TITOLO I DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Capo I RISULTATI DIFFERENZIALI
Art. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di
3.820 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è
fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno
finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di
euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro per gli
anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di
euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza
o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si
tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Capo I EFFETTI FINANZIARI
Art. 2 (Effetti sui saldi di finanza pubblica)
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo derivano
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini
di: a) saldo netto da finanziare 2.283 milioni per il 2007, 3.356 milioni
per il 2008 e 4.983 milioni per il 2009; b) fabbisogno del settore pubblico
268 milioni per il 2007, -849 milioni per il 2008 e 249 milioni per il 2009;
c) indebitamento netto della P.A. 268 milioni per il 2007, -849 milioni per
il 2008 e 249 milioni per il 2009.
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO
FAMILIARE
Art. 3 (IRPEF) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, le parole
"nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11
e 12" sono soppresse; b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo
11 (Determinazione dell'imposta). 1.
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000
euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a
55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per
cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti
al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti
d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta
relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede
di dichiarazione dei redditi."; c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro; b) 800 euro
per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun
figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di
un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro
è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del
cinquanta per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; c)
750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice
civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle
quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste.
4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali
a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei
predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.".
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 (Altre detrazioni).
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro
nell'anno, pari a: a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro; b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata
al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) 1.725 euro se il reddito
complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro,
aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto
tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000
euro; c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
l'importo di 40.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e
67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non
cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a: a) 1.104 euro se il
reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro se il reddito
complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore di
zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali."; e)
nell'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Dall'imposta
lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di
cui all'articolo 15, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per
carichi di famiglia non competono.".
2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel secondo comma, lettera a), nel primo periodo, le
parole da "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e
2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, nel secondo
periodo, le parole "Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13"; b)
nel terzo comma, primo periodo, le parole "delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13"; 3.
Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è
abrogato.
4. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni e degli enti locali sono
ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni
del presente articolo, secondo le modalità indicate nell'articolo 20, comma
23, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 4 (Assegni per il nucleo familiare)
1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo
familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto
del Ministro della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché,
relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell'IRPEF di
cui all'articolo 3, con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari
fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui
all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n.
69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del
13 maggio 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare.
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE
ED ALL'ELUSIONE FISCALE
Art. 5 (Disposizioni in materia di accertamento, e di contrasto all'evasione
ed all'elusione fiscale )
1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, è aggiunto il seguente: "Articolo 10-bis - (Modalità di revisione ed
aggiornamento degli studi di settore). 1. Gli studi di settore previsti
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a
revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello
studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere
della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8
maggio 1998, n. 146. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene
anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di
contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la
rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il
mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si
tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori,
rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore
economico.".
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che tengono conto
degli indicatori di coerenza di cui al comma 1, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità
economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi
fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche
e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini
della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui
all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n.
146.
3. E' abrogato il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è
sostituito dal seguente: "4. La disposizione del comma 1 del presente
articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno
dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui
alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di
euro; b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La
disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e
inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un periodo di non
normale svolgimento dell'attività.".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificate dal comma 4, hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione di
quella prevista alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare
la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di
liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività,
potrà altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di
settore.
7. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo periodo
d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di
coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della
stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento
della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7,
anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica
attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti
per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
10. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole "sono effettuati nei
confronti dei contribuenti" sono eliminate le seguenti: "con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e"; b) dopo le parole "con le modalità di cui
al presente articolo" sono inserite le seguenti: "qualora l'ammontare dei
ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli studi stessi." 11. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come
modificate dal comma 10, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.
12. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di
omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al dieci per cento del
reddito d'impresa dichiarato".
13. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4, è inserito il seguente: " 4-bis. La misura della sanzione minima e
massima di cui al comma 4 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di
omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o
la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al dieci per cento di
quella dichiarata".
14. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
il comma 2 è inserito il seguente: " 2-bis. La misura della sanzione minima
e massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di
omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile accertato a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore
al dieci per cento di quello dichiarato.".
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8, è
inserito il seguente: "8-bis (Violazioni relative al contenuto degli
allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di
settore)
1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di
settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquecento a euro millecinquecento.".
16. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche: a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo
periodo, inserire il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria
relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario."; b)
all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, inserire il
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del destinatario. ".
17. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via
esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti .
19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture
per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del
decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra
l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica
per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio
handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui
realizzare nuovi e diversi adattamenti.
20. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo
mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è
effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali
provvedono a: a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di
lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare
nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il
compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa
nell'ambito della struttura.
21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20 comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi
per ciascun percipiente.
22. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 21 nonché
ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione di commi 20 e 21.
23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal
1° marzo 2007.
24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si
applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro
autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo
svolgimento dell'attività.
25. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente: "Art. 25-ter (Ritenute sui
corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una
ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se
rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di
impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett.
i) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917".
26. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il sesto comma è
sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto comma si
applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 nonché dei loro
componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere."; b) è aggiunto, in fine il
seguente comma: "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24
luglio 2006, ovvero individuate con decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi
in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.".
27. Le disposizioni di cui alle lettere b) c) e d), del sesto comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dal comma 11, si applicano alle cessioni
effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi
dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
28. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) gli agenti di affari in
mediazione iscritti nella sezione del ruolo degli agenti immobiliari di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private
non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività
per la conclusione degli affari."; b) all'articolo 57, dopo il comma 1, è
inserito il seguente: "1 bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10,
lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito
della loro attività per la conclusione degli affari.".
29. In coerenza ai principi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché
di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più
provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla
rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge
o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione.
I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli
obblighi comunitari.
30. Dall'entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma
14, i commi da 535 a 538 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.
31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati
relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine
sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni, i dati
delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai
contribuenti residenti.
32. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato
d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le
modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle
dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni.
33. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite
le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati
dell'import/export alle regioni.
34. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, a
fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni
pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati
di contabilità.
35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è
sostituito dal seguente: "Articolo 2-bis. 1. A partire dalle dichiarazioni
presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a
conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei
termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell'invito; b) mediante raccomandata in ogni altro
caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui
alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti
il contenuto e la modalità della risposta telematica".
36. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.
917, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici
corrisposti al coniuge di cui alla lettera c), del primo comma,
dell'articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale
del soggetto beneficiario delle somme.
37. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti: "25-bis. Ai fini dei
controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c), del primo comma,
dell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli enti e
casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via
telematica all'Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono
state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui
alla lettera a), del secondo comma, dell'articolo 51 del predetto testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni, sono
definite con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate."
Capo IV DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
Art. 6 (Disposizioni per il recupero della base imponibile)
1. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5
è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 2006.
2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
penultimo periodo, le parole: "nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quinto", sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei cinque successivi".
3. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita
riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla
quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti.".
4. La disposizione del comma 3 si applica ai redditi prodotti e agli utili
realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006.
5. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta di bollo si corrisponde
secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento
dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il
quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo
virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a
seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o
superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 1,00 ad
eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della
tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui
all'articolo 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e'
stabilita in euro 0,50.".
6. All'articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.
326, dopo le parole: "somme giocate", sono inserite le seguenti: ", dovuto
dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei
concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14- bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive
modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla
osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi
d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei
concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".
7. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è
sostituito dal seguente: "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai
soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo.
Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i
periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; b) le modalità di
calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e
per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti
passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale
a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al
prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; e) i termini e le
modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640 e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del
prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi
d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi
ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.".
8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come
sostituito dal comma 7, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti
passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8
aprile 2004, n. 515 e 14 luglio 2004, n. 1074 e successive modificazioni.
9. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
inseriti i seguenti: "Articolo 39-bis - Liquidazione del prelievo erariale
unico e controllo dei versamenti.
1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il
prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi
contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi
dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera
e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al
prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari
stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti
dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario
di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel
controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Articolo 39-ter - Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici.
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale
unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento,
sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel
termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la
determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità
della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto del
Ministro delle finanze. 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2
dell'articolo 39- bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi,
l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è
ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del
mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite
escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi
della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del
credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite
l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede
alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 39-quater - Accertamento e controlli in materia di prelievo
erariale unico 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e
dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di
cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile
come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni
privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore
dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale
unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di
funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai
soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile
la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato
il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli
apparecchi e congegni di cui al periodo precedente, il soggetto che ha
provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono
installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta,
qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto
per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.
In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme
giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non
corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme
giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e
congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il
prelievo erariale unico.
Articolo 39-quinquies - Sanzioni in materia di prelievo erariale unico 1. La
sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 si applica anche alle violazioni, indicate nello
stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni
muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo,
si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per
cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di
euro mille.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-
bis, lettera e), dell'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si
applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro ottomila.
Articolo 39-sexies - Responsabilità solidale dei terzi incaricati della
raccolta delle somme giocate 1. I terzi incaricati della raccolta di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del
prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i
suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e
di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.
Articolo 39-septies - Disposizioni transitorie 1. Per le somme che, a
seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di
prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per
rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di
pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre
2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità
di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi
termini e modalità di trasmissione.".
10. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati,
rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e
al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.
11. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole "e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a
1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007".
12. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono
specificati, per ogni immobile, oltre all'indirizzo, l'identificativo
dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la
sezione, la particella e il subalterno.
13. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le indicazioni utili ai fini
del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente.
14. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31
maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal sostituto d'imposta,
direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli
intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui
al comma 13 senza avvalersi dell'assistenza fiscale, indicano i dati
relativi all'imposta comunale sugli immobili nella medesima dichiarazione.
15. L'imposta comunale sugli immobili dovuta può essere compensata con
crediti di altra natura, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
16. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non
presentano la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà
immobiliari, compilano il modello di versamento di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
17. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla struttura di gestione di
cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale.
18. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione
telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 18 si applicano alle
dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008.
20. Nelle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 per ogni fabbricato deve
essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno in corso.
Capo V DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI
TERRITORIALI
Art. 7 (Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
comunale all'IRPEF)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
concernente "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma
dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191",
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31
maggio 2002 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. L'efficacia
della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti
di cui al comma 2."; b) nel comma 4: 1) le parole "dei crediti di cui agli
articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui
all'articolo 165"; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
"L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale
medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30
per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2
e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto,
l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di
riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre
il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno
precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine."; c) il
comma 5 è sostituito dal seguente: "5.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto dell'addizionale dovuta è
determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale
dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello
trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni e integrazioni."; d) il comma 6 è abrogato.
2. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono eliminate le seguenti parole: "e 2007".
Art. 8 (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle
indicate nel successivo comma 5.
2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da
realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di
imposta; d) le modalità di versamento degli importi dovuti.
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un
periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base
imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello
0,5 per mille.
4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere
per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della
manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere
particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei
luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e)
opere di realizzazione di parcheggi pubblici.
6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta
per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.
7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso
degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione.
Art. 9 (Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno,
operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di
manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio,
in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici,
alloggi agroturistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel
territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture
destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal
regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per
notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina: a) le misure del
contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture
ricettive; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione
alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del
soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo
riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle
finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione
del contributo; d) i termini e le modalità di presentazione della
dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al
versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e
presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e
delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto;
per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le
disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18
dicembre 1997, n. 472.
Art. 10 (Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite, sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e
l'Unione delle Province Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione,
agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti
l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di
cui all'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla
dichiarazione di consumo di cui all'art. 55 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.
504, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le
informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle
suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, la parola "venti" è sostituita da "trenta".
Art. 11 (Disposizioni in materia di semplificazione e "manutenzione" della
base imponibile)
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli
afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.
639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie
dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il
dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare
uno o più messi notificatori.
2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale
ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità
ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito
corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed
il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.
446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da
altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,
procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione
dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o
dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché
il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per
la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza.
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente
impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo
di tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria
competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate
tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di
detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di
comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della
trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di
imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Sono abrogati: a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell'articolo 9, le parole da "il relativo
ruolo" fino a "periodo di sospensione"; il comma 6 dell'articolo 9;
l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del
comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71 ad eccezione del comma
4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76; b) le seguenti disposizioni
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi 1, 2, e 2-bis
dell'articolo 11; le parole da "; il ruolo deve essere formato" fino a "di
sospensione" dell'articolo 12; l'articolo 13; il comma 6 dell'articolo 14;
la lettera l), del comma 1; i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 5
è abrogato; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole "adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo" sono aggiunte le seguenti: ",
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica"; c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta
giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta
dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili."; d) il comma 6 dell'articolo 11 è abrogato.
e) all'articolo 12, comma 1, la cifra "90" è sostituita da: "60"; 17. Al
comma 53, dell'articolo 37, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo. "Resta fermo l'obbligo di
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai
fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico
informatico.".
18. La lettera n), del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è abrogata.
19. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole da: "in modo che detta tariffa" fino alla
fine del periodo, sono eliminate.
20. Il comma 1, dell'articolo 7-octies, del decretolegge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è
abrogato.
21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono
abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-bis dell'articolo 6; il
comma 1-bis dell'articolo 20; l'articolo 20-bis; il comma 4-bis
dell'articolo 23 ed il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507; b) il comma 13-quinquies, dell'articolo 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il comma 3 dell'articolo 6 ed
il comma 4 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
22. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a
"del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile"; b) al comma 19,
l'ultimo periodo è soppresso.
23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente
dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del
processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie
entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti
dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta,
delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di
riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria
amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti
locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di
studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura
dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in
corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
salvi gli effetti della riabilitazione.
28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell'articolo 70, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) il regime di prelievo relativo
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune
per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007; b) in materia di
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e
dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 12 (Compartecipazione comunale all'Irpef)
1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle
amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al
Titolo V, parte II della Costituzione, è istituita, in favore dei Comuni,
una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008
con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere
dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul
fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è
applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di
riferimento.
2. Dall'anno 2008, per ciascun Comune è operata e consolidata una riduzione
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione
complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita
una quota di compartecipazione in egual misura, tale da garantire l'invarianza
delle risorse.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l' incremento del gettito
compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'IRPEF,
è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che saranno definiti con
apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzarsi in sede di
Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno
tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di
promuovere lo sviluppo economico.
4. Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, all'attuazione del presente articolo si provvede in
conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine
della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e
comuni.
Art. 13 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)
1. Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1. la lettera d) è sostituita
dalla seguente: "d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione
delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione,
nonché di visure e certificati ipotecari;"; 2. la lettera h) è sostituita
dalla seguente: "h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla
lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione
a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.".
b) al comma 1 dell'articolo 66: 2. la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo
restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);".
Art. 14 (Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti
locali)
1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia
esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche
in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali
attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le
funzioni ivi elencate.
2. I comuni non capoluogo di provincia , a decorrere dallo stesso termine,
esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità
montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il
territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento
catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con
segnalazione alla stessa delle incoerenze.
3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento
catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure
a cura dell' Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da
stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.
4. L'Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e
nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007
specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e
la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per
la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono
assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e
l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell' ambito del
sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli
attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo,
garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e
la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai
comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.
6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e
finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali ,da
trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali.
L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco. Con
gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono,
altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di
competenza , i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro
associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
L'attuazione del presente comma non deve comportare maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio,
con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività
realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo VI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Art. 15 (Disposizioni in materia di immobili)
1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, dopo le parole "protezione civile" sono aggiunte le parole "e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo
svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie
Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse,".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575 è sostituita dalla seguente: "b) trasferiti per finalità
istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove
l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli
enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi;".
3. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30 giugno 2007, con
regolamento da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono
individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore
delle Università statali di cui al presente comma.".
4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli
immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo all'Agenzia del demanio,
determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al
costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite
le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è
commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune
commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella
zona per analoghe attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle
amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia
attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 5 derivante dalla
razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa
corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due
misure.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e termini per la
razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le
modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni
usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli
obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce
annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette
amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono
abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché il comma 4
dell'articolo 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione
dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo
sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del
patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le
competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i
beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento
di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse
statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni
eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle
infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 10
alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica
con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli l'elenco è
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto.
Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il
Ministero delle infrastrutture emette una attestazione di conformità alle
prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di
locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato
il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso
preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle
eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela
differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da
parte della regione, oppure delle autorità preposta alla tutela entro i
termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per
ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione
delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in
deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi
generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può
conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività
affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita
ovvero l'attribuzione ad Amministrazioni pubbliche, Enti e Società a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà
dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali
ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo
dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale,
strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e
all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
15. E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei
soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto
dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico
della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a
rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso
dell'Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. A tal
fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio
1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle
Amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni
immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente
legge sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi
definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e per esso dell'Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle
garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono sussistere in
capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di
vendita da parte dell'Amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima Amministrazione in funzione dei piani di
dismissione programmati.
18. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis.
Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni
dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.".
Art. 16 (Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni
pubblici)
1. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il
comma 1 è così sostituito: "I canoni annui per concessioni rilasciate o
rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative
alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle
aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti categorie: 1)
categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2)
categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da
intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall'utilizzo delle
aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle
regioni competenti per territorio.
b) misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni
demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano per
gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data di
emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative
di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86
al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10
al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la
categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro
4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la
categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per
specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come
definite dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52
per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro
0, 41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per
gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per
l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3).
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si
applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le
pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di
produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del Mercato immobiliare per la
zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente
pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle
seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie
del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento; oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20
per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000 mq. 60
per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare non
siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune
costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima
Regione.
2.2) Per le aree ricomprese nella concessione si applicano per gli anni
2004, 2005 e 2006 le misure vigenti alla data di emanazione della presente
legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a partire
dal 1° gennaio 2007 quelle di cui alla lettera b) punto 1).
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per
cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che
comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione,
previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2)
nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività
commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39
del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito
gratuito all'arenile."; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento." 2. Il
comma 3 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
sostituito dal seguente: "Le misure dei canoni di cui al comma 1, lett b)
del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche
alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto.".
3. All'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
aggiunto il seguente comma: "4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al
precedente articolo 01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui
al presente articolo possono avere durata superiore ad anni sei e comunque
non oltre cinquanta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica
delle opere da realizzare".
4. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è
aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le somme per canoni relative a
concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate
in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai
sensi dell'articolo 03 comma 1, come modificato dal presente provvedimento,
sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla
medesima disposizione.".
5. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono
abrogati.
6. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le
utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di
beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece,
l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di
opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di
titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la
destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è
commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure
sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
7. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione, approvato con il Regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente: "693-bis. (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al
servizio della navigazione aerea) 1. I beni demaniali non strumentalmente
destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del
demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con
l'ambito aeroportuale in cui si collocano.
2. Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto,
attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.
3. Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma 1 del
presente articolo, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono
all'Erario.".
8. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il
seguente: "Art. 3-bis. (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione). 1. I beni immobili di
proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere
concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a
cinquanta anni, a privati ai fini della riqualificazione e riconversione dei
medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione
anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini,
ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più
conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al
presente articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100
per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del
decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 per l'esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate
con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle
locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti
dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca
della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento
all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano
economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a
fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono
essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile.".
9. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità
giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con
decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti
per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al
possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti
si applica la disposizione dell'articolo 1163 codice civile sino a quando il
terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro
diritto reale non notifichi alla Agenzia del demanio di essere in possesso
del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione
inoltrata alla Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il
possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale
deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la
indicazione dei dati catastali .
10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno di centri
abitati, definiti ai sensi dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a
Mare (Cs), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di
Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di
urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite
a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi
dalla data della richiesta.
11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 10, deve essere
presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente
competente, corredata della documentazione idonea all'individuazione di
massima delle aree da acquisire.
12. L'individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro
conseguente delimitazione sono effettuate dal Comune d'intesa con la Filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre
Amministrazioni statali interessate.
13. Il prezzo è quantificato dall'Agenzia del demanio con riguardo al solo
terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti
criteri: a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili
e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati
nella tabella A allegata alla presente legge; b) per le aree non edificate,
secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. Il trasferimento è condizionato dall'obbligo del Comune a: a) vendere a
trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 13 ai
singoli occupanti e concessionari, i quali abbiano già realizzato sui
terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero,
sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento
urbanistico; b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati
oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in
adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla
lettera c) del presente comma; c) destinare, con propri fondi, tutte le aree
libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività
connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane
e d'arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di
approvazione del contratto di trasferimento del bene; d) sollevare
l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in
ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse
intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato,
nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori; e) corrispondere
all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità
pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari,
determinate secondo l'allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune
nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque
non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula
dell'atto; f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di
alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di
superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.
15. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
disposizioni incompatibili.
Allegato all'articolo 16 Tabella A Valori unitari di cessioni e indennizzi
relativi ai compendi demaniali Valori unitari delle aree di cui all'art.
………... (euro/mq) Classi dimensionali dei Comuni Valori unitari delle aree
(euro/mq) < 10.000 12,00 10.001 - 100.000 24,00 100.001 - 300.000 48,00 >
300.000 72,00 16. All'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni
di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle
concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta." Art. 17
(Valorizzazione del patrimonio pubblico) 1. All'articolo 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
comma: "15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del
demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una
pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d'interventi di
sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni
demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a
valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e
del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili
confiscati alla criminalità organizzata. E' elemento prioritario di
individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività
di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o
locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di
solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le
pari opportunità.".
2. All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis le parole: "L'Agenzia del
demanio, di concerto con la direzione generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della
difesa, con decreti da emanare d'intesa con l'Agenzia del demanio". Nel
medesimo comma, le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le
finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "da
consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di
dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia"; b) al
comma 13-ter le parole da: "il Ministero" sino alla fine del comma, sono
sostituite dalle seguenti: "con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis
sono individuati: 1) entro il 28 febbraio 2007 beni immobili, per un valore
complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del
demanio entro il 30 giugno 2007; 2) entro il 31 luglio 2007 beni immobili,
per n valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007".
c) nel comma 13-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le
modalità indicate nel primo periodo del presente comma e per le medesime
finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il
31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2000 milioni di
euro."; d) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
3. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è
abrogato.
Capo VII MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO
Art. 18 (Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione
femminile nelle aree svantaggiate) 1. Nell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a)
sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa
nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle
acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a
5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 2-bis) per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri
enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti,
un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente
a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,, Puglia , Sardegna e
Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2 e può
essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le
imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa
nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle
acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato; 4) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a ) ad e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a
condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti
del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 19997, n.
140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale; b) nel comma 4-bis.1 dopo le parole "pari a euro 2000"
sono aggiunte le seguenti: ",su base annua," e le parole da: "; la
deduzione" fino a "di cui all'art. 10, comma 2" sono soppresse; c) nel comma
4-bis.2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai
commi 1, lett. a), numeri 2) e 2-bis), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo imposta nel caso di
contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e
modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo
misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'art.
3, comma 1, lett. e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto
in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2"; d) nel comma 4-ter le
parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle
seguenti: " le deduzioni indicate nel presente articolo".
e) dopo il comma 4-quinquies, sono aggiunti i seguenti "4-sexies. In caso di
lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di
cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione europea del 12
dicembre 2002 in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione , in
alternativa a quanto previsto dal precedente comma , l'importo deducibile è
, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree,
ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità
nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento dai regimi di aiuto
a favore della assunzione di lavoratori svantaggiati.
4 - septies. Per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse dai
precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro
e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 2-bis) e 3), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai
commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".
2. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spettano, subordinatamente
all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a partire dal mese di
febbraio 2007 nella misura del cinquanta per cento e per il loro intero
ammontare a partire dal successivo mese di luglio, con conseguente
ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
3. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2-bis)
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, spetta in misura ridotta
alla metà a partire dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a
partire dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività
produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si
sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei
precedenti commi 1, 2 e 3; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, può assumersi, come
imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando in tale periodo le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3;
agli stessi effetti per il periodo di imposta successivo a quello in corso
al 1° marzo 2007 , può assumersi , come imposta del periodo precedente , la
minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1
senza tener conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.
5. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera b), della presente legge, un ammontare di
risorse equivalente a quello che deriverebbe dall'incremento automatico
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, applicata
alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle
disposizioni introdotte dal presente articolo, è ad esse riconosciuto, con
riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un
trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di
euro per l'anno 2008, e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al
periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
Art. 19 (Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi
indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
3, lettere a) e c) del trattato CE a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un
credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 9.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in
applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta Italiana degli
aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con
il sostegno de minimis né con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
3. Ai fini del comma 1 si considerano agevolabili le acquisizioni, anche
mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti,
diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e
B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di
cui al comma 1; b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie
imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta
nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel
limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il
medesimo periodo d'imposta.
4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei
beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta
della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di
manutenzione.
5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano
nei settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come
definiti rispettivamente all'allegato I e II ai predetti Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nonché al settore della
pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti
o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi
inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione della Comunità europea.
6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto n. 917 del 1986, ed è
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal sesto mese
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è
concesso.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il
secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro
il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in
funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse
da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati,
il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato
degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni
precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il
credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno emanate
disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di
imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
9. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione
europea.
Art. 20 (Disposizioni varie in materia fiscale) 1. A decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle
imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del dieci per cento
dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi successivi. La
misura del dieci per cento è elevata al quindici per cento qualora i costi
di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed
enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono,
in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d'imposta.
3. Il credito d'imposta va indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state
sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è
concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro della economia e delle finanze sono individuati gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione
delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica
ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle
stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.
5. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione
Europea.
6. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di
un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di
digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o
videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
7. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 6, fermo restando
il rispetto dei limiti della regola " de minimis" di cui al regolamento (CE)
n.69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, solo le imprese che
abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15
milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da
un editore di servizi radiotelevisivi.
8. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonchè al personale docente
presso le università statali spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino
a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo
massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un personal computer
nuovo di fabbrica.
9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 8.
10. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole ", a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi,".
11. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 10 spettano nella misura
del 50 per cento.
12. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, dopo le parole: "fino a 5 metri quadrati" sono inserite le
seguenti: "; l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri
quadrati." 13. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter) del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
"devianza, " aggiungere le seguenti: "di persone migranti, senza fissa
dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a
scopo sessuale e lavorativo".
14. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti "nonché quelli
versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo
1l, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
15. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, è sostituito dal seguente "2.
La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.
917, è sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli
Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sulla
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
ministro delle finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo
11, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239." 16. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo del comma 1,
le parole: "situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle
direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti:
"conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione
europea e neg1i Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote
sono collocate nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 42 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,"; b) nel comma 9, le parole
"situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle
direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle
direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239".
17. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da
azioni non negoziate in mercati regolamenti degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione
che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile
1996, n.
239 o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti.".
18. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le
parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:
"in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell'articolo 1l, comma 4, lettera c) del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239".
19. All'articolo 54, comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole "ridotto del venticinque per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese", sono inserite le seguenti: " ,ovvero del quaranta
per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore
agli anni 35".
20. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater)
sono aggiunte le seguenti: "i-quinquies) le spese, per un importo non
superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento,
per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti
dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata
in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno
100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari
situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro."; b) al comma 2, le
parole: "e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) ed
i-sexies)".
21. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale misura si applica anche
alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai
danni causati dalla loro circolazione.".
22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007 la tabella di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è
sostituita dalla seguente:
VALORE ANNUO DEL KW ESPRESSO IN EURO VALORE ANNUO DEL CV ESPRESSO IN EURO
1CV=0,736 KW TIPO DEL VEICOLO 1.Autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo con le seguenti caratteristiche: Per pagamenti effettuati per
l'intero anno solare Per pagamenti frazionati Per pagamenti effettuati per
l'intero anno solare Per pagamenti frazionati a) Euro 0 3,00; 3,09 2,21 2,28
b) Euro 1 2,90; 2,99 2,13 2,20 c) Euro 2 2,80; 2,89 2,06 2,12 d) Euro 3
2,70; 2,78 1,99 2,05 e) Euro 4 e 5 2,58 2,66 1,90 1,96 2.Autovetture e
autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg,
con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.
2,00 2,06 1,47 1,47 3.Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con
alimentazione a gasolio sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui
l'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1 e, ove ne
ricorrano le condizioni, a quello di cui al punto 2.
6,63 6,84 4,88 5,03 4. Autobus 2,94 3,03 2,16 2,23 5. Autoveicoli speciali
0,43 0,44 0,32 0,33
23. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del
presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità per la
corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle
province autonome.
Art. 21 (Misure a sostegno delle zone franche urbane) 1. Per favorire lo
sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano,
di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati
quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009. Il fondo provvede
al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di
particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per
effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate
in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti della Unione Europea
in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, per
quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole
imprese di nuova costituzione.
3. Il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, formulata
sentite le Regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per
l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la
selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le
procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi
regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1
concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti
delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo
economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle Regioni
interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli
interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti
delle predette attività.
Art. 22 (Agevolazioni tributarie per la riqualificaione energetica degli
edifici) 1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta
una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K, della seguente tabella A allegata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per
usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici
e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo.
5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le
modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle
disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori
condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è
asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione
energetica dell'edificio, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli
altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed
asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i
fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i
corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore
per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico
edificio di nuova costruzione.
L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale
realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per
l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi
detraibili.
6. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti si applicano le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007 sono
dettate disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.
Tabella A strutture opache orizzontali Pavimenti Coperture 0,42 0,74 0,42
0,55 0.42 0,49 0,35 0,41 0,32 0,38 0,31 0,36 Art. 23 (Misure di sostegno per
la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica) 1. Gli
interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici,
di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio
lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50
per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un
contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire
il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiore
spese di progettazione.
2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e
l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno
di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
Art. 24 (Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta
efficienza) 1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con
analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori
esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra
5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un'unica rata.
3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti
con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti
a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1500
euro per intervento, in un'unica rata.
4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata
efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in
funzione della potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter)
di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto
disposto ai commi 1 e 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Art. 25 (Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure
per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche) 1.
Il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore
aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in
relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio,
rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione
economica e finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di
100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da
utilizzare a copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed
enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture
energetiche di rilevanza nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e
di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità
sociali.
2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le
singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di
stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas
naturale che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai
fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie
locali, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al
finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a
favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della
riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con
esclusione dei tributi erariali.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è
istituito il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007, 2008 e 2009,
ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
4. Con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del fondo di
cui al comma 1.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26 (Biocarburanti) 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Obiettivi indicativi
nazionali 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali,
calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del
totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo
nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro
il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per
cento." 2. L'articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è
sostituito dal seguente: "Art. 2-quater (Interventi nel settore
agroenergetico) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono
in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti
primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo, nell'anno
successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti
rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I
medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando,
in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
soggetti.
2. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore
energetico, è inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il carburante
benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministro per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al
comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione
dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere
agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità
occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l'intera filiera
agroenergetica, nonché modalità di verifica del rispetto dell'obbligo e
relative sanzioni.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l'ETBE
e il bioidrogeno.".
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del
comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito
sostituito: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un
programma pluriennale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre
2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione,
è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul
gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un
contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa.
Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente
accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di
250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al
programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i
criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori, tenendo in particolare conto dell'intensità di occupazione
generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l'intera filiera
agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i
soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva
immissione in consumo delle quantità assegnate. Le presenti disposizioni
trovano applicazione dal 1° gennaio 2007 e comunque solo previo espletamento
della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle
more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i
quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno,
non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in
consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o
parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al
comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di
cui al medesimo comma 6.".
4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è
incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive
28 ottobre 2005, e , nei limiti di tali risorse può essere destinato anche
ad uso combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo
per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del
Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a
16.726.523,00 euro.
5. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
eventualmente non utilizzati nell'anno 2006, sono destinati all'incremento
del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.
6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le
corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di
sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21,
comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Art. 27 (Modifiche al regime Iva sulla fornitura di energia termica) 1. Il
punto 122 delle tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "122)
Prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
ala fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia come
definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modifiche ed integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da
fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle
forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;".
Art. 28 (Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari
e catastali) 1. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30
dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i
dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili
commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del
Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione
originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i
riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi
previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale
di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici
riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di
aumento potrà comunque essere rideterminata annualmente con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti
sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento
degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di
ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del
Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte
del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono
dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura
prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o
delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici
dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti,
oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra
il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi
del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. ".
Art. 29 (Ristrutturazioni edilizie) 1. Sono prorogate per l'anno 2007, per
una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000
euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste,
le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio
relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1 gennaio 2007.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo
della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Art. 30 (Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006) 1.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per
gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007
l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
3. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2007.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 488, in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2007, si applicano: a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui
al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille
litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n.
418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti
le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente
non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui
all'articolo 13, comma 2, del della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le
disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; h) le
disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5, lettera a) è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
7. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme
versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei
versamenti effettuati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
8. Le disposizioni del comma 106, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
9. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007".
10. Per l'anno 2007 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
11. Le disposizioni dell'articolo1, comma 335 della legge 2005, n 266, si
applicano anche relativamente al periodo d'imposta 2006.
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo I RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 31 (Effetti sui saldi di finanza pubblica) 1. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di: a. saldo netto da
finanziare 176 milioni per il 2007, - 4 milioni per ciascuno degli anni 2008
e 2009; b. fabbisogno del settore pubblico 2.908 milioni per il 2007, 4.495
milioni per il 2008 e 5.266 milioni per il 2009; c) indebitamento netto
della P.A. 3.408 milioni per il 2007, 5.065 milioni per il 2008 e 5.366
milioni per il 2009.
Art. 32 (Revisione degli assetti organizzativi: disposizioni riguardanti i
Ministeri) 1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri con regolamenti da emanare,
entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10% di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5% di quelli di livello dirigenziale
non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative
esistenti; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni
anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c)
alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le Prefetture - UTG, ove risulti sostenibile e
maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità
a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro
delle riforme e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione, attraverso
la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica; d) alla
riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla
riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione
delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici ,
affari generali, provveditorati e contabilità), non ecceda comunque il
quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni
Amministrazione.
g) all'unificazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, dei servizi
contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città
estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R.
22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato
per conto di tutte le rappresentanze medesime".
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono la completa attuazione dei
processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione.
3. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate
le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i
medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione." 4. Le
amministrazioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli
schemi di regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, il cui esame
deve concludersi entro 30 giorni dalla loro ricezione, corredati: a) da una
dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma
3, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti Uffici centrali di
bilancio che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni
di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo
asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del DPR 20 febbraio 1998, n.
38, dai competenti Uffici centrali di bilancio, con indicazione puntuale
degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
5. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 1, lett. f) e tenuto
conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente,
le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in
servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti
in servizio. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono
approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more
dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze Armate, ai
Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le riforme e
l'innovazione nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono
alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
7. Alle Amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla
predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 1 è fatto
divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
8. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni, nell'esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i
risultati ai ministeri vigilanti e alla Corte dei Conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di
cui al comma 1, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le
riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro
dell'economia e delle finanze, emana linee guida per l'attuazione del
presente articolo.
10. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione,
emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per
il rispetto del parametro di cui al comma 1, lettera f) e di quanto disposto
dal comma 5.
11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo
di cui al comma 5, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 10
sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione
di risultato e della responsabilità dirigenziale.
12. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è coordinata
dall' "Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
l'innovazione nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze
e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni
l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività
istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
delle strutture già esistenti presso le competenti Amministrazioni.
Art. 33 (Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici
periferici del Ministero dell'interno) 1. Con il regolamento di cui
all'articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali
ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici
periferici del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri
direttivi: a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi; b)
realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c)
ottimale impiego delle risorse; d) determinazione della dimensione
territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla
vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle
realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve
essere inferiore a 200.000 abitanti; e) ponderazione dei precedenti criteri,
con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche
in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.
Art. 34 ( Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e
delle finanze) 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32,
l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è
ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità,
interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non
superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in
relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del
miglioramento dei servizi resi all'utenza.
2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 della
presente legge si provvede: a) al riordino dell'articolazione periferica del
Ministero dell'economia e delle finanze ed alla soppressione dei
Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni
provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle
strutture dei dipartimenti centrali.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
32, gli Uffici di cui al comma 2, lettera a) assumono la denominazione di
Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e di Ragionerie
territoriali dello Stato.
4. Previa stipula di apposite convenzioni, gli Uffici territoriali
dell'economia e delle finanze possono delegare alle Aziende sanitarie locali
lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle
Commissioni mediche di verifica.
Art. 35 (Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza ed all'ordinamento del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali
della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1 dicembre 2007 e le
relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche
della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle
attinenti al supporto tecnico-logistico.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture
preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché
dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni
ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Con successivi provvedimenti si procederà alle revisione delle norme
concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,
garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento
dell'articolo 42, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché il loro
successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi
provvedimenti, si provvederà altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nonché la norma relativa all'inquadramento
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque,
la invarianza della spesa.
5. Dalla attuazione delle presenti disposizioni si devono realizzare
risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1
milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 36 (Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia
di Stato di Napoli) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro procede alla realizzazione degli investimenti di cui
all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
priorità per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli,
rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, lettera g), del decreto di
attuazione 24 marzo 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di
cui al periodo precedente.
Art. 37 (Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia) 1.
Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della
legge 1 aprile 1981, n.
121, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il
Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno
o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti
occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo
stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.
2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse
disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati
ed affidati in uso alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di
legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i
compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti
dall'Amministrazione assegnataria.
Art. 38 (Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi
di polizia) 1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni
con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità
stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 39 (Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane negli enti
pubblici e nelle agenzie) 1. Il personale utilizzato dalle Agenzie, e dagli
enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di
supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei
sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari
generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il
quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle
Amministrazioni stesse.
2. Le Agenzie e gli enti di cui al comma 1 adottano, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare
il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le
dotazioni organiche.
3. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di
cui al comma 2 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 1 a 3 devono essere portati
a compimento entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
5. I competenti organi di controllo delle Amministrazioni effettuano il
monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne
trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei Conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del
parametro di cui al comma 1 relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
6. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti
di cui al comma 2, o di mancato rispetto, a partire dal 1 gennaio 2008, del
parametro di cui al comma 1, gli organi di governo dell'ente o dell'Agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti,
un Commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione
dell'attività istituzionale e di procedere , entro il termine massimo di un
anno, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 40 (Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi) 1. Allo scopo
di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni
degli adempimenti e dei servizi della Pubblica Amministrazione per il
personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le
Amministrazioni dello Stato, per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e
dei servizi del Tesoro.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione
del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento
emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.
3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 41 (Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi) 1.
Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.
488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono individuati entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di
standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni Universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al successivo comma 8, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del servizio sanitario nazionale sono
in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di riferimento.
2. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni Universitarie per gli acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della repubblica 4
aprile 2002, n. 101.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga
alla vigente normativa, a sperimentare l'introduzione della carta di
acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli
acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare
ai sensi degli articoli 38 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni si disciplina l'introduzione dei predetti sistemi
di pagamento per la pubblica amministrazione.
4. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni Universitarie avvengono -
per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico - attraverso la
rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile
per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni
di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile
dell'Ufficio.
5. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
Amministrazione, potranno prevedersi meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da effettuarsi a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di
cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione di intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il supporto della Consip S.p.A. realizza , sentita l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un
programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni
dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e
definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le
categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione
dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di
acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di
committenza ai sensi dell' art. 33 del decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163,
in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di
competenza, convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre
1999, n.
488.
9. Le centrali regionali e la Consip S.p.A.
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli
strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.
Nel quadro del patto di stabilità interno la Conferenza Stato-Regioni,
approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle
forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il
raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del
presente comma, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
10. E' abrogato l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 42 (Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici) 1. La
presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non
economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono
presentate ai ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei
regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le
competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite,
rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto
dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è
previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi
e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari
opportunità.
3. I Ministeri vigilanti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica approvano le modifiche
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al
comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i
consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal
proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri su proposta dei ministri vigilanti, un commissario straordinario
che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base
del nuovo ordinamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Istat,
alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL e ad enti che svolgono
attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di
amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche
regionali o locali o da Istituzioni previste da accordi o intese
internazionali.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
Art. 43 (Ricorsi in materia pensionistica) 1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e
provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP.
I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente
devoluti ai dirigenti dei due istituti, secondo i principi generali
dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo.
Art. 44 (Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie) Al comma 2
dell'art. 9 del DPR 20 febbraio 1998, n.
38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valutano, infine, la
proficuità complessiva della gestione." Art. 45 (Commissione tecnica per il
coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali) 1. E'
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione
tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il
sistema delle Autonomie locali. La Commissione opera sulla base delle
direttive del Ministro dell'economia e delle finanze e delle indicazioni del
Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie
locali e sentita la Conferenza Unificata, con i compiti di: indicare
proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; implementare i meccanismi di controllo
dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche
sotto il profilo dell'entità del debito pubblico; operare analisi,
monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro-periferia;
verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci
delle Amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i
criteri di Contabilità Nazionale ed Europea.
2. Per l'espletamento della sua attività la Commissione, di cui al comma
precedente, si avvale della struttura di supporto dell' "Alta Commissione di
studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo
fiscale" (di cui alla legge 289/2002, art. 3, lett. b), la quale è
contestualmente soppressa. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2007.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, e sentita la Conferenza unificata, è definita la
composizione e le funzioni della Commissione, sono emanate le disposizioni
occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle
sue attività. Possono essere nominati fino a otto Commissari, di cui tre in
rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali, più il Presidente, scelti
tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza
in materia di finanza pubblica.
4. La Commissione opera per tre anni rinnovabili, dalla data di inizio della
attività stabilita nel decreto del Ministero dell'economia di definizione e
funzionamento della Commissione stessa.
5. La Commissione può avvalersi degli strumenti di supporto come previsti
dalla soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica ivi incluso
l'accesso ai sistemi informativi ai sensi del art. 32, comma 4, della legge
n. 119/1981, come modificata dal art. 49 della legge n. 526/1982 e della
segreteria tecnica, ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 5, della legge n.
878/1986.
Art. 46 (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica) 1. La
Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione
per la garanzia dell'informazione statistica.
2. Alla Commissione sono attribuiti poteri di indagine, valutativi e
propositivi nei confronti dell'ISTAT e degli altri Enti del sistema
statistico nazionale, nonché poteri di vigilanza sull'affidabilità,
trasparenza e completezza dell'informazione statistica fornita dalle
amministrazioni competenti in materia di finanza pubblica.
3. La Commissione è composta di cinque membri, scelti tra professori
universitari anche di nazionalità non italiana e dirigenti della Pubblica
amministrazione, di elevata esperienza nel settore statistico, economico e
finanziario. Il Presidente ed i membri della Commissione sono nominati con
la stessa procedura di cui al comma 1. I componenti ed il Presidente della
Commissione durano in carica sei anni e non sono rinnovabili e, se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, possono essere
collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei
rispettivi ordinamenti.
4. La dotazione organica del personale della Commissione è composta di venti
unità. Entro tale contingente, la Commissione può utilizzare personale
personale comandato o distaccato appartenente al ruoli della pubblica
amministrazione in numero non superiore a sei unità.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Art. 47 (Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici) 1.
All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: A) i
commi 1 e 2 sono così sostituiti: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione
e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di
strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del
contributo statale di funzionamento ; b) trasformazione degli enti ed
organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante
interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e
messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni, fermo
restando quanto previsto dalla lettera c) , nonché dall'art. 9, comma 1-bis,
lettera c) del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2006, n. 112; c) razionalizzazione e
riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle
passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione; e) abrogazione
delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o
indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in
liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b). ".
f) i commi 2-bis, 5 e 6 dell'art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati.
2. Dall'attuazione del comma 1 dovrà derivare un miglioramento
dell'indebitamento netto non inferiore a euro 200 milioni per l'anno 2007,
300 milioni per l'anno 2008 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2009.
Art. 48 (Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti)
1. I commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono
sostituiti dai seguenti: "89. L'Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le
competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente legge
alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, è destinato alle altre attività istituzionali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi
degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 20 dicembre 1979, n.
761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai
fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'INPS, e l'INPDAP e l'INAIL limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria -
concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a
completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei
capitali di copertura necessari.
L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento
dell'Accordo con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al
Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice
ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni
previdenziali del personale degli enti soppressi.
2. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi
nell'anno precedente dalla Società di cui all'articolo 9, comma 1-bis
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la
gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel
limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
Art. 49 (Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa).
1. Sono trasferiti alla Società Fintecna o a Società da essa interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i
rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa
interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un
unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della Società
trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni
coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente
estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro
Commissari Liquidatori. La Società trasferitaria procederà alla
cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di
presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del rendiconto
finale delle liquidazioni coatte amministrative, è presentato dal
Commissario Liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al
predetto Commissario sono comunicati, almeno sessanta giorni prima, i
rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma precedente.
3. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 1, il Commissario
Liquidatore dell'EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento
tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 2. Un collegio di tre
periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, detta situazione
patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti.
Tale valutazione deve, tra l'altro, tener conto delle garanzie di cui al
comma 5, nonchè di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento
della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno
finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
società trasferitaria, e il Presidente è scelto dal Ministero dell'economia
e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti sarà
determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di
cui all' ultimo comma e sarà ad esclusivo carico delle parti. Il predetto
valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla Società
trasferitaria al Ministero, fermo restando quanto previsto al comma 7.
4. Effettuato il trasferimento, la Società trasferitaria procede alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale
monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti
creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori
dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio
della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La Società trasferitaria
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei
patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi
quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei
patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista
dall'art. 5 del decreto legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33, e successive modifiche e
integrazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai
trasferimenti di cui al presente articolo affluiscono su un apposito conto
corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello
Stato intestato alla Società trasferitaria. Con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze è fissato - tenendo conto del fabbisogno
finanziario così come individuato al comma 3 - l'ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate
presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili
relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
5. Dalla data del trasferimento la Società trasferitaria subentra
automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti
l'EFIM in l.c.a. e le società di cui al comma 1, in luogo di essi, senza che
si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali
processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per
ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,
l'ammontare di 300.000 euro.
6. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei
periti di cui al comma 3 determinerà l'eventuale maggior importo risultante
dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al comma 3. Di tale
eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70% sarà
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la residua quota del
30% sarà di competenza della Società trasferitaria in ragione del miglior
risultato conseguito nella liquidazione.
7. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle
liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente
controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in l.c.a., nella stessa
data di cui al comma 2 i Commissari Liquidatori delle stesse decadono dalle
loro funzioni e la funzione di Commissario Liquidatore è assunta dalla
Società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle
vigenti norme in tema di liquidazione coatta amministrativa.
8. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti norme sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili alla società Italtrade S.p.A. in liquidazione.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più
decreti non aventi natura regolamentare criteri e modalità di attuazione
delle presenti disposizioni.
Art. 50 (Liquidazione o fusione SOGESID S.p.A.) 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, a procedere alla liquidazione
della SOGESID - Società per la gestione degli impianti idrici - S.p.A.
ovvero alla sua fusione per incorporazione in una società interamente
partecipata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è
soppresso.
Art. 51 (Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento) 1. A
decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9,
10, 11, 23, 56, 58, 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.". Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché quelle in
materia di personale e organizzazione previste dalla presente legge. Per
quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano
le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui
alla presente legge.
Art. 52 (Assicurazione dei rischi da calamità naturali) 1. All'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 202 dell'articolo 1, dopo la parola "fabbricati" aggiungere la
parola "privati"; b) dopo il comma 202, inserire il seguente: "202- bis. Per
l'attuazione del sistema assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di
garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle
esigenze di riparazione o ricostruzione di beni immobili privati destinati
ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze
assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di
privati stipulate successivamente all'entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma, ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità
naturali. Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome e l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, vengono
disciplinate modalità e termini di attuazione del presente comma, nonchè le
modalità ed i termini della estensione della citata copertura assicurativa,
entro il 31 dicembre 2007, a tutte le polizze in vigore alla medesima
data.".
Art. 53 (Contenimento della spesa) 1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari
rispettivamente a 4572 milioni, 5031 milioni, 4922 milioni delle dotazioni
delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, relative
a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad
Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali ad
altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei
trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di
guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni;, ad altre
uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di
attività finanziarie.
Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria
flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
da comunicare alle Commissioni parlamentari interessate, alla Corte dei
conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei
predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali
relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno
e sull'indebitamento netto della pubblica Amministrazione, restando preclusa
la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare
risorse di parte corrente.
2. Il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte
corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una
quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione,
mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente
che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a
variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità
previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando
le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione. Resta preclusa la
possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di
conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.
Art. 54 (Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti dall'attualizzazione
dei contributi pluriennali) 1 Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze è istituito, con una dotazione, in termini di
sola cassa, di 300 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma
177-bis dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto
con l'art. 55 della presente legge. All'utilizzo del Fondo per le finalità
di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti.
Art. 55 (Modifica disciplina contributi pluriennali dello Stato) 1. Dopo il
comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto
il seguente: "177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che
autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante
attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza
di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a
quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi potranno essere
compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli
effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni
finanziarie poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui
predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico
dello Stato. Le Amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a
comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro
- all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di
cui al presente comma ed il relativo ammontare.
Art. 56 (Attività di monitoraggio del Sistema-Paese) 1. Per le finalità
previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Articolo 57 (Assunzioni di personale)
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n.
311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni
per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 1 è
destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o
che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purchè sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento
di prove selettive Le Amministrazioni possono continuare ad avvalersi del
personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma vengono
autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche
nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal
citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo
per il restante personale il disposto dell'articolo 1, comma 249, della
stessa legge.
4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun
anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al venti per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle
connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n.
331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto
2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.
5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli
anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al quaranta per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla
stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al
comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente
articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100
milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa
pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a
regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità
di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma
243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti
disponibili in organico.
8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di procedure
concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico,
all'immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando
presso le amministrazioni interessate.
9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale
appartenente alla Società poste italiane Spa 10. Le assunzioni di cui ai
commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35,
comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
dei relativi oneri.
11. All'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
"A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere
dall'anno 2010" 12. Con effetto dall'anno 2007 all'articolo 1, comma 187,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "60 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
13. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi
228 e 229.
14. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono
aggiunte le seguenti lettere: i) per la copertura delle posizioni
dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l) del personale
del Ministero degli affari esteri; m) degli addetti alla sicurezza dell'ENAC.
Art. 58 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007) 1. Ai fini di
quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.
165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il
biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di
807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
2. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006- 2007 sono
incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno
2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e
dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono
a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle
finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Art. 59 (Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali) 1.
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui agli artt 73 e 74 della presente legge,
gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione
delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle
strutture burocratico-amministrative. A tal fine, nell'ambito della propria
autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti
disposizioni: a) articolo 32 della presente legge, per quanto attiene al
riassetto organizzativo; b) articolo 57, commi 2, 3 e 11, della presente
legge, per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di
trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in
posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) art. 1, commi 189,
191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di
rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di
riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1,
commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006 - sono
disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a far data dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto
di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Art. 60 (Disposizioni in materia di personale del SSN) 1. Per garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007 - 2009, in attuazione del protocollo
d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la propria
condivisione con nota del 28 settembre 2006: a) gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006
dall'articolo 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, per
l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente
ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si
considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
lettera a) le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno
2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004; Sono comunque
fatte salve e pertanto vanno escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 le spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni
a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi
dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella
loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza
organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza
del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro
a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la
relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle
predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di
personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera
a) può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro
già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a
tempo indeterminato. A tal fine le regioni nella definizione degli indirizzi
di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai
principi desumibili dalle disposizioni di cui all'articolo 57; 4) fanno
riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione
della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per
gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e dall'articolo 1, commi da 198 a 206 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente articolo; e)
alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009 nonché di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per
gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato
Regioni del 23 marzo 2005. La Regione sarà giudicata adempiente accertato
l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la
Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico.
Art. 61 (Risorse per la Professionalizzazione FF.AA.) 1. Gli oneri previsti
dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla
tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15
per cento in ragione d'anno a decorrere dal 2007.
Art. 62 (Potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro e per la lotta all'ecomafia e criminalità ambientale) 1. Al fine
di potenziare l'attività ispettiva, il Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro è incrementato di 60 unità di personale, secondo la Tabella A
allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto
all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il ricorso ad
arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di
personale, in deroga a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nel nuovo contingente è previsto almeno il 50% di unità già in possesso
di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
4. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle
altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso
azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli
interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno
dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture
specialistiche del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che
è a tal fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti
straordinari fino ad un massimo di 20 unità di personale, da considerare in
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle
leggi vigenti.
Art. 63 (Trattamento economico dei ministri) 1. Il trattamento economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, previsto dall'art.
2, comma 1, della legge 8 aprile 1952, n. 212 e successive modificazioni, è
ridotto del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 64 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti
accessori dirigenziali) 1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla
revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento
delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per
anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della
produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di
progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la
misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti
dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione
non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi
dell'art. 22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi
principi e modalità. Il predetto decreto trova applicazione anche nei
confronti del personale di cui all'art. 5, comma 3, della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'art. 11-bis del decreto legge 21
settembre 1987, n. 307, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, nonché del personale di cui all'art. 65, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai trattamenti
indennitari comunque denominati in godimento.
Capo III INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L'UNIVERSITA' E PER LA
RICERCA
Art. 65 (Costituzione fondo scuola)
1. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono
istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione,
in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: "Fondo per le
competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti
fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione, denominate "strutture scolastiche" e "interventi integrativi
disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati
ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta
alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine
di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle
istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione
porrà in essere una specifica attività di monitoraggio.
Art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica) 1. Per meglio
qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica attraverso
misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al
sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica
istruzione, sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della
normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di
valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni
scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti
responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse
realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del
rapporto alunni/classe dello 0,4.
L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il
perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40,
comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l'individuazione di
organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una
stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e
istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale
per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni
2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella P.A., circa la concreta
fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale
docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con
cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo
indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena
attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le
graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di
avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti
a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'art. 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011
cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore
della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito
il C.N.P.I.
sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi
dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione
dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione
del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente,
previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente
alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in Educazione
Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei
termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che,
alla data dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano
inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola
media previsto dall'articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n.
333; d) l'attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività
di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica
relativamente alle supplenze brevi con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai
fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma
128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale
di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle
competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tal fine,
per un rapido conseguimento dell'obiettivo saranno attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f)
il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; quello concernente
la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la
materia di cui alla lettera b) è adottato d'intesa con il Ministro della
salute.
3. La tabella di valutazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto
legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene
adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli
aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 -
2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai
fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono
definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative
e dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, 3° periodo della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione
predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano
organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente
inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da
definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti
vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica , nonché presso
le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione
di detto piano, il termine di cui all'art. 35, comma 5, ultimo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno ovvero fino al
31 dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo
personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è
finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e
dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale
maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per
l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al
presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l'interazione con
il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai
sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la
"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito
denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello
periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in
raccordo con questi ultimi con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e
consulenza pedagogico - didattica; b) formazione e aggiornamento del
personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle
iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione
alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di
istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f)
collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
7. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è
definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli
istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di
documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente
soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in
attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o
più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è
individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue
articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di
personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima
attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento
giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà,
altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei
rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute
mediante procedure selettive di natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia
amministrativa dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le
seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello
Stato: a) l'art. 4 è così sostituito: "1. Gli organi dell'Istituto sono : 1)
il Presidente 2) il Comitato di indirizzo 3) il Collegio dei Revisori"; b)
all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente è
scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata
conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero ed è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato
di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata
triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore
triennio".
c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Il Comitato di
indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del
principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal
mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei
settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di
candidati effettuata da un'apposita commissione previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato
all'acquisizione dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal
Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche.
d) L'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 del contratto collettivo relativo al personale dell'area V
della dirigenza pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel
rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'Ufficio scolastico
regionale, sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica
istruzione assume i seguenti compiti: - formula al Ministro della pubblica
istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei
dirigenti scolastici; - definisce le procedure da seguire per la valutazione
dei dirigenti scolastici; - formula proposte per la formazione dei
componenti del Team di valutazione; - realizza il monitoraggio sullo
sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione 9. Le procedure
concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica
definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi
bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei
rispettivi vincitori.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall'incarico. In
attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c),
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina
uno o più commissari straordinari.
11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La
minore spesa derivante dall'attuazione del precedente periodo, resta a
disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.
12. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le
modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti
scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su
tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di
dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che
abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove
oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione
dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non
superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con
conseguente abrogazione dell'aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono
abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione
è affidata al regolamento medesimo.
13. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato
le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal
predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della
formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e
il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza
effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente
si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo,
alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie;
questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito
positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto
dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui
al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, vengono conferite secondo l'ordine della graduatoria di
selezione al corso di formazione.
14. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di
spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per
l'anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni
a decorrere dall'anno 2009.
Art. 67 (clausola di salvaguardia) 1. Al fine di garantire l' effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede: a) relativamente all'
art. 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai
trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo; b)
relativamente all' art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative
alle competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare,
fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto
articolo.
Art. 68 (Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione) 1.
L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata
a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e
dell'articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n.
227. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione
dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due
anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un
apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto
degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica
istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007-2008.
2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono
i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla
realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate
dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato
dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una
quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema,
ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
3. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata
la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in
sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali
concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta,
nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima 11
gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza
e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di
scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato patto per la
sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali
della medesima regione.
4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il
Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisce, in via
sperimentale per il triennio 2007- 2009, d'intesa con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con
gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o
l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza
e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina
altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui
sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili
a conclusione delle iniziative di attuazione dell'art. 24 del decreto
legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di
amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per
l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei
finanziamenti dei singoli progetti.
5. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario
diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori
e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro
della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e
parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle
istituzioni scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del
secondo anno dell'istruzione secondaria superiore Nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo
articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno
dell'istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le
istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori
sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro
genitori.
7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini
al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede
di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta
formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse
tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva
continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni. Il
Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione
ordinamentale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi
per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei
nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste
dall'articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al
finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della
medesima legge.
L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento
dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle
previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281.
9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in
materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione Europea, allo scopo
di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua
italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i
corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e
didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie
scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si
provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di
euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle
innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività
didattiche.
11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del
comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno
2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per
l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta
dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a
decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità
previsionali di base denominate "scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle
scuole dell'infanzia.
Art. 69 (Università e principali enti pubblici di ricerca) 1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il
Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle
risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario,
garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative .
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana,
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
cento annuo.
3. Il fabbisogno di ciascun ente di ricerca di cui al comma 2 è determinato
annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello
realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto
dal comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma,
previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e
comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere
altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento
del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi
di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono
in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse
dei ministeri che li finanziano.
4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la normativa recata
dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema
universitario statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di
ricerca dal comma 2 del presente articolo, è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di
competenze arretrate.
Art. 70 (Disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di
ricerca) 1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di
ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle cessazioni dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, vengono definite, le
percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.
2. è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, comunque nei
limiti delle cessazioni di cui al comma 1.
3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure,
anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in
data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1
riferiti all'anno 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, sono fatte salve le assunzioni
conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già
avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti
all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti
commi.
5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 31 marzo 2007,
il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI,
bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante
attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero
complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento agli
ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici,
didattici e dell'attività di ricerca.
6. All'onere derivante dal comma 4, si provvede nel limite di 20 milioni per
l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 80 milioni a decorrere dall'anno
2009.
Art. 71 (Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio) 1.
Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università
statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi
valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi
diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.
2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata
in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui
al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed
integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri
enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero
di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e
dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di
strutture edilizie.
3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero
dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione
del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i
corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo
a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per
gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello
stesso.
Capo IV ENTI TERRITORIALI
Art. 72 (Effetti sui saldi di finanza pubblica) 1. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di: a) saldo netto da
finanziare 1.622 milioni per il 2007, milioni 28 per il 2008 e milioni 16
per il 2009; b) fabbisogno del settore pubblico milioni 4.409 per il 2007,
milioni 4.948 per il 2008 e milioni 5.436 per il 2009; c) indebitamento
netto della P.A milioni 4.409 per il 2007, milioni 4.948 per il 2008 e
milioni 5.436 per il 2009.
Art. 73 (Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano) 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti
commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. A decorrere dall'anno 2007 è avviata una sperimentazione, con le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano indicate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per
il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di
definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la predetta
Conferenza.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per il
triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere
superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali
dell'anno 2005 diminuito del 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non
può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali
dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 2,5 per cento e del
2,4 per cento, nel rispetto del patto di stabilità interno.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese
correnti ed in conto capitale, al netto delle: a. spese per la sanità, cui
si applica la specifica disciplina di settore; b. spese per la concessione
di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di
cassa; con riferimento alla competenza, le spese finali si calcolano
assumendo i dati di competenza per le spese correnti e quelli di cassa per
le spese in conto capitale.
6. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2007-2009; a tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite
per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi
territori provvedono alle finalità di cui all'articolo 73, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano,
per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per
gli altri enti locali dall'articolo 73.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al
riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma
6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio
dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna
regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e
locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni
statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità
stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione
statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualità definite.
8. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei
confronti dei loro enti ed organismi strumentali.
9. Il limite di indebitamento di cui all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 è ridotto dal 25 per cento al 20
per cento. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano rideterminano il limite del proprio indebitamento in coerenza con la
riduzione disposta per le regioni a statuto ordinario.
10. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza
pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al
ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito
dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed
interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti di tali
strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i
rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un
limite inferiore all'indebitamento 11. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2, si procede, anche nei confronti di una
sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le
regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle
regole.
12 Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto
per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza - come definita
nel comma 5 - che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare
- entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma
12.
14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, diffida la regione ad adottare i necessari
provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui
al comma 12. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in
qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le
stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di assicurare al contribuente
l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi
tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico
degli elenchi contenenti le regioni che non hanno rispettato il patto di
stabilità interno, quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e
quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione.
15 Decorso inutilmente il termine del 30 giugno, nella regione interessata,
con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: a. l'imposta
regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con
efficacia dal 15 luglio; b. la tassa automobilistica, di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali
delle tariffe vigenti.
16 Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore
nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di
euro 0,0129.
17 Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 15 e 16.
Art. 74 (Patto di stabilità interno per gli enti locali) 1. Ai fini della
tutela dell'unità economica della Repubblica le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La
determinazione del concorso del singolo ente è disciplinata dai commi 3 e 4;
i commi 5 e 6 individuano i saldi finanziari che devono registrare il
miglioramento corrispondente all'entità del concorso.
3. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento
del saldo, gli enti devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la
media triennale per il periodo 2003- 2005 dei saldi di cassa, come definiti
al comma 4 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa,
solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,456 per l'anno
2007, 0,277 per l'anno 2008 e 0,199 per l'anno 2009; 2) comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,500 per l'anno 2007, 0,435 per
l'anno 2008 e 0,418 per l'anno 2009.
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di
cassa in ciascuno degli anni 2003-2005, come risultante dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,038
per l'anno 2007, 0,023 per l'anno 2008 e 0,017 per l'anno 2009; 2) comuni
con popolazione superiore a 5000 abitanti: 0,034 per l'anno 2007, 0,030 per
l'anno 2008 e 0,028 per l'anno 2009; c) determinare l'importo annuo della
manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di
cui alle lettere a) e b).
4. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato in termini di cassa
quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese
finali, correnti e in conto capitale quali risultano dai conti consuntivi.
Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo
finanziario, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari a
quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente
determinata ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Ai fini del comma 5, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali; il saldo finanziario in termini di
competenza, da considerare ai fini del presente comma, è costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi totali e
pagamenti totali, per la parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non
sono considerati: a) i trasferimenti dallo Stato, sia di parte corrente che
in conto capitale, ivi compresi quelli sostituiti dalla compartecipazione
IRPEF attribuita in regime non dinamico; b) le spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte nazionale, e le entrate in conto capitale
derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea; c) le spese in conto
capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi
previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 deliberati dal CIPE alla data
del 30 settembre 2006; d) le entrate per riscossione di crediti e le spese
per concessione di crediti.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze,
dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 6, che
quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto viene definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del comma
3.
8. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascun ente locale di cui al comma 1 è tenuto ad inviare
- entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento - al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 7.
9. Per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2007, o negli anni
successivi, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare
dette regole.
Per gli enti istituiti dal 2003 si fa riferimento alla media degli anni,
compresi nel triennio 2003/2005, per i quali sono disponibili i bilanci
consuntivi. Se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo
costituisce la base annua di calcolo su cui applicare le regole del patto di
stabilità interno.
10. Gli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soggetti alle regole del patto di
stabilità interno dall'anno in cui, dopo la rielezione degli organi
istituzionali, sia disponibile una base di calcolo su cui applicare le
regole.
11. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito
degli obiettivi indicati nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, gli enti di cui al comma 1
possono ricorrere all'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in
misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e
al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 30
settembre 2006. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla
base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di
programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza
Statocittà ed autonomie locali, autorizza il ricorso al debito da parte di
una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in
misura eccedente il limite stabilito dal comma 11, a condizione che venga
compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del
proprio comparto. In caso di superamento dei limiti risultanti
dall'applicazione del comma 11 e del presente comma, la provincia o il
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può più ricorrere alla
procedura di compensazione. Le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze,
dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di
ciascun anno, una situazione riepilogativa in cui sono evidenziati, secondo
un modello definito con il decreto di cui al comma 7 l'importo della
consistenza del debito dell'anno precedente e l'eventuale importo del debito
netto aggiuntivo realizzato nell'anno di riferimento, con specifica
indicazione dell'eventuale quota di debito ceduta o ricevuta ai sensi delle
disposizioni del presente comma. E' costituito presso la predetta Conferenza
un apposito organismo di composizione mista, le cui regole di funzionamento,
numero e modalità di designazione dei componenti sono stabilite con delibera
della Conferenza stessa, con il compito di formulare al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali una ipotesi di compensazione.
13. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane
si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
14. Le informazioni previste dai commi 7 e 8 sono messe a disposizione dell'UPI
e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo
modalità e contenuti che verranno individuati da apposite convenzioni.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato
con la procedura di cui al comma 8 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari
provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui
al comma 7. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco ed il
presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro
il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro
la medesima data, con le stesse modalità innanzi indicate. Allo scopo di
assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle
finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, cura la
pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali
che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno
adottato opportuni provvedimenti, nonché quelli per i quali i commissari ad
acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno: a) nei comuni interessati,
con riferimento all'anno di imposta in corso, i contribuenti tenuti al
versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi
di 0,3 punti percentuali; b) nelle province interessate con riferimento
all'anno di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i
pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un
aumento di 5 punti percentuali sulla tariffa vigente nelle province stesse.
17. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta
non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 16.
Art. 75 (Compartecipazione locale al gettito Irpef e trasferimenti erariali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 a favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1,
commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo,
per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.
Art. 76 (Disposizioni in materia di organi di governo degli Enti Locali) 1.
In attesa dell' entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di
organi di governo degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate, per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, le seguenti modifiche: a) Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "la comunità
montana ha un organo rappresentativo ed un organo esecutivo monocratico
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
della comunità. L'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per
ciascun comune eletto dal consiglio comunale.
b) Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Lo statuto individua gli
organi dell'unione nell'assemblea formata da un rappresentante per ciascun
comune associato nella persona di un componente della giunta o del consiglio
comunale, e nel presidente, eletto dall'assemblea, che assume
l'amministrazione dell'ente. Lo statuto individua, altresì, le funzioni
svolte dall'unione e le corrispondenti risorse"; c) Nel comma 3
dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
soppresse le parole: "e deve prevedere che altri organi siano formati da
componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati."; d) Il comma 5
dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito
dal seguente: "5 Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli
assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e
province nonché di altri enti territoriali. I medesimi soggetti non possono
ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e
province se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dall'incarico
di sindaco, presidente della provincia, assessore o consigliere comunale o
provinciale".
e) Nel comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2",
sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci, i presidenti delle province, i
presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali";
f) All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma
2 è sostituito dal seguente: "2.
I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un anno da un consigliere
può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista per
il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.";
g) Il comma 4 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è abrogato; h) All' articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente: "c)
articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei
vicesindaci e dei vice presidenti delle province, e degli assessori in
rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di
comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al settanta
per cento della misura prevista per un comune avente popolazione pari alla
popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla
popolazione montana della comunità montana; i) L 'indennità di fine mandato
di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n.
119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata
ininterrotta superiore ai 30 mesi; 1) All' articolo 82, comma 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo sono soppresse le
parole "incrementati o"; m) All'articolo 82, comma 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato il secondo periodo.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e
dei gettoni di presenza, se superiori a quelli previsti dal decreto del
Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto
dal medesimo decreto del Ministro dell'interno; n) L'articolo 84 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione
del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi,
ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella
misura fissata con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la
Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle
finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle seduta dei
rispettivi organi dell'assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate."; o) Ferme restando le disposizioni recate dall'articolo
60 e dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'assunzione, da parte dell' amministratore di un ente locale, della carica
di componente degli organi di amministrazione di società di capitali
partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun
emolumento a carico della società.
Art. 77 (Disposizioni collegate alla costituzione di nuove province) 1.
L'organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali sui
territori delle istituende province di Monza e della Brianza, di Barletta-
Andria-Trani e di Fermo, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e
2 della legge 11 giugno 2004, n.
146, dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, e
dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, resta
disciplinata dagli articoli 33, 34 e 35 della presente legge. Resta sospeso
ogni procedimento amministrativo in contrasto con le disposizioni dei
predetti articoli.
Art. 78 (Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica
delle Regioni) 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano
disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati
amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare
dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e
del loro numero dì questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture
organizzative 2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto
dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione
Europea.
3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 devono
garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali del
dieci per cento rispetto ai saldo dell'anno precedente.
Art. 79 (Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)
1. Al fine di razionalizzare la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province, è istituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, una commissione di studio per la ricognizione delle
caratteristiche demografiche, economiche e territoriali delle province
attualmente esistenti e per l'elaborazione di parametri demografici ed
economici funzionali ad un ottimale dimensionamento del territorio
provinciale. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni
statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della
commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento
ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la
presentazione al Governo della relazione finale. Sino al predetto termine di
attività della commissione sono sospesi tutti i procedimenti, concernenti la
revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove
province. Ai lavori della commissione lo Stato, le regioni e gli enti locali
provvedono nell'ambito delle risorse ordinariamente concernenti le attività
della Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per i propri
bilanci.
2. Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano, per un
triennio, le vigenti disposizioni sul patto di stabilità.
3. I nuovi comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, hanno diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 %
dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di
specifici criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Una quota non superiore al 5 % di tali trasferimenti aggiuntivi è
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti del comune.
4. I comuni, che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio
associato di funzioni e servizi di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso gli altri strumenti
previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo decreto, hanno diritto a
ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 % dei risparmi di
spesa, calcolati sulla base di specifici criteri stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota non superiore al 5 % di
tali trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli stanziamenti
diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.
5. Nell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 5 è inserito il seguente comma: "5-bis. Non possono dare luogo alla
costituzione di unioni di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che
facciano parte delle comunità montane previste dall'articolo 27.".
6. I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge,
facciano parte sia di un'unione di comuni sia di una comunità montana
debbono recedere dall'uno o dall'altro ente nel termine di sei mesi.
Art. 80 (Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali) 1.
Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso
lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del
consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70% delle
indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle
provincia ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti
locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va
calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle
spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.
3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché
l'indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall'articolo
84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti
pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati
in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali,
nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di
due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione
degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.
5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione
delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può
essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale,
interamente versato, pari o superiore all'importo determinato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato - città e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti
entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina
dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del
numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società.
7. Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "consigli
circoscrizionali" sono inserite le seguenti "dei soli comuni capoluogo di
provincia"; b) al comma 2, dopo la parola "circoscrizionali" sono inserite
le seguenti "limitatamente ai comuni capoluogo di provincia".
8. Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti "quindicimila".
Capo V INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 81 (Effetti sui saldi di finanza pubblica) 1. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di: a) saldo netto da
finanziare 1.622 milioni per il 2007, 2.076 milioni per il 2008 e 3.078
milioni per il 2009; b) fabbisogno del settore pubblico - 526 milioni per il
2007, - 1.355 milioni per il 2008 e - 2.098 per il 2009 milioni; c)
indebitamento netto della P.A.- 526 milioni per il 2007, - 1.355 milioni per
il 2008 e - 2.098 milioni per il 2009.
Art. 82 (Gestioni previdenziali) 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2007: a) in 469,16 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS); b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui
alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in
16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e
in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto
attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di
945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello
Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50
milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell'ENPALS .
4. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da
"secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni
con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media,
ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati".
All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dall'articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quinto
periodo è sostituito dal seguente: "Sono altresì escluse dal predetto
procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,
31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento
di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, rivalutato, a
decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento
dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri." 5. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste
Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per
pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi
dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle
pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente
all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle
scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
Art. 83 (Trasferimenti all'INPS) 1. Ai fini del finanziamento dei maggiori
oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e
indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 534 milioni di
euro per l'esercizio 2005 ed in 400 milioni di euro per l'anno 2006: a) per
l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per l'anno 2006,
sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base
del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione
di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all'INPS
ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno 2005 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
Art. 84 (Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto) 1. All'articolo 23 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con
esclusione dei commi 3 e 4, le parole "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007"
sono sostituite rispettivamente da "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006".
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", che viene gestito, per
conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del
settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile
medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine
del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce
un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all'articolo 2120 del
codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta
data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è
versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma
2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La
liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni
al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che
provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di
cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli
enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni
erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal
versamento del contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle
maggiori adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall'applicazione
della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato
dalla presente legge, nonché dagli oneri di cui al comma 9, sono destinate,
nei limiti degli importi di cui all'elenco n. 1, al finanziamento dei
relativi interventi, nei limiti delle risorse accertate con il procedimento
di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto
delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti
ivi specificati sono accantonati e possono essere utilizzati
subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in
merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità
degli effetti complessivi dello stesso comma 5 con gli impegni comunitari
assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.
8. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, dopo le parole "conferito alle forme pensionistiche complementari" sono
aggiunte le seguenti: "e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile". Al medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.
9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere
adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per far
fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di
espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto
articolo 8, con particolare riferimento alle procedure di espressione della
volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine
rapporto maturando, e dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252
del 2005.
10.L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: "Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al fondo per l'erogazione del TFR".
"1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro
per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme
pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la Tesoreria dello
Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione
compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli
stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti
percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero
contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente
considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al
fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi
capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di
lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24
della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è
trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo.
L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009." Art. 85
(Misure in materia previdenziale) 1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le
aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome
dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal
1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento
per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,3 punti percentuali,
per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto
incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque
superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di
lavoro, il 33 per cento.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica per
gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento.
Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite
in misura pari al 16 per cento.
4. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio
2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti
artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel dieci per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del
predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento
agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura
pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui al presente comma viene meno per le Regioni l'obbligo del pagamento
delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti
artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A
decorrere dalla medesima data di cui al presente comma ai lavoratori assunti
con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 47 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni sono
estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la
relativa contribuzione è stabilita nell'ambito del decreto di cui al
presente comma.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo
pari 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita
all'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è dovuto sull' importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di
solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della
gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento
di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo
del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti
erogati.
6. L'articolo 5, comma primo, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed
integrazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l'assicurazione generale italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa
ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando
l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per
l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel
periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 86 (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335) 1. A decorrere dal 1°gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta
un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite
massimo di 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi
morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Per la predetta prestazione trovano
applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori
iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari
al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di
lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo
indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla
predetta indennità si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legge 30- dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio
1980, n. 33 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente
comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo
all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2007 un trattamento economico per
congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo
anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di
adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1°gennaio
2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul
contributo di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151.
Capo VI INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Art. 87 (Effetti sui saldi di finanza pubblica) 1. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Capo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di: a) saldo netto da
finanziare - 6.553 milioni per il 2007, - 4.617 milioni per il 2008 e -
5.997 milioni per il 2009; b) fabbisogno del settore pubblico milioni 2.970
per il 2007, milioni 3.218 per il 2008 e milioni 4.127 per il 2009; c)
indebitamento netto della P.A. milioni 2.970 per il 2007, milioni 3.218 per
il 2008 e milioni 4.127 per il 2009.
Art. 88 (Settore sanitario) 1. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale
per la salute sul quale, nella riunione del 28 settembre 2006, la Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ha espresso la
propria condivisione: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di
euro per l'anno 2007, 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e 102.245
milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento
a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù".
All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole
"a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente
all'anno 2006"; b) viene istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui relativa
assegnazione alle regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'accesso alle risorse
di tale Fondo resta subordinato alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi
dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo
di un Piano di rientro dai disavanzi. Il Piano di rientro deve contenere,
sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA), per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente
Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le
misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'Intesa del 23 marzo
2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo
automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulla attività produttive.
Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il
mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può
proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della
salute e dell'economia e finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati
obbiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi
intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno
d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli
interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale ,
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei
LEA oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1,
commi 278 e 281 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono vincolanti per la
regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste
possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria .
c) All'articolo 1, comma 174 delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
integrato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ultimo periodo, dopo le parole "all'anno d'imposta 2006" sono aggiunte le
seguenti: "e successivi". Il procedimento accertativo delle risultanze
contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è svolto dal Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo
2005.
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a
carico dello Stato: 1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e
2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello
Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, quale risulta dell'Intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni; 2) per gli anni 2007, 2008
e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere
alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 97 per
cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della
quota indistinta, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio Sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni; 3) alle regioni che
abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un
incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica; 4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle
singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'Intesa
espressa dalla Conferenza Stato - Regioni, e incrementato, a decorrere dal
2008, sulla base del tasso di crescita del PIL nominale programmato; 6) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 7) sono autorizzate, a carico di
somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità
sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, nonché alla
mobilità internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; e) Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino al 2005, al
netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico
delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come integrato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per le Regioni che, al fine della riduzione
strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera
b) e accedono al fondo transitorio, risultano idonei criteri di copertura a
carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in
sede di verifica degli adempimenti del Tavolo di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
f) Per l'anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento
della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ai
fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n.326, con le Deliberazioni del Consiglio di
amministrazione n.34 del 22 dicembre 2005, n.18 dell'8 giugno 2006, n. 21
del 21 giugno 2006, n.25 del 20 settembre 2006 e n.26 del 27 settembre 2006,
salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base
del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.
g) Nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura
degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di
cui all'articolo 1, comma 181 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006
anche alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto
del 13%, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio
carico, con le misure di cui al decreto legge 18 settembre 2001, n.347
convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione,
entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di una
quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale
contenimento del 40%; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3%,
per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio
carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro
la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e
delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci
innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità è da verificarsi
congiuntamente nell'ambito dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
h) All'articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modifiche: 1) il secondo periodo è sostituito dal
seguente : "I percorsi diagnostico- terapeutici sono costituiti dalle linee
-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati
periodicamente con decreto del Ministro della salute , previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Comitato strategico del Sistema
Nazionale Linee Guida, di cui al decreto del Ministro della salute del 30
giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici - chirurghi e degli odontoiatri"; 2) al terzo
periodo, le parole :" il Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, "; dopo le parole: "di Trento e di Bolzano,"
sono inserite le seguenti parole: "entro il 31 marzo 2007,".
i) Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato
dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , è elevato a
20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri Enti del
settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente
comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale
e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari,
per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle
regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo
1, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.39 e che abbiano avviato
programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro per l'implementazione e l' ammodernamento dei sistemi
informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e l'integrazione dei
medesimi con i sistemi informativi sanitari delle Regioni e per 100 milioni
di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le Regioni
del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con
riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e
linee prioritarie: 3) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel
campo dell'oncologia e delle malattie rare; 4) superamento del divario
Nord-Sud; 5) possibilità per le Regioni che abbiano già realizzato la
programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 6)
messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
7) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità
di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già
eseguiti (per una quota pari al 10 per cento); j) Il Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con
decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le prestazioni di
diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate,
nell'ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità
del 22 luglio 1996, recante: "Prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e
relative tariffe".
l) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo,
della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera i), gli importi
delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate non possono superare il
50 per cento degli importi delle tariffe previste per le medesime
prestazioni nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996.
Conseguentemente le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad
emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei
volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture
private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed
integrazioni. Le Regioni provvedono altresì ad adeguare gli importi relativi
alla compensazione tra Aziende sanitarie dei costi per le medesime
prestazioni, nonché ad approvare, entro il 28 febbraio 2007, un Piano di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di
laboratorio anche ai fini dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di efficientamento resi possibili dal
ricorso a metodiche automatizzate.
m) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di
partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero , la cui condizione è stata
codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al
pagamento di una quota fissa pari a 23 euro. Gli assistiti non esenti, la
cui condizione è stata codificata come codice verde, ad eccezione di quelli
afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti
acuti, sono tenuti al pagamento di una quota di 41 euro. Sono fatte salve le
disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al
pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più
elevati; n) All'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n.266,
la lettera a) è così sostituita "Con le procedure di cui all'articolo 54
della legge 27 dicembre 2002, n.289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007,
alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni di definizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni
già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero
ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno; o) A decorrere dal 1°
gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali; p) A partire dal 1° gennaio
2008 cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi
disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; q) Le Regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1
gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private,
di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1 del medesimo
decreto legislativo; r) le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi
nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in assenza di un provvedimento
regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8
del medesimo articolo 8-quater. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso
al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005. Per le Regioni impegnate nei Piani di rientro previsti
dall'Accordo di cui alla lettera b) del presente articolo, le date del 1
gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera n) sono anticipate
al 1 luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio
2007 non si sia provveduto ad adottare o aggiornare, adeguandoli alle
esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8 quinquies, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni; s) Il Ministero della
Salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali,
individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui
acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario
nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal numero 2) della lettera a) del comma
409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con
decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente
lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d' asta
per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti
tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio
sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo
2007 le Regioni trasmettono al Ministero della Salute - Direzione generale
dei farmaci e dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia dei
servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle Aziende
sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende
che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture
effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare
in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura
di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo
unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di
sanità e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi
medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi
alternative.
I risultati degli studi sono pubblicati sul sito internet del Ministero
della salute.
t) La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legge 17
febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o
di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e
sistematico e si configuri , al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio , quale alternativa terapeutica rivolta a
pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci
recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è
consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5,
del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il
28 febbraio 2007 disposizioni per le unità sanitarie locali, per le aziende
ospedaliere , per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla
presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa
per danno erariale. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali
di cui al presente comma, tale responsabilità è attribuita al direttore
sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere , delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
2. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è
incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è
ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 le parole "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008", sono
sostituite dalle seguenti: " per l'anno 2006 e di 7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007".
4. Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, su proposta
del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato- Regioni, è
modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di
armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del
Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.
Art. 89 (Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del
Piano Sanitario Nazionale ) 1. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari
connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà
regionali nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale, per il
triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei
progetti realizzativi del Piano sanitario nazionale nonché per il
cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni valle d'Aosta e
Friuli Venezia- Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma precedente è stabilito in
65,5 milioni di euro , di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate
dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alla
province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, per l'integrazione ed
il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di: a) sperimentazione
del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro; b)
iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti,
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare,
per 30 milioni di euro; d) implementazione della rete delle unità spinali
unipolari, per 10,5 milioni di euro.
3. L' importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con
decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per
la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, alle Regioni che abbiano
presentato i progetti attuativi del piano sanitario nazionale contenenti
linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con
linee progettuali previamente indicate dal Ministro della salute.
4. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli
screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 aprile
2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138, è
autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del
Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali
ed insulari.
Art. 90 (Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei
minorenni) 1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di
salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed
il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento
delle patologie correlate,all'articolo 689 del codice penale le parole :
"anni sedici" sono sostituite dalle seguenti :" anni diciotto".
2. All'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito
dal seguente :" nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata
la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche".
3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l'articolo 14 è inserito il
seguente : "Articolo 14-bis ( Divieto di vendita di bevande alcoliche ai
minori degli anni diciotto).
1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche
ai soggetti minori di anni diciotto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la
violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di
una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000".
Art. 91 (Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale) 1. Qualora il
farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita
da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362 venga condannato con sentenza passata in giudicato, per il
reato di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, l'autorità
competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio
della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo
113, lettera e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un
danno superiore a cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata
costituzione in giudizio della parte civile.
2. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con
sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che,
personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga
prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata,
sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto
instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di
diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a
cinquantamila euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio
della parte civile.
Art. 92 (Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di
professione sanitaria) 1. In caso di condanna per violazione dell'articolo
348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature
appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha
abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a
società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano state
utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.
Art. 93 (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria) 1. Per gli anni 2007,
2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C
allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di
ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo
pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli
alimenti, e tre importi di 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al
finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi
e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della
erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per
l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la
qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei
luoghi di lavoro".
2. Ai fini del completamento delle attività di cui all'articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 4, comma 170, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni
di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di
sanità.
Art. 94 (Iniziative in materia di farmaci) 1. Con accordo Stato-Regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la
realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la
stipula di convenzioni tra l'Agenzia Italiana del farmaco e le singole
regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14
della legge 23 dicembre 1997, n.449 pari a 25 milioni di euro , confluite
nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non
chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco ", la
data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei
medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori
al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto
cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
Art. 95 (Riunificazione sedi del Ministero della salute) 1. Al fine di
razionalizzare l'attività degli uffici centrali e conseguire economie di
spesa, il Ministero della salute procede nel corso del 2007 al trasferimento
in un'unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati in più
edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di
trasloco, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 6.000.000. A tale
spesa si provvederà mediante riassegnazione dalle entrate di cui all'art. 5
comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
2. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici periferici e conseguire
economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007 -
2009, a realizzare un programma di accorpamento in un'unica sede, dei propri
uffici periferici, nonché dei Nuclei Carabinieri per la sanità che ubicati
nello stesso territorio; l'individuazione degli uffici interessati alla
unificazione logistica avverrà con decreto ministeriale. A tal fine gli enti
preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere
a disposizione dell'Amministrazione, a titolo gratuito, idonei locali.
Art. 96 (Interventi per l'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo) 1.
Allo scopo di assicurare il trasferimento dall'Italia all'estero delle
attrezzature sanitarie in donazione nonché la tenuta dell'inventario
aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui alla legge 23 dicembre
2005, n.266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e
della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non
vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo
nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell'associazione Alleanza degli
Ospedali Italiani del Mondo.
Art. 97 (Misure per farmacie rurali) 1. Al fine di favorire il mantenimento
di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle
zone disagiate, la ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico
delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla
riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta,
limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1 marzo al 31 dicembre 2006,
dall'articolo 38 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura della ulteriore
riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a
carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi
oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 98 (Personale Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie - CCM) 1. In deroga all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità
di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il Centro Nazionale per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie è autorizzato a stipulare fino a
20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1,
comma 1, lett. a) del decreto legge 29 aprile 2004, n.
81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per
gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di
euro.
Art. 99 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della povertà) 1. E' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero
della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, da autorizzarsi da
parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia , della
regione Sicilia e di altre regioni interessate, finalizzato alla
realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e
ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della
Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti,
senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,già operante presso
l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O.
Art. 100 (Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping) 1. Per il
potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e
4 della legge 14 dicembre 2000, n.376, è autorizzato la ulteriore spesa di 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Art. 101 (Spesa sanitaria regione Sicilia) 1. Al fine di addivenire al
completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della
Regione Sicilia, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al
45% per l'anno 2007, al 47,5% per l'anno 2008 e al 50% per l'anno 2009.
Art. 102 (Modifica del regime delle entrate della Regione Autonoma della
Sardegna) 1. L'articolo 8 dello Statuto della regione Sardegna di cui alla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8: Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi
del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito
delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove
decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul
consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percetta nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte
sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai
nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano
gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della
quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai 9 decimi del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da
determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h)
da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha
facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema
tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai
sette decimi di tutte le altre entrate erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di
quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici".
2. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che,
sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale,
affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della
Regione.
3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è
autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni
dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di
compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004,
2005 e 2006.
4. Dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del servizio
sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto
pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde), le
funzioni relative alla così detta contiguità territoriale e le funzioni
relative all'Agenzia del territorio.
6. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito
delle imposte di cui al comma I. lettere a) ed m), così come integrata dalla
previsione di cui al comma 2 non potrà determinare oneri aggiuntivi sul
bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad euro 344 milioni per
l'anno 2007, 371 milioni per l'anno 2008, 482 milioni per l'anno 2009. La
nuova compartecipazione della Regione Sardegna al gettito erariale entrerà a
regime dall'anno 2010.
7. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f, comma 1, e del
comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può
derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni
2007-2009 la quota dei 9/10 dell'IVA sui consumi viene attribuita sino alla
concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa
sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni 2007-2009 aumentato
dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
8. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni
trasferite di cui al comma 5 del presente articolo rimangono a carico dello
Stato.
TITOLO IV INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA
Capo I Effetti finanziari
Art. 103 (Effetti sui saldi di finanza pubblica) 1. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di: a) saldo netto da
finanziare - 7.859 milioni per il 2007, - 7.595 milioni per il 2008 e -
10.711 milioni per il 2009; b) fabbisogno del settore pubblico - 5.351
milioni per il 2007, - 5.309 milioni per il 2008 e - 5.241 milioni per il
2009; c) indebitamento netto della P.A. - 5.236 milioni per il 2007, - 5.134
milioni per il 2008 e - 4.981 milioni per il 2009.
Capo II MISURE DI SOSTEGNO ALL'APPARATO PRODUTTIVO
Art. 104 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri
interventi per l'innovazione industriale)
1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno
all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è
istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai
fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono
contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 300
milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e
2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma
2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la
programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo
sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le
disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto
riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate
dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e,
per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.
2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono
finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di
innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche
dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
3. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al
comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri
dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella
Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie
locali, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in
cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in
relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di
comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi
tecnologicoproduttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase
di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture
ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e criteri per
l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed
alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere
della Conferenza Stato- Regioni, di concerto con i Ministri dell'università
e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica
Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché
con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi
concorrono, adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e
ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione
siano incaricati enti strumentali all'Amministrazione, ovvero altri soggetti
esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove
le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. Decorso il
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può
essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza
Stato-Regioni. I progetti finanziati con le risorse per le aree
sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al
CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri
componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine
di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque
procedere all'attuazione del progetto.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso
ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni
sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni,
sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli
obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la
gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo
del cinque per cento di ciascuno stanziamento.
6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento
deciso da parte di altre Amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione
tecnica tra le amministrazioni interessate.
7. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione
industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono
conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate
all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è
altresì conferita la somma di euro 50 milioni per il 2007, di euro 100
milioni per il 2008 e di euro 150 milioni per il 2009. Il Fondo opera con
interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su
finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca
d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche
tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli
interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie
pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono
stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'Amministrazione
ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse
stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 7 del presente articolo, le priorità di
intervento, le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni
assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al
comma 7.
8 bis Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, l'attuazione dei
regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla
Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla
Commissione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al
Fondo di cui al comma 7, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di
amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese
individuate dal medesimo decreto.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per
invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di
disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei
marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di
utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi
istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle
politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per
la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà
industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta
annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo
quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti
dal pagamento dei diritti di cui al presente comma, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività
del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per
le domande di brevetto per invenzione industriale.
11. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino
dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di
attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di
cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
e successive modificazioni, che versino in crisi economicofinanziaria,
istituisce, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i
due ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione ed
anche avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è
autorizzata la spesa di euro trecentomila a decorrere dall'anno 2007, cui si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si
provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti
presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio
delle attività industriali e delle crisi di impresa.
12. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati
con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con
la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli
orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le
priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle
imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre
amministrazioni interessate.
Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero
dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell'articolo
11 del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
abrogati.
Art. 105 (Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate) 1. In
attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con
l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con
l'Intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro di cui
100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l'anno 2009 e 58.073
entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale
nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione
aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al
presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle
Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità
individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse
ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.
3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre
l'esercizio 2015, ai sensi dell'art.
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale.
4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla
presente, ai sensi del comma precedente, sono interamente impegnabili a
decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate
nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali
residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.
Art 106 ( Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
- FIRST) 1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel
settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Università e della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca
Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali
per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27
luglio 1999 n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca, di cui
all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di
competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai
conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei
contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda
le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del
riparto dell'apposito Fondo.
3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della
Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione delle
complessive risorse del Fondo.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del
Fondo per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima
efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni
attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
5. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad
integrazione del Fondo Art. 107 (Rifinanziamento dell'art. 16 della legge 7
agosto 1997, n. 266) 1. Il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è integrato di 30 milioni di
euro per l'anno 2007, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una
semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento
nazionale dei progetti strategici.
Art. 108 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi) 1. All'art. 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.114, aggiungere, dopo la parola controgaranzie", le parole "e
cogaranzie ".
2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33 della legge 24 novembre
2003, n. 326 si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo
24 del 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 109 (Fondo di garanzia fidi) 1. All'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 1 a) i
commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; b) conseguentemente al comma 1 è
soppresso il secondo periodo; c) al comma 23, secondo periodo, le parole "ai
Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole
"al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662"; d) al comma 24 le parole "ai Fondi di
garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole "al Fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662".
Art. 110 (Promozione della competitività nei settori industriali ad alta
tecnologia) 1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a)
della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono autorizzati contributi
quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1. lett.
a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono autorizzati contributi
quindicennali di euro 10 milioni per l'anno 2007 e 30 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997,
n. 266 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di
euro 50 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 30 milioni per
l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5,
comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge
14 maggio 2005, n. 60.
Art 111 (Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e
dell'innovazione tecnologica) 1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla
innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, dell'università e della ricerca e del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in
conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.
2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività, a
quanto disposto dal comma, in modo da assicurare criteri coordinati di
selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandì
unitari e l'acquisizione delle domande dì agevolazione presso un unico
ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione
integrata delle domande stesse.
Art. 112 (Progetti per la società dell'informazione) 1. Al fine di estendere
e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti
per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di Euro 10 000.000
per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Con decreto di natura non regolamentare, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, individua le azioni da
realizzarsi su territorio nazionale, le aree destinatarie della
sperimentazione e le modalità operative e di gestione ditali progetti.
Art. 113 (Fondo per le esigenze di investimento per la difesa) 1. Per il
finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore
dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della
difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550
milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009,
per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze
di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.
Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468 e
successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei
conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione i
programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo,
disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa
anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi
internazionali.
Articolo 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficoltà) 1. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma
3, del decretolegge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
Art. 115 (Imprese pubbliche) 1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15
della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli importi
delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese,
è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei
corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio
pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.
Art. 116 (Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari
ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili) 1. Per
la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di
pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di
locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti
soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i
costi, i tempi, e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di
valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. L'offerente può essere anche un'associazione temporanea costituita dal
soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno,
in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi
causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'Associazione temporanea di imprese, l'altro potrà
sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente
medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e
delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici
locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici
necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante
contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
Art. 117 (Autotrasporto) 1. Per il proseguimento degli interventi in favore
del settore dell'autotrasporto di merci, al fondo istituito dall'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di
euro 520 milioni per l'anno 2007.
Art. 118 (Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge
1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori
entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a
decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme
gia stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del
Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri e la spesa
di 5 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità,
i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di
efficacia degli interventi.
Art. 119 (Modifiche all'articolo 1, commi 105 e 107, della legge 23 dicembre
2005, n. 266) 1. All'articolo 1, comma 105 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni".
2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l'anno 2006, si provvede
con l'utilizzo della somma di pari importo gia affluita all'INPS ai sensi
dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del
Ministero del lavoro e della previdenza Sociale.
Art. 120 (Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione) 1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione.
Articolo 121 (Infrastrutture per la larga banda) 1. Al fine di sostenere
nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di
completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno",
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n.
289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto
programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel
Italia) di cui all'articolo 7 della legge 14 maggio 2005 n. 80, sono
incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Art. 122 (Transizione alla televisione digitale) 1. Al fine di diffondere la
tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito
presso il Ministero delle Comunicazioni un apposito "Fondo per il passaggio
al digitale" per la realizzazione dei seguenti interventi: a) incentivare la
produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; b)
incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare
dell'obbligo di copertura del servizio universale; c) favorire la
progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di
pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; d) favorire la
transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente
disagiate; e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla
tecnologia del digitale.
2. Il Ministro delle Comunicazioni, con proprio decreto, individua gli
interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei
medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le
modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la
spesa di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 123 (Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2%) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 comma 57, primo e secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a
progetti cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
Art. 124 (Unificazione dei fondi venture capital) 1. Tutti i fondi rotativi
gestiti dalla SIMEST S.p.A.
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione
europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della
legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.
Art. 125 (Modifica al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) 1. Dopo l'articolo 2 del
decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente: "2.bis. Il fondo
rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore,
garantito conto i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di
assicurazione o Istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione
sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei
finanziamenti.
Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono
sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono
comportare oneri a carico del Fondo.".
Art. 126 (Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla
promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero) 1.
All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, sostituire le
parole "per le finalità di cui alla presente legge" con le parole "per
interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano".
Art. 127 (Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e
turistico alberghieri) 1. All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4.bis. Per favorire una promozione
sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere concessi contributi a
progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi
misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-
alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera."
Art. 128 (Interventi in favore del marchio "made in Italy") 1. Per le
finalità di cui al comma 61 dell'art. 4 della legge 350/2003 il fondo
istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Capo III INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 129 (Interventi per salvaguardia di Venezia) 1. Per la prosecuzione
degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al
comma 2, articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.
Art. 130 (Interventi per Roma capitale della Repubblica) Per la prosecuzione
degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15
dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
E' altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi
all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la
realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.
Art. 131 (Realizzazione del Museo del XXI secolo) 1. Per la prosecuzione dei
lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 132 (Expo 2015) 1. Per il finanziamento della promozione della
candidatura all'Expo 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 133 (Contributi erariali) 1. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla
revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il
contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da
ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175
milioni di euro annui.
Art. 134 (Sistema Alta velocità/Alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale
Ferrovie S.p.A. - Interessi intercalari -Rete tradizionale) 1. Per la
prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta
capacità", è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 1200 milioni di euro per l'anno 2009.
2. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni di euro per l'anno 2007 a
titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie
dello Stato S.p.A per l'attuazione di un piano di investimento della
controllata Trenitalia.
3. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote
capitale dei mutui accesi in applicazione della legge 78 del 1994, per il
triennio 2007 - 2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di
euro 27 milioni, l'onere per il servizio del debito già contratto nei
confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31
dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta
velocita/alta capacità ".
4. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007,
in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio
pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di RFI e dei
contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le Regioni ai sensi
dell'articolo 52 della legge 388 del 2000, ivi compreso il recupero del
tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.
5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di
2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 135 (Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale) 1.
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di
100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di
cui 5 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali
delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata un
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di
potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle
Capitanerie di porto - guardia costiera Art. 136 (Autonomia finanziaria
delle Autorità portuali) 1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle
autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività
e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli
interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali
già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono
attribuite a ciascuna Autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la
circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa
erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1974,
n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni ed integrazioni.
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della
legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti, un
fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è
ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con
decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di
indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle Autorità portuali. A
decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti
destinati alle Autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.
3. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale
su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per
la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza
portuali.
4. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna Autorità portuale del gettito della
tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo III del Titolo II
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n.
355, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al
presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo
gettito.
6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle Autorità
portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e si applica il sistema di tesoreria mista di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme
giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere
prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle
Autorità portuali, il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta
giorni mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge
9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto legge 28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la
istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti
previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto
della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con
le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e
della capacità di autofinanziamento.
8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle
autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei
trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle
Infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle
tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna Autorità portuale, al fine
della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione
dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore
portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnicofunzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in
ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità
medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro
ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali
marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono efficacia ed i relativi
procedimenti tributari si estinguono.
Art. 137 (Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale) 1. Per lo
sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i
porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il
potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo
dell'intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato un
contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e
le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla
concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo nonché al fine di
incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività
produttive anche in regime di zona franca in linea con la legislazione
comunitaria vigente in materia.
3. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub
portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di
spesa destinato a ciascuno di essi è istituito un apposito Comitato composto
dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché
dai Presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei
trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei
Trasporti .
4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo
da istituire nello stato di previsione dei Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo.
5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, capo IV,
sezione II.
Art. 138 (Terremoto Molise) 1. Al fine di garantire la prosecuzione gli
interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi
sismici nel territorio del Molise, mediante ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede alla ripartizione delle risorse
finanziarie in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano
predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli
interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse
finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri
interventi infrastrutturali statali.
Art.139 (Prosecuzione interventi zone terremotate delle regioni Marche ed
Umbria) 1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori
delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre
1997, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milioni per l'anno 2007 e
di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime
Regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 140 (Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa) 1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, destinati al
cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera,
con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi
stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il
completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è
autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 141 (Strade di rilievo nazionale ed autostrade) 1. Nelle more
dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla
direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio
2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro delle
infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e
autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla suddetta
direttiva n.
2006/38/CE Art. 142 (Finanziamento ANAS) 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo
piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua
concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova
realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che
costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e
dell'elenco delle opere che Anas s.p.a. predispone ogni cinque anni. In
occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica
di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte
integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo
piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
2. Ferma l'attuale durata della concessione di Anas s.p.a., fino alla data
di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1,
all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, le
parole "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In
occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono adeguare la durata della concessione di Anas s.p.a..
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata
nel due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari. Il cinquanta per cento del predetto canone è corrisposto
direttamente ad Anas s.p.a., che provvede a darne distinta evidenza nel
piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue
attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al
conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il residuo
cinquanta per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture ed
affluisce direttamente ad un'apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione di tale Ministero, che le destina all'incremento
dell'efficienza e dell'efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo
e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di Anas s.p.a., nonché dei
concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a
quelle di cui all'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nella cui alinea le parole ", ove non vi siano specifiche
professionalità interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle
concessioni in essere tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle
disposizioni del presente comma.
4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli
articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni,
e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è
soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di
pedaggio di tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è pari: a)
per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a
7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di
euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad
Anas s.p.a., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad
assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione,
attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il
miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
stessa Anas s.p.a.. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su
proposta di Anas s.p.a., sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo,
nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma.
Conseguentemente alle maggiori entrate vengono ridotti i pagamenti dovuti ad
ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3
e 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad Anas s.p.a, anche
in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, direttive
per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui
azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che
esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle
infrastrutture l'autonomia e la piena separazione organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte, alla
vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso
nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per
assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle
partecipazioni già possedute da Anas s.p.a. in società concessionarie
autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito
un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione
della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad
Anas s.p.a. per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base
di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di
concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della
medesima società.
6. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 7 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2003, n. 178, e successive modificazioni, le parole del primo periodo da ",
in conformità" a "da essa costituite" sono sostituite con le parole "svolge"
e il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono soppressi.
7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas
s.p.a.
subentra nella mera gestione dell' intero patrimonio del Fondo, nei crediti
e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché
nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad
imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del
Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione
dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da
Anas s.p.a., secondo le direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, interventi di
completamento dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria attuativi delle
deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della legislazione vigente
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le
predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al
comma 7 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del
1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas s.p.a.; del
loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano
economicofinanziario di cui al comma 1.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad
Anas s.p.a. a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa
è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali
investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e
87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 143 (Il miglioramento della mobilità dei pendolari) 1. Al fine di
realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto
territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale
attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il
Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto
di veicoli adibiti a tali servizi.
Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007-2008- 2009, è destinato a contributi nella misura
massima del 75%: a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 e 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane,
tranviarie e filoviarie; c) per l'acquisto di autobus a minor impatto
ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
2. Il Ministero dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le
Province Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di riparto tra le
Regioni e le Province Autonome, che si attiene ai seguenti criteri: a)
priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998,
n. 194, e successive modifiche e integrazioni e con la legge 26 febbraio
1992, n. 211; b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari; c)
congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; d) priorità
alle Regioni ed alle Province Autonome le cui imprese sia siano attenute
alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala,
relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al
primo comma del presente articolo, le Regioni, le Regioni a statuto speciale
e le Province Autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni
per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei
trasporti.
Art. 144 (Sicurezza dei trasporti) 1. Il Ministero dei trasporti provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per il finanziamento
delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed
all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei
trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica
stradale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a
diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche
attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare
gli standards di sicurezza dei veicoli.
Art. 145 (interventi per la sicurezza ferroviaria) 1. Per la realizzazione
di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza,
sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali
rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro annui
per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni
commissariali governative, e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei
trasporti.
Art. 146 (Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica) 1. Nei
limiti e per le finalità di cui al punto 3.3.1, paragrafo 15 della "Nuova
disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" (2003/C 317/06), il
Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli
albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20% delle spese
sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi: a) connessi
all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o
processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo
stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio
di insuccesso tecnologico o industriale; b) limitati al sostegno delle spese
di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente
ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i
criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui
al precedente comma. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30
milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 147 Rottamazione traghetti 1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006,
n. 13, è sostituito dal seguente: "4. (Fondo per favorire il potenziamento,
la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al sevizio
di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale).
1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via
esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via
marittima, fluviale o lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in
materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la
cui età è di oltre venti anni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti,
sentita la Conferenza Unificata, determina con proprio decreto, in
conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità
di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo".
Capo IV AGRICOLTURA
Art. 148 (Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e
di semplificazione)
1. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli
organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni
agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il
controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica 3. All'articolo 14,
comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova
preliminare di fermentazione e", sono soppresse.
4. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai
sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.
5. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le
relative attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un
Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. In attuazione dell'articolo 18 del Reg. (CE 510/2006 del Consiglio del 20
marzo 2006, "relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari", è istituito un
contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in
occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di
opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione
presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di
versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo
internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il comma 5-ter dell'articolo 3 della Legge n.
231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5- quater dell'articolo 3
della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato come segue "Gli
accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori
effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto
tesoriere delle somme ivi indicate".
Art. 149 (Enti irrigui) 1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico
nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sull'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18
marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni
Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi
delle Regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente
per gli usi delle acque.
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e
successive modificazioni, le parole: "è prorogato di cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "è prorogato di sei anni" ". L'onere per l'anno
2007 è pari a euro 271.240.
3. Le disposizioni dell'articolo 22 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua
ai fini della sua distribuzione.
4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007".
Art. 150 (Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli) 1.
All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "lire 80 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 80.000"; b) le parole: "lire 2 miliardi",
sono sostituite dalle seguenti: "due milioni di euro".
2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli
a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti
uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in
riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità
di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter
beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.
Art. 151 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni) 1. All'articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le
seguenti modifiche: " a) le parole: "50 milioni di lire " sono sostituite
dalle seguenti: "euro 50.000"; b) le parole: "300 milioni di lire ", sono
sostituite dalle seguenti: "euro 300.000".
Art. 152 (Interventi per il settore agricolo) 1. Al fine di favorire il
ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore
agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni
di euro all'anno per il quinquennio 2007 - 2011.
2. Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, , sono disciplinati i criteri, le modalità
e le procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
3. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, è soppresso.
4. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il
quinquennio 2007 - 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze
economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il "Fondo per le crisi di mercato". Al fondo confluiscono le
risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo
2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che saranno
versate alle entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità operative di funzionamento del fondo, nel rispetto
degli orientamenti comunitari in materia.
7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le
parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2,3, 5 e 6".
8. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai
fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali
compresi nel piano assicurativo agricolo nazionale di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n., 102, alla delimitazione delle aree
colpite provvedono le regioni.
9. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo
1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n° 231, è incrementato di 3
milioni di euro.
Art. 153 (Rifinanziamenti nel settore agricolo) 1. Al fine di consentire
l'organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell'Organizzazione
mondiale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un contributo straordinario di un
milione di euro per l'anno 2007 e di euro 800.000 per l'anno 2008.
2. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica
(INFS) lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall'attuazione del
decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall'anno 2007 il
contributo ordinario annuo è incrementato di 3 milioni di euro.
Art. 154 (Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare) 1.
Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il venticinque per
cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria
realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei
due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli
analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
2. La misura della esclusione è elevata al trentacinque per cento degli
investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da
consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più
settori merceologici, e al cinquanta per cento degli investimenti di
promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione
geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera
o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo n. 102 del 2005.
3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese
in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se
con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni. Per
tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante
dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo.
4. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del
responsabile del centro di assistenza fiscale.
5. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le
stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art. 155 (Sviluppo della forma societaria in agricoltura) 1. Le società di
persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica
di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per
l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le
modalità applicative del comma 1.
3. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
e successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 154 e al presente
articolo resta subordinata all'emanazione di un apposito regolamento da
adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze diretto a
contenere il relativo onere nel limite di un milione di euro annui.
Art. 156 (Norme in materia di bioenergie) 1. Al comma 421, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al terzo periodo le
parole: "un contingente annuo di 200 mila tonnellate", sono sostituite con
le seguenti: " un contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnandolo in
base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di
prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti
di programma agroenergetico, nonché dell'occupazione diretta ed indiretta
coinvolta, definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze ed il Ministero dello sviluppo economico." b) la lettera b) è
sostituita dalla seguente: "b) le quote di biodiesel non utilizzate
nell'anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto
per l'anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo
derivante dall'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante
della concorrenza e il mercato" 2. Per l'anno 2007, il decreto di cui al
comma 421, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificato dal presente articolo è adottato entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua adozione,
l'Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui
all'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266
attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila
tonnellate.
3. Il comma 422, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è
sostituito dal seguente: "L'importo previsto dalla articolo 21 comma 6 ter,
del tesato unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di
un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per
l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione,
destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico." 4. All'articolo 2 quater della legge 11
marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) comma 1:
alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per gli esercizi 2008, 2009 e
2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro." b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: "Dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti
diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di
origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti diesel e della benzina
immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in
potere calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale
dal 1° gennaio 2008 fino all'anno 2012." c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007,
sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti
diesel e di benzina, con autocertificazione dei dati relativi all'immissione
al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all'anno in corso
ed all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e
le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. Gli
importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati
al Fondo di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che
annualmente può godere della riduzione dell'accisa o in aumento allo
stanziamento previsto per l'incentivazione del consumo di bioetanolo." d) al
comma 5 le parole: "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 2007".
5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, dopo le parole: "agroforestali e fotovoltaiche",
sono inserite le seguenti: "nonché di carburanti ottenuti da produzioni
vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli".
Capo V TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Art. 157 (Interventi per la difesa del mare) 1. Per l'attuazione di
programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge
31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di
Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle
azioni di inquinamento, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 158 (Rimborso Spesa attività antinquinamento marino) 1. Per la
quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a Tutela
dell'Ambiente Marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 12 legge 31/12/1982, n. 979, il Ministero dell'Ambiente e
tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente
riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC)" 2.
L'ultimo capoverso dell'art. 14 della richiamata legge 31 dicembre 1982 n.
979 e' sostituito dal seguente.
"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli
interventi di cui all'art. 12, verranno versate all'entrata del Bilancio
dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50% con decreto del
Ministero dell'Economia e finanze allo stato di previsione del Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per le attività di difesa
del mare dagli inquinamenti".
Art. 159 (Contrasto all'abusivismo ) 1. Per l'attuazione di un programma
triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive
site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive
di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore
degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei
comuni.
Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare degli accertamenti , delle
ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente
effettuati, come anche le procedure e modalità di demolizione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a Statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia di
cui ai commi precedenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 160 (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure
di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra) 1. Per il
finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di
Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è istituito un
Fondo rotativo.
2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in Ministro
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare di concerto con il
Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la conferenza unificata Stato -
Regioni ed Enti Locali individua le modalità per l'erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi a
soggetti pubblici o privati.
Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, è individuato il tasso di interesse da applicarsi.
3. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di
seguito elencate: a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa
ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di
piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la
generazione di elettricità e calore; c)sostituzione dei motori elettrici
industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;
d)incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settori
civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto
dai processi industriali; f) interventi strutturali sulla mobilità urbana,
inclusi l'incremento del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle
linee ferroviarie dimesse, facilitazioni per l'accesso da parte dei mezzi
privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione
elettrica; g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di
nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200
milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono
essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 3° comma,
della legge 2 giugno 2002, n. 120.
5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo.
6. Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e con apposita
convenzione saranno definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e
Prestiti può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti
connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di
credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una
omogenea e diffusa copertura territoriale.
Art. 161 (Fondo per lo Sviluppo Sostenibile) 1. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la
sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche,
l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la
cooperazione ambientale sostenibile.
2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di
cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con
decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la
Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate
annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al
primo comma.
Art. 162 (Piano d'azione nazionale sugli "acquisti verdi") 1. Al fine della
razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della
valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli
acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate
in proposito dalla Commissione europea nell'ambito della Politica integrata
di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il
"Piano d'azione nazionale sugli Acquisti verdi" da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 163 (Disposizioni in materia di beni culturali) 1. I rapporti di lavoro
a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte
sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento
tra lo Stato e le Autonomie.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al Ministro per i beni e
le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la
loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali un
contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali non avente natura non regolamentare, sentito
il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
6. Al Fondo cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato
un contributo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-
2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di
istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze
del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12,
gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.
7. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche
e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le
parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".
8. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche
e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis Al
fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche
e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e
le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di
seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE)
tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-
Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di
ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo
0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del
medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti
pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e
da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".
9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria
per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A n. 86
della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati per un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2007.
10. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n.
310, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, al primo
periodo, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"
e al secondo periodo, la parola "2008" è sostituita dalla seguente: "2010";
b) il comma 6 è abrogato.
Art. 164 (Accademie) 1. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2007 a favore delle Accademie e Istituzioni Superiori Musicali,
Coreutici e per le Industrie Artistiche, di cui 10 milioni di euro per
l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione
straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro per il funzionamento
amministrativo e didattico dei predetti istituti.
Art. 165 (Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)
1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa,
sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.
394, nonché i Titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali 21 dicembre 2005 recante "Criteri e modalità di
erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante,
in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione
all'esercizio dei parchi di divertimento". Sono fatte salve le competenze
del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza.
2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in
materia di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non
regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal
vivo e ne sono disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione
delle commissioni consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza
degli enti territoriali. Fino all'adozione dei decreti ministeriali operano
le precedenti commissioni. Sono abrogati l'articolo 1, commi 59, 60, 61, 62,
63 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21
dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
65, 67, 68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è
sostituito dal seguente: "art. 24 I criteri di ripartizione della quota del
fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche
sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
avente natura non regolamentare.
Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e
qualitativi della produzione offerta e tengono contro degli interventi di
riduzioni delle spese".
4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle
somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di
produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente periodo: " In tale
convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse
statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31
dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base
a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema
dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del
predetto decreto legislativo, le modalità per pervenire all'estinzione del
debito maturato per le singole opere finanziate, secondo un meccanismo che
preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in
capo alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i
beni e le attività culturali, per conto dello Stato".
5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente, con riferimento
all'erogazione ed all'utilizzo delle risorse erogate dallo Stato a sostegno
delle attività di produzione nel settore cinematografico, agli articoli 12 e
13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 12,
comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita dalla seguente:
"sostegno"; b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei
finanziamenti e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione
dei contributi", e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle
seguenti:"contributi concessi"; c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"13. Disposizioni per le attività di produzione.
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i
contributi indicati nei commi 2,3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura
non superiore al 50% del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le
opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino
al 90%.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100%
del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite
le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione
del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente
restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali,
per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione
interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di
utilizzazione economica dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico - artistico del
film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per
la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed
approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del
contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per
cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di
tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione
che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa
esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione,
iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di
sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il
contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente
progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in
caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota
percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della
cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di
qualità di cui all'art. 17".
Capo VI INTERVENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
Art. 166 (Interventi a carico del Fondo Occupazione)
1. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti
degli importi rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con
il decreto di cui al comma 2: a) entro novanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Organizzazioni Nazionali
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro,
adotta un programma speciale di interventi e costituisce una Cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali
di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla
valorizzazione dei CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso).
Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge è istituito, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell'economia, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro
irregolare (FELI) per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti
locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che
attivino i processi di emersione di cui all'articolo 177 della presente
legge. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; b) sono destinati 25
milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; c) in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di
45 milioni di euro; d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali,
al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il
reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato
la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità
inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui
alla presente lettera si provvede mediante nel limite di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ; e) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite
massimo complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella
disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti;.
f) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione nei limiti
delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed
innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione
istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia
di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione,
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia
di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al
presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 167 (Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria) 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in
pagamento dal 1° gennaio 2007.
Art. 168 (Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed informazioni
utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva) 1. Al
fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle
società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è esteso alle Camere di Commercio.
2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità definite
da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
anche mediante collegamenti telematici.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la
realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
delle risorse umane e strumentali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni,
è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
Art.169 (Istituzione Indici di Congruità) 1. Al fine di promuovere la
regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e
degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti,
all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 2 e delle
relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di
imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e
delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei quali risultano
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di
incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori vengono definiti gli indici di
congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi
offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento
percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari
e dei redditi presunti.
Art. 170 (Documento unico di regolarità contributiva) 1. A decorrere dal 1
luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le
modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di
regolarità, contributiva di cui al comma 1, nonché le tipologie di pregresse
irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle
condizioni di lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento
medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di
certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e
dell'agricoltura.
Art. 171 (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia
di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria) 1. Gli
importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in
materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999,
sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.
2. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di
cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del Regio Decreto 30
dicembre 1923, n. 3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro
4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente
comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo
integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 172 (Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro) 1. L'art. 9 bis,
comma 2, del. decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
è sostituito dai seguenti: "2. In caso di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa,
anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro
privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le
Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione, anche in via
telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si
applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e
privati si avvalgono dei moduli previsti dall'art. 4 bis, comma 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la
comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni
dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di
comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Servizio
competente, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio
della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
2. È abrogata la previsione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati
contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto
interministeriale previsto dall'articolo 4 bis, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di
comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente
attraverso strumenti informatici.
4. L'articolo 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181,
come introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di
assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali,
previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, attraverso con i moduli di
cui all'art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli
Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo.
6-bis. Sono abrogati l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e
l'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
6-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze", sono abrogate".
Art. 173 (Finanziamento attività promozionali in materia di salute e
sicurezza del lavoro) 1. Alla lettera c) del comma secondo dell'articolo 197
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,come
modificato dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attività
promozionale ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con
particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di
attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure
individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale".
Art. 174 (Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle
attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.) 1. All'articolo
118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono
sostituite dalle parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
Art. 175 (Mobilità lunga) 1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il
31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio
2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.
81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione,
ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari
aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione
guadagni straordinaria, nel limite complessivo di seimila unità, a favore di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio
2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese
per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla
mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della
presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007,
59 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009 Art. 176 (Proroga di ammortizzatori sociali) 1. In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa
di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre
2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione
di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese
già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005,
n.
266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione almeno nella misura del 10 per cento del numero dei destinatari
dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di
cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2007".
Art. 177 (Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro
irregolare) 1. Al fine di procedere alla regolarizzazione ed al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di
lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007,
apposita istanza ai sensi del presente articolo.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai
datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle
associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative
finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1.
Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che
intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione,
comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione
dell'istanza medesima.
3. L'accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all'istanza,
disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di
contratti di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione
individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla
normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva,
contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo
oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2.
L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai
datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell'onere contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali
provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli
obblighi di cui al comma 5.
5. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del
datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di
regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due
terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative
relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a)
versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale
dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari
importo senza interessi.
I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di
contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale
relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione
alle quote contributive effettivamente versate.
6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l'estinzione dei
reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e
premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, nonché
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi
degli oneri sociali.
7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere
dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma
1 i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e
strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al
comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto
anno dai competenti organi ispettivi delle AUSL.
8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente
sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni
anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma
3.
9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in
servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla
regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di
licenziamento per giusta causa.
Art. 178 (Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro) 1. In attesa
di una revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni
previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il
corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei
casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali
unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle
associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente
alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito
dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti
di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli
410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a
tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di
collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4
dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali,
misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di
lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane
condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del
versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario
integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di
una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei
committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore
interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Istituto
nazionale di previdenza sociale gli atti di conciliazione di cui al comma 2
unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione
dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai
sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la
parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, approvano i relativi Accordi
relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata
dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura
massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai
versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente in caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai
diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo
pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione
dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi
o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art.
51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno
1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n.
918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di
conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva
per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche
ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro.
Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 179 (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per
giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti) 1.
All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono
inserite le seguenti: "e di 37 milioni di euro per il 2007".
Art. 180 (Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese
non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà) 1.
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6
marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007". A tale fine è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Capo VII INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI
Art. 181 (Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed
internazionali)
1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui
agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo dell'Unione europea o
per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio
alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali
derivanti dalla normativa comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi
derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si
rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze
della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi
necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n.131.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie
operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e
degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti
dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art.
228, comma 3, del Trattato.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei Protocolli
addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle
sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3, 4 e
5: a) nei modi, indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali
obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n.720, per tutti gli enti e gli
organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica; e) nelle vie ordinarie, qualora
l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai precedenti
commi 3, 4 e 5, è stabilita con provvedimento del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla notifica, nei confronti
degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. Il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la
determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione
delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere
adottati più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli
enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di
centoventi giorni decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità
del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro
trenta giorni dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente
comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, nei successivi controventi giorni, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del
Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello
Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del
Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le controversie relative all'esercizio del diritto di rivalsa di cui ai
precedenti commi 3, e 4 e 5 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ferma restando la giurisdizione della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
12. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti di cui
agli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 182 (Interventi a sostegno del settore turistico) 1. Per il sostegno
del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e
la competitività del turismo si provvede all'attuazione del presente comma.
2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione
alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà
dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione,
nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese
turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2007, 2008 e 2009.
3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio Nazionale del
Turismo di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da
destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei
flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per
lo sviluppo e la competitività del settore.
Art. 183 (Rifinanziamento trasporto pubblico locale) 1. Per l'espletamento
delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale,
delegati alle Regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa
di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni
ai sensi dell'art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il trasferimento delle
risorse dovrà garantire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli
Accordi di programma stipulati ai sensi degli artt. 8 e 12 del citato
decreto legislativo." Conseguentemente all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è soppresso l'ultimo periodo del comma
2 ed è abrogato il comma 6.
Art. 184 (Agenzie fiscali) 1. Al comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono sostituite, rispettivamente, le parole: "Agenzia delle entrate:
0,71 per cento;", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento;" e "Agenzia delle
dogane: 0,15 per cento.", con le parole: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per
cento;", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento;" e "Agenzia delle
dogane: 0,1668 per cento." Art. 185 (Debiti pregressi ) 1. Il fondo per
provvedere all'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma
50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di euro di 100
milioni per l'anno 2007 .
Art. 186 (Norma di ripristino delle risorse dell'otto per mille IRPEF Stato)
1. L'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è così
sostituito: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma
della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 35
milioni per l'anno 2007 e di 80 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Art. 187 (Fondo per le esigenze di Mantenimento della difesa e programmi di
edilizia per le esigenze delle Forze armate) 1. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la
dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con
particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare,
mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli
di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione
delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i
pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni
internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione
delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze
armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi
per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è
autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al
Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni
di bilancio.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario
di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per
il personale volontario delle Forze armate.
Art. 188 (Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni
internazionali) 1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un
apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto delle risorse di cui
al comma i tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio
dei Ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al
Presidente della Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica
esplicativa.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, per la continuazione
delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a
sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti
nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
mensilmente i necessari finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni
di bilancio. Per le missioni di cui al presente comma, sì applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1), lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e
2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, l'articolo 2, commi 23,
24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto 2006, n. 247, nonché gli articoli
4, comma 1, primo periodo, e 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253.
4. Per la realizzazione degli intereventi umanitari e di ricostruzione
previsti nell'ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo l,comma 4, della legge 4
agosto 2006, n.247; si applica altresì l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3,
commi 1,2,3,5 del decreto legge 10 luglio 2003, n.165, convertito con
modificazioni dalla legge i agosto 2003, n.219.
Per l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 4 agosto 2006, n.
247, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n.266, nonché l'articolo 1, comma 7 della stessa
legge 247 del 2006. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1 del
decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito con modificazioni dalla legge
26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di euro 200.000 per l'anno 2007 e
quantificato in euro 400.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. Non si applica l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le missioni
destinatarie del presente comma sono quelle di cui al decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253 ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la missione
di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 247 , le cui
autorizzazioni di spesa per le singole esigenze sono prorogate secondo
limiti d'importo stabiliti in sede di ripartizione del citato fondo. Per le
nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è
stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con le amministrazioni interessate.
Art. 189 (Centro di produzione spa) 1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione
spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1,della legge 11 luglio 1998,
n. 224.
Art. 190 (Fondazione biotecnologie) L'autorizzazione di spesa correlata alla
costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca
avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere dall'anno
2007.
Art. 191 (Contributo all'emittenza locale) 1. Il finanziamento annuale
previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge
2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 192 (Politiche per la famiglia) 1. Il fondo per le politiche della
famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per
istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente
strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il
concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore;
finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di
cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative
di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell' Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo
17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative
che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche
familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali.
2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo
al fine di: a) finanziare la elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano
nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo,
promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia; b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in
favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 291; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle
assistenti familiari.
3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto,
ripartisce gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra
gli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio
nazionale sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per
la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di
vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il
comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è abrogato.
Art. 193 (Piano servizi socio-educativi) 1. Il Ministro delle politiche per
la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarietà sociale e delle pari opportunità, promuove e attua, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in
sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi,
diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di
funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le
famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010
l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal
Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del
piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse
stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
192.
Art. 194 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità) Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Art. 195 (Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei
confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale) 1. È istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti
e le pari opportunità l'"Osservatorio per il contrasto della violenza nei
confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale" con il compito
di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività,
svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la
repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali
di informazione e di sensibilizzazione A tale fine è autorizzata
l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con
l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni
utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è
costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a
livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della
violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale,
assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo
all'unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto
allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti,
sostegno alla formazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Con
decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la
composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per
quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
2. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della
banca dati di cui al presente comma e per il coordinamento dei Centri
Antiviolenza è istituito un Fondo di 3.000.000 di euro annui.
3. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 196 (Anno europeo per le pari opportunità) 1. Per le attività di
individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, dei relativi indicatori,
anche ai fini di un monitoraggio finale dell'azione svolta, per la
promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione
istituzionale, connessi all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le
pari opportunità - è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno
2007.
Art. 197 (Prevenzione delle mutilazioni genitali) Per le attività di
prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è
autorizzata la spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.
Art. 198 (Fondo per le non autosufficienze) 1. Nelle more della definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto
il territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione
sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il
Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale è assegnata. La somma di 50 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 .
2. Il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto ripartisce gli
stanziamenti del fondo di cui al comma 1 Art. 199 (Fondo per l'inclusione
sociale degli immigrati) 1. Nelle more della definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado
sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti
e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà
sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli
immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i
diritti e le pari opportunità per le materie di sua competenza (art.
42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 12 e 13 della
legge 11 agosto 2003, n. 228).
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del predetto fondo
sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il
Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.
Art. 200 (Interventi di solidarietà sociale) 1. All'articolo 1, comma 429
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008" con le seguenti: "3 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, e 750 mila per ciascuno degli anni 2007 e 2008".
b) Aggiungere infine il seguente periodo:"Le risorse pari a 2,250 milioni di
euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre
2000, n. 328".
2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione
"Istituto per il lavoro" istituita con legge della Regione Emilia Romagna n.
10 del 6 aprile 1998, il ministero della solidarietà sociale assegna un
contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine
per gli anni 2007 e 2008 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".
Art. 201 (Fondo per la montagna) 1. Per il finanziamento del Fondo nazionale
per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 202 (Reddito minimo di inserimento) 1. All'articolo 80, comma 1,
alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le
parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono
essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 203 (Non ripetibilità di somme erogate) 1. Le somme, di cui all'art.1,
comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di soggetti
sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria non
sono ripetibili.
2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell'art. 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'art.1, comma 333, della legge 23
dicembre 2005, 266, sono inefficaci.
3. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1
sono estinti Art. 204 (Fondo per le politiche giovanili) 1. L'autorizzazione
di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
integrata di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Art. 205 (Fondo nazionale per le comunità giovanili) 1. E' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad
integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili
di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 206 (Disposizioni sull'Istituto per il Credito sportivo) 1. E'
assegnato all'Istituto per il Credito sportivo, per agevolare il credito per
la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Il contributo di cui al comma 1, concorre ad incrementare il Fondo
speciale di cui all'articolo 5 della legge24 dicembre 1957, n. 1295.
3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
ministeriale 19 giugno 2003, n. 179.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie di cui
all'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli
organi dell'Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.
Art. 207 (Contributo al Comitato italiano paraolimpico) 1 .Per incrementare
la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei
soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paraolimpico
di cui all'articolo 1 comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è
incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e
per l'anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.
Art. 208 (Contributo al CAI) 1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità
istituzionali del medesimo corpo.
Art. 209 (Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della
giustizia) 1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con
decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
Art. 210 (Modifica della legge 25 luglio 2000, n. 209) 1. L'articolo 5 della
legge 25 luglio 2000, n. 209 è sostituito dal seguente: "Articolo 5
(Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della
comunità internazionale) I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o
ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: - di
catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di
alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; - di iniziative
promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire
l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".
Art. 211 (Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero)
1. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per
la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla
relativa ricognizione, stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e
benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la
dismissione.
2. Con proprio decreto il Ministro degli Affari esteri, sulla base del
Piano, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite
dell'Agenzia del demanio.
3. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze che ne verifica
la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma
di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non
inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione cui
al comma precedente, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31
dicembre 1998, n.
477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria
degli immobili ubicati all'estero.
Art. 212 (Adeguamento della tariffa per visti nazionali) 1. A decorrere
dall'applicazione dei nuovi importi, dei "diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto" per l'area Schengen, come modificati dalla Decisione del Consiglio
dell'Unione Europea del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 175 del 2006, e comunque non
prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa
per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26
della Tabella dei diritti consolari, di cui alla Legge 2 maggio 1983, n.
185, è determinato nell'importo di € 75,00.
2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei "diritti da
riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle
domande di visto" per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la
differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti
nazionali di breve e di lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma
precedente, è conseguentemente aumentato di € 15 rispetto alla tariffa
prevista per i visti in area Schengen.
Art.213 (Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari) 1.Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è
costituito un "Fondo speciale" destinato a finanziare le seguenti tipologie
di spesa: a) manutenzione degli immobili; b)contratti di servizio di durata
limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attività di istituto, su
iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
interessati.
2.Al "Fondo speciale" affluiscono: a) le somme rinvenienti da atti di
donazione e di liberalità; b) gli importi derivanti da contratti di
sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Detti contratti
devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e
quella privata.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il
funzionamento e la rendicontazione del fondo speciale di cui al presente
articolo.
Art. 214 (Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti) 1. Al fine
di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli
aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita
con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Un apposito fondo,
alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato,
concorre al medesimo fine per 30 milioni annui.
Art. 215 (Procedure di indennizzo) 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare sino al 30
giugno 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24
dicembre 2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione
degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.
TITOLO V NORME FINALI Art. 216 (Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da
iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto
1978, n.468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2007-2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n.468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n.208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le
spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007,
a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell'allegato n.1 alla presente legge.
8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei
fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell'allegato 2.
Art. 217 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della
presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di
entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.