TITOLO I - Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della
concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione di settori produttivi
Art. 2.
- Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
professionali
Art. 3.
- Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
Art. 4.
- Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di
pane
Art. 5.
- Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
Art. 6.
- Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
Art. 7.
- Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Art. 8.
- Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
Art. 9.
- Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
Art.
10. - Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
Art.
11. - Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
Art.
12. - Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale
Art.
13. - Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
Art.
14. - Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato
Art.
15. - Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
TITOLO II - Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali,
interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica
Capo I - Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art.
16. - Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
Art.
22. - Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
Art.
23. - Parere del Consiglio Universitario Nazionale
Art.
24. - Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
Art.
25. - Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
Art.
26. - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni
Art.
27. - Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza
Art.
33. - Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
Art.
34. - Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli
incarichi di consulenza
TITOLO III - Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione
fiscale, di recupero della base di imponibile, di potenziamento dei poteri di
controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti
tributari in materia di giochi
Art.
35. - Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2006)
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL
CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN
MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta
dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato,
favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi
intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema
di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della
concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione di settori produttivi
Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con
particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela
della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure
necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare
l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di
regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la
promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine
di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la
liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti
di lavoro.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel
settore dei servizi professionali
In conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli
e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto e il prezzo delle prestazioni;
il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o
associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una società e che la
specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio
delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime
prefissate in via generale a tutela degli utenti.
Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con
quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione commerciale
Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e
dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi
sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere
e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione
commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono
svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la
tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali;
il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale;
la fissazione di divieti generali ad effettuare
vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali
di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le
disposizioni di cui al comma 1.
Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di
cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di
produzione di pane
Al fine di favorire la promozione di un assetto
maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare
una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate la
legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2
dell'articolo 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio
attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei
locali.
I comuni e le autorità competenti in materia
igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e
7, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono
effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente
articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
La vendita di cui al comma 1 é consentita durante
l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore
sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile
e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni
clausola contrattuale contraria é nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma
4, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, é aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90
per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non
ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro
grossista.».
Al comma 1 dell'articolo 7 della
legge
8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che
gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti
parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge é soppressa la parola: «distribuzione».
Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362.
All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Le attività di
distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico
di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo
soggetto imprenditoriale.».
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di
taxi
Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una
maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana,
all'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi,
nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di
licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i
comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui
all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere
separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti
dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in
misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i
titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola
licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio
personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui
all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso
all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il
servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori
temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni
mobili registrati
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche
agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che
sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di
segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile
auto
In conformità al principio comunitario della concorrenza
e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
é fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di
stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze
relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno
o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo
minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi
servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice
civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del
presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e
comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono
intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della
legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione
esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore
finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per
responsabilità civile auto.
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando
il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei
prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province
e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la
pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge
8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), é aggiunta, in fine, la
seguente lettera: «c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
Nei contratti di durata può essere convenuta la
facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per
iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso
minimo di trenta giorni.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità
e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del
rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se pregiudizievoli per il consumatore.
Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di
riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui
tassi debitori sia su quelli creditori.».
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di
commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo
6 della
legge
25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4
e 7 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di
commercio.
Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7
ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli
agenti d'affari in mediazione.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4
e 8 della
legge
3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente
dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di
commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i
rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia
oggetto di rilevazione.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di
trasporto comunale e intercomunale
Fermi restando i principi di universalità, accessibilità
ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività
economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla
mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri
accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in
tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi
restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre
finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune
sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale é comunque tenuto a
consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai
sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
A tutela del diritto alla salute, alla salubrità
ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse
pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano
secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in
conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei
centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di
traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì
essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie.
Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche
mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza
Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le
società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di
loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono
partecipare ad altre società o enti.
Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e
non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A
tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul
mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla
legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei
commi 1 e 2 sono nulli.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari).
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno
grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove
constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari.
Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono
applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed
opportuno, possono essere rinnovate.
L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una
decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni
amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
«Art.14-ter (Impegni).
Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che
accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del
Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare
l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far
cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l'illecito.
L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni
resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare un sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:
si modifica la situazione di fatto rispetto ad un
elemento su cui si fonda la decisione;
le imprese interessate contravvengono agli
impegni assunti;
la decisione si fonda su informazioni trasmesse
dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo
il comma 2, é aggiunto il seguente: "2-bis. L'Autorità, in conformità
all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle
imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non
superiore alla metà.».
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il
sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60
milioni di euro annui é corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere
preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei
confronti delle predette regioni.
All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel
territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di
stabilità interno.».
Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocità/alta capacita», per l'anno 2006, é concesso un contributo in
conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di
Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «2.913 milioni».
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del
Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo
spettacolo
La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile
di cui all'articolo 19 della
legge
8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, é integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui
all'articolo 20, comma 8, della
legge 8
novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23
dicembre 2005, n. 266, é integrata di 300 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, é integrata di 50 milioni di euro annui per
il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per
le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla
famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito un
fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale é
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri é istituito un fondo denominato «Fondo per le
politiche giovanili», al quale é assegnata la somma di 3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità», al quale é assegnata la somma di 3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
L'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, é ridotta di 1 milione di euro per l'anno
2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250.
La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, é ridotta di 39 milioni di
euro per l'anno 2006.
Per il pagamento delle spese di giustizia non é ammesso
il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per
gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo
le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità
generale dello Stato.
Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1
(capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, é
ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali
e al Consiglio di Stato il contributo dovuto é di euro 500; per le istanze
cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo
21-bis della
legge 6
dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio
2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto é
di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis é versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le
spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, é
aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si
applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa
la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in
solido, i difensori costituiti.».
All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali».
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi
pubblici non territoriali
Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per
consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai
sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed
ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche,
sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle
disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati
all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice
civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e
servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le
somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da
ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al
comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311.
Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto
del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle
Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato
nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del
presente articolo.
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti
dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale
(CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori
universitari, associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
164, é abrogato.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da
leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8
aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei
collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da
avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto
8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle
amministrazioni
Negli stati di previsione della spesa delle
Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267,
sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento
delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente
decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1,
nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista
per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente
Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al
comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto.
Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata
una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per
il triennio medesimo.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul
contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni
In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale
di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo,
fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti
statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in
misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi
agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono
contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un
importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31
luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze
di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella
B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte
del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni é abrogato.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace,
finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri
organismi
Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della
legge 28
dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per
organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati,
operanti nelle predette amministrazioni, é ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella
prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di
cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino
degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o
da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere,
entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2,
con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e
all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more
dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano
il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi
previsto.
Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di
cui al comma 1.
Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli
enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni
ed enti locali
Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, é sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma
198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa
ivi previsti, é fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli
adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006,
viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle
autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:
acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia
e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
fissare specifici criteri e modalità operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e
per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per
il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte
degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
verificare, sulla base dei criteri e delle modalità
operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la
puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
elaborare analisi e proposte operative dirette al
contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti
destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del
tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di
cui al titolo V del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione
di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni
caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono
sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene
nominato un presidente.».
Il contingente di personale addetto agli uffici preposti
all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per
cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti
presupposti:
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e
ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno;
la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma
6.».
Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento
militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del
presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di
trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono
permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche
ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
I limiti di età per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano
anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità
degli incarichi di consulenza
All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione
dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformità e perequazione.».
All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo é aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza.».
TITOLO III
Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione
fiscale, di recupero della base di imponibile, di potenziamento dei poteri
di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli
adempimenti tributari in materia di giochi
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 é aggiunto, in fine, il
seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano
accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo é
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e
relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende
integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza
delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del
valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del
presente decreto.».
Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo
periodo é aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende
integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base
del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».
L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, é abrogato.
All'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
Il comma precedente si applica alle prestazioni
effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi
dell'articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA).
La disposizione di cui all'articolo 10-bis si
applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il
termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione).
La disposizione di cui all'articolo 10-bis si
applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti.».
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis)
sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati,
comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse
quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e)
della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
all'articolo 36, terzo comma, é soppresso l'ultimo
periodo;
nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter é
soppresso.».
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse,
l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, é versata
in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il
versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 450. La prima rata é versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito
può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di
ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la
riscossione coattiva.
Nell'articolo 5, secondo comma, secondo periodo e
nell'articolo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10,
numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti
di locazione finanziaria,».
Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti
che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I
suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli
autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico
delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1,
lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o
più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai
quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello
Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
sono controllate, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
sono amministrate da un consiglio di amministrazione,
o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo
di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai
medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
All'articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. Agli
effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita
semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo
prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi,
degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli
straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, é
inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per
cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite
da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c)
il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria.
Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti
ai quali, per la particolare attività svolta, é fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si
trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti
pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non
inferiore a 100.»;
il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Fermo
l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul
reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1
si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai
valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)
l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma
1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per
cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in
locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.»;
il comma 4 é sostituito dal seguente: «4. Per le
società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
non é ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione
delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non é
ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai
periodi di imposta successivi.»;
dopo il comma 4 é inserito il seguente: «4-bis. In
presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle
relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
Le disposizioni del comma precedente si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in
modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione
al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni
di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le
operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del 29
settembre 1973, n. 600.
Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121 é inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui
al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
La disposizione del comma precedente si applica in
relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 497:
1) dopo il primo periodo, é inserito il seguente: «Le parti hanno
comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»;
al comma 498, in fine, é aggiunto il seguente
periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito,
le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al
corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si é avvalsa di
un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare
l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità
di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del
codice fiscale dell'agente immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si
applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini
dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati
ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 53 é inserito il seguente: «53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di
cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono
essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle
imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347.».
all'articolo 74, dopo il comma 1 é inserito il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società
dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della
riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa
autorizzazione rilasciata dal direttore generale degli agenti della
riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate
dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli
agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai
soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere
visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché
di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
All'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore
delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione
di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme
liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la
partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state
valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal
1° ottobre 2006.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui
al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Gli atti che devono essere notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al
responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e
previdenziali é comunque determinata in rapporto alla sede del
subappaltatore.
Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o
il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma precedente é punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e
dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano
le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La
competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione é comunque
determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.
Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano,
in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,
ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai
soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione
fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano
l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto,
assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore
dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito
doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la
richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia
delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi
aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone
fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e
rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati
per le finalità di cui al presente comma é considerata di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed
alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle
dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di
sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli
operatori inadempienti.
Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di
cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) é
sostituita dalla seguente: «122) prestazioni di servizi relativi alla
fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante
dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;».
Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un'area é da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle
seguenti: «gli utili provenienti».
Le disposizioni del comma precedente si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono
sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due
volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione e nei due successivi;».
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), del citato testo unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di
imposta.
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto
del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree é quantificato in
misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per
cento del costo complessivo.
Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti
o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite
fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i
redditi imputati dalle società partecipate.».
All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo
le parole: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».
Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate
relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono aggiunte le
seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si
riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
al comma 3, la lettera a) é soppressa.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta
prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto testo
unico, come modificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di
formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma
non oltre l'ottavo.
Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si
applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, é abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici
formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
il secondo periodo del comma 1 é soppresso;
al comma 2 é aggiunto il seguente periodo: «Le
plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
59.».
Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a) e b),».
Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 3 é soppresso.
Le disposizioni del comma precedente si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 3, il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato
per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;
nell'articolo 24, comma 3, é soppresso l'ultimo
periodo.
Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1986, n. 917, il comma 4-bis é soppresso.
All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o
nell'interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per l'assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere,».
All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) é soppressa.
La disposizione di cui al comma 28 si applica alle azioni
la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, é sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo).
Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti
dei soci accomandatari.
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso
società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per
la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del
citato articolo 84.».
Le disposizioni del comma 30 si applicano ai redditi e
alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o
professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva
o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il
valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a
seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all'attività artistica o professionale.»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, é aggiunto il seguente: «Le
predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal
committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura.»;
nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) é
aggiunta la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai
crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51
del medesimo testo unico.
L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, é abrogato.
Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono
sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità
degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non
sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in
cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi
dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione
o esclusione dal reddito non é stata già effettuata nei periodi di imposta,
antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il
versamento degli stessi é stato sospeso in conseguenza di calamità
pubbliche.
Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul
reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda
ovvero unica rata dell'acconto.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure di carattere finanziario
All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone
fisiche che esercitano arti o professioni» sono inserite le seguenti: «il
curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
i commi 2 e 3 sono abrogati;
nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze
degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il
predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.
All'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono
aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura
degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,
compreso il codice fiscale»;
all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole:
«Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «,
nonché le comunicazioni» ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività
connesse alla riscossione mediante ruolo.».
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le
specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle
informazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in
essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorché cessati, nonché per
l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere: «dei
dati, delle notizie e»;
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero
7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» é aggiunta la seguente: «ovvero».
In attesa dell'introduzione della normativa sulla
fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
dopo il comma 4 é inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione
della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta
l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui
sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il
codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al
netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi
previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione,
esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere
differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero
relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in
considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
il comma 6 é sostituito dal seguente: «6. Per
l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio
degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».
Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole:
«15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre,
dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le
seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via
telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il
1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo é soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione
delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un
volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo»,
ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti:
«del settimo»;
all'articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o
un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese»,
ovunque ricorrano, sono soppresse;
all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso
di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, é
sostituito dal seguente: «16».
Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole:
«entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio»;
all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole:
«entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio».
All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal
1° maggio 2007.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo l'articolo 32 é inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia).
I contribuenti persone fisiche esercenti attività
commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente,
hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di
realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi
previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
corrispettivi.
I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare
l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni.
Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti
passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione
dell'imposta, i soggetti non residenti.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
A seguito della prima comunicazione dei dati,
prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio
attribuisce un numero speciale di partita IVA.
I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di
imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del
comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
I soggetti che rientrano nel regime di cui al
presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, é comunicata
con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca
é comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno
in corso.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la
rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al
regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale
delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui
all'articolo 19-bis2 é versata in tre rate annuali da corrispondere
entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere
dall'anno nel quale é intervenuta la modifica. La prima rata é versata
entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti
dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola
rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta é
applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta
relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per
le quali non si é ancora verificata l'esigibilità.
Ferme restando le ipotesi di rimborso previste
dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 é
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di
cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
I contribuenti in regime di franchigia possono farsi
assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso
devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
Il regime di cui al presente articolo cessa di avere
efficacia ed il contribuente é assoggettato alla disciplina di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a decorrere dall'anno solare successivo a quello
in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
a decorrere dallo stesso anno solare in cui il
volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato
dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per
cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa
ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero
anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione
dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonché le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a
partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA é subordinato alla
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di
rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi
dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di
inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di
partita IVA é subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di
fidejussione bancaria;
c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA
provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi,
esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.».
Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle
richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere
dal 1° settembre 2006.
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali é
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di
decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato
elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di
iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f),
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei
bilanci di esercizio depositati.
Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di
deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni
di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato
elettronico disponibile.
Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate
e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le
modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei
dati. La prima trasmissione é effettuata entro il 31 ottobre 2006.
All'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma é inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui é
stata commessa la violazione.».
All'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma é inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui é
stata commessa la violazione.».
Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
All'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
dopo la lettera b) del primo comma é aggiunta la
seguente: «b-bis) se il consegnatario non é il destinatario dell'atto o
dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo
dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo
di lettera raccomandata;»;
nella lettera e) del primo comma, dopo le parole:
«l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di
procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e
sigillata,»;
dopo la lettera e) del primo comma é inserita la
seguente: «e-bis) é facoltà del contribuente che non ha la residenza
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera
d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri
atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti
é eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;»;
il secondo comma é sostituito dal seguente:
«L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha
effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.»;
al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite
dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
dopo il terzo comma é aggiunto il seguente:
«Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l'atto é ricevuto.».
Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, dopo le parole: «con avviso di
ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso.»;
al comma 3, dopo le parole: «con avviso di
ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata
restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la
loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché
l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi
poteri.
Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di
cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
All'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonché gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti:
«nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili
e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia
giudiziaria».
All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti»
sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati»
sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo».
I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli
indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per
ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli
articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese
quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione
telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di
emissione della fattura su richiesta del cliente.
E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla
contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente
articolo é punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal
1° gennaio 2007.
All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
le parole «o donazione» sono soppresse;
in fine, é aggiunto il seguente periodo: «In caso di
cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte
del donante».
Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, é aggiunto il seguente: «Per
gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione
si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante.».
La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, é sostituita dalla
seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o
ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione é
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le
maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono
sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti».
All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462:
al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione»
sono soppresse;
é abrogato il comma 1-bis.
Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre
indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le
prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto,
corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non
si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di
rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito é inferiore a
cento euro.
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, é eseguita, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine é eseguita
la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato
dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della
citata legge n. 289 del 2002.
All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo»
sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo»
sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
Le disposizioni del comma precedente si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai
brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) é sostituito dal
seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e
ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria
di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni
acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano
dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi é indicato il loro
importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui
all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese
relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di
partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui
all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non
producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice
civile.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 499 da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono
soppresse.
A decorrere dall'anno 2007, é soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di
riduzione dell'imposta.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la
fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio
deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle
regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione
e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di
connessione.
L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in
sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed é versata con le
modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i
termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente comma.
Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in
opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un
intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare
dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla
data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle
unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in
termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti
di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al
secondo semestre 2005.».
Per la copertura delle minori entrate derivanti
dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva
2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla
direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008,
ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate
nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e
2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di
spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché
di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono
disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro,
nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto
all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta
unica é stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
le caratteristiche dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli
ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e
4.
L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, é sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi
diversi dalle corse dei cavalli;
possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la
raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero
scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune
tipologie di scommessa;
previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei
punti di vendita già assegnati;
localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni
con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri
dai punti di vendita già assegnati;
localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni
con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri
dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la
cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per
ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
acquisizione della possibilità di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro,
previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
definizione delle modalità di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera
b), con effetti dal 1° gennaio 2007, é sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli
e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori:
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa
composta da più di sette eventi;
nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta
da più di sette eventi;».
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché
di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base
ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;
possibilità di raccolta del gioco su base ippica da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno
Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori
di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità
definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune
tipologie di scommessa;
previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei
punti di vendita già assegnati;
localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni
con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri
dai punti di vendita già assegnati;
localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non
inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni
con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri
dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche
di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la
cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni
punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici;
acquisizione della possibilità di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro,
previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
definizione delle modalità di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, é sostituito dal seguente: «6. Il numero massimo di apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici
esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le
prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con
decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita
aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110,
comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le
autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione
delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono
gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco
su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o
scommesse.
All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono
soppresse.
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a
decorrere dal 1° gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1°
gennaio 2007,»;
al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007».
All'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis é sostituito dal
seguente: «2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i),
del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile
alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale.».
Agli oneri recati dal presente decreto, pari a
complessivi 4.219 milioni di euro per l'anno 2006, a 1.582 milioni di euro
per l'anno 2007 e a 2.338 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate
dal medesimo decreto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.