Approvato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

La mediazione obbligatoria entra in vigore lunedì 21 marzo 2011


La mediazione nelle cause civili diventa realtà. Dal 21 marzo 2011 entrerà in vigore la c.d. "mediazione obbligatoria", ossia il tentativo di conciliazione obbligatorio che due o più parti dovranno esperire innanzi ad un organo apposito, prima di adire le vie giudiziali. Non più giudici togati, ma avvocati e commercialisti mediatori; termini processuali brucianti: non più rinvii sine die e sentenze dopo anni di udienze.
Una giustizia alternativa con la procedura di mediazione in materia civile e commerciale, una giustizia rapida, efficiente, imparziale e meno costosa rispetto a quella ordinaria. L'istituto, esistente già in altri Paesi, oggi è stato introdotto nel nostro attraverso il D.L. n.28 del 4 marzo 2010 che introduce l'obbligatorietà del tentativo di mediazione fra le parti nelle liti in materia di condominio, successioni ereditarie, locazioni, comodato, patti di famiglia, divisioni, diritti reali (quali usufrutto, servitù di passaggio, distanze nelle costruzioni), affitti di aziende, contratti assicurativi e risarcimento danni in caso di colpe mediche o diffamazioni a mezzo stampa.

Il procedimento di mediazione non potrà durare più di quattro mesi. Se il tentativo fallirà, sarà sempre possibile rivolgersi al tribunale civile.

Il Ministero della Giustizia stima che la mediazione servirà a smaltire oltre 600mila processi civili all'anno.

Però c'è da dire che il Decreto Milleproroghe ha ridimensionato l’ambito di operatività della mediazione, escludendo, almeno per il momento, l’applicabilità dell’istituto alle controversie in materia di responsabilità civile da circolazione e condominio.

Stante il fatto che, limitatamente alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale tentativo è stato prorogato al 20 marzo 2012 (ex L.26 febbraio 2011, n.225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie").

In sintesi, gli elementi salienti, con particolare riguardo alla procedura.

La richiesta di "mediazione" si promuove con una domanda rivolta ad un apposito organismo, che può essere pubblico o privato, a scelta della parte, fra quelli iscritti in un apposito registro custodito presso il Ministero della Giustizia. Da questa data, ci saranno 4 mesi entro i quali questo tentativo  dovrà essere esperito. In caso contrario, si potrà proseguire con l'azione giudiziaria (in caso di mancato esperimento preventivo del tentativo, il giudice rileva tale circostanza e fissa un'udienza dopo la scadenza dei 4 mesi, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per procedere al tentativo obbligatorio).

All'esito della procedura conciliativa, gli esiti possono essere:
- che le parti trovano un accordo e "conciliano", redigendo un apposito verbale che sarà poi omologato dal presidente del tribunale, divenendo  titolo esecutivo;
- che le parti non trovano un accordo: il mediatore redige dunque un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta rivestirà un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiché, se la sentenza del giudice corrisponderà interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del conciliatore sarà condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.

Per quanto riguarda le spese, occorre evidenziare che la suddetta procedura non è affatto gratuita, anzi: il decreto, infatti, prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento con il quale verranno definite, nei minimi e nei massimi, le indennità che le parti sono tenute a pagare all'organismo mediatore. Fino ad allora, si applichera' il decreto ministeriale n. 223 del 2004 che disciplina, per l'appunto, le indennità spettanti agli organismi di conciliazione attualmente esistenti.

OSSERVAZIONI:

Come in tutte le leggi di prima attuazione anche questa sostanzialmente presenta alcuni punti oscuri. Infatti, in deroga a qualsivoglia criterio di competenza territoriale, a scegliere il luogo dove dovrà avvenire il tentativo di mediazione sarà, sostanzialmente, colui che, per primo, si rivolgerà all'organo di mediazione. Ossia, il cittadino "convenuto" potrà benissimo essere convocato a centinaia di chilometri di distanza dalla sua città per  dover esperire tale procedura conciliativa.