DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n.185
Parte I - ECONOMIA REALE
Titolo I INTERVENTI ANTICRISI
Art. 1. Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori
sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa
di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono
includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento
del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di
uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali
che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore
spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza
tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per
l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo
con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto
particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla
previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica
attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo
Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione
all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei
dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno
2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato
nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della
riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno
2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente
disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei
trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del
Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con
i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come
disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio
2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al
presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse
come disciplinate dallo stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono
aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è
erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o
per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso
di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve
dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le
condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e
successivo comma.
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già
percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi
aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di
procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso
sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne
faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare
una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità
alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale
straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non
ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il
lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima
dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di
cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 2. Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il
beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a
decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per
il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro
e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A
decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può
mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla ogni
pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120,
comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal
divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il
seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui
al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per
trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di
remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con
propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni
del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la
surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla
banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie
ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque
tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo
per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la
possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria
nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
Art. 3. Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa
in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in
conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun
soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale
di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o
controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del
gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire
in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5
miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto
dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità
determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto
degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale
nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal
Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi
dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di
congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di
approvvigionamento sostenuti dal cedente. L'eventuale differenza
positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello
da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti
finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli
ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei
prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo
economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati
dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto
attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo
periodo di regolazione tariffaria del trasporto;
b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando
gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali,
anche industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta
dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei
servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici,
nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e
delle forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al
presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via
transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4. Interventi urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua
gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla
distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati
uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa
deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse
modalità di cui al comma 1.
3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura
tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche,
occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo
20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le
strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò
comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i
poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione
normativa e degli altri Ministri competenti.
Art. 5. Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento
del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi
nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta
2010.
2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti
sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.
238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è
documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
citato decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo
all'acquisto.
Art. 6. Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei
beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico,
entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di
ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2
febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni
industrialmente meno strategici.
Art. 7. Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei
due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono
elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il
detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi
successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le
parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo
106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è
commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia
delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.
Art. 8. Sistema «export banca»
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti
autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a.
al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un
sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di
interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e
prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1
e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l'articolo
5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano
anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese
quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della
SACE s.p.a.
Art. 9. Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in
applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori
oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi
nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione
di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano
alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi
compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche
trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la
formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre
pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente
disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi
rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater
del citato articolo 9;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire
con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti
di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri
vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario
nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
b) per il passato:
1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla
data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del
bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di
pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed
appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti
sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con
la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
Art. 10. Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la
liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso
più rigoroso e riorganizzato come segue:
a) contrasto agli abusi:
1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.»;
2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a
quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono
utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito
risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella
unificata.»;
b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è anche
presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è
sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;
d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono
inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente:
«Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei
rimborsi previsti dal presente articolo.»;
b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono
aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole:
«indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e
dopo le parole «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o
della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3,
lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è
inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma precedente che
intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto
per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate.»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di
conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni
dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è
sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto,
relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo
contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante
l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei
controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata
apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori
provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione
di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di
200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo
il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata
prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) incremento delle compensazioni fiscali:
1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal
1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
Art. 11. Analisi e studi economico-sociali
1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché
dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono,
senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al
fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad
analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e
sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel
rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati
nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del
regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Titolo II INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE
E NAZIONALE
Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte
tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e
finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo
scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza
fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la
cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e
le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n.
273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva
la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale
caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai
fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie
all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la
Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una
unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla
individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della
cooperazione internazionale.
Art. 13. Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri
ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali
l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con
particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una
verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: «a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva
attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel
mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività
bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. La
previsione di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica
qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono
per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione
di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o
sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente
non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma
sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati,
qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà
di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione,
dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti
o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso
di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o
artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti
che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società
che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto
residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una
costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio
fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel
precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167»
sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al
comma 8-bis».
Art. 14. Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed
enti
1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai
corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso
non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti
bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a
tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante
applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività
produttive, con l'aliquota del 6 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta,
l'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio
relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di
acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte
sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per
il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate
di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione
del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni
altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data
si entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 15. Potenziamento della riscossione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività
di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni
altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in
via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi,
nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di
prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso
di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi,
se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo
23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la
ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite
dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è
abrogato.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento
a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le
modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di
saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento
e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie
erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto
in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi
informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
individuati gli atti di cui al comma 7.
Parte II BILANCIO PUBBLICO
Art. 16. Flussi finanziari
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5,
dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e
75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7
milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 5, dall'articolo 10, dall'articolo 12, dall'articolo 13,
dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25,
commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4
milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno
2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;
b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente
dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20,
dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per
l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno
2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello
stesso.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013,
all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine
si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le
parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti
derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai
successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei
risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura
complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti
trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con
indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle
risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello
Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già
conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai
rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di
contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi
pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione
vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di
cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso
gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale
dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative
alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei
propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il
contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli
enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non
possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e
indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da
disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei
corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di
magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa
vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione
pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle
misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed,
eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le
economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a
carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese
indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi
di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando
quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di
salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata
la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa,
in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento
netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito
alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed
organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,
e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi
per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non
superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire
concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di
cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui
all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e
di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere,
limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in
possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente
articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione
apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta
all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non
oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili
ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni
dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10
e 11.
14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di
cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1,
comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di
cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma
13, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del
Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del
presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è
abrogato.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma
1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere
continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico
fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le
seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le
assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente
i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una
quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis,
ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri
territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1
sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte
dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di
cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di
lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla
lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n.
276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi
nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,
sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono
un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile
utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige
una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di
irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni
previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente
al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera b).».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c)
è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di
posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). -
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è
istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel
quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra
le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è
affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti
dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del
CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini
della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione
di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la
lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla
Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di
coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo
fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni
riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni
risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché
sui casi che presentano una questione di massima di particolare
rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle
pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
46, è aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al
comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni
derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata
esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità
delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor
finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui
all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle
finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte
dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti
statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far
fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse
individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto
gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge
22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non
utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione
delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza
della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi
all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 18. Tesoreria statale
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente
possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti
pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per
l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello
Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento
avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di
spesa.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati al
comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi
conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti
sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla
predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello
Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma.
Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilità del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi
informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di
ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire
una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti
possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con
esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni,
delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del
Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore
camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorità
indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a
rilevanza costituzionale.
Art. 19. Società pubbliche
1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in
relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche
alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano
titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono
attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni
vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze.».
2. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di
cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte
dei conti.»;
b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente
periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione
determina responsabilità erariale».
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è
modificato come segue:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Misure a favore
degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 è abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola
obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera:
«a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree
italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il
diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri
titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di
borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per
cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di
cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza
delle condizioni e modalità di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non
potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista»
sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis)
non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le
parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le
assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma
2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di
cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di
obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31
agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari
finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte
le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni»
sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle
quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e
azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui
al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le
parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti
parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari»
sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con
le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle
operazioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e
seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) è abrogato il comma 8;
q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma
2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito,
con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) è abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le
richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso
da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile
2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a
capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e
che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel
senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi
dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della
propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica
o finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie
delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da
parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in
concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma
3, del codice civile;».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai
sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo
componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al
Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla
lettera b);».
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
soppresso.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è
sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di
quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui
all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata
dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.
12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del
presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti
di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3,
del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il
richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da
eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai
provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326».
Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari
di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni
caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini
dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle
proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il
trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e
delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei
prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante
la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite
dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via
telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le
quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle
funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni
successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che
regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari
per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidità civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «è litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
d) è aggiunto, infine il seguente comma:
«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni
sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice
nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico
legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del
consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita
comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.
Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma
dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di
sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1°
aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del
medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di
consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque
l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti
disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con
decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre
affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle
regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti
scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità,
economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie
nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della
prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale
forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure
occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della
concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e
comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della
quale valore prioritario è attribuito:
a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita,
comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore
complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di
euro per l'anno 2010;
b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per
cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti
vendita;
c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva
per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti
vendita;
d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei
biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle
vincite;
e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di
restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.
2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente
rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di
norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5
e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è
subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da
parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre
del 5° anno di concessione.
Art. 22. Settore sanitario
1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;
b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».
2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti
alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa
dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei
medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in
riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento
a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di riparto del
finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota
che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.
4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione
delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di
Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio
economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario
regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo
e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e
del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro
settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di
riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da
sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia
valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni,
sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di
rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di
contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del
riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle
procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare
positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del
Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne
affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi
della precedente lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e
per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario
sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni
necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale
nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo
incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che
non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di
prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena
indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla
regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle
relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta
Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti
componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale
designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di
contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo
possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti
e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente
all'entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema
sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute
caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere
su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima
struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133:
a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in
diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;
b) le parole da «comprensivi» fino a «15 febbraio 1995» sono soppresse.
7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008
dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma
6 per le medesime finalità di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di
beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti
di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione
sentita la CONSIP.
Art. 23. Proroga di termini
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le
parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le
parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2009.».
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».
4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni
2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di
scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31
dicembre 2009. E' altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria
del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della
posizione C2.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2010».
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10,
dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data
9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al
presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali
venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente
per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere
di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la
presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i
procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi
previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008,
n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove
mesi».
12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo
modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il
termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le
parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che
hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come
identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.
3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i
termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2,
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei
mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2,
nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente
dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno
dei comuni di cui al presente comma.
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite
dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo
degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato,
agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996,
n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del
termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è
prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli
adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.
18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti
dai magistrati militari;»;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo
alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente,
scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno
quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla
magistratura militare non può esercitare attività professionale
suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare
né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto,
ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2,
comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura
militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il
posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della
magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso
di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4 le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.»
sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno
elettivo.»;
e) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle
seguenti: «del componente non magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale
componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa,
è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella
attuale.».
19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della
magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio
della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il
novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente
operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della
Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Art. 24. Proroga missioni di pace
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi
limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata,
fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al
comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli
affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa
stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento
il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare
risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in
altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di
intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo,
il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e
urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche
in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987,
inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al
presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del
trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative
di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1
e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli
stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1,
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati,
le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento
alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli
incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1,
comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla
disciplina contenuta nel presente articolo.
6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta
nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno
2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio
finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1, comma 1, e
l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che
le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono
essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.
7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma
1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e
dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano
i commi 5 e 6 del presente articolo.
8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di
competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo
60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione
locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali,
previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono
disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,
utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da
amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di
specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure
di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.
11. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo italiano al
Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
12. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi
fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per
la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita
civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.
13. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dell'Italia
alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia
preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
14. E' autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione
delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
15. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale non
diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il
relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui
all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
16. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.
Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento
e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai
sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso
contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può
comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione
all'organo di vertice del predetto contingente.
17. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari
diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,
comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno
dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub
sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con
il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la
Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già
assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992,
n. 180.
19. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla
partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.
20. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il
decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un funzionario
diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in
Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari
all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni,
ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in
Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno
dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto
funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco,
con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla
scadenza del presente decreto.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la
proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in
attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e
di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione
militare nel settore navale.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze
armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento
e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma
14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in
materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata
dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma
9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei
rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto
per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi
didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto
umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale
internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli
statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali
e della Corte penale internazionale.
24. E' autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione
dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e
umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al
Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività
prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle
istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso
dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei
donatori dell'area, le attività operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo
pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo
all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è
autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il
finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti
di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.
27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di
cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono
stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di
raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di
Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari
esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di
individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con
riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli
incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di
opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro,
il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I,
capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a
quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano
operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
32. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in
Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF)
ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12.
33. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla
missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations
Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali
nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
34. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel
Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009.
35. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei
Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU),
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security
Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
36. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui
ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
37. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione
denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
38. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
39. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African
Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31
ottobre 2009.
40. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata
EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n.
209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
41. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP),
di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
42. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di
cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
43. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione di
vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di
cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
44. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3,
comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione
all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.
45. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'impiego
di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa
per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.
46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito,
materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane,
dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e
sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui
al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa stabilita
con il decreto di cui al comma 76.
47. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo
3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
48. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia
di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK),
di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
49. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle
frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui
all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
50. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23,
del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
51. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e
della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata
European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24,
del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
52. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo
libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la
Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare
Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e
della tratta degli esseri umani.
53. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security
Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3,
comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.
54. E' autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
55. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance
Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009.
56. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di
finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint
Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge
n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del
2009.
57. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo,
personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule
of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma
31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009.
58. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la
proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa
Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan
e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo
militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare
Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data
di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito
indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo
stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU,
EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA,
UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale
che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso
il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in
Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al
personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le
sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in
Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che
partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta
in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military
Liason Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman,
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;
f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento
se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al
personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.
60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle
Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla
missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo
3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2006.
62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari
inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di
cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego
operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta,
se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura
uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui
all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e
successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari
in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma
prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni
internazionali con contratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di
indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e
continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti
per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di
concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dell'assolvimento
degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per
esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma
dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato,
previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano
gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15.
68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della
Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio
1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di
qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente
nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per
le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare
servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività
proprie della professione infermieristica.
69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.
70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di
situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e
per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di
finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità
generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti
accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di
forniture e servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di
comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica,
materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali
informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a
valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni
internazionali.
71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese
per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività
operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui
all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono
essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità
giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri
materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora
eseguita la distruzione.
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente
del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì
sulla loro corretta applicazione;»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle
seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono
sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono
sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo,
segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta
di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con
ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione
e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per
l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini
dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui
al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è
attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di
cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle
Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di
ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita
anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al
personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più
obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa
complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle
competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto
importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del
presente articolo.
Art. 25. Spese indifferibili
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la
spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di
competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza
l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le
modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri
accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese
di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno
2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per
l'anno 2011.
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le
parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per
l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per
l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per
l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal
presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della
ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti
«fino ad un massimo».
Art. 26. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.