3.Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312
del codice penale è soppresso.
4. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
5. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale,
le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite
dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché
all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,».
6. All’articolo 376, primo comma, del codice penale,
dopo le parole:
«e 373» sono inserite le
seguenti:
«, nonché dall’articolo 378».
7. All’articolo 61 del codice penale, il numero
5) è sostituito dal seguente:
«5) l’avere profittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona, anche in
riferimento all’età, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa.
8. All’articolo 342 del codice penale è premesso
il seguente:
«Articolo 341-bis. - (Oltraggio a
pubblico ufficiale)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico e in presenza di più persone, offende
l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale
mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o
nell’esercizio delle sue funzioni è punito con
la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la
verità del fatto è provata o se per esso
l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è
condannato dopo l’attribuzione del fatto
medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia
riparato interamente il danno, mediante
risarcimento di esso sia nei confronti della
persona offesa sia nei confronti dell’ente di
appartenenza della medesima, il reato è estinto
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del
codice penale, dopo l’articolo 393 è aggiunto il
seguente:
«Articolo 393-bis. - (Causa di non
punibilità).
Non si applicano le disposizioni degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di
un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al fatto preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti
arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
10. L’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è
abrogato.
11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica, oppure
dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all’estero, qualora, al momento
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7,
comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l’annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista la
separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti
della metà in presenza di figli nati o adottati
dai coniugi».
12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Articolo 9-bis.
1. Ai fini dell’elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza, all’istanza o dichiarazione
dell’interessato deve essere comunque allegata
la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge».
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione,
acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione
della cittadinanza sono soggette al pagamento di
un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di
cui al comma 2 è versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell’interno
che lo destina, per la metà, al finanziamento di
progetti del Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione diretti alla collaborazione
internazionale e alla cooperazione e assistenza
ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche
attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall’Unione europea e, per l’altra
metà, alla copertura degli oneri connessi alle
attività istruttorie inerenti ai procedimenti di
competenza del medesimo Dipartimento in materia
di immigrazione, asilo e cittadinanza».
13. All’articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro cinque giorni dal
deposito del ricorso, il tribunale, con decreto
apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in
camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di
fissazione dell’udienza sono notificati
all’interessato e al Ministero dell’interno,
presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono
comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai
seguenti:
«9. Il Ministero dell’interno, limitatamente
al giudizio di primo grado, può stare in
giudizio avvalendosi direttamente di un
rappresentante designato dalla Commissione
nazionale o territoriale che ha adottato l’atto
impugnato. La Commissione interessata può in
ogni caso depositare alla prima udienza utile
tutti gli atti e la documentazione che ritiene
necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica,
in quanto compatibile, l’articolo 417-bis,
secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le
parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari, entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso decide con sentenza con cui rigetta
il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui è accordata
la protezione sussidiaria; la sentenza è
notificata al ricorrente e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione
territoriale, ed è comunicata al pubblico
ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi
del comma 10 il ricorrente, il Ministero
dell’interno e il pubblico ministero possono
proporre reclamo alla corte d’appello, con
ricorso da depositare presso la cancelleria
della corte d’appello, a pena di decadenza,
entro dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla
corte d’appello può essere proposto ricorso per
cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Esso è notificato
alle parti assieme al decreto di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio, a cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si
pronuncia in camera di consiglio ai sensi
dell’articolo 375 del codice di procedura
civile».
14. All’articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
il primo periodo del comma 5-bis è sostituito
dal seguente:
«Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque a titolo
oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà
alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della stipula o
del rinnovo del contratto di locazione, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni».
15. All’articolo 116, primo comma, del codice
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonché un documento attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio
italiano»
16. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Articolo 10-bis. - (Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si
trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo
unico nonché di quelle di cui all’articolo
1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è
punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al
reato di cui al presente comma non si applica
l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi
dell’articolo 10, comma 1.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione
dello straniero denunciato ai sensi del comma 1
non è richiesto il rilascio del nulla osta di
cui
all’articolo 13, comma 3, da parte
dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione
ovvero del respingimento di cui all’articolo
10, comma 2, all’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del reato.
6. Nel caso di presentazione di una domanda
di protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
procedimento è sospeso. Acquisita la
comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi
di cui all’articolo
5, comma 6, del presente testo unico, il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere»;
b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «né
le cause ostative» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza
di condanna per il reato di cui all’articolo
10-bis, qualora non ricorrano le cause
ostative».
17. Al decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è
aggiunta la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286»;
b) dopo l’articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 20-bis. - (Presentazione
immediata a giudizio dell’imputato in casi
particolari) –
1. Per i reati procedibili d’ufficio, in
caso di flagranza di reato ovvero quando la
prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede
al pubblico ministero l’autorizzazione a
presentare immediatamente l’imputato a giudizio
dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1,
depositata presso la segreteria del pubblico
ministero, contiene:
a) le generalità dell’imputato e del suo
difensore, ove nominato;
b) l’indicazione delle persone offese dal
reato;
c) la descrizione, in forma chiara e
precisa, del fatto che si addebita all’imputato,
con l’indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati;
d) l’indicazione delle fonti di prova a
sostegno della richiesta, nonché le generalità
dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressa indicazione delle circostanze su cui
deve vertere l’esame;
e) la richiesta di fissazione dell’udienza
per procedere nei confronti delle persone citate
a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere
l’archiviazione, il pubblico ministero autorizza
la presentazione immediata nei quindici giorni
successivi, indicando la data e l’ora del
giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando
un difensore d’ufficio all’imputato che ne è
privo. Se non ritiene sussistere i presupposti
per la presentazione immediata o se ritiene la
richiesta manifestamente infondata ovvero
presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico
ministero provvede ai sensi dell’articolo 25,
comma 2.
4. L’ufficiale giudiziario notifica senza
ritardo all’imputato e al suo difensore copia
della richiesta di cui al comma 2 e
dell’autorizzazione del pubblico ministero
contenente:
a) l’avviso all’imputato che se non compare
sarà giudicato in contumacia;
b) l’avviso all’imputato che ha diritto di
nominare un difensore di fiducia e che in
mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
c) l’avviso che il fascicolo relativo alle
indagini è depositato presso la segreteria del
pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facoltà di prenderne visione e
di estrarne copia.
5. Si applica l’articolo 20, comma 5.
Articolo 20-ter. - (Citazione
contestuale dell’imputato in udienza in casi
particolari).
1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis,
comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate
ragioni di urgenza che non consentono di
attendere la fissazione dell’udienza ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se
l’imputato si trova a qualsiasi titolo
sottoposto a misure di limitazione o privazione
della libertà personale, la polizia giudiziaria
formula altresì richiesta di citazione
contestuale per l’udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di
cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia
l’imputato direttamente dinanzi al giudice di
pace con citazione per l’udienza contestuale
all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis,
comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai
sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo
articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la
citazione ai sensi del comma 2, la polizia
giudiziaria conduce l’imputato che si trova a
qualsiasi titolo sottoposto a misure di
limitazione o privazione della libertà personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per la
trattazione del procedimento, salvo che egli
espressamente rinunzi a partecipare all’udienza.
Se l’imputato non si trova sottoposto a misure
di limitazione o privazione della libertà
personale, la polizia giudiziaria notifica
immediatamente allo stesso la richiesta di cui
al comma 1 e il provvedimento del pubblico
ministero. Copia della richiesta e del
provvedimento del pubblico ministero sono
altresì comunicati immediatamente al difensore»;
c) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Articolo 32-bis. - (Svolgimento del
giudizio a presentazione immediata). –
1. Nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter
si osservano le disposizioni dell’articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall’ufficiale
giudiziario nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui all’articolo
20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all’articolo 20-ter la
persona offesa e i testimoni possono essere
citati anche oralmente dall’ufficiale
giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la
parte civile presentano direttamente a
dibattimento i propri testimoni e consulenti
tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura
dell’imputazione.
5. L’imputato è avvisato della facoltà di
chiedere un termine a difesa non superiore a
sette giorni. Quando l’imputato si avvale di
tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino
all’udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine. Nel caso previsto
dall’articolo 20-ter, il termine non può essere
superiore a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l’articolo 62 è inserito
il seguente:
«Articolo 62-bis. - (Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva)
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il
giudice di pace applica la misura sostitutiva di
cui all’articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«L’iscrizione e la richiesta di variazione
anagrafica possono dar luogo alla verifica, da
parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in
cui il richiedente intende fissare la propria
residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie».
19. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme
ai requisiti igienico-sanitari, nonché di
idoneità abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni quattordici al seguito di
uno dei genitori, è sufficiente il consenso del
titolare dell’alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà».
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti
in attività finanziaria che prestano servizi di
pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento di fondi (money transfer)
acquisiscono e conservano per dieci anni copia
del titolo di soggiorno se il soggetto che
ordina l’operazione è un cittadino
extracomunitario. Il documento è conservato con
le modalità previste con decreto del Ministro
dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo
gli agenti effettuano, entro dodici ore,
apposita segnalazione all’autorità locale di
pubblica sicurezza, trasmettendo i dati
identificativi del soggetto. Il mancato rispetto
di tale disposizione è sanzionato con la
cancellazione dall’elenco degli agenti in
attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno
efficacia decorsi trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge
22. Al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che
risulti condannato, anche» sono inserite le
seguenti: «con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«Impedisce l’ingresso dello straniero in
Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi
alla tutela del diritto di autore, e degli
articoli 473 e 474 del codice penale»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta
al versamento di un contributo, il cui importo è
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200
euro con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, che stabilisce altresì le modalità
del versamento nonché le modalità di attuazione
della disposizione di cui all’articolo 14-bis,
comma 2. Non è richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta
di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari»;
c) all’articolo 5, il primo periodo del comma 4
è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo del permesso di
soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui dimora, almeno
sessanta giorni prima della scadenza, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico»;
d) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole:
«per i reati previsti dall’articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale,»
sono sostituite dalle seguenti: «per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale,»;
e) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è
inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato
o revocato quando si accerti la violazione del
divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter»;
f) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole:
«ovvero contraffa o altera documenti al fine
di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiorno» sono inserite le
seguenti: «oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati»;
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e
per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite
dalle seguenti: «, per quelli inerenti
all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all’articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie»;
h) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Lo straniero che, a
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, all’ordine di esibizione del passaporto
o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio
dello Stato è punito con l’arresto fino ad un
anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000»;
i) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo è subordinato al superamento, da
parte del richiedente, di un test di conoscenza
della lingua italiana, le cui modalità di
svolgimento sono determinate con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca»;
l) all’articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in
caso di mancata cooperazione al rimpatrio del
cittadino del Paese terzo interessato o di
ritardi nell’ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore può
chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di
sessanta giorni. Qualora non sia possibile
procedere all’espulsione in quanto, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
persistono le condizioni di cui al periodo
precedente, il questore può chiedere al giudice
un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non
può essere superiore a centottanta giorni. Il
questore, in ogni caso, può eseguire
l’espulsione e il respingimento anche prima
della scadenza del termine prorogato, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
m) all’articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di
identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia
consentito l’esecuzione con l’accompagnamento
alla frontiera dell’espulsione o del
respingimento, il questore ordina allo straniero
di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione
delle conseguenze sanzionatorie della permanenza
illegale, anche reiterata, nel territorio dello
Stato. L’ordine del questore può essere
accompagnato dalla consegna all’interessato
della documentazione necessaria per raggiungere
gli uffici della rappresentanza diplomatica del
suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché
per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando ciò non sia possibile, nello
Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo permane illegalmente nel territorio dello
Stato, in violazione dell’ordine impartito dal
questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni se
l’espulsione o il respingimento sono stati
disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto
il permesso di soggiorno o non aver dichiarato
la propria presenza nel territorio dello Stato
nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la
pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
l’espulsione è stata disposta perché il permesso
di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni
e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se
la richiesta del titolo di soggiorno è stata
rifiutata, ovvero se lo straniero si è
trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge
28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che
lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all’adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica per
violazione all’ordine di allontanamento adottato
dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora
non sia possibile procedere all’accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo
nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma
5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di
cui al comma 5-bis, che continua a permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con
rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto»;
n) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
«Articolo 14-bis. - (Fondo rimpatri)
1. È istituito, presso il Ministero
dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a
finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono
la metà del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all’articolo
5, comma 2-ter, nonché i contributi
eventualmente disposti dall’Unione europea per
le finalità del Fondo medesimo. La quota residua
del gettito del contributo di cui all’articolo
5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di
previsione del Ministero dell’interno, per gli
oneri connessi alle attività istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno»;
o) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«né le cause ostative indicate nell’articolo 14,
comma 1, del presente testo unico,» sono
inserite le seguenti: «che impediscono
l’esecuzione immediata dell’espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica,»;
p) all’articolo 19, comma 2, lettera c), le
parole: «entro il quarto grado» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il secondo
grado»;
q) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito
il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in
Italia il dottorato o il master universitario di
secondo livello, alla scadenza del permesso di
soggiorno per motivi di studio, può essere
iscritto nell’elenco anagrafico previsto
dall’articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442, per un periodo non superiore a
dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico, può chiedere
la conversione in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro»;
r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis sono
inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli
stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e
g), è sostituito da una comunicazione da parte
del datore di lavoro della proposta di contratto
di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall’articolo 5-bis. La comunicazione è
presentata con modalità informatiche allo
sportello unico per l’immigrazione della
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo
sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai
sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla
osti da parte del questore, la invia, con le
medesime modalità informatiche, alla
rappresentanza diplomatica o consolare per il
rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si
reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro,
per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma
1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno
sottoscritto con il Ministero dell’interno,
sentito il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, un apposito protocollo
di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacità economica richiesta e
l’osservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro di categoria»;
s) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è
inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il
ricongiungimento dei familiari di cui alle
lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare
di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato
con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale»;
t) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4,
comma 6, è consentito l’ingresso per
ricongiungimento al figlio minore, già
regolarmente soggiornante in Italia con l’altro
genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini
della sussistenza di tali requisiti si tiene
conto del possesso di tali requisiti da parte
dell’altro genitore»;
u) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento
familiare è rilasciato entro centottanta giorni
dalla richiesta»;
v) all’articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori
comunque affidati» sono sostituite dalle
seguenti: «e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati
affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai
minori stranieri non accompagnati» sono
inserite le seguenti: «, affidati ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, ovvero sottoposti a tutela,».
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del
comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea anche se già
trattenuti nei centri di identificazione e
espulsione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
24. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
alla lettera r) del comma 22 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attività ivi previste con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l’articolo 4 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Articolo 4-bis. - (Accordo di
integrazione).
1. Ai fini di cui al presente testo unico,
si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con il reciproco impegno a partecipare
alla vita economica, sociale e culturale della
società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, con
regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda
di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione,
articolato per crediti, con l’impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di
validità del permesso di soggiorno. La stipula
dell’Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno. La perdita integrale dei
crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l’espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalità di cui all’articolo 13,
comma 4, ad eccezione dello straniero titolare
di permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari, per motivi familiari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell’Unione
europea, nonché dello straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
26. All’articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa
di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato
di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumità
per procurarne l’ingresso o la permanenza
illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta
a trattamento inumano o degradante per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre
o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito
dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista è
aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito
dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un
terzo alla metà e si applica la multa di 25.000
euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi
1 e 3:
a) sono commessi al fine di
reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano
l’ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto,
anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è
obbligatorio l’arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti
i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è
sempre disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti».
27. All’articolo 407, comma 2, lettera a),
numero 7-bis), del codice di procedura penale,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12,
comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni».
28. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole: « trascorso un anno dalla scadenza
del permesso di soggiorno» sono sostituite
dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla
scadenza del permesso di soggiorno».
29. Nei limiti delle risorse
assegnate per le finalità di cui all’articolo 45
del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nell’ambito delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative
al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33,
comma 2-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano
ai minori cittadini dell’Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato
che esercitano la prostituzione, quando sia
necessario nell’interesse del minore stesso,
secondo quanto previsto dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in
euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro
33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dal
comma 22, lettera l) valutati in euro 35.000.000
per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno
2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in
euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di
cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro
83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000
per l’anno 2011 destinati alla costruzione e
ristrutturazione dei centri di identificazione
ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009,
64.796.000 euro per l’anno 2010 e 52.912.000
euro a decorrere dall’anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2009,
allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando
gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009,
euro 21.419.100 per l’anno 2010, euro 32.287.050
per l’anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere
dall’anno 2012, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, come integrata dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
31. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri
di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini
dell’adozione di provvedimenti correttivi di
cui all’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
numero 2), della citata legge n. 468 del
1978, prima della data di entrata in vigore
dei provvedimenti di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni
illustrative.
32. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.