
Vendita auto e la relativa trascrizione
al PRA
Quando si vende un'auto sarebbe
opportuno controllare che il compratore
trascriva il passaggio di proprieta'
entro 60 gg, come previsto dalla
normativa, altrimenti la vettura rimane
intestata al venditore che, pur
inconsapevole, rischia di incorrere in
tutte le conseguenze legate al presunto
possesso ed uso (bolli non versati,
danni provocati a cose o persone,
multe).
Per farlo, oltre a rivolgersi
direttamente agli uffici del Pra,
chiedendo una visura, e' possibile
utilizzare il servizio on-line dell'Aci:
clicca qui
Non appena si e' informati della
mancata trascrizione occorre
provvedervi. Questi i rimedi previsti:
Direttamente da parte del venditore:
In primo luogo, si puo' chiedere al Pra
la trascrizione di un nuovo atto in cui
sia rinnovata la dichiarazione di
vendita (tramite scrittura privata
autenticata in doppia copia). In tal
caso, sono a carico del venditore tutte
le spese (imposta di bollo e di
trascrizione, nonche' le spettanze ACI),
cosi' come gia' previste per la
trascrizione al Pra. Il vantaggio e' nel
non dover presentare il documento di
proprieta' (che probabilmente non e' in
possesso del venditore).
Tramite
ricorso al Giudice:
Se la prima strada non e' percorribile,
e' possibile rivolgersi al Tribunale (o
al Giudice di Pace se l'importo oggetto
della contesa, comprensivo di sanzioni
ed interessi, non supera i 2.582,28
euro) che riconosca, tramite sentenza,
che l'auto sia stata venduta ad un
compratore che non ha fatto la
trascrizione al PRA.
Per la causa occorre presentare un
certificato cronologico del veicolo,
rilasciato dal PRA, oltre a -ovviamente-
tutte le prove che dimostrino la vendita
(contratto, assegni, estratti conto,
eventuali testimoni), chiedendo al
Giudice di pronunciarsi con sentenza ad
ordinanza, sulla cui base si fa la
trascrizione. Contestualmente, su
richiesta del venditore, il Giudice
ordina alla Conservatoria del Pra di
trascrivere il passaggio di proprieta'
senza oneri per il venditore.
Questa procedura vale anche se ci si e'
rivolti a un'Agenzia di pratiche
automobilistiche che -magari perche'
fallita- non ha fatto la trascrizione
(esistono i pagamenti dell'agenzia per
il disbrigo delle pratiche).
Esonero
dal pagamento dei bolli auto
Per l'esonero dal pagamento del bollo
auto si presentano al Pra tutti i
documenti -con data certa- che
dimostrino l'indisponibilita' del
veicolo; tra questi l'atto di vendita
redatto nelle forme previste dalla
legge. E' bene conservare copia di tutti
i documenti consegnati al compratore
(carta di circolazione e certificato di
proprieta' in particolare) nonche' la
propria copia dell'atto di vendita. Se
invece non si ha nessun documento,
occorre pagare tutte le tasse arretrate
rimaste inevase, fino al momento in cui
si presentata al Pra denuncia di perduto
possesso della vettura, con una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'. L'obbligo di pagare le tasse
automobilistiche cessa con la
presentazione di questa denuncia.
La denuncia di perduto possesso,
di solito, si presenta quando non si
conoscono i dati del compratore, oppure
quando si e consegnato il veicolo ad un
concessionario poi fallito o resosi
irreperibile, ma anche quando il veicolo
e' stato ceduto ad un terzo che poi lo
ha esportato all'estero, oppure se il
veicolo e' stato rottamato (e non se ne
abbia documentazione) prima del 30/06/98
(in seguito, sono i rottamatori che
provvedono direttamente alla pratica di
demolizione presso il Pra).
Cosa
fare in caso di multe al c.d.s.
Quando la trascrizione al Pra non e'
stata fatta ed al proprietario
precedente vengono notificate
contravvenzioni commesse dal nuovo
proprietario, il venditore puo'
difendersi e non pagare solo dimostrando
di non essere piu' titolare dei diritti
sull'auto. Per cui, o si segue la
procedura di cui sopra, esibendo gli
atti all'Ente che ha comminato la multa
e chiedendo una liberatoria scritta,
oppure, in un procedimento di
opposizione contro la multa avanti al
Giudice di Pace, si fa una trascrizione
"coattiva". Nel caso in cui non ci siano
i tempi tecnici per la trascrizione
(spesso ci si rende conto della mancata
trascrizione dopo che e' arrivata una
multa), il ricorso contro la multa
-sempre avanti al Giudice di Pace- si fa
esibendo tutte le prove documentali e
testimoniali che dimostrino mancanza di
titolarita' dell'ex proprietario, e
quindi il suo diritto a essere liberato
da indebiti carichi.
Per approfondire consigliamo la
consultazione, dal sito dell'Aci, della
circolare del Ministero delle finanze
122/98 (clicca
qui).