, per la quota
IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel
suddetto prospetto. Per le quote residue dei
componenti negativi la cui deduzione sia stata
rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le
regole precedenti; ad eccezione delle quote
residue derivanti dall'applicazione del comma 3
dell'articolo 111 del citato testo unico, il cui
ammontare complessivo è deducibile in sei quote
costanti a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso
alla formazione della base imponibile delle
quote residue delle plusvalenze o delle altre
componenti positive conseguite fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui
tassazione sia stata rateizzata in applicazione
della precedente disciplina.
14. Ferma restando la disciplina ordinaria in
materia di accertamento e di riscossione
prevista dal decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, la dichiarazione annuale dell'imposta
regionale sulle attività produttive non deve
essere più presentata in forma unificata e deve
essere presentata direttamente alla regione o
alla provincia autonoma di domicilio fiscale del
soggetto passivo. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono
stabiliti i nuovi termini e le modalità di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono
dettate le opportune disposizioni di
coordinamento.
15. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in
deroga alle disposizioni previste dalle singole
leggi istitutive, i crediti d'imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
redditi possono essere utilizzati nel limite
annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è
riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole
leggi istitutive ed è comunque compensabile per
l'intero importo residuo a partire dal terzo
anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza.
16. Nell'articolo 73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Agli effetti delle dichiarazioni e
dei versamenti di cui al precedente periodo non
si tiene conto delle eccedenze detraibili,
risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e
società diversi da quelli per i quali anche in
tale periodo d'imposta l'ente o società
controllante si è avvalso della facoltà di cui
al presente comma. Alle eccedenze detraibili
degli enti e delle società per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al
precedente periodo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30.".
17. La disposizione del comma 16 si applica a
partire dalla liquidazione IVA di gruppo
relativa all'anno 2008.
18. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a
quanto previsto dal primo periodo del presente
comma ed in considerazione dell'effettivo
utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli
articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le risorse finanziarie a tale fine
preordinate, esistenti presso la contabilità
speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte
di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse
sono versate al bilancio dello Stato nella
misura di 500 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
19. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296:
a) nel comma 280, secondo periodo, la parola:
"15" è sostituita dalla seguente: "40";
b) nel comma 281, la parola: "15", è sostituita
dalla seguente "50";
c) il comma 284 è abrogato.
20. In attuazione del parere motivato della
Commissione delle Comunità Europee n.
C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
"soggetti non residenti nel territorio dello
Stato", sono aggiunte le seguenti: "diversi
dalle società ed enti indicati nel comma
3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:
"azionisti di risparmio", sono aggiunte le
seguenti: "e dalle società ed enti indicati nel
comma 3-ter";
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di
cui al comma 3", sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 3 e 3-ter";
4) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
"3-ter. La ritenuta è operata a titolo di
imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento
sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle società
negli Stati membri dell'Unione Europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista
cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte suoi
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni,
agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), del medesimo testo unico non
relative a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.";
b) all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, le parole:
"al terzo comma", sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole:
"commi 1 e 3", sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1, 3, e 3-ter".
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano
agli utili formatisi a partire dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. A tal fine, le società ed enti che
distribuiscono i dividendi indicano in
dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatesi a partire
dall'esercizio di cui al periodo precedente e
quelli formatesi a partire in altri esercizi.
22. Fino all'emanazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte suoi redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 1,
lettera a), numero 4), gli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo sono
quelli inclusi nella lista del decreto del
Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c) del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239.
23. Al fine di favorire la crescita dimensionale
delle aggregazioni professionali, funzionale al
miglioramento della qualità dei servizi forniti
alla collettività e dell'organizzazione del
lavoro, agli studi professionali associati o
alle altre entità giuridiche, anche in forma
societaria, risultanti dall'aggregazione di
almeno quattro, ma non più di dieci
professionisti è attribuito un credito d'imposta
di importo pari al 15 per cento dei costi
sostenuti per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, dei beni indicati al
comma 26, nonché per l'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche sono
imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono.
24. Il credito d'imposta spetta, con riferimento
alle operazioni di aggregazione effettuate nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire
dalla data in cui l'operazione di aggregazione
risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
25. L'agevolazione di cui al comma 23, spettante
a condizione che tutti i soggetti partecipanti
alle operazioni di aggregazione esercitino
l'attività professionale esclusivamente
all'interno della struttura risultante
dall'aggregazione, non si applica a quelle
strutture che in forma associata si limitano ad
eseguire attività meramente strumentali per
l'esercizio dell'attività professionale.
26. Il credito d'imposta è commisurato
all'ammontare complessivo dei costi sostenuti
per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature
informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed
attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti
nuove tecnologie di servizi.
27. Il credito d'imposta, indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, è
utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
28. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 23 a 27 sono stabilite le procedure
di monitoraggio e di controllo, nonché
specifiche cause di revoca, totale o parziale,
del credito d'imposta e di applicazione delle
sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni
successivi all'aggregazione, il numero dei
professionisti associati si riduca in modo
significativo rispetto a quello esistente dopo
l'aggregazione.
29. L'efficacia della presente disposizione è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione
della Commissione europea.
30. All'articolo 74-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono
applicare, per l'organizzazione di convegni,
congressi e simili effettuati nel territorio
dello Stato a diretto vantaggio del cliente e
limitatamente alle prestazioni alberghiere, il
regime ordinario dell'imposta sul valore
aggiunto".
31. L'efficacia della disposizione di cui al
comma 30 è subordinata alla concessione di una
deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo
395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
d'Europa del 28 novembre 2006, da parte dei
competenti organi comunitari.
32. La disposizione contenuta nel terzo periodo
del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modificazioni, s'interpreta
nel senso che per ciascun immobile strumentale
le quote di ammortamento dedotte nei periodi di
imposta precedenti al periodo di imposta in
corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo
complessivo sono riferite proporzionalmente al
costo dell'area e al costo del fabbricato.
33. Al testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito
dal seguente: "2-bis. Si considerano altresì
residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, da pubblicare in Gazzetta
Ufficiale.";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis),
secondo periodo, le parole: "e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;",
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis;";
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Nonostante quanto
previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da società
residenti in Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, salvo nel caso in cui gli stessi non
siano già stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o
se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a
seguito dell'esercizio dell'interpello secondo
le modalità del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87.";
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo,
le parole: "Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4,", sono sostituite
dalle seguenti: "Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis";
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole:
"istituiti in Paesi diversi da quelli indicati
nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni,", sono sostituite
dalle seguenti: "istituiti in Paesi o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole:
"istituiti in uno Stato diverso da quelli
indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996,", sono sostituite
dalle seguenti: "istituiti in uno Stato diverso
da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis,";
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: "c) residenza fiscale
della società partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o,
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a
seguito dell'esercizio dell'interpello secondo
le modalità del comma 5, lettera b),
dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non
sia stato conseguito, sin dall'inizio del
periodo di possesso, l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli
individuati nel medesimo articolo 168-bis.";
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Verificandosi la
condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti dai soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati
con tali soggetti residenti negli Stati o
territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti,
relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5,
lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate
le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87."
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10.
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse tra imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis.";
2) nel comma 12-bis, le parole: "Stati o
territori non appartenenti all'Unione europea
aventi regimi fiscali privilegiati", sono
sostituite dalle seguenti: "Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis";
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo,
le parole: "residenti in uno Stato o territori
diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4", sono sostituite
dalle seguenti: "residenti negli Stati o
territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis";
l) all'articolo 167:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati
o territori con regime fiscale privilegiato,"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,";
2) nel comma 1, nel secondo periodo, le parole:
"assoggettati ai predetti regimi fiscali
privilegiati", sono sostituite dalle seguenti:
"situate in Stati o territori diversi da quelli
di cui al citato decreto";
3) il comma 4 è abrogato;
4) nel comma 5, le parole: "b) dalle
partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati di cui al comma 4", sono sostituite
dalle seguenti: "b) dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
m) all'articolo 168:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati
o territori con regime fiscale privilegiato"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
2) nel comma 1, il secondo periodo, è sostituito
dal seguente: "La norma di cui al presente comma
non si applica per le partecipazioni in soggetti
residenti negli Stati o territori di cui al
citato decreto relativamente ai redditi
derivanti da loro stabili organizzazioni situate
in Stati o territori diversi da quelli di cui al
medesimo decreto.";
n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:
"168-bis (Paesi e territori che consentono un
effettivo scambio di informazione) 1.Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri
sono individuati gli Stati o territori che
consentono un effettivo scambio di
informazione.".
34. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito
dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati
nel precedente periodo sono emessi da società o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per
cento si applica a condizione che, al momento di
emissione, il tasso di rendimento effettivo non
sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale
di riferimento per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di due terzi,
per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti.";
2) nel comma 5, il terzo periodo è sostituito
dal seguente: "L'aliquota della ritenuta è
stabilita al 27 per cento se i percipienti sono
residenti negli Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.";
b) all'articolo 26-bis:
1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) soggetti residenti in Stati o
territori di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;";
2) nel comma 1, dopo la lettera a), sono
inserite le seguenti: " b) enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; c)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi
di soggettività tributaria, costituiti in Stati
o territori di cui al decreto indicato nella
lettera a); d) banche centrali o organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.";
c) all'articolo 27, comma 4, le parole: "b)
sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni,
titoli, strumenti finanziari e contratti non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65,
da società ed enti residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, del citato testo
unico", sono sostituite dalle seguenti: "b)
sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni,
titoli, strumenti finanziari e contratti non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65,
da società ed enti residenti negli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del medesimo testo unico";
d) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera
f-quater), le parole: "in uno degli Stati o nei
territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,", sono sostituite
dalle seguenti: "in uno degli Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,";
35. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,",
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,",
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,".
36. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 5, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) soggetti
residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;";
b) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera a),
sono inserite le seguenti: "b) enti od organismi
internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; c)
investitori istituzionali esteri, ancorché privi
di soggettività tributaria, costituiti in Stati
o territori di cui al decreto indicato nella
lettera a); d) banche centrali o organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.";
c) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano nei confronti di: a) soggetti
residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od
organismi internazionali costituiti in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
c) investitori istituzionali esteri, ancorché
privi di soggettività tributaria, costituiti in
Stati o territori di cui al decreto indicato
nella lettera a); d) banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.".
37. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n,. 410, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, le
parole: "effettuati da soggetti non residenti,
esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei
territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati dal decreto del Ministro delle
finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuati da
soggetti residenti in Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,".
b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Non sono assoggettati ad
imposizione i proventi di cui al comma 1
percepiti da: a) soggetti residenti in Stati o
territori di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; b) enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia; c) investitori
istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o
territori di cui al decreto indicato nella
lettera a); d) banche centrali o organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello
Stato.".
38. Le disposizioni contenute nei commi da 33 a
37 si applicano, salvo quanto previsto dal comma
39, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta
precedente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
39. La disposizione contenuta nel comma 33,
lettera a), si applica a partire dal periodo di
imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi
previsto; fino al periodo d'imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.
40. Nel decreto di cui al comma 38 sono inclusi,
per un periodo di cinque anni dalla data di
pubblicazione del medesimo nella Gazzetta
Ufficiale, gli Stati o territori diversi da
quelli inclusi nel suddetto decreto ai sensi
della lettera m) del comma 33 e che prima della
data di entrata in vigore del presente articolo
non sono elencati nei decreti del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, nonché nei decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001 e 23 gennaio 2002. Sono altresì
inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di
cui al comma 38, gli Stati o territori di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché
gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.
ARTICOLO 4
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti
minimi e marginali)
1. Si considerano contribuenti minimi, e sono
assoggettati al regime previsto dalle
disposizioni dei commi fino al 21, le persone
fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno
percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni
all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori
dipendenti o collaboratori di cui all'articolo
50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la
modalità riconducibile a un progetto, programma
di lavoro o fase di esso, ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio solare precedente non hanno
effettuato acquisti di beni strumentali, anche
mediante contratti di appalto e di locazione,
pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro.
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni
all'esportazione e gli acquisti di beni
strumentali si considerano effettuati sulla base
dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
3. Le persone fisiche che intraprendono
l'esercizio di imprese, arti o professioni
possono avvalersi del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di
inizio di attività di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili di cui all'
articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di
mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo
53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e
professioni in forma individuale che
contestualmente partecipano a società di persone
o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a
responsabilità limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.
5. I contribuenti minimi non addebitano
l'imposta sul valore aggiunto a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti anche
intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta, che versano entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
6. L'applicazione del regime di cui al presente
articolo comporta la rettifica della detrazione
di cui all'articolo 19-bis2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al
regime ordinario dell'imposta sul valore
aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica
soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari
importo senza applicazione degli interessi. La
prima o unica rata è versata entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sul
valore aggiunto relativa all'anno precedente a
quello di applicazione del regime dei
contribuenti minimi; le successive rate sono
versate entro il termine per il versamento a
saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma
10. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno
in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto
nei modi ordinari si tiene conto anche
dell'imposta relativa alle operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per le quali non si è ancora verificata
l'esigibilità.
8. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione, presentata dai contribuenti
minimi, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei
modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai
sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ovvero può essere utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. I contribuenti minimi non si considerano
soggetti passivi dell'imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito
di impresa o di lavoro autonomo è costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o
compensi percepiti nel periodo di imposta e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attività di impresa o
dell'arte o della professione; concorrono,
altresì, alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa o all'esercizio di arti o
professioni. I contributi previdenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge si
deducono dal reddito determinato ai sensi del
presente comma.
10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9
si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi e delle addizionali regionali e
comunali pari a 20 per cento. Nel caso di
imprese familiari di cui all'articolo 5, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo
delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari, è dovuta
dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni
in materia di versamento dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche.
11. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti a esercizi precedenti a quello da cui
ha effetto il presente regime, la cui tassazione
o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del citato testo unico delle
imposte sui redditi che consentono o dispongono
il rinvio, partecipano per le quote residue alla
formazione del reddito dell'esercizio precedente
a quello di efficacia del predetto regime solo
per l'importo della somma algebrica delle
predette quote eccedente l'ammontare di 5.000
euro. In caso di importo non eccedente il
predetto ammontare di euro 5.000, le quote si
considerano azzerate e non partecipano alla
formazione del reddito del suddetto esercizio.
In caso di importo negativo della somma
algebrica lo stesso concorre integralmente alla
formazione del predetto reddito.
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il
presente regime e quelle generatesi nel corso
del predetto regime possono essere computate in
diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie
stabilite dal testo unico delle imposte sui
redditi.
13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo
restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti
minimi sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture
contabili. La dichiarazione dei redditi è
presentata nei termini e con le modalità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, i contribuenti minimi sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti
gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ad eccezione degli obblighi di numerazione
e di conservazione delle fatture di acquisto e
delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono,
altresì, esonerati dalla presentazione degli
elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
14. I soggetti che rientrano nel regime dei
contribuenti minimi possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime normale, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata.
15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di
avere applicazione dall'anno successivo a quello
in cui viene meno una delle condizioni di cui al
comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie
indicate al comma 4. Il regime cessa di avere
applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o
i compensi percepiti superano il limite di cui
al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il 50 per
cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul
valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, determinata mediante scorporo ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 per la frazione d'anno antecedente il
superamento del predetto limite o la
corresponsione dei predetti compensi, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo. La
cessazione dall'applicazione del regime dei
contribuenti minimi, a causa del superamento di
oltre il 50 per cento del limite di cui al comma
1, lettera a), n. 1), comporta l'applicazione
del regime ordinario per i successivi tre anni.
16. Nel caso di passaggio da un periodo di
imposta soggetto al regime previsto dai commi da
1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime
ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi, i
compensi e le spese sostenute che, in base alle
regole del regime di cui ai predetti commi,
hanno già concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del
reddito dei periodi imposta successivi ancorché
di competenza di tali periodi; viceversa quelli
che, ancorché di competenza del periodo soggetto
al regime di cui ai citati commi, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del
periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta
successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime di cui ai
medesimi commi. Corrispondenti criteri si
applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario di tassazione a quello previsto
dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui
al comma 20 possono essere dettate disposizioni
attuative del presente comma.
17. I contribuenti minimi sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
18. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette, imposta sul valore
aggiunto e imposta regionale sulle attività
produttive. In caso di infedele indicazione da
parte dei contribuenti minimi dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai
commi 1 e 4 che determinano la cessazione del
regime previsto dal presente articolo, le misure
delle sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono aumentate del 10 per cento se il maggior
reddito accertato supera del 10 per cento quello
dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi
cessa di avere applicazione dall'anno successivo
a quello in cui, a seguito di accertamento
divenuto definitivo, viene meno una delle
condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica
una delle fattispecie indicate al comma 4. Il
regime cessa di avere applicazione dall'anno
stesso in cui l'accertamento è divenuto
definitivo, nel caso in cui i ricavi o i
compensi definitivamente accertati superano il
limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di
oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso
operano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 15.
19. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi
precedenti. Con uno o più provvedimenti del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità applicative, anche in
riferimento a eventuali modalità di
presentazione della dichiarazione diverse da
quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
20. Sono abrogati l'art. 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta ferma,
fino a scadenza, l'efficacia della opzione già
esercitata ai sensi del predetto articolo
32-bis, comma 7.
21. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai
fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno
in cui avviene il passaggio dal regime ordinario
di tassazione a quello previsto per i
contribuenti minimi, non si tiene conto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti.
22. Al fine di consentire la semplificazione
degli adempimenti degli operatori doganali e la
riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione finanziaria, è consentito
il pagamento o il deposito dei diritti doganali
mediante bonifico bancario o postale. A tale
fine è autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilità speciale, presso la Banca d'Italia,
su cui far affluire le relative somme. Le
modalità di riversamento all'Erario o agli altri
enti beneficiari sono stabilite con successivo
decreto del Capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.
23. Nell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, concernente il regolamento sulle
modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive
e all'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 3, comma 136 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo capoverso, le parole: "di euro
0,52", sono sostituite dalle seguenti: "di 1
euro";
2) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"La misura del compenso può essere adeguata con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
quando la variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto,
supera il 2 per cento rispetto al valore medio
del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 2008." .
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: " la misura
del compenso spettante e " sono soppresse;
2) l'ultimo periodo è soppresso.
24. La misura del compenso spettante alle banche
convenzionate e alla Poste italiane S.p.a. per
il servizio di ricezione e di trasmissione
telematica delle dichiarazioni di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in
1 euro per ciascuna dichiarazione.
25. La misura del compenso spettante agli
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, in relazione allo
svolgimento, da parte degli stessi intermediari,
del servizio di pagamento con modalità
telematiche, in nome e per conto del
contribuente, delle entrate oggetto del sistema
di versamento unificato con compensazione, è
fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento
modello F24 trasmessa..
26. La misura del compenso di cui ai commi 24 e
25, può essere adeguata con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la
variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto,
supera il 2 per cento rispetto al valore medio
del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 2008.
27. Ai fini delle trasmissioni telematiche
gestite dal Ministero dell'economia e delle
finanze il termine di cui all'articolo 64, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è
prorogato al 31 dicembre 2008.
28. Dopo l'articolo 44 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è inserito il seguente: "Art. 44-bis. 1. Al
fine di semplificare la dichiarazione annuale
presentata dai sostituti d'imposta tenuti al
rilascio della certificazione di cui
all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, a partire dalle
retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo 44, comunicano mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo delle
ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il calcolo dei contributi, per l'implementazione
delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni, mediante una
dichiarazione mensile da presentare entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento.
29. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono definite
le modalità attuative della disposizione di cui
al comma 28, nonché le modalità di condivisione
dei dati tra l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica e l'Agenzia delle entrate.
30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29
si provvede alla semplificazione e
all'armonizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici
unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per
la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove
modalità di comunicazione dei dati fiscali e
contributivi anche ad enti e casse previdenziali
diversi da quelli previsti nel citato comma 9
dell'articolo 44.
31. All'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, primo comma, le parole: "iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, con le modalità e
criteri di solvibilità stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze", sono sostituite dalle
seguenti: "iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385".
32. All'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le
parole: "polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria", sono aggiunte le seguenti: "ovvero
rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385".
33. All'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le
parole: "polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria", sono aggiunte le seguenti: "ovvero
rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385".
34. All'articolo 19, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo le parole: "polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria", sono aggiunte le
seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi
iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385".
35. All'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "la
percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per
cento;", sono aggiunte le seguenti: "per tutti
gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1000 abitanti la percentuale è
dell'1 per cento;";
b) nel comma 1, l'ultimo periodo, aggiunto
dall'articolo 1, comma 326 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è soppresso;
c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le
parole: "non inferiore a 100", sono sostituite
dalle seguenti: "non inferiore a 50";
d) al comma 1, secondo periodo, aggiungere,
infine, i seguenti numeri: "7) alle società che
nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unità; 8) alle società in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato preventivo; 9)
alle società che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore
al totale attivo dello stato patrimoniale; 10)
alle società partecipate da enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale
sociale; 11) alle società che risultano congrue
e coerenti ai fini degli studi di settore.";
e) nel comma 3, lettera b), dopo le parole: "la
predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;",
sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la
predetta percentuale è ulteriormente ridotta al
4 per cento; per tutti gli immobili situati in
comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti
la percentuale è dello 0,9 per cento;";
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate possono essere
individuate determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali è consentito disapplicare
le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all'onere di presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del Direttore
regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a
seguito delle istanze di disapplicazione
presentate ai sensi del comma 4-bis, sono
comunicati mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a
mezzo fax o posta elettronica.".
36. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in
società semplice, di cui all'articolo 1, commi
da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, può essere eseguito, dalle società
considerate non operative nel periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle
che a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta, entro il quinto mese successivo alla
chiusura del medesimo periodo di imposta. La
condizione di iscrizione dei soci persone
fisiche nel libro dei soci deve essere
verificata alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla
medesima data, in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1°
novembre 2007. Le aliquote delle imposte
sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112,
primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono fissate nella misura
rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
ARTICOLO 5
(Disposizioni in materia di accise ed
ulteriori interventi nel settore tributario)
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "1° gennaio
2007", sono sostituite dalle seguenti: "1°
gennaio 2008"
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia
di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di
carburante, si applicano per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
3. Le disposizioni del comma 103 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti
di spesa ivi indicati, si applicano anche alle
somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
4. Le disposizioni del comma 106 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti
di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2007.
5. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: "per gli
otto periodi d'imposta successivi", fino alla
fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
"per i nove periodi d'imposta successivi
l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per
cento; per il periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura
del 3,75 per cento".
6. Per l'anno 2008 sono prorogate le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al
comma 392 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprietà contadina, è
prorogato al 31 dicembre 2008.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2008
si applicano le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di
cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
9. All'articolo 33 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente
comma: "2-bis. Sono considerate produttive di
reddito agrario anche le attività di
coltivazione di prodotti vegetali per conto
terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32,
comma 2, lettera b).". All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in
un milione di euro per il 2009 ed in 600.000
euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
10. Nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, nel comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: "c) alle forze armate
di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
Trattato del Nord Atlantico, per gli usi
consentiti, con esclusione delle forze armate
nazionali;";
b) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40
per cento aliquota normale della benzina senza
piombo", è sostituita dalla seguente: "benzina:
euro 359,00 per 1000 litri;";
2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento
aliquota normale", sono sostituite dalle
seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;";
c) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: "benzina 40 per cento aliquota
normale;" è abrogata;
2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento
aliquota normale;", è sostituita dalla seguente:
"benzina: 359,00 euro per 1000 litri;";
3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento
aliquota normale;", sono sostituite dalle
seguenti: "euro 302,00 per 1000 litri;";
d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto
il seguente: "16-bis. Prodotti energetici
impiegati dalle Forze Armate nazionali per gli
usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1000 litri
Gasolio euro 302,00 per 1000 litri
GPL esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1000 litri
GPL zero
Gas naturale euro 11,66 per 1000 metri cubi".
11. Al gas naturale impiegato dalle Forze Armate
nazionali come combustibile per riscaldamento,
per il quale è applicata l'aliquota di accisa di
cui al punto 16-bis della tabella A allegata al
testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si
applicano l'addizionale regionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile e
l'imposta regionale sostitutiva per le utenze
esenti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e
successive modificazioni.
12. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa è istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere
dall'anno 2008, destinato al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici impiegati
dalle Forze Armate nazionali diverse dal Corpo
della Guardia di finanza, per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministro dell'economia e delle
finanze tramite l'Ufficio Centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei Conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione
del predetto ministero.
13. Nello stato di previsione del ministero
dell'Economia e delle finanze è istituito un
fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici impiegati
dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi
consentiti. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare,
anche con evidenze informatiche, alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le
pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del predetto ministero.
14. All'onere derivante dai commi 12 e 13, pari
ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10, lettere a) e
d).
15. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, è abrogato.
16. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il
regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004,
n. 341, è abrogato.
17. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di
cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, e successive modifiche, dopo il numero 7)
è inserito il seguente: "7 bis) il 29,75 per
cento del gettito dell´accisa sulle benzine ed
il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul
gasolio consumati nella regione per uso
autotrazione;".
18. L'efficacia della disposizione di cui al
comma 17 decorre dal 1° gennaio 2008.
19. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza
annuale, mediante previsione nella legge
finanziaria, è eventualmente rideterminata
l'entità delle compartecipazioni al gettito
dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che
competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai
sensi dell'articolo 49, primo comma, punto
7-bis) della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine
di garantire un effetto neutrale sui saldi di
finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei
rapporti Stato-Regione.
20. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le parole: "e nell'ambito della
quota dell'accisa a loro riservata", sono
soppresse.
21. All'articolo 2, primo comma, della legge 1°
dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni
relative all'istituzione di una zona franca in
una parte del territorio della provincia di
Gorizia, al numero 7), le parole: "combustibili
liquidi e", sono soppresse; il potenziale valore
globale delle agevolazioni di cui all'articolo
3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975,
n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle
A e B allegate alla medesima legge è ridotto di
euro 50.123.520.
22. Entro il 30 aprile 2008 la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità
stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare,
coerentemente con quanto disposto al comma 7, le
tabelle A e B allegate alla medesima legge
vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A
decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza
dell'emanazione del predetto provvedimento della
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso
dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge
n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al
1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti
che, in relazione all'uso cui sono destinati,
risultino sottoposti ad accisa.
23. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre
1987, n. 534, convertito, con modificazioni
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4
è abrogato.
24. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre
1991, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
25. All'articolo 7, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono
abrogati.
26. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22
novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n.
17, è abrogato.
27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un
fondo con lo stanziamento di euro 24.300.000 a
decorrere dall'anno 2008, finalizzato al
miglioramento dell'efficienza energetica e alla
riduzione delle emissioni ambientali delle
autovetture da noleggio da piazza, compresi i
motoscafi che in talune località sostituiscono
le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti
al servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone. Con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sono stabiliti i criteri e le modalità
di ripartizione del fondo ai soggetti
beneficiari.
28. All'onere derivante dal comma 27, pari ad
euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma10, lettera b).
29. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un fondo con lo stanziamento di euro
4.000.000 a decorrere dall'anno 2008,
finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei
veicoli adibiti al servizio di trasporto degli
ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di
assistenza e di pronto soccorso di cui al punto
13 della Tabella A allegata al testo unico
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con
regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dei Trasporti e con il Ministro
della Salute sono stabilite le modalità ed i
criteri di ripartizione del fondo ai soggetti
beneficiari.
30. All'onere derivante dal comma 29, pari ad
euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10, lettera c).
31. Al testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, la lettera e-ter) è
sostituita dalla seguente :
"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo
di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano
prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti
con decreto del Ministro della salute da emanare
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i
contributi versati nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;";
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) i contributi
previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità
a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti
di intervento stabiliti con il decreto del
Ministro della salute di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene
conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter;".
32. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge
30 dicembre 1991, n.413, dopo le parole: "fine
assistenziale", sono aggiunte le seguenti: "e i
fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale", e dopo le parole: "dell'articolo
51", sono aggiunte le seguenti: "e quelli di cui
alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo
10".
33. Le disposizioni in materia di tassa
d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per
via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117, e successive modificazioni, di
tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di
controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del
decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85,
adottato dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministero
dell'interno, concernente il regolamento recante
norme di attuazione dell'articolo 5 del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992,
n. 217, in materia di affidamento in concessione
dei servizi di sicurezza, nonché in materia di
addizionale comunale sui diritti di imbarco di
cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso
che dalle stesse non sorgono obbligazioni di
natura tributaria.
34. Nell'articolo 1, comma 1-ter, lettera a),
della tariffa dell'imposta di bollo, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da
ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007,
le parole: "euro 42,00" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 17,50".
35. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una
detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle
spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un importo massimo
delle stesse di 500 euro, per
l'autoaggiornamento e per la formazione.
36. Alla lettera i-sexies), del comma 1,
dell'articolo 15, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: "e successive modificazioni", sono
aggiunte le seguenti: "i canoni relativi ai
contratti di ospitalità, nonché agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con gli Enti per il diritto allo studio,
Università, Collegi universitari legalmente
riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative,"
37. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 41,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emessi nei
rapporti con le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo e con gli enti
pubblici nazionali, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con
l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 52, e del Codice dell'amministrazione
digitale.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 41, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 37
non possono accettare le fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea né possono procedere
ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all'invio in forma elettronica.
39. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di Interscambio
istituito dal Ministero dell'economia e delle
finanze e da questo gestito anche avvalendosi
delle proprie strutture societarie.
40. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008
è individuato il gestore del Sistema di
Interscambio e ne sono definite competenze e
attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e
successivo inoltro delle fatture elettroniche
alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e
dei flussi informativi anche ai fini della loro
integrazione nei sistemi di monitoraggio della
finanza pubblica.
41. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per
le riforme e l'innovazione nella pubblica
amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca. degli
uffici centrali e periferici delle
amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le
modalità di integrazione con il sistema di
interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle
procedure interne delle amministrazioni
interessate alla ricezione ed alla gestione
delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al
comma 37, limitatamente a determinate tipologie
di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte
degli operatori economici, quanto da parte delle
amministrazioni interessate, di intermediari
abilitati allo svolgimento delle attività
informatiche necessarie all'assolvimento degli
obblighi di cui al presente articolo;
f) le eventuali misure di supporto, anche di
natura economica, per le piccole e medie
imprese;
g) la data, a decorrere dalla quale decorrono
l'obbligo di cui al comma 37 ed il divieto di
cui al comma 38, con possibilità di introdurre
gradualmente il passaggio al sistema di
trasmissione esclusiva in forma elettronica.
42. All'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla
seguente: "b) qualora sia deliberato di affidare
a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di
tutte le altre entrate, le relative attività
sono affidate: 1) mediante convenzione alla
società di cui al comma 5, lettera c),
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; 2) nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e delle procedure
vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, ai soggetti
iscritti nell'albo di cui al successivo articolo
53, comma 1, ed agli operatori degli Stati
membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea
che esercitano le menzionate attività e che
presentano una certificazione rilasciata dalla
competente autorità del loro Stato di
stabilimento dalla quale risulti la sussistenza
di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa italiana. L'affidamento deve prevedere
un termine massimo di durata non superiore
complessivamente ad anni sei.";
b) il comma 6 è abrogato.
43. Per il finanziamento di investimenti per il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei
servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e
ferroviari nei porti è attribuito alle Regioni
ed alle Province Autonome l'incremento delle
riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e
le accise relative alle operazioni di
importazione nei porti e negli interporti.
44. La quota spettante alle Regioni e alle
Province Autonome è computata, a decorrere
dall'anno 2008, a condizione che il gettito
complessivo derivante dall'imposta sul valore
aggiunto e dalle accise, sia stato almeno pari a
quanto previsto nella Relazione Previsionale e
programmatica, con riferimento all'incremento
delle riscossioni nei porti e negli interporti
di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei
medesimi tributi risultante dal consuntivo
dell'anno precedente.
45. A tal fine è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, a
decorrere dal 2008, un Fondo per il
finanziamento di interventi e di servizi nei
porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari
per i porti. Il Fondo è alimentato dalle somme
determinate ai sensi del comma 43 al netto di
quanto attribuito allo specifico Fondo dal
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e con il
Ministro dell'economia e delle finanze di
attuazione dell'articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Fondo è
ripartito con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle infrastrutture, sentita la Conferenza
permanente tra lo Stato e le Regioni, al netto
della quota di gettito eventualmente già
spettante alla Regione o Provincia autonoma a
norma dei rispettivi statuti. A ciascuna Regione
spetta comunque l'80 per cento dell'incremento
delle riscossioni nei porti nel territorio
regionale.
46. Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono
definite le modalità attuative della
partecipazione alle riscossioni dei tributi
erariali e del trasferimento del fondo, nonché i
criteri per la destinazione delle risorse e per
il monitoraggio degli interventi.
47. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 22
novembre 2005, le parole: "dello 0,6 per mille"
sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,8 per
mille".
ARTICOLO 6
(Trasporto pubblico locale)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del
trasporto pubblico locale, nella prospettiva del
processo di riforma del settore, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dei
Trasporti, un Fondo di 500 milioni di euro per
l'anno 2008.
2. La disponibilità di tale Fondo è destinata
per 220 milioni di euro all'adeguamento dei
trasferimenti statali alle Regioni al fine di
garantire l'attuale livello dei servizi, ivi
incluso il recupero dell'inflazione, per 150
milioni di euro per le finalità di cui al comma
1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il
finanziamento dell'articolo 9 della legge 26
febbraio 1992, n. 211.
3. Le risorse per l'adeguamento dei
trasferimenti statali alle Regioni sono
ripartiti con decreto del Ministro dei
Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome.
4. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, dopo la lettera c) sono
aggiunte le seguenti:
"d) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per
garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo.";
"e) "all'acquisto dei veicoli di cui ai
precedenti punti a) e b) è riservato almeno il
50% della dotazione del Fondo.
5. Gli interventi finanziati ai sensi e con le
modalità della legge 26 dicembre 1992 n. 211 con
le risorse di cui al comma 2, individuati con
decreto del ministro dei Trasporti, sono
destinati al completamento delle opere in corso
di realizzazione in misura non superiore al 20%.
Il finanziamento di nuovi interventi è
subordinato all'esistenza di parcheggi di
interscambio, ovvero alla loro realizzazione,
che può essere finanziata con le risorse di cui
al comma 2.
6. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito con modificazioni nella legge 22
aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle
risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito con modificazioni nella legge 27
febbraio 2004, n. 47.
7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2008 per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale ed interregionale, spetta una
detrazione dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del
19 per cento per un importo delle spese stesse
non superiore a 250 euro. La detrazione spetta
semprechè le spese stesse non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo. La
detrazione spetta anche se la spesa è stata
sostenuta nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che si
trovino nelle condizioni indicate nel comma 2
del medesimo articolo 12.
ARTICOLO 7
(Incentivazioni fiscali per il cinema)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e ai titolari di reddito
di impresa ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, non appartenenti al
settore cinematografico ed audiovisivo,
associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo 2549 del codice civile è
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un
credito d'imposta nella misura del quaranta per
cento, fino all'importo massimo di euro
1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta,
dell'apporto in denaro effettuato per la
produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica
anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del
codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al comma 1
hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per
cento di dette risorse nel territorio nazionale,
impiegando mano d'opera e servizi italiani e
privilegiando la formazione e l'apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione.
3. Ai fini delle imposte sui redditi è
riconosciuto un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica
in misura pari al quindici per cento del costo
complessivo di produzione di opere
cinematografiche, riconosciute di nazionalità
italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque,
fino all'ammontare massimo annuo di euro
3.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta,
condizionato al sostenimento sul territorio
italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna
produzione, all'ottanta per cento del credito
d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione
cinematografica, pari:
1) al quindici per cento delle spese
complessivamente sostenute per la distribuzione
nazionale di opere di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo
di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo
d'imposta;
2) al dieci per cento delle spese
complessivamente sostenute per la distribuzione
nazionale di opere di nazionalità italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un
limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al venti per cento dell'apporto in denaro
effettuato mediante i contratti di cui agli
articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalità
italiana riconosciute di interesse culturale ai
sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun
periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico,
pari:
1) al trenta per cento delle spese
complessivamente sostenute per l'introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature
destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo, non eccedente, per
ciascuno schermo, euro 50.000,00;
2) al venti per cento dell'apporto in denaro
effettuato mediante i contratti di cui agli
articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di
nazionalità italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun
periodo d'imposta.
4. Con riferimento alla medesima opera filmica,
i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili
a favore della stessa impresa ovvero di imprese
che facciano parte dello stesso gruppo
societario nonché di soggetti legati tra loro da
un rapporto di partecipazione ovvero controllati
anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3
spettano per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due
periodi d'imposta successivi.
6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere
b), numero 3) e c), numero 2), non possono, in
ogni caso, superare complessivamente il limite
del quarantanove per cento del costo di
produzione della copia campione dell'opera
filmica e la partecipazione complessiva agli
utili degli associati non può superare il
settanta per cento degli utili derivanti
dall'opera filmica.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3,
lettere b), numero 3) e c), numero 2), possono
essere fruiti a partire dalla data di rilascio
del nulla osta di proiezione in pubblico del
film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e
previa attestazione rilasciata dall'impresa di
produzione cinematografica del rispetto delle
condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6.
Essi non concorrono alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive, non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
8. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono
considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini
dell'assegnazione dei contributi di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
In ogni caso, tali contributi non possono essere
erogati per una quota percentuale che, cumulata
con gli apporti di cui al presente articolo,
superi l'ottanta per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente le spese di produzione
della copia campione e le spese di distribuzione
nazionale del film.
9. Le disposizioni applicative del presente
articolo sono dettate con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, entro tre
mesi dalla entrata in vigore della presente
legge. Detto decreto è adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, all'autorizzazione della
Commissione europea. Il Ministero per i beni e
le attività culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. Le
agevolazioni possono essere fruite
esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute
successivamente alla data della decisione di
autorizzazione della Commissione europea.
11. Alle imprese nazionali di produzione
esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un
credito d'imposta, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
e per i due esercizi successivi, in relazione a
film, o alle parti di film, girati sul
territorio nazionale, utilizzando mano d'opera
italiana, su commissione di produzioni estere,
in misura pari al venticinque per cento del
costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna
opera filmica, di euro 5.000.000,00.
12. Le disposizioni applicative del comma 11
sono dettate con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge. Detto
decreto è adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per lo sviluppo economico.
13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non
concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e al valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
14. L'efficacia dei commi da 11 a 13 è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, all'autorizzazione della
Commissione europea. Il Ministero per i beni e
le attività culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.
L'agevolazione può essere fruita esclusivamente
in relazione al costo sostenuto successivamente
alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.