Certificati e dichiarazioni sostitutive

Con la direttiva del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, la n. 14/2011, firmata il 22 dicembre scorso, viene attuata la decertificazione nei rapporti fra Pa e privati. La direttiva n. 14/2011 recante adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge n. 183/2011, la cosiddetta legge di stabilità 2012, ha previsto l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 delle modifiche proprio in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive del Dpr 445 /2000.
 

Decertificazione - Le disposizioni della legge di stabilità 2012 sono dirette a consentire proprio la completa decertificazione nei rapporti tra amministrazione e soggetti privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati, solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Legge di stabilità 2012 - Nella direttiva entrata in vigore lo scorso 22 dicembre, vengono rammentate le principali novità introdotte con la legge di stabilità 2012, coordinate dallo stesso provvedimento, a firma del nuovo ministro Filippo Patroni Griffi, successore pro tempore dell’ex ministro Renato Brunetta.

Certificati rilasciati dalla PA - Queste novità riguardano in primo luogo, le certificazioni rilasciate dalle PPAA, su stati, qualità personali e fatti, che sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra soggetti privati. I certificati sono poi sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, nel caso di rapporti con gli organi della PPAA e i gestori di pubblici servizi. Sulla base di questa novità, nella direttiva si prevede che dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli, né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano una violazione dei doveri di ufficio ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a) del Dpr n. 445 del 2000.

 La dicitura - Altra novità introdotta dalla legge di stabilità riguarda il fatto che sui certificati deve essere apposta a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che dal 1° gennaio 2012 vengano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne sono privi, integra la violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile.

Preso atto di ciò, è costituito  presso l’Ufficio del Dirigente Amministrativo  dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palemo ( tel. 0917422229 – santo.ippolito@giustizia.it)  l’Ufficio Responsabile - per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissioni dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Questo adempimento risulta indispensabile, anche per permettere idonei controlli a campione, delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso Ufficio si riserva a breve di predisporre le convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice dell’amministrazione digitale approvato con d.lvo 7 marzo 2005 n.82 secondo le linee guida   con provvedimento  del  22 aprile 2011.

Santo Ippolito, Dirigente Reggente