Il
Ministro Brunetta cambia le regole nel
lavoro pubblico. Scatta la
"riforma Brunetta" della Pubblica amministrazione. Il
provvedimento, 74 articoli, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre è in
vigore dal 15 novembre. Alle nuove norme sono
interessati tutti i settori dell'orbita pubblica, dai
ministeri, agli enti di ricerca, alle autorità indipendenti,
per un totale di circa 3,5 milioni di lavoratori. Tante le
novità in arrivo. Dai licenziamenti disciplinari, alle super
multe per gli impiegati "fannulloni", fino ad arrivare, nei
casi più gravi, alla radiazione dall'albo. Dipendenti e
singole strutture saranno valutati con le pagelle. Alla
"bocciatura" corrisponderanno meno soldi in busta paga, alla
"promozione" scatti di carriera e incentivi economici.
Si rivedono alcune norme sulla contrattazione e in attesa
dell'arrivo dei 4 nuovi comparti, si rinviano a novembre
2010 le elezioni per il rinnovo delle Rsu. Anche in settori,
come la scuola, dove già erano state indette e si dovevano
svolgere ai primi dicembre. A rifarsi il look sarà pure
l'Aran (l'ente che cura le relazioni sindacali della
Pubblica amministrazione) ed entro qualche mese vedremo il
cartellino al collo degli impiegati a contatto col pubblico.
Disco verde, poi, ai concorsi "territoriali" e più spazio
alla "trasparenza". I dirigenti avranno maggiori competenze
e responsabilità: sarà necessario il dottorato di ricerca e,
una volta superato il concorso, è obbligatorio un periodo di
formazione presso uffici amministrativi di uno Stato della
Ue o di un organismo comunitario o internazionale.
Ecco, in ordine alfabetico, articolo per articolo, come
cambia il lavoro pubblico in Italia.
Accesso alla dirigenza (articoli 43, 44, 46 e 47).
Fissate nuove procedure per l'accesso alla dirigenza. In
particolare, i dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo
pari almeno a 5 anni, senza essere incorsi in ipotesi di
responsabilità dirigenziale. Possono, inoltre, essere, a
richiesta, collocati in aspettativa, salvo diniego
dell'amministrazione di appartenenza per preminenti esigenze
organizzative. Serve il dottorato di ricerca per accedere
alla seconda fascia di dirigenza. Per l'accesso, invece,
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici si precisa che avviene per
concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni sulla base di criteri generali stabiliti con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere della scuola superiore della Pubblica
amministrazione, per il 50% dei posti calcolati con
riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno
per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati. Al
concorso possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno 5
anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti
in possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'amministrazione. I vincitori del concorso,
anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale
generale, sono tenuti all'espletamento di un periodo di
formazione presso uffici amministrativi di uno Stato
dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale.
Aran
(articoli 56 e 58). Si prevede che gli atti di
indirizzo all'Aran e le altre competenze relative alla
contrattazione collettiva vengano esercitate da comitati di
settore. Per tutte le amministrazioni centrali opera come
comitato di settore, il presidente del Consiglio dei
ministri tramite il ministro per la Pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia,
nel rispetto delle specificità dei singoli comparti.
Promosse, poi, forme di coinvolgimento delle varie istanze
rappresentative che operano nei diversi settori della
pubblica amministrazione. Per le amministrazioni regionali e
il servizio sanitario nazionale, nonché per gli enti locali
e i segretari comunali e provinciali, viene costituito un
secondo comitato di settore. Rappresentanti designati dai
comitati di settore possono assistere l'Aran nello
svolgimento delle trattative. L'Aran stessa viene, poi,
rafforzata prevedendo che il presidente sia nominato con
decreto del presidente della Repubblica, previo favorevole
parere delle competenti commissioni parlamentari.
Assenze (articolo 69, sub articolo 55-septies). Se
superiori a 10 giorni per malattia protratta e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare,
devono essere giustificate esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Ssn. Confermato
la possibilità dell'amministrazione di effettuare controlli
anche in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie
di reperibilità del lavoratore saranno stabilite con decreto
di Palazzo Vidoni.
Carcere (articolo 69, sub articolo 55-quinquies).
Fino a 5 anni (più multa fino a 1.600 euro) per chi attesta
falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifica
l'assenza mediante una certificazione medica falsa. In
questo caso, paga, anche, il medico, con la radiazione
dall'albo. Non solo. Il dipendente reo paga, anche, il
risarcimento patrimoniale.
Cartellino di riconoscimento (articolo 69, sub 55-novies).
Obbligatorio per i dipendenti che svolgono attività a
contatto con il pubblico, con esclusione di alcune categorie
particolari.
Comitato dei garanti (articolo 42). Che dura in
carica 3 anni e viene nominato dal presidente del Consiglio
dei ministri. Composto da 5 membri, viene sentito per
irrogare le sanzioni ai dirigenti.
Commissione per la valutazione (articoli 13 e 30, comma 1).
Opererà in collaborazione con la Funzione pubblica e il
ministero dell'Economia, seppur in piena autonomia e in
posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione.
Dovrà essere costituita entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Sarà composta da 5 componenti
(esperti di elevata professionalità, anche esterni
all'amministrazione), che dureranno in carica 6 anni e
possono essere confermati una sola volta. Tra i suoi
compiti, quello di coordinare le altre strutture di
valutazione, aiutare le singole amministrazioni a
districarsi al meglio tra le nuove modalità di misurazione
delle performance e, in generale, favorire, all'interno di
ogni struttura, la diffusione di legalità e trasparenza.
Stabilito, poi, che dopo 5 anni dalla sua costituzione,
venga affidato a un valutatore indipendente l'analisi dei
risultati nel frattempo prodotti. L'attuazione del presente
articolo costa 2 milioni di euro, nel 2009, e 8 milioni di
euro, dal 2010.
Concorsi "territoriali" (articolo 51). Si stabilisce
che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai
pubblici uffici è garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
Contrattazione collettiva (articoli 53, 54, 57, 59, 60, 61,
63, 65 e 66). Determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e alle
relazioni sindacali e disciplina, in coerenza col settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi,
che viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra
disciplina giuridica ed economica. Sempre alla
contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei
trattamenti economici accessori collegati: alla performance
individuale, organizzativa e all'effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate ovvero dannose o
pericolose per la salute. E in accordo con il principio di
delega sulla riduzione del numero dei comparti e delle aree
di contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione collettiva per l'individuazione della
relativa composizione, il decreto fissa a 4 il numero dei
comparti di contrattazione, cui corrispondono 4 separate
aree per la dirigenza. Un'apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale. In attesa della
costituzione delle macro area contrattuali, si dispone la
proroga degli organismi di rappresentanza del personale (Rsu),
anche se le relative elezioni siano state già indette (come
nel caso della scuola). Le elezioni relative al rinnovo dei
predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con
riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30
novembre 2010. Nell'ambito, poi, dei comparti di
contrattazione possono essere costituite apposite sezioni
contrattuali per specifiche professionalità. Per migliorare,
inoltre, l'efficienza e l'efficacia delle procedure della
contrattazione collettiva, si segnala la facoltà delle
amministrazioni, al fine di incentivare la conclusione
tempestiva degli accordi e di tutelare il profilo
retributivo dei dipendenti in caso di mancato accordo, di
erogare, in via provvisoria, ai dipendenti le somme
stanziate dalla legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali
(per le sole voci stipendiali). Come, pure, in alternativa a
questa, la copertura economica del periodo di vacanza
contrattuale secondo misure e modalità stabilite dalla
contrattazione nazionale e, comunque, nei limiti previsti
dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse
contrattuali. Disposto, poi, che ogni accordo decentrato sia
accompagnato da una relazione tecnica e da una relazione
illustrativa, entrambe rese accessibili tanto agli organi di
controllo quanto al pubblico. L'ultima, in particolare, deve
essere redatta in modo tale da consentire al pubblico di
valutare quanto la contrattazione decentrata sia
effettivamente improntata al principio di premiare la
produttività e l'efficienza nell'offerta di servizi
pubblici. Previsto, poi, per alcune amministrazioni
pubbliche che gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale siano posti a carico dei rispettivi
bilanci. Qualora, invece, sorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato del punto in discussione.
Previsto, inoltre, un particolare regime per i procedimenti
negoziali per il personale a ordinamento pubblicistico e
l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente
decreto.
Contrattazione integrativa (articoli 55 e 64). Viene
sottoposta a vincoli di spesa cogenti, definiti dalla
contrattazione nazionale sulla base degli obiettivi e delle
compatibilità di finanza pubblica. Per le amministrazioni
delle autonomie locali, sono previsti vincoli di
approvazione preventiva meno stringenti che per le
amministrazioni centrali, ma comunque nel rispetto dei patti
di stabilità e dei limiti fissati dai bilanci pluriennali.
Le amministrazioni locali, peraltro, possono eventualmente
aggiungere risorse proprie a quelle definite dalla
contrattazione nazionale a favore della contrattazione
integrativa, sempre nel rispetto dei limiti indicati.
Potenziato, poi, il sistema dei controlli sulla spesa, che
richiede alle
amministrazioni centrali di inviare annualmente, e
pubblicare sul proprio sito, informazioni certificate sul
costo degli accordi integrativi al Ministero dell'economia,
e da questo alla Corte dei conti. Previsto, anche, che
qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo, l'amministrazione
interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Chiarito, anche, che i soggetti e le
procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale. Entro il 31 dicembre 2010, infine,
le parti dovranno adeguare i contratti collettivi
integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. In difetto, i contratti vigenti cesseranno
d'efficacia dal 1° gennaio 2011 e non saranno ulteriormente
applicati.
Incompatibilità (articolo 52). Non si può conferire
un incarico di direzione di strutture deputate alla gestione
del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito,
negli ultimi 2 anni, cariche politiche o sindacali.
Inderogabilità (articolo 29). Da parte della
contrattazione collettiva di tutte le norme della riforma
Brunetta relativa alle novità in arrivo su merito e premi,
che verranno, pure, inserite di diritto nei contratti.
Ispettorato per la funzione pubblica (articolo 71).
Che opera all'interno della presidenza del Consiglio, alle
dipendenze della Funzione Pubblica, per controllare, meglio,
efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.
Licenziamento disciplinare (articolo 69, sub articoli
55-quater e 55-octies). Si resta a casa (e in alcuni
casi pure senza preavviso) se si attesta la falsa presenza
in servizio, ci si assenta senza giustificazione, si rifiuta
senza valido motivo un trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivare esigenze di servizio.
Licenziamento in tronco, pure, se si falsificano documenti,
si reiterano nell'ambiente di lavoro gravi condotte
aggressive o moleste, e in caso di condanna penale
interdittiva perpetua dagli uffici pubblici. E, ancora, ma
con la ricorrenza di determinate circostanze, in caso di
valutazione di insufficiente rendimento. L'amministrazione
può, inoltre, risolvere il rapporto di lavoro nel caso di
accertata permanente inidoneità psico-fisica al servizio da
parte di un proprio dipendente.
Manager pubblici (articoli da 37 a 41 e articolo 50).
Previste sostanziali modifiche al regime della dirigenza
pubblica al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e
la qualità delle prestazioni erogate al pubblico, oltre a
realizzare adeguati livelli di produttività, favorendo il
riconoscimento di meriti e demeriti. Tra le novità in
arrivo: un ampliamento delle competenze sia nei processi di
valutazione del personale ai fini delle progressione
economica e tra le aree e della corresponsione di indennità
e premi incentivanti, sia nelle procedure di mobilità con
riguardo al personale appartenente a ruoli che presentano
situazioni di esubero, al fine di promuovere il riequilibrio
e il più efficiente impiego delle risorse umane. Previsto,
anche, un riordino della disciplina del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali, regolando il rapporto
tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi
apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione
dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito
amministrativo. In particolare, viene promossa la mobilità,
sia nazionale che internazionale, dei dirigenti e si prevede
che i periodi lavorativi svolti saranno valorizzati ai fini
del conferimento degli incarichi dirigenziali. Giro di vite,
poi, sulle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi: oltre alla responsabilità disciplinare, si
sancisce l'impossibilità di rinnovo dell'incarico
dirigenziale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla
revoca e al licenziamento. Qualora, invece, abbia omesso di
vigilare sul rispetto, da parte del proprio personale, degli
standard di qualità e quantità fissati dall'amministrazione,
gli viene decurtata la retribuzione di risultato, fino
all'80 per cento. Rischia, poi, l'accusa di danno erariale,
il dirigente che non individua le eccedenze di personale.
Mansioni (articolo 62). Stabilito che il prestatore
di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito
per effetto di procedure selettive. L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione. Tranne
dirigenti e personale scolastico e assimilati, tutti gli
altri pubblici impiegati sono inquadrati in 3 distinte aree,
con progressioni orizzontali in base a principi di
selettività e verticali, di norma per concorso pubblico.
Merito (articoli da 17 a 19 e articolo 31). Da
valorizzare con sistemi premianti (denaro e carriera) e con
logiche meritocratiche. Stop, quindi, agli incentivi "a
pioggia", come, pure, alla distribuzione dei premi collegati
alla performance in assenza di verifiche e attestazioni sui
sistemi di misurazione e valutazione. L'Organismo
indipendente compila una graduatoria delle valutazioni di
tutto personale pubblico: il 25% è collocato nella fascia di
merito alta, il 50% va nella fascia intermedia (che portano
a casa il 50% delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance individuale)
e il restante 25% viene collocato nella fascia di merito
bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun
trattamento accessorio. La contrattazione collettiva
integrativa può prevedere deroghe alla fascia alta: non più
di 5 punti percentuali in aumento o in diminuzione.
Importante precisazione: le novità sul sistema premiante non
si applicano al personale dipendente se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore
a 8 e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio
nell'amministrazione non è superiore a 5. Per regioni, enti
locali e Ssn, nell'esercizio delle rispettive potestà
normative, si prevede, invece, che una quota prevalente
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale venga attribuita al
personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia
di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non
inferiori a 3.
Mobilità tra comparti (articolo 48). Per favorirla,
con un Dpcm, sentite le regioni e i sindacati, verrà
definita, a costo zero per l'Erario, una tabella di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti nei diversi settori della pubblica
amministrazione.
Norme transitorie (articoli 72, 73 e 74). Prevista
l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente
decreto. Stabilito, poi, che l'obbligo di cartellino
identificativo per i dipendenti a contatto col pubblico
decorra a partire dal 90esimo giorno successivo all'entrata
in vigore del decreto. Sempre dall'entrata in vigore del
provvedimento, targato Brunetta, non è più ammessa, a pena
di nullità, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari
dinnanzi ai collegi arbitrali. Un successivo provvedimento
verranno declinate le novità in arrivo per il mondo della
scuola. Al momento, resta esclusa la possibilità di
costituire nell'ambito del sistema scolastico gli organismi
indipendenti di valutazione.
Obiettivi (articolo 1). Riorganizzare l'intera
disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche. Si punta a valorizzare
produttività e merito di impiegati e dirigenti. Con la
previsione, poi, "se assenteisti e fannulloni", di super
multe e meno soldi in busta paga.
Organismi indipendenti di valutazione (articoli 14 e 30,
comma 2). Che dovranno sorgere (gratuitamente ed
entro il 30 aprile 2010) all'interno di ogni
amministrazione, sostituendo, di volta in volta, i servizi
di controllo interno. Sono nominati, per 3 anni, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo e l'incarico è
rinnovabile per una sola volta. Ogni organismo è composto da
3 componenti e ha il compito, tra l'altro, di garantire la
correttezza dei processi di misurazione e valutazione, anche
al fine di corrispondere i premi.
Organo di indirizzo politico amministrativo (articolo 15).
Con il compito, in particolare, di promuovere la cultura
della responsabilità per il miglioramento della performance,
del merito, della trasparenza e dell'integrità.
Performance da "10 e lode" (articoli 2 e 3). Che
dovranno essere, costantemente, valutate e misurate, per
tenere sotto controllo il polso della situazione, anche al
fine di riconoscere premi e scatti di carriera. Ogni
amministrazione dovrà rendere pubblici i giudizi assegnati
ai propri uffici. L'intera operazione, dalla valutazione
alla pubblicazione dei voti, dovrà essere "a costo zero": si
utilizzeranno, cioè, risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili "a legislazione vigente".
Piano delle performance (articoli 10 e 11, comma 5).
Da presentare, da parte di ciascuna amministrazione, ogni
anno, entro il 31 gennaio, e che racchiude tutte le
informazione su obiettivi e risultati di tutti gli
impiegati. Se non viene adottato, l'amministrazione
inadempiente non potrà erogare la retribuzione di risultato
ai dirigenti responsabili e non potrà procedere
all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi
di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Bisognerà, poi, fare, pure, una relazione, entro il 30
giugno, che evidenzi, come una sorta di consuntivo dell'anno
precedente, le performance organizzative e individuali, con
rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
e alle risorse programmate e il bilancio di genere
realizzato. Entrambi i documenti dovranno essere trasmessi a
via XX Settembre, alla Commissione di valutazione, alle
associazioni dei consumatori e utenti, ai centri di ricerca
e a ogni altro osservatore qualificato.
Premio di efficienza (articolo 27). Previsto che una
quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento
sia destinata, in misura fino a 2/3, a premiare, secondo
criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa, il personale direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua a incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa. Si chiarisce,
però, che tali risorse possono essere utilizzate solo se i
risparmi sono stati documentati. Il vincolo, vale, anche,
per enti locali e Ssn.
Procedimento disciplinare (articoli 67, 68 e 69, sub
articoli 55-bis, 55-ter, 55-sexies). Giro di vite su
sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di
scarsa produttività e assenteismo, potenziando l'efficienza.
Va su internet il codice disciplinare di ogni
amministrazione e viene rimesso ai contratti collettivi il
compito di regolare tipologia di infrazione e relativa
sanzione. Con un limite però: che non può istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari,
per cui resta, peraltro, confermata la giurisdizione del
giudice ordinario. Si possono, invece, prevedere forme di
conciliazione non obbligatorie da concludersi velocemente
(massimo 30 giorni e, comunque, prima dell'irrogazione della
sanzione). Riconosciuti, poi, più poteri ai dirigenti,
termini certi e una fase istruttoria potenziata. Il giudizio
penale sospende solo i procedimenti disciplinari più
complessi. Se poi il procedimento disciplinare (non sospeso)
si conclude con l'irrogazione di una sanzione, i termini si
riaprono se vi è incompatibilità con il sopravvenuto
giudicato penale. Previste, ancora, varie ipotesi di
responsabilità per condotte che arrecano danno
all'amministrazione pubblica, fra le quali si segnala (per
la forte valenza pratica) la responsabilità disciplinare del
dirigente o del funzionario che determina per colpa la
decadenza dell'azione disciplinare. Per converso, si limita
esplicitamente agli eventuali casi di dolo o colpa grave la
responsabilità civile del dirigente in relazione
all'esercizio dell'azione disciplinare.
Programma triennale per la trasparenza (articoli 11 e 16).
Che dovrà essere fatto, sentite le associazioni di
utenti e consumatori, e aggiornato annualmente. In caso
contrario, è fatto divieto all'amministrazione inadempiente
di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti
preposti agli uffici coinvolti. Rientrano nel perimetro
della norma anche gli enti locali e il Ssn. Un esempio di
buona trasparenza sarà l'adozione, rapida, della posta
elettronica certificata.
Rapporto di lavoro pubblico (articoli da 32 a 36).
Che è disciplinato dal codice civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nel decreto legislativo
165/2001, che costituiscono disposizioni a carattere
imperativo. Previsto, anche, che, nel rispetto della legge,
le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano
assunte, in via esclusiva, dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove
prevista. Su proposta dei competenti dirigenti, viene
elaborato il documento di programmazione triennale del
fabbisogno del personale. Stabilito, poi, che i contratti
collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli
istituti della partecipazione.
Ricompense (articoli da 20 a 26). Per valorizzare
merito e professionalità. In totale, sono previsti 6 premi.
Si parte dal bonus annuale delle eccellenze, cui concorrono
tutti gli impiegati collocatisi nella fascia meritocratica
alta. C'è, poi, il premio annuale per l'innovazione (di
valore pari all'ammontare del bonus eccellenti), che viene
assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado
di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti
o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto
sulla performance dell'organizzazione. Accanto a questi 2
premi, ci sono, anche, le progressioni economiche (sulla
base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi e nei limiti delle risorse disponibili), e gli
scatti di carriera, con cui le amministrazioni possono
ricoprire, con personale interno, posti disponibili (nella
riserva, però, del 50 per cento). La collocazione, per 3
anni di fila, o per 5 anni anche non consecutivi, nella
fascia di merito alta costituisce titolo prioritario per far
scattare le progressioni. Professionalità sviluppata sul
campo (e attestata nel giudizio di valutazione), poi, può
portare il dipendente pubblico all'assegnazione di incarichi
e responsabilità superiori. Infine, ogni amministrazione può
valorizzare le risorse mandandole a lavorare, per un certo
periodo, in altri enti, anche esteri, oppure, promuovendo
l'accesso privilegiato a percorsi di alta formazione.
Sentenze penali (articolo 70). Stabilito che la
cancelleria del giudice che emesso il provvedimento penale
nei confronti del dipendente pubblico ne comunica il
dispositivo all'amministrazione e, su richiesta di
quest'ultima, trasmette copia integrale della pronuncia. Da
preferire, modalità di invio telematico.
Standard di qualità (articolo 28). Andranno definiti
con direttive, aggiornabili annualmente, del presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per la
valutazione. Per i servizi di Regioni ed enti locali si
provvederà con atti d'indirizzo, adottati d'intesa con la
conferenza unificata.
Trasferimenti (articolo 49). Potranno essere
utilizzati per ricoprire posti in organico vuoti. Alle
amministrazioni è fatto, però, obbligo di rendere pubbliche
le vacanze di posti da coprire attraverso passaggio diretto
di personale da altri enti, fissando preventivamente i
criteri di scelta.
Trasparenza (articolo 11, comma 7). Ogni
amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito internet,
in un'apposita sezione (di facile e immediata
consultazione), tutte le informazioni legate alle
valutazione e al merito. Dalle retribuzioni e i curricula
dei dirigenti, all'ammontare complessivo dei premi collegati
alle performance, agli incarichi, retribuiti e non,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Trattamento economico accessorio (articolo 45). Che
viene legato ai risultati per almeno il 30% della
retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto
della retribuzione individuale di anzianità e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensività. I contratti collettivi nazionali
possono incrementare progressivamente la componente
dell'emolumento legata alle performance.
Valutatori (articolo 12). Nella nuova
Amministrazione, targata Brunetta, uffici e impiegati
pubblici saranno valutati da 4 organi: la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche, gli organismi indipendenti,
l'organo di indirizzo politico-amministrativo e i singoli
dirigenti.
Voti
a impiegati e uffici (articoli da 4 a 9). Arrivano le
pagelle come a scuola. A essere valutati saranno i
dipendenti e le singole strutture: alla "bocciatura"
corrisponderanno meno soldi in busta paga e alla
"promozione", scatti di carriera legati a incentivi
economici. Al posto delle lezioni, si parte dalla fissazione
degli obiettivi da raggiungere e gli indicatori di
misurazione delle performance. Gli steps sono programmati su
base triennale e definiti, alla partenza, dagli organi di
indirizzo politico-amministrativo. Sono ammessi, però, "aiutini"
in corso d'opera, per correggere eventuali performance da
subito negative. Il voto sarà data annualmente e riportato
in un apposito sistema di misurazione e valutazione delle
performance, che misurerà, tra l'altro, i risultati
conseguiti dalla struttura organizzativa, il grado di
soddisfazione degli utenti, l'efficiente impiego delle
risorse e la qualità e la quantità di prestazioni e servizi
erogati. La valutazione delle performance è svolta, a
seconda dei casi, dagli Organismi di valutazione, dalla
Commissione per la valutazione e dai dirigenti di ciascuna
amministrazione. Per le performance individuali di dirigenti
del personale responsabile di una struttura, il giudizio
sarà collegato agli indicatori di risultato, al
raggiungimento di specifici obiettivi individuali e, in
generale, alla qualità del contributo assicurato alla buona
causa dell'ufficio. Verrà, anche, tenuta in considerazione
la capacità del dirigente di valutare i propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi. Per tutti gli altri impiegati,
il voto è, invece, parametrato solo sul raggiungimento degli
obiettivi di gruppo o individuali e sulla qualità del
contributo dato. Non saranno tenuti in considerazione (né
nel bene, quindi, né nel male) i periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro per maternità o per congedo
parentale.