Certificati e dichiarazioni sostitutive
Con la direttiva del Ministero della
pubblica amministrazione e semplificazione, la
n. 14/2011, firmata il 22 dicembre scorso, viene attuata
la decertificazione nei rapporti fra Pa e privati.
La direttiva n. 14/2011
recante adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’articolo 15 della legge n. 183/2011,
la cosiddetta legge di stabilità 2012, ha previsto l’entrata
in vigore dal 1° gennaio 2012 delle modifiche proprio in
tema di certificati e dichiarazioni sostitutive del Dpr 445
/2000.
Decertificazione
- Le disposizioni della legge di stabilità 2012 sono dirette
a consentire proprio la completa decertificazione nei
rapporti tra amministrazione e soggetti privati, in specie
l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni
certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in
alternativa, la produzione da parte degli interessati, solo
di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto
di notorietà.
Legge di stabilità 2012 - Nella direttiva entrata in
vigore lo scorso 22 dicembre, vengono rammentate le
principali novità introdotte con la legge di stabilità 2012,
coordinate dallo stesso provvedimento, a firma del nuovo
ministro Filippo Patroni Griffi, successore pro tempore
dell’ex ministro Renato Brunetta.
Certificati rilasciati dalla PA - Queste novità
riguardano in primo luogo, le certificazioni rilasciate
dalle PPAA, su stati, qualità personali e fatti, che sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti fra soggetti
privati. I certificati sono poi sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
notorio, nel caso di rapporti con gli organi della PPAA e i
gestori di pubblici servizi. Sulla base di questa novità,
nella direttiva si prevede che dal 1° gennaio 2012, le
amministrazioni e i gestori non possono più accettarli, né
richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti
integrano una violazione dei doveri di ufficio ai sensi
dell’articolo 74, comma 2, lettera a) del Dpr n. 445 del
2000.
La dicitura
- Altra novità introdotta dalla legge di stabilità riguarda
il fatto che sui certificati deve essere apposta a pena di
nullità, la dicitura: “il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di
pubblici servizi”. Le amministrazioni e i gestori devono
conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie
per evitare che dal 1° gennaio 2012 vengano prodotte
certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura.
Inoltre, il rilascio di certificati che ne sono privi,
integra la violazione dei doveri di ufficio a carico del
responsabile.
Preso atto di ciò, è costituito presso l’Ufficio del
Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace
di Palemo ( tel. 0917422229 – santo.ippolito@giustizia.it)
l’Ufficio Responsabile - per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissioni dei dati o
l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti. Questo adempimento risulta indispensabile, anche
per permettere idonei controlli a campione, delle
dichiarazioni sostitutive.
Lo stesso Ufficio si riserva a breve di predisporre le convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale approvato con d.lvo 7 marzo 2005 n.82 secondo le linee guida con provvedimento del 22 aprile 2011.
Santo Ippolito, Dirigente Reggente