TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 Ottobre 2007, n. 159
Testo del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5, recante: "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale".
(GU n. 279 del 30-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 249)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie
nette rispetto alle previsioni definite con il Documento
di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per
l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori
rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto
dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso
anno, alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e
dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente,
definiti dal predetto Documento di programmazione
economico-finanziaria e dalla relativa Nota di
aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti
finanziari degli interventi disposti con il presente
decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita'
sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Art. 2.
Imprese pubbliche
1. Per la prosecuzione delle opere in
corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura
ferroviaria, previste dal contratto di programma
2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800 milioni di
euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del
contratto di cui al comma 1, la continuita' nell'attivita'
di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella
delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e'
autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di
235 milioni di euro.
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da
utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano
di investimenti allegato al Contratto di programma 2007
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da
ANAS S.p.A..
Art. 3.
Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Al fine di garantire la tempestiva attivazione
del finanziamento in corso d'anno degli interventi
previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per
l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote
accantonate per ciascun intervento, nel limite di
importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli
determinati nel medesimo elenco 1.
Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una
parte delle quote accantonate per ciascun intervento,
nel limite di importi corrispondenti a effetti in
termini di indebitamento netto pari al settanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1";
b) al comma 759 e' soppressa la parola:
"trimestralmente";
c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai
sensi del comma 759" sono sostituite dalle seguenti:
"secondo quanto previsto dai commi 758 e 759".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a
valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti
capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono
destinati gli stanziamenti stessi".
Art. 3-bis.
Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
1. All'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui
all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle
misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione
scritta all'INPDAP della volonta' di adesione";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla
gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire
dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente disposizione".
Art. 4.
Commissari ad acta per le regioni inadempienti
1. Qualora nel procedimento di
verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro,
effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e
dal Comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli
articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita'
previste dagli accordi sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri
il mancato rispetto da parte della regione degli
adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo
amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo
la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali
delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, diffida la
regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi
previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino
inidonei o insufficienti al raggiungimento degli
obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di
vigenza del singolo Piano di rientro, con la facolta',
fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali
ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a
commissario ad acta e' incompatibile con l'affidamento o
la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale
presso la regione soggetta a commissariamento. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario
ad acta sono a carico della regione interessata.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al
31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei
piani di rientro dai deficit sanitari di cui
all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai
creditori della comunicazione di informazioni, entro un
termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si
prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono
maturati, e comunque non prima di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza
del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione
richiesta. A decorrere dal termine per la predetta
comunicazione, i crediti di cui al presente comma non
producono interessi.
Art. 5.
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere
a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al
lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico
degli assistiti, sia della distribuzione diretta di
medicinali collocati in classe "A" ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'
superare a livello nazionale ed in ogni singola regione
il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano
e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto
delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore
assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta
assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in
ogni singola regione e' annualmente determinato dal
Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, sulla base del
riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua
assenza, sulla base della proposta di riparto del
Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre.
Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati della distribuzione diretta, come
definita dal presente comma, per singola specialita'
medicinale, relativi al mese precedente, secondo le
specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro
della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i
dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il
rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal
presente comma costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione
del flusso informativo della distribuzione diretta, alle
regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita,
ai fini della determinazione del tetto e della
definizione dei budget di cui al comma 2, in via
transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per
distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa
complessiva per l'assistenza farmaceutica non
convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo
sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico
del Servizio sanitario nazionale, che e' cosi'
disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA,
a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il
15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato
sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici
mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente
per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti
da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo
viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget,
l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario
nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del
comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresi',
il valore della minore spesa prevedibilmente
conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di
brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle
risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento
del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di
quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20
per cento delle risorse incrementali, come sopra
definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa
dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso
dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce
un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso
d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del
requisito della innovativita' e' riconosciuto dall'AIFA,
sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia,
e ha validita' per 36 mesi agli effetti del presente
articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata
del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi
di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del
20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve
risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) e nelle more della concreta e
completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA,
partendo dai prezzi in vigore al 1 gennaio 2007
risultanti dalle misure di contenimento della spesa
farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a
ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio
2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di
attribuzione del budget definite dalla stessa lettera
a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna
Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati
sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai
sensi del citato decreto del Ministro della salute in
data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni
Azienda viene attribuito un valore di spesa per la
distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei
farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29
ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e
successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica
al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni
anno l'eventuale superamento a livello nazionale del
tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base
dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute
20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati
delle regioni concernenti la distribuzione diretta di
cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di
cui alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello
sforamento determinato nel predetto arco temporale,
secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori
di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno
superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno,
dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla
predetta lettera b), si da' luogo al ripiano dello
sforamento stimato del periodo 1 giugno-31 dicembre,
salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite
al comma 3. La predetta stima tiene conto della
variabilita' dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui
prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza
della distribuzione diretta sulla spesa complessiva.
L'entita' del ripiano e' calcolata, per ogni singola
azienda, in proporzione al superamento del budget
attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo
aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 e'
ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte
le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti
da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a
ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano
determinata a seguito della verifica al 30 settembre e'
comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15
novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15
giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone
contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative
quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali
e il corrispondente incremento della percentuale di
sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche
versano gli importi dovuti, entro i termini previsti
dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle
regioni dove si e' verificato lo sforamento in
proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1 dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui
al comma 1, sono tenute ad adottare misure di
contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione
diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento
dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento
regionale ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano
eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a
carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle
misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1,
non puo' superare a livello di ogni singola regione la
misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento
cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza
regionale e al netto delle somme erogate per il
finanziamento di attivita' non rendicontate dalle
Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto
valore e' recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della
spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del
Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a
carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare
un equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco
o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale
Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1 ottobre 2007".
5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza
dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni
di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico
e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico
sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera
g) del comma 5, ferma restando la natura di ente
pubblico non economico dell'Agenzia".
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole:
"ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli
intermedi destinati alla produzione di emoderivati
individuati con decreto del Ministro della salute su
proposta dell'AIFA".
Art. 5-bis.
Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Al comma 297 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1
gennaio 2006 nel numero di 190 unita" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2008 nel numero di 250
unita". L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, procedure finalizzate
alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica
anche riservate al personale non di ruolo, gia' in
servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati
ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma
7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione
di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico
di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b),
numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n.
269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata
certa con carattere di continuita'.
Art. 6.
Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalita' attuative.
Art. 7.
Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'
1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la
spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle
spese di investimento finalizzate alla linea "C" della
metropolitana della citta' di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per spese di investimento relative al
sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al
sistema ferroviario metropolitano di Milano e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno
2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e
seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale
cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto
pubblico.
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del
tratto della metropolitana di Milano M4
Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle
altre tratte della metropolitana di Milano".
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi
in deroga al patto di stabilita' interno, sia in termini
di competenza che di cassa, a condizione che siano
utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art. 7-bis.
Patto di stabilita' interno 2007 per le regioni
1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il
seguente:
"658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia
autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di
spesa determinato in applicazione del patto di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto
all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento nazionale, non si applicano le
sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di
stabilita', a condizione che lo scostamento venga
recuperato nell'anno 2008".
Art. 8.
Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina.
1. Al fine del potenziamento del
trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con
riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione
di interventi di adeguamento dei servizi nei porti
calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti
intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche
tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni
marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,
nonche' per la promozione dei servizi e la relativa
informazione al pubblico e' autorizzata altresi' la
spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa
in sicurezza della viabilita' statale, tra i quali
semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli
informatizzati, della Calabria e della Sicilia
direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento
del traffico per effetto dei lavori sul tratto
Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno
2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario
pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito
Porto Salvo e del collegamento ferroviario con
l'aeroporto di Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa
di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la
realizzazione di investimenti per il materiale rotabile,
la riqualificazione integrata delle stazioni e per
interventi di integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri
nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40
milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio
di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e
dei relativi servizi, il collegamento veloce
dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri
eventuali scali, nonche' per la introduzione di
agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di
cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo
dei servizi di mobilita' nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative
risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con
decreti del Ministro dei trasporti, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati
in ragione dell'urgenza con le procedure di cui
all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo
221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei
contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti
marittimi tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e
alla regione siciliana un contributo annuo di 1 milione
di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del
Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e
le competenti Commissioni parlamentari.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello
Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro
dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli
articoli 16 e 17 del codice della navigazione e
all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio
1994, n. 84, l'Autorita' marittima della navigazione
dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti
al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni
altro provvedimento in materia di sicurezza della
navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa
compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA
a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
nonche' alla regolazione dei servizi tecnico-nautici
nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per
l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 9.
Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more della stipula dei nuovi
contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei
trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme
da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007
in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla
vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via
definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura
pari a quella complessivamente prevista per gli stessi
anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia
S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di
ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia
S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. All'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n.
166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di
servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima
della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a
cinque anni, con possibilita' di revisioni annuali delle
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi
senza necessita' di procedere a modifiche contrattuali.
Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della
normativa comunitaria, i contratti di servizio con i
quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i
relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse
iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonche'
le compensazioni spettanti alla societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione".
2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio
1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio"
sono soppresse.
Art. 10.
Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli
anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una
riduzione del 2 per cento del contributo complessivo
spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni. Tale contributo non puo'
comunque superare il costo complessivo sostenuto dal
soggetto nell'anno precedente relativamente alla
produzione, alla distribuzione ed a grafici,
poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti,
pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai
fini della corretta applicazione delle disposizioni
contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la
presentazione dell'intera documentazione e di decadenza
dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal
comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui
all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre
successivo alla scadenza di presentazione della relativa
domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria
per la valutazione del titolo d'accesso, la
quantificazione del contributo e la sua erogazione,
entro il termine di cui al comma 2, per i contributi
relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei
confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa
all'anno di riferimento dei contributi previsti in
favore delle imprese editoriali, radiofoniche e
televisive, deve essere conseguita entro il termine di
cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si
intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano
pendente un ricorso giurisdizionale in materia di
contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una
rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano
regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008,
l'importo della compensazione dovuta alla societa' Poste
Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe
agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per gli
importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria
di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per
cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa
beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di
euro.
6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad
applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di
cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei
confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie
applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai
sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente
all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti
da proprio marchio o altro elemento distintivo sono
equiparate ai giornali di pubblicita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il possesso del
requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e'
richiesto e verificato per ogni singolo numero delle
pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno
2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni
per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e'
abrogato.
Art. 10-bis.
Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
1. All'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-quater e' inserito il seguente:
"2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si
tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via
di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le
ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti
dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per
loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo
1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra
le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La
quota spettante alle emittenti radiofoniche e'
suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai
sensi e per gli effetti del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002,
n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma
18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre e'
suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi
della presente legge".
Art. 11.
Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12.
Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare
l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per
l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono definiti i criteri e le modalita' per
l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si
applica limitatamente all'anno 2007.
Art. 13.
Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione
1. All'articolo 1, comma 873, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di potenziare e rendere
immediatamente operativo il sostegno ai progetti di
ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma,
per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007".
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 15
giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 585".
Art. 13-bis.
Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE
1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalita' giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attivita' infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalita' individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14.
Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
1. Al fine di assicurare efficienza
ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di
cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali
alla migliore fruizione dei beni culturali,
razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento
dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto
sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo
117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei
quali i servizi devono essere svolti, presenti nel
territorio di rispettiva competenza, da parte delle
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
e degli Istituti dotati di autonomia speciale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto delle
norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della
specificita' delle prestazioni richieste nonche' delle
esperienze e dei titoli professionali occorrenti, e'
disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi
sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra
l'altro prevedendo che, in prima applicazione,
l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se
necessario, anche con termini iniziali differenziati,
garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori
in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina
sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui
ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla loro
naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino
all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28
febbraio 2008.
Art. 14-bis.
Debiti contributivi
1. Per le imprese, enti ed organismi
di spettacolo in stato di crisi attestato dalle
competenti direzioni provinciali del lavoro,
l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma,
della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e' applicabile,
relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo
alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia
ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma
3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178.
L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilita' del
proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure
per l'ammissione al beneficio.
Art. 15.
Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare fronte ai maggiori oneri
contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed
intese intervenute in materia di pubblico impiego
nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000
milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1
febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali
gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno
previsto decorrenze successive al 1 febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
per il personale delle amministrazioni dello Stato
destinatario di contratti collettivi nazionali relativi
al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro
il 1 dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'
al personale statale in regime di diritto pubblico per
il quale, entro il termine del 1 dicembre 2007, siano
stati emanati i decreti di recepimento degli accordi
sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi
al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
anche nei confronti del personale dipendente dalle
amministrazioni del settore pubblico non statale per il
quale, entro il 1 dicembre 2007, siano stati
sottoscritti definitivamente i contratti collettivi
nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi
del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale,
dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2008.
Art. 16.
Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i produttori
ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono
tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio
esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola
tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non
inferiori a cm 24\times 10 con la scritta: "questo
televisore non e' abilitato a ricevere autonomamente
trasmissioni in tecnica digitale". Per gli apparecchi
gia' distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su
questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti
dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio
nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti
ai consumatori sul territorio nazionale integrano un
sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi
della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n.
66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le
parole: "entro l'anno 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "entro l'anno 2012".
4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) e' sostituita
dalla seguente:
"p); "ambito locale televisivo" l'esercizio dell'attivita'
di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini,
comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi,
purche' con copertura inferiore al 50 per cento della
popolazione nazionale; l'ambito e' denominato
"regionale" o "provinciale" quando il bacino di
esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva
e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o
di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in
altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo"
riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale";
b) all'articolo 23, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e
nel rispetto della definizione di ambito locale
televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
un medesimo soggetto puo' detenere, anche tramite
societa' controllate o collegate, un numero plurimo di
concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'
televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni
interconnesse, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29".
Art. 17.
Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1, comma 868, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "delle somme
versate" sono sostituite dalle seguenti:
"delle somme da versare" e dopo le parole: "transattivi
negli anni" e' inserita la seguente: "2001,".
Art. 18.
Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
1. Per l'adempimento di impegni
internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata
la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da
destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo
italiano per attivita' di mantenimento della pace in
Africa "Peace Facility";
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una
ulteriore quota del contributo italiano a favore del
Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi
e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota
parte dei contributi obbligatori dovuti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di
pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore
dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3
gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n.
49;
e) per 4 milioni di euro, al completamento delle
attivita' di assistenza per la distruzione delle armi
chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n.
196;
e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia (UNICEF).
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di
sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in
via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di 389 milioni
di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro degli affari esteri.
2-bis. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento,
in coerenza con il processo di revisione organizzativa
di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della
razionalizzazione della spesa, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di 1a categoria sono
dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo
modalita' disciplinate con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 19.
Misure in materia di pagamenti della P.A.
1. All'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni pubbliche"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2,
le amministrazioni pubbliche";
b) (soppressa);
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui
al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito".
Art. 20.
5 per mille
1. Lo stanziamento di cui all'unita'
previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE
volontariato e ricerca) dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007
e' integrato di 150 milioni di euro per il medesimo
anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a
norma di legge.
Art. 20-bis.
Fondo rotativo per infrastrutture strategiche
1. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 355, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443";
b) nel comma 357, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Il decreto di cui al presente comma,
relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze".
Art. 21.
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.
1. Nei comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di
garantire il passaggio da casa a casa delle categorie
sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi
in locazione a canone sociale per coloro che sono
utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai
comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro
per l'anno 2007, un programma straordi-nario di edilizia
residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al
recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di
proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non assegnati,
nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e
all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare
prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e
diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con
particolare attenzione alle coppie a basso reddito,
individuato dalle regioni o province autonome, sulla
base di elenchi di interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, con particolare riferimento
a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui
all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle
priorita' definite nel tavolo di concertazione generale
sulle politiche abitative. Le graduatorie sono
revisionate annualmente e a tal fine viene considerato
l'intero reddito familiare del soggetto richiedente,
nonche' la disponibilita' di altri immobili da parte del
richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad
effettuare periodicamente accertamenti a campione su
tali soggetti. In ottemperanza alla normativa
comunitaria e nazionale relativa al rendimento
energetico in edilizia, il programma straordinario di
edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma
deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei
criteri di efficienza energetica, di riduzione delle
emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi
energetici e di sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale
gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati gli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base
degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le
modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che
possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli
ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere
trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e
prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per
i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve
assicurare una equa distribuzione territoriale,
assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati
finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di
cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti
d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e'
destinato alla costituzione ed al funzionamento
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori
regionali sulle politiche abitative, al fine di
assicurare la formazione, l'implementazione e la
condivisione delle banche dati necessarie per la
programmazione degli interventi di edilizia residenziale
con finalita' sociali, nonche' al fine di monitorare il
fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di
proprieta' dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto tenuto conto
della concertazione istituzionale di cui al comma 1
dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
sentita la Conferenza unificata, definisce la
composizione, l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le
esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello
regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno
l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza,
flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso
un sistema di banche dati consultabile via internet,
tutte le informazioni necessarie al pubblico,
permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati
nell'ambito di un sistema integrato gestito
dall'amministrazione finanziaria competente.
Dall'attuazione della presente norma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere
pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei
singoli interventi in base alle esigenze accertate.
Art. 21-bis.
Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II"
1. Alla scadenza del termine del 31
dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le
risorse originariamente destinate ai programmi
costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono
destinate al finanziamento delle proposte gia' ritenute
idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra
quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001,
30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.
162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in
ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".
Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60
milioni di euro e' altresi' destinata alla prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in
base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di
ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo
periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e
le modalita' di individuazione delle proposte da
ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, e'
autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti
positivi stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti
di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero
dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai
fini del finanziamento delle iniziative di cui al
medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi
tutte le proposte di "Contratti di quartiere II" gia'
ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27
dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003
possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per
finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche
analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che
saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.
Art. 22.
Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito degli interventi per
la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni, con
particolare riguardo alla definizione di una rete fissa
antincendio per la citta' di Venezia e di un nuovo
sistema di allertamento per i rischi rilevanti da
incidente industriale nella zona di Marghera
Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema
MOSE e' autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per
l'anno 2007.
Art. 23.
Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
1. Per le opere di
infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita'
industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area
di Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "ai fini del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011" sono
soppresse;
b) le parole da: "e della successiva riassegnazione"
fino al termine del periodo sono soppresse.
Art. 24.
Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di accelerare i pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il
dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene
trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per
l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007.
Detta somma sara' ripartita nei limiti della massa
passiva accertata, al netto di altri eventuali
contributi statali e regionali previsti da precedenti
disposizioni, sulla base della popolazione residente al
31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono
trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni
commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di
pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono
riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta
municipale, della modalita' semplificata, ai sensi
dell'articolo 258 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al
comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a
disposizione dal Comune per le transazioni che saranno
definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che
dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede,
fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento
dei residui passivi, cosi' come definiti dall'articolo
255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, relativi a
investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita'
semplificata, al fine di rispettare il principio della
par condicio creditorum, le risorse potranno essere
utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di
liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di
quanto gia' previsto nel comma 4 e per il pagamento, in
via transattiva, secondo l'ordine di priorita' di
seguito indicato, di una quota, comunque non superiore
al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo
esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.
Art. 25.
Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile.
1. E' autorizzata, per l'anno 2007,
la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture,
finalizzata al collegamento stradale veloce tra
l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel
comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione
del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti
all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7
settembre 2007.
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di
euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operativita'
del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri vengono
disciplinati i criteri e le modalita' di trasferimento
delle risorse.
Art. 25-bis.
Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 26.
Disposizioni in materia di ambiente
1. Per l'anno 2007 e' concesso al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un contributo straordinario di 20 milioni di
euro per l'attuazione di programmi di intervento per le
aree protette e per la difesa del mare nonche' per la
tutela della biodiversita' nel Canale di Sicilia. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di
intervento e sono definite le modalita' e i criteri di
utilizzazione delle somme stanziate.
1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
un contributo straordinario di 10 milioni di euro per
l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con
particolare riferimento agli interventi di protezione
degli ecosistemi e della biodiversita' terrestre e
marina piu' compromessi, di difesa e gestione del suolo
nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio
desertificazione, di gestione delle risorse idriche,
ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con
priorita' per gli interventi nelle aree esposte a
rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio
valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definiti le
modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme
stanziate, assicurando il coordinamento con le
istituzioni e le regioni interessate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine del raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi
interventi pubblici devono essere accompagnati da una
certificazione attestante il contributo ai fini degli
obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra
nonche' da una certificazione energetica che attesti la
realizzazione degli interventi secondo standard di
efficienza energetica conformi alle migliori tecniche
disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di
calore ed elettricita' prodotti da fonti rinnovabili. Le
procedure e le modalita' di certificazione sono definite
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui
al presente comma.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un
aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti gli
altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione
degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti
dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi
indirizzi, anche in relazione al piano di azione
nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1 giugno
2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di esercitare in
maniera piu' efficace le proprie competenze,
all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, le parole ", il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"
sono soppresse.
4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia
ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e'
sostituito dai seguenti:
"382. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi
inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese
di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9
e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio
di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per
produrre energia elettrica, autorizzata in data
successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i
meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime
modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di
energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di
cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche
altre fonti energetiche non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di
potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e'
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi,
per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i piu'
favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma
382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema
elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di
potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel
sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai
certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta
del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari
a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici
anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e'
remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni
economiche previste dall'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa
omnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere
variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, assicurando
la congruita' della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati
verdi, ai fini del soddisfacimento della quota
dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal
Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto
a produzione incentivata, in numero pari al prodotto
della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui
al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il
coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo' essere
aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali,
assicurando la congruita' della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti
di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di
riconoscimento dei certificati verdi eventualmente
acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al
prolungamento del periodo di diritto ai certificati
verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto
dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile
2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti
l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a
382-quinquies e' cumulabile con altri incentivi pubblici
di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale o conto interessi con capitalizzazione
anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo
dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di
origine agricola di cui al comma 382, in data successiva
all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene
acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di
incentivazione eventualmente previste per tali
combustibili in sostituzione di quelle previste dai
commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con
altri combustibili non di origine agricola, tale quota
di energia non avra' diritto all'emissione di
certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' con
le quali gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i
sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita'
e la rintracciabilita' della filiera, al fine di
accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a
382-quinquies".
4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite
le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi
legati alla produzione,";
2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle
seguenti:
"tal quale o";
3) le parole: "di cui all'allegato I." sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della
fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di
biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il
gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle
scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal
titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la
miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla
differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato
come carburante e la predetta aliquota ridotta, come
eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";
4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' per la contabilizzazione e
la fruizione del beneficio fiscale";
5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi
in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui
quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi
in consumo";
6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per
ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun
anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non
ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali
ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal
quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra
gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con
il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione
nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo
30 giugno";
b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono
soppressi;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente
di cui al medesimo comma 1 che residua dopo
l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata,
dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno
stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e
alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle
materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione
della pendente valutazione della Commissione europea in
merito alla compatibilita' del programma pluriennale di
cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario,
l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata
subordinatamente alla prestazione, da parte degli
operatori, della garanzia relativa al pagamento della
maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel
rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita'
comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva
in materia, non ritengano di autorizzare il programma di
cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi
di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al
pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel
rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata
realizzazione delle produzioni dei singoli operatori
previste in attuazione dei contratti quadro e intese di
filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione
con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso
al contingente agevolato per i volumi non realizzati e
determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all'operatore nell'ambito del programma
pluriennale per i due anni successivi";
d) con effetto dal 1 gennaio 2008, dopo il comma 5-ter
e' aggiunto il seguente:
"5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo
unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".
4-quater. Per i quantitativi del contingente di
biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo
22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel
corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i
medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il
biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per
immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008.
Relativamente al primo anno del programma la
ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma
1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli
quantitativi del contingente che risultassero non ancora
assegnati al 31 dicembre, dando priorita' al prodotto
proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti
di tali risorse, puo' essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento" sono soppresse.
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli
vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per
autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine
aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate
non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo
alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti
soggetti ad accisa.
4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con la regione e
sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i
seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del
litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola
di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il
primo avviamento dei detti parchi nazionali sono
finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro
per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul
contributo straordinario previsto dal comma 1.
Art. 26-bis.
Variazioni colturali
1. All'articolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal
regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni
comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";
b) al terzo periodo, le parole: "All'atto della
accettazione della suddetta dichiarazione" sono
sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette
dichiarazioni";
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette
proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi
redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni
colturali";
d) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In
deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare
all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
noto, per ciascun comune, il completamento delle
operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta
giorni successivi alla pubblicazione del comunicato,
presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati
delle relative operazioni catastali di aggiornamento";
e) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "I
ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono
essere proposti entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i
soggetti interessati non forniscano le informazioni
previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle
dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le
forniscano in modo incompleto o non veritiero, si
applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro
2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia
del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate
dall'AGEA".
Art. 26-ter.
Disposizioni in materia di servizi idrici
1. Al fine di assicurare la
razionalizzazione e la solidarieta' nell'uso delle
acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate
in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
integrative e correttive del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della
disciplina della gestione delle risorse idriche e dei
servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, non possono essere
disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al
comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fatte salve le concessioni gia'
affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato
delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri
di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare
riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico
sulla misura delle tariffe, alla conservazione
dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio
idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla
priorita' nel rinnovo delle risorse idriche e per il
consumo umano.
Art. 27.
Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria
1. All'articolo 1, comma 1156, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e'
inserita la seguente:
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e
della regione Campania e' concesso un contributo per
l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro,
da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa stipula di apposita convenzione
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto
importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente
lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione
Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Art. 27-bis.
Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella.
1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.
Art. 28.
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.
1. L'ente pubblico "Cassa di
previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS),
riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre
1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile
1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza
contabile separata, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti
pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo
previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici,
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i
rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo
assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze
della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle
dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di
cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale
rapporto di lavoro per la gestione della fase
transitoria e per un periodo non superiore alla durata
del contratto in essere. Il trasferimento del personale
di cui al presente articolo non comporta in ogni caso
l'istituzione di strutture dirigenziali presso
l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto
dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative
stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti di
consulenza in essere sono risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le
attivita' sportive e del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti
destinatari, e, limitatamente al trasferimento del
personale, sentite anche le organizzazioni sindacali,
sono definite, le modalita' attuative del trasferimento
del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e
all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente
alla soppressione dell'ente e alla successione da parte
dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi
quelli con le banche creditrici. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni
di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione
debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi',
all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro
a parziale compensazione del credito vantato dallo
stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere
sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma
1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica
sportiva, anche al fine di realizzare il programma
straordinario previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a
favorire la redditivita' della gestione
economico-finanziaria anche attraverso la
privatizzazione degli impianti, e' assegnato
all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20
milioni di euro per l'anno 2007.
Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale
di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295. Con decreto del Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
i criteri per la concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione
della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile
2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma
comunitario "Gioventu' in azione", la dotazione organica
del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006,
n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di
personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda
fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione
all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo
previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n.
296, e' prioritariamente considerata l'immissione in
servizio del personale dell'Agenzia per i giovani,
previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita'.
Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato,
all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel
limite massimo di 15 unita', personale a tempo
determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di
durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche'
il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea
di personale secondo le modalita' previste dall'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5
milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma
282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 29.
Contributi alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more della riforma della
fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua
disciplina a quella degli enti assistenziali e
previdenziali concernenti le libere professioni, al fine
di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5
giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo
obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i
sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi
ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici
chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto
dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' determinato dal
consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da
assicurare l'equilibrio della gestione e la conformita'
alle finalita' statutarie dell'ente rapportandone l'entita',
per ciascun interessato, ad una percentuale della
retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il
consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel
procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti
dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal
giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di
pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007
della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore
del presente decreto.
2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la
continuita' delle prestazioni in essere,
l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali
a favore dei contribuenti in condizioni di
vulnerabilita', la separazione tra le funzioni di
indirizzo, i compiti di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza,
nonche' la democraticita' della vita associativa,
prevedendo la partecipazione al voto di tutti i
contribuenti.
Art. 30.
Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e
le attivita' culturali, dispone entro sette giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di
seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il
commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche
giudiziale nonche' l'attivita' di gestione e
liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali
e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente
articolo.
2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata
da un comitato di vigilanza composto da cinque membri,
nominati: uno, con funzioni di presidente, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri dell'interno e per i beni e le attivita'
culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i
creditori. La FOM preventivamente all'attivita' del
comitato di liquidazione deve presentare una relazione
tecnica patrimoniale, che dovra' allegare al suo
bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare
la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a
fronte del valore stimato di massima della consistenza
patrimoniale e delle passivita' in atto. Il comitato
autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un
milione di euro ed il presidente del comitato medesimo
presiede l'assemblea dei creditori competente ad
approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare,
puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della
FOM dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano
di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di
quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla
Tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza.
Alla liquidazione il commissario procede tramite
procedure competitive, assicurando adeguate forme di
pubblicita' e ferma restando l'applicazione della
disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari
di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo'
avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai
componenti del comitato di vigilanza per le procedure di
cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della
finanza pubblica.
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal
commissario, e' approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
piano e' approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo'
prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche'
il piano ne preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di
un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di
prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di
Torino, che, verificatane la correttezza formale,
pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con
liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e'
disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle
ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento
iscritte su beni della FOM.
Contro l'atto di approvazione del piano i creditori
possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in
composizione collegiale, funzionalmente competente, che
decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale
provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla
Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti
su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non
possono essere opposti al commissario e sono inefficaci.
Sono altresi' inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale
data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere
retributivo per prestazioni di lavoro o per spese
correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme
eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione
di somme, approvata dal comitato di vigilanza,
costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si
applicano le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n.
267 del 1942, e successive modificazioni, nonche' dagli
articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 31.
Contributi ad enti e associazioni
1. Per l'anno 2007 e' concesso un
contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore
dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione
italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
straordinario di 3 milioni di euro a favore della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di favorire l'attivita' di formazione
superiore internazionale, agli istituti universitari,
diretta emanazione di universita' estere, autorizzati a
rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai
sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997,
e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso un
contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro
per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione
internazionale a studenti di nazionalita' italiana e di
ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta
formazione esteri. Il contributo puo' essere fruito
anche come credito di imposta riconosciuto
automaticamente secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle relative domande da presentarsi
entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
politiche fiscali. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono fissate
le procedure e le modalita' per l'attuazione del
presente comma.
3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
straordinario di 1 milione di euro a favore
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC),
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio
(UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi
del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione
ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo
straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega
del filo d'oro".
Art. 32.
Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie
dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n.
808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche
mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a
concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di
appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico
nucleare denominato PEC per le prove su elementi
combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla
determinazione del fabbisogno finanziario annuale
dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638
e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33.
Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare
con soggetti talassemici, affetti da altre
emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni
di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata
la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
fissati i criteri in base ai quali sono definite,
nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di
cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta
autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri
transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal
decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2
dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate
dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a
parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in
condizioni di disagio economico accertate mediante
l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da
intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione
di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti
emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur
in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge
25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque
riconosciuto dalla competente commissione medico
ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la
somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia
riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto
dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da
corrispondersi per la meta' al soggetto danneggiato e
per l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano
prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente
e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia
minore di eta' od incapace di intendere e di volere e'
corrisposto interamente ai congiunti che prestano od
abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in
vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano gia'
titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e'
corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda
degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un assegno una tantum il cui importo
e' definito, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del
2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni
di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo
sono considerati "aventi diritto", nell'ordine, i
seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i
fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
Art. 34.
Estensione
dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del
terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206,
alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e
alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai
loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle
vittime della criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed
ai loro familiari superstiti sono corrisposte le
elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della
legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data
di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi
alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e
ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione
armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
"vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita
alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso,
ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso
di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo
grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o
al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del
terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo
e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato con
dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni
criminose compiute sul territorio nazionale in via
ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in
essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per
cento";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento
equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita'
calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un
importo pari a dieci volte la media dei redditi, da
lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi
cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La
predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica
soluzione nell'anno di decorrenza della pensione".
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato
in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di
euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la
parte di propria competenza, al pagamento dei benefici
di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei
propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici,
fornendo rendicontazione degli oneri finanziari
sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli
enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta
legge n. 206 del 2004.
Art. 35.
Fondo per le zone di confine
1. All'articolo 6 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito
dal seguente:
"7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25
milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di
erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali
provvede a finanziare, in applicazione dei criteri
stabiliti con il predetto decreto del Presidente del
Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici
progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale
dei territori dei comuni confinanti con le regioni a
statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovra'
avere particolare importanza la caratteristica
sovracomunale dei progetti".
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 36.
Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150 anniversario dell'Unita' nazionale
1. Al fine di realizzare il programma
di interventi e di iniziative, dotate di particolare
coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari
risorgimentali, funzionali alle celebrazioni per il 150
anniversario dell'Unita' d'Italia, il Comitato dei
Ministri denominato: "150 anni dell'Unita' d'Italia" di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli
enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
attivita' di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in
particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma
di qualificati interventi ed opere, anche
infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico,
nonche' di un quadro significativo di iniziative
allocate su tutto il territorio nazionale, in
particolare nelle citta' di preminente rilievo per il
processo di Unita' della Nazione, tali da assicurare la
compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di
identita' ed Unita' nazionale proprio delle
celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli
interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento
provenienti dalle realta' pubbliche e private del
territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle
regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed
obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e
delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150
anniversario dell'Unita' d'Italia e' autorizzata la
spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di
coordinamento proprie del Comitato dei Ministri
denominato "150 anni dell'Unita' d'Italia", il
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
costituisce il Comitato dei garanti, formato da
personalita' qualificate che garantiscano un
orientamento politico e culturale pluralistico, cui e'
demandato il compito di verifica e monitoraggio del
programma e delle iniziative legate alle celebrazioni
dell'Unita' nazionale, anche attraverso la condivisione
della relazione quadrimestrale che il Presidente del
Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri
alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione
annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno
al Parlamento.
Art. 37.
Investimenti degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia' approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 38.
Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di potenziare gli
strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari
individuali, il Ministero della giustizia provvede alla
realizzazione della banca dati delle misure cautelari di
cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche' al rafforzamento della struttura
informatica del Registro generale del casellario
giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale
con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema
di certificazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata,
per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.
Art. 39.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati
e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007".
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile,
dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta
regionale sulle attivita' produttive".
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa
all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1
gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della
detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino
fiscale della documentazione contestualmente rilasciata
dal farmacista specificante la natura, qualita' e
quantita' dei medicinali venduti. Delle nuove
disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti
mediante avviso affisso e visibile nei locali della
farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono
inserite le seguenti: ", al costante scambio";
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze
svolge, nei confronti di tutte le strutture
dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di
indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed
omogenee modalita' di gestione del sistema informativo
della fiscalita' funzionali ad un'effettiva ed efficace
realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56".
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono
sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La
misura del compenso puo' essere adeguata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31
agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio
del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha
effetto l'ultimo adeguamento";
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del
compenso spettante e" sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. La misura del compenso spettante alle banche
convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il
servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle
dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e' fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.
4-quater. La misura del compenso spettante agli
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli
stessi intermediari, del servizio di pagamento con
modalita' telematiche, in nome e per conto del
contribuente, delle entrate oggetto del sistema di
versamento unificato con compensazione, e' fissata in 1
euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi
4-ter e 4-quater puo' essere adeguata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa
al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto,
supera il 2 per cento rispetto al valore medio del
medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha
effetto l'ultimo adeguamento".
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito
il seguente:
"7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari".
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31
agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2010".
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b),
e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi
all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta
fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' essere effettuata
entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro
trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia
apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a
presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il
rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo
mediante bonifico in conto corrente bancario o postale";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di
cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente
diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa
richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante
bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite
dell'importo delle relative spese";
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: "il termine di
sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "i termini di cui
all'articolo 26, comma 1-bis".
8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre
2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le seguenti: ",
se previsto nell'incarico di trasmissione,";
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal
seguente:
"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1
gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le
altre indennita' e somme e per le indennita'
equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo
decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003,
nonche' per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a
decorrere dal 1 gennaio 2003, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta
rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100
euro".
8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n.
52, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il
pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei
giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per
il pubblico e' limitato fino alle ore 11".
Art. 39-bis.
Diritti aeroportuali di imbarco
1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Art. 39-ter.
Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.
1. Al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per
cento aliquota normale della benzina senza piombo" e'
sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per
1.000 litri";
2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento
aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro
302,00 per 1.000 litri";
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" e'
soppressa;
2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale;" e' sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00
euro per 1.000 litri";
3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento
aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro
302,00 per 1.000 litri".
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro
24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al
miglioramento dell'efficienza energetica e alla
riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture
da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in
talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e
quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina
per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di ripartizione del fondo ai soggetti
beneficiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro
4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al
miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al
servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti
effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso
di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con
il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' ed
i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti
beneficiari.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro
200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere
dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 39-quater.
Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.
1. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le
parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo
di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di
intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari
e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto
anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti
titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque
anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa
per la quale sono gia' tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una
gestione diversa da quella per i lavoratori dello
spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4,
5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono
richiesti solo per la parte della retribuzione annua
lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo
di 5.000 euro".
Art. 39-quinquies.
Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia
1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' abrogato.
Art. 40.
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di garantire la
continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo
gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, considerato che
l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il
bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo
1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara'
operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del
gioco continuera' ad essere assicurata dall'attuale
concessionario fino a piena operativita' della nuova
concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e'
istituita, a decorrere dal 1 marzo 2008, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia
fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti
giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati
secondo la disciplina dell'organizzazione interna
dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le
organizzazioni rappresentative dei dipendenti
dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei
soggetti titolari di concessione alla rivendita di
generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire
alla competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto vengono nominati
il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con
propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze
approva lo statuto provvisorio e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce
la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
secondo l'ordinamento vigente sono esercitate
dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal
comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia'
esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico
della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il
predetto regolamento sono apportate modifiche
all'organizzazione del Dipartimento per le politiche
fiscali.
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite
le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro
invia periodicamente una relazione al Parlamento sul
processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato.
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, definisce, relativamente al gioco a
distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio
e' affidato in concessione a piu' concessionari, i
requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di
concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta
dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio
e' affidato in concessione a un solo concessionario, i
requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla
loro raccolta;
c) le modalita' per la partecipazione al gioco da parte
dei consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono
definiti in conformita' ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi
dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, nel rispetto della tutela del consumatore e
della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica,
perseguite in ossequio ai principi di necessita', di
proporzionalita' e di non discriminazione tra soggetti
italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di
giochi, concorsi e scommesse determinati dalle
concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti
la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e
per la raccolta del gioco a distanza nonche' delle
relative modalita' di partecipazione, in contrasto con
quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;
e) pluralita' dei soggetti raccoglitori del gioco, anche
relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato in
concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei
prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela
dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco
responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari
unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e
scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di
concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi
esercitati a distanza e' definita con specifici decreti
direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38,
comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono
soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
definisce, in conformita' con i principi di tutela della
concorrenza e di non discriminazione dei soggetti
titolari delle concessioni in essere, l'importo del
corrispettivo a carico dei soggetti che intendono
acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per
l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui
al decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006,
adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del
predetto decreto-legge.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito
dal seguente:
"Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota
di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al
comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera
sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento".
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni possono deliberare che la
maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente
rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo
di imposta al quale si riferisce l'addizionale".
Art. 41.
Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.
Art. 42.
Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole.
1. All'articolo 1, comma 1050, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "23 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "48 milioni". Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007,
di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge
n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e'
autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le
misure nazionali a supporto della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta,
nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno
2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa,
per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della
medesima legge n. 296 del 2006. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio
decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri
per il riparto, tra le regioni interessate, delle
risorse di cui al presente comma.
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
- incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30
milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' del fondo
per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo
1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.
2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai
sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come
definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 42-bis.
Fabbricati rurali
1. In attuazione delle disposizioni
recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle
seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale
abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di
altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto
che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui
l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui
ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in
agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
lettera a)
del presente comma devono rivestire la qualifica di
imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580";
b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi
e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti
agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis,
destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".
Art. 42-ter.
Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione
1. All'articolo 1193 del codice della
navigazione, dopo il primo comma e' inserito il
seguente:
"La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro
nel caso in cui il comandante di una nave da pesca
esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i
documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati
entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione
di cui al primo comma".
Art. 43.
Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. In attesa dell'introduzione di una
disciplina organica delle misure fiscali volte ad
assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in
favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari
a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una detrazione
fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di
parte delle maggiori entrate tributarie affluite
all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura
di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro
che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di
altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre,
attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro
150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare
sia a carico di piu' soggetti la detrazione fiscale e'
ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza
della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007,
con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per
l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3,
le categorie dei soggetti aventi diritto, con
riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da
pensione, le modalita' di erogazione delle somme di cui
ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo sono stabilite
con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non
spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno
2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione".
Art. 45.
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento
ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25
milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di
25 milioni di euro.
Art. 46.
Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.
Art. 46-bis.
Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
1. Al fine di garantire al settore
della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza
e livelli minimi di qualita' dei servizi essenziali, i
Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i criteri di gara e di valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo
conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni
economiche offerte, e in particolare di quelle a
vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e
di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e
di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza
unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi
per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del
servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli
tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali
di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione
dei costi, e determinano misure per l'incentivazione
delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione
di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del
31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
sono prorogati di due anni.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2008, i comuni interessati
dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono
incrementare il canone delle concessioni di
distribuzione, solo ove minore e limitatamente al
periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui
ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre
2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive
modificazioni, destinando prioritariamente le risorse
aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela
relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle
fasce deboli di utenti.
Art. 46-ter.
Sostegno all'imprenditoria femminile
1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita".
Art. 46-quater.
Pesca e vittime del mare
1. Il recupero degli aiuti erogati ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato
comune con decisione della Commissione europea del 28
luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il
mercato comune con decisione 2000/394/CE della
Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in
quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente
percepite e degli interessi legali maturati. Le
amministrazioni preposte al recupero degli aiuti
suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabiliscono con propri provvedimenti le modalita'
attuative per la restituzione delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di
indennizzo relative agli eventi verificatisi nel
triennio 2002-2004, relativamente alle istanze
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nei
limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno
2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
Art. 46-quinquies.
Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprieta' di un produttore, quest'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal
presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro
per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e
16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con
le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a
1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla
legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel
provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto
a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando
quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro
4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro
3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a
decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta' sociale;
b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva
per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008
(Decreto Legge , testo coordinato 01.10.2007 n° 159 )
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 la Legge 22 novembre 2007, n. 222 di conversione del decreto legge in materia di disposizioni urgenti di carattere finanziario che anticipa talune misure presenti nella manovra Finanziaria 2008 alla quale è collegato.
In particolare il provvedimento (consistente in 7,5 miliardi di euro destinati al 2007 ed 800 milioni di euro per la riduzione del disavanzo) introduce rilevanti novità in materia di riduzioni fiscali ed investimenti, tra cui aiuti alla cooperazione allo sviluppo (910 milioni di euro) e l'anticipo del contratto del pubblico impiego (500 milioni di euro).
Fra le novità si segnala in particolare:
Cinque per mille: destinazione di investimenti aggiuntivi per 150 milioni di euro;
Distretto della sedia: previsti investimenti per 65 milioni di euro per collegare l’autostrada A4 e il comune di Manzano;
Editoria: riduzione del 2% dei contributi erogati a ciascun editore in base alla legge n. 250/1990 e tra il 7 e il 12 % delle agevolazioni tariffarie per la spedizione postale dei prodotti editoriali;
Mobilità urbana e Mose: investimenti per 970 milioni di euro (linea C metropolitana Roma, metro di Milano, metro di Napoli, Mose di Venezia);
Regioni: commissariamento in caso di loro inadempienza riguarda al piano stabilito con lo Stato per il rientro del deficit sanitario;
Spesa farmaceutica: aumentato dal 13 al 14% il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale;
Sportass: la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi viene soppressa e la sua gestione è trasferita all’Inps;
Televisione digitale: prorogato al 2012 il passaggio al digitale;
Treni: viene stabilito che la quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da destinare alla copertura dei costi di investimento per la realizzazione della stessa sarà determinata con delibera Cipe.
(Altalex, 13 dicembre 2007. Si veda la tabella delle novità della manovra finanziaria 2008; vedi anche il comunicato stampa del Governo)