Arrivano i certificati medici on-line

 

 

Inizia l’era dei certificati medici in formato elettronico per 15 milioni di lavoratori dipendenti sia del pubblico che del privato.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e il Ministro della Salute Ferruccio Fazio hanno annunciato l'inizio della fase sperimentale dell'invio telematico dei certificati di malattia, così come previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 ("Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione").

I medici o le strutture sanitarie inizieranno a inviare all'Inps per via telematica i certificati di malattia dei dipendenti sia pubblici che privati. A sua volta l'Inps invierà l'attestazione di malattia, immediatamente e per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Per quest'ultimo cessa, dunque, l'obbligo di inviare il certificato tramite raccomandata A/R al proprio datore di lavoro entro due giorni lavorativi. L'inosservanza da parte del medico degli obblighi di trasmissione telematica costituisce un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per le strutture e i professionisti convenzionati, la decadenza della convenzione stessa.

I risultati della trasmissione telematica dei certificati di malattia saranno immediati e concreti:

  • L'eliminazione del flusso cartaceo produrrà a regime un risparmio annuo stimato in 100 milioni di fogli tra certificati e attestati di malattia;

  • Abbattimento dei costi di gestione dei flussi cartacei: considerando che il costo  medio dovuto al "ciclo dei certificati di malattia" ammontava a circa 10 euro a pratica, sono dunque previsti risparmi di circa 500 milioni di euro l'anno;

  • Risparmi per il lavoratore: non sarà più necessario sostenere il costo della raccomandata con ricevuta di ritorno;

  • Valorizzazione delle risorse umane dell'Inps precedentemente impiegate nell'attività di data entry (per i soli certificati del settore privato sono al momento impiegate 500 persone);

  • Maggiore tempestività dei controlli: l'azzeramento dei tempi di trasmissione dei certificati consentirà una verifica immediata sullo stato di malattia del lavoratore.

  • Produzione di statistiche sulle assenze per malattia integrate e tempestive: l'Inps gestirà in tempo reale i flussi informativi sulle assenze per malattia sia del settore pubblico che privato, consentendo la produzione tempestiva di indicatori statistici comparabili.

Il Sistema centrale che permetterà l'invio dei certificati è gestito dal Mef e realizzato da Sogei, e mette a disposizione dei singoli medici diverse alternative: dall'interfaccia web, tramite la quale è anche possibile stampare una copia cartacea del certificato medico di malattia alla semplice mail o alla PEC.

Dal canto suo, l'Inps mette sin da subito a disposizione dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo due modalità:

  • invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro;

  • accesso diretto al portale Inps tramite credenziali che devono preventivamente essere richieste dal datore di lavoro.

Per tre mesi ai medici è riconosciuta la possibilità di rilasciare ancora i certificati di malattia cartacei, secondo le modalità attualmente vigenti. Al termine del periodo transitorio, però, tutti dovranno attrezzarsi con il nuovo sistema per la trasmissione telematica e sarà contestualmente avviato il collaudo generale del sistema. Al termine di quest'ultimo, il sistema sarà considerato a regime e soltanto da quel momento entreranno in vigore le sanzioni per gli inadempienti.

Il CERTIFICATO MEDICO e la RICETTA MEDICA

 

Definizione: Il Certificato Medico è la forma più diffusa di documentazione dell'attività medica. Esso è una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Ricorda: La certificazione di qualsivoglia condizione deve sempre e comunque essere preceduta dalla valutazione clinica del paziente.

E' importante ricordare che il dato clinico deve essere tenuto ben distinto dai sintomi lamentati o comunque da quanto riferito dal paziente.

Ricorda in particolare l'art. 22 del Codice Deontologico "Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.

Il medico,nel redigere certificazioni,deve valutare ed attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.”

 

Requisiti formali di una corretta certificazione

 

Nella compilazione di un certificato medico devono essere riportati i seguenti elementi essenziali:

- intestazione o timbro del medico certificante;

- generalità del paziente richiedente (nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio);

- oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi di malattia;

- firma del medico certificante;

- data e luogo di redazione del certificato.

Il certificato deve essere redatto con scrittura e termini comprensibili, senza correzioni e abrasioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o contraffazioni dell'atto:nel caso in cui una correzione si rendesse indispensabile,questa va indicata a chiare lettere e controfirmata con firma leggibile.

Il rilascio del certificato direttamente al paziente oggetto della certificazione rende implicita la sussistenza del consenso informato da parte del richiedente.

 

La Ricetta

 

La ricetta medica è un atto certificativo che presuppone uno stato di malattia o comunque di sofferenza del soggetto, che necessita pertanto della terapia prescritta.

La ricetta ha dunque da un lato natura certificativa per la parte che attesta il diritto dell'assistito alla erogazione dei medicinali, dall'altra natura autorizzativa nei confronti dell'amministrazione che erogherà, tramite il Servizio Farmaceutico, la prestazione richiesta.

Tale duplice natura riguarda anche la richiesta di prestazioni diagnostiche.

E' importante ricordare la duplice valenza di questi atti in quanto le eventuali irregolarità potranno avere tanto rilievo amministrativo che rilievo giuridico civile e/o penale.

Un certificato od una ricetta falsa potranno quindi essere perseguite

a livello deontologico,

a livello amministrativo,

a livello penale,

a livello civile (risarcimento).

La ricetta va compilata su carta intestata o su eventuale specifico modulo, in modo chiaro, non diversamente dal certificato, con grafia leggibile, onde evitare che difficoltà d'interpretazione da parte del farmacista possano creare errori nell'individuazione del farmaco, esponendo a rischio la salute stessa del paziente; deve essere datata e sottoscritta dal medico.

E' buona norma accompagnare la ricetta alle indicazioni con le modalità e la posologia di assunzione dei farmaci prescritti.

 

Natura giuridica della certificazione

 

La natura giuridica del certificato può rientrare in una delle tre ipotesi:

- atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria

- certificato amministrativo rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubbliche

- scrittura privata rilasciata in regime libero-professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni pubbliche

La distinzione tra atto pubblico (art. 2699 c.c.) e certificazione amministrativa è stata precisata dalla sentenza n. 257 del 3.7.1989 della Cassazione Penale sez. V ed è rilevante per la maggiore severità con cui vengono puniti gli illeciti nella redazione degli atti pubblici: nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico con funzioni pubbliche o avvenuti in sua presenza, mentre nella certificazione il medico con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell’ambito della sua attività.

Va rilevato che sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Atti pubblici (Il medico che li redige ha la funzione di “pubblico ufficiale”) Sono atti pubblici che presuppongono l'avvenuta visita medica la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti diagnostici (sentenza n. 412 del 14.1.1985 della Cassazione Penale, sez. V), il certificato di morte e dell'identificazione delle relative cause (sentenza n. 8496 del 17.10.1983 della Cassazione, sez. V Penale) e il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli (sentenza n. 9228 del 22.11.1979 e sentenza n. 1429 del 15.11.1984 della Cassazione, sez. V Penale) e il certificato di idoneità al porto d'armi (DM 28.4.1998 in GU n. 143 del 22.6.1998).

Certificazioni amministrative (Il medico che li redige ha la funzione di “incaricato di pubblico servizio”) Sono considerate certificazioni amministrative: la prescrizione di farmaci su ricettario regionale (sentenza n. 6752 del 7.6.1988 della Cassazione Penale Sez. Unite e sentenza n. 8051 del 1.6.1990 della Cassazione Penale, sez. IV), e le altre certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e di cui al D.M. Sanità 13.3.1995 per gli atleti professionisti.

Va rilevato che i certificati di idoneità allo sport agonistico possono essere rilasciati solo da medici specialisti o accreditati, ai sensi del D.L. n. 633/1979 convertito in legge n. 33/1980.

Ugualmente, i certificati attestanti l'esonero all'uso delle cinture di sicurezza per controindicazione derivante da malattia possono essere rilasciati solo dai medici

dipendenti o incaricati dell'SSN ai sensi della legge 4 agosto 1989 e non dai medici di medicina generale, salvo i casi certificanti lo stato di gravidanza o la statura inferiore a cm. 150.

Scritture private (Il medico che li redige ha la funzione di “esercente un servizio di pubblica necessità”) Sono considerate scritture private (art. 2702 c.c.) le certificazioni redatte dal medico in qualità di libero professionista, definito come esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Per esempio:

- i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. Sanità del 28.2.1983;

- la proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici di cui alla legge n. 180/1978 (sentenza n. 18341 del 2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al Sindaco, redatta da medico libero-professionista;

- i certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla legge n. 194/78;

- la constatazione di decesso;

- i certificati di malattia per uso assicurativo privato.

 

Reati connessi con la certificazione

 

I principali illeciti nelle certificazioni mediche sono:

- falso materiale

- falso ideologico

- truffa

- violazione di privacy e segreto professionale.

Falso materiale

Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art. 476 c.p. in atto pubblico e art. 477 c.p. in certificazione amministrativa) se nella redazione del certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.

Il medico che svolge una attività libero-professionale, risponde invece in caso di falso materiale all'art. 485 c.p.,articolo nel quale sono previste pene meno severe rispetto a quelle indicate a carico del medico con funzioni pubbliche.

Falso ideologico

Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso ideologico (art. 479 c.p. in atto pubblico e art. 480 c.p. in certificazione amministrativa) se il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso, che siano non rispondenti al vero, sempre che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione, secondo la sentenza n. 11482 del 24.5.1977 della Cassazione, sez. VI. In sintesi, costituisce il reato di falso ideologico l'attestazione di fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati. Il medico che svolge attività libero-professionale in caso di falso ideologico risponde all’art.481 del c.p.:anche in questo caso le pene previste sono meno severe.

Nota Bene: Presupposto essenziale di questi reati è il dolo (l'intenzionalità):se il contenuto non corrispondente al vero del certificato deriva da errore commesso in buona fede (per esempio: giudizio interpretativo errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) il medico non è più imputabile di falso ideologico.

La distinzione tra diagnosi falsa e diagnosi errata nel certificato medico ai fini della legge penale è stata definita dalla sentenza del 18 marzo 1999 della Cassazione sezione Penale V: è falsa la certificazione che si basa su premesse oggettive non corrispondenti al vero, è invece errata se risulta inattendibile l'interpretazione data per motivare il giudizio clinico.

Ricorda: La Cassazione con sentenza del 14.12.1977 ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 481 c.p.(falso ideologico) il medico che compila un certificato di morte senza aver visitato la salma.

Il Tribunale di Modena con sentenza del 15.3.1964 ha stabilito la colpevolezza di cui all'art. 481 c.p. a carico di un medico che aveva attestato il falso per rimuovere un ostacolo al trasporto della salma di un paziente deceduto, favorendo così i congiunti, pur senza trarne vantaggio personale, ma eludendo in tal modo le norme di polizia mortuaria, anche se per un fine apparentemente umanitario.

Truffa

Il certificato medico, nonché come già sottolineato la ricetta e/o la richiesta di accertamenti, può determinare la costituzione di diritti a favore del richiedente con possibili oneri risarcitori a carico di terzi, tra cui anche lo Stato, ed è perciò, per sua propria natura soggetto a verifica. Di conseguenza false attestazioni possono costituire anche il reato di truffa.

L’Ente Pubblico può ovviamente esercitare una azione di rivalsa nei confronti del medico,per il danno patrimoniale:questa procedura si aggiunge a quella penale ed è forse ancora più temibile di quest’ultima per il medico che non abbia agito correttamente.

A titolo esemplificativo ricordiamo la Sentenza del 28/6/04 della Corte dei Conti della Regione Umbria che ha condannato due medici di famiglia a risarcire la ASL di Terni con cifre superiori ai 500.000 €uro : tale somma non corrispondeva a quella indebitamente incassata dai medici, ma era invece l’importo stabilito per il danno patrimoniale e per il danno alla immagine subiti dalla ASL.

Violazione del segreto professionale

I contenuti del certificato medico sono coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 9 del Codice di Deontologia Medica e della legge 196 del 2003.

Il contenuto della certificazione deve riportare ciò che il paziente consente che sia reso noto nel rispetto della privacy e del segreto professionale, ma ovviamente nei limiti della verità, chiarezza e completezza dei fatti.

La violazione del segreto, in assenza di giusta causa, è punita dall'art. 622 c.p., se compiuta da un medico durante la libera-professione e viene invece punita più severamente, dall'art. 326 c.p., se commessa da un medico con funzioni pubbliche.

Va rilevato che lo stesso rilascio di certificazioni a soggetti diversi dall'interessato, senza il suo preventivo consenso, può costituire una forma di violazione del segreto professionale e della privacy.

 

Brevi riflessioni.

Chi sceglie la professione del medico deve essere costantemente consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice ed apparentemente banale, è carico di implicazioni etiche, giuridiche e spesso amministrative-gestionali. Deve quindi prestare la massima attenzione ed il massimo impegno in ogni momento della propria attività : nella nostra funzione ordinistica abbiamo costantemente osservato che se il medico opera sistematicamente con diligenza, perizia e prudenza, le possibilità di errore od omissione si riducono considerevolmente ed in un eventuale sede di giudizio, disciplinare ma anche penale , vengono generalmente riconosciute ed evidenziate le caratteristiche della buona pratica clinica o comunque del corretto agire, con ovvie ed evidenti conseguenze positive per il medico oggetto di procedimento.