Inaugurazione Anno Giudiziario 2007
Indice
PARTE I
PARTE II – LA GIUSTIZIA PENALE
Caratteristiche della criminalità nel distretto
Le principali manifestazioni criminose
La legge 31 luglio 2006, n. 241: "Concessione di indulto"
La prescrizione dei reati nei vari gradi del giudizio
Le misure cautelari e il Tribunale del riesame
I procedimenti speciali in primo e secondo grado
Il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza
PARTE III – LA GIUSTIZIA CIVILE
Gli Uffici del Giudice di Pace
PARTE IV – LA GIUSTIZIA MINORILE
Per consentire una più agevole comprensione delle considerazioni che si svilupperanno nella presente relazione, appare opportuno tratteggiare preliminarmente gli elementi distintivi del distretto giudiziario di Palermo e sintetizzare i dati fondamentali sui movimenti dei processi, rimandando comunque per ogni più specifico approfondimento alle tabelle statistiche del periodo compreso tra il 1º luglio 2005 ed il 30 giugno 2006.
Sul fronte dell'organico il periodo in considerazione non ha segnato alcuna modifica rispetto agli anni precedenti, di tal che ancora adesso continua a registrarsi formalmente l'assegnazione al distretto di 472 magistrati, composti da 390 di 1º grado (di cui 260 giudicanti e 130 requirenti) e 82 di 2º grado (63 in Corte e 19 in Procura Generale).
La percentuale di scopertura complessiva, pari al 7,86%, è leggermente migliorata rispetto a quella registratasi lo scorso anno, pari all'8,90%.
Proprio nel corso della stesura della presente relazione sono stati coperti quattro dei sei posti di magistrato distrettuale (due dei quattro assegnati alla magistratura giudicante e i due della requirente) che tendenzialmente dovrebbero consentire di far fronte alle vacanze di lunga durata nei vari uffici del Distretto.
Tuttavia va evidenziato che la dotazione organica emergenziale appare inadeguata allo scopo, anche se, beninteso, i magistrati distrettuali sono destinati non già a coprire i posti vacanti (attualmente ben 39) bensì le assenze di lunga durata, quali quelle per malattia, astensione dal lavoro per gravidanza o maternità che di per sé ascendono a diverse decine.
Basti ricordare due consiglieri della Corte di Appello componenti della Commissione esaminatrice del concorso per Magistrato e perciò di fatto esonerati da ogni altro incarico per circa due anni, ed altri tre giudici che facendo uso della facoltà prevista dall'art. 2 della l. n. 476 del 1984 sono stati collocati in congedo straordinario per motivi di studio perché ammessi a corsi di dottorato di ricerca; tale ultima circostanza appare sicuramente apprezzabile se valutata sotto il profilo del proficuo dialogo tra mondo accademico e magistratura, oltre che della specifica qualificazione professionale dei giudici, ma di certo incide negativamente sulla complessiva capacità di risposta del "servizio giustizia" ad una domanda proveniente dagli oltre due milioni di abitanti residenti nel distretto.
A tal proposito sembra opportuno segnalare l'incidenza, per nulla trascurabile, della destinazione di un cospicuo numero di magistrati quali componenti delle commissioni esaminatrici degli esami di avvocato, peraltro fatta recentemente oggetto anche di una iniziativa del C.S.M., tendente a verificare il minore apporto che i numerosi magistrati destinati ogni anno a tale incarico possono arrecare sull'efficiente esercizio dell'attività giudiziaria: ultimamente ben 24 magistrati del distretto fanno parte delle 6 commissioni di esame, la qual cosa non potrà, intuitivamente, se non ridurre la possibilità materiale di destinare all'attività prettamente giudiziaria il tempo e l'impegno che i 24 magistrati dovranno invece riversare nell'attività di correzione degli elaborati e nel successivo esame dei candidati che supereranno le prove scritte.
Il dato meramente numerico sull'organico, testé illustrato, risente, come è intuibile, dell'inevitabile approssimazione – con riferimento alle molteplici specifiche realtà locali – di qualsiasi raccolta di dati statistici, ove si ponga mente al fatto che a fronte di uffici che il 30 giugno 2006 godevano di un organico completo (è il caso del Tribunale di Sciacca, delle Procure della Repubblica di Agrigento, Marsala e Trapani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, e dell'Ufficio di Sorveglianza di Palermo), altri presentavano invece percentuali elevatissime di vacanze (30% alla Procura della Repubblica di Termini Imerese; 20% in quella di Sciacca).
Lo stesso dato sconta inoltre gli effetti negativi di una distribuzione tra i due settori fondamentali (civile e penale) che dovrebbe essere tendenzialmente paritaria, e, all'interno del ramo penale, tra giudici del dibattimento e giudici della sezione G.I.P.–G.U.P., i quali ultimi per disposizione di normazione secondaria non dovrebbero essere inferiori ad 1/3 dei P.M., pari, nel tribunale di Palermo, a 24 unità, contro le 20 di fatto assegnate alla suddetta sezione, pur competente su tutti i procedimenti del Distretto per i delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.. Condizione già insostenibile di per sé, ma divenuta addirittura intollerabile dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale ammissiva del giudizio abbreviato per i procedimenti di competenza della Corte di Assise che oggi sempre più frequentemente si celebrano presso la sezione G.I.P.–G.U.P. di Palermo che alleggerisce oltre modo il carico delle nove sezioni di Corte di assise dei tre tribunali provinciali, senza aver beneficiato di alcun aumento nel proprio organico.
Si consideri che nell'anno di riferimento la Corte di Assise di Agrigento, suddivisa in tre sezioni, ha emesso soltanto una sentenza (esattamente com'era avvenuto lo scorso anno), tre sentenze sono state pronunciate dalle due sezioni di Corte di assise di Trapani (erano state cinque lo scorso anno), e 17 sentenze dalle 4 sezioni di Palermo (che lo scorso anno ne avevano definito 15), con vistose riduzioni rispetto agli anni precedenti, dovute all'effetto congiunto della scelta del rito abbreviato dinanzi al G.U.P. e della netta flessione nell'ultimo quinquennio del numero di alcuni dei delitti di criminalità organizzata 1.
Nessun ufficio giudiziario, peraltro, può ragionevolmente pretendere di raggiungere apprezzabili risultati, in termini di efficienza complessiva, senza l'adeguato supporto degli uffici di cancelleria che hanno a loro volta raggiunto una scopertura di ben 336 unità di personale a fronte delle 1.917 previste in organico, con una lievitazione del tasso di vacanze assestatosi sul 17,53% a fronte del precedente 16,95%. Alcune figure professionali di estrema delicatezza risultano particolarmente penalizzate: sono scoperti addirittura il 44% dei posti di cancelliere (ve ne sono in servizio 100, a fronte dei 179 previsti in organico), e il 59% dei posti di direttori di cancelleria (24 in servizio, su 59 posti disponibili).
L'affanno degli uffici di cancelleria, e la consistenza di una vacanza negli uffici giudiziari ancora significativa, non hanno tuttavia impedito il raggiungimento – sul piano della risposta alla domanda di giustizia – di risultati che non esito a definire lusinghieri avuto riguardo alle risorse disponibili. Nel settore civile, infatti, la pendenza complessiva è diminuita del 3,14%, passando in termini assoluti da 61.593 a 59.657 procedimenti, con esaurimento di ben 28.972 affari. Al segnale positivo proveniente da quasi tutti gli uffici del distretto, corrisponde però la difficoltà della Corte di Appello che, pur avendo esaurito un numero di procedimenti superiore a quello dell'anno precedente (1.651 contro 1.539), non ha potuto far fronte ad una sopravvenienza ulteriormente accresciutasi (2314 procedimenti a fronte dei 2184 sopravvenuti nell'anno precedente) e risultata davvero eccessiva per un ufficio il cui organico – da troppi anni immutato su parametri obsoleti – palesa tutta la propria inadeguatezza a sostenere gli effetti di riforme e di ristrutturazioni organizzative succedutesi da almeno un decennio: ci si riferisce all'introduzione dei Giudici Onorari Aggregati, che hanno ormai pressoché completato il gravoso compito loro affidato, ed all'impiego sempre più massiccio della magistratura onoraria nei Tribunali civili che hanno accelerato il tasso di smaltimento negli uffici di primo grado ma hanno intasato quelli di appello finendo col richiedere un insopportabile sacrificio personale ai Consiglieri addetti al settore.
Nel ramo penale il numero complessivo dei reati di nuova iscrizione ha raggiunto la cifra di 167.150 procedimenti (lo scorso anno erano stati 131.693), ed è intuitivo che uffici giudiziari già provati da una pregressa pendenza di 104.139 procedimenti ben difficilmente potranno far fronte in tempi ragionevoli ad una massa di processi destinata necessariamente ad essere istruita indipendentemente dagli esiti che nella maggior parte dei casi si riveleranno sterili sul piano dell'effettività della sanzione penale, per effetto dell'ampio indulto concesso con la legge n. 241/2006, cui non si è accompagnata né una larga depenalizzazione delle fattispecie di reato suscettibili di essere contrastate con sanzioni amministrative, né un'amnistia diretta a liberare gli uffici almeno da una parte di quei processi relativi a reati le cui pene non potranno comunque essere applicate, perché condonate.
È perciò prevedibile un'ulteriore dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti assegnati ai Tribunali, visto che nell'ultimo anno la durata media è già cresciuta da 502 a 556 giorni (con una punta di 683 giorni a Palermo, e con un minimo di 182 giorni ad Agrigento).
Per quanto attiene alla Corte di Appello, il settore penale ha segnato un andamento ben diverso dal civile: in occasione della precedente relazione sull'amministrazione della Giustizia si era avuto modo di osservare che la Corte di Appello di Palermo era risultata prima in Italia per indice di durata media di processi nel settore penale, essendo riuscita mediamente a definire le impugnazioni in 210 giorni, contro una media nazionale di 601 giorni; i prospetti statistici più recenti consentono di rilevare che tale performance è stata ulteriormente migliorata, essendosi attestato il relativo indice sui 207 giorni. L'accresciuta sopravvenienza nell'ultimo anno in considerazione (3.816 procedimenti, contro i 3.661 dell'anno precedente), coniugata all'ulteriore incremento di procedimenti di nuova iscrizione, non lascia tuttavia prefigurare scenari particolarmente incoraggianti, quanto meno finché non verranno adottate politiche giudiziarie mirate alternativamente – o, come sarebbe auspicabile, cumulativamente – a deflazionare il carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, ad accelerare la capacità di erosione dell'arretrato da parte dell'Autorità Giudiziaria, e ad aumentare seriamente l'organico della Magistratura ordinaria. Ed invero, non sembra più possibile, allo stato, accelerare ulteriormente l'indice di smaltimento dell'arretrato manovrando esclusivamente le leve dell'organizzazione degli uffici, né ci si può attendere un significativo accrescimento della produttività dei magistrati senza intaccare negativamente l'invalicabile limite qualitativo delle decisioni, né – ancora – si può pretendere un maggior rendimento da parte del personale di cancelleria, già prodigatosi con ammirevole abnegazione per superare le difficoltà quotidiane.
Ogni ufficio del Distretto ha segnalato accoratamente la necessità di strumenti atti a consentire un'inversione della costante tendenza alla dilatazione dei tempi complessivi di definizione dei giudizi. In verità, non sembra che le più recenti riforme di tipo ordinamentale possano ritenersi in qualche modo utili alla soluzione del problema a causa del quale il nostro paese è comparso abitualmente, in veste di imputato, davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: quello dell'eccessiva durata dei processi. Occorre, semmai, una riforma che affronti organicamente i diversi aspetti del tema e che sostenga il funzionamento della "macchina giustizia" non solo con adeguate risorse umane e materiali atte ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, ma anche con una normazione specifica.
Limitando l'analisi, per il momento, al settore penale, a tal riguardo non può non segnalarsi che l'abbreviazione dei termini di prescrizione dei reati non solo non ha apportato alcun beneficio alla celerità dei giudizi, ma sembra anzi paradossalmente aver contribuito alla loro ulteriore dilatazione. Anche nell'anno di riferimento, infatti, è stata confermata l'assai modesta propensione degli imputati all'utilizzazione di quei riti che nello scenario prefigurato dal Legislatore del 1989 avrebbero dovuto consentire la canalizzazione al dibattimento di un numero estremamente limitato di procedimenti: a fronte di 15.940 definiti in primo grado con giudizio ordinario (erano stati 16.744 lo scorso anno), soltanto 1.182 sono stati conclusi a seguito di giudizio abbreviato, e soltanto 2.730 (erano stati 2.880 lo scorso anno) sono stati definiti con l'applicazione di pena su richiesta delle parti, a testimonianza di un sempre più massiccio ricorso ad un dibattimento che, non potendo garantire sollecita definizione, viene sempre più spesso utilizzato dilatoriamente ed interpretato come una sorta di promessa di prescrizione, nell'ultimo anno in effetti pronunciata in ben 3.620 casi, con un'impennata – tanto impressionante quanto prevedibile – rispetto alle 1.269 prescrizioni pronunciate nell'anno 1 luglio 2004 / 30 giugno 2005.
In un approccio realistico al problema della durata dei processi penali sembra potersi affermare che con ogni probabilità sarebbe necessario seguire un percorso esattamente opposto a quello finora segnato dai molteplici interventi legislativi che tanto profondamente hanno trasformato l'equilibrio del processo accusatorio ambiziosamente disegnato dal Legislatore del 1989. Una massiccia depenalizzazione, coniugata ad un prolungamento dei termini di prescrizione dei reati, avrebbe nell'immediato l'effetto di orientare gli utenti sui riti alternativi, di decongestionare il dibattimento, e di innescare un circolo virtuoso che nel medio periodo potrebbe finalmente sottrarre l'Italia alle ripetute censure della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani.
Deve ora dirsi delle risorse materiali, assolutamente necessarie per il mantenimento ed il recupero dell'efficienza degli apparati giudiziari. A fronte di una costante lievitazione degli esborsi per intercettazioni telefoniche e ambientali, fonoregistrazioni, stenotipia e patrocinio a spese dello Stato, le leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni hanno progressivamente ridotto gli stanziamenti per gli uffici giudiziari, imponendo drammatici tagli che non solo rendono difficoltosa l'ordinaria amministrazione, ma intralciano delicate indagini rispetto alle quali lo strumento dell'intercettazione si è rivelato indispensabile ed estremamente incisivo, e perfino lo svolgimento ordinato dei processi (si pensi all'impossibilità di retribuire il personale di cancelleria che dovrebbe partecipare alle udienze pomeridiane, o di sostenere le spese per le trasferte dei collegi giudicanti).
Connesso al tema delle risorse materiali è il fenomeno sempre più frequente
del ricorso al patrocinio a spese dello Stato, segnatamente nel processo penale,
che assorbe una quota non trascurabile delle risorse finanziarie destinate alla
giustizia:
nel periodo di riferimento, infatti, e con riguardo al solo settore penale, a
fronte di 9.702 richiedenti ammessi (dei quali 9.108 italiani e 594 stranieri) i
costi del patrocinio ascendono a ben 9.456.888,59 euro (comprensivi di I.V.A.),
dei quali 8.765.245,51 euro per compensi dei difensori e 691.643,08 per altri
costi2.
Nel settore penale, le liquidazioni degli onorari in favore dei difensori, cui si aggiungono le ordinanze rese sulle relative opposizioni, costituiscono, ormai, una consistente parte dei provvedimenti camerali.
La stessa ammissione al gratuito patrocinio, intesa alla tutela del diritto di difesa ed alla realizzazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale che ne dovrebbero costituire la ragione fondante, ha dato talvolta luogo a taluni eccessi, come segnalato da tutti gli uffici giudiziari: si assiste ad impugnazioni manifestamente dilatorie, proposte nell'interesse di imputati rimasti contumaci in primo grado – ignari dei gravami ovvero disinteressati al loro esito – tali da ingenerare il dubbio di mirare alla liquidazione dei compensi.
A questo riguardo, è stata suggerita la reintroduzione della disposizione, già prevista dal 3º comma dell'art. 571 c.p.p. ed abrogata dall'art. 46 l. 16 dicembre 1999 nº 479, secondo la quale "...contro le sentenze contumaciali il difensore può proporre appello solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.. ".
Sempre de jure condendo, per prevenire l'uso strumentale del ricorso al patrocinio a spese dello Stato, potrebbe essere estesa al giudizio d'appello la non liquidabilità dell'onorario nei casi di manifesta infondatezza o palese carattere dilatorio del gravame.
Del resto, la valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa è prevista dall'articolo 122 del Testo unico in materia di spese di giustizia nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, che la demanda ai Consigli dell'Ordine ai fini delle ammissioni in via anticipata e provvisoria al patrocinio, salvo il successivo provvedimento di revoca da parte del magistrato ai sensi dell'articolo 136 del medesimo Testo Unico.
Lo scenario delle risorse materiali non è tuttavia privo di spiragli positivi, e mi riferisco con ciò all'attuazione della L.R. 31 maggio 2005 n. 6, contenente disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità: nell'ambito di un apprezzabile piano straordinario di interventi in risorse umane e materiali a favore dell'Amministrazione della giustizia ordinaria, amministrativa e contabile sono stati già forniti dalla Regione Siciliana ai quattro Distretti giudiziari siciliani personal computer da tavolo e portatili ed è stata preannunciata la fornitura di ulteriori beni strumentali 3. In un momento non favorevole dal punto di vista delle risorse statali, ed in presenza di suggerimenti ministeriali su eventuali "sponsorizzazioni" di incerta realizzabilità, almeno nel nostro territorio, l'iniziativa della Regione merita di essere segnalata come esempio di collaborazione concreta e di contributo al recupero dell'efficienza della Giustizia.
Caratteristiche della criminalità nel distretto
I dati salienti della criminalità nel nostro distretto durante il periodo in esame appaiono sostanzialmente in linea con quelli registrati negli anni precedenti, pur con qualche significativa variazione.
Il numero delle rapine, delle estorsioni e dei furti continua ad essere elevato, anche se in significativa contrazione rispetto al più recente passato, mentre sostanzialmente invariato è il numero degli omicidi colposi con violazione delle norme del codice stradale e delle norme antinfortunistiche.
In leggera diminuzione sono gli omicidi volontari, consumati e tentati, che comunque sono per lo più motivati da circostanze occasionali e che solo in rari casi sono riconducibili a dinamiche interne alla criminalità mafiosa.
Una più decisa contrazione si registra in attività criminali assai diffuse come il traffico di sostanze stupefacenti o in materia di bancarotta e di reati societari.
Sempre elevato il numero degli incendi dolosi, che comunque non risultano essere ricollegabili ad organizzazioni terroristiche.
Le violazioni in materia edilizia evidenziano una significativa riduzione rispetto agli ultimi anni, verosimilmente ascrivibile al venir meno di concrete aspettative di ulteriori provvedimenti legislativi di sanatoria degli abusi.
Dopo anni di assenza del fenomeno, si registrano alcuni casi di illeciti in materia di sofisticazione vinicola che hanno riguardato anche prodotti dichiarati come a "denominazione di origine controllata".
Il numero complessivo dei procedimenti penali a carico di cittadini stranieri – per i reati diversi dalla violazione delle leggi sull'immigrazione – è considerevolmente aumentato, ma ancor più preoccupante è la crescita dei reati inerenti a violazioni della legge sull'immigrazione, che sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente. Tale fenomeno ha interessato prevalentemente il circondario del Tribunale di Agrigento, nel cui territorio sono avvenuti numerosi episodi di sbarco.
Per il resto l'andamento della criminalità nel distretto non presenta note significative, né variazioni di rilievo rispetto al passato.
Il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso nel distretto di Palermo, nel periodo in considerazione, continua ad essere una realtà di estremo rilievo, anche se appare incoraggiante il dato relativo ai procedimenti per associazione di tipo mafioso, in ulteriore, netta flessione rispetto all'anno precedente (64 contro 124, pari a – 48%).
Infatti, se si considera che negli anni giudiziari 2003/2004 e 2004/2005 si erano registrati picchi di ben 298 e 290 procedimenti per associazione mafiosa deve riconoscersi che il dato statistico riflette con evidenza più gli effetti positivi dell'intensa azione repressiva delle forze dell'ordine che la pur innegabile riduzione delle collaborazioni dei c.d. pentiti.
Non a caso proprio in questo anno giudiziario si è registrato il clamoroso successo della cattura del noto latitante Bernardo Provenzano nel Corleonese e più recentemente di Maurizio Di Gati nell'Agrigentino, segnali inequivocabili di un iniziale sfaldamento del tessuto protettivo di importanti latitanti in territori ad alta densità mafiosa.
A tali eventi positivi si accompagna la significativa esperienza dei giovani di "Addiopizzo" che nella nostra città con spontanea creatività hanno diffuso slogan antimafia capaci di scuotere le coscienze al punto da ottenere, dopo essersi costituiti in associazione l'adesione di commercianti – Pizzo Free – che non hanno esitato ad esporre nelle vetrine dei loro esercizi la dicitura QUI NON SI PAGA IL PIZZO.
Se è vero come è vero che secondo l'ormai noto detto di Giovanni Falcone la mafia è un fenomeno umano e come tale avrà una fine, eventi come quelli sopra esposti fanno sperare che sia imminente quanto meno il suo declino.
Le principali manifestazioni criminose
Dopo aver doverosamente segnalato questi spiragli di luce che fanno sperare in un futuro migliore non può tuttavia essere messo in dubbio il fatto che l'associazione mafiosa cosa nostra continui ad esercitare, come riferito dalla Procura della Repubblica di Palermo, il suo controllo capillare sulle attività economiche, sociali e finanche politiche del territorio del Distretto avvalendosi, come in passato, di estorsioni, di intimidazioni diffuse, attentati incendiari, e inserendosi nel mondo dei pubblici appalti.
Una prima, seppur parziale conferma di tale assunto può ricavarsi dall'analisi dei dati statistici relativi alla commissione nel periodo di riferimento dei delitti di estorsione, usura, riciclaggio e corruzione, che costituiscono le fonti principali di approvvigionamento delle risorse finanziarie di cosa nostra, e che, seppure in significativa diminuzione, confermano comunque per il loro rilevante numero la sua perdurante attività criminale4.
Il fatto, poi, che tale attività sia stata posta in essere con modalità meno appariscenti rispetto al passato corrisponderebbe ad una precisa "strategia della sommersione" voluta da Bernardo Provenzano (e contrapposta a quella stragista di Totò Riina), ipotesi che ora ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni dei più recenti collaboratori di giustizia.
Seppure cosa nostra palermitana continui, attraverso i suoi vertici, ad imporre ancora le strategie generali dell'organizzazione, gli indubbi e rilevanti successi dell'attività repressiva svolta in questi ultimi anni dalla magistratura e dalle Forze di Polizia hanno creato e continuano a creare situazioni di grave difficoltà per l'organizzazione mafiosa, più volte dichiarata apertamente sia nelle conversazioni intercettate sia nelle lettere scambiate tra esponenti di primo piano dell'associazione, per la preoccupazione di sempre nuovi arresti, il timore di nuove collaborazioni con la giustizia e per la sempre crescente difficoltà dell'organizzazione a garantire la sicurezza dei grandi capi latitanti e quella delle loro comunicazioni a fronte della continua pressione delle Autorità dello Stato.
Non sorprende, pertanto, che sussistano momenti di contrasto e di crisi all'interno dell'organizzazione mafiosa, come evidenziato in modo drammatico da alcuni omicidi eccellenti avvenuti nel periodo in considerazione, e tra questi in particolare l'omicidio di Maurizio Lo Iacono, uomo d'onore di rilievo della "famiglia" di Partinico, e la scomparsa (per presumibile "lupara bianca") in data 11 gennaio 2006 di Giovanni Bonanno, già reggente dell'importantissima "famiglia" di Resuttana, a Palermo.
È in un contesto così delineato che in data 11 aprile 2006 viene catturato in un casolare in agro di Montagna dei Cavalli di Corleone, dopo quasi 43 anni di latitanza, Provenzano Bernardo, capo riconosciuto di cosa nostra, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Palermo al termine di lunghe e complesse indagini, dirette e coordinate dalla D.D.A. di Palermo.
Tale arresto, dovuto alla professionalità ed all'impegno straordinario degli organi investigativi e della magistratura inquirente, ha posto finalmente termine ad una latitanza che, per la sua durata ultra quarantennale, costituiva una aperta sfida all'autorità dello Stato.
Al momento dell'arresto sono stati sequestrati numerosi documenti (lettere, biglietti, appunti) che hanno permesso una ricostruzione aggiornata dei rapporti tra il Provenzano ed alcuni dei maggiori esponenti di cosa nostra nella Sicilia Occidentale.
Proprio le indagini dirette alla cattura dei più importanti latitanti di cosa nostra palermitana5, trapanese6, ed agrigentina 7 continuano a svelare progressivamente l'esistenza di una vasta rete di fiancheggiatori nei più svariati settori della società e dell'economia, evidenziando la perdurante ed estrema pericolosità dell'organizzazione mafiosa, nonché la sua straordinaria capacità di infiltrare il tessuto economico e sociale.
Altri elementi fondamentali di valutazione sono poi emersi da una complessa attività di indagine della Squadra Mobile di Palermo che ha portato la D.D.A. di Palermo a disporre, in data 20 giugno 2006, il fermo di Rotolo Antonino ed altre 44 persone tra cui numerosi capi–mandamento e capi–famiglia della provincia di Palermo (procedimento n. 5724/05 R.G.N.R.). Nell'ambito di tale indagine sono state intercettate numerosissime conversazioni che, per l'elevato livello criminale degli interlocutori 8 e per gli argomenti trattati, hanno costituito una preziosissima fonte di conoscenza per la comprensione ed il contrasto dell'organizzazione mafiosa.
Dagli elementi in tal modo acquisiti ha trovato conferma l'assunto secondo cui, ferma restando la tradizionale struttura unitaria e verticistica di cosa nostra, articolata nel territorio in famiglie e mandamenti, Bernardo Provenzano ha cercato di coagulare attorno a sé un ristretto vertice, allo scopo di realizzare una transizione dalla precedente fase emergenziale ad una fase di restaurazione della struttura organica di cosa nostra, capace di restituire all'associazione la sua tradizionale capacità strategica.
Della struttura di vertice di cosa nostra, capace di determinare le linee strategiche dell'associazione mafiosa ed una volta rappresentata dalla "Commissione", hanno fatto da ultimo parte, oltre al Provenzano, Salvatore Lo Piccolo9 e Matteo Messina Denaro10, ed ancora Pastoia Francesco11 e Rotolo Antonino12. Un ruolo importante hanno avuto fino al momento del loro arresto (20 giugno 2006) anche Bonura Francesco13 e Cinà Antonino14, così restando confermata la rinnovata importanza assunta per l'organizzazione da uomini d'onore di comprovata esperienza ed "affidabilità" personale, sovente posti a capo delle varie famiglie e mandamenti come "reggenti" temporanei, in grado di interloquire attraverso riservatissimi "canali" con lo stesso Provenzano per la gestione degli interessi la cui cura è loro demandata, ma che soprattutto costituiscono significativi fattori di aggregazione, espressioni di vertice di aree omogenee dal punto di vista associativo, anche se eterogenee sotto il profilo territoriale.
Grazie agli elementi in tal modo acquisiti è inoltre stato possibile identificare numerosi "uomini d'onore" ed in particolare coloro che, di fatto, hanno svolto e/o svolgono un ruolo direttivo dell'attività di diverse "famiglie" e "mandamenti" mafiosi; è stato possibile, altresì, identificare i responsabili di numerose estorsioni ai danni di attività imprenditoriali e commerciali (c.d. "messe a posto") e si è confermata per l'ennesima volta l'importanza vitale che questo fenomeno criminale ha per l'associazione mafiosa sia dal punto di vista del controllo del territorio sia da quello dell'acquisizione delle risorse indispensabili per l'esistenza stessa dell'organizzazione 15; ancora, è stata confermata l'ingerenza dell'organizzazione mafiosa nell'esecuzione di appalti pubblici e privati; sono stati acquisiti elementi significativi sui rapporti degli esponenti di vertice 16 dell'organizzazione con esponenti del mondo politico e sul perseguimento di una strategia volta non solo ad appoggiare nelle competizioni elettorali candidati ritenuti di assoluta fiducia ma ad ottenere anche l'inserimento nelle liste dei candidati di persone ancora più affidabili perché legate agli stessi "uomini d'onore" da vincoli di parentela o da rapporti ritenuti di uguale valore 17.
Ulteriore conferma dei rapporti che cosa nostra intrattiene con settori collusi dell'economia, delle istituzioni e della pubblica amministrazione, costituenti la cosiddetta "zona grigia" di cui si è già parlato in passato, è scaturita dalla collaborazione (iniziata il 16 settembre 2005) di Campanella Francesco 18, funzionario di banca presso il Credito siciliano di Villabate ed esponente politico locale con l'incarico, tra l'altro, di presidente del consiglio comunale di Villabate, il quale, anche in virtù dei particolari ruoli pubblici che ha assolto in passato, è stato in grado di ricostruire numerose importanti transazioni finanziarie poste in essere al fine di occultare e riciclare i profitti dell'organizzazione mafiosa ed ha consentito di disvelare in maniera dettagliata complesse vicende 19 della vita politica, economica ed amministrativa del comune di Villabate, pesantemente inquinato dall'agire mafioso 20; in questo contesto, il Campanella ha riferito anche del ruolo di alcuni esponenti politici di rilievo regionale e di alcuni imprenditori non solo siciliani, così confermando ancora una volta i legami che purtroppo esistono tra l'organizzazione mafiosa e settori del mondo politico ed economico (la c.d. zona grigia), che da questi legami traggono forza e vantaggi di vario tipo.
Il
traffico di stupefacenti
Anche in questa materia i dati statistici relativi al distretto segnalano
una consistente contrazione del fenomeno nel periodo di riferimento; ed
infatti, i procedimenti per le associazioni finalizzate al traffico di
stupefacenti sono passati da 238 a 22 (con una riduzione pari al 91%),
mentre quelli relativi ai reati di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti sono stati 1.743 (con una riduzione rispetto al periodo
precedente pari al 16%).
Ciò indubbiamente costituisce un riscontro dell'efficacia dell'attività di prevenzione e contrasto condotta in materia dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura.
Per quanto riguarda il fenomeno in generale, le indagini hanno fatto registrare in particolare un aumento del consumo di cocaina (ormai diffuso in tutti gli strati sociali), nonché di ecstasy e di altre droghe sintetiche (specialmente nelle discoteche), nonché una elevata percentuale di consumatori minorenni.
Va infine evidenziato che nel periodo di riferimento è entrata in vigore la nuova normativa in materia di stupefacenti (D.L. 30 dicembre 2005, convertito nella legge 49/06), che, com'è noto, ha equiparato il trattamento sanzionatorio previsto per violazioni attinenti le sostanze del tipo leggero a quelle disciplinate per le droghe di tipo pesante, e che ha sanzionato penalmente anche il possesso di sostanze stupefacenti in quantità superiore a quella indicata nelle tabelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2006 (entrata in vigore il 9 maggio 2006).
Si è posta così l'esigenza, principalmente avvertita dagli organi di polizia, di individuare dei criteri per stabilire con immediatezza quando il quantitativo di sostanza rinvenuta nella disponibilità di un soggetto superi i limiti stabiliti nelle tabelle di cui sopra, onde potere stabilire se sussistano o meno i presupposti per procedere all'arresto in flagranza (non potendosi, in dette situazioni, attendere i risultati delle analisi tecniche necessarie per stabilire la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza).
Come segnalato dal Procuratore della Repubblica di Palermo, si è così fatto ricorso ad un criterio empirico 21 secondo cui ad un certo quantitativo lordo di sostanza stupefacente corrisponde sempre la stessa quantità di principio attivo; sicché, distinguendo i vari tipi di sostanze stupefacenti, si è elaborata una tabella in base alla quale individuare immediatamente la quantità lorda di sostanza stupefacente contenente il principio attivo di cui alle tabelle suddette.
Il limite quantitativo massimo è stato raddoppiato con decreto del 4 agosto 2006 emesso dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia e pubblicato sulla GU n. 268 del 17 novembre 2006.
Le
misure di prevenzione
È comune riconoscimento degli operatori del diritto che uno dei più
efficaci, se non addirittura "il più efficace" mezzo di contrasto alla
criminalità organizzata, è costituito dalla confisca degli illeciti profitti
accumulati dai soggetti raggiunti da indizi di appartenenza a sodalizi di
tipo mafioso. La devoluzione allo Stato di tali ricchezze, infatti, sottrae
al singolo indiziato mafioso il risultato dell'attività criminale, così
deprimendone l'aspirazione all'accaparramento ed all'affermazione sociale,
oltre che lo stesso prestigio in seno all'organizzazione mafiosa, ed al
contempo riduce per l'intera associazione mafiosa la stessa possibilità di
continuare ad incidere sui rapporti economici destinati all'esercizio di
poteri criminali.
L'ablazione dei patrimoni di origine illecita, peraltro, oltre a costituire il cuneo attraverso il quale è possibile spezzare la dicotomia potere–ricchezza costituente l'obiettivo e la ragion d'essere delle organizzazioni mafiose, è in grado di alimentare un volano virtuoso mediante il reinserimento di ingenti risorse in un circuito economico scevro dai caratteristici condizionamenti criminali. Non va peraltro omesso il rilievo che ricostituire un patrimonio confiscato può essere, per cosa nostra, più difficile che sostituire un numero anche non irrilevante di affiliati tratti in arresto.
La Procura della Repubblica di Palermo ha a tal riguardo osservato che i risultati conseguiti in materia di misure di prevenzione, segnatamente come strumento di contrasto al riciclaggio dei profitti illeciti delle organizzazioni mafiose, sono stati, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, più significativi di quelli conseguiti con altri strumenti e in particolare con i procedimenti per i reati di cui agli artt. 648 bis c.p. e 648 ter c.p. e con il procedimento di cui all'art. 12 sexies D.L. 356/1992.
Ed in effetti, analizzando i dati disponibili, appare evidente che su questo fronte anche nel periodo in considerazione gli uffici giudiziari del Distretto di Palermo hanno continuato ad applicare efficacemente la legge Rognoni–La Torre conseguendo importanti risultati e consentendo la riduzione della pendenza. A fronte di una pendenza complessiva che il 1º luglio 2005 registrava 704 procedimenti (459 personali e 245 patrimoniali), risultano ancora pendenti, al 30 giugno 2006, "soltanto" 562 procedimenti (344 personali e 218 patrimoniali); tanto, in considerazione sia del saldo positivo tra sopravvenienze (608 procedimenti, di cui 533 personali e 75 patrimoniali) e procedimenti conclusi (750, di cui 648 personali e 102 patrimoniali), sia dell'accresciuta produttività degli uffici giudiziari che si occupano della specifica materia.
Analizzando il dato, che nell'insieme è sicuramente positivo e segna una decisa inversione di tendenza rispetto allo scorso anno (la pendenza complessiva era infatti passata dai 666 procedimenti – di cui 422 personali – alla data del 1º luglio 2004, ai 704 procedimenti – di cui 459 personali – al 1º luglio 2005), va tuttavia registrata qualche disomogeneità:
Il Tribunale di Palermo segnala, quali provvedimenti di sequestro più significativi, quelli a carico degli indiziati mafiosi Eucaliptus Nicolò e Salvatore, Cusimano Andrea e Antonio, Inzerillo Antonio e Prisinzano Angelo; i provvedimenti di confisca più ragguardevoli riguardano Cangialosi Santo, Coraci Vito, Carioti Giovanni, Bruno Pietro, Di Salvo Giacinto, Baratta Antonino, Buccafusca Girolamo e Montalbano Biagio.
Il Tribunale di Agrigento segnala invece le misure patrimoniali ed i sequestri che riguardano i patrimoni di Di Caro Calogero (storico componente della consorteria di Canicattì), di Lo Giudice Vincenzo (già assessore regionale), e di Failla Salvatore (presidente dell'IACP), osservando a tal proposito che sempre più spesso le proposte riguardano noti esponenti politici, alti funzionari della pubblica amministrazione, professionisti ed imprenditori.
La Corte di Appello ha definito, tra l'altro, i rilevanti procedimenti a carico di Cannella Tommaso, Chiovaro Aurelio Giovanni, Schimmenti Santo, Faldetta Luigi, e Piazza Vincenzo, e risulta recentemente depositato anche il procedimento a carico dei fratelli Giuseppe e Gaetano Sansone.
Del procedimento Piazza 24 si era già parlato in occasione della precedente relazione – per l'interesse suscitato dal provvedimento – ancorché il relativo decreto fosse stato depositato il 25 novembre 2005. Trattandosi di procedimento definito nel periodo oggetto della presente relazione, sembra opportuno tuttavia ribadire che il procedimento, avviato su proposta della Procura della Repubblica di Palermo del 30 luglio 1994, è stato definito in primo grado con tre distinti decreti emessi tra il 17 luglio 1996 ed il 19 luglio 1999; in grado di appello sono stati esperiti accertamenti tecnici particolarmente complessi che hanno impegnato cinque periti per oltre tre anni, ed al termine è stata pressocchè integralmente confermata, con decreto depositato il 25 novembre 2005, la confisca di un patrimonio del valore, secondo le stime dell'amministratore giudiziario, di circa un miliardo di euro, pari a circa 2.000 miliardi di lire, intestato al PIAZZA e ad una trentina di soggetti – per lo più appartenenti alla sua cerchia familiare – ritenuti suoi prestanome. Una semplice lettura del dispositivo del decreto del Tribunale e di quello della Corte consente di rilevare che sono state confiscate – ancorché non ancora definitivamente – numerose quote e azioni di una ventina di importanti società operanti nel campo dell'edilizia, numerosi immobili (molti dei quali attualmente condotti in locazione da enti pubblici) aziende agricole – estese complessivamente migliaia di ettari – ubicate in Sicilia e in Toscana, i saldi attivi di molteplici conti correnti e depositi bancari, e l'8,38% delle azioni della Banca del Popolo, evidenziandosi a tal riguardo che secondo quanto accertato dagli ispettori della Banca d'Italia il PIAZZA era considerato l'azionista di riferimento dell'istituto di credito in commento.
Altrettanto rilevante è il procedimento a carico del fratelli Sansone: anche in questo caso la proposta era stata formulata dal Procuratore della Repubblica di Palermo nel 1993, ed al termine di un lungo contenzioso sono stati confiscati beni intestati ad una trentina di società e prestanome, del valore di alcune centinaia di milioni di euro.
Appare meritevole di menzione il suggerimento offerto dal Presidente della II sezione penale del Tribunale di Palermo, che ha tra l'altro osservato l'opportunità di colmare la lacuna normativa con riguardo alla previsione della revocabilità degli atti di disposizione compiuti dal prevenuto in un periodo "sospetto", individuabile esemplificativamente nell'anno precedente la richiesta di sequestro.
E così pure vanno segnalate le osservazioni del Procuratore della Repubblica di Trapani riguardanti la delicata fase dell'esecuzione e della assegnazione dei beni confiscati: questi ha invero espresso preoccupazione per l'azione in passato rivelatasi carente e inadeguata dell'Agenzia del Demanio – ente preposto ai compiti di gestione e formulazione della proposta di destinazione dei beni confiscati – ed ha condivisibilmente elogiato l'azione propulsiva dell'autorità prefettizia, concretizzatasi nell'aver favorito, in più occasioni, il reale recupero al patrimonio pubblico dei cespiti già appartenenti a cosa nostra, sovente ancora occupati – a distanza di anni dalla confisca definitiva – dal prevenuto o dai suoi familiari, senza che gli Amministratori Giudiziari si fossero concretamente e tempestivamente attivati per ottenerne l'allontanamento. All'uopo l'Autorità prefettizia nell'area trapanese ha coinvolto costantemente anche le amministrazioni comunali, in maggioranza beneficiarie del futuro concreto utilizzo dei beni già oggetto di confisca.
Un'efficace risposta alle preoccupazioni espresse dal Procuratore di Trapani potrà verosimilmente essere fornita dalla "Banca dati dei beni sequestrati e confiscati", oggetto del progetto SIPPI ("Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale"), finanziato dalla Commissione Europea come Progetto Obiettivo Nazionale per la Sicurezza delle Regioni Meridionali (in breve "PON– Sicurezza"), individuate come aree di "obiettivo uno", che vede il Tribunale e la Procura della Repubblica di Palermo come uffici pilota; proprio nei giorni in cui viene redatta la presente relazione il sistema viene installato negli uffici della Corte di Appello, e verrà progressivamente esteso a tutti gli altri uffici del distretto che operino nello specifico settore.
Tanto, ovviamente, potrà incidere sulla fase della concreta esecuzione e dell'assegnazione dei beni, ma sul piano delle indagini appaiono inquietanti le preoccupazioni espresse segnatamente dal Procuratore della Repubblica di Palermo che ha segnalato la progressiva tendenza di cosa nostra a diversificare gli investimenti privilegiando forme di investimento difficilmente individuabili, o addirittura investendo all'estero i capitali illeciti. L'innalzamento delle difese delle organizzazioni mafiose non sembra peraltro essere bilanciato da una corrispondente elevazione delle capacità investigative degli uffici all'uopo preposti, se è vero che ancora oggi non è stato neanche attivato un archivio unico informatico cui attingere quanto meno i dati di partenza per le indagini bancarie.
Del tutto irrilevante è stata l'incidenza dei delitti oggettivamente e soggettivamente politici nel panorama della criminalità del distretto. Nessuna segnalazione al riguardo è pervenuta, infatti, dalle Procure né sono stati registrati episodi criminosi di matrice fondamentalista islamica o attività politiche o religiose esplicitamente finalizzate a suscitare attentati o generici atti di violenza ispirati al concetto di Jihad.
Nel periodo in considerazione la D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo ha comunque effettuato un attento e costante monitoraggio investigativo, nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani, presso ambienti ritenuti idonei ad essere permeati dalle dottrine incitanti alla "guerra santa". Non si è registrato alcun episodio suscettibile d'assumere rilievo penale.
Va segnalato che ha costituito e costituisce terreno investigativo di costante monitoraggio quello del controllo dei flussi di immigrazione clandestina, in quanto la posizione della Sicilia, ed in particolare delle sue coste occidentali, rende l'isola un naturale luogo di approdo e transito degli immigrati provenienti dall'Africa e dall'Asia.
La Sicilia ha costituito e costituisce una vera e propria "porta d'ingresso" verso il Nord Italia ed il Nord Europa, come dimostrano varie indagini, dalle quali è talvolta emerso – specie in passato – che soggetti legati ad ambienti fondamentalisti islamici poi individuati come operativi nelle regioni settentrionali erano transitati dalla Sicilia occidentale. Sicché è plausibile ritenere che in Sicilia siano operative strutture organizzative stabili che gestiscono gli aspetti logistici e di smistamento verso le regioni settentrionali di varie categorie di immigrati clandestini di diversa provenienza, fra i quali potrebbero ben mimetizzarsi anche soggetti legati ad ambienti fondamentalisti islamici.
Tuttavia il costante monitoraggio della situazione ad opera delle forze dell'ordine consente di escludere, allo stato, l'esistenza di organizzazioni terroristiche, o anche solo di stampo fondamentalista islamico, operanti nel territorio del distretto. È da ritenere che l'eventuale reclutamento di immigrati clandestini da parte di organizzazioni terroristiche avvenga in altri paesi, mentre la Sicilia continua ad essere essenzialmente "terra di transito", dove probabilmente operano associazioni criminali di tipo comune che, in collegamento con associazioni di analogo tipo operanti nei paesi di provenienza, organizzano "viaggi della speranza" a mero scopo di lucro.
Tale considerazione appare avvalorata, almeno fino ad oggi, dal fatto che le indagini svolte hanno finora consentito di individuare l'esistenza di articolate associazioni per delinquere, composte da cittadini stranieri e italiani, dedite però soltanto a favorire i flussi di immigrazione clandestina.
I dati statistici distrettuali in materia di reati contro il patrimonio registrano una significativa contrazione del fenomeno nel periodo di riferimento: ed infatti, le estorsioni sono state 337 (con una riduzione del 42% rispetto al periodo precedente), le rapine 2.087 (con una riduzione del 15% rispetto al periodo precedente) i furti a carico di autori noti 1.628 (con una riduzione del 18%) ed i furti a carico di ignoti 27.437 (con un aumento dell'1%); i sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione sono stati 7 (con una riduzione del 53%).
Nel periodo in questione si è verificato un preoccupante aumento delle rapine consumate ai danni delle Poste S.p.A., nonché di quelle ai danni di istituti di credito privi di vigilanza esterna ad opera di guardie giurate.
Inoltre, si registra un immutato interesse della criminalità (organizzata e non) per i generi di monopolio. Infatti – mentre si è registrata una diminuzione del fenomeno (assai elevato negli anni precedenti) delle rapine ai monopoli – sono tuttavia aumentati i furti ai danni di tabaccherie, perpetrati con tecniche che richiedono una lunga e complessa attività preparatoria, finalizzata alla manomissione dell'impianto di allarme 25.
Connessa a tale tipologia delittuosa è la conseguente attività di riciclaggio dei tabacchi (con la frequente partecipazione di esponenti dell'organizzazione mafiosa cosa nostra), che avviene talvolta mediante la partecipazione di rivenditori compiacenti, ma in qualche caso anche attraverso vere e proprie estorsioni ai danni di tabaccai i quali sono costretti ad acquistare i beni di provenienza delittuosa.
Inoltre, costante è il fenomeno delle rapine ai danni di autotrasportatori, sovente ad opera di gruppi criminali ben organizzati, che possono contare su affidabili canali per la ricettazione ed il riciclaggio dei beni sottratti; in questo settore scarso è l'apporto alle indagini che proviene dalle persone offese (quasi sempre semplici dipendenti di ditte), che di norma non hanno alcun interesse personale a consentire il recupero della refurtiva.
Infine, sempre rilevante è il fenomeno delle rapine ai danni di supermercati, spesso commesse da tossicodipendenti.
In merito alle tecniche di indagine, si rivela sovente indispensabile il ricorso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, spesso con l'ausilio del sistema di rilevamento satellitare della posizione di autoveicoli GPS, e ciò a causa del non rassicurante contributo fornito dalle persone offese e dai testimoni oculari, soprattutto con riferimento alla fase dibattimentale.
Accade frequentemente, infatti, che il testimone – dopo avere riconosciuto nella prima fase delle indagini (in fotografia o personalmente) il rapinatore arrestato – modifichi le sue dichiarazioni una volta chiamato a confermarle dinanzi al giudice nel contraddittorio con l'imputato; si rende così necessario acquisire aliunde la prova della colpevolezza dell'imputato, mediante il ricorso all'analisi di tabulati telefonici e ad intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Sarebbe quindi auspicabile una modifica normativa che consenta l'intervento del Giudice con procedura semplificata e in tempi rapidissimi, così da consentire la pronta acquisizione di una prova sempre e comunque utilizzabile, riducendo al massimo l'intervallo temporale tra l'originaria dichiarazione del testimone alla P.G. o al P.M. e quella resa al Giudice, oggi sovente assai ampio.
I dati statistici relativi a tale tipologia di reati nel periodo di riferimento evidenziano una sostanziale inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nell'anno precedente, in quanto risultano essere in significativa diminuzione le corruzioni (17 in totale, con una riduzione pari al 60%) e gli abusi di ufficio (297 in totale, con una riduzione pari al 25%), mentre sono in aumento peculati e malversazioni (69 in totale, con una crescita pari al 30%).
Anche quest'anno, tra i procedimenti di maggior rilievo che hanno impegnato la Procura di Palermo nel periodo di riferimento, numerosi sono quelli concernenti le truffe ai danni della Regione Siciliana e del Ministero Attività Produttive per i finanziamenti previsti anche dalla legge n. 488/1992; tali illeciti sono resi più agevoli dalla facilità con cui è possibile eludere gli eventuali controlli, in realtà pressoché inesistenti salvo sporadiche eccezioni.
Seppure con limitati profitti economici, ancor più numerosi sono i reati in materia di benefici scolastici, sanitari, pensionistici, erogati sulla base di autocertificazioni dal contenuto non corrispondente al vero e solo fortuitamente controllato col sistema c.d. "a campione".
Anche in materia di appalti pubblici continuano a verificarsi numerosi illeciti, per le gravi lacune nella attestazione dei requisiti di natura economico–finanziaria ed organizzativa, che la legge n. 109/94 ed il D.P.R. n. 34/2000 hanno affidato alle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione).
Oltre alla scarsa frequenza dei controlli, va altresì rilevata l'obiettiva comunanza di interessi esistente tra le parti coinvolte nell'attestazione ideologicamente falsa: le ditte hanno interesse ad ottenere qualifiche di livello superiore, che consentano di partecipare a gare d'appalto più importanti; per la proporzionalità delle tariffe, le S.O.A. percepiscono maggiori introiti col rilascio di qualificazioni più elevate; eventuali procacciatori di affari – espressamente previsti con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici – ricavano profitti proporzionati all'entità dei contratti stipulati per loro tramite.
Almeno dubbia appare l'utilità dei controlli a campione, rimessi alla assoluta discrezionalità delle stesse S.O.A. ed il cui esito, in caso di accertate irregolarità, si risolve in un mancato introito per il controllore.
Talora la mancanza della qualificazione necessaria, per le categorie dei lavori da appaltare, risulta superata con la costituzione di apposita A.T.I. – Associazione Temporanea di Imprese – solo apparente ma in realtà riconducibile ad un unico centro operativo e decisionale. La concreta inidoneità dell'impresa effettivamente interessata all'aggiudicazione sovente induce quest'ultima a frazionare i lavori con il ricorso a subappalti non autorizzati.
Poco numerosi sono invece i procedimenti per fatti di peculato, corruzione, concussione di una certa gravità; di solito questi reati appaiono commessi da soggetti isolati, sforniti di adeguate complicità e coperture.
Estremamente numerosi sono però gli illeciti commessi anche mediante fatti corruttivi nel rilascio di falsi diplomi scolastici, ad opera di una associazione per delinquere, estesa nel tempo e nello spazio, i cui soggetti godevano di inammissibili negligenze ed insospettabili complicità tra i pubblici ufficiali. Considerazioni analoghe possono ripetersi per una organizzazione dedita alle prove di esame per il rilascio di patenti di guida.
Deve rilevarsi che proprio sui casi più gravi di corruzione – previsti dall'art. 319 c.p. per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio – la legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli) ha inciso più pesantemente, riducendo da dieci a sei anni i termini di prescrizione ordinaria, e dimezzando quelli della prescrizione prorogata.
Nonostante un innegabile miglioramento con la recente apertura di nuovi cantieri, permane lo stato di degrado in cui versano parecchi edifici e complessi monumentali cittadini. La persistente pericolosità delle strutture ha dato origine a vari procedimenti penali nei confronti dei proprietari pubblici e privati, ottenendosi così anche il risultato di stimolarne la manutenzione ed il restauro.
Sono tuttora frequenti gli interventi presso case di riposo per anziani totalmente abusive ed in stato di assoluta precarietà; in mancanza di strutture pubbliche più adeguate, i relativi procedimenti penali non appaiono sufficienti a prevenire ulteriori illeciti in pregiudizio delle fasce più deboli della popolazione.
Da un punto di vista meramente statistico, il numero dei reati di violenza sessuale segna un regresso, essendosi registrati 187 casi, a fronte dei 269 del precedente anno. I reati di violenza sessuale a danno di minori sono aumentati da 110 a 157, e si registrano inoltre 51 casi di pedofilia e pedopornografia.
Va tuttavia osservato che nella specifica materia il dato statistico manifesta tutta la propria relatività, siccome rappresentativo di un fenomeno che sconta ancora una certa resistenza all'emersione in sede giudiziaria e che sovente rimane sommerso all'interno di realtà familiari patologiche o di contesti socio–ambientali che non solo manifestano impermeabilità ad ogni intervento degli apparati di prevenzione e/o controllo approntati dell'Ordinamento, ma che tendono anche a risolvere autonomamente il "problema", se non addirittura a proteggere i responsabili preservandoli da ogni conseguenza penale. È nota, d'altro canto, la "paura della denuncia" che si instilla nella vittima, legata alle fisiologiche conseguenze di respiro socio–familiare che ne derivano, nonché alla consapevolezza che matura in essa circa la necessaria sottoposizione ad un iter giudiziario inevitabilmente invasivo, spesso traumatico, e temuto come infamante.
L'analisi coordinata dei casi giudiziari condotta dalla Procura di Palermo (segnalandosi a tal proposito che il dato palermitano si discosta da quello complessivo del distretto, essendosi registrato nella specifica realtà territoriale un incremento dei reati in considerazione) ha individuato il fenomeno dell'abuso sui minori, con particolare riferimento a quello cosiddetto "di strada" 26, come espressione di disagio o emarginazione sociale in contesti territoriali ed ambientali caratterizzati da povertà, promiscuità e basso livello culturale. In tali contesti, l'abuso normalmente non è risultato episodico, ma piuttosto espressione di una "mercificazione" del minore, utilizzato come "oggetto di consumo" da vendere o affittare a terzi. L'abuso "intrafamiliare" è però risultato il più diffuso, oltre che il più difficile da prevenire e reprimere (siccome legato a particolari condizioni, costituite da un legame intenso con l'abusatore, o da una lunga durata dell'abuso, o – ancora – dall'occultamento dell'abuso agli altri componenti del nucleo familiare, o dal fatto che la persona abusata viene minacciata o convinta a non parlare dell'accaduto, o – per finire – dal fatto che la persona abusata è, spesso, un bambino in evoluzione psico–fisica), ed in questo caso i dati emersi dalle indagini hanno evidenziato un fenomeno "trasversale", esteso ad ogni strato sociale e ad ogni realtà territoriale o culturale.
Per quanto attiene alla pedopornografia, la Procura della Repubblica di Palermo segnala numerose indagini, delegate alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, svolte mediante operazioni di copertura autorizzate dal PM ex art. 14 l. 269/98, e cioè mediante acquisto simulato di materiale pedopornografico e/o attivazione di siti "civetta", nei quali sono stati registrati tutti gli accessi e il c.d. download di materiale illecito da parte del soggetto che si era connesso al sito. A seguito dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, risoltosi di fatto nel restringimento della possibilità di ricorrere ad attività sotto copertura (escludendo che la stessa possa avere luogo al di fuori dei limiti rigidamente fissati dall'art. 14 della legge 269/98 27, e quindi statuendo non soltanto la inutilizzabilità, ma anche la illiceità di tale attività, laddove non si proceda ab initio per i delitti di cui agli artt. 600 bis commi 1 e 2, 600 ter commi 1, 2 e 3 o 600 quinques c.p.), nei procedimenti relativi al delitto di cui all'art. 600 quater c.p. si è proceduto dunque prevalentemente mediante strumenti tradizionali di investigazione, quali acquisizione di tabulati telefonici ed emissione di ordini di esibizione nei confronti delle banche beneficiarie di pagamenti tramite carte di credito per l'acquisto di materiale illecito via internet, in modo da risalire ai nominativi dei titolari delle carte di pagamento.
Già in occasione della precedente relazione si era avuto modo di evidenziare, sulla scorta anche di quanto riferito dal Procuratore della Repubblica di Palermo, che dopo l'introduzione, avvenuta nel 2001, nel Decreto Ronchi dell'art. 53 bis, che disciplina il delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti, il quale avrebbe dovuto costituire il primo passo verso una riforma complessiva della tutela penale dell'ambiente, tutti i successivi interventi legislativi sono stati improntati a diversi fini.
Si è assistito perciò, progressivamente, ad una serie di innovazioni e modifiche legislative che hanno indebolito la tutela dell'ambiente e che hanno reso, di conseguenza, più difficile ogni intervento finalizzato alla prevenzione, prima, ed alla repressione, poi, degli illeciti ambientali. Gli esempi di tale politica legislativa sono molteplici e si sono mossi lungo due binari: o quello di far fronte a momenti emergenziali e conseguentemente "sanare" situazioni specifiche di illegalità ovvero quello di introdurre una disciplina generale, comunque caratterizzata da un complessivo abbassamento della soglia di difesa dell'ambiente: l. 21 dicembre 2001 n. 443 (terre e rocce da scavo); D.L. 7 marzo 2002 n. 22, conv. in l. 6 maggio 2002, n. 82 (coke da petrolio); D.L. 18 settembre 2001 n. 347 convertito in l. 16 novembre 2001 n. 405 (rifiuti sanitari); D.L. 8 luglio 2002 n. 138, conv. in l. 8 agosto 2002, n. 178 (interpretazione autentica della nozione di «rifiuto»). Solo recentemente, in chiusura della scorsa legislatura, è stato definitivamente approvato il T.U. di riordino della legislazione in materia ambientale (152/2006) che ha, di fatto, recepito tutte le normative sopra cennate, alcune delle quali già dichiarate incompatibili con il diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia di Strasburgo.
Nonostante la materia si sia rivelata ostica ed espressione di una legislazione in incessante fase di riordino, tutti gli uffici giudiziari del distretto si sono comunque contraddistinti per efficienza anche nello specifico settore in questione.
La Procura di Palermo segnala un'indagine particolarmente complessa, che ha consentito di individuare una struttura organizzata attiva nel settore dell'illecito smaltimento di rifiuti sanitari e di altri rifiuti pericolosi (vernici ecc.). Nell'ambito dell'indagine sono stati sottoposti a sequestro un impianto di incenerimento sito nella zona industriale di Carini ove venivano abusivamente termodistrutti i rifiuti sanitari, nonché le tredici aziende che conferivano i rifiuti nel predetto sito. La contestuale nomina di un amministratore giudiziario ha peraltro impedito la interruzione di un servizio di rilevante interesse pubblico quale quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sanitari e, contemporaneamente, ha permesso che tali strutture aziendali fossero progressivamente regolarizzate e rese conformi alla normativa primaria e secondaria di tutela dell'ambiente.
Un altro procedimento di primario interesse è poi quello relativo all'impianto di degassificazione sito a Palermo in località Acquasanta, sottoposto a sequestro. Si tratta di un impianto concepito per il trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi, in particolare acque di sentina ed oli esausti. Le indagini hanno consentito di accertare che detto impianto, operando in difformità a quanto previsto dalla legge e privo di autorizzazione, ha ricevuto per il trattamento rifiuti di tipologia tossico–nociva pari a 20.000 mc, determinando una situazione di inquinamento sia dell'aria che delle acque, con conseguente allarme per la popolazione residente nelle zone limitrofe.
Altre indagini riguardano la gestione e lo smaltimento illecito dei rifiuti derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani di plastica nei comuni della Sicilia occidentale, la realizzazione del termovalorizzatore di Bellolampo, lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto o sostanze derivate (in particolare eternit), e gli eventi di inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni diffuse e convogliate prodotte dalla distilleria "Bertolino" di Partinico.
Dall'area trapanese vengono pure segnalati alcuni procedimenti di grande rilevanza e che consentono di apprezzare l'intensità di un fenomeno in via di progressiva intensificazione e di primaria importanza per la salute pubblica. Tra questi possono menzionarsi il procedimento avente ad oggetto le indagini relative allo smaltimento illecito dei rifiuti derivanti dai lavori concessi in appalto all'interno dell'area portuale di Trapani; il procedimento, già in fase dibattimentale, riguardante un vasto traffico di rifiuti relativi alla produzione di tubazioni per la realizzazione del gasdotto tra l'Italia e la Libia, che ha consentito di accertare nell'anno 2003, l'illecito smaltimento, in forma organizzata, di migliaia di tonnellate di rifiuti industriali (polveri metalliche, contenitori per vernici e solventi) all'interno della discarica comunale di Alcamo; il procedimento – in fase di indagini preliminari – riguardante l'attività di traffico organizzato di rifiuti relativa ai fanghi estratti nell'ambito delle attività connesse all'evento sportivo "America's Cup", da cui è emerso l'illecito smaltimento, in forma organizzata, di migliaia di tonnellate di rifiuti industriali (fanghi contenenti sostanze pericolose, cancerogene ed ecotossiche) provenienti dai lavori di dragaggio presso il porto di Trapani; il procedimento – già in fase dibattimentale – relativo ad ipotesi di inquinamento delle acque di un canale, sito in zona naturalisticamente rilevante, mediante immissione nello stesso di reflui liquidi derivanti dal ciclo produttivo di uno stabilimento industriale in cui viene svolta l'attività di distillazione di alcool; il procedimento per i reati di cui agli artt. 426 e 449 C.P. a carico di 3 indagati, riguardante le complesse indagini tecniche in relazione all'alluvione verificatasi nel novembre del 2003.
Dal territorio Agrigentino, la cui economia è tradizionalmente legata all'agricoltura, si lamenta la prassi, ancora non sradicata, di dare alle fiamme i teloni in materia plastica utilizzati per proteggere vaste aree del territorio occupate da colture pregiate, particolarmente nociva per l'ambiente perché causa di liberazione nell'atmosfera di pericolose sostanze altamente inquinanti. Si lamentano inoltre, al pari di quanto esposto dal Procuratore della Repubblica di Marsala, numerose discariche abusive.
Quanto, più specificamente, ai reati contro l'incolumità pubblica e la salute realizzati mediante l'inquinamento delle acque, appare in diminuzione il fenomeno dello sversamento delle acque vegetali prodotte dai frantoi e dalle attività similari.
In relazione ai pericoli per la salute derivanti dalla messa in commercio di prodotti alimentari adulterati e contraffatti è stata segnalata la particolare importanza dell'attività di controllo degli esercizi commerciali posta in essere, principalmente, dalla Polizia Municipale di Palermo – Nucleo Anti Frodi – che ha condotto al sequestro di numerosi ristoranti, bar ed esercizi commerciali di rivendita di generi alimentari. Nel circondario palermitano si sono verificati numerosi episodi di alterazione delle bevande poste in commercio attraverso l'inserimento nei contenitori di sostanze nocive e comunque pericolose, e a Marsala, dove complessivamente sono stati commessi ben 45 reati contro la salute dei cittadini, è stato accertato un caso di sofisticazione vinicola realizzata da un'associazione a delinquere dedita anche alla perpetrazione di frodi nell'esercizio del commercio e nella vendita dei prodotti non genuini in luogo di prodotti dichiarati come a "denominazione di origine controllata". Le indagini sono scaturite dalla denuncia di furto e sostituzione di prodotto vinoso in una Cooperativa in Pantelleria e dai successivi accertamenti tecnici urgenti eseguiti sul prodotto rinvenuto.
Tutela del territorio e reati in materia di edilizia e urbanistica
Il territorio del distretto è stato devastato, nel periodo in considerazione, da 162 incendi boschivi (il dato non è raffrontabile con i precedenti anni, essendone stata prevista quest'anno, per la prima volta, la scorporazione dal più generico capitolo degli "incendi dolosi"), dalla diffusa presenza di discariche abusive, e da 1.622 casi di costruzioni realizzate in violazione della normativa edilizia, talvolta realizzate addirittura all'interno di aree protette. Sono stati infatti sequestrati immobili destinati a struttura turistica, abusivamente realizzati nella zone di riserva dello Stagnone di Marsala, ed altri 23 edifici di edilizia turistico residenziale sono stati sequestrati nel circondario trapanese perché realizzati, in una rinomata località turistica, in una zona parzialmente sottoposta a vincolo paesaggistico.
I reati edilizi sono diffusi praticamente sull'intero territorio, ma hanno avuto una consistenza particolarmente grave – sia dal punto di vista oggettivo, sia in relazione alla popolazione residente – nel circondario di Agrigento (popolazione residente: 270.832 abitanti), dove sono stati registrati ben 457 casi di abusivismo, a fronte dei 241 casi registrati nel più popoloso territorio palermitano (popolazione residente: 745.905 abitanti).
Là dove si è registrata una complessiva riduzione delle violazioni accertate (è il caso del circondario di Marsala e di quello di Agrigento), è stata peraltro ragionevolmente richiamata l'incidenza non già di un effettivo rallentamento dell'attività criminosa, ma piuttosto dei provvedimenti di condono che spesso hanno consentito ai responsabili di sanare le costruzioni illegittime.
Sul piano dell'accertamento dei reati va menzionata l'esperienza maturata a Sciacca, tesa (previa apposita riunione preventiva tra rappresentanti di tutti gli Uffici Requirenti del Distretto presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana) a verificare, individuare e razionalizzare la acquisizione di aerofotogrammetrie dei rispettivi territori isolani. Il predetto Assessorato ha invero riscontrato reperti aerofotogrammetrici di rilevante significato temporale, ha uniformato il prezziario per la loro acquisizione presso la ditta di provenienza, ed ha, infine, elaborato rappresentazioni grafiche computerizzate idonee ad una piena dimostrazione delle varie coperture aerofotogrammetriche dei territori d'interesse. Risultano poi attivati contatti proficui con la società "Telespazio S.p.a." volti a verificare la possibilità di acquisire, sempre a scopi dimostrativi processuali, foto satellitari d'interesse cronologico ai fini della normativa sul condono edilizio.
Sul piano dell'esecuzione, la Procura della Repubblica di Termini Imerese segnala che sotto il coordinamento della Procura Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello è stata iniziata una complessa attività diretta a realizzare la demolizione coattiva delle costruzioni abusive in esecuzione delle corrispondenti sentenze definitive di condanna; è stato inoltre ultimato il monitoraggio delle sentenze definitive. È stato pertanto accertato per quali costruzioni era intervenuta sanatoria e per quali altre, invece, occorreva procedere alla demolizione. Esaurita questa fase, sono state quindi avviate le procedure necessarie per provvedere alla demolizione coattiva o alla revoca delle demolizioni per quelle costruzioni in ordine alle quali era intervenuta sanatoria.
La drastica riduzione dei procedimenti per reati societari, già riscontrata lo scorso anno (durante il periodo 1º luglio 2004 / 30 giugno 2005, infatti, erano stati avviati dalle Procure del distretto soltanto 30 procedimenti), ha segnato nel corso del periodo in considerazione un'ulteriore flessione, chiaramente ricollegabile all'effetto deflattivo della Legge 3 dicembre 2001 n. 366 e del successivo D.l.vo 11 aprile 2002 n. 61, in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, con il quale è stato definitivamente riscritto il titolo XI del libro V del codice civile (artt. 2621–2641) ed è stata ridisegnata la disciplina del cosiddetto "falso in bilancio" e degli altri reati societari, restringendo l'ambito dei operatività del precetto penale con specifico riferimento al reato di false comunicazioni sociali.
Le relazioni di tutte le Procure del Distretto concordano sulla sostanziale eclisse dei reati in oggetto: una sola iscrizione è avvenuta nei registri di ciascuna delle Procure della Repubblica di Agrigento, Marsala e Sciacca, mentre addirittura Termini Imerese non ne registra alcuna, ed un numero "limitatissimo" viene riferito dagli altri uffici requirenti.
E analoga flessione si registra nei reati di bancarotta.
Il dato statistico aggregato per i reati societari e di bancarotta segna complessivamente nell'ultimo anno l'iscrizione di 52 procedimenti, ma il dato è apprezzabile nella sua effettiva portata solo se confrontato con quello degli anni precedenti, e perciò solo tenendo conto del fatto che tra il 1º luglio 2001 ed il 30 giugno 2002 erano stati iscritti 389 procedimenti, via via ridottisi a 207 (1º luglio 2002 / 30 giugno 2003), a 146 (1º luglio 2003 / 30 giugno 2004), a 86 (1º luglio 2004 / 30 giugno 2005), e quindi, appunto a 52 nel periodo 1º luglio 2005 / 30 giugno 2006.
In via di affievolimento è, pure, l'iscrizione dei reati di usura, ridottisi numericamente rispetto allo scorso anno (si è passati, infatti, dagli 83 del periodo precedente ai 56 del periodo in considerazione), ed apparentemente ristabilitisi sui livelli degli anni precedenti (in ciascuno degli anni precedenti si erano registrate, infatti, rispettivamente, n. 52 e 54 iscrizioni). Il dato meramente statistico, tuttavia, risulta ingannevole, ove si consideri che numerose denunce sono state presentate contro Istituti di credito e si sono rivelate perciò come scorciatoie finalizzate ad eludere i tempi del rito civile o ad imprimere una sorta di forza intimidatrice nei confronti delle banche accusate di aver applicato tassi creditori eccessivi.
L'effettiva consistenza delle iscrizioni per reati di usura effettivamente riconducibili al triste fenomeno dello strangolamento di piccoli imprenditori – o di soggetti in difficoltà economiche esclusi dal novero dei possibili mutuatari dai rigorosi standard richiesti dal circuito bancario – da parte di soggetti senza scrupoli non infrequentemente legati alla criminalità organizzata, pertanto, è sensibilmente più modesto del già non incoraggiante numero delle denunce presentate.
Peraltro, non può sfuggire che il dato numerico non è sicuramente proporzionato all'effettiva ampiezza sociale di un fenomeno che in larga misura continua a rimanere sommerso a causa di una molteplicità di fattori che scoraggiano le vittime dal denunciare gli usurai. Tra questi assumono rilievo il senso di vergogna sociale conseguente al mettere in pubblico il proprio stato di indigenza economica, la preoccupazione per gli operatori economici che la pubblicizzazione del loro stato di crisi azzeri completamente la loro reputazione nel mercato, nonché il timore di ritorsioni. Tale timore viene a volte altresì potenziato dalla convinzione avallata dagli stessi usurai che questi agiscano occultamente per conto della criminalità mafiosa. Né va omesso il rilievo che – quanto meno nell'immediatezza dell'insorgere del rapporto di mutuo contra legem – l'usuraio è visto dall'usurato come un benefattore col quale si instaura un meccanismo relazionale psicologico di riconoscenza e di sudditanza al tempo stesso.
Devesi, peraltro, rilevare come negli ultimi anni la criminalità organizzata sia entrata nei circuiti dell'usura, suscitando un forte allarme sociale sia per l'uso di attentati e minacce da parte delle organizzazioni criminali che controllano tale forma di illecito sia per il rischio di infiltrazione nella economia legale che avviene attraverso il rilevamento della azienda in crisi o indirettamente cooptando nella organizzazione criminale lo stesso proprietario.
È vero, inoltre, che anche cosa nostra sembra essersi progressivamente interessata a tale fonte di reddito. Il dato sociologico acquisito a seguito della collaborazione di numerosi attendibili collaboratori di giustizia, ormai filtrato da sentenze irrevocabili di condanna, consente invero di ritenere acclarato come fino ai primi anni '80 l'organizzazione mafiosa avesse ritenuto l'usura non soltanto come un'attività estranea al proprio sistema di controllo delle attività economiche, ma addirittura come un'attività intrinsecamente spregevole. Negli anni più recenti, invece, gli "uomini d'onore" hanno iniziato ad investire nell'usura i proventi della propria attività delittuosa, ancorché limitandosi ad operare quali finanziatori di terzi ai quali hanno delegato l'attività di intermediazione e di contatto con le vittime. La gestione delle società finanziarie dedite ai prestiti usurari, d'altro canto, rappresenta un canale di riciclaggio di proventi di altre attività illecite di cosa nostra.
Appare del tutto coerente col torbido ambiente dell'usura, quindi, la progressiva riduzione delle denunce, mentre non può non destare inquietudine l'accertamento di episodi delittuosi che hanno consentito ad usurai di percepire tassi di interesse anche del 600% (tanto è stato invero accertato nell'ambito di un'operazione, condotta dalla Procura della Repubblica di Marsala in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, che ha consentito di smascherare una vasta attività delittuosa posta in essere a Campobello di Mazara da un imprenditore del luogo, il quale nel corso di svariati anni aveva effettuato innumerevoli prestiti ad abitanti e ad imprenditori del luogo, con un "giro d'affari" di svariati milioni di euro).
Lo sradicamento dell'area di sedime del fenomeno, costituita da omertà e sfiducia verso i poteri dello Stato, costituisce l'apprezzabile scopo delle Associazioni di categoria Antiracket progressivamente costituitesi nel distretto, certamente rivelatesi utili per la sensibilizzazione verso un reato sottovalutato e prevalentemente sommerso, e tuttavia ancora scarsamente efficaci ad aprire varchi apprezzabili in un costume che ha radici profonde e difficili da recidere.
A tal proposito appare doveroso segnalare che modalità semplificate per l'accesso alle pratiche risarcitorie e di sostegno di cui alle leggi antiracket ed antiusura (D.L. 419/91 Fondo antiracket; Legge 44/99 Fondo usura) verosimilmente potrebbero contribuire efficacemente ad invertire una linea di tendenza ancora preoccupante.
I reati tributari hanno segnato un incremento del 38%, essendo passati dai 99 dello scorso anno ai 137 del periodo preso in considerazione nella presente relazione.
Nel distretto sono state registrate, complessivamente, 50 frodi comunitarie.
Soltanto Palermo, nell'anno in considerazione, appare esente dal fenomeno, mentre in particolare gli uffici giudiziari di Agrigento e Marsala hanno, da soli, perseguito più del 50% dei reati de quibus. Tanto è spiegabile con l'economia caratteristica delle due aree geografiche: Agrigento, ancora legata all'agricoltura ed alla pastorizia, ha segnato – nella realtà territoriale di Canicattì – numerosi casi di truffa legati alla conduzione di allevamenti zootecnici; Marsala, che ha sviluppato un'economia fondata sulla produzione vinicola e progressivamente va affinando una spiccata vocazione turistica, registra invece la presenza di associazioni dedite alla sofisticazione vinicola e di un'associazione criminosa che allo scopo di richiedere ed ottenere indebiti finanziamenti per un ammontare di circa 1.500.000 euro dallo Stato e dalla Comunità Europea per la costruzione di un complesso alberghiero all'interno della struttura turistica "Kartibubbo" di c.da Granitola in Campobello di Mazara, ha posto in essere operazioni artificiose (soprafatturazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricevute di versamento artificiose, ecc.).
Il fenomeno della criminalità extracomunitaria ha segnato, nel periodo in considerazione, un ulteriore incremento, dipendente dal flusso migratorio proveniente dai paesi del Nord Africa e che interessa direttamente le coste meridionali siciliane.
Il numero complessivo dei procedimenti penali a carico di cittadini stranieri – per i reati diversi dalla violazione delle leggi sull'immigrazione – è lievitato dai 1.845 del periodo 1 luglio 2004 – 30 giugno 2005, ai 2.606 dell'anno compreso tra il 1º luglio 2005 ed il 30 giugno 2006. Gli stranieri iscritti sui registri per violazioni delle leggi sull'immigrazione sono invece lievitati da 10.465 a 19.231, segnando così un incremento dell'83,76% costituente un'accentuazione davvero impressionante della linea di tendenza già manifestatasi l'anno precedente (in quel periodo il numero dei procedimenti in questione era infatti cresciuto del 23%).
Il dato nel Distretto è intuitivamente disomogeneo, ove si consideri che ben 16.673 stranieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per violazioni delle leggi sull'immigrazione nel solo circondario del Tribunale di Agrigento, mentre Palermo si caratterizza per il maggior numero di procedimenti penali di altra natura (1.010 su un totale di 2.606), e tra questi ne viene segnalato uno particolarmente impegnativo a carico di 50 cittadini extracomunitari, di nazionalità ghanese, autori di un vasto traffico di cocaina trasportata all'interno di ovuli ingeriti. Nel territorio agrigentino si sono peraltro verificati ben 228 episodi di sbarco, di cui 207 avvenuti nelle isole di Lampedusa e Linosa e 21 sulle coste della terraferma.
Con specifico riferimento al circondario di competenza della Procura di Agrigento, il numero delle persone denunciate per violazione dell'art. 6 del D.l.vo n. 286/1998 (violazione degli obblighi inerenti al soggiorno) è passato dai 3.661 del periodo 1º luglio 2003/30 giugno 2004, agli 8.088 del periodo 1 luglio 2004 / 30 giugno 2005, ai 15.939 del periodo in esame, mentre il numero delle persone denunciate per violazione dell'art. 12 (in sostanza, gli organizzatori) del medesimo D.l.vo. è passato da 68 a 397, di cui ben 72 sono cittadini italiani, per lo più indagati nell'ambito di procedimenti instaurati per la repressione di attività di sfruttamento della prostituzione o di contrasto al fenomeno del cosiddetto "lavoro nero".
Il Procuratore della Repubblica di Agrigento segnala la difficoltà dei procedimenti a carico dei cosiddetti "scafisti", motivata dal fatto che molto spesso le fonti di prova sono costituite unicamente dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da parte dei clandestini che decidono di collaborare e dai riconoscimenti fotografici o de visu effettuati dagli stessi, mentre rimane per lo più assente il riscontro rappresentato dal rinvenimento e sequestro di strumenti (quali cellulari, bussole ed altra strumentazione o riprese video fotografiche da parte delle FF.PP. giunte sul posto) utili a dirimere ogni dubbio circa la responsabilità dei soggetti individuati nell'ambito di episodi di sbarco, episodi che spessissimo coinvolgono centinaia di persone alla volta e si svolgono talvolta in condizioni meteo marine avverse quando non in occasione di gravissimi episodi di naufragio che comprensibilmente fanno prevalere le esigenze del soccorso su quelle dell'indagine di P.G..
Lo stesso Procuratore segnala, inoltre, l'impatto pesantissimo che il flusso migratorio illegale produce sugli apparati amministrativi, giudiziari e di polizia, nonché sul complessivo costo per l'erario, avuto riguardo segnatamente ai costi di mantenimento in carcere, a quelli di trattenimento nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, ed a quelli necessari per attivare il sistema di espulsione (peraltro sistematicamente destinato a rimanere inevaso) a fronte della quasi totalità dei condannati che, usufruendo del beneficio della sospensione della pena correlato ai benefici del rito, viene rilasciato immediatamente.
A tali difficoltà ne va poi aggiunta un'altra, incidente già sul piano della stessa identificazione degli extracomunitari, connessa al fatto che frequentemente lo straniero declina generalità e dati anagrafici non corrispondenti al vero, pur di beneficiare del divieto di espulsione per minore età, previsto dall'art. 19 del T.U. sull'immigrazione. A tal proposito sono ancora da verificare gli effetti del Testo Unico n. 189/02 che, disciplinando i flussi migratori e di asilo in Territorio italiano degli stranieri, ha previsto come obbligatori i rilievi fotodattiloscopici di ogni straniero dimorante in territorio italiano o che vi entri per la prima volta, così introducendo una novità tendenzialmente destinata a consentire il superamento delle difficoltà dello straniero coinvolto in fatti di reato. Lo stesso Testo Unico ha peraltro inasprito le pene per coloro che favoriscono l'ingresso clandestino di extracomunitari in Italia, per coloro che favoriscono la sua permanenza e per coloro che favoriscono l'ingresso di stranieri per destinarli al mercato della prostituzione, ma non sembra che l'effetto deterrente connesso a tale inasprimento abbia finora raggiunto lo scopo, avuto riguardo alla progressione esponenziale degli ingressi clandestini, sopra illustrati.
Non infrequentemente l'immigrazione clandestina assume le connotazioni di un vero e proprio traffico di esseri umani, segnatamente là dove risulta associato al triste fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, ormai sempre più costituente appannaggio di soggetti extracomunitari, per lo più donne di origine africana là dove attuata nelle forme "di strada", o di origine sudamericana o dell'est europeo là dove realizzata in case di appuntamento.
In particolare la Procura di Palermo ha sviluppato un'indagine, denominata "Piccola Oasi", concernente lo sfruttamento della prostituzione, con metodi concretanti forme analoghe alla riduzione in schiavitù, di donne provenienti dall'Europa orientale (in particolare, Romania).
Dall'est europeo provengono inoltre molte donne che vengono impiegate come badanti di persone anziane. Un'altra indagine condotta a Palermo ha consentito di individuare numerosi soggetti, italiani, che dopo aver reclutato donne disposte ad accudire persone anziane in cambio di esigui compensi, e dopo averle fatte giungere in Italia con permessi di soggiorno turistico con scadenza trimestrale, le accompagnavano direttamente presso le famiglie dove, senza alcun rispetto delle condizioni minime stabilite dalla contrattazione collettiva del settore, le taglieggiavano costringendole a versar loro ingenti somme di denaro.
Estremamente grave è la situazione dei minorenni, che troverà più ampio spazio, nella presente relazione, allorché si tratteranno le specifiche problematiche dei minori.
L'assenza di dati statistici relativi ai precedenti periodi di volta in volta presi in considerazione in occasione delle precedenti relazioni sull'amministrazione della Giustizia nel distretto non consente di operare un raffronto con gli elementi di valutazione disponibili.
Non si può, quindi, se non registrare oggettivamente che nel distretto risultano iscritti complessivamente 603 procedimenti penali, anche in questo caso in massima parte oggetto di indagini negli uffici giudiziari di Agrigento e Marsala, dove risultano iscritti – rispettivamente – 236 e 136 reati, mentre a Palermo ne risultano iscritti 35, a Sciacca 86, a Termini Imerese 108 e a Trapani soltanto due. Risultano tuttavia iscritti, in questo caso soltanto a Palermo, anche 1.650 danneggiamenti di sistemi telematici.
Ad una diversa distribuzione territoriale del fenomeno, sembra peraltro accompagnarsi una sorta di diversificata specializzazione della criminalità. La Procura della Repubblica di Agrigento segnala infatti che ad un calo delle truffe conseguenti all'indebita installazione di programmi denominati "dialer" in virtù delle contromisure adottate dai gestori di telefonia ed ad una maggiore attenzione degli utenti, si è contrapposto un progressivo aumento del numero dei casi di clonazione di carte di credito; al Tribunale di Palermo è sopravvenuto un procedimento per una serie di truffe perpetrate dai componenti di un'organizzazione che attraverso sofisticati programmi hanno violato il sistema informatico di un importante istituto di credito, e come si è anticipato la Procura della Repubblica sta perseguendo l'impressionante numero di danneggiamenti di sistemi telematici denunciati nel Circondario; la Procura della Repubblica di Sciacca, nello specifico settore, è invece per lo più impegnata nelle indagini attivate a seguito delle denunce connesse all'attivazione di servizi internet non richiesti dagli utenti, mentre i 137 procedimenti pendenti a Marsala riguardano truffe consumate tramite Internet ad opera di ignoti.
È evidente che la diffusione sempre più capillare delle tecnologie
informatiche – ormai prepotentemente utilizzata dalla Pubblica
Amministrazione, da Istituti di credito e da una percentuale sempre maggiore
della popolazione, che le utilizza per acquisti on line, per ogni tipo di
operazione bancaria e di borsa, nonché per lo scambio di corrispondenza –
impone la massima vigilanza e l'attivazione di sistemi di controllo che
seguano il tumultuoso innalzamento delle capacità offensiva della
criminalità organizzata.
La legge 31 luglio 2006, n. 241: "Concessione di indulto"
Tra le novità legislative intervenute va sicuramente segnalata la legge n.241/06 che ha introdotto l'indulto per i reati commessi entro il 2 maggio 2006.
Le ricadute organizzative di tale novella legislativa hanno interessato a vario titolo e secondo le rispettive competenze gli uffici penali del distretto in ogni fase e grado.
L'esigenza di esecuzione immediata del beneficio ha impegnato a fondo gli uffici di Procura nonché le sezioni G.I.P., il Tribunale della Libertà e gli stessi collegi dibattimentali di 1º e 2º grado per i detenuti da loro gestiti.
Gli uffici giudicanti hanno anche provveduto, in applicazione dell'indulto, alla revoca della misura cautelare ai sensi del combinato disposto dell'art. 273, comma 2 e dell'art. 299 c.p.p. che impone l'immediata revoca delle misure coercitive se sussiste una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
È stato segnalato un apprezzabile aumento degli appelli davanti al Tribunale della Libertà avverso provvedimenti di diniego di siffatte scarcerazioni adottati da giudici monocratici o collegiali.
Non può dirsi pertanto che di per sé la legge n. 241/2006 abbia arrecato un alleggerimento del carico di lavoro degli uffici penali del distretto, come per altro non era nelle intenzioni del legislatore, rivolte invece esclusivamente a ridurre il numero dei reclusi in carcere, notoriamente superiore alle capacità ricettive degli istituti penitenziari.
L'unica ricaduta positiva sul carico di lavoro ha intuitivamente riguardato il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza di questo distretto che hanno registrato una consistente riduzione della sopravvenienza (pari al 60% circa) che ha consentito la trattazione di numerosi affari arretrati accumulatisi per le note carenze di magistrati di sorveglianza.
All'infuori di tali effetti la legge n. 241/2006 non sembra essere in grado di apportare alcun beneficio al carico dei processi pendenti i quali tutti, soggetti o meno al condono, devono comunque essere istruiti e portati a compimento ancorché sia prevedibile che per un gran numero degli stessi dovrà poi essere applicato l'indulto.
Anzi, è agevole prevedere che gli imputati, specialmente se incensurati, avendo come prospettiva certa l'applicazione dell'indulto, saranno indotti a sperimentare tutti i gradi del giudizio nella speranza di ottenere una pronunzia assolutoria. Ciò che dovrebbe parimenti far diminuire le istanze di patteggiamento.
In tale situazione non pare utilmente adottabile alcun criterio di priorità
nella trattazione dei (pochi) procedimenti penali per reati esclusi dal condono
28, anche perché buona parte di questi ultimi fruisce già di una
corsia preferenziale per essere caratterizzati dalla presenza di imputati in
stato di detenzione o dalla commissione di delitti che hanno suscitato rilevante
allarme sociale. Peraltro, difficilmente potrebbe ipotizzarsi un generale
accantonamento di procedimenti in corso di trattazione o fissati a ruolo nei
quali continuerebbero a decorrere i termini di prescrizione.
La prescrizione dei reati nei vari gradi del giudizio
In decisa crescita, nel periodo di riferimento, sono stati i reati dichiarati estinti per prescrizione nel primo grado di giudizio.
A fronte, infatti, dei 1.049 procedimenti definiti con declaratoria di prescrizione nel periodo 1º luglio 2004 – 30 giugno 2005, tra il primo luglio 2005 ed il 30 giugno 2006 tale modalità di definizione ha riguardato ben 3.454 procedimenti; dati, questi, solo in minima parte compensati da quello dell'incremento del numero complessivo dei procedimenti penali esauriti in primo grado (58.386 in luogo dei precedenti 49.042).
In grado di appello, per contro, si è registrata una flessione delle pronunzie di prescrizione (162 procedimenti contro i 220 del periodo 1º luglio 2004 – 30 giugno 2005), pur se a fronte di un minore, complessivo numero di procedimenti definiti (3.799 procedimenti in luogo dei precedenti 3.985).
Il consistente aumento delle pronunzie di non doversi procedere per prescrizione in primo grado è stato essenzialmente dovuto alla sensibile riduzione dei termini prescrizionali attuata con la legge n. 251/2005, i cui effetti, peraltro, non si sono compiutamente dispiegati nella fase del giudizio, nella quale sono stati trattati quasi esclusivamente processi cui – in virtù delle disposizioni transitorie – si è applicata la vecchia disciplina.
L'incidenza delle nuove norme sui processi in corsosi preannuncia devastante, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006,depositata il 23 novembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il successivo 29 novembre – con cui è stata dichiarata illegittima la disposizione transitoria che escludeva la applicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi di quelli anteriori, ai processi allora «già pendenti in primo grado, ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento» –.
Venendone, infatti, investiti tutti i giudizi pendenti in primo grado nei quali il dibattimento era già stato dichiarato aperto alla data di entrata in vigore della legge "ex Cirielli", numerosi processi oggi pendenti, anche in grado di appello, saranno definiti con sentenza di non doversi procedere per prescrizione.
Senza dire che, anche senza considerare gli effetti della sentenza sulla disciplina transitoria, risentono comunque della riforma i procedimenti già trattati e cadenzati sulla base dei termini attualmente vigenti, come avviene per reati di rilevante allarme sociale come quelli riguardanti i delitti puniti con pena da dieci sino a meno di quindici anni e da cinque sino a meno di dieci anni di reclusione, per i quali la riduzione di detti termini è davvero consistente.
Oltretutto, anche se la Corte Costituzionale ha precisato che la garanzia apprestata dall'articolo 25 comma secondo della Costituzione riguarda soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma più sfavorevole per il reo e non postula la retroattività delle norme più favorevoli in tema di prescrizione, non può del tutto escludersi che il baluardo della discrezionalità legislativa, una volta posto in discussione, venga ulteriormente eroso.
Laddove, in altri termini, l'accertamento di responsabilità dell'imputato, operato con la sentenza di primo grado o di appello, venisse, in ipotesi, ritenuto non sufficiente ad imprimere il crisma della ragionevolezza alla attuale disciplina transitoria riguardante i processi pendenti in grado di appello ed in cassazione alla data di entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, la generalizzata applicazione dei più brevi termini prescrizionali, determinerebbe un vistoso, vano dispendio di attività, un grave scompenso ed un ulteriore danno di immagine del sistema 29.
In grado di appello, uno dei fattori determinanti della maturazione continua ad essere individuato nel ritardo con cui è trasmesso il fascicolo.
La maggior parte dei processi prescritti, peraltro, perviene alle sezioni quando il termine prescrizionale è già maturato o è assai prossimo alla sua maturazione.
Non del tutto privo di rilievo, inoltre, sia con riguardo al primo che al secondo grado, è il fatto che l'intasamento dei ruoli di udienza, nel caso di impedimento delle parti o dei difensori, rende, talora, problematico contenere il dovuto rinvio entro il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento stesso, secondo la nuova formulazione dell'articolo 159 comma primo c.p.
In ogni caso, la esclusione del nuovo regime con riguardo ai processi già pendenti in grado di appello o avanti la Suprema Corte lascia insoluti i problemi che la nuova disciplina della prescrizione arrecherà nella concreta attività della giustizia penale, almeno e fino a quando, per una più sollecita alla definizione dei processi, non si avrà un maggior numero di magistrati e più personale amministrativo da destinare sia agli uffici del Pubblico Ministero sia a quelli giudicanti.
La rimodulazione dei termini prescrizionali, inoltre, costituisce un
ulteriore fattore disincentivante rispetto ai riti alternativi, dal momento che
la prospettiva di affrontare il dibattimento implica una prognosi di maggiore
durata del processo.
Le misure cautelari e il Tribunale del riesame
Nel periodo di riferimento il Tribunale di Palermo al quale sono devolute le richieste di riesame e di appello, in materia di libertà personale, per tutti i procedimenti del distrettoha trattato n. 2.569 procedimenti in materia di riesame di ordinanze applicative di misure cautelari – personali e reali – e di appelli avverso i medesimi provvedimenti.
Con specifico riferimento al tribunale della libertà nel periodo di riferimento si è accentuata la tendenza, già emersa negli anni precedenti, a concentrare sulla fase cautelare del processo penale l'esame di questioni di natura processuale e sostanziale che finiscono col condizionare l'andamento dell'intero processo penale anche nelle fasi dibattimentali o dei riti alternativi.
La percentuale di accoglimento totale è del 7,96% (n. 93 provvedimenti), mentre più frequente è l'ipotesi di accoglimento parziale, con eliminazione soltanto di un'esigenza cautelare o diversa qualificazione del reato, senza alcuna modifica della misura imposta.
Tale circostanza ha assunto particolare rilievo nel Distretto ove il Tribunale della libertà assorbe la competenza rispetto alle misure cautelari personali di sei tribunali che riguardano circondari ad altissima densità mafiosa.
La consueta trattazione di numerosi procedimenti riguardanti reati di cui all'art. 416 bis c.p. (v. ad esempio, di recente, le operazioni "Gotha", eseguita a Palermo con 52 indagati, "Anaconda", effettuata ad Agrigento, nonché i provvedimenti relativi ai fiancheggiatori di Provenzano Bernardo) è stata, anche quest'anno accompagnata da numerosi procedimenti per reati di cui all'art. 12 sexies 1egge 8 giugno 1992 n. 306 relativi al sequestro – ed alla successiva confisca – di beni di condannati per reati di criminalità organizzata e quelli tesi a contrastare il fenomeno delle frodi comunitarie –artt. 640 bis e ter c.p. –.
La specificità della realtà territoriale, che ancora oggi induce la Direzione Distrettuale Antimafia a predisporre richieste di custodia cautelare relative ad un numero spesso rilevantissimo di indagati, produce un pesante carico sul tribunale della libertà investito della cognizione di numerose istanze di riesame che, nel medesimo lasso di tempo richiedono, nel contraddittorio delle parti, l'esame di posizioni processuali spesso fra loro collegate, con ovvie e prevedibili difficoltà nella stesura dei provvedimenti.
Si è infatti riscontrata la tendenza a riversare sul Tribunale della Libertà l'esame di problematiche estremamente complesse che la difesa dell'indagato – per la prima volta messa in condizione di conoscere la piattaforma indiziaria posta a base del titolo custodiale – e lo stesso P.M. non esitano a prospettare, anche al fine di conoscere il giudizio dell'organo giurisdizionale dopo l'esame in contraddittorio.
Ciò risulta confermato tanto dalla riconosciuta stabilità delle decisioni adottate nella fase cautelare, ormai canonizzata dal concetto di giudicato cautelare, quanto dal progressivo avvicinamento dello standard indiziario richiesto per l'adozione delle misure cautelari a quello richiesto per l'accertamento della penale responsabilità.
In tal senso particolarmente significativa appare la progressiva assimilazione, operata dalla giurisprudenza di legittimità, fra giudizio a cognizione piena e fase cautelare a proposito del valore delle chiamate in reità e correità attraverso l'accentuazione del riferimento ai c.d. riscontri individualizzanti.
Né va sottaciuto che la verifica del compendio indiziario contenuta nei provvedimenti de libertate, soprattutto quando giunge al cospetto della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la correttezza dell'operato del tribunale della libertà, assume agli occhi del cittadino e dello stesso indagato un significato che poco si differenzia da quello attribuito alla decisione di merito sulla innocenza o colpevolezza dell'interessato.
In quest'ottica, peraltro, va ricordata la recente introduzione del comma 1 bis dell'art. 405 c.p.p., realizzata con l'art. 3 della l. 20 febbraio 2006, n. 46 che impone al P.M. l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'indagato per il quale la Corte di Cassazione (adita su provvedimento di questa sezione) abbia annullato la misura cautelare.
Tale novità normativa produrrà, verosimilmente, un ulteriore aumento di carico, nonché di responsabilità, sulla sezione in questione.
Del resto la necessità di fornire all'indagato una risposta giurisdizionale, che incidendo sul bene supremo della libertà personale, risulti conforme ai parametri sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha prodotto una vera e propria mutazione genetica dei provvedimenti resi in sede cautelare, ormai paragonabili ad ogni effetto a vere e proprie sentenze.
Si conferma dunque come i provvedimenti in materia di libertà vadano progressivamente perdendo il carattere snello ed incidentale che il legislatore aveva voluto attribuirvi, dovendo il tribunale della libertà farsi carico, anche dal punto di vista motivazionale, dell'esame di problematiche che altro non rappresentano se non un'anticipazione del giudizio sulla colpevolezza.
Ciò ha l'effetto di condizionare la strategia difensiva o accusatoria delle parti e spesso di orientare il procedimento verso la chiusura anticipata – in caso di accoglimento nel merito del ricorso proposto dall'indagato – o la definizione con le forme alternative del rito – in caso di rigetto delle istanze proposte dall'indagato –.
Sono stati emessi due mandati d'arresto europei ai sensi della l. 22 aprile 2005, n. 69 e sono in corso due rogatorie internazionali per l'esecuzione in Svizzera e nel Principato di Monaco di provvedimenti di sequestro di somme di denaro ivi depositate presso istituti bancari.
Occorre, infine, sottolineare come la modifica del comma 2 dell'art. 148
c.p.p., con abrogazione della norma appositamente prevista per le notifiche
relative alle impugnazioni dei provvedimenti cautelari del tribunale del
riesame, ha determinato notevoli problemi, in quanto la polizia penitenziaria,
nuova destinataria di tale compito, non ha mai assunto tali funzioni, creando
una situazione di notevole disagio, in particolar modo per le notifiche da
effettuarsi fuori dal circondario del Tribunale di Palermo.
Il mandato di arresto europeo, estradizione, assistenza giudiziaria
La decisione quadro approvata dal Consiglio dell'Unione Europea il 13 giugno 2002 ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano con la Legge 12 aprile 2005 n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2005, recante "disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".
Per la prima volta, pertanto, in occasione della relazione inaugurale sull'amministrazione della Giustizia vengono presi in considerazione gli effetti pratici, nel distretto, di una riforma che ha profondamente innovato il sistema dell'estradizione sostituendolo con quello di una consegna "semplificata" dei ricercati, fondata sul principio del mutuo consenso e sul riconoscimento di una civiltà giuridica ormai comune e condivisa. Ad un sistema fondato su relazioni tra "Stati", come tale improntato ad un'originaria filosofia di reciproche concessioni tra organismi politici, se ne è perciò sostituito un altro, tendenzialmente più coerente con la progressiva convergenza culturale dei paesi dell'Unione Europea e più adatto a fronteggiare le esigenze di persecuzione di una criminalità rapidamente adeguatasi alla sostanziale eliminazione di ogni frontiera, fondato su un sistema di relazioni tra Autorità giudiziarie e sull'intervento delle Autorità politiche esclusivamente quali tramiti per la trasmissione delle richieste.
Va puntualizzato, tuttavia, che il precedente sistema dell'estradizione non è stato totalmente espunto dall'ordinamento e continua ad essere in realtà applicabile a tutti i reati commessi prima del 7 agosto 2002, nonché alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europei emessi e ricevuti prima dell'entrata in vigore della l. 69/2005.
L'analisi dei dati forniti dalla Corte di Appello, e cioè dall'Autorità alla quale è attribuita la competenza in materia di consegna passiva, testimonia appunto la coesistenza dei due riti. Su dieci richieste di consegna inoltrate da Autorità straniere nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 69/2005 ed il 30 ottobre 2006, infatti, ben sei sono state trattate ancora col sistema estradizionale, mentre altre quattro sono state definite secondo la nuova normativa.
La semplificazione della procedura, ormai sganciata da poteri di intervento delle Autorità centrali, si è tuttavia accompagnata non solo ad un complessivo irrigidimento dei controlli affidati all'Autorità Giudiziaria, ma anche all'introduzione di una scansione temporale delle varie fasi procedimentali particolarmente celere (tale, paradossalmente, da costituire un serio ostacolo proprio alle Autorità richiedenti) e alla previsione di un'assai cospicua casistica ostativa all'accoglimento della richiesta di consegna. È accaduto così che mentre le richieste di estradizione sono state invariabilmente accolte, secondo una linea di tendenza costante anche negli anni precedenti a quello di riferimento, solo una richiesta di consegna ex L. 69/2005 si è conclusa con l'accoglimento dell'istanza, peraltro a seguito del consenso in tal senso manifestato dall'interessato, mentre altre due si sono risolte col rigetto dell'istanza dipendente dal ritardo con cui l'Autorità richiedente aveva trasmesso la documentazione che necessariamente deve corredare il mandato di arresto, ed un'altra si è conclusa col rifiuto della consegna dipendente dal fatto che il consegnando godeva di cittadinanza italiana ed aveva chiesto di espiare la pena in Italia.
Va, peraltro, segnalato che proprio nei giorni in cui viene definita la presente relazione il fronte dei risultati rischia di segnare un'ancor più evidente e particolarmente grave battuta d'arresto. Anche nel distretto giudiziario palermitano vi è infatti eco dell'acceso dibattito giurisprudenziale che dovrebbe essere risolto – sempre che non si renda necessario un intervento della Corte Costituzionale – dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il prossimo 30 gennaio.
In punto di diritto, l'art. 9, 6º comma, L. 69/2005, vieta infatti l'emissione di misure coercitive ove sussistano cause ostative alla consegna, e l'art. 18 lett. e) della medesima Legge stabilisce a sua volta che la Corte di Appello rifiuta la consegna … se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede limiti massimi della carcerazione preventiva, in coerenza, d'altro canto, con la previsione di cui all'art. 13 5º comma della Costituzione.
Orbene: numerosi paesi membri dell'Unione Europea hanno optato per un sistema che non prevede automatismi liberatori connessi al superamento di termini massimi e contempla invece un sistema di controlli periodici e ravvicinati da parte del giudice. Tale ultimo sistema è stato ritenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non solo perfettamente compatibile con le garanzie fondamentali previste dall'art. 5 comma 3 della Convenzione, ma addirittura preferibile rispetto ad astratti e meno responsabilizzanti sistemi che prevedono termini di custodia cautelare predeterminati ed invariabili; la dottrina comparativistica ha inoltre a tal proposito segnalato che i sistemi dei paesi europei che si sono articolati sul meccanismo dei frequenti controlli periodici sembrano più idonei a soddisfare concretamente le esigenze di un'effettiva ragionevole durata della carcerazione preventiva.
In presenza di un sì stringente divieto, la VI sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 16542 dei giorni 8/16 maggio 2006, ha preso atto della sussistenza della causa ostativa prevista dal citato art. 9, 6º comma, L. 69/2005, e sul rilievo che la legislazione belga non prevede limiti predeterminati di custodia preventiva, ha cassato con rinvio la decisione con cui la Corte di Appello di Venezia aveva autorizzato la consegna al Regno del Belgio di un cittadino raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso appunto dall'autorità giudiziaria belga.
La Corte di Appello di Palermo, chiamata recentemente a pronunciarsi – in due distinti procedimenti – sulla richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di quattro cittadini italiani raggiunti da mandati di arresto europeo emessi dall'autorità giudiziaria tedesca (Stato, questo, la cui legislazione, al pari di quella belga, non contempla limiti massimi di custodia cautelare), si è associata ai principi espressi nella citata sentenza n. 16542 dei giorni 8/16 maggio 2006, e non ritenendo prevedibile l'accoglimento della richiesta di consegna, non ha ritenuto, conseguentemente, di poter emettere alcuna misura cautelare nei confronti di quattro pur pericolosissimi latitanti.
Nelle more, altro collegio della stessa VI sezione penale della Suprema Corte, ha però seguito un percorso logico argomentativo diverso ed ha ritenuto possibile rimettere al giudice una valutazione "per equivalente" dei diversi sistemi di custodia cautelare in carcere e dei loro limiti temporali, ovverosia una verifica in concreto del livello di garanzie offerte dallo Stato richiedente e la valutazione sulla loro idoneità ad offrire una garanzia assimilabile a quella che nel nostro ordinamento è assicurata dal meccanismo dei limiti massimi di custodia predeterminati dal Legislatore.
Come si è detto, la questione sarà a breve risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma allo stato non si può se non registrare una situazione di incertezza che, ove dovesse consolidarsi nel primo senso, sarebbe foriera di conseguenze estremamente gravi, consistenti nella creazione di un vero e proprio spazio di impunità, costituito dall'intero territorio nazionale italiano, per tutti i ricercati da Autorità giudiziarie di paesi le cui legislazioni non prevedano limiti massimi, prestabiliti, di custodia cautelare in carcere.
Sul piano delle procedure attive, la situazione nel distretto può così sintetizzarsi:
Sul piano dell'assistenza giudiziaria, la Corte di Appello ha dato esecuzione a 25 richieste provenienti da Autorità Giudiziarie straniere, esaurendo interamente la sopravvenienza e la pendenza registrata all'inizio del periodo precedente.
Il Tribunale di Palermo segnala la sopravvenienza di 74 richieste, di cui n.
14 passive estere.
I procedimenti speciali in primo e secondo grado
Nel periodo di riferimento si è registrata una modesta crescita dei procedimenti definiti nelle forme del giudizio abbreviato; rito che, peraltro, postulando indagini preliminari complete, e prevedendo la possibilità di penetranti integrazioni probatorie, non soddisfa appieno le finalità di economia processuale per le quali era stato originariamente concepito e che ne giustificano la funzione premiale in quanto procedimento a prova contratta.
Segnatamente, su 19.852 procedimenti definiti dai giudici per le indagini preliminari del distretto (con esclusione delle archiviazioni) si è fatto ricorso al giudizio abbreviato in 1.182 procedimenti, mentre nel periodo 1º luglio 2004 – 30 giugno 2005 tale modalità di definizione aveva riguardato 1.123 procedimenti a fronte di 20.747.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, invece, si è avuta in 2.730 procedimenti, con un lievissimo incremento percentuale rispetto al precedente periodo di riferimento (nel quale si era avuta per 2.880 procedimenti sul già ricordato totale di 20.747).
Come già osservato, ulteriori remore alla mai realizzata funzione deflattiva dei riti speciali potranno essere prevedibilmente costituite dalla nuova disciplina della prescrizione, e potrebbero esserlo, in qualche caso, da un uso deviante e strumentale del patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso, nei giudizi di secondo grado, al c.d. patteggiamento in appello,
cioè al concordato processuale sui motivi di impugnazione, previsto dall'art.
599, 4º comma c.p.p., non è stato, nel suo complesso, tale da agevolare la
riduzione della pendenza, essendo rimasto contenuto in percentuali minime (a
titolo di esempio, 14 processi a fronte degli 893 definiti nel periodo di
riferimento, per la prima sezione penale della Corte di Appello, circa il 3% dei
processi definiti con rito camerale, pari al 25% del totale, per la seconda
sezione penale).
Nel periodo di riferimento ha trovato conferma la tendenza ad una lieve flessione del numero degli appelli penali avverso sentenze dei Tribunali e delle Corti di Assise (3.738 contro i 3.807 del precedente periodo), mentre non si dispone di dati di raffronto per gli appelli penali avverso sentenze del Giudice di pace, sopravvenuti in numero di 57.
Il numero, alquanto contenuto, degli appelli delle Procure (281, dei quali 274 avverso sentenze dei Tribunali) lascia intravedere, con riguardo al periodo dal 9 marzo 2006 (data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46) al 30 giugno 2006, quanto sia circoscritta la valenza deflattiva del novellato articolo 593 c.p.p., riguardante, nella disciplina "a regime", la limitazione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2. Peraltro, deve ragionevolmente presumersi che l'impugnazione del Pubblico Ministero, laddove possibile, verrà articolata non più in forma di gravame, ma di ricorso per Cassazione, con un palese incremento delle impugnazioni rivolte al Giudice di legittimità.
L'attuale momento, peraltro, è caratterizzato dall'attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni di costituzionalità che, per quanto concerne questo distretto, sono state rispettivamente sollevate con ordinanze del 5 maggio 2006 e del 22 maggio 2006 dalle sezioni seconda penale e prima penale di questa Corte di Appello rispettivamente nei giudizi di rinvio dalla Cassazione a carico di Mannino Calogero e di Napoli Giovanni; questioni riguardanti la disciplina transitoria posta dall'articolo 10 legge 20 febbraio 2006 n. 46 (laddove non prevede, a differenza di quella a regime, la possibilità di appellare la sentenza di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603 n. 3 comma 2 c.p.p. " se la prova è decisiva) e – nell'ambito del solo processo Mannino – il disposto dell'articolo 593 c.p.p. in riferimento ai principi di uguaglianza e di parità delle parti nel processo.
Per il resto, dopo due ordinanze di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, emesse dalla prima sezione penale della Corte di Appello e dalla seconda sezione della Corte di Assise di Appello sul rilievo della manifesta infondatezza di eccezioni di incostituzionalità riguardanti i detti principi di uguaglianza e di parità delle parti, i giudizi instaurati a seguito di appelli delle Procure della Repubblica e della Procura Generale, destinati ad essere dichiarati inammissibili alla stregua del vigente articolo 593 c.p.p, sono stati sospesi e rinviati a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della Corte Costituzionale.
Sostanzialmente invariato, infine, rispetto al periodo 1 luglio 2004– 30
giugno 2005, è stato il numero dei ricorsi per cassazione (1649 contro i
precedenti 1695), dei quali, peraltro, 176 proposti dalle Procure a fronte dei
118 del periodo precedente.
Il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza
Anche nel periodo di riferimento è rimasta pressoché immutata la grave situazione di carenza nell'organico dei magistrati del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza.
Nonostante l'insediamento, dal 13 ottobre 2004, di tre uditori giudiziari di nuova nomina dopo circa un triennio di pesante scopertura dell'organico dei magistrati, la situazione ha registrato una ulteriore ricaduta per via del collocamento in congedo straordinario dell'unico Magistrato di Sorveglianza sui due in organico in servizio a Trapani e di uno dei due in servizio ad Agrigento.
Tali negative circostanze, cui va aggiunta la cronica carenza organica del personale amministrativo, determinano giornalmente difficoltà anche ad assicurare le udienze (a seconda dei periodi, quattro e – a volte – cinque settimanali presso il Tribunale, a cagione del notevole carico, oltre quelle monocratiche dell'Ufficio), e ciò sia per la individuazione dei Magistrati, che per l'assistenza del Cancelliere verbalizzante, in quanto tre dei cinque assistenti, per penuria di funzionari sono destinati alle direzioni di più servizi di particolare delicatezza.
Permane, inoltre, l'effetto negativo determinato dall'impatto delle ultime riforme, sia con riguardo al trasferimento delle competenze della liberazione anticipata dal Tribunale di sorveglianza all'Ufficio di sorveglianza, di cui alla legge n. 277/2002 (scelta legislativa, peraltro, sconvolgente la logica "rieducativa" del sistema, e che non raggiunge l'effetto di snellimento perseguito dal legislatore, comportando una sostanziale duplicazione della correlativa attività istruttoria), sia per quanto riguarda il ponderoso aggravio di lavoro dovuto all'esame delle misure di cui alla legge L. 30 dicembre 2005 n. 251 ed al D.L. 30 dicembre 2005 convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49.
La realtà e l'esperienza sin qui maturata hanno dimostrato che ad un incremento dell'attività monocratica non ha corrisposto un proporzionale decremento di quella collegiale; anzi, quest'ultima permane costantemente ai livelli precedenti, mentre quella monocratica risulta appesantita da una infinità di adempimenti istruttori di tipo documentale, realizzati con obsoleti (ancora in atto) sistemi di corrispondenza con altri uffici.
Nonostante tutto ciò, è stata comunque assicurata la regolare celebrazione delle udienze, con i pochissimi magistrati rimasti in servizio, e grazie allo spirito di collaborazione del personale di cancelleria.
Anche nel periodo di riferimento è stata di particolare impegno l'applicazione del rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena, previsto dagli art. 146 e 147 c.p., soprattutto nei confronti di ammalati terminali o di condannati affetti da A.I.D.S. divenuti insensibili alle terapie antiretrovirali praticate.
Ancora degno di rilievo,a causa dell'incidenza sul carico di lavoro, rimane anche nel ramo di competenza della magistratura di sorveglianza il servizio del patrocinio a spese dello Stato.
L'elevato numero di istanze proposte – spiegabile, ove si consideri che la maggior parte degli utenti versano o dichiarano di versare in condizioni di non abbienza – richiederebbe l'impiego di numerose unità lavorative.
Il servizio in parola, peraltro, è reso ancor più onerosoda miriadi di opposizioni, quasi sempre rigettate, ai decreti di pagamento.
I dati in atto disponili sono parziali perché riferiti al periodo primo luglio 2005– 31 dicembre 2005, e dunque non confrontabili con le serie statistiche precedenti.
Dal primo gennaio 2006 è in funzione il sistema operativo S.I.U.S. (applicativo peri tribunali egli uffici di sorveglianza), in relazione al quale è ancora allo studio del Ministero della Giustizia un aggiornamento comprendente la possibilità di estrazione di dati siffatti.
Sebbene siano stati registrati dei miglioramenti, il settore civile resta sempre in uno stato di sofferenza.
In materia di cognizione ordinaria si sono registrati, nel periodo di riferimento, un decremento di modesta entità della pendenza presso i Tribunali di prima istanza e riduzioni consistenti del contenzioso solo innanzi al Giudice di Pace e davanti alle Sezioni stralcio. Presso la Corte di appello si è invece verificato un aumento dei giudizi pendenti.
Nonostante quindi la tendenza sia (fatta eccezione per la Corte) quella di ridurre l'arretrato piuttosto che di accumularlo, se si mantiene l'attuale tasso di smaltimento delle pendenze esistente nel Distretto rimanendo tendenzialmente costanti il numero delle sopravvenienze e quello dei giudizi definiti, occorreranno ancora decenni, per quanto riguarda l'importante carico dei Tribunali del Distretto, per arrivare ad avere una situazione fisiologica in cui risultino pendenti soltanto le cause iscritte da meno di un anno 30. Già oggi, invece, basta poco più di un anno per esaurire i procedimenti pendenti presso gli Uffici del Giudice di Pace. È al contrario destinato addirittura a crescere, rebus sic stantibus, il numero dei procedimenti da definire davanti la Corte di Appello.
Relativamente alla durata media dei processi civili, deve ora segnalarsi che, rispetto ai "tempi" registrati nell'anno precedente e riportati nella relativa relazione (pag. 77), si avverte un deciso incremento della durata media in entrambi i gradi del giudizio, durata che (a parte il settore lavoro) è sempre maggiore davanti la Corte di appello che innanzi ai Tribunali (senza considerare le Sezioni stralcio dei Tribunali, vicine ai tempi della Corte). I procedimenti più celeri sono comunque stati quelli davanti agli Uffici del Giudice di Pace.
Tale aumento della durata media dei processi civili è anche dovuto al fatto che il settore civile ha risentito della deficienza dell'organico, circostanza che impedisce pure una migliore distribuzione del carico assai pesante di cause che si accumula presso la Corte e nei vari Tribunali del Distretto.
Ma oltre a ciò, si rendono sempre più urgenti anche interventi normativi mirati a ridurre ad unità il rito civile, ormai caratterizzato da una eccessiva differenziazione che non ha prodotto i risultati sperati 31.
Ciò che appare comunque chiaro è che non si sente affatto il bisogno di introdurre nuove questioni processuali da dibattere e sulle quali controvertere. Si avverte invece la necessità di regole semplici, chiare e non eccessivamente diversificate.
Dall'esame dei flussi nel settore civile, si riscontra, anzitutto, un dato di partenza relativo al numero delle sentenze emesse dai magistrati addetti al settore civile che presso la Corte di appello ha toccato la cifra di 3.472, mentre presso i Tribunali del Distretto ha raggiunto la quota di 25.516 provvedimenti (11.804 dei quali rese dal solo Tribunale di Palermo) a fronte di 16.290 sentenze penali.
Passando all'analisi dettagliata dei dati, si registra un decremento, costante anche se non marcato, delle cause ancora non definite presso i tribunali, le sezioni Stralcio ivi costituite e presso il Giudice di Pace.
Si è infatti passati dalle 40.131 cause pendenti all'inizio innanzi ai Tribunali a cognizione ordinaria alle 39.481 cause ancora non definite, con l'ulteriore precisazione che il numero dei procedimenti definiti (pari a 15.571) è maggiore di quelli sopravvenuti (14.921).
Tale tendenza è decisamente più marcata per il contenzioso di competenza delle Sezioni stralcio che, beneficiando del numero chiuso rappresentato dall'assenza di sopravvenienze, ha chiuso con un saldo netto nel periodo pari a 1.072 procedimenti, a fronte dei 1.970 pendenti all'inizio.
Per quel che riguarda gli uffici del Giudice di Pace, si è passati da 11.672 procedimenti pendenti all'inizio a 10.583 procedimenti ancora non definiti, con l'ulteriore precisazione che sono stati definiti 10.404 procedimenti a fronte dei 9.315 sopravvenuti.
Diversa è invece l'analisi relativa al contenzioso a cognizione ordinaria in appello che registra, tanto per le cause innanzi al Tribunale che per quelle di competenza della Corte di appello, un aumento sicuramente più marcato per quel che riguarda, ove si è passati da un numero di cause pendenti di 6.929 alle 7.582 cause rimaste pendenti–.
Tale dato, peraltro, va completato considerando che la sopravvenienza dei procedimenti in Corte– pari a 2.314 cause, è risultata decisamente superiore a quella dei procedimenti definiti, pari a 1.651. Quanto al Tribunale in grado di appello, si è passati dalle 901 cause pendenti all'inizio dell'anno di riferimento alle 939 cause rimaste pendenti.
Un'indagine a sé merita il contenzioso in materia di lavoro, ove si registra una flessione del contenzioso ancora pendente tanto in primo grado che in appello– essendosi passati dalle 29.770 cause di tribunale pendenti alle 27.997 non ancora definite e dalle 3.893 cause innanzi alla Corte di appello originariamente pendenti alle 3.772 ancora non definite alla fine del periodo– ed un aumento delle cause esaurite rispetto a quelle sopravvenute– a fronte di 12.381 procedimenti sopravvenuti in primo grado sono stati esauriti 14.154 cause, mentre rispetto alle 2,321 cause di appello sopravvenute sono state definiti 2.442 procedimenti.
Ciò consente di individuare un saldo netto favorevole per l'intero contenzioso lavoristico, passato dalle 33.663 cause pendenti all'inizio alle 31.769 ancora non definite.
Passando alla durata media dei processi civili, autentico tallone d'Achille del sistema giudiziario italiano, tante volte aspramente richiamato dalle Istituzioni europee per la non ragionevole durata del processo, i dati statistici elaborati confermano, in termini oggettivi, una minore durata dei processi svolti innanzi ai tribunali ed ai giudici di Pace rispetto alla durata media del processo innanzi alla Corte di appello.
Ed infatti, a fronte di un tempo di 952,98 giorni impiegato per la definizione di un processo innanzi al tribunale di prima istanza e di 719,06 giorni per un processo in tribunale in grado di appello, sono occorsi 1.334,90 giorni per definire un processo innanzi alla Corte di appello; dato che poco si discosta dal tempo impiegato per la definizione dei processi innanzi alle Sezioni stralcio dei tribunali(1.236,45 giorni). In questo contesto resta senz'altro all'ufficio del Giudice di Pace il primato di definizione del processo, concluso mediamente in 411,94 giorni.
Tale rapporto fra durata dei processi in primo grado ed in appello si inverte se si passa ad esaminare il contenzioso lavoristico, ove occorrono 794,61 giorni per la definizione del primo grado e soli 587,39 giorni per la definizione dell'appello.
Rispetto ai "tempi" registrati nell'anno precedente, si avverte un incremento della durata media innanzi ai Tribunali in prima istanza del 19,90% e della Corte di appello del 3,21%, a fronte di un aumento del 6,17% della variazione percentuale per i giudizi innanzi ai giudici di Pace. Solo in ordine alla durata dei processi in appello innanzi ai Tribunali può riscontrarsi un decremento della durata, pari al 2,55% rispetto alla durata del periodo precedente.
Andamento sostanzialmente analogo si riscontra con riguardo al contenzioso lavoristico, ove l'incremento della durata media dei procedimenti innanzi al tribunale in primo grado è stata rispetto all'anno precedente del 18,91%. Si è invece registrata una riduzione della durata per i procedimenti innanzi alla Corte di appello del 12,10% rispetto all'anno precedente.
Esaminando ora le controversie in materia di separazione giudiziale, costante è l'appesantimento del carico che, in materia di separazione contenziosa, presenta un saldo attuale di 2.811 procedimenti, a fronte dei 2.479 originariamente pendenti all'inizio del periodo.
Si è quindi registrato uno stacco netto fra il contenzioso sopravvenuto, pari a 1.513 procedimenti, e quello esaurito, pari a 1.181 cause. Decisamente più modesto risulta il dato di incremento delle pendenze per i giudizi di separazione preso la Corte di appello, passati dagli iniziali 89 ai 95 pendenti alla fine del periodo.
Discorso diverso occorre invece fare per le separazioni consensuali che risultano pari a 609 ancora pendenti, a fronte delle 558 originariamente esistenti.
In materia di divorzio, a fronte degli iniziali 976 procedimenti, risultano alla fine del periodo pendenti 1.125 cause, e alla sopravvenienza di 690 procedimenti ha corrisposto un esaurimento pari a 541 cause.
Anche in relazione ai divorzi consensuali si registra un non marcato incremento delle pendenze, passate dalle iniziali 222 cause ai 362 procedimenti non ancora definiti. Quanto al grado di appello, il dato dei procedimenti pendenti alla fine del periodo, pari a 100, supera di appena sette unità il dato di partenza.
Orbene, l'esame complessivo del settore famiglia mette in evidenza che la durata media di un procedimento consensuale va dai 112,54 giorni per i procedimenti di separazione ai 141,92 giorni per i divorzi consensuali. Quanto ai giudizi contenziosi, si passa dai 622,96 giorni per i divorzi in primo grado ai 716,72 giorni per le separazioni contenziose.
Decisamente più elevata risulta la durata dei procedimenti di appello, rispetto ai quali emerge che un procedimento di divorzio dura 1.193,98 giorni, mentre per la definizione del procedimento di separazione occorrono 883,68 giorni. Va tuttavia sottolineato che nell'anno di riferimento il dato relativo alla Corte di appello mostra un evidente contrazione rispetto alla durata degli omologhi procedimenti che raggiungeva nell'anno precedente la durata di 1.434,53 giorni. Appare così netta la percentuale in diminuzione del 16,77% rispetto alla durata del periodo pregresso, alla quale, tuttavia, va aggiunto il diverso dato relativo alla durata delle cause di separazione in appello, ove si è registrato un incremento medio percentuale del 9,49%.
L'indice di appellabilità delle sentenze di primo grado è pari al 14,86% per il contenzioso ordinario, al 16,40% per quello lavoristico al 27,08% del contenzioso agrario –.
Le superiori considerazioni trovano, del resto, ulteriore conferma dall'indice di smaltimento in materia di cognizione ordinaria civile – che prende in considerazione la pendenza originaria e le sopravvenienze – che mostra valori rilevanti per i tribunali, sia in fase di prima istanza (28,28%) che in appello (32,30%) che con riguardo alle cause di competenza delle sezioni stralcio (45,48%) e del Giudice di Pace(49,57%) a fronte di un indice del 17,88% della Corte di appello.
Quanto alle variazioni percentuali della pendenza in materia di cognizione ordinaria civile, nel periodo di riferimento esse mostrano un decremento impercettibile della pendenza dei tribunali di prima istanza(–1,62%) una più marcata riduzione del contenzioso innanzi al Giudice di Pace (9,33%) un consistente drastico abbattimento del contenzioso innanzi alle Sezioni stralcio (–45,58%) ed invece un aumento della pendenza presso la Corte di appello (+9,58%).
Passando alla disamina delle procedure in materia fallimentare, si può notare che, a fronte di un incremento generale della durata media rispetto all'anno precedente del 19,18%– si è passati dai 4.571,77 giorni del pregresso periodo agli attuali 5.448,74– in termini generali la capacità di smaltimento delle procedure mostrata dai Tribunali del Distretto è stata maggiore delle sopravvenienze(a fronte di 317 procedure sopravvenute si sono definiti 378 fallimenti).
In termini complessivi, si avverte un decremento delle procedure rispetto agli anni precedenti, comprovato dall'evidente saldo attivo fra sopravvenienze (317) e procedimenti definiti (378).
In questo contesto spicca, nel Distretto, il Tribunale di Palermo che a fronte di 190 procedure sopravvenute ha definito 243 fallimenti (dato comunque inferiore – causa l'astensione obbligatoria di due giudici della sezione per maternità – a quello anno dell'anno precedente, nel quale furono definite 319 procedure).
In sostanziale pareggio il dato fra sopravvenienze e pendenze presso il tribunale di Trapani ove si è registrata una riduzione della pendenze, passate da 387 a 292 procedimenti. Da segnalare il dato di Agrigento, ove si è registrata una contrazione di quasi due terzi dei fallimenti chiusi (si è passati dai 64 dell'anno precedente ai 24 dell'anno di riferimento) e quello di Marsala che, da solo, ha tuttora un carico di fallimenti pari a 1.044 che, rapportato ai 2.772 fallimenti di Palermo, dimostra l'alto tasso di procedure di quel circondario, rispetto al quale il rapporto fra sopravvenienze e procedimenti definiti è risultato quasi alla pari (41 sopravvenuti e 42 definiti).
Va, semmai, segnalato, che in linea con il dato appena esposto il tribunale di Palermo si attesta, fra gli uffici del Distretto, al secondo posto come tempi di definizione di tali procedure, facendo registrare un dato di 4.718,03 giorni che segue soltanto quello di Trapani, ove la procedura fallimentare ha avuto una durata media di 3.452,1 e precede quello di Agrigento, ove si registra una durata di 5.462,63 giorni (a tale dato corrisponde poi una variazione percentuale del carico di lavoro pari a – 1,88% per il tribunale di Palermo e di –2,76% per quello di Trapani, a fronte di un + 0,10 del Tribunale di Marsala, di +1,61 del Tribunale di Termini Imerese (ove si registra una durata di 8.295,45 giorni) e di + 0,68 % del Tribunale di Agrigento). In questa indagine è certamente il tribunale di Sciacca – ove pure si è registrato un incremento del numero di fallimenti chiusi rispetto all'anno precedente(si è passati infatti da 5 fallimenti chiusi a 9) – a chiudere la classifica, con un tempo di 12.677,67 giorni, che pure si distanzia notevolmente dal Tribunale di Marsala, ove tale procedure durano mediamente 9.186,57 giorni.
Nelle procedure esecutive mobiliari, il dato complessivo tra tutti i tribunali del Distretto mostra un saldo passivo fra pendenti alla fine del periodo e pendenti all'inizio posto che si è passati da 18.500 procedure a 19.172.
Tale dato di sintesi rispecchia poi quello del rapporto fra sopravvenienze e definizioni che a fronte di 12.077 procedimenti iniziati nel nuovo periodo ha visto definirsi solo 11.405 procedimenti.
Quanto alla durata dei procedimenti esecutivi mobiliari, a fronte di 863,11 giorni necessari per la definizione presso il tribunale di Palermo, occorrono soltanto 120,71 giorni per le procedure trattate dal tribunale di Agrigento, mentre presso gli altri tribunali si va da una durata di 214,54 giorni presso il tribunale di Sciacca a 272,83 di Marsala, di 414,76 a Termini Imerese e di 377,14 giorni presso il tribunale di Trapani.
In generale, dal prospetto statistico allegato, risulta una riduzione dei carichi di lavoro in materia che oscilla da una percentuale del – 7,29% di Trapani ad un modesto + 0,65 di Agrigento.
Nei procedimenti immobiliari, il dato complessivo relativo all'intero Distretto mostra un sostanziale pareggio fra procedimenti pendenti all'inizio del periodo (14.335) e procedimenti pendenti alla fine del giugno 2006.(14.036), anche se va segnalata la capacità di esaurimento delle procedure espressa dai Tribunali di Termini Imprese (143 sopravvenuti a fronte di 226 definiti) Trapani (181 sopravvenuti e 258 esauriti) e Marsala, ove a fronte di 245 sopravvenienze sono state esaurite 326 procedure.
Il dato relativo al Tribunale di Palermo, ove a fronte di 544 procedimenti introdotti nel nuovo periodo si sono avute 577 definizioni sconta, ovviamente, il notevole numero di procedimenti di partenza che nel solo circondario palermitano sono pari a 6.383 – a fronte dei 2.744 di Marsala, dei 2.152 di Termini Imerese e dei 1.056 di Trapani) e va appunto completato rilevando che nel complesso questo ufficio è comunque riuscito a ridurre la pendenza– passata dai 6.383 ai 6.350 procedimenti 32.
Quanto alla durata media delle procedure immobiliari la posizione migliore è occupata dal tribunale di Trapani con 1.691,97 giorni, a fronte dei 4.175,24 giorni necessari alla definizione di analoghe procedure a Termini Imerese ed a 4.145,89 giorni del tribunale di Palermo.
Nell'applicazione della legge Pinto si è registrato un rapido e progressivo aumento che, nell'anno di riferimento, ha toccato punte mai prima raggiunte, essendosi passati da una pendenza di 73 procedimenti ad una pendenza finale di 390 cause– a fronte delle 73 cause pendenti nell'anno precedente–. Dato che deriva dall'aumento delle sopravvenienze, passate da 97 cause dell'anno precedente alle 552, che sono state solo in minima parte assorbite dai procedimenti esauriti, risultati 312.
Quanto ai procedimenti in materia di immigrazione, rinviando al paragrafo specifico, v'è da dire che i dati riprodotti nei grafici con riguardo alle procedure di opposizione ai decreti prefettizi di espulsione attestano che nel periodo di riferimento sono sopravvenuti 452 procedimenti, 234 dei quali a presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, mentre 124 sono stati proposti presso gli uffici del Giudice di Pace di Trapani e 94 presso il corrispondente Ufficio di Agrigento.
Rinviando, relativamente ai flussi ed ai dati statistici, al relativo paragrafo, è bene qui notare che in generale nel settore si è registrata, tanto in primo grado che in appello, una flessione del contenzioso ancora pendente.
In particolare, però, a fronte di un decremento (modesto) presso la Corte 33, non in tutti i Tribunali si è avuta una riduzione delle pendenze. Mentre, infatti, queste sono diminuite presso i Tribunali di Palermo 34, Sciacca 35 e Trapani 36, le stesse sono aumentate presso i Tribunali di Termini Imerese, Marsala 37 e di Agrigento (in quest'ultimo Tribunale tale aumento è collegabile ad un fenomeno strutturale e non contingente, per effetto del nuovo assetto organizzativo degli uffici legali dell'INPS di Agrigento che hanno determinato un incremento della litigiosità 38.
Va evidenziato il comunque consistente carico di lavoro di cui sono gravati molti giudici addetti al settore.
In tale contesto un ruolo rilevante ha svolto l'espansione della cognizione del giudice del lavoro alle controversie di pubblico impiego, che ha appesantito il settore, anche considerato che le fattispecie con cui, in materia di pubblico impiego, il giudice è chiamato a confrontarsi presentano normalmente un elevato grado di complessità, sia per l'intrinseca portata delle questioni oggetto del giudizio, coinvolgenti anche questioni di giurisdizione, sia perché spesso riguardano numerosi addetti (es. medici delle AUSL, dipendenti di scuole passati dalla Provincia e dai Comuni allo Stato, dipendenti comunali, dipendenti della Regione Sicilia, etc.) 39.
I numeri del contenzioso non solo non consentono l'effettiva rapidità del rito avuta di mira dal legislatore in una materia che involge interessi socialmente rilevanti (e ciò tanto più vale in un territorio, quale quello del Distretto di Palermo, in cui è notoria la crisi occupazionale), ma comportano, presso il Tribunale di Palermo, anche i seguenti effetti irreversibili:
Ed anche in Corte di appello i tempi di definizione dei giudizi 40 appaiono insoddisfacenti sia con riferimento ai termini previsti dal codice di rito che alle esigenze delle parti in relazione alla peculiare natura della materia, che concerne i diritti fondamentali della persona, quale il lavoro, la previdenza o l'assistenza 41.
È infine da segnalare il rilevante aumento, ad esempio presso i Tribunali di Palermo ed Agrigento, del ricorso alle procedure cautelari, con il conseguente aumento delle udienze straordinarie per la loro trattazione.
Nel periodo in considerazione le controversie in materia di diritto di famiglia hanno presentato un trend tendenzialmente stabile presso il Tribunale di Sciacca e quello di Trapani, mentre sono risultate in costante aumento presso i Tribunali di Palermo, Agrigento, Marsala e Termini Imerese (dove in relazione a tali controversie si è pure registrato un aumento esponenziale dell'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato).
A seguito della entrata in vigore della legge 54/2006 sull'affidamento condiviso, il numero dei procedimenti da trattarsi in camera di consiglio presso il Tribunale di Palermo è aumentato notevolmente e se ne prevede un ulteriore aumento.
Ed è proprio con riferimento all'importante riforma in tema di affidamento condiviso che va svolta ora qualche ulteriore osservazione.
Generalmente si è ritenuto nel distretto che l'affidamento condiviso si sostituisce all'affidamento monogenitoriale come regime ordinario della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli minori in caso di crisi della famiglia. E così, ad esempio, per il Tribunale di Termini Imerese la legge 54/2006 ha alla base una netta correzione di rotta del legislatore nella valutazione degli effetti della crisi coniugale sull'esercizio della funzione (cura di un interesse altrui) genitoriale. Nel sistema antecedente, invero, alla crisi coniugale si presumeva ricollegata una frattura del rapporto tra i coniugi tale da comportare, di regola, il venir meno delle condizioni per il protrarsi dell'esercizio congiunto della funzione genitoriale. In tale prospettiva, di conseguenza, si rendeva necessario, da un lato, stabilire «a quale dei coniugi» attribuirne l'esercizio in via principale (affidamento monogenitoriale), dall'altro, determinare «la misura e il modo in cui l'altro coniuge» avrebbe dovuto «contribuire» all'esercizio della funzione genitoriale prevalentemente esercitata dall'affidatario. Nell'assetto determinato dalla legge 54/2006, invece, tale presunzione viene meno e la crisi coniugale non è più ritenuta idonea, di per sé, a far venir meno le condizioni perché si protragga l'esercizio "condiviso" della funzione genitoriale, onde il giudice «valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» (art. 155, co. 2, cod. civ.) e può disporre l'affidamento monogenitoriale solo qualora ritenga che l'affidamento "condiviso" «sia contrario all'interesse del minore» (art. 155 bis, co. 1, cod. civ.).
Ed anche presso il Tribunale di Palermo si è stati propensi – in aderenza al dato testuale della novella – a riconoscere l'affidamento condiviso a preferenza di ogni altro regime (affidamento esclusivo o alternato), salvo che sussistano particolari ragioni che ne facciano escludere l'opportunità. In sostanza, poiché è lo stesso legislatore che lo caldeggia, l'affidamento condiviso, se concesso, non richiede neppure particolare motivazione, mentre va argomentato il perché ci si discosta dallo stesso. Ed a Palermo generalmente ci si discosta o se c'è l'accordo anche implicito delle parti (ad esempio se la moglie chiede l'affidamento ed il marito chiede che la prole venga affidata alla moglie) o se uno dei coniugi vive in altra regione o comunque lontano, in modo tale da non poter dare un fattivo contributo ed una concreta collaborazione (se non economica) alla gestione della vita quotidiana del minore, o ancora se vi sono casi di evidente disinteresse o, peggio, di violenze. Di contro, salvo che non sia particolarmente accesa, la conflittualità tra i coniugi non preclude, da sola, l'affidamento condiviso.
Generalmente, però, in caso di adozione di tale ultimo preferibile regime, si indica in vari Tribunali del distretto quale debba essere il domicilio prevalente (se presso il padre o la madre) e quale debba essere il regime di incontri con il genitore non convivente (magari anche solo come regime residuale, da valere in caso di disaccordo e se i coniugi non riescano a gestire liberamente e senza conflitti l'aspetto degli incontri).
Di regola, comunque, si cerca di ampliare rispetto al passato il regime degli incontri.
Nel caso in cui si stabilisce un domicilio prevalente, si prevede anche un assegno in favore del genitore convivente con la prole, pure in casi di affidamento condiviso.
L'impostazione sopra riportata pare pure sostanzialmente condivisa dal Tribunale di Agrigento, dove si è ritenuto che la riforma epocale vede finalmente rivalutati i principi di bigenitorialità e di centralità del minore in tutti i procedimenti per separazione e divorzio con prole, in relazione ai quali le nuove norme hanno rappresentato un passo avanti di civiltà culturale nella regolamentazione della crisi della famiglia.
La legge sull'affidamento condiviso viene raramente invocata presso il Tribunale di Trapani, dove le parti, prima impegnate nel richiedere entrambe l'affidamento esclusivo, oggi spesso sottolineano (soprattutto i padri) difficoltà, di solito solo pretestuose, che impedirebbero di prendersi cura dei figli. Uno stentato avvio della legge sull'affidamento condiviso è stato pure registrato presso il Tribunale di Marsala per una quasi totale assenza di condivisione da parte dei coniugi–genitori.
Sul piano processuale, però, le incidenti modifiche introdotte con la citata legge n. 54/2006 hanno reso assai più complessa, laddove si debba provvedere sulla posizione di prole minore e non vi sia accordo delle parti, la trattazione delle controversie in discorso, con un'inevitabile ulteriore dilatazione dei calendari di udienza e l'ampliamento temporale della fase presidenziale. Si richiede infatti al giudice, attraverso l'obbligatoria audizione (da svolgersi anche in fase presidenziale) dei figli ultradodicenni (o ancor più piccoli, se capaci di discernimento) e, se del caso, attraverso l'attivazione dei servizi territoriali, un maggior approfondimento delle dinamiche interne alla famiglia, al fine di decidere sull'affidamento ed al fine comunque di individuare, in maniera il meno possibile generica, i compiti di ciascun genitore in relazione alla cura, all'educazione ed alla istruzione della prole, oltre all'apporto dovuto in caso di concorso al relativo mantenimento.
Mette inoltre appena conto rilevare che presso il Tribunale di Palermo si è ritenuto che anche le ordinanze del Giudice istruttore con le quali si incide sulle condizioni provvisorie della separazione o del divorzio, proprio per la loro natura assai simile alle ordinanze presidenziali, siano impugnabili in Corte d'Appello e proprio per questo non sarebbero reclamabili o modificabili (salvo fatti sopravvenuti) dallo stesso G.I.
Sempre sotto il profilo processuale è stato ritenuto auspicabile, in relazione ai procedimenti per separazione e divorzio, un sollecito intervento del legislatore volto a specificare meglio il procedimento in fase di appello e, comunque, ad armonizzare il primo grado di giudizio (che attualmente si svolge con il rito ordinario) con la fase di gravame (ove è previsto, invece, il rito camerale), ad indicare le norme applicabili per l'appello incidentale, con particolare riferimento ai termini per la proposizione di tale appello, all'ammissibilità delle prove ed all'obbligatorietà o meno dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Un cenno merita adesso la legge 4 aprile 2001, che ha trovato applicazione, ad esempio nei Tribunali di Palermo e Marsala, in casi non particolarmente numerosi, in quanto le parti non vi hanno fatto frequente ricorso. Nonostante episodi di violenza familiare siano spesso indicati come motivo a fondamento della richiesta di addebito della separazione, tale atteggiamento dipende sovente dall'aspirazione alla ricostruzione della unione familiare. Nei casi in cui si è invocata detta procedura, non sempre poi le violenze denunciate hanno trovato un obiettivo riscontro tale da superare il vaglio dell'accertamento giudiziario.
Un'ultima notazione va fatta a proposito del tema dell'amministrazione di sostegno, istituto al quale si fa sempre più ricorso e che comporta un notevole impegno per il magistrato in relazione soprattutto all'audizione delle parti.
Nella gestione di tale istituto ci si attiene generalmente, e così già si faceva nella sostanza anche prima dell'emissione della sentenza della Suprema Corte n. 13584/06, ai criteri indicati da tale ultima sentenza, ritenendo che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno vada individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Mentre, infatti, secondo la previgente formulazione dell'art. 414 cod. civ. all'abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l'interdizione, a seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza degli stessi presupposti l'interdizione va dichiarata solo quando «ciò è necessario per assicurare» all'infermo «adeguata protezione».
L'incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le funzioni della vita quotidiana non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
E così, ad esempio, in un provvedimento del Tribunale di Termini Imerese si è ritenuto che "l'interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Inoltre, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, ma l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione" 42.
Certamente, si è spesso ritenuto nel distretto che in caso di patrimonio considerevole le esigenze di gestione di tale patrimonio sono maggiormente coerenti con un'interdizione piuttosto che con un'amministrazione di sostegno, visto che un ampio patrimonio può essere scarsamente compatibile con l'esigenza (connessa all'amministrazione di sostegno) di individuare con esattezza gli atti che l'amministratore può compiere insieme o in luogo del beneficiario.
Di contro, in caso di patrimonio di non rilevante consistenza e di richiesta di compimento di singoli atti (es. riscossione della pensione), si è in genere reputata l'amministrazione di sostegno una misura idonea a soddisfare le esigenze del caso.
Anche per ciò che riguarda il rito societario non può non rilevarsi che l'andamento snello e celere dei procedimenti riscontrato nel Distretto appare correlato non soltanto dalle peculiarità del rito, quanto dall'esiguità del relativo contenzioso.
Si pensi, ad esempio alla situazione del tribunale di Agrigento, ove al 30 giugno erano sopravvenuti soltanto 11 procedimenti, di cui 2 procedimenti aventi ad oggetto cause di responsabilità contro organi amministrativi, n. 3 procedimenti attinenti impugnazioni attinente delibere di assemblea e n. 2 – c.d. altri procedimenti (attinenti a cessioni di quote sociali).
In tale contesto appare evidente che la capacità di smaltimento del contenzioso cresce notevolmente proprio in ragione di una scarsa pendenza originaria.
Analoga situazione si riscontra, del resto, presso il tribunale di Palermo (III sezione) che pure comprende la Sezione specializzata per le controversie in tema di proprietà industriale ed intellettuale (avente competenza allargata) ove risultano pendenti n. 193 procedimenti – e dove ne sono stati definiti n. 15 con sentenza ed 11 con ordinanza di estinzione, mentre altri 20 sono stati praticamente abbandonati.
Va semmai sottolineato il consistente numero di procedimenti cautelari promossi e definiti in materia societaria presso i tribunale di Palermo, pari a 13, a fronte di 29 procedimenti cautelari pendenti – di cui 27 concernenti la sospensione di delibere assembleari impugnate –.
In generale, si è evidenziato che una fetta consistente di contenzioso è rappresentato dalle controversie con istituti bancari relative a danni conseguenti all'acquisto di bond argentini e di obbligazioni Cirio e Parmalat.
Già nell'analisi dei flussi si è avuto modo di sottolineare come sia in atto una tendenza, peraltro costante negli anni, alla diminuzione delle procedure fallimentari pendenti.
A questo dato non è tuttavia corrisposto una significativa diminuzione dei tempi di definizione delle procedure che, a detta del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, continua a soffrire di gravi deficit strutturali non avendo le innovazioni legislative pur registratesi trovato il favore degli operatori giudiziari e degli imprenditori in stato di crisi. Si è infatti evidenziato che l'istituto del nuovo concordato preventivo ha prodotto risultati deludenti, mentre la nuova legge fallimentare approvata con decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, entrata in vigore il 16 luglio 2006, non sembra in grado di semplificare il modo di operare avendo semmai prodotto problemi di natura transitoria, visto che la vecchia disciplina continuerà ad applicarsi ancora per almeno dieci anni se si tiene a base la durata media attuale delle procedure concorsuali. Non si è mancato tuttavia di sottolineare, da parte del Presidente del Tribunale di Trapani, che l'avvento della riforma importerà un drastico ridimensionamento del numero di procedure proprio in ragione del limite dimensionale presupposto per l'assoggettamento a fallimento (euro 25.000) e delle limitazioni soggettive(ampliamento della nozione di piccolo imprenditore, investimenti inferiori a 300.000 euro).
Analoghe considerazioni ha del resto espresso il Presidente del tribunale di Sciacca, il quale ha sottolineato come pur risultando minima la sopravvenienza (solo 6 fallimenti) rimane in quell'ufficio una pendenza finale di ben 259 fascicoli, poi soggiungendo che sono assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i tempi medi di definizione registratisi nel periodo raggiungono addirittura i 17 anni.
Va qui segnalata un'importante pronunzia della Corte costituzionale, suscitata da un'ordinanza di rimessione adottata dal Tribunale fallimentare di Palermo.
Nel caso concreto un curatore fallimentare aveva chiesto di porre a carico dell'Erario il saldo del compenso allo stesso spettante ritenendo l'omogeneità della sua richiesta con quella dell'ausiliario del giudice al quale era riconosciuto il diritto all'anticipazione a carico dell'Erario–.
Secondo il rimettente appariva dunque contrario ai canoni costituzionali il fatto che il curatore fallimentare, che non poteva certo inquadrarsi fra gli ausiliari del giudice ai quali faceva riferimento l'art. 146, non potesse godere del beneficio previsto per questi ultimi.
Ed in effetti, Corte Cost. n. 174/2006 ha ritenuto fondata la questione sulla considerazione che in presenza di un sistema favorevole – per il carattere pubblicistico del procedimento concorsuale – all'anticipazione da parte dell'Erario delle spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l'attività svolta, è manifestamente irragionevole che l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari riguardi, ormai, il solo curatore.
Ritenuta pertanto esistente la violazione dell'art. 3 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore.
Tale pronunzia, come evidenziato dal Presidente della sezione fallimentare di Palermo, non crea problemi di applicazione quando la procedura non acquisisce alcun attivo, ma suscita dubbi interpretativi non ancora risolti quando i ricavi sono insufficienti.
In tema di rapporti fra ordinamento interno e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, va segnalato che anche nei tribunali del Distretto comincia, sia pur lentamente, a farsi questione dell'applicazione della CEDU, soprattutto in materia di asilo e di riconoscimento dello status di rifugiato, come meglio sarà detto nel capo relativo alle immigrazioni.
Ulteriore applicazione del diritto comunitario si riscontra in materia di occupazione acquisitiva, atteso che numerose pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno riscontrato la contrarietà dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con i canoni sovranazionali scolpiti dall'art. 1 Prot. n. 1 alla CEDU.
In epoca successiva la dottrina ha ampiamente dibattuto sugli effetti di tali pronunzie nell'ordinamento interno, non giungendo a risultati univoci.
Recentemente, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 11887/2006 resa il 20 maggio 2006) ha rimesso alla Corte costituzionale la valutazione circa la compatibilità dell'art. 5 bis comma 7 bis della l. n. 359/1992 con gli artt. 111 e 117 1º comma Cost. – integrati dagli artt. 6 CEDU e 1 Prot. n. 1 alla CEDU – nella parte in cui prevede la possibilità di applicare retroattivamente i nuovi criteri risarcitori ai giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 662/1996, riducendo fortemente l'importo spettante al proprietario colpito da una condotta di occupazione acquisitiva.
In conformità a tale pronuncia la prima sezione civile della Corte di appello di Palermo con ordinanza del 29 giugno 2006 ha riproposto la questione di costituzionalità dell'art. 5 bis comma 7 bis l. n. 359/1992 con analoghe motivazioni, quali quelle della qualificazione del diritto di proprietà in termini di diritto umano fondamentale.
Si conferma, così, l'esistenza di una serie di "circuiti di legalità" che pongono, nel sistema italiano, le fonti sovranazionali e con esse la stessa Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (allo stesso livello delle fonti costituzionali, imponendo così al giudice, soprattutto dopo l'approvazione del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del maggio 2004 (ratificato in Italia dalla legge 15 dicembre 2005 n. 280 ma non ancora efficace) di interpretare la norma interna in maniera conforme al diritto di matrice sovranazionale e di non applicare la norma interna contrastante con le fonti sovraordinate sollevando questione di costituzionalità ovvero, secondo talune recenti prese di posizione delle Sezioni Unite, disapplicando egli stesso la norma nazionale e così procedendo ad un sindacato diffuso del precetto interno.
In ogni caso, emerge la necessità che il giudice interno applichi la Convenzione e conosca la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ne vivifica il contenuto.
Anche nell'anno di riferimento non sono mancate nel Distretto importanti pronunzie sul tema consumeristico, divenuto negli ultimi anni terreno di continui interventi legislativi non solo di matrice comunitaria, bastando all'uopo ricordare la recente riforma "Bersani" che ha profondamente innovato importanti settori dell'economia e delle professioni proprio in una prospettiva dichiaratamente protesa a tutelare gli interessi dei consumatori.
In particolare, accanto a numerose pronunzie che hanno esaminato le vicende degli ignari risparmiatori acquirenti di bond argentini emessi da gruppi multinazionali, va segnalata la sentenza depositata il 29 maggio 2006 dal Tribunale di Palermo 43 in una controversia promossa da un'associazione consumeristica per ottenere tutela inibitoria collettiva consistente nel divieto di uso della clausola di capitalizzazione degli interessi trimestrali nei confronti di un istituto di credito che aveva disatteso le richieste di restituzione e/o di ricalcolo degli interessi anatocistici avanzate dai correntisti.
Il giudicante premesso che, a differenza dell'azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c.( volta ad eliminare il patto abusivo utilizzato dal professionista), l'azione inibitoria collettiva disciplinata dall'art. 3 l. n. 281/1998 ha invece riguardo anche al comportamento del professionista che, all'interno del contratto, vulnera le prerogative dei consumatori, ha ritenuto che l'istituto bancario che non provvede sulle istanze di rimborso avanzate dai singoli correntisti (consumatori) ponga in essere una condotta che l'azione inibitoria collettiva generale è in grado di eliminare.
A tale soluzione interpretativa ha contribuito l'analisi della dir. 98/27/CEE che, nella prospettiva di più ampia tutela delle istanze consumeristiche, ha stabilito a carico degli Stati membri l'obbligo di adottare sistemi volti ad ordinare la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione, tale intendendosi qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive comunitarie.
Il giudicante, infatti, di fronte al dubbio in ordine al significato della disposizione nazionale, ha prediletto la lettura della norma che si poneva in linea con il testo comunitario al quale il legislatore interno si era ispirato, richiamando all'art. 1 L. n. 281/1998 " i principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato sulla U.E. nonché nella normativa derivata".
Nell'accogliere la domanda di inibitoria collettiva il Tribunale ha tuttavia precisato che l'ordine impartito alla banca non riguarda le eventuali eccezioni inerenti il singolo rapporto di conto corrente opponibili al consumatore–correntista, così delineando l'inibitoria collettiva senza tuttavia svuotare di contenuto l'eventuale giudizio individuale.
De jure condendo vanno richiamati i recenti progetti di legge in materia di class action attualmente all'esame del Parlamento intesi ad adeguare la legislazione italiana alle più rilevanti esperienze normative europee, nelle quali si è già sentita l'esigenza di avvicinarsi all'esperienza nordamericana ove, come è noto, è maturata l'idea della class action.
6.2 Contenzioso in materia di immigrazione ed espulsione degli extracomunitari
Il fenomeno dell'immigrazione clandestina ha assunto, nel Distretto, ormai da parecchi anni, una particolare rilevanza, risultando notorio che l'isola di Lampedusa rappresenta uno degli approdi più agevoli per gli extracomunitari che intendono illegalmente entrare nei Paesi della Comunità europea.
Come messo in evidenza dal Presidente del tribunale di Agrigento, sono cresciuti in modo esponenziale gli sbarchi di clandestini sulla coste di Lampedusa, Porto Empedocle e Licata, spesso contraddistinti dal decesso dei disperati extracomunitari che arrivano via mare su imbarcazioni fatiscenti, dopo perigliosi viaggi organizzati da organizzazioni criminali senza scrupoli.
Del resto, proprio l'emergenza immigrazione ha indotto la Commissione per la formazione della magistratura onoraria ad incentrare l'attenzione sul problema della tutela giurisdizionale successiva all'adozione del decreto di espulsione, offrendo alla magistratura onoraria, competente funzionalmente sul procedimenti in materia di espulsione, gli strumenti necessari per affrontare al meglio le problematiche connesse al modus procedendi del giudice ed ai diritti di difesa dell'interessato, richiedendosi in particolare la conoscenza del diritto marittimo ed internazionale ed anche della tutela apprestata ai diritti umani dalle Convenzioni internazionali.
Tale esigenza si è manifestata in termini di estrema attualità, essendo emerso che all'interno del Distretto non si sono registrate sempre prassi consolidate né sulle modalità di gestione dei ricorsi, né sulla soluzione delle questioni seriali che spesso vengono risolte, anche all'interno del medesimo Ufficio, in modo disomogeneo, creando intuibili disagi oltre che nei destinatari dei provvedimenti di espulsione, anche nell'Autorità amministrativa preposta a tale delicato compito.
In questa prospettiva sono stati organizzati due incontri ai quali hanno partecipato magistrati di legittimità e di merito oltre che docenti universitari esperti nel settore marittimo.
Passando alla disamina del contenzioso, occorre rilevare che il peso principale è stato assorbito dagli Uffici del Giudice di Pace, mentre per ciò che riguarda le controversie in materia di status di rifugiato e di asilo, il peso più rilevante è stato sopportato dal tribunale di Trapani, ove si trova una delle sette commissioni territoriali operanti in Italia, territorialmente competente sulle istanze provenienti da soggetti dimoranti in Palermo, Messina, Enna ed Agrigento,integrata da un membro della Commissione nazionale.
Infatti, ai sensi dell'art. 16 d.p.r. 16 settembre 2004 n. 303, avverso tali decisioni è dato ricorso innanzi al tribunale territorialmente competente.
Orbene, proprio il Presidente del tribunale di Trapani ha dato atto del costante aumento di tale contenzioso, che quella sede giudiziaria esamina con esclusivo riferimento ai ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, pure aggiungendo che tali controversie sono caratterizzate da obiettiva difficoltà di prova, essendo in discussione il riconoscimento del diritto ad uno status che non sempre le allegazioni dei richiedenti sono in grado di comprovare in maniera adeguata. Va solo dato atto che il Tribunale di Palermo, quale foro erariale, si è allineato alla posizione espressa dalla Corte di cassazione (v. Cass. 11211/2005, Cass. 11441/2005 e Cass. 10028/2006) ritenendo la propria incompetenza rispetto all'impugnazione degli atti adottati dalla Commissione avente sede in Trapani.
È stato ancora segnalato che risulta controversa l'applicabilità a tali procedimenti delle norme del gratuito patrocinio da esse non espressamente previsti, e caratterizzati da evidenti peculiarità rispetto ai presupposti legittimanti.
Meritevole di particolare attenzione è la parte del fenomeno riguardante i minori extracomunitari illegalmente approdati sulle coste siciliane, che sarà trattato nel capo relativo alla giustizia minorile.
Nell'anno di riferimento si è verificato un aumento davvero consistente dei procedimenti previsti dalla c.d. Legge Pinto.
Malgrado l'alleggerimento che in astratto avrebbe dovuto produrre la modifica legislativa introdotta nel 2003 (l. 199/2003) che ha attribuito alla Corte di appello di Roma i ricorsi relativi a procedimenti giurisdizionali svolti negli uffici della Sardegna, la sempre più capillare conoscenza del rimedio giustiziale approntato dal legislatore interno per porre fine alle condanne a ripetizione pronunziate in danno dell'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ha prodotto, come era agevolmente prevedibile, un'esplosione del contenzioso che, nel Distretto, riguarda prevalentemente la lunghezza dei procedimenti pensionistici di competenza della Corte dei Conti.
Come ha dato atto il Presidente della 3a Sezione civile della Corte di appello, il numero dei ricorsi sopravvenuti è tale da non consentire il rispetto del termine di durata della procedura interna per il riconoscimento dell'indennizzo, essendosi ormai giunti, per la trattazione dei nuovi procedimenti, alla data del Maggio 2007.
Tale circostanza crea evidenti problemi di compatibilità del sistema di tutela apprestato alle parti di un processo protrattosi irragionevolmente nel tempo con la Convenzione dei diritti dell'uomo, dimostrando, per altro verso, come non siano stati ancora approntati rimedi strutturali volti ad elidere le cause dei ritardi della giustizia.
Va infatti ricordato che proprio il 29 marzo 2006 la Grande Camera della Corte dei diritti umani ha nuovamente condannato l'Italia, con nove sentenze emesse nella stessa data, Riccardi Pizzati c.Italia (r.n. 62361/01), Musci c.Italia (r. n. 64699/01), Giuseppe Mostacciuolo c.Italia (Num. 1) (ric. n. 64705/01), Giuseppe Mostacciuolo c.Italia (Num. 2) (ric. n. 65102/01), Cocchiarella c.Italia (ric. n. 64886/01), Apicella c.Italia (ric. n. 64890/01), Ernestina Zullo c.Italia (ric.n. 64897/01), Giuseppina and Orestina Procaccini c.Italia (ric. n. 65075/01), Scordino c.Italia – per non avere offerto rimedi interni idonei a garantire l'effettiva tutela del diritto garantito alla ragionevole durata del processo (art. 6 par. 1 CEDU).
Infatti, oltre a riconoscere che le liquidazioni offerte dai giudici italiani non garantiscono un'effettiva tutela del diritto alla ragionevole durata del processo, si è ritenuto che la legge Pinto non è stata in grado di elidere il problema dei ritardi nell'amministrazione della giustizia italiana, più volte stigmatizzati dalle autorità internazionali chiamate da anni a monitorare la situazione italiana.
Particolarmente pregnante è risultata l'analisi dei giudici di Strasburgo circa i tempi del procedimento introdotto dalla legge Pinto.
Se infatti l'art. 3 della legge n. 89/2001, al comma 6 prescrive che la Corte pronunci entro 4 mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per Cassazione, e che il decreto sia immediatamente esecutivo, tali disposizioni potrebbero risultare inadeguate, non risultando alcun limite massimo per il periodo entro il quale deve essere adottata la pronunzia della Corte di Cassazione. Ed è stato ritenuto comunque inaccettabile che i ricorrenti debbano attendere un notevole lasso di tempo prima di vedersi liquidati gli indennizzi riconosciuti dalle Corti nazionali.
In tale prospettiva la Corte, riconoscendo l'esistenza di una violazione di sistema addebitabile alla legislazione interna, ha suggerito all'Italia l'adozione di meccanismi liquidatori che, fondandosi su adeguate misure di bilancio, garantiscano al danneggiato la liquidazione entro sei mesi dalla pronunzia della Corte di appello – dotata di efficacia esecutiva – invitando altresì le autorità interne a prendere in considerazioni gli importi dei costi che il danneggiato deve sostenere per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo.
Il settore delle esecuzioni rappresenta ancora uno dei tasti dolenti nel Distretto.
Rimandando, per ciò che attiene ai dati, al paragrafo relativo ai flussi, permangono i noti problemi legati alla carenza di organico, anche se presso la sezione delle esecuzioni immobiliari di Palermo il nuovo assetto che prevede due giudici impegnati a tempo pieno al relativo settore ha consentito un certo snellimento della procedura. Tentativo di razionalizzazione messo in atto anche per le esecuzioni mobiliari favorendo la trattazione dei pignoramenti presso terzi attraverso i quali è possibile ottenere in tempi celeri il soddisfacimento dei crediti pecuniari.
In ogni caso, occorre attendere che le riforme – legge 14 maggio 2005 n. 80, l. 28 dicembre 2005 n. 263, l. 23 febbraio 2006 n. 51 – introdotte nel sistema producano i loro frutti.
Ed invero, in una prospettiva volta a snellire in maniera significativa le procedure esecutive, è stato salutato con favore, dai Presidenti dei tribunali del distretto, il nuovo rito delle esecuzioni civili, prevedendosi un impatto positivo sulla concreta gestione del servizio, anche in relazione al regime transitorio che consente l'applicabilità delle nuove disposizioni anche ai procedimenti preesistenti (salva l'operatività della previgente disciplina per le vendite già disposte).
In particolare, con specifico riguardo alle esecuzioni immobiliari, sono state valutate con favore le nuove disposizioni sulla nomina anticipata dello stimatore, quelle relative all'ordinanza di vendita, quelle che consentono la delega delle operazioni di vendita e delle operazioni di riparto oltre che ai notai anche ad altre categorie di professionisti, quelle che consentono la celebrazione degli incanti, una volta fissati, pur nella mancata comparizione delle parti, quelle che sanzionano la mancata ingiustificata partecipazione all'incanto di chi abbia chiesto di parteciparvi, quelle che riconoscono la facoltà d'intervento quasi esclusivamente ai creditori muniti di titolo esecutivo ed infine quella che prevede la risoluzione, ad opera dello stesso giudice dell'esecuzione e con ordinanza (suscettibile d'opposizione agli atti esecutivi), di tutte le controversie che insorgano in sede di distribuzione.
Si riscontrano, peraltro, nel Distretto, iniziative dei singoli giudici apertamente rivolte a favorire il contenimento della durata di tali procedure. In tale prospettiva si è ritenuto di operare la pubblicità degli avvisi di cui all'art. 490 c.p.c. su siti internet.
Inoltre, la sostituzione del debitore nella custodia del compendio pignorato (art. 559 c.p.c.) viene disposta al momento in cui si pronuncia l'ordinanza di vendita o di delega, evitandosi di nominare un custode in sostituzione – con evidenti contenimenti delle spese di custodia – quando il bene è di scarso valore.
Sembra riscuotere un certo successo la disposizione di cui all'art. 624 bis c.p.c. che prevede la sospensione concordata del processo esecutivo, in ragione dell'impossibilità per le parti di ottenere meri rinvii per trattative.
Va ancora segnalato che l'entrata in vigore della l. 24 febbraio 2006 n. 52 ha creato (art. 624 c.p.c.) un nuovo contenzioso di competenza collegiale, in materia di impugnazione dei provvedimenti che decidono in ordine alla sospensione dell'esecuzione, oggi reclamabili ai sensi dell'art. 669 terdecis c.p.c. e prima oggetto di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice monocratico.
Si è però sottolineato che, quale effetto indotto sul contenzioso di settore dalla riforma in tema di procedure fallimentari, l'innalzamento dei limiti minimi per procedere alla declaratoria di fallimento comporterà un aumento delle sopravvenienze di singole procedure immobiliari con conseguente inevitabile dilatazione dei tempi di definizione.
Quanto al rito locatizio, va sottolineato che la maggior parte del contenzioso riguarda sfratti per morosità concernenti abitazioni, infine segnalandosi un provvedimento adottato dalla sezione di Bagheria del tribunale di Palermo in tema di registrazione per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 346 della legge 311/2004.
Nell'ambito delle cause di responsabilità civile, una tipologia di controversie che mantiene sempre alto rilievo è quella dei procedimenti per danno da incidente stradale.
Da segnalare è poi anche il contenzioso in tema di colpa professionale, all'interno del quale spicca quello per colpa medica, generalmente complesso, non solo perché spesso esteso anche all'amministrazione sanitaria e perché normalmente appesantito da domande di garanzia nei confronti delle compagnie assicuratrici del professionista e di tale amministrazione, ma soprattutto per le notevoli difficoltà che caratterizzano l'accertamento della colpa, del nesso causale e, nell'ipotesi di fondatezza dell'an, la determinazione del quantum dovuto dagli obbligati.
Nello specifico settore della responsabilità della P.A., va osservato che numerose controversie traggono origine, soprattutto al Tribunale di Palermo, dalla scarsa puntualità della P.A. nell'adempiere le proprie obbligazioni (inadempimento che porta alla richiesta ed alla successiva emanazione di decreti ingiuntivi). Peraltro tali obbligazioni sono contratte, in alcuni casi, senza il dovuto rispetto delle regole procedurali. Il numero di tali controversie potrebbe certamente ridursi notevolmente ove la P.A. facesse regolarmente fronte alle proprie obbligazioni.
Permane elevato il numero delle cause di responsabilità extracontrattuale della P.A 44 e tra queste uno spazio considerevole è occupato dalle cause di risarcimento per illegittima espropriazione.
Tra le decisioni in tema di responsabilità della P.A. degne di nota è bene segnalare una sentenza della 1a sezione civile del Tribunale di Palermo che, in relazione ad una controversia introdotta con atto di citazione del maggio 1999 e quindi sottratta alla giurisdizione amministrativa in tema di risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi (in conseguenza della inapplicabilità ratione temporis della novella introdotta con l'art. 7, della Legge 21 luglio 2000, n. 205), ha risolto in senso favorevole al privato il problema della ammissibilità o meno della valutazione della legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione in presenza di atti amministrativi divenuti inoppugnabili 45.
Altri casi di responsabilità della P.A. particolarmente interessanti sono stati quelli aventi per oggetto la richiesta di risarcimento danni conseguenti ad emotrasfusioni 46 o al trattamento ed alla pubblicazione di dati personali e sensibili e, quindi, alla violazione della normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003) 47.
Meritevoli di particolare menzione sono, poi, quelle sentenze che hanno condannato importanti esponenti mafiosi al risarcimento del danno non patrimoniale subìto da vittime della mafia 48.
Molto diffuso è poi stato anche il contenzioso per le c.d. "insidie stradali", attivato contro gli enti pubblici proprietari delle strade e contro gli enti che gestiscono la manutenzione delle stesse (ed i relativi enti assicuratori).
Gli Uffici del Giudice di Pace
L'ufficio del giudice di pace ha registrato un incremento delle sopravvenienze, maggiore nel penale (22,61 %), ma consistente anche nel civile (8,57 %), con un corrispondente aumento delle sentenze emesse (12754 nel settore civile, con aumento del 10 % rispetto al periodo precedente, e 265 nel settore penale).
Nel settore civile, su un totale di n. 12754 sentenze, n. 1673 sono state emesse ex art. 113, comma 2, c.p.c., n. 1254 riguardano cause di valore superiore a 1.100 euro e n. 9827 sono relative a ricorsi in materia di opposizione a sanzioni amministrative 49.
Nel settore penale i reati a maggiore incidenza sono le lesioni personali
(art. 582 c.p.), le lesioni colpose (art. 590 c.p.), le ingiurie (art. 594
c.p.), le minacce (art. 612 c.p.) e le inosservanze agli obblighi scolastici
(art. 731 c.p.).
Competenza penale.
Nell'ambito della competenza penale attribuita al Giudice di Pace rivestono
particolare importanza, per la complessità dell'accertamento richiesto alla
Polizia Giudiziaria nonché per la rilevanza delle conseguenze del reato nei
confronti della persona offesa, i procedimenti relativi ai reati previsti dagli
artt. 582, 590, 595, 612 c.p.
Come segnalato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ad ormai cinque anni dall'entrata in vigore della relativa normativa la Polizia Giudiziaria dopo le comprensibili difficoltà iniziali, applica in maniera puntuale la nuova normativa, compiendo di iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole, trasmettendo solo in un secondo momento la relazione di cui all'art. 11 del D.Lg. 274/2000.
Del tutto sporadico è invece il ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa a norma dell'art.21 D.Lg. 274 citato, che consentirebbe di saltare interamente la fase delle indagini preliminari; questo istituto, che nell'immediatezza della riforma aveva destato l'interesse degli studiosi anche per la sua funzione di semplificazione del procedimento e di abbreviazione dei tempi della sua definizione, non ha completamente sortito gli effetti sperati.
Parimenti rare risultano essere le archiviazioni per improcedibilità dell'azione a causa della "speciale tenuità" del fatto, atteso che la limitazione, imposta dall'art. 34 comma 2 del Decreto legislativo citato, della compatibilità di tale declaratoria di non doversi procedere con l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, impedisce il più delle volte la concreta applicazione dell'istituto.
Ne consegue che tali istituti – a causa della loro scarsa incidenza pratica – non sono risultati idonei a soddisfare le esigenze di snellimento del procedimento ed a compensare la non applicabilità dei riti alternativi, quali innanzitutto l'applicazione della pena su richiesta delle parti ed il decreto penale di condanna, ai reati di competenza del Giudice di Pace.
Per converso, numerosi procedimenti sono stati definiti a seguito di remissione della querela e contestuale accettazione della stessa.
Potrebbe, quindi, risultare utile, che il legislatore introduca la possibilità di procedere al tentativo di conciliazione già nella fase delle indagini preliminari, sulla falsariga di quanto a suo tempo previsto per i reati di competenza pretorile dall'art. 564 c.p.p., poi abrogato dalla legge n. 479/1999; ciò, indubbiamente, consentirebbe un risparmio di energie investigative e di attività processuali, atteso che spesso le persone offese rimettono la querela una volta citate in dibattimento innanzi al Giudice di pace, così vanificando le attività svolte nella fase antecedente al giudizio.
In ogni caso, dopo cinque anni dall'introduzione della competenza penale del Giudice di Pace può affermarsi che il bilancio di tale esperienza giuridica è senz'altro positivo, atteso che gli scopi perseguiti dal legislatore attraverso tale istituto, e cioè quello di deflazionare il carico del Giudice penale ordinario e, al contempo, di favorire lo snellimento dell'iter giuridico–processuale con l'incremento della facoltà delle parti di addivenire ad una spedita conciliazione della loro vicenda processuale, risultano comunque raggiunti, come dimostrato dal fatto che risulta assai elevato il numero di processi che vengono definiti a seguito della conciliazione intervenuta tra le parti.
Già nella precedente relazione è stato segnalato come l'acuirsi della crisi economica abbia progressivamente aggravato il degrado che investe vasti strati della popolazione, ponendo a rischio le condizioni di vita di un numero sempre maggiore di bambini e di adolescenti.
Accanto al malessere economico, altro fattore che influisce negativamente sulla condizione minorile è la crisi delle famiglie, che si manifesta non tanto e non soltanto per il numero sempre maggiore di disgregazione dei nuclei familiari – legittimi e di fatto – quanto soprattutto per le difficoltà che nello svolgimento del loro ruolo incontrano i genitori, spesso impreparati e incapaci di affrontarlo o totalmente disimpegnati.
D'altra parte, la "qualità" della dimensione educativa e affettiva ricevuta in famiglia rappresenta una variabile determinante nella formazione della personalità di ciascuno, e pertanto, in questo ambito, è ancor più evidente che negli altri una profonda connessione fra l'intervento penale e la tutela, di natura civile, che si attua con provvedimenti in materia di decadenza, o di limitazione della potestà, e di adottabilità.
I minorenni sono la fascia più debole della popolazione, vittima principale e spesso nascosta del malessere che investe il corpo sociale; un'efficace azione istituzionale di protezione, di sostegno e di promozione dei loro diritti costituisce dunque uno dei compiti fondamentali per il futuro dell'intera società.
La risposta ai loro bisogni impone un'opera di prevenzione seria, sicché lo sforzo degli operatori nel settore è volto ad incrementare gli interventi a tutela dei minori svantaggiati e a rischio devianza – oltre a quelli di recupero dei minori già coinvolti in attività delittuose – tenendo presente il dato di esperienza che, quanto più è tempestivo, tanto più l'intervento è concretamente efficace.
Se fondamentale è la qualità e la tempestività dell'intervento giudiziario, è poi innegabile che la giustizia minorile affronta problemi la cui gravità ed estensione travalica le possibilità di un intervento efficace, ove non siano approntate, da parte dell'amministrazione centrale e dagli enti locali a ciò preposti, risorse qualitative e quantitative adeguate ai fenomeni sociali che stanno alla base del disagio minorile.
Al riguardo, nel territorio del distretto tale disagio si manifesta
principalmente nelle condizioni di emarginazione sociale ed economica in cui
versa una significativa parte della popolazione e nel fenomeno dei flussi
migratori nell'Isola, vera e propria emergenza, che espone un numero di minori
sempre crescente a condizioni di gravissimo rischio.
I problemi sociali del distretto sono ben lontani dall'avere ricevuto risposte efficaci e, seppure non si registri un aumento della criminalità minorile, le carenze sociali continuano ad essere terreno fertile per la devianza.
Occorre al riguardo, tuttavia, fare un'ulteriore distinzione.
Vi è, da una parte, un disagio socio – economico diffuso che favorisce, in nuclei familiari problematici, situazioni di trascuratezza nell'accudimento e nell'educazione dei figli e, conseguentemente, il compimento di scelte devianti da parte degli adolescenti.
Tale condizione generale non impedisce di per sé un lavoro di promozione dei servizi sociali, sussistendo la concreta possibilità, nello stesso contesto ambientale, di positive trasformazioni degli assetti familiari e di effettivo recupero per i giovani adolescenti in una prospettiva di vita improntata al rispetto della legalità.
Vi sono però dei contesti talmente degradati da rendere oltremodo difficoltoso, se non impossibile, il raggiungimento di un tale obiettivo. Ciò vale particolarmente per alcuni quartieri di Palermo e di altri centri urbani del distretto, nei quali le condizioni socio–abitative, la povertà culturale e di stimoli, le tradizioni di devianza sono talmente radicate che le probabilità di attingere a modelli devianti sono per i giovani davvero molto elevate.
Un preoccupante segnale, significativo del disorientamento educativo in cui vivono questi ragazzi, è dato dal livello di dispersione scolastica, che nel distretto, e soprattutto nelle zone più degradate, è ancora molto consistente, specialmente nelle scuole medie.
Il conseguimento del titolo di studio costituisce poi, non di rado, un dato meramente formale, che nasconde a volte la realtà dell'analfabetismo assoluto, intollerabile in una società avanzata come la nostra.
Sullo sfondo della miseria sociale ed economica, vi è poi la presenza della criminalità organizzata, che compromette la possibilità di sviluppo del territorio.
Il diretto coinvolgimento di minorenni in reati associativi di tipo mafioso non è un fenomeno che abbia proporzioni significative, ma un alto numero di adolescenti – che entra nel circuito penale per reati di altro tipo – gravita comunque intorno alla criminalità mafiosa, dalla quale riceve una risposta al bisogno, tipico dell'adolescenza, di identificarsi in una "appartenenza" sociale.
A fronte di radici economiche e sociali del disagio così profonde, le difficoltà dell'intervento giudiziario sono enormi.
La tutela civile si risolve, non di rado, con l'allontanamento del minore dal contesto in cui vive, talora con dichiarazioni di adottabilità e il conseguente inserimento in nuclei familiari adottivi, ma questi interventi possono ovviamente assumersi soltanto nelle situazioni più gravi. Sono più frequenti provvedimenti a contenuto prescrittivo rivolti ai genitori o con cui i minori sono "affidati" al sostegno e al controllo dei servizi territoriali, che spesso si rivelano però poco incisivi.
Anche nel settore penale i percorsi di tipo rieducativo sono spesso attuati dopo aver allontanato gli imputati minorenni dalla famiglia, all'interno di strutture comunitarie ove i ragazzi permangono a titolo di misura cautelare o nell'ambito di percorsi di messa alla prova, con il consistente rischio che il successivo rientro nel contesto di provenienza pregiudichi le possibilità di un loro effettivo recupero.
La direzione, da più parti invocata, ma raramente percorsa con determinazione, è così quella di una "riconquista del territorio" da parte delle istituzioni, di un riavvicinamento, cioè, a questi contesti, con programmi di risanamento anche sotto il profilo urbanistico, in assenza dei quali ogni tentativo di recupero individuale risulta spesso poco realistico.
In questa direzione, andrebbero fortemente potenziati gli interventi di tipo educativo da attuare nello stesso contesto di vita dei minori, con la diffusione non soltanto dell'esperienza di educatori che vivano all'interno dei quartieri (cosiddetti educatori "di strada"), ma anche e soprattutto di servizi educativi domiciliari.
Il potenziamento di tali servizi – che già esistono nel comune di Palermo, ma in forma assolutamente insufficiente rispetto ai bisogni della città – consentirebbe di limitare, in parte, gli inserimenti dei minori in strutture comunitarie, con il risultato non solo di risparmiare risorse economiche, ma soprattutto di conseguire una migliore conoscenza del contesto ambientale di vita dei minori e di incidere concretamente, in modo più duraturo ed efficace, sulle dinamiche familiari e, in generale, sulle prospettive future di vita dei minori stessi.
Sia il Presidente del Tribunale che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni segnalano tuttavia che permangono le gravi carenze di base dei servizi sociali territoriali già in precedenza rilevate, che si manifestano sia in ordine agli organici (alcuni comuni di medie o piccole dimensioni sono addirittura privi del servizio sociale, in aperta violazione della normativa regionale o ricorrono a convenzioni a termine il cui rinnovo viene spesso realizzato senza continuità, determinando evidenti inconvenienti e disagi), sia per quanto attiene alla mancanza o al ritardo nelle segnalazioni delle situazioni familiari pregiudizievoli per i figli; analogo ritardo si rileva poi nell'esecuzione delle indagini socio–familiari richieste e nell'invio delle relazioni, nelle quali spesso mancano indicazioni precise sui progetti in concreto più idonei per i minori, soggetti a gravi rischi per il loro sviluppo psicofisico.
Di fronte a tale fenomeno la Magistratura minorile frequentemente interviene, come già in passato, presso l'Assessorato Regionale per la Famiglia e gli Enti locali perché proceda con le attività di sua competenza nei confronti dei comuni inadempienti, ma i risultati continuano purtroppo ad essere deludenti.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha segnalato tuttavia che ad Agrigento, una delle zone meno attrezzate culturalmente e progettualmente verso crescite di legalità, la Presidenza della Provincia si è fatta promotrice di diverse iniziative ed incontri rivolti agli operatori del minorile, quali un corso triennale di formazione per Dirigenti e Responsabili dei Servizi e delle Strutture territoriali. Inoltre in questa Provincia stanno sorgendo Comunità di accoglienza e di ricovero di minori delle differenti età, adeguatamente strutturate e con operatori fortemente motivati.
Quanto alle strutture ove i minori sono inseriti, va confermata la progressiva riduzione del numero degli istituti tradizionali (c.d. I.P.A.B.), atteso che dal 31 dicembre 2006 – ai sensi della modifica apportata dalla legge n. 149/01 all'art. 2 della legge 184/83 – tali istituti non potranno più ospitare i minori, che dovranno invece trovare accoglienza nelle case famiglia o nelle comunità. Correlativamente va confermato un dato già emerso nel decorso anno, riguardante l'aumento del numero delle comunità alloggio di tipo familiare. Ciò comporta un forte impegno da parte della Procura Minorile, in sinergia con i competenti Uffici comunali e regionali, volto alla verifica della regolarità costitutiva di tali nuove strutture, della corrispondenza agli standard minimi previsti dalla normativa in materia e, più significativamente, della loro concreta idoneità a prendersi carico dei minori loro affidati, portatori di sofferenze di varia entità e spesso di gravi traumi.
Considerata l'importanza di un'efficace attività di controllo in questo ambito, non può non riproporsi l'obiettivo di incrementare tale complessivo impegno, cui va accompagnato l'aggiornamento informatico dell'elenco dei minori istituzionalizzati, allo scopo di meglio conoscere e monitorare la presenza dei minori ospiti nelle strutture con un opportuno collegamento al sistema SICAM, per verificare gli eventuali procedimenti civili relativi a ciascuno di loro, pendenti o archiviati presso il locale Tribunale per i Minorenni.
Il fenomeno in espansione dei flussi di immigrazione clandestina – diretti in primo luogo verso l'isola di Lampedusa e le coste agrigentine – ha raggiunto ormai, per quanto riguarda la tutela dei minori, livelli drammatici.
Del numero complessivo di cittadini extracomunitari rintracciati, pari a 22.976, ben 1.541 sono minorenni.
Il Presidente del Tribunale di Agrigento ha così segnalato le enormi difficoltà nell'apprestare interventi adeguati a tutela delle centinaia dei minori inseriti in comunità alloggio che il Giudice Tutelare di quell'ufficio è chiamato a gestire, la cui competenza in materia è stata riconosciuta poiché la massima parte dei minori non è accompagnata né dai genitori né da altri parenti ed é, pertanto, priva di legali rappresentanti (provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 4 luglio 2005 in sede di reclamo avverso un decreto del G.T. del Tribunale di Agrigento).
Il compito di tutela dei minori immigrati non accompagnati è reso ancor più arduo dalla carenza di una normativa di settore organica, dalle incertezze e difformità delle prassi giudiziarie, dalle difficoltà e, talora, dalla mancanza di coordinamento tra i diversi operatori sociali, istituzionali e giudiziari, nonché dalla carenza di strumenti politico–sociali e amministrativi efficaci.
Secondo l'impianto normativo di riferimento, il fenomeno dovrebbe essere gestito e fronteggiato soprattutto dal Comitato per i Minori Stranieri, organo istituito dall'art. 33 del T.U. sull'immigrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri e di coordinare le attività amministrative interessate.
Purtroppo, i compiti assai rilevanti assegnati a questo organismo sono di fatto rimasti lettera morta.
A fronte delle continue e sistematiche comunicazioni inoltrate al predetto Comitato, l'Ufficio del Giudice Tutelare di Agrigento non ha ricevuto un solo positivo riscontro in termini di informazioni utili o di rimpatrio assistito.
La quotidiana esperienza ha dimostrato poi che, frequentemente, lo straniero declina generalità e dati anagrafici non corrispondenti al vero, pur di beneficiare del divieto di espulsione per minore età previsto dall'art. 19 del T.U. sull'immigrazione, e che un gran numero di minori si allontana comunque dalle comunità alloggio dopo pochi giorni dal collocamento.
In mancanza di strumenti filtro adeguati (quali il rimpatrio assistito) e nonostante la carenza di riscontri e di informazioni puntuali in ordine alla minore età e all'assenza di riferimenti genitoriali e parentali, l'Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento ha aperto numerosissimi procedimenti di tutela 50, molti dei quali vengono successivamente archiviati per allontanamento arbitrario; infatti anche a seguito dell'apertura del procedimento di tutela, appena può il minore straniero si allontana dalla comunità per rifluire nel mondo della clandestinità e del lavoro facile ed immediato, quali la prostituzione e la manovalanza criminale.
È pertanto auspicabile la realizzazione di strutture volte ad assistere
adeguatamente il minore clandestinamente approdato nel territorio regionale.
L'organizzazione della magistratura minorile requirente e giudicante, già descritta nella precedente relazione, continua a mostrare la sua efficienza in termini di tempestività nell'adozione delle iniziative e dei provvedimenti, interlocutori e definitivi, di competenza.
I dati numerici mettono complessivamente in luce una diminuzione del numero delle segnalazioni al pubblico ministero (da 3.916 a 3.436) e dei ricorsi avanzati dallo stesso P.M. (da 980 a 878). Va considerato per altro che nel dato riguardante le segnalazioni non risultano quelle relative ai minori extracomunitari non accompagnati immigrati clandestinamente, per i quali, come si è detto, è stata riconosciuta la competenza del Giudice Tutelare.
Come si è già rilevato nelle precedenti relazioni, nei procedimenti di decadenza della potestà dei genitori (che costituiscono la parte più consistente del lavoro civile), il provvedimento definitivo di decadenza o quello di archiviazione spesso non possono intervenire in tempi molto rapidi, non solo e non tanto per la necessità di acquisire informazioni tramite i servizi socio–sanitari del territorio, quanto per la necessità di verificare l'evoluzione della situazione familiare, attraverso l'opera di sostegno e di controllo dei medesimi servizi, dopo l'adozione di provvedimenti di natura provvisoria. Non è infrequente del resto che i procedimenti archiviati dopo la pronunzia di provvedimenti a tutela dei minori, debbano essere riaperti per l'esplodere di conflitti o di gravi situazioni di pregiudizio all'interno degli stessi nuclei familiari.
In ordine alla tutela dei minori vittima di violenza sessuale, si punta, almeno per la città di Palermo e parte della provincia, sull'azione di gruppi interistituzionali (cd. G.O.I.A.M.) o comunque specializzati quali il Centro d'Aiuto al Bambino Abusato e Maltrattato (C.A.B.A.M.), che hanno per finalità la presa in carico, il sostegno e la cura dei minori vittime di tali reati.
Purtroppo deve rilevarsi come, nonostante l'impegno personale degli operatori, i G.O.I.A.M. stanno attraversando un periodo di crisi, specie per le gravi carenze dei servizi sociali comunali; in proposito una grande azione di stimolo e di sostegno sta compiendo la Magistratura minorile, pienamente consapevole dell'importanza di strutture così specializzate per realizzare la migliore tutela del minore.
Da parte dei gruppi sopra menzionati continuano a pervenire segnalazioni di casi di sospette violenze sessuali su minori, le cui manifestazioni sintomatologiche si manifestano in special modo in ambito scolastico. Le indagini avviate dalla Polizia Giudiziaria, operante presso la Procura Minorile, su delega finalizzata ad un approfondimento della situazione familiare e personale del minore, sono spesso sfociate in denunzie di violenze attribuite a soggetti sia maggiori che minori d'età, e sono state ulteriormente condotte dalla stessa P.G. all'uopo coinvolta dalla Procura Ordinaria, con esiti oltremodo soddisfacenti e spesso degni di encomio.
In relazione ai profili processuali attinenti ai reati in esame, fondamentale si conferma l'esigenza di migliore coordinamento fra gli Uffici del PM e il Tribunale per i Minorenni che deve procedere, all'occorrenza, all'adozione di un provvedimento a tutela della vittima minorenne.
Al riguardo, si è provveduto alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le Procure Ordinarie, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni e lo stesso Tribunale, alla presenza del Procuratore Generale che si era adoperato per la buona riuscita di tale iniziativa indicendo riunioni tra i Procuratori finalizzate appunto alla individuazione di modalità condivise nella gestione dei procedimenti di cui si tratta.
Nel periodo di riferimento, si è avuto un notevole incremento delle istanze al Tribunale per i Minorenni dirette ad ottenere l'affidamento di figli minori. Ciò non solo da parte di genitori non coniugati, nell'ambito cioè della competenza propria del Tribunale per i Minorenni, ma altresì da parte di coniugi in pendenza di giudizi di separazione giudiziale (materia rientrante – com'è noto – nella competenza del Tribunale ordinario). Invero, il notevole intervallo di tempo intercorrente fra la presentazione del ricorso al Tribunale civile ordinario e la data fissata per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale stesso o del giudice da lui delegato per il tentativo di conciliazione e la successiva adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha spesso indotto i coniugi stessi a rivolgersi, nelle more, al Tribunale per i Minorenni, che interviene più rapidamente. Si è dedotto, in tali casi, quale "pregiudizio per i figli minori" che potesse giustificare l'intervento del Giudice specializzato minorile, la mancata e tempestiva regolamentazione dell'affidamento dei medesimi e del diritto di prelievo e di visita da parte del genitore non affidatario in presenza, spesso, di situazioni di aspra conflittualità,.
L'affidamento dei figli minori di coniugi separati costituisce, in generale, materia di frequenti contrasti tra Tribunale civile ordinario, che ha la competenza, per così dire, "fisiologica" in questa materia, e Tribunale per i Minorenni, che è invece competente ad emettere provvedimenti allorché i minori stessi versino in situazioni di pregiudizio. E queste ultime sono ravvisabili nelle ipotesi non infrequenti di aspra conflittualità fra i coniugi e di impedimento da parte di uno di essi degli incontri e delle visite dell'altro con i figli. I provvedimenti contrastanti emessi dal Giudice della separazione e da quello specializzato per i minorenni spesso creano gravi problemi alle parti ed agli operatori sociali, chiamati ad eseguire i provvedimenti stessi. In pratica, il coordinamento fra i diversi giudici è rimesso all'iniziativa e al buon senso dei medesimi.
La recente entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sul cd. "affidamento condiviso" ha accresciuto, anziché risolvere i problemi nascenti dal riparto di competenze tra Tribunale civile ordinario e Tribunale per i Minorenni per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori nei casi, sempre più frequenti, di separazione dei genitori.
L'infelice formulazione di alcune norme contenute nella legge suddetta (in particolare, l'art. 4, comma 2º) ha fatto sorgere problemi interpretativi, con rilevanti effetti pratici per le parti, che rivolgendosi al Giudice attendono, in questa delicata materia, provvedimenti immediati e di semplice esecuzione.
La costituzione – ancora una volta recentemente preannunziata dal Governo – di un Tribunale per la famiglia che accorpi le varie competenze, anche quelle del Giudice Tutelare, non è più procrastinabile, perché contribuirebbe in modo determinante a rendere più efficace e meno incerto l'intervento giudiziario in un settore così delicato e complesso, per il quale l'esigenza di un'effettiva specializzazione dell'organo giudicante costituisce un requisito irrinunciabile.
In questa direzione, già dal settembre 2004, sono state tabellarmente accorpate presso un'unica sezione della Corte di Appello le impugnazioni avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale Ordinario in materia di separazione e divorzi e quelle avverso i provvedimenti civili e le sentenze penali del Tribunale per i Minorenni, favorendosi in tal modo la specializzazione nel giudizio di appello, pur in un contesto in cui il dato numerico non ha consentito l'attribuzione di tali procedimenti in via esclusiva o prevalente.
De iure condendo non è più neanche procrastinabile l'entrata in vigore della nuova disciplina del procedimento civile davanti al Tribunale per i Minorenni, attualmente affidata – com'è noto – a quelle scarne norme contenute nel codice di procedura civile (art. 737 – 742 bis) che riguardano i procedimenti di volontaria giurisdizione, correttamente interpretate, con riferimento ai procedimenti minorili, alla stregua dei principi contenuti nelle note sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19 giugno 1996 n. 5629 e 5 agosto 1996 n. 7170 (con speciale riferimento alla tutela del diritto di difesa ed alla osservanza del principio del contraddittorio). L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge 28 marzo 2001 n. 149 riguardanti il procedimento civile davanti al Tribunale per i Minorenni è stata rinviata di anno in anno con appositi decreti–legge. Com'è stato più volte sollecitato dalle Organizzazioni forensi, detto rinvio non appare più ragionevole, anche se si impone una modifica delle norme sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato, con riferimento ai procedimenti in questione, per evitare che un eccesso solo formale di garanzie si traduca in un onere assai gravoso per l'Erario.
In materia di adottabilità il provvedimento definitivo (dichiarativo dell'adottabilità o di rigetto della relativa richiesta) viene emesso, normalmente, entro un anno. Molto rapido è il termine di definizione del giudizio di opposizione all'adottabilità: circa cinque mesi.
È in aumento il numero di coppie che avanza istanza di adozione al Tribunale per i Minorenni, al punto che nel periodo oggetto della relazione si è raggiunto, tra adozione nazionale e internazionale, il valore più elevato degli ultimi cinque anni (1.080 domande, a fronte di 942 del periodo oggetto della precedente relazione).
Si tratta però, nella massima parte, di coppie che limitano la propria disponibilità ad adottare bambini piccoli, di età fino ai quattro–cinque anni e che, per la carenza di bambini italiani adottabili di questa età, si orientano verso l'adozione internazionale; di contro, vi è grande difficoltà per il Tribunale a reperire coppie idonee e disponibili ad accogliere bambini italiani adottabili di età superiore o che presentino problematiche sanitarie di rilievo.
Quanto alle adozioni internazionali, nel periodo di riferimento è stato sperimentato il sistema di collegamento informatico fra il Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali territoriali dei comuni ed i consultori familiari delle A.S.L. (cd. "Modello Sicilia"), finanziato dall'Assessorato regionale alla Famiglia e agli Enti Locali e sorto sulla base di un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Siciliana.
Detto sistema ha reso più rapidi ed efficaci i rapporti tra Tribunale e servizi incaricati dell'attività istruttoria delle istanze di adozione internazionale; attualmente sperimentato solo nella città di Palermo dovrebbe, a seguito degli ottimi risultati conseguiti, essere esteso a tutta la Sicilia.
Per quanto riguarda la c.d. sottrazione internazionale di minori, per contrastare la quale è intervenuta la Convenzione Internazionale dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64, va rilevato che, nel periodo in esame, é stato trattato un solo procedimento, concluso con il rigetto della richiesta di rimpatrio dei minori.
Nel periodo di riferimento non sono mutate le caratteristiche della criminalità minorile, già messe in evidenza nelle precedenti relazioni.
Si è verificata, in generale, una lieve diminuzione del numero complessivo delle denunce e, in modo correlato, del numero degli arrestati: rispettivamente da 1.696 a 1.612 e da 114 a 104.
Tale dato conferma l'andamento decrescente del numero delle iscrizioni penali verificatosi pressoché costantemente a partire dall'anno 1999/2000 e smentisce nettamente quanto riportato da organi di informazione locali circa ragguardevoli aumenti della criminalità minorile; del pari senza fondamento, alla luce proprio delle denunzie ricevute, è la notizia riguardante l'esistenza di vere e proprie baby gangs che in particolare opererebbero sul territorio della nostra città, prendendo di mira ragazzetti più piccoli di loro, e non soltanto: da sporadiche segnalazioni di reati contro il patrimonio, commessi in concorso tra minorenni e giovani adulti, non può ingenerarsi il convincimento di gruppi stabili qualificabili come "gang".
In ordine ai reati commessi da stranieri è invece da rilevarsi un ulteriore aumento del numero dei minori coinvolti, che nel decorso anno aveva avuto una considerevole impennata: ad esso corrisponde un numero complessivo leggermente più alto di segnalazioni. Si conferma che i reati predominanti sono comunque quelli legati all'immigrazione clandestina, che infatti costituiscono il 77,61% delle iscrizioni (contro il 61% del precedente dato); ben il 96,353% dei minori denunziati (1.400) è rappresentato dagli indagati per tali reati (a fronte del 92% e 950, dati relativi al precedente anno).
Quanto alla natura dei reati cui si riferiscono le denunzie di minorenni stranieri, va messo in evidenza che, oltre a quelli connessi all'immigrazione clandestina, mentre nel passato avevano una netta rilevanza i reati di furto e di ricettazione attribuiti agli slavi – la cui presenza numerica era predominante – oggi il panorama è più articolato sia in ordine al tipo di reato (oltre ai furti, anche ricettazioni, rapine, minacce, etc…) sia alla nazionalità di provenienza dei giovani indagati.
In ordine all'andamento numerico delle informative di reato riguardanti i delitti di violenza sessuale, va rilevato un considerevole aumento delle denunzie, in particolare contro ignoti (42 iscrizioni di cui 19 contro soggetti ignoti, a fronte di 32 iscrizioni del decorso anno, di cui 4 contro ignoti).
L'andamento numericamente altalenante del fenomeno della violenza sessuale è sintomo della sua peculiare gravità, avuto riguardo in particolare, alla circostanza che la titolazione più ricorrente è stata quella di "violenza sessuale aggravata continuata" e "violenza sessuale di gruppo", tipologia di violenze queste la cui gravità non necessita di ulteriori notazioni.
Nel periodo si è verificato un solo caso per il quale è in corso il provvedimento per avanzare la richiesta di emissione di mandato d'arresto europeo: si riferisce ad un soggetto, ormai maggiorenne, residente in Germania, già condannato in contumacia per violenza sessuale su minore e che ha da scontare una pena residua di anni due e mesi quattro di reclusione.
Tra i procedimenti penali trattati dal Tribunale per i Minorenni, il Presidente ha segnalato la crescente gravità dei delitti commessi da minori di nazionalità italiana; a parte n. 4 procedimenti con imputazione di omicidio volontario, numerosi sono stati i procedimenti per rapina aggravata e per violenza sessuale (40), nonché quelli collegati al commercio di sostanze stupefacenti.
Nel periodo in esame è stato trattato e definito al dibattimento il procedimento n. 49/05 R.G. a carico di Riina Giuseppe (figlio del più noto "Totò" Riina) e di Bruno Antonino, imputati di due episodi di omicidio volontario e di altri episodi criminosi connessi all'attività dell'associazione mafiosa, denominata cosa nostra. Detto procedimento ha impegnato il collegio per il dibattimento in numerose udienze, avendo richiesto una complessa istruzione con l'audizione di molti testimoni "protetti" e collaboratori di giustizia. Particolarmente impegnativa è stata per gli estensori la redazione della motivazione, ponderosa e pregevole, della sentenza.
Per quanto riguarda i servizi di cancelleria, così come per il settore civile e per i servizi amministrativi e di segreteria è stato completato il processo di informatizzazione del settore penale, che vede collegati in rete la Procura e il Tribunale. Il presidente del Tribunale ha però segnalato che il programma "RE.GE. minori" presenta gravi carenze, già segnalate, e, nel complesso, appare obsoleto.
Occorre ribadire quanto già segnalato nelle precedenti relazioni in ordine alla crescita esponenziale delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che riguarda ormai la maggior parte dei procedimenti trattati. Si assiste ormai ad eccessi, che determineranno una vera e propria falla nel bilancio dello Stato. Senza migliorare in alcun modo la difesa tecnica degli imputati cd. non abbienti, si sta determinando un incontenibile aumento di istanze, di ricorsi e di impugnazioni, infondati ed irrilevanti, che appesantiscono inutilmente lo svolgimento dell'attività giurisdizionale. Appare urgente una riforma legislativa che riduca drasticamente l'entità degli onorari che, applicando la tariffa penale, devono essere liquidati agli avvocati e che appaiono manifestamente eccessivi e sproporzionati. Dovrebbe, inoltre, essere consentito al Giudice di non liquidare detti onorari allorché si riferiscono ad attività difensive svolte inutilmente e con intenti manifestamente defatigatori.
Deve essere confermata la valutazione positiva, già espressa nelle precedenti relazioni, con riferimento agli istituti della irrilevanza penale del fatto e della sospensione del procedimento e messa alla prova dell'imputato. Entrambi gli istituti, se applicati con equilibrio e buon senso, sono strumenti validi per una giustizia attenta e sensibile alla psicologia degli imputati minorenni.
Considerevole è l'impegno profuso dal Servizio Sociale Ministeriale, che pure se non fornito di sufficiente numero di personale e di adeguati mezzi, svolge un lavoro ragguardevole non solo come progettualità di interventi, ma come propulsione di raccordi con le forze sociali presenti sul territorio e stimolo per una loro crescita.
Numerose sono state le iniziative e i progetti promossi e sostenuti dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia.
Tra gli altri, si ricorda l'Accordo di Programma stilato tra il detto Centro e la Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale per la Sicilia, che prevede la formazione e l'inserimento di minori, seguiti dai servizi, in attività socialmente utili e di volontariato presso le strutture della C.R.I., nonché le convenzioni e gli accordi operativi attivati con Associazioni e Cooperative, finalizzati ad un lavoro proficuo di mediazione culturale indirizzato verso i minori stranieri di varie etnie.
È ormai una realtà operativa l'Ufficio di mediazione penale minorile di Palermo, fortemente voluto dalla Magistratura Minorile e dalla Direzione del Centro per la Giustizia minorile, come ampiamente riferito nella relazione del decorso anno ed altresì nella odierna relazione del detto Centro, nella quale sono riportati i numeri riguardanti l'attività svolta dall'Ufficio.
Quanto alla fase esecutiva della pena, secondo l'Accordo di programma per la gestione dei giovani adulti, intervenuto tra la Direzione del Centro e il Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria, il detenuto ristretto nell'Istituto per i minorenni e che al compimento del 21º anno di età deve essere necessariamente trasferito nel carcere per gli adulti, oltre ad essere ospitato in un settore distinto e separato dagli altri detenuti, proseguirà il progetto di recupero iniziato precedentemente in virtù del raccordo tra gli operatori dei due istituti che predisporranno quanto necessario per la continuità del trattamento.
NOTE
1 Dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2006 gli omicidi volontari sono
diminuiti da 161 a 53 con valori negli anni intermedi di 66, 61, e 58; le
associazioni di stampo mafioso, nello stesso periodo, sono passate da 139 a 64,
con picchi più elevati nei primi due anni intermedi – 298 e 290 – una successiva
caduta a 124 nel 2004/2005, vedi infra e prospetto relativo.
Ed è noto che il delitto di associazione mafiosa, se connesso ad omicidi dello
stesso stampo, è attratto nella competenza della Corte di Assise e del G.U.P..
2 Non sono pervenuti i dati relativi alla sezione distaccata di Carini del Tribunale di Palermo.
3 Sono stati già consegnati al distretto di Palermo n. 52 p.c. portatili e, in atto, sono in distribuzione n. 250 postazioni fisse corredate di stampante.
4 Estorsioni (da 583 a 337 con una riduzione del 42%), usura (da 83 a 56 con una riduzione del 33%), riciclaggio (da 88 a 52 con una riduzione del 41%) e corruzione (da 42 a 17 con una riduzione del 60%).
5 Bernardo PROVENZANO (fino all'11 aprile 2006), Salvatore LO PICCOLO e RACCUGLIA Domenico.
6 Matteo MESSINA DENARO.
7 Maurizio DI GATI, FALSONE Giuseppe.
8 Rotolo Antonino, capo mandamento di "Pagliarelli", Cinà Antonino, reggente del mandamento di "San Lorenzo", Bonura Francesco sottocapo della famiglia di "Uditore"e Di Napoli Pierino, reggente del mandamento della "Noce", oltre a numerosi altri "uomini d'onore".
9 Capo del mandamento di San Lorenzo, che tuttavia ha esteso la propria influenza alla parte occidentale del territorio della provincia di Palermo.
10 Capo del mandamento di Castelvetrano e – di fatto (dopo la cattura di Vincenzo VIRGA) – capo della provincia di Trapani.
11 Arrestato il 25 gennaio 2005 e suicidatosi due giorni dopo in carcere.
12 Capo del mandamento di Pagliarelli, che aveva esteso la propria influenza alla parte orientale della città di Palermo; arrestato il 20 giugno 2006.
13 Sottocapo della famiglia di Uditore ma di fatto reggente il mandamento di Boccadifalco–Passo di Rigano.
14 Già reggente del mandamento di S. Lorenzo.
15 In occasione di una di queste estorsioni, particolarmente importante perché operata in danno di una grande impresa commerciale che opera in molti centri della Sicilia, il Rotolo e il Cinà hanno fatto giungere alla vittima il "suggerimento" di aderire ad una associazione antiracket al fine di stornare eventuali sospetti delle Forze di Polizia, così dimostrando ancora una volta la capacità di cosa nostra di sfruttare a proprio favore le dinamiche normali, anzi di per sé virtuose, della società civile.
16 In particolare il Rotolo, il Cinà ed il Bonura.
17Proprio in relazione a tali specifiche acquisizioni è stata altresì disposta dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo la custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., del dr. Giovanni Mercadante, deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e primario di radiologia in una struttura sanitaria di Palermo.
18 Il quale nella serata del 16 settembre 2005 si presentava ai Carabinieri dichiarando di temere per la propria vita e per quella dei familiari più stretti e si dichiarava disponibile a collaborare con la giustizia.
19 Tra cui la vicenda del Piano Commerciale di Villabate, così complessa e articolata da rappresentare un esempio emblematico della capacità di cosa nostra di perseguire e imporre le sue strategie di illecito arricchimento e – più in generale – di "potere", con una azione protratta per anni e anni (risalendo il primo progetto agli anni 1994/1998).
20 Gli organi comunali, già sciolti per infiltrazione mafiosa con D.P.R. in data 27 aprile 2004 continuano ad esserlo per la proroga di sei mesi disposta con provvedimento del luglio scorso. Giova ricordare che nella provincia di Palermo analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei Comuni di Roccamena, Torretta e Vicari.
21 Elaborato sulla base dell'esperienza pluriennale maturata dagli organi tecnici specializzati dell'Arma dei Carabinieri (i cui risultati sono stati condivisi dalla Polizia di Stato).
22 E non sembra ozioso evidenziare che le misure patrimoniali erano state 28 nell'anno compreso tra il 1º luglio 2003 ed il 30 giugno 2004, a testimonianza di una positiva linea di tendenza consolidatasi nell'anno in considerazione.
23 Il Procuratore della Repubblica di Trapani, a tal proposito, ha fatto presente che l'ufficio ha dovuto far fronte ad un considerevole avvicendamento di personale, e che soltanto dall'8 marzo 2006 è stato possibile assegnare la materia ad un gruppo di lavoro specializzato, coordinato dal Procuratore Aggiunto di nuova nomina. Il settore, la cui sofferenza si è risolta nella riferita riduzione del numero delle proposte, ha ripreso quindi vigore ed efficienza.
24 Condannato definitivamente alla pena di sei anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo del 10 giugno 1997, parzialmente riformata in appello per quanto attiene alla determinazione della pena, con sentenza divenuta irrevocabile il 28 luglio 1998.
25 In non poche occasioni i malviventi sono penetrati mediante effrazione nei locali attigui alla tabaccheria, scavando quindi un buco nella parete comunicante con l'esercizio commerciale, operazione che di per sé richiede svariate ore di lavoro.
26 Così intendendosi quello posto in essere da parte di soggetti totalmente sconosciuti alle vittime, che utilizzano mezzi tipici come l'adescamento (specie nei confronti dei minori) o la corruzione. A questi si possono contrapporre gli abusi "parafamiliari" (commessi, cioè, da conoscenti, vicini di casa, o persone che hanno con la famiglia rapporti più o meno frequenti), e quelli "istituzionali" (commessi da coloro i quali rivestano ruoli nell'ambito di organizzazioni o istituzioni ed ai quali i minori vengono affidati per ragioni di educazione, cura, gestione del tempo libero).
27 V. Cass. 8 maggio – 21 ottobre 2003, n. 904 in Guida al Diritto n. 2/2004.
28 In primo grado l'incidenza percentuale dei procedimenti per reati esclusi dal condono sul carico complessivo degli affari pendenti al 30 settembre 2006 è del 3,32; in secondo grado questa sale al 6,14.
29 In seno al cd. "pacchetto Mastella" sono stati previsti significativi interventi sull'impianto disegnato dalla legge ex Cirielli, come la sospensione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
30 Ciò senza comunque considerare il settore lavoro, che presenta una riduzione dell'arretrato ed un aumento delle cause esaurite rispetto a quelle sopravvenute e ciò sia in primo grado che in appello.
31 Da ultimo, vedi l'art.3 L n.102/2006 ha esteso il rito del lavoro alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguente a incidenti, creando però una serie di questioni sia di diritto transitorio, che di delimitazione dell'ambito di sua applicazione.
32 Va precisato che il dato statistico relativo al Tribunale di Palermo non ha considerato i dati della Sezione di Carini, non pervenuti.
33 V. il paragrafo sui flussi.
34 Al Tribunale di Palermo risultano pendenti, al 30 giugno 2006, 18.284 procedimenti in materia di lavoro e previdenza. Sono stati definiti 9.667 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 7.450 procedimenti. Ciascun magistrato ha in carico circa 2.800 controversie.
35 In particolare, al Tribunale di Sciacca si è avuta una rilevante flessione nella sopravvenienza delle cause previdenziali ed assistenziali, affluite in numero di 395 (a fronte di 573 del periodo precedente), mentre si è registrato un sensibile incremento in quella delle controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego, rispettivamente affluite in numero di 69 (a fronte di 56) e di 96 (a fronte di 60), come pure in quella dei procedimenti speciali, a loro volta affluiti in numero di 198 (a fronte di 108). La durata delle controversie individuali di lavoro è stata di giorni 1193 (a fronte di 809), quella delle controversie previdenziali di giorni 607 (a fronte di 692) e quella dei procedimenti cautelari in materia di lavoro e pubblico impiego di giorni 50 (a fronte di 183). L'attività di smaltimento complessivamente considerata è stata di segno positivo e la pendenza totale iniziale è passata da 1021 a 814 fascicoli. Le cause di pubblico impiego definite sono state però solo 37, e cioè in numero inferiore al 50% della relativa sopravvenienza. Sono 34 i fascicoli pendenti da oltre tre anni. Insignificante è poi risultata l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, essendo stati in tal modo definiti solo 4 procedimenti. Limitato spazio ha pure avuto la conciliazione in sede precontenziosa, essendo state transatte durante il periodo in esame nei modi previsti dall'art. 410 c.p.c. 9 controversie.
36 Al Tribunale di Trapani i procedimenti (che al 1º luglio 2005 erano 1414) si sono ridotti (al 30 giugno 2006) a 1057. Anche le sopravvenienze si sono comunque ridotte, passando da 1042 a 878. Le cause di lavoro vere e proprie definite sono state 367 (a fronte di una sopravvenienza di 284). Il tempo medio tra il deposito del ricorso e la prima udienza è tra 60 e 90 giorni e quello tra il deposito e la definizione del giudizio di un anno.
37 In particolare, al Tribunale di Marsala risultano pendenti nel pubblico impiego 89 controversie al 1º luglio 2005, con una sopravvenienza nell'anno di altre 165 controversie (n. 254 in totale) di cui 73 definite e 181 pendenti al 30 giugno 2006. Le controversie previdenziali, 901 all'inizio del periodo, hanno un'incidenza, essendone sopravvenute 524, di complessive 1425; poiché ne sono state definite nell'anno 498, risultano pendenti nel numero di 927. Nel settore lavoro vero e proprio (pendenza iniziale di 499 controversie, più 657 sopravvenute) sono state definite 409 controversie con un residuo di pendenze di 447 e con alcune interessanti sentenze in materia di mobbing, pubblicate ed annotate in riviste giuridiche. Il complessivo dato in carico ai due giudici del lavoro è di 1555 controversie pendenti al 30 giugno 2006.
38 Al Tribunale di Agrigento, dove le sopravvenienze ammontano a 2.974 di cui 829 cause di lavoro, si è poi scontata l'iniziale modesta produttività degli uditori giudiziari destinati in prima nomina che avevano espletato tirocinio mirato in realtà territoriali con differenti qualità delle controversie. Tuttavia, sempre ad Agrigento i tempi di definizione delle controversie sono normalmente contenuti in termini di ragionevole durata, atteso che – mediamente – le controversie previdenziali vengono decise entro un anno dal deposito del ricorso e che le controversie individuali di lavoro vengono decise in tempi contenuti (entro i due anni dal deposito del ricorso).
39 Presso la Corte di appello il contenzioso sul pubblico impiego è apparso, nel periodo di riferimento, particolarmente significativo per quantità (25% delle sopravvenienze) ed è in costante aumento (10% in più delle sopravvenienze rispetto al periodo luglio 2004–giugno 2005).
40 Tali tempi si collocano, in Corte, mediamente, fra 12 e 30 mesi dal deposito del ricorso, con la precisazione che i tempi di definizione delle controversie previdenziali ed assistenziali aventi ad oggetto mere prestazioni, notoriamente meno complesse di quelle di lavoro e previdenziali non di prestazioni (obbligo contributivo del datore di lavoro, sgravi contributivi, fiscalizzazione oneri sociali, inquadramento previdenziale, iscrizione elenchi anagrafici lavoratori agricoli, etc.) appaiono mediamente compresi in un anno, scontando vuoi i tempi di deposito delle relazioni di consulenza medico–legali, resi più lunghi dagli adempimenti connessi alla legge 326/2003, vuoi le contestazioni degli esiti degli accertamenti medico–legali con richieste di chiarimenti ed integrazioni (spesso inevitabili per l'esigenza di tenere conto degli aggravamenti delle condizioni di salute intervenute nel corso del giudizio). I tempi di definizione delle controversie di lavoro (ad eccezione di quelle che godono di corsie preferenziali, quali licenziamenti e cause riguardanti un elevato numero di lavoratori alle dipendenze di una stessa impresa e relative a medesime questioni di diritto) e di quelle di previdenza non di mere prestazioni si collocano mediamente intorno a due anni e mezzo, tenendo conto che le stesse normalmente vengono decise alla prima udienza.
41 Secondo il Presidente della sezione lavoro della Corte "una risposta adeguata però non potrebbe che derivare da un più corretto rapporto fra magistrati e numero delle controversie da definire e, quindi, di sentenze da emettere, tenuto conto delle esigenze di particolare approfondimento che il giudizio di appello richiede".
42 Trib. Termini Imerese, sent. 11 ottobre 2005.
43 Sez. 3a Adiconsum c/ BdS
44 Tra queste, al Tribunale di Trapani è stata segnalata l'esistenza di un contenzioso contro enti comunali per un'alluvione avvenuta nel trapanese, alluvione che le parti attrici hanno fatto risalire a scelte tecniche errate nelle opere di sistemazione idraulica.
45 Trib. Palermo, I sez. civile, 17 marzo 2006.
46 V., tra gli altri, Trib. Palermo, sez. I, 25 settembre 2005.
47 Trib. Palermo, sez. I, 8 luglio 2005.
48 Trib. Palermo, sez. I, 12 novembre 2005 e Trib. Palermo, sez. III, 20 marzo 2006 (pubbl. il 21 aprile 2006).
49 Per ulteriori informazioni sul movimento, definizione e durata dei procedimenti civili si rimanda al paragrafo di pari titolo riguardante tutti gli uffici giudiziari, nonché alle tabelle allegate.
50 n. 171 dal gennaio 2005.