Art. 139.
(Danno biologico per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico
per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato
per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per
cento un importo crescente in misura più che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidità; tale importo è calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di
invalidità del relativo coefficiente secondo la
correlazione esposta nel comma 6. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del
soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di
età. Il valore del primo punto è pari ad euro
seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato
un importo di euro trentanove virgola trentasette per
ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità
temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all’integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura
non superiore ad un quinto, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle attività
produttive, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attività
produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT (1).
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari
a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per
un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica
un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidità pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidità pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidità pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidità pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidità pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidità pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
(1) Gli importi indicati nel comma 1 sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2007 con il decreto del Ministero Sviluppo economico 12.06.2007, pubblicato sulla G.U. 20.06.2007.