Approvato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
La mediazione obbligatoria entra in vigore lunedì 21 marzo 2011
La
mediazione nelle cause civili
diventa realtà. Dal 21 marzo 2011
entrerà in vigore la c.d.
"mediazione obbligatoria", ossia il
tentativo di conciliazione
obbligatorio che due o più parti
dovranno esperire innanzi ad un
organo apposito, prima di adire le
vie giudiziali. Non più giudici
togati, ma avvocati e commercialisti
mediatori; termini processuali
brucianti: non più rinvii sine die e
sentenze dopo anni di udienze.
Una giustizia alternativa con la
procedura di mediazione in materia
civile e commerciale, una giustizia
rapida, efficiente, imparziale e
meno costosa rispetto a quella
ordinaria. L'istituto, esistente già
in altri Paesi, oggi è stato
introdotto nel nostro attraverso il
D.L. n.28 del 4 marzo 2010 che
introduce l'obbligatorietà del
tentativo di mediazione fra le parti
nelle liti in materia di condominio,
successioni ereditarie, locazioni,
comodato, patti di famiglia,
divisioni, diritti reali (quali
usufrutto, servitù di passaggio,
distanze nelle costruzioni), affitti
di aziende, contratti assicurativi e
risarcimento danni in caso di colpe
mediche o diffamazioni a mezzo
stampa.
Il procedimento di mediazione non potrà durare più di quattro mesi. Se il tentativo fallirà, sarà sempre possibile rivolgersi al tribunale civile.
Il Ministero della Giustizia stima che la mediazione servirà a smaltire oltre 600mila processi civili all'anno.
Però c'è da dire che il Decreto Milleproroghe ha ridimensionato l’ambito di operatività della mediazione, escludendo, almeno per il momento, l’applicabilità dell’istituto alle controversie in materia di responsabilità civile da circolazione e condominio.
Stante il fatto che, limitatamente alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale tentativo è stato prorogato al 20 marzo 2012 (ex L.26 febbraio 2011, n.225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie").
In sintesi, gli elementi salienti, con particolare riguardo alla procedura.
La richiesta di "mediazione" si promuove con una domanda rivolta ad un apposito organismo, che può essere pubblico o privato, a scelta della parte, fra quelli iscritti in un apposito registro custodito presso il Ministero della Giustizia. Da questa data, ci saranno 4 mesi entro i quali questo tentativo dovrà essere esperito. In caso contrario, si potrà proseguire con l'azione giudiziaria (in caso di mancato esperimento preventivo del tentativo, il giudice rileva tale circostanza e fissa un'udienza dopo la scadenza dei 4 mesi, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per procedere al tentativo obbligatorio).
All'esito della
procedura conciliativa, gli esiti
possono essere:
- che le parti trovano un accordo e
"conciliano", redigendo un apposito
verbale che sarà poi omologato dal
presidente del tribunale, divenendo
titolo esecutivo;
- che le parti non trovano un
accordo: il mediatore redige dunque
un verbale nel quale da' atto del
mancato accordo e formula una
propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta
rivestirà un ruolo fondamentale nel
procedimento giudiziario poiché, se
la sentenza del giudice
corrisponderà interamente al
contenuto della proposta, la parte
vincitrice che ha rifiutato la
proposta del conciliatore sarà
condannata al pagamento delle spese
sostenute dalla controparte.
Per quanto riguarda le spese, occorre evidenziare che la suddetta procedura non è affatto gratuita, anzi: il decreto, infatti, prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento con il quale verranno definite, nei minimi e nei massimi, le indennità che le parti sono tenute a pagare all'organismo mediatore. Fino ad allora, si applichera' il decreto ministeriale n. 223 del 2004 che disciplina, per l'appunto, le indennità spettanti agli organismi di conciliazione attualmente esistenti.
OSSERVAZIONI:
Come in tutte le leggi di prima attuazione anche questa sostanzialmente presenta alcuni punti oscuri. Infatti, in deroga a qualsivoglia criterio di competenza territoriale, a scegliere il luogo dove dovrà avvenire il tentativo di mediazione sarà, sostanzialmente, colui che, per primo, si rivolgerà all'organo di mediazione. Ossia, il cittadino "convenuto" potrà benissimo essere convocato a centinaia di chilometri di distanza dalla sua città per dover esperire tale procedura conciliativa.