DIRETTIVA n. 14
del 2011
Adempimenti
urgenti per l'applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive
di cui
all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011,
n. 183
Dal 1 gennaio
2012 i certificati avranno validità solo nei
rapporti tra i privati e le amministrazioni non
potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre pubbliche
amministrazioni.
La Direttiva del Ministro per la Pubblica
amministrazione e la Semplificazione del 22
dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per
l'applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive", spiega le principali novità
alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno
attenersi.
Il 1 gennaio
2012, infatti, entrano in vigore le modifiche
introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive contenuta nel "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa" di cui
al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme
hanno come obiettivo la completa
"de-certificazione" del rapporto tra Pubblica
amministrazione e cittadini e operano nel solco
tracciato dal citato Testo unico, dove era già
previsto che nessuna amministrazione potesse
richiedere atti o certificati contenenti
informazioni già in possesso della PA.
L'attuazione
di queste disposizioni richiede un profondo
cambiamento nei comportamenti quotidiani delle
amministrazioni, pertanto il Dipartimento della
Funzione Pubblica provvederà, anche attraverso
l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva
applicazione.
Ecco le
principali novità:
1) le
certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti
con gli organi della Pubblica Amministrazione e
i gestori di pubblici servizi, tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dell'atto di
notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
non potranno più accettarli né richiederli: la
richiesta e l'accettazione dei certificati
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
2) i
certificati dovranno riportare, a pena di
nullità, la frase: " il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi".
Le
amministrazioni dovranno adottare le misure
organizzative necessarie per evitare che, dal 1°
gennaio 2012, siano prodotte certificazioni
nulle per l'assenza della predetta dicitura;
inoltre il rilascio di certificati che siano
privi della dicitura citata costituisce
violazione dei doveri d'ufficio;
3) le
amministrazioni sono tenute a individuare un
ufficio responsabile per tutte le attività volte
a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli
stessi da parte
delle amministrazioni procedenti; tale
adempimento risulta indispensabile, anche per
consentire "idonei controlli, anche a campione"
delle dichiarazioni sostitutive, a norma
dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa;
4) le
amministrazioni devono individuare e rendere
note, attraverso la pubblicazione sul proprio
sito istituzionale, le misure organizzative
adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione
d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei
controlli medesimi, nonché le modalità per la
loro esecuzione;
5) la
mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei
doveri d'ufficioe
viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili
dell'omissione;
6) le
pubbliche amministrazioni possono acquisire
senza oneri le informazioni necessarie
per effettuare i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni e per l'acquisizione
d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad
assicurare la certezza della loro fonte di
provenienza.
Per lo scambio
dei dati per via telematica le amministrazioni
dovranno operare secondo quanto previsto
dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice
dell'amministrazione sulla base delle linee
guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito
istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite
convenzioni aperte all'adesione di tutte le
amministrazioni interessate e volte a
disciplinare le modalità di accesso ai dati da
parte delle stesse amministrazioni procedenti,
senza oneri a loro carico.
Nelle more della predisposizione e della
sottoscrizione di tali convenzioni, le
amministrazioni titolari di banche dati
accessibili per via telematica dovranno comunque
rispondere alle richieste di informazioni ai
sensi dell' articolo 43 del Testo unico sulla
documentazione amministrativa.
Per quanto non
espressamente richiamato dalla direttiva
continuano, naturalmente, ad applicarsi le
vigenti disposizioni che regolano la materia: in
particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000,
n.445, come da ultimo modificate dall'articolo
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge
di Stabilità 2012) e quelle del Codice
dell'amministrazione digitale.
giovedì 22
dicembre 2011