|
Il
Presidente
della
Repubblica
Visti gli
articoli 76
e 87, quinto
comma, della
Costituzione;
Visti gli
articoli 14,
16 e 17,
comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400;
Visto
l'articolo 7
della legge
8 marzo
1999, n. 50,
come
modificato
dall'articolo
1, comma 6,
lettere d)
ed e), della
legge 24
novembre
2000, n.
340;
Visti gli
articoli 20
e 20 bis
della legge
15 marzo
1997, n. 59;
Visti i
numeri 9, 10
e 11
dell'allegato
n. 1, della
legge 8
marzo 1999,
n. 50;
Visto il
decreto
legislativo
recante il
testo unico
delle
disposizioni
legislative
in materia
di spese di
giustizia;
Visto il
decreto del
Presidente
della
Repubblica
recante il
testo unico
delle
disposizioni
regolamentari
in materia
di spese di
giustizia;
Udito il
parere della
Corte dei
conti
espresso
dalle
Sezioni
riunite in
sede
consultiva
nella
adunanza del
22 novembre
2001;
Udito il
parere del
Consiglio di
Stato,
espresso
nella
Sezione
consultiva
per gli atti
normativi
nell'adunanza
del 21
gennaio
2002, le cui
osservazioni
sono state
in generale
accolte.
Solo in
alcuni casi
marginali si
è ritenuto
di
discostarsi,
chiarendone
le ragioni
nella
relazione ai
relativi
articoli:
- articolo
3, lettera
m), dove la
lettera non
è stata
eliminata ma
si è
chiarita la
finalità;
- articolo
6, dove non
è stata
disciplinata
la "regolare
condotta in
libertà"
perché
estranea
alla materia
del testo
unico, e si
è preferito
non
effettuare
un rinvio
espresso ad
una
normativa di
attuazione
secondaria;
- articolo
30, dove non
si è estesa
la
previsione
al processo
amministrativo
perché la
norma
originaria è
limitata al
processo
civile e non
è
estensibile,
trattandosi
di
prestazione
patrimoniale
imposta;
- articolo
33, dove se
si fosse
accolto il
suggerimento
di eliminare
l'assorbimento
si sarebbe
introdotta
un'innovazione
di carattere
sostanziale
-
incompatibile
con la
delega -
nella
disciplina
degli
ufficiali
giudiziari;
- articoli
39 e 60,
dove
l'approvazione
delle
convenzioni
è stata
rimessa ai
ministeri
della
giustizia e
dell'economia
e delle
finanze,
perché di
tratta di
convenzioni
quadro che
non
comportano
impegni di
spesa;
- articolo
48, dove la
disciplina
speciale
dell'indennità
del teste è
stata
coordinata
con quella
generale di
missione,
per il teste
dipendente
pubblico;
- articoli
55 e 68,
dove il
rinvio alla
disciplina
generale in
tema di
missione dei
dipendenti
pubblici è
stato
raccordato
con la
riforma
della
dirigenza;
- articolo
65, dove
l'indennità
speciale di
cui alla
legge 19
febbraio
1981, n. 27
è compresa
perché già
contenuta
nella
normativa
originaria;
- articolo
83, dove il
limite dei
valori medi
per gli
onorari di
avvocato
articolo 82)
non è stato
esteso agli
ausiliari
del giudice
e ai
consulenti
di parte,
perché nella
normativa
originaria è
riferito
solo ai
primi.
Con
riferimento,
infine, alla
mancanza di
una norma di
chiusura
contenente
disposizioni
non inserite
nel testo
unico che
restano in
vigore, si
precisa che
nel testo
unico sono
state
inserite o
sono state
espressamente
richiamate
tutte le
norme
relative
alle spese
di giustizia
e, pertanto,
non è
necessaria.
Vista la
preliminare
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri,
adottata
nella
riunione del
14 marzo
2002;
Acquisito il
parere delle
competenti
Commissioni
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica;
Vista la
deliberazione
del
Consiglio
dei
ministri,
adottata
nella
riunione del
24 maggio
2002;
Sulla
proposta del
Presidente
del
Consiglio
dei ministri
e del
Ministro per
la funzione
pubblica, di
concerto con
i Ministri
della
giustizia e
dell'economia
e delle
finanze;
Emana
il seguente
decreto:
PARTE I -
Disposizioni
generali
TITOLO I -
Oggetto
e
definizioni
Art. 1 (L)
Oggetto
1. Le norme
del presente
testo unico
disciplinano
le voci e le
procedure di
spesa dei
processi: il
pagamento da
parte
dell'erario,
il pagamento
da parte dei
privati,
l'annotazione
e la
riscossione.
Disciplinano,
inoltre, il
patrocinio a
spese dello
Stato, la
riscossione
delle spese
di
mantenimento,
delle pene
pecuniarie,
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie e
delle
sanzioni
pecuniarie
processuali.
Art. 2 (L)
Ambito
di
applicazione
1. Le norme
del presente
testo unico
si applicano
al processo
penale,
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario,
con
l'eccezione
di quelle
espressamente
riferite dal
presente
testo unico
ad uno o più
degli stessi
processi. 2.
Le spese del
processo
amministrativo,
contabile e
tributario
sono,
inoltre,
regolate
dalle norme
speciali
della parte
VIII del
presente
testo unico.
Art. 3 (R)
Definizioni
1. Ai fini
del presente
testo unico,
se non
diversamente
ed
espressamente
indicato:
a)
"magistrato"
è il giudice
o il
pubblico
ministero,
anche
onorario,
preposto
alla
funzione
giurisdizionale
sulla base
di norme di
legge e
delle
disposizioni
dei codici
di procedura
penale e
civile;
b)
"magistrato
professionale"
è il
magistrato
che ha uno
stabile
rapporto di
servizio con
l'amministrazione;
c)
"magistrato
onorario" è
il giudice
di pace, il
giudice
onorario di
tribunale,
il vice
procuratore
onorario, il
giudice
onorario
aggregato;
d) "giudice
popolare" è
il
componente
non togato
nei collegi
di assise;
e) "esperto"
è il
componente
privato
dell'ufficio
giudiziario
minorile,
dell'ufficio
giudiziario
di
sorveglianza,
dell'ufficio
giudiziario
agrario;
f) "ufficio
giudiziario"
è l'ufficio
del
magistrato
competente
secondo le
norme di
legge e le
disposizioni
dei codici
di procedura
penale e
civile;
g) "ufficio"
è l'apparato
della
pubblica
amministrazione
strumentale
all'ufficio
giudiziario,
con
esclusione
in ogni caso
dell'ufficio
finanziario;
h) "ufficio
finanziario"
è l'ufficio
dell'amministrazione
finanziaria
competente
secondo
l'organizzazione
interna;
i)
"funzionario
addetto
all'ufficio"
è la persona
che svolge
la funzione
amministrativa
secondo
l'organizzazione
interna;
l)
"ufficiale
giudiziario"
è la persona
che svolge
la funzione
secondo
l'organizzazione
interna
degli uffici
notificazioni
e protesti
UNEP);
m)
"notificazione
da parte
dell'ufficiale
giudiziario",
ai fini
delle
spettanze
degli
ufficiali
giudiziari,
è la
trasmissione
della
notizia di
un atto o la
trasmissione
di copia di
un atto;
n)
"ausiliario
del
magistrato"
è il perito,
il
consulente
tecnico,
l'interprete,
il
traduttore e
qualunque
altro
soggetto
competente,
in una
determinata
arte o
professione
o comunque
idoneo al
compimento
di atti, che
il
magistrato o
il
funzionario
addetto
all'ufficio
può nominare
a norma di
legge;
o)
"processo" è
qualunque
procedimento
contenzioso
o non
contenzioso
di natura
giurisdizionale;
p) "processo
penale" è il
procedimento
o processo
penale e
penale
militare;
q)
"amministrazione
pubblica
ammessa alla
prenotazione
a debito" è
l'amministrazione
dello Stato,
o altra
amministrazione
pubblica,
ammessa da
norme di
legge alla
prenotazione
a debito di
imposte o di
spese a suo
carico;
r)
"annotazione"
è l'attività
su supporto
cartaceo o
informatico
per
riportare il
dato nei
registri;
s)
"prenotazione
a debito" è
l'annotazione
a futura
memoria di
una voce di
spesa, per
la quale non
vi è
pagamento,
ai fini
dell'eventuale
successivo
recupero;
t)
"anticipazione"
è il
pagamento di
una voce di
spesa che,
ricorrendo i
presupposti
previsti
dalla legge,
è
recuperabile;
u) "sanzione
pecuniaria
processuale"
è la somma
dovuta sulla
base delle
norme del
codice di
procedura
civile e del
codice di
procedura
penale,
recuperabile
nelle forme
previste per
le spese;
v) "sanzione
amministrativa
pecuniaria"
è la
sanzione
pecuniaria,
anche
derivante da
conversione
della
sanzione
interdittiva,
dovuta dalle
persone
giuridiche,
dalle
società e
dalle
associazioni
anche prive
di
personalità
giuridica,
ai sensi del
decreto
legislativo
8 giugno
2001, n.
231;
z)
"concessionario"
è il
soggetto
incaricato
ai sensi
dell'articolo
4, del
decreto
legislativo
9 luglio
1997, n.
237.
TITOLO II
Disposizioni
generali
relative al
processo
penale
Art. 4 (L)
Anticipazione
delle spese
1. Le spese
del processo
penale sono
anticipate
dall'erario,
ad eccezione
di quelle
relative
agli atti
chiesti
dalle parti
private e di
quelle
relative
alla
pubblicazione
della
sentenza, ai
sensi
dell'articolo
694, comma
1, del
codice di
procedura
penale e
dell'articolo
76, del
decreto
legislativo
8 giugno
2001, n.
231.
2. Se la
parte è
ammessa al
patrocinio a
spese dello
Stato,
l'erario
anticipa
anche le
spese
relative
agli atti
chiesti
dalla parte
privata,
secondo le
previsioni
della parte
III del
presente
testo unico.
Art. 5 (L)
Spese
ripetibili e
non
ripetibili
1. Sono
spese
ripetibili:
a) le spese
di
spedizione,
i diritti e
le indennità
di trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni;
b) le spese
relative
alle
trasferte
per il
compimento
di atti
fuori dalla
sede in cui
si svolge il
processo;
c) le spese
e le
indennità
per i
testimoni;
d) gli
onorari, le
spese e le
indennità di
trasferta e
le spese per
l'adempimento
dell'incarico
degli
ausiliari
del
magistrato;
e) le
indennità di
custodia;
f) le spese
per la
pubblicazione
dei
provvedimenti
del
magistrato;
g) le spese
per la
demolizione
di opere
abusive e la
riduzione in
pristino dei
luoghi;
h) le spese
straordinarie;
i) le spese
di
mantenimento
dei
detenuti.
2. Sono
spese non
ripetibili:
a) le
indennità
dei
magistrati
onorari, dei
giudici
popolari nei
collegi di
assise e
degli
esperti;
b) le spese
relative
alle
trasferte
dei
magistrati
professionali
di corte di
assise per
il
dibattimento
tenuto in
luogo
diverso da
quello di
normale
convocazione.
3. Fermo
quanto
disposto
dall'articolo
696, del
codice di
procedura
penale, non
sono
ripetibili
le spese per
le rogatorie
dall'estero
e per le
estradizioni
da e per
l'estero.
Art. 6 (L)
Remissione
del debito
1. Se
l'interessato
non è stato
detenuto o
internato,
il debito
per le spese
del processo
è rimesso
nei
confronti di
chi si trova
in disagiate
condizioni
economiche e
ha tenuto
una regolare
condotta in
libertà.
2. Se
l'interessato
è stato
detenuto o
internato,
il debito
per le spese
del processo
e per quelle
di
mantenimento
è rimesso
nei
confronti di
chi si trova
in disagiate
condizioni
economiche e
ha tenuto in
istituto una
regolare
condotta, ai
sensi
dell'articolo
30 ter,
comma 8,
della legge
26 luglio
1975, n.
354.
3. La
domanda,
corredata da
idonea
documentazione,
è presentata
dall'interessato
o dai
prossimi
congiunti, o
proposta dal
consiglio di
disciplina,
di cui alla
legge 26
luglio 1975,
n. 354, al
magistrato
competente,
fino a che
non è
conclusa la
procedura
per il
recupero,
che è
sospesa se
in corso.
Art. 7 (R)
Rogatorie
all'estero
1. Fermo
quanto
disposto
dall'articolo
696, del
codice di
procedura
penale, le
spese per le
rogatorie
all'estero
sono
disciplinate
dal presente
testo unico.
TITOLO III
Disposizioni
generali
relative al
processo
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
Art. 8 (L)
Onere
delle spese
1. Ciascuna
parte
provvede
alle spese
degli atti
processuali
che compie e
di quelli
che chiede e
le anticipa
per gli atti
necessari al
processo
quando
l'anticipazione
è posta a
suo carico
dalla legge
o dal
magistrato.
2. Se la
parte è
ammessa al
patrocinio a
spese dello
Stato, le
spese sono
anticipate
dall'erario
o prenotate
a debito,
secondo le
previsioni
della parte
III del
presente
testo unico.
PARTE II
Voci di
spesa
TITOLO I
Contributo
unificato
nel processo
civile e
amministrativo
Art. 9 (L)
Contributo
unificato
1. E' dovuto
il
contributo
unificato di
iscrizione a
ruolo, per
ciascun
grado di
giudizio,
nel processo
civile,
compresa la
procedura
concorsuale
e di
volontaria
giurisdizione,
e nel
processo
amministrativo,
secondo gli
importi
previsti
dall'articolo
13 e salvo
le esenzioni
previste
dall'articolo
10.
Art. 10 (L)
Esenzioni
1. Non è
soggetto al
contributo
unificato il
processo già
esente,
secondo
previsione
legislativa
e senza
limiti di
competenza o
di valore,
dall'imposta
di bollo o
da ogni
spesa, tassa
o diritto di
qualsiasi
specie e
natura,
nonché il
processo di
rettificazione
di stato
civile, il
processo in
materia
tavolare, il
processo
esecutivo
per consegna
e rilascio,
il processo
di cui
all'articolo
3, della
legge 24
marzo 2001,
n. 89.
2. Non è
soggetto al
contributo
unificato il
processo,
anche
esecutivo,
di
opposizione
e cautelare,
in materia
di assegni
per il
mantenimento
della prole,
e quello
comunque
riguardante
la stessa.
3. Non sono
soggetti al
contributo
unificato i
processi di
cui al libro
IV, titolo
II, capi I,
II, III, IV
e V, del
codice di
procedura
civile.
4. Non è
soggetto al
contributo
unificato il
processo di
valore
inferiore a
euro 1.033 e
il processo
esecutivo
mobiliare di
valore
inferiore a
euro 2.500.
5. Il
contributo
unificato
non è dovuto
per il
processo
cautelare
attivato in
corso di
causa e per
il processo
di
regolamento
di
competenza e
di
giurisdizione.
6. La
ragione
dell'esenzione
deve
risultare da
apposita
dichiarazione
resa dalla
parte nelle
conclusioni
dell'atto
introduttivo.
Art. 11 (L)
Prenotazione
a debito del
contributo
unificato
1. Il
contributo
unificato è
prenotato a
debito nei
confronti
dell'amministrazione
pubblica
ammessa da
norme di
legge alla
prenotazione
a debito di
altre
imposte e
spese a suo
carico, nei
confronti
della parte
ammessa al
patrocinio a
spese dello
Stato e,
nell'ipotesi
di cui
all'articolo
12, comma 2,
nei
confronti
della parte
obbligata al
risarcimento
del danno.
Art. 12 (L)
Azione
civile nel
processo
penale
1.
L'esercizio
dell'azione
civile nel
processo
penale non è
soggetto al
pagamento
del
contributo
unificato,
se è chiesta
solo la
condanna
generica del
responsabile.
2. Se è
chiesta,
anche in via
provvisionale,
la condanna
al pagamento
di una somma
a titolo di
risarcimento
del danno,
il
contributo è
dovuto, in
caso di
accoglimento
della
domanda, in
base al
valore
dell'importo
liquidato e
secondo gli
scaglioni di
valore di
cui
all'articolo
13.
Art. 13 (L)
Importi
1. Il
contributo
unificato è
dovuto nei
seguenti
importi:
a) euro 62
per i
processi di
valore
superiore a
euro 1.033 e
fino a euro
5.165 e per
i processi
di
volontaria
giurisdizione,
nonché per i
processi
speciali di
cui al libro
IV, titolo
II, capo VI,
del codice
di procedura
civile;
b) euro 155
per i
processi di
valore
superiore a
euro 5.165 e
fino a euro
25.823 e per
i processi
contenziosi
di valore
indeterminabile
di
competenza
esclusiva
del giudice
di pace;
c) euro 310
per i
processi di
valore
superiore a
euro 25.823
e fino a
euro 51.646
e per i
processi
civili e
amministrativi
di valore
indeterminabile;
d) euro 414
per i
processi di
valore
superiore a
euro 51.646
e fino a
euro
258.228;
e) euro 672
per i
processi di
valore
superiore a
euro 258.228
e fino a
euro
516.457;
f) euro 930
per i
processi di
valore
superiore a
euro
516.457.
2. Per i
processi di
esecuzione
immobiliare
il
contributo
dovuto è
pari a euro
155. Per gli
altri
processi
esecutivi lo
stesso
importo è
ridotto
della metà.
Per i
processi di
opposizione
agli atti
esecutivi il
contributo
dovuto è
pari a euro
103,30.
3. Il
contributo è
ridotto alla
metà per i
processi
speciali
previsti nel
libro IV,
titolo I,
del codice
di procedura
civile,
compreso il
giudizio di
opposizione
a decreto
ingiuntivo e
di
opposizione
alla
sentenza
dichiarativa
di
fallimento.
Ai fini del
contributo
dovuto, il
valore dei
processi di
sfratto per
morosità si
determina in
base
all'importo
dei canoni
non
corrisposti
alla data di
notifica
dell'atto di
citazione
per la
convalida e
quello dei
processi di
finita
locazione si
determina in
base
all'ammontare
del canone
per ogni
anno.
4. Per i
processi in
materia di
locazione,
comodato,
occupazione
senza titolo
e di
impugnazione
di delibere
condominiali,
il
contributo
dovuto è
pari a euro
103,30.
5. Per la
procedura
fallimentare,
che è la
procedura
dalla
sentenza
dichiarativa
di
fallimento
alla
chiusura, il
contributo
dovuto è
pari a euro
672.
6. Se manca
la
dichiarazione
di cui
all'articolo
14, il
processo si
presume del
valore
indicato al
comma 1,
lettera f).
Art. 14 (L)
Obbligo
di pagamento
1. La parte
che per
prima si
costituisce
in giudizio,
che deposita
il ricorso
introduttivo,
ovvero che,
nei processi
esecutivi di
espropriazione
forzata, fa
istanza per
l'assegnazione
o la vendita
dei beni
pignorati, è
tenuta al
pagamento
contestuale
del
contributo
unificato.
2. Il valore
dei
processi,
determinato
ai sensi del
codice di
procedura
civile, deve
risultare da
apposita
dichiarazione
resa dalla
parte nelle
conclusioni
dell'atto
introduttivo,
anche
nell'ipotesi
di
prenotazione
a debito.
3. La parte
che modifica
la domanda o
propone
domanda
riconvenzionale
o formula
chiamata in
causa o
svolge
intervento
autonomo,
cui consegue
l'aumento
del valore
della causa,
è tenuta a
farne
espressa
dichiarazione
e a
procedere al
contestuale
pagamento
integrativo.
Art. 15 (R)
Controllo in
ordine al
pagamento
del
contributo
unificato
1. Il
funzionario
addetto
all'ufficio
verifica
l'esistenza
della
dichiarazione
della parte
in ordine al
valore della
causa, della
ricevuta di
versamento e
se l'importo
risultante
dalla stessa
è diverso
dall'importo
del
corrispondente
scaglione,
individuato
sulla base
della
dichiarazione
resa dalla
parte in
ordine al
valore della
causa.
Art. 16 (L)
Omesso o
insufficiente
pagamento
del
contributo
unificato
1. In caso
di omesso o
insufficiente
pagamento
del
contributo
unificato si
applicano le
disposizioni
di cui alla
parte VII,
titolo VII
del presente
testo unico
e
nell'importo
iscritto a
ruolo sono
calcolati
gli
interessi al
saggio
legale,
decorrenti
dal deposito
dell'atto
cui si
collega il
pagamento o
l'integrazione
del
contributo.
Art. 17 (L)
Variazione
degli
importi
1. Con
decreto del
Presidente
della
Repubblica,
ai sensi
dell'art.
17, comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, su
proposta del
Ministro
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze,
sono
apportate le
variazioni
agli importi
e agli
scaglioni di
valore di
cui
all'articolo
13, tenuto
conto della
necessità di
adeguamento
alle
variazioni
del numero,
del valore,
della
tipologia
dei processi
registrate
nei due anni
precedenti.
Art. 18 (L)
Non
applicabilità
dell'imposta
di bollo nel
processo
penale e nei
processi in
cui è dovuto
il
contributo
unificato
1. Agli atti
e
provvedimenti
del processo
penale non
si applica
l'imposta di
bollo.
L'imposta di
bollo non si
applica
altresì agli
atti e
provvedimenti
del processo
civile,
compresa la
procedura
concorsuale
e di
volontaria
giurisdizione,
e del
processo
amministrativo,
soggetti al
contributo
unificato.
L'imposta di
bollo non si
applica,
inoltre,
alle copie
autentiche,
comprese
quelle
esecutive,
degli atti e
dei
provvedimenti,
purché
richieste
dalle parti
processuali.
Atti e
provvedimenti
del processo
sono tutti
gli atti
processuali,
inclusi
quelli
antecedenti,
necessari o
funzionali.
2. La
disciplina
sull'imposta
di bollo è
invariata
per le
istanze e
domande
sotto
qualsiasi
forma
presentate
da terzi,
nonché per
gli atti non
giurisdizionali
compiuti
dagli
uffici,
compreso il
rilascio di
certificati,
sempre che
non siano
atti
antecedenti,
necessari o
funzionali
ai processi
di cui al
comma 1.
TITOLO II
Spese di
spedizione,
diritti e
indennità di
trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 19 (R)
Spese di
spedizione,
diritti e
indennità di
trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
1. Il
presente
titolo
disciplina
le spese di
spedizione,
i diritti e
le indennità
di trasferta
spettanti
agli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
e gli atti
di
esecuzione.
Art. 20 (L)
Indennità di
trasferta
1.
L'indennità
di
trasferta,
che rimborsa
ogni spesa,
spetta per
gli atti
compiuti
fuori
dall'edificio
in cui ha
sede
l'ufficiale
giudiziario.
2.
L'indennità
di trasferta
non è dovuta
in caso di
spedizione
dell'atto.
3. L'importo
dell'indennità
di trasferta
di cui agli
articoli 26
e 35 è
adeguato
annualmente,
in relazione
alla
variazione,
accertata
dall'Istituto
nazionale di
statistica
(ISTAT),
dell'indice
dei prezzi
al consumo
per le
famiglie di
operai e
impiegati
verificatasi
nel triennio
precedente,
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze.
Art. 21 (R)
Calcolo
delle
distanze
1. Nel
calcolo
delle
distanze
computabili
ai fini
dell'indennità
di trasferta
si deve
tener conto
della più
breve fra
quelle che
si possono
percorrere
per
raggiungere
il luogo
dove l'atto
deve essere
eseguito.
2. Le
distanze
sono
calcolate
secondo
tavole note
del Comune
dove ha sede
l'ufficio e,
comunque,
secondo
tavole note,
fondate su
parametri
obiettivi e
comprovabili.
Art. 22 (R)
Equiparazioni
alla
notifica a
richiesta
d'ufficio
1. Alla
notifica
richiesta
dall'amministrazione
pubblica
ammessa alla
prenotazione
a debito,
alla
notifica
dell'invito
al pagamento
e alla
notifica
richiesta
dal pubblico
ministero,
di cui agli
articoli
145, 158,
212 e 248,
si applica
la
disciplina
della
notifica a
richiesta
d'ufficio
del processo
in cui è
inserita.
CAPO II
Notificazioni
nel processo
penale
SEZIONE I
Norme
generali
Art. 23 (L)
Diritti
1. Per la
notificazione
degli atti è
dovuto il
diritto
unico, di
cui
all'articolo
34, salvo
quanto
previsto per
la notifica
degli atti a
richiesta
d'ufficio
dall'articolo
25.
Art. 24 (L)
Indennità di
trasferta
1. Per gli
atti di
notificazione
relativi
allo stesso
processo,
spetta una
sola
indennità di
trasferta se
i luoghi
dove la
notificazione
deve essere
eseguita
distano fra
di loro meno
di
cinquecento
metri.
SEZIONE II
Notificazioni
a richiesta
dell'ufficio
Art. 25 (L)
Importo
dei diritti
1.
All'ufficiale
giudiziario
spetta per
diritti la
quota
forfettaria
stabilita
con il
decreto
previsto
dall'articolo
205. 2. I
diritti sono
attribuiti
solo se
recuperati.
Art. 26 (L)
Indennità di
trasferta e
spese di
spedizione
1.
L'indennità
di trasferta
è per
ciascun atto
di euro
0,33,
compresa la
maggiorazione
per
l'urgenza.
2. Se la
trasferta
supera, fra
andata e
ritorno, la
distanza di
dieci
chilometri o
di venti
chilometri,
l'indennità
è
corrisposta,
rispettivamente,
nella misura
di euro 0,83
e di euro
1,22. 3.
L'indennità
di trasferta
è
corrisposta
dall'erario;
le spese di
spedizione
sono a
carico
dell'erario.
SEZIONE III
Notificazioni
a richiesta
delle parti
Art. 27 (L)
Notificazioni
a richiesta
delle parti
1. Le parti
devono
anticipare
agli
ufficiali
giudiziari i
diritti e le
indennità di
trasferta o
le spese di
spedizione,
relativi
agli atti
richiesti.
2. Il
diritto
unico e
l'indennità
di trasferta
sono dovuti
in misura
pari a
quella
prevista
dagli
articoli 34
e 35.
CAPO III
Notificazioni
nel processo
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
SEZIONE I
Norme
generali
Art. 28 (L)
Contestualità
di trasferte
1.
L'ufficiale
giudiziario
che procede
nello stesso
viaggio, su
richiesta di
una stessa
parte, a
diversi atti
del suo
ufficio
nella
medesima
località,
percepisce
una sola
indennità di
trasferta,
ripartita in
misura
uguale fra
tutti gli
atti
eseguiti.
Tale
disposizione
non si
applica
quando gli
atti sono
richiesti
dalla stessa
persona per
conto e
nell'interesse
di parti
diverse, né
quando
l'ufficiale
giudiziario
compie tali
atti in
Comuni
diversi,
ovvero,
compiendoli
nello stesso
Comune, deve
percorrere
tra un luogo
e l'altro
una distanza
eccedente i
cinquecento
metri.
Art. 29 (L)
Diritti
1. Per la
notificazione
degli atti è
dovuto
all'ufficiale
giudiziario
il diritto
unico di cui
all'articolo
34, fatta
eccezione
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio.
SEZIONE II
Notificazioni
a richiesta
dell'ufficio
Art. 30 (L)
Anticipazioni
forfettarie
dai privati
all'erario
nel processo
civile
1. La parte
che per
prima si
costituisce
in giudizio,
che deposita
il ricorso
introduttivo,
ovvero che,
nei processi
esecutivi di
espropriazione
forzata, fa
istanza per
l'assegnazione
o la vendita
di beni
pignorati,
anticipa i
diritti, le
indennità di
trasferta e
le spese di
spedizione
per la
notificazione
eseguita su
richiesta
del
funzionario
addetto
all'ufficio,
in modo
forfettizzato,
nella misura
stabilita
nella
tabella,
contenuta
nell'allegato
n. 1 al
presente
testo unico,
eccetto che
nei processi
previsti
dall'articolo
unico della
legge 2
aprile 1958,
n. 319, come
sostituito
dall'articolo
10, della
legge 11
agosto 1973,
n. 533, e in
quelli cui
si applica
lo stesso
articolo.
2.
L'inosservanza
delle
prescrizioni
di cui
all'articolo
134, secondo
comma, n. 1,
e del
termine
stabilito
dal quarto
comma dello
stesso
articolo,
del regio
decreto 18
dicembre
1941, n.
1368 e
successive
modificazioni,
determina il
raddoppio
dell'importo
dovuto; il
funzionario
addetto
all'ufficio
procede alla
riscossione
mediante
ruolo,
secondo le
disposizioni
della parte
VII e
relative
norme
transitorie,
in solido
nei
confronti
dell'impugnante
e del
difensore.
Art. 31 (L)
Indennità di
trasferta e
spese di
spedizione
1. Per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio è
dovuto
dall'erario
all'ufficiale
giudiziario
soltanto il
pagamento
delle
indennità di
trasferta di
cui
all'articolo
35.
2. Le spese
di
spedizione
sono a
carico
dell'erario.
SEZIONE III
Notificazioni
a richiesta
delle parti
Art. 32 (L)
Notificazioni
a richiesta
delle parti
1. Le parti
devono
anticipare
agli
ufficiali
giudiziari i
diritti e le
indennità di
trasferta o
le spese di
spedizione
relativi
agli atti
richiesti;
nei processi
previsti
dall'articolo
unico della
legge 2
aprile 1958,
n. 319, come
sostituito
dall'articolo
10, della
legge 11
agosto 1973,
n. 533, e in
quelli cui
si applica
lo stesso
articolo,
queste spese
sono a
carico
dell'erario.
Art. 33 (L)
Trasferte
per la
notifica e
l'esecuzione
di atti a
richiesta di
parte
ammessa al
patrocinio a
spese dello
Stato
1. Se le
notificazioni
e gli atti
di
esecuzione a
richiesta di
parte
ammessa al
patrocinio a
spese dello
Stato sono
compiuti
contemporaneamente
ad altri
atti a
pagamento, i
diritti e le
indennità di
trasferta o
le spese di
spedizione
degli
ufficiali
giudiziari
sono
assorbiti.
2. Se gli
accessi sono
in Comuni
diversi o
intercorre
una distanza
superiore a
500 metri, i
diritti e le
indennità di
trasferta o
le spese di
spedizione
sono
prenotati a
debito.
3. Se gli
ufficiali
giudiziari
non compiono
gli atti
contemporaneamente
a quelli a
pagamento,
le indennità
di trasferta
o le spese
di
spedizione
sono
anticipate
dall'erario
e i diritti
sono
prenotati a
debito.
4. Se agli
ufficiali
giudiziari
competono
più
indennità di
trasferta
per atti in
Comuni
diversi o
con accessi
a distanza
superiore a
500 metri, è
anticipata
dall'erario
solo
l'indennità
di maggiore
importo e le
altre sono
prenotate a
debito
insieme ai
diritti.
Art. 34 (L)
Importo
dei diritti
1. Il
diritto
unico è
dovuto nella
seguente
misura:
a) per gli
atti aventi
sino a due
destinatari:
euro 2,58;
b) per gli
atti aventi
da tre a sei
destinatari:
euro 7,75;
c) per gli
atti aventi
oltre i sei
destinatari:
euro 12,39.
Art. 35 (L)
Importo
dell'indennità
di trasferta
1.
L'indennità
di trasferta
è stabilità
nella
seguente
misura:
a) fino a
sei
chilometri:
euro 1,22;
b) fino a
dodici
chilometri:
euro 2,25;
c) fino a
diciotto
chilometri:
euro 3,06;
d) oltre i
diciotto
chilometri,
per ogni
percorso di
sei
chilometri o
di frazione
superiore a
tre
chilometri
di percorso
successivo,
nella misura
di cui alla
lettera c),
aumentata di
euro 0,65.
Art. 36 (L)
Maggiorazioni
per
l'urgenza
1. I diritti
e
l'indennità
di trasferta
sono
aumentati
della metà
per gli atti
urgenti,
esclusi il
deposito di
verbali di
pignoramento
presso
l'ufficio
del giudice
dell'esecuzione.
2. Nel caso
previsto
dall'articolo
28, la
maggiorazione
spettante
per
l'urgenza è
dovuta una
sola volta
nella misura
stabilita
per l'atto
che importa
il maggior
diritto o la
maggior
indennità.
3. Si
considera
urgente
l'atto da
eseguirsi
nello stesso
giorno o in
quello
successivo.
4. La
richiesta,
con
l'indicazione
della data,
può farsi
solo per
atti in
scadenza
nello stesso
termine per
espressa
disposizione
di legge o
per volontà
delle parti.
CAPO IV
Atti di
esecuzione
nel processo
civile
Art. 37 (L)
Diritto
di
esecuzione
1. Per le
esecuzioni
mobiliari ed
immobiliari
e per ogni
atto che
comporta la
redazione di
un verbale,
escluso
l'atto di
protesto, è
dovuto agli
ufficiali
giudiziari
il diritto
unico nella
seguente
misura:
a) per gli
atti
relativi ad
affari di
valore fino
a euro
516,46: euro
2,58;
b) per gli
atti
relativi ad
affari di
valore
superiore a
euro 516,46
fino a euro
2.582,28:
euro 3,62;
c) per gli
atti
relativi ad
affari di
valore
superiore a
euro
2.582,28 o
di valore
indeterminabile:
euro 6,71.
Art. 38 (L)
Indennità di
trasferta
per atti di
esecuzione
1. Per gli
atti di
esecuzione,
l'indennità
di trasferta
è dovuta,
per il
viaggio di
andata e per
quello di
ritorno,
nella misura
doppia a
quella
prevista
dall'articolo
35.
TITOLO III
Spese di
spedizione
Art. 39 (R)
Spese di
spedizione
1. Al fine
di
conseguire
la riduzione
delle spese
per la
comunicazione
e
notificazione
di atti e
per la
trasmissione
di
documenti,
possono
essere
stipulate
apposite
convenzioni
con le
imprese
private o i
soggetti
pubblici
operanti nel
settore,
scelti
secondo la
vigente
normativa
sull'evidenza
pubblica. Le
convenzioni
sono
approvate
con decreto
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze.
2. Nella
convenzione,
che può
prevedere
differenziazioni
a livello
territoriale,
sono
stabiliti,
in
particolare
:
a) i
compensi,
anche
forfettizzati;
b) le
modalità e
le cadenze
temporali
del
pagamento
dei
compensi;
c) le
penalità per
l'inosservanza
degli
obblighi.
TITOLO IV
Diritto di
copia e
diritto di
certificato
Art. 40 (L)
Determinazione
di nuovi
supporti e
degli
importi
1. Con
decreto del
Presidente
della
Repubblica,
ai sensi
dell'articolo
17, comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, su
proposta del
Ministro
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze,
sono
disciplinati,
anche con
riferimento
a nuovi
mezzi
tecnologici,
il diritto
di copia e
il diritto
di
certificato
e ne sono
individuati
gli importi
sulla base
dei costi
del servizio
e dei costi
per
l'incasso
dei diritti.
TITOLO V
Trasferte
per il
compimento
di atti
fuori dalla
sede in cui
si svolge il
processo
penale e
civile
Art. 41 (L)
Trasferte di
magistrati
professionali
e onorari
1. Per il
compimento
di atti del
processo
penale e
civile,
fuori dalla
sede in cui
si svolge, i
magistrati
professionali
e onorari
hanno
diritto alle
spese di
viaggio e
alle
indennità di
trasferta
secondo le
norme che
disciplinano
la missione
dei
dipendenti
statali.
Art. 42 (L)
Trasferte di
magistrati
professionali
di corte di
assise
1. Se il
dibattimento
è tenuto in
luogo
diverso da
quello di
normale
convocazione
della corte,
i magistrati
professionali
di corte di
assise e di
corte di
assise di
appello
hanno
diritto alle
spese di
viaggio e
alle
indennità di
trasferta
secondo le
norme che
disciplinano
la missione
dei
dipendenti
statali.
Art. 43 (L)
Trasferte di
appartenenti
all'ufficio,
di ufficiali
ed agenti di
polizia
giudiziaria
1. Per il
compimento
di atti del
processo
penale e
civile fuori
dalla sede
in cui si
svolge, gli
appartenenti
all'ufficio,
nonché gli
ufficiali ed
agenti di
polizia
giudiziaria
per gli atti
ad essi
direttamente
delegati dal
magistrato,
hanno
diritto alle
spese di
viaggio e
alle
indennità di
trasferta
secondo le
norme che
disciplinano
la missione
dei
dipendenti
statali.
Art. 44 (L)
Trasferte
degli
ufficiali
giudiziari
1.
All'ufficiale
giudiziario,
che
accompagna
il
magistrato o
l'appartenente
all'ufficio
per
l'assistenza
ad atti,
spetta, in
aggiunta
alle spese
di viaggio e
all'indennità
di trasferta
secondo le
norme che
disciplinano
la missione
per i
dipendenti
statali, in
relazione al
trattamento
economico di
cui gode ai
sensi degli
articoli 148
e 169 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
15 dicembre
1959, n.
1229, un
diritto di
importo pari
a euro 0,52
per ogni ora
o frazione
di ora
superiore a
trenta
minuti, in
ragione del
tempo
impiegato
nella
redazione
degli atti
ai quali
assiste.
TITOLO VI
Testimoni
nel processo
penale,
civile,
amministrativo
e contabile
Art. 45 (L)
Indennità
per
testimoni
residenti
1. I
testimoni si
considerano
residenti
quando il
luogo di
residenza si
trova
all'interno
del Comune
in cui ha
sede
l'ufficio
presso il
quale essi
sono
sentiti,
ovvero, per
i testimoni
non
residenti
nel Comune,
quando la
residenza
dista dallo
stesso non
oltre due
chilometri e
mezzo.
2. Ai
testimoni
residenti
spetta
l'indennità
di euro 0,36
al giorno.
Art. 46 (L)
Spese di
viaggio e
indennità
per
testimoni
non
residenti
1. Ai
testimoni
non
residenti
spetta il
rimborso
delle spese
di viaggio,
per andata e
ritorno,
pari al
prezzo del
biglietto di
seconda
classe sui
servizi di
linea o al
prezzo del
biglietto
aereo della
classe
economica,
se
autorizzato
dall'autorità
giudiziaria.
2. Se tali
servizi non
esistono, il
rimborso
delle spese
di viaggio è
riferito
alla
località più
vicina per
cui esiste
il servizio
di linea.
3. Spetta,
inoltre,
l'indennità
di euro 0,72
per ogni
giornata
impiegata
per il
viaggio, e
l'indennità
di euro 1,29
per ogni
giornata di
soggiorno
nel luogo
dell'esame.
Quest'ultima
è dovuta
solo se i
testimoni
sono
obbligati a
rimanere
fuori dalla
propria
residenza
almeno un
giorno
intero,
oltre a
quello di
partenza e
di ritorno.
Art. 47 (L)
Testimoni
minori e
accompagnatori
di testimoni
minori o
invalidi
1. Nessuna
indennità
spetta al
testimone
minore degli
anni
quattordici.
2. Il
rimborso
spese e le
indennità di
cui agli
articoli 45
e 46
spettano
agli
accompagnatori
di testimoni
minori degli
anni
quattordici
o invalidi
gravi, ai
sensi
dell'articolo
3, della
legge 5
febbraio
1992, n.
104, sempre
che essi
stessi non
siano
testimoni.
Art. 48 (L)
Testimoni
dipendenti
pubblici
1. Ai
dipendenti
pubblici,
chiamati
come
testimoni
per fatti
inerenti al
servizio,
spettano il
rimborso
spese e le
indennità di
cui agli
articoli 45
e 46, salva
l'integrazione,
sino a
concorrenza
dell'ordinario
trattamento
di missione,
corrisposta
dall'amministrazione
di
appartenenza.
TITOLO VII
Ausiliari
del
magistrato
nel processo
penale,
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
Art. 49 (L)
Elenco
delle
spettanze
1. Agli
ausiliari
del
magistrato
spettano
l'onorario,
l'indennità
di viaggio e
di
soggiorno,
le spese di
viaggio e il
rimborso
delle spese
sostenute
per
l'adempimento
dell'incarico.
2. Gli
onorari sono
fissi,
variabili e
a tempo.
Art. 50 (L)
Misura
degli
onorari
1. La misura
degli
onorari
fissi,
variabili e
a tempo, è
stabilita
mediante
tabelle,
approvate
con decreto
del Ministro
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze, ai
sensi
dell'articolo
17, commi 3
e 4, della
legge 23
agosto 1988,
n. 400.
2. Le
tabelle sono
redatte con
riferimento
alle tariffe
professionali
esistenti,
eventualmente
concernenti
materie
analoghe,
contemperate
con la
natura
pubblicistica
dell'incarico.
3. Le
tabelle
relative
agli onorari
a tempo
individuano
il compenso
orario,
eventualmente
distinguendo
tra la prima
e le ore
successive,
la
percentuale
di aumento
per
l'urgenza,
il numero
massimo di
ore
giornaliere
e
l'eventuale
superamento
di tale
limite per
attività
alla
presenza
dell'autorità
giudiziaria.
Art. 51 (L)
Determinazione
degli
onorari
variabili e
aumento di
quelli fissi
e variabili
1. Nel
determinare
gli onorari
variabili il
magistrato
deve tener
conto delle
difficoltà,
della
completezza
e del pregio
della
prestazione
fornita.
2. Gli
onorari
fissi e
variabili
possono
essere
aumentati,
sino al
venti per
cento, se il
magistrato
dichiara
l'urgenza
dell'adempimento
con decreto
motivato.
Art. 52 (L)
Aumento
e riduzione
degli
onorari
1. Per le
prestazioni
di
eccezionale
importanza,
complessità
e difficoltà
gli onorari
possono
essere
aumentati
sino al
doppio. 2.
Se la
prestazione
non è
completata
nel termine
originariamente
stabilito o
entro quello
prorogato
per fatti
sopravvenuti
e non
imputabili
all'ausiliario
del
magistrato,
per gli
onorari a
tempo non si
tiene conto
del periodo
successivo
alla
scadenza del
termine e
gli altri
onorari sono
ridotti di
un quarto.
Art. 53 (L)
Incarichi
collegiali
1. Quando
l'incarico è
stato
conferito ad
un collegio
di ausiliari
il compenso
globale è
determinato
sulla base
di quello
spettante al
singolo,
aumentato
del quaranta
per cento
per ciascuno
degli altri
componenti
del
collegio, a
meno che il
magistrato
dispone che
ognuno degli
incaricati
deve
svolgere
personalmente
e per intero
l'incarico
affidatogli.
Art. 54 (L)
Adeguamento
periodico
degli
onorari
1. La misura
degli
onorari
fissi,
variabili e
a tempo è
adeguata
ogni tre
anni in
relazione
alla
variazione,
accertata
dall'ISTAT,
dell'indice
dei prezzi
al consumo
per le
famiglie di
operai ed
impiegati,
verificatasi
nel triennio
precedente,
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze.
Art. 55 (L)
Indennità e
spese di
viaggio
1. Per
l'indennità
di viaggio e
di
soggiorno,
si applica
il
trattamento
previsto per
i dipendenti
statali.
L'incaricato
è equiparato
al dirigente
di seconda
fascia del
ruolo unico,
di cui
all'articolo
15 del
decreto
legislativo
30 marzo
2001, n.
165. E'
fatta salva
l'eventuale
maggiore
indennità
spettante
all'incaricato
dipendente
pubblico.
2. Le spese
di viaggio,
anche in
mancanza di
relativa
documentazione,
sono
liquidate in
base alle
tariffe di
prima classe
sui servizi
di linea,
esclusi
quelli
aerei.
3. Le spese
di viaggio
con mezzi
aerei o con
mezzi
straordinari
sono
rimborsate
se
preventivamente
autorizzate
dal
magistrato.
Art. 56 (L)
Spese
per
l'adempimento
dell'incarico
1. Gli
ausiliari
del
magistrato
devono
presentare
una nota
specifica
delle spese
sostenute
per
l'adempimento
dell'incarico
e allegare
la
corrispondente
documentazione.
2. Il
magistrato
accerta le
spese
sostenute ed
esclude dal
rimborso
quelle non
necessarie.
3. Se gli
ausiliari
del
magistrato
sono stati
autorizzati
ad avvalersi
di altri
prestatori
d'opera per
attività
strumentale
rispetto ai
quesiti
posti con
l'incarico,
la relativa
spesa è
determinata
sulla base
delle
tabelle di
cui
all'articolo
50.
4. Quando le
prestazioni
di carattere
intellettuale
o tecnico di
cui al comma
3 hanno
propria
autonomia
rispetto
all'incarico
affidato, il
magistrato
conferisce
incarico
autonomo.
Art. 57 (R)
Equiparazione
del
commissario
ad acta agli
ausiliari
del
magistrato
1. Al
commissario
ad acta si
applica la
disciplina
degli
ausiliari
del
magistrato,
per
l'onorario,
le indennità
e spese di
viaggio e
per le spese
sostenute
per
l'adempimento
dell'incarico.
TITOLO VIII
Indennità di
custodia nel
processo
penale,
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
Art. 58 (L)
Indennità di
custodia
1. Al
custode,
diverso dal
proprietario
o avente
diritto, di
beni
sottoposti a
sequestro
penale
probatorio e
preventivo,
e, nei soli
casi
previsti dal
codice di
procedura
civile, al
custode di
beni
sottoposti a
sequestro
penale
conservativo
e a
sequestro
giudiziario
e
conservativo,
spetta
un'indennità
per la
custodia e
la
conservazione.
2.
L'indennità
è
determinata
sulla base
delle
tariffe
contenute in
tabelle,
approvate ai
sensi
dell'articolo
59, e, in
via
residuale,
secondo gli
usi locali.
3. Sono
rimborsabili
eventuali
spese
documentate
se
indispensabili
per la
specifica
conservazione
del bene.
Art. 59 (L)
Tabelle
delle
tariffe
vigenti
1. Con
decreto del
Ministro
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze, ai
sensi
dell'articolo
17, commi 3
e 4, legge
23 agosto
1988, n.
400, sono
approvate le
tabelle per
la
determinazione
dell'indennità
di custodia.
2. Le
tabelle sono
redatte con
riferimento
alle tariffe
vigenti,
eventualmente
concernenti
materie
analoghe,
contemperate
con la
natura
pubblicistica
dell'incarico.
3. Le
tabelle
prevedono,
altresì, le
riduzioni
percentuali
dell'indennità
in relazione
allo stato
di
conservazione
del bene.
TITOLO I
xPubblicazione
dei
provvedimenti
del
magistrato
nel processo
penale e
civile
Art. 60 (R)
Convenzioni
per le spese
di
pubblicazione
dei
provvedimenti
del
magistrato
nel processo
penale e
civile
1. Al fine
di
conseguire
la riduzione
delle spese
di
pubblicazione
dei
provvedimenti
del
magistrato
nel processo
penale e
civile,
possono
essere
stipulate
apposite
convenzioni
con le
imprese
private o i
soggetti
pubblici
operanti nel
settore,
scelti
secondo la
vigente
normativa
sull'evidenza
pubblica. Le
convenzioni
sono
approvate
con decreto
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze.
2. Nella
convenzione,
che può
prevedere
differenziazioni
al livello
territoriale,
sono
stabiliti,
in
particolare:
a) i
compensi,
anche
forfettizzati;
b) le
modalità e
le cadenze
temporali
del
pagamento
dei
compensi;
c) le
penalità per
l'inosservanza
degli
obblighi.
TITOLO
xDemolizione
di opere
abusive e
riduzione in
pristino dei
luoghi nel
processo
penale e
amministrativo
Art. 61 (R)
Esecuzione
di sentenze
recanti
ordine di, o
aventi ad
oggetto la,
demolizione
di opere
abusive e di
riduzione in
pristino dei
luoghi
1. Il
magistrato
che cura
l'esecuzione
di sentenze
recanti
ordine di, o
aventi ad
oggetto la,
demolizione
di opere
abusive e di
riduzione in
pristino
dello stato
dei luoghi
chiede,
tramite i
provveditorati
alle opere
pubbliche,
l'intervento
delle
strutture
tecnico-operative
del
Ministero
della
difesa, o
affida
l'incarico
ad imprese
private, ai
sensi
dell'articolo
41, comma 2,
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica 6
giugno 2001,
n. 380,
quando
reputa più
oneroso,
sulla base
di
valutazioni
oggettive,
l'intervento
delle prime.
Art. 62 (R)
Convenzione
tra il
Ministero
delle
infrastrutture
e dei
trasporti,
il Ministero
della difesa
e il
Ministero
della
giustizia
1. Con
apposita
convenzione
organizzativa
fra il
Ministero
della
giustizia,
il Ministero
delle
infrastrutture
e dei
trasporti e
il Ministero
della difesa
sono
disciplinate
le procedure
per
l'intervento
delle
strutture
tecnico-operative
del
Ministero
della difesa
e per la
quantificazione
preventiva e
successiva
delle spese,
nonché gli
eventuali
acconti e le
necessarie
regolazioni
contabili,
anche con
riferimento
all'esito
dell'eventuale
recupero
delle spese
nei
confronti
del soggetto
obbligato.
Art. 63 (R)
Spese
per la
demolizione
di opere
abusive e la
riduzione in
pristino dei
luoghi
1. L'importo
da
corrispondere
alle imprese
private cui
è affidato
l'incarico è
determinato
utilizzando
come
parametro di
riferimento,
anche in
analogia, il
prezzario
per le opere
edili e
impiantistiche
dei
provveditorati
alle opere
pubbliche
delle
Regioni.
2. L'importo
da
corrispondere
alle
strutture
tecnico-operative
del
Ministero
della difesa
è quello
risultante
ai sensi
della
convenzione
di cui
all'articolo
62.
TITOLO XI
Indennità
dei
magistrati
onorari, dei
giudici
popolari e
degli
esperti
componenti
degli uffici
giudiziari
penali e
civili
Art. 64 (L)
Indennità
dei
magistrati
onorari
1. Ai
giudici di
pace, ai
giudici
onorari di
tribunale,
ai vice
procuratori
onorari e ai
giudici
onorari
aggregati
spettano le
indennità
previste per
lo
svolgimento
della loro
attività di
servizio,
rispettivamente,
e
considerate
le
successive
modificazioni,
dagli
articoli 11
e 15, comma
2 bis e 2
ter, della
legge 21
novembre
1991, n. 374
per i
giudici di
pace,
dall'articolo
4 del
decreto
legislativo
28 luglio
1989, n. 273
per i
giudici
onorari di
tribunale ed
i vice
procuratori
onorari,
dall'articolo
8 della
legge 22
luglio 1997,
n. 276 per i
giudici
onorari
aggregati.
Art. 65 (L)
Indennità
dei giudici
popolari nei
collegi di
assise
1. Ai
giudici
popolari
spetta una
indennità di
euro 25,82
per ogni
giorno di
effettivo
esercizio
della loro
funzione.
2.
L'indennità
è aumentata
a euro 51,65
giornaliere
per le prime
cinquanta
udienze, a
euro 56,81
giornaliere
per le
cinquanta
udienze
successive,
e a euro
61,97 per le
altre, se i
giudici
popolari
sono
lavoratori
autonomi o
lavoratori
dipendenti
senza
diritto alla
retribuzione
nel periodo
in cui
esercitano
le loro
funzioni.
3. Ai
giudici
popolari è
corrisposta
una
indennità
speciale,
rapportata a
ogni giorno
di effettivo
esercizio
della loro
funzione, di
ammontare
pari a
quella
prevista
dall'articolo
3, comma 1,
della legge
19 febbraio
1981, n. 27,
e dei
successivi
aumenti.
4. Ai
giudici
popolari che
prestano
servizio
nelle corti
di assise o
nelle corti
di assise di
appello
fuori del
Comune di
residenza
spettano le
spese di
viaggio e
l'indennità
di trasferta
nella misura
stabilita,
rispettivamente,
per i
magistrati
di tribunale
o per i
consiglieri
di corte di
appello
secondo le
norme che
disciplinano
la missione
dei
dipendenti
statali.
5. Al
giudice
popolare
citato e poi
licenziato,
purché
comparso in
tempo utile
per prestare
servizio,
spettano le
indennità e
le spese di
cui ai commi
1, 2 e 4.
Art. 66 (L)
Indennità
degli
esperti dei
tribunali e
delle
sezioni di
corte di
appello per
i minori
1. Agli
esperti dei
tribunali e
delle
sezioni di
corte di
appello per
i minori
sono dovute
le indennità
previste per
i giudici
onorari di
tribunale
dall'articolo
4, commi 1 e
3, del
decreto
legislativo
28 luglio
1989, n.
273.
Art. 67 (L)
Indennità
degli
esperti dei
tribunali di
sorveglianza
1. Agli
esperti dei
tribunali di
sorveglianza
spetta il
trattamento
economico
degli
esperti di
cui può
avvalersi
l'amministrazione
penitenziaria,
ai sensi
dell'articolo
80, della
legge 26
luglio 1975,
n. 354;
all'adeguamento
del
trattamento
dei primi a
quello dei
secondi si
provvede con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze.
2. Agli
esperti dei
tribunali di
sorveglianza
che prestino
servizio
fuori della
loro
residenza
spettano le
spese e
l'indennità
di cui
all'articolo
65, comma 5,
riferite ai
magistrati
di
tribunale.
Art. 68 (L)
Indennità
degli
esperti
delle
sezioni
agrarie
1. Agli
esperti
delle
sezioni
agrarie è
dovuta, per
ogni
udienza,
l'indennità
di euro
1,55.
2. Nel caso
in cui
l'udienza si
svolge in
luogo
diverso da
quello in
cui
l'esperto
risiede,
sono dovute
le spese di
viaggio e le
indennità di
trasferta
nella misura
prevista per
i dipendenti
statali
aventi
qualifica di
dirigente di
seconda
fascia del
ruolo unico,
ai sensi
dell'articolo
15, del
decreto
legislativo
30 marzo
2001, n.
165.
TITOLO XII
Spese
escluse e
spese
straordinarie
nel processo
penale
Art. 69 (L)
Spese
escluse
1. Sono
escluse
dalle spese
di
giustizia:
a) la
sepoltura
dei
detenuti;
b) la
traduzione
dei
detenuti;
c) il
trasporto,
la custodia
e la
sepoltura
delle
persone
decedute
nella
pubblica via
o in luogo
pubblico;
d) il
trasporto
degli atti
processuali
e degli
oggetti che
servono al
processo.
Art. 70 (L)
Spese
straordinarie
1. Sono
spese
straordinarie
quelle non
previste nel
presente
testo unico
e ritenute
indispensabili
dal
magistrato
che procede,
il quale
applicherà,
in quanto
compatibili,
le
disposizioni
di cui agli
articoli 61,
62 e 63 e
dell'articolo
277 e per
l'importo
utilizzerà
prezzari
analoghi. Il
decreto di
pagamento è
disciplinato
dagli
articoli
168, 169,
170 e 171.
TITOLO XIII
Domanda di
liquidazione
e decadenza
Art. 71 (L)
Domanda
di
liquidazione
e decadenza
del diritto
per
testimoni,
ausiliari
del
magistrato e
aventi
titolo alle
trasferte
1. Le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti ai
testimoni e
ai loro
accompagnatori,
le indennità
e le spese
di viaggio
per
trasferte
relative al
compimento
di atti
fuori dalla
sede in cui
si svolge il
processo di
cui al
titolo V
della parte
II, e le
spettanze
agli
ausiliari
del
magistrato,
sono
corrisposte
a domanda
degli
interessati,
presentata
all'autorità
competente
ai sensi
degli
articoli 165
e 168.
2. La
domanda è
presentata,
a pena di
decadenza:
trascorsi
cento giorni
dalla data
della
testimonianza,
o dal
compimento
delle
operazioni
per gli
onorari e le
spese per
l'espletamento
dell'incarico
degli
ausiliari
del
magistrato;
trascorsi
duecento
giorni dalla
trasferta,
per le
trasferte
relative al
compimento
di atti
fuori dalla
sede in cui
si svolge il
processo e
per le spese
e indennità
di viaggio e
soggiorno
degli
ausiliari
del
magistrato.
3. In caso
di pagamento
in contanti
l'importo
deve essere
incassato, a
pena di
decadenza,
entro
duecento
giorni dalla
ricezione
dell'avviso
di pagamento
di cui
all'articolo
177.
Art. 72 (R)
Domanda
di
liquidazione
di acconti
dell'indennità
di custodia
1.
L'indennità
di custodia
è liquidata
su domanda
del custode,
successiva
alla
cessazione
della
custodia,
presentata
all'autorità
competente
ai sensi
dell'articolo
168; a
richiesta,
sono
liquidati
acconti
sulle somme
dovute.
TITOLO XIV
Registrazione
degli atti
giudiziari
nel processo
civile e
amministrativo
Art. 73 (R)
Procedura
per la
registrazione
degli atti
giudiziari
1. In
adempimento
dell'obbligo
previsto
dall'articolo
10, comma 1,
lettera c),
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26 aprile
1986, n.
131, il
funzionario
addetto
all'ufficio
trasmette
all'ufficio
finanziario
le sentenze,
i decreti e
gli altri
atti
giudiziari
soggetti ad
imposta di
registro ai
fini della
registrazione.
L'ufficio
finanziario
comunica gli
estremi di
protocollo e
di
registrazione
entro dieci
giorni,
dalla
ricezione
nei casi di
imposta
prenotata a
debito, dal
pagamento
negli altri
casi.
L'ufficio
annota
questi dati
in calce
all'originale
degli atti.
2. La
trasmissione
dei
documenti
avviene
secondo le
regole
tecniche
telematiche
stabilite
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze, di
concerto con
il Ministero
della
giustizia,
nel rispetto
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
28 dicembre
2000, n. 445
e delle
relative
norme di
attuazione.
PARTE III
Patrocinio a
spese dello
Stato
TITOLO I
Disposizioni
generali sul
patrocinio a
spese dello
Stato nel
processo
penale,
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
CAPO I
Istituzione
del
patrocinio
Art. 74 (L)
Istituzione
del
patrocinio
1. È
assicurato
il
patrocinio
nel processo
penale per
la difesa
del
cittadino
non
abbiente,
indagato,
imputato,
condannato,
persona
offesa da
reato,
danneggiato
che intenda
costituirsi
parte
civile,
responsabile
civile
ovvero
civilmente
obbligato
per la pena
pecuniaria.
2. E',
altresì,
assicurato
il
patrocinio
nel processo
civile,
amministrativo,
contabile,
tributario e
negli affari
di
volontaria
giurisdizione,
per la
difesa del
cittadino
non abbiente
quando le
sue ragioni
risultino
non
manifestamente
infondate.
Art. 75 (L)
Ambito
di
applicabilità
1.
L'ammissione
al
patrocinio è
valida per
ogni grado e
per ogni
fase del
processo e
per tutte le
eventuali
procedure,
derivate ed
accidentali,
comunque
connesse.
2. La
disciplina
del
patrocinio
si applica,
in quanto
compatibile,
anche nella
fase
dell'esecuzione,
nel processo
di
revisione,
nei processi
di
revocazione
e
opposizione
di terzo,
nonché nei
processi
relativi
all'applicazione
di misure di
sicurezza,
di
prevenzione
e nei
processi di
competenza
del
tribunale di
sorveglianza,
sempre che
l'interessato
debba o
possa essere
assistito da
un difensore
o da un
consulente
tecnico.
CAPO II
Condizioni
per
l'ammissione
al
patrocinio
Art. 76 (L)
Condizioni
per
l'ammissione
1. Può
essere
ammesso al
patrocinio
chi è
titolare di
un reddito
imponibile
ai fini
dell'imposta
personale
sul reddito,
risultante
dall'ultima
dichiarazione,
non
superiore a
euro
9.296,22.
2. Salvo
quanto
previsto
dall'articolo
92, se
l'interessato
convive con
il coniuge o
con altri
familiari,
il reddito è
costituito
dalla somma
dei redditi
conseguiti
nel medesimo
periodo da
ogni
componente
della
famiglia,
compreso
l'istante.
3. Ai fini
della
determinazione
dei limiti
di reddito,
si tiene
conto anche
dei redditi
che per
legge sono
esenti
dall'imposta
sul reddito
delle
persone
fisiche
(IRPEF) o
che sono
soggetti a
ritenuta
alla fonte a
titolo
d'imposta,
ovvero ad
imposta
sostitutiva.
4. Si tiene
conto del
solo reddito
personale
quando sono
oggetto
della causa
diritti
della
personalità,
ovvero nei
processi in
cui gli
interessi
del
richiedente
sono in
conflitto
con quelli
degli altri
componenti
il nucleo
familiare
con lui
conviventi.
Art. 77 (L)
Adeguamento
dei limiti
di reddito
per
l'ammissione
1. I limiti
di reddito
sono
adeguati
ogni due
anni in
relazione
alla
variazione,
accertata
dall'ISTAT,
dell'indice
dei prezzi
al consumo
per le
famiglie di
operai e
impiegati,
verificatasi
nel biennio
precedente,
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze.
CAPO III
Istanza per
l'ammissione
al
patrocinio
Art. 78 (L)
Istanza
per
l'ammissione
1.
L'interessato
che si trova
nelle
condizioni
indicate
nell'articolo
76 può
chiedere di
essere
ammesso al
patrocinio
in ogni
stato e
grado del
processo.
2. L'istanza
è
sottoscritta
dall'interessato
a pena di
inammissibilità.
La
sottoscrizione
è
autenticata
dal
difensore,
ovvero con
le modalità
di cui
all'articolo
38, comma 3,
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
28 dicembre
2000, n.
445.
Art. 79 (L)
Contenuto
dell'istanza
1. L'istanza
è redatta in
carta
semplice e,
a pena di
inammissibilità,
contiene:
a) la
richiesta di
ammissione
al
patrocinio e
l'indicazione
del processo
cui si
riferisce,
se già
pendente;
b) le
generalità
dell'interessato
e dei
componenti
la famiglia
anagrafica,
unitamente
ai
rispettivi
codici
fiscali;
c) una
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
da parte
dell'interessato,
ai sensi
dell'articolo
46, comma 1,
lettera o),
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
28 dicembre
2000, n.
445,
attestante
la
sussistenza
delle
condizioni
di reddito
previste per
l'ammissione,
con
specifica
determinazione
del reddito
complessivo
valutabile a
tali fini,
determinato
secondo le
modalità
indicate
nell'articolo
76;
d) l'impegno
a
comunicare,
fino a che
il processo
non sia
definito, le
variazioni
rilevanti
dei limiti
di reddito,
verificatesi
nell'anno
precedente,
entro trenta
giorni dalla
scadenza del
termine di
un anno,
dalla data
di
presentazione
dell'istanza
o della
eventuale
precedente
comunicazione
di
variazione.
2. Per i
redditi
prodotti
all'estero,
il cittadino
di Stati non
appartenenti
all'Unione
europea
correda
l'istanza
con una
certificazione
dell'autorità
consolare
competente,
che attesta
la
veridicità
di quanto in
essa
indicato.
3. Gli
interessati,
se il
giudice
procedente o
il consiglio
dell'ordine
degli
avvocati
competente a
provvedere
in via
anticipata
lo
richiedono,
sono tenuti,
a pena di
inammissibilità
dell'istanza,
a produrre
la
documentazione
necessaria
ad accertare
la
veridicità
di quanto in
essa
indicato.
CAPO IV
Difensori,
ausiliari
del
magistrato e
consulenti
tecnici di
parte
Art. 80 (L)
Nomina
del
difensore
1. Chi è
ammesso al
patrocinio
può nominare
un difensore
scelto tra
gli iscritti
negli
elenchi
degli
avvocati per
il
patrocinio a
spese dello
Stato,
istituiti
presso i
consigli
dell'ordine
del
distretto di
corte di
appello nel
quale ha
sede il
magistrato
competente a
conoscere
del merito o
il
magistrato
davanti al
quale pende
il processo.
2. Se
procede la
Corte di
cassazione,
il Consiglio
di Stato, le
sezioni
riunite o le
sezioni
giurisdizionali
centrali
presso la
Corte dei
conti, gli
elenchi sono
quelli
istituiti
presso i
consigli
dell'ordine
del
distretto di
corte di
appello del
luogo dove
ha sede il
giudice che
ha emesso il
provvedimento
impugnato.
Art. 81 (L)
Elenco
degli
avvocati per
il
patrocinio a
spese dello
Stato
1. L'elenco
degli
avvocati per
il
patrocinio a
spese dello
Stato è
formato
dagli
avvocati che
ne fanno
domanda e
che siano in
possesso dei
requisiti
previsti dal
comma 2.
2.
L'inserimento
nell'elenco
è deliberato
dal
consiglio
dell'ordine,
il quale
valuta la
sussistenza
dei seguenti
requisiti e
condizioni:
a)
attitudini
ed
esperienza
professionale;
b) assenza
di sanzioni
disciplinari;
c) anzianità
professionale
non
inferiore a
sei anni.
3.
L'inserimento
nell'elenco
è revocato
in qualsiasi
momento se
interviene
una sanzione
disciplinare.
4. L'elenco
è rinnovato
entro il 31
gennaio di
ogni anno, è
pubblico, e
si trova
presso tutti
gli uffici
giudiziari
situati nel
territorio
di ciascuna
Provincia.
Art. 82 (L)
Onorario
e spese del
difensore
1.
L'onorario e
le spese
spettanti al
difensore
sono
liquidati
dall'autorità
giudiziaria
con decreto
di
pagamento,
osservando
la tariffa
professionale
in modo che,
in ogni
caso, non
risultino
superiori ai
valori medi
delle
tariffe
professionali
vigenti
relative ad
onorari,
diritti ed
indennità, e
previo
parere del
consiglio
dell'ordine,
tenuto conto
della natura
dell'impegno
professionale,
in relazione
all'incidenza
degli atti
assunti
rispetto
alla
posizione
processuale
della
persona
difesa.
2. Nel caso
in cui il
difensore
nominato
dall'interessato
sia iscritto
in un elenco
degli
avvocati di
un distretto
di corte
d'appello
diverso da
quello in
cui ha sede
il
magistrato
competente a
conoscere
del merito o
il
magistrato
davanti al
quale pende
il processo,
non sono
dovute le
spese e le
indennità di
trasferta
previste
dalla
tariffa
professionale.
3. Il
decreto di
pagamento è
comunicato
al difensore
e alle
parti,
compreso il
pubblico
ministero.
Art. 83 (L)
Onorario
e spese
dell'ausiliario
del
magistrato e
del
consulente
tecnico di
parte
1.
L'onorario e
le spese
spettanti
all'ausiliario
del
magistrato e
al
consulente
tecnico di
parte sono
liquidati
dall'autorità
giudiziaria
con decreto
di
pagamento,
secondo le
norme del
presente
testo unico.
2. La
liquidazione
è effettuata
al termine
di ciascuna
fase o grado
del processo
e, comunque,
all'atto
della
cessazione
dell'incarico,
dall'autorità
giudiziaria
che ha
proceduto;
per il
giudizio di
cassazione,
alla
liquidazione
procede il
giudice di
rinvio,
ovvero
quello che
ha
pronunciato
la sentenza
passata in
giudicato.
In ogni
caso, il
giudice
competente
può
provvedere
anche alla
liquidazione
dei compensi
dovuti per
le fasi o i
gradi
anteriori
del
processo, se
il
provvedimento
di
ammissione
al
patrocinio è
intervenuto
dopo la loro
definizione.
3. Il
decreto di
pagamento è
comunicato
al
beneficiario
e alle
parti,
compreso il
pubblico
ministero.
Art. 84 (L)
Opposizione
al decreto
di pagamento
1. Avverso
il decreto
di pagamento
del compenso
al
difensore,
all'ausiliario
del
magistrato e
al
consulente
tecnico di
parte, è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
170.
Art. 85 (L)
Divieto
di percepire
compensi o
rimborsi
1. Il
difensore,
l'ausiliario
del
magistrato e
il
consulente
tecnico di
parte non
possono
chiedere e
percepire
dal proprio
assistito
compensi o
rimborsi a
qualunque
titolo,
diversi da
quelli
previsti
dalla
presente
parte del
testo unico.
2. Ogni
patto
contrario è
nullo.
3. La
violazione
del divieto
costituisce
grave
illecito
disciplinare
professionale.
CAPO V
Recupero
delle somme
da parte
dello Stato
Art. 86 (L)
Recupero
delle somme
da parte
dello Stato
1. Lo Stato
ha, in ogni
caso,
diritto di
recuperare
in danno
dell'interessato
le somme
eventualmente
pagate
successivamente
alla revoca
del
provvedimento
di
ammissione.
CAPO VI
Norme finali
Art. 87 (L)
Servizio
al pubblico
in materia
di
patrocinio a
spese dello
Stato
1. Il
servizio al
pubblico per
il
patrocinio a
spese dello
Stato è
disciplinato
dall'articolo
20, della
legge 29
marzo 2001,
n. 134.
Art. 88 (L)
Controlli da
parte della
Guardia di
finanza
1. Nei
programmi
annuali di
controllo
fiscale
della
Guardia di
finanza sono
inclusi i
controlli
dei soggetti
ammessi al
patrocinio a
spese dello
Stato,
individuati
sulla base
di appositi
criteri
selettivi,
anche
tramite
indagini
bancarie e
presso gli
intermediari
finanziari.
Art. 89 (L)
Norme di
attuazione
1. Con
decreto del
Presidente
della
Repubblica,
ai sensi
dell'articolo
17, comma 1,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, sono
emanate le
norme di
attuazione
delle
disposizioni
della parte
III del
presente
testo unico.
TITOLO II
Disposizioni
particolari
sul
patrocinio a
spese dello
Stato nel
processo
penale
CAPO I
Istituzione
del
patrocinio
Art. 90 (L)
Equiparazione
dello
straniero e
dell'apolide
1. Il
trattamento
previsto per
il cittadino
italiano è
assicurato
altresì allo
straniero e
all'apolide
residente
nello Stato.
CAPO II
Condizioni
per
l'ammissione
al
patrocinio
Art. 91 (L)
Esclusione
dal
patrocinio
1.
L'ammissione
al
patrocinio è
esclusa:
a) per
l'indagato,
l'imputato o
il
condannato
di reati
commessi in
violazione
delle norme
per la
repressione
dell'evasione
in materia
di imposte
sui redditi
e sul valore
aggiunto;
b) se il
richiedente
è assistito
da più di un
difensore;
in ogni caso
gli effetti
dell'ammissione
cessano a
partire dal
momento in
cui la
persona alla
quale il
beneficio è
stato
concesso
nomina un
secondo
difensore di
fiducia,
eccettuati i
casi di cui
all'articolo
100.
Art. 92 (L)
Elevazione
dei limiti
di reddito
per
l'ammissione
1. Se
l'interessato
all'ammissione
al
patrocinio
convive con
il coniuge o
con altri
familiari,
si applicano
le
disposizioni
di cui
all'articolo
76, comma 2,
ma i limiti
di reddito
indicati
dall'articolo
76, comma 1,
sono elevati
di euro
1.032,91 per
ognuno dei
familiari
conviventi.
CAPO III
Istanza di
ammissione
al
patrocinio
Art. 93 (L)
Presentazione
dell'istanza
al
magistrato
competente
1. L'istanza
è presentata
esclusivamente
dall'interessato
o dal
difensore,
ovvero
inviata, a
mezzo
raccomandata,
all'ufficio
del
magistrato
innanzi al
quale pende
il processo.
Se procede
la Corte di
cassazione,
l'istanza è
presentata
all'ufficio
del
magistrato
che ha
emesso il
provvedimento
impugnato.
2. L'istanza
può essere
presentata
dal
difensore
direttamente
in udienza.
3. Per il
richiedente
detenuto,
internato in
un istituto,
in stato di
arresto o di
detenzione
domiciliare,
ovvero
custodito in
un luogo di
cura, si
applica
l'articolo
123 del
codice di
procedura
penale. Il
direttore o
l'ufficiale
di polizia
giudiziaria
che hanno
ricevuto
l'istanza,
ai sensi
dell'articolo
123 del
codice di
procedura
penale, la
presentano o
inviano, a
mezzo
raccomandata,
all'ufficio
del
magistrato
davanti al
quale pende
il processo.
Art. 94 (L)
Impossibilità
a presentare
la
documentazione
necessaria
ad accertare
la
veridicità
1. In caso
di
impossibilità
a produrre
la
documentazione
richiesta
dall'articolo
79, comma 3,
questa è
sostituita,
a pena di
inammissibilità,
da una
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
da parte
dell'interessato.
2. In caso
di
impossibilità
a produrre
la
documentazione
richiesta ai
sensi
dell'articolo
79, comma 2,
il cittadino
di Stati non
appartenenti
all'Unione
europea, la
sostituisce,
a pena di
inammissibilità,
con una
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione.
3. Se il
cittadino di
Stati non
appartenenti
all'Unione
europea è
detenuto,
internato
per
l'esecuzione
di una
misura di
sicurezza,
in stato di
arresto o di
detenzione
domiciliare
ovvero è
custodito in
un luogo di
cura, la
certificazione
dell'autorità
consolare,
prevista
dall'articolo
79, comma 2,
può anche
essere
prodotta,
entro venti
giorni dalla
data di
presentazione
dell'istanza,
dal
difensore o
da un
componente
della
famiglia
dell'interessato.
Art. 95 (L)
Sanzioni
1. La
falsità o le
omissioni
nella
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione,
nelle
dichiarazioni,
nelle
indicazioni
e nelle
comunicazioni
previste
dall'articolo
79, comma 1,
lettere b),
c) e d),
sono punite
con la
reclusione
da uno a
cinque anni
e con la
multa da
euro 309,87
a euro
1.549,37. La
pena è
aumentata se
dal fatto
consegue
l'ottenimento
o il
mantenimento
dell'ammissione
al
patrocinio;
la condanna
importa la
revoca, con
efficacia
retroattiva,
e il
recupero a
carico del
responsabile
delle somme
corrisposte
dallo Stato.
CAPO IV
Decisione
sull'istanza
di
ammissione
Art. 96 (L)
Decisione
sull'istanza
di
ammissione
al
patrocinio
1. Nei dieci
giorni
successivi a
quello in
cui è stata
presentata o
è pervenuta
l'istanza di
ammissione,
ovvero
immediatamente,
se la stessa
è presentata
in udienza a
pena di
nullità
assoluta ai
sensi
dell'articolo
179, comma
2, del
codice di
procedura
penale, il
magistrato
davanti al
quale pende
il processo
o il
magistrato
che ha
emesso il
provvedimento
impugnato,
se procede
la Corte di
cassazione,
verificata
l'ammissibilità
dell'istanza,
ammette
l'interessato
al
patrocinio a
spese dello
Stato se,
alla stregua
della
dichiarazione
sostitutiva
prevista
dall'articolo
79, comma 1,
lettera c),
ricorrono le
condizioni
di reddito
cui
l'ammissione
al beneficio
è
subordinata.
2. Il
magistrato
respinge
l'istanza se
vi sono
fondati
motivi per
ritenere che
l'interessato
non versa
nelle
condizioni
di cui agli
articoli 76
e 92, tenuto
conto del
tenore di
vita, delle
condizioni
personali e
familiari, e
delle
attività
economiche
eventualmente
svolte. A
tale fine,
prima di
provvedere,
il
magistrato
può
trasmettere
l'istanza,
unitamente
alla
relativa
dichiarazione
sostitutiva,
alla Guardia
di finanza
per le
necessarie
verifiche.
3. Il
magistrato,
quando si
procede per
uno dei
delitti
previsti
dall'articolo
51, comma 3
bis, del
codice di
procedura
penale,
ovvero nei
confronti di
persona
proposta o
sottoposta a
misura di
prevenzione,
deve
chiedere
preventivamente
al questore,
alla
direzione
investigativa
antimafia
(DIA) ed
alla
direzione
nazionale
antimafia
(DNA) le
informazioni
necessarie e
utili
relative al
tenore di
vita, alle
condizioni
personali e
familiari e
alle
attività
economiche
eventualmente
svolte dai
soggetti
richiedenti,
che potranno
essere
acquisite
anche a
mezzo di
accertamenti
da
richiedere
alla Guardia
di finanza.
4. Il
magistrato
decide
sull'istanza
negli stessi
termini
previsti dal
comma 1
anche quando
ha richiesto
le
informazioni
di cui ai
commi 2 e 3.
Art. 97 (L)
Provvedimenti
adottabili
dal
magistrato
1. Il
magistrato
dichiara
inammissibile
l'istanza
ovvero
concede o
nega
l'ammissione
al
patrocinio
con decreto
motivato che
viene
depositato,
con facoltà
per
l'interessato
o per il suo
difensore di
estrarne
copia; del
deposito è
comunicato
avviso
all'interessato.
2. Il
decreto
pronunciato
in udienza è
letto e
inserito nel
processo
verbale. La
lettura
sostituisce
l'avviso di
deposito se
l'interessato
è presente
all'udienza.
3. Fuori dei
casi
previsti dal
comma 2, se
l'interessato
è detenuto,
internato,
in stato di
arresto o di
detenzione
domiciliare
ovvero è
custodito in
un luogo di
cura, la
notificazione
di copia del
decreto è
eseguita a
norma
dell'articolo
156 del
codice di
procedura
penale.
Art. 98 (L)
Trasmissione
all'ufficio
finanziario
degli atti
relativi
all'ammissione
1. Copia
dell'istanza
dell'interessato,
delle
dichiarazioni
e della
documentazione
allegate,
nonché del
decreto di
ammissione
al
patrocinio
sono
trasmesse, a
cura
dell'ufficio
del
magistrato
che procede,
all'ufficio
finanziario
nell'ambito
della cui
competenza
territoriale
è situato
l'ufficio
del predetto
magistrato.
2. L'ufficio
finanziario
verifica
l'esattezza
dell'ammontare
del reddito
attestato
dall'interessato,
nonché la
compatibilità
dei dati
indicati con
le
risultanze
dell'anagrafe
tributaria,
e può
disporre che
sia
effettuata,
anche
avvalendosi
della
collaborazione
della
Guardia di
finanza, la
verifica
della
posizione
fiscale
dell'istante
e degli
altri
soggetti
indicati
nell'articolo
76.
3. Se
risulta che
il beneficio
è stato
erroneamente
concesso,
l'ufficio
finanziario
richiede il
provvedimento
di revoca,
ai sensi
dell'articolo
112.
Art. 99 (L)
Ricorso
avverso i
provvedimenti
di rigetto
dell'istanza
1. Avverso
il
provvedimento
con cui il
magistrato
competente
rigetta
l'istanza di
ammissione,
l'interessato
può proporre
ricorso,
entro venti
giorni dalla
notizia
avutane ai
sensi
dell'articolo
97, davanti
al
presidente
del
tribunale o
al
presidente
della corte
d'appello ai
quali
appartiene
il
magistrato
che ha
emesso il
decreto di
rigetto.
2. Il
ricorso è
notificato
all'ufficio
finanziario
che è parte
nel relativo
processo.
3. Il
processo è
quello
speciale
previsto per
gli onorari
di avvocato
e l'ufficio
giudiziario
procede in
composizione
monocratica.
4.
L'ordinanza
che decide
sul ricorso
è notificata
entro dieci
giorni, a
cura
dell'ufficio
del
magistrato
che procede,
all'interessato
e
all'ufficio
finanziario,
i quali, nei
venti giorni
successivi,
possono
proporre
ricorso per
cassazione
per
violazione
di legge. Il
ricorso non
sospende
l'esecuzione
del
provvedimento.
CAPO V
Difensori,
investigatori
e consulenti
tecnici di
parte
Art. 100 (L)
Nomina
di un
secondo
difensore
1. Nei casi
in cui
trovano
applicazione
le norme
della legge
7 gennaio
1998, n. 11,
l'indagato,
l'imputato o
il
condannato
può nominare
un secondo
difensore
per la
partecipazione
a distanza
al processo
penale,
limitatamente
agli atti
che si
compiono a
distanza.
Art. 101 (L)
Nomina
del
sostituto
del
difensore e
dell'investigatore
1. Il
difensore
della
persona
ammessa al
patrocinio
può
nominare, al
fine di
svolgere
attività di
investigazione
difensiva,
un sostituto
o un
investigatore
privato
autorizzato,
residente
nel
distretto di
corte di
appello dove
ha sede il
magistrato
competente
per il fatto
per cui si
procede.
Art. 102 (L)
Nomina
del
consulente
tecnico di
parte
1. Chi è
ammesso al
patrocinio
può nominare
un
consulente
tecnico di
parte
residente
nel
distretto di
corte
d'appello
nel quale
pende il
processo.
Art. 103 (L)
Informazioni
all'interessato
in caso di
nomina di un
difensore di
ufficio
1. Nei casi
in cui si
deve
procedere
alla nomina
di un
difensore
d'ufficio,
il giudice,
il pubblico
ministero o
la polizia
giudiziaria
informano la
persona
interessata
delle
disposizioni
in materia
di
patrocinio a
spese dello
Stato e
dell'obbligo
di
retribuire
il difensore
che
eventualmente
è nominato
d'ufficio,
se non
ricorrono i
presupposti
per
l'ammissione
a tale
beneficio.
Art. 104 (L)
Compenso
dell'investigatore
privato
1. Il
compenso
spettante
all'investigatore
privato
della parte
ammessa al
patrocinio è
liquidato
dall'autorità
giudiziaria,
ai sensi
dell'articolo
83 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84.
Art. 105 (L)
Liquidazione
con
provvedimento
del giudice
per le
indagini
preliminari
1. Il
giudice per
le indagini
preliminari
liquida il
compenso al
difensore,
all'ausiliario
del
magistrato,
al
consulente
tecnico di
parte e
all'investigatore
privato,
anche se
l'azione
penale non è
esercitata.
Art. 106 (L)
Esclusione
dalla
liquidazione
dei compensi
al difensore
e al
consulente
tecnico di
parte
1. Il
compenso per
le
impugnazioni
coltivate
dalla parte
non è
liquidato se
le stesse
sono
dichiarate
inammissibili.
2. Non
possono
essere
liquidate le
spese
sostenute
per le
consulenze
tecniche di
parte che,
all'atto del
conferimento
dell'incarico,
apparivano
irrilevanti
o superflue
ai fini
della prova.
CAPO VI
Effetti
dell'ammissione
al
patrocinio
Art. 107 (L)
Effetti
dell'ammissione
1. Per
effetto
dell'ammissione
al
patrocinio
alcune spese
sono
gratuite,
altre sono
anticipate
dall'erario.
2. Sono
spese
gratuite le
copie degli
atti
processuali,
quando sono
necessarie
per
l'esercizio
della
difesa.
3. Sono
spese
anticipate
dall'erario:
a) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti ai
magistrati,
agli
appartenenti
agli uffici
e agli
ufficiali
giudiziari
per le
trasferte
relative al
compimento
di atti del
processo
fuori dalla
sede nella
quale si
svolge;
b) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti ai
testimoni;
c) le
indennità di
trasferta, i
diritti, le
spese di
spedizione
per le
notifiche
degli
ufficiali
giudiziari a
richiesta
d'ufficio o
di parte;
d) le
indennità e
le spese di
viaggio per
trasferte,
nonché le
spese
sostenute
per
l'adempimento
dell'incarico,
e l'onorario
ad ausiliari
del
magistrato,
a consulenti
tecnici di
parte e a
investigatori
privati
autorizzati;
e)
l'indennità
di custodia;
f)
l'onorario e
le spese
agli
avvocati;
g) le spese
per gli
strumenti di
pubblicità
legale dei
provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria.
Art. 108 (L)
Effetti
dell'ammissione
relativi
all'azione
di
risarcimento
del danno
nel processo
penale
1. Per
effetto
dell'ammissione
al
patrocinio
relativa
all'azione
di
risarcimento
del danno
nel processo
penale, si
producono
gli effetti
di cui
all'articolo
107 ed
inoltre,
quando la
spesa è a
carico della
parte
ammessa,
sono
prenotati a
debito:
a) il
contributo
unificato;
b) le spese
forfettizzate
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio;
c) l'imposta
di registro
ai sensi
dell'articolo
59, comma 1,
lett. a) e
b), del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
26 aprile
1986, n.
131;
d) l'imposta
ipotecaria e
catastale ai
sensi
dell'articolo
16, comma 1,
lett. e),
del decreto
legislativo
31 ottobre
1990, n.
347.
Art. 109 (L)
Decorrenza
degli
effetti
1. Gli
effetti
decorrono
dalla data
in cui
l'istanza è
stata
presentata o
è pervenuta
all'ufficio
del
magistrato o
dal primo
atto in cui
interviene
il
difensore,
se
l'interessato
fa riserva
di
presentare
l'istanza e
questa è
presentata
entro i
venti giorni
successivi.
Art. 110 (L)
Pagamento in
favore dello
Stato
1. Se si
tratta di
reato
punibile a
querela
della
persona
offesa, nel
caso di
sentenza di
non luogo a
procedere
ovvero di
assoluzione
dell'imputato
ammesso al
patrocinio
perché il
fatto non
sussiste o
l'imputato
non lo ha
commesso, il
magistrato,
se condanna
il
querelante
al pagamento
delle spese
in favore
dell'imputato,
ne dispone
il pagamento
in favore
dello Stato.
2. Se si
tratta di
reato per il
quale si
procede
d'ufficio,
il
magistrato,
se rigetta
la domanda
di
restituzione
o di
risarcimento
del danno, o
assolve
l'imputato
ammesso al
beneficio
per cause
diverse dal
difetto di
imputabilità
e condanna
la parte
civile non
ammessa al
beneficio al
pagamento
delle spese
processuali
in favore
dell'imputato,
ne dispone
il pagamento
in favore
dello Stato.
3. Con la
sentenza che
accoglie la
domanda di
restituzione
o di
risarcimento
del danno il
magistrato,
se condanna
l'imputato
non ammesso
al beneficio
al pagamento
delle spese
in favore
della parte
civile
ammessa al
beneficio,
ne dispone
il pagamento
in favore
dello Stato.
Art. 111 (L)
Recupero
nei
confronti
dell'imputato
ammesso al
patrocinio
1. Le spese
di cui
all'articolo
107 sono
recuperate
nei
confronti
dell'imputato
in caso di
revoca
dell'ammissione
al
patrocinio,
ai sensi
dell'articolo
112, comma
1, lettera
d) e comma
2.
CAPO VII
Revoca del
decreto di
ammissione
al
patrocinio
Art. 112 (L)
Revoca
del decreto
di
ammissione
1. Il
magistrato,
con decreto
motivato,
revoca
l'ammissione
:
a) se, nei
termini
previsti
dall'articolo
79, comma 1,
lettera d),
l'interessato
non provvede
a comunicare
le eventuali
variazioni
dei limiti
di reddito;
b) se, a
seguito
della
comunicazione
prevista
dall'articolo
79, comma 1,
lettera d),
le
condizioni
di reddito
risultano
variate in
misura tale
da escludere
l'ammissione;
c) se, nei
termini
previsti
dall'articolo
94, comma 3,
non sia
stata
prodotta la
certificazione
dell'autorità
consolare;
d) su
richiesta
dell'ufficio
finanziario
competente,
presentata
in ogni
momento, e
comunque non
oltre cinque
anni dalla
definizione
del
processo, se
risulta
provata la
mancanza,
originaria o
sopravvenuta,
delle
condizioni
di reddito
di cui agli
articoli 76
e 92.
2. Il
magistrato
può disporre
la revoca
dell'ammissione
anche
all'esito
delle
integrazioni
richieste ai
sensi
dell'articolo
96, commi 2
e 3.
3.
Competente a
provvedere è
il
magistrato
che procede
al momento
della
scadenza dei
termini
suddetti
ovvero al
momento in
cui la
comunicazione
è effettuata
o, se
procede la
Corte di
cassazione,
il
magistrato
che ha
emesso il
provvedimento
impugnato.
4. Copia del
decreto è
comunicata
all'interessato
con le
modalità
indicate
nell'articolo
97.
Art. 113 (L)
Ricorso
avverso il
decreto di
revoca
1. Contro il
decreto che
decide sulla
richiesta di
revoca
proveniente
dall'ufficio
finanziario,
l'interessato
può proporre
ricorso per
cassazione,
senza
effetto
sospensivo,
entro venti
giorni dalla
notizia
avuta ai
sensi
dell'articolo
97.
Art. 114 (L)
Effetti
della revoca
1. La revoca
del decreto
di
ammissione,
disposta ai
sensi delle
lettere a),
b) e c) del
comma 1,
dell'articolo
112, ha
effetto,
rispettivamente,
dalla
scadenza del
termine
fissato per
la
comunicazione
di
variazione
delle
condizioni
reddituali,
dalla data
in cui la
comunicazione
di
variazione è
pervenuta
all'ufficio
del giudice
che procede,
dalla
scadenza del
termine di
cui
all'articolo
94, comma 3.
2. Negli
altri casi
previsti
dall'articolo
112, la
revoca del
decreto di
ammissione
ha efficacia
retroattiva.
TITOLO III
Estensione,
a limitati
effetti,
della
disciplina
del
patrocinio a
spese dello
Stato
prevista per
il processo
penale
Art. 115 (L)
Liquidazione
dell'onorario
e delle
spese al
difensore di
persona
ammessa al
programma di
protezione
dei
collaboratori
di giustizia
1.
L'onorario e
le spese
spettanti al
difensore di
persona
ammessa al
programma di
protezione
di cui al
decreto
legge 15
gennaio
1991, n. 8,
convertito,
con
modificazioni,
dalla legge
15 marzo
1991, n. 82,
e successive
modificazioni,
sono
liquidati
dal
magistrato
nella misura
e con le
modalità
previste
dall'articolo
82 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84.
Art. 116 (L)
Liquidazione
dell'onorario
e delle
spese al
difensore di
ufficio
1.
L'onorario e
le spese
spettanti al
difensore di
ufficio sono
liquidati
dal
magistrato,
nella misura
e con le
modalità
previste
dall'articolo
82 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84, quando
il difensore
dimostra di
aver
esperito
inutilmente
le procedure
per il
recupero dei
crediti
professionali.
2. Lo Stato
ha diritto
di ripetere
le somme
anticipate,
a meno che
la persona
assistita
dal
difensore
d'ufficio
non chiede
ed ottiene
l'ammissione
al
patrocinio.
Art. 117 (L)
Liquidazione
dell'onorario
e delle
spese al
difensore di
ufficio di
persona
irreperibile
1.
L'onorario e
le spese
spettanti al
difensore di
ufficio
della
persona
sottoposta
alle
indagini,
dell'imputato
o del
condannato
irreperibile
sono
liquidati
dal
magistrato
nella misura
e con le
modalità
previste
dall'articolo
82 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84.
2. Lo Stato
ha diritto
di ripetere
le somme
anticipate
nei
confronti di
chi si è
reso
successivamente
reperibile.
Art. 118 (L)
Liquidazione
dell'onorario
e delle
spese al
difensore di
ufficio del
minore
1.
L'onorario e
le spese
spettanti al
difensore di
ufficio del
minore sono
liquidati
dal
magistrato
nella misura
e con le
modalità
previste
dall'articolo
82 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84.
2.
Contestualmente
alla
comunicazione
del decreto
di
pagamento,
l'ufficio
richiede ai
familiari
del
minorenne,
nella
qualità, di
presentare
entro un
mese la
documentazione
prevista
dall'articolo
79, comma 1,
lettera c);
alla
scadenza del
termine,
l'ufficio
chiede
all'ufficio
finanziario
gli
adempimenti
di cui
all'articolo
98, comma 2,
trasmettendo
l'eventuale
documentazione
pervenuta.
3. Lo Stato
ha diritto
di ripetere
le somme
anticipate
nei
confronti
del
minorenne e
dei
familiari,
se il
magistrato,
con decreto,
accerta il
superamento
dei limiti
di reddito
previsti per
l'ammissione
al beneficio
del
patrocinio
nei processi
penali,
sulla base
della
documentazione
richiesta ai
beneficiari
o sulla base
degli
accertamenti
finanziari.
TITOLO IV
Disposizioni
particolari
sul
patrocinio a
spese dello
Stato nel
processo
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
CAPO I
Istituzione
del
patrocinio
Art. 119 (L)
Equiparazione
dello
straniero e
dell'apolide
1. Il
trattamento
previsto per
il cittadino
italiano è
assicurato,
altresì,
allo
straniero
regolarmente
soggiornante
sul
territorio
nazionale al
momento del
sorgere del
rapporto o
del fatto
oggetto del
processo da
instaurare e
all'apolide,
nonché ad
enti o
associazioni
che non
perseguono
scopi di
lucro e non
esercitano
attività
economica.
Art. 120 (L)
Ambito
di
applicabilità
1. La parte
ammessa
rimasta
soccombente
non può
giovarsi
dell'ammissione
per proporre
impugnazione,
salvo che
per l'azione
di
risarcimento
del danno
nel processo
penale.
CAPO II
Condizioni
per
l'ammissione
al
patrocinio
Art. 121 (L)
Esclusione
dal
patrocinio
1.
L'ammissione
al
patrocinio è
esclusa
nelle cause
per cessione
di crediti e
ragioni
altrui, ad
eccezione
del caso in
cui la
cessione
appare
indubbiamente
fatta in
pagamento di
crediti o
ragioni
preesistenti.
CAPO III
Istanza di
ammissione
al
patrocinio
Art. 122 (L)
Contenuto
integrativo
dell'istanza
1. L'istanza
contiene, a
pena di
inammissibilità,
le
enunciazioni
in fatto ed
in diritto
utili a
valutare la
non
manifesta
infondatezza
della
pretesa che
si intende
far valere,
con la
specifica
indicazione
delle prove
di cui si
intende
chiedere
l'ammissione.
Art. 123 (L)
Termine
per la
presentazione
o
integrazione
della
documentazione
necessaria
ad accertare
la
veridicità
1. Per la
presentazione
o
integrazione,
a pena di
inammissibilità,
della
documentazione
richiesta ai
sensi
dell'articolo
79, comma 3,
può essere
concesso un
termine non
superiore a
due mesi.
Art. 124 (L)
Organo
competente a
ricevere
l'istanza
1. L'istanza
è presentata
esclusivamente
dall'interessato
o dal
difensore,
ovvero
inviata, a
mezzo
raccomandata,
al consiglio
dell'ordine
degli
avvocati.
2. Il
consiglio
dell'ordine
competente è
quello del
luogo in cui
ha sede il
magistrato
davanti al
quale pende
il processo,
ovvero, se
il processo
non pende,
quello del
luogo in cui
ha sede il
magistrato
competente a
conoscere
del merito.
Se procede
la Corte di
cassazione,
il Consiglio
di Stato,
ovvero le
sezioni
riunite o le
sezioni
giurisdizionali
centrali
presso la
Corte dei
conti, il
consiglio
dell'ordine
competente è
quello del
luogo ove ha
sede il
magistrato
che ha
emesso il
provvedimento
impugnato.
Art. 125 (L)
Sanzioni
1. Chiunque,
al fine di
ottenere o
mantenere
l'ammissione
al
patrocinio,
formula
l'istanza
corredata
dalla
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione,
attestante
falsamente
la
sussistenza
o il
mantenimento
delle
condizioni
di reddito
previste, è
punito con
la
reclusione
da uno a
cinque anni
e con la
multa da
euro 309,87
a euro
1.549,37. La
pena è
aumentata se
dal fatto
consegue
l'ottenimento
o il
mantenimento
dell'ammissione
al
patrocinio;
la condanna
importa la
revoca con
efficacia
retroattiva
e il
recupero a
carico del
responsabile
delle somme
corrisposte
dallo Stato.
2. Le pene
previste al
comma 1 si
applicano
nei
confronti di
chiunque, al
fine di
mantenere
l'ammissione
al
patrocinio a
spese dello
Stato,
omette di
formulare le
comunicazioni
di cui
all'articolo
79, comma 1,
lettera d).
CAPO IV
Decisione
sull'istanza
di
ammissione
al
patrocinio
Art. 126 (L)
Ammissione
anticipata
da parte del
consiglio
dell'ordine
degli
avvocati
1. Nei dieci
giorni
successivi a
quello in
cui è stata
presentata o
è pervenuta
l'istanza di
ammissione,
il consiglio
dell'ordine
degli
avvocati,
verificata
l'ammissibilità
dell'istanza,
ammette
l'interessato
in via
anticipata e
provvisoria
al
patrocinio
se, alla
stregua
della
dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
prevista,
ricorrono le
condizioni
di reddito
cui
l'ammissione
al beneficio
è
subordinata
e se le
pretese che
l'interessato
intende far
valere non
appaiono
manifestamente
infondate.
2. Copia
dell'atto
con il quale
il consiglio
dell'ordine
accoglie o
respinge,
ovvero
dichiara
inammissibile
l'istanza, è
trasmessa
all'interessato
e al
magistrato.
3. Se il
consiglio
dell'ordine
respinge o
dichiara
inammissibile
l'istanza,
questa può
essere
proposta al
magistrato
competente
per il
giudizio,
che decide
con decreto.
Art. 127 (L)
Trasmissione
all'ufficio
finanziario
degli atti
relativi
all'ammissione
al
patrocinio
1. Copia
dell'atto
con il quale
il consiglio
dell'ordine,
o il
magistrato
competente
per il
giudizio,
accoglie
l'istanza è
trasmessa
anche
all'ufficio
finanziario
competente.
2. Questo
verifica
l'esattezza,
alla stregua
delle
dichiarazioni,
indicazioni
ed
allegazioni
previste
dall'articolo
79,
dell'ammontare
del reddito
attestato
dall'interessato,
nonchè la
compatibilità
dei dati
indicati con
le
risultanze
dell'anagrafe
tributaria e
può disporre
che sia
effettuata,
anche
avvalendosi
della
collaborazione
della
Guardia di
finanza, la
verifica
della
posizione
fiscale
dell'istante
e dei
conviventi.
3. Se
risulta che
il beneficio
è stato
concesso
sulla base
di
prospettazioni
dell'istante
non
veritiere,
l'ufficio
finanziario
richiede la
revoca
dell'ammissione
e trasmette
gli atti
acquisiti
alla Procura
della
Repubblica
presso il
tribunale
competente
per i reati
di cui
all'articolo
125.
4. La
effettività
e la
permanenza
delle
condizioni
previste per
l'ammissione
al
patrocinio è
in ogni
tempo, anche
successivo
all'ammissione,
verificata
su richiesta
dell'autorità
giudiziaria,
ovvero su
iniziativa
dell'ufficio
finanziario
o della
Guardia di
finanza.
CAPO V
Difensori e
consulenti
tecnici di
parte
Art. 128 (L)
Obbligo
a carico del
difensore
1. Il
difensore
della parte
ammessa al
patrocinio
chiede la
dichiarazione
di
estinzione
del processo
se
cancellato
dal ruolo ai
sensi
dell'articolo
309, del
codice di
procedura
civile.
L'inosservanza
di tale
obbligo ha
rilevanza
disciplinare.
Art. 129 (L)
Nomina
del
consulente
tecnico di
parte
1. Chi è
ammesso al
patrocinio
può nominare
un
consulente
tecnico di
parte nei
casi
previsti
dalla legge.
Art. 130 (L)
Compensi
del
difensore,
dell'ausiliario
del
magistrato e
del
consulente
tecnico di
parte
1. Gli
importi
spettanti al
difensore,
all'ausiliario
del
magistrato e
al
consulente
tecnico di
parte sono
ridotti
della metà.
CAPO VI
Effetti
dell'ammissione
al
patrocinio
Art. 131 (L)
Effetti
dell'ammissione
al
patrocinio
1. Per
effetto
dell'ammissione
al
patrocinio e
relativamente
alle spese a
carico della
parte
ammessa,
alcune sono
prenotate a
debito,
altre sono
anticipate
dall'erario.
2. Sono
spese
prenotate a
debito:
a) il
contributo
unificato
nel processo
civile e
amministrativo;
b) l'imposta
di bollo, ai
sensi
dell'articolo
17, decreto
del
Presidente
della
Repubblica
ottobre
1972, n.
642, nel
processo
contabile e
tributario;
c) le spese
forfettizzate
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio
nel processo
civile;
d) l'imposta
di registro
ai sensi
dell'articolo
59, comma 1,
lettere a) e
b), decreto
del
Presidente
della
Repubblica
26 aprile
1986, n.
131, nel
processo
civile e
amministrativo;
e) l'imposta
ipotecaria e
catastale ai
sensi
dell'articolo
16, comma 1,
lettera e),
decreto
legislativo
31 ottobre
1990, n.
347;
f) i diritti
di copia.
3. Gli
onorari
dovuti al
consulente
tecnico di
parte e
all'ausiliario
del
magistrato,
sono
prenotati a
debito, a
domanda,
anche nel
caso di
transazione
della lite,
se non è
possibile la
ripetizione
dalla parte
a carico
della quale
sono poste
le spese
processuali,
o dalla
stessa parte
ammessa, per
vittoria
della causa
o per revoca
dell'ammissione.
Lo stesso
trattamento
si applica
agli onorari
di notaio
per lo
svolgimento
di funzioni
ad essi
demandate
dal
magistrato
nei casi
previsti
dalla legge
e
all'indennità
di custodia
del bene
sottoposto a
sequestro.
4. Sono
spese
anticipate
dall'erario:
a) gli
onorari e le
spese dovuti
al
difensore;
b) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti ai
magistrati,
agli
appartenenti
agli uffici
e agli
ufficiali
giudiziari
per le
trasferte
relative al
compimento
di atti del
processo
fuori dalla
sede in cui
si svolge,
nel processo
civile;
c) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti a
testimoni, a
notai, a
consulenti
tecnici di
parte e
ausiliari
del
magistrato,
nonché le
spese
sostenute
per
l'adempimento
dell'incarico
da parte di
questi
ultimi;
d) le spese
per gli
strumenti di
pubblicità
legale dei
provvedimenti
del
magistrato
nel processo
civile;
e) le spese
per il
compimento
dell'opera
non eseguita
o per la
distruzione
di quella
compiuta nel
processo
civile;
f) le spese
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio.
5. Sono
prenotati a
debito o
anticipati
ai sensi
dell'articolo
33, i
diritti e le
indennità di
trasferta o
le spese di
spedizione
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
e gli atti
di
esecuzione a
richiesta di
parte.
Art. 132 (R)
Imposta
di registro
della
sentenza e
compensazione
delle spese
1. Nel caso
di
compensazione
delle spese,
se la
registrazione
è chiesta
dalla parte
ammessa al
patrocinio,
l'imposta di
registro
della
sentenza è
prenotata a
debito per
la metà o
per la quota
di
compensazione
ed è pagata
per il
rimanente
dall'altra
parte; è
pagata per
intero dalla
parte
diversa da
quella
ammessa al
patrocinio
che ne
chiede la
registrazione
nel proprio
interesse o
per uno
degli usi
previsti
dalla legge.
Art. 133 (L)
Pagamento in
favore dello
Stato
1. Il
provvedimento
che pone a
carico della
parte
soccombente
non ammessa
al
patrocinio
la rifusione
delle spese
processuali
a favore
della parte
ammessa
dispone che
il pagamento
sia eseguito
a favore
dello Stato.
Art. 134 (L)
Recupero
delle spese
1. Se lo
Stato non
recupera ai
sensi
dell'articolo
133 e se la
vittoria
della causa
o la
composizione
della lite
ha messo la
parte
ammessa al
patrocinio
in
condizione
di poter
restituire
le spese
erogate in
suo favore,
su di questa
lo Stato ha
diritto di
rivalsa.
2. La
rivalsa può
essere
esercitata
per le spese
prenotate e
anticipate
quando per
sentenza o
transazione
la parte
ammessa ha
conseguito
almeno il
sestuplo
delle spese,
o nel caso
di rinuncia
all'azione o
di
estinzione
del
giudizio;
può essere
esercitata
per le sole
spese
anticipate
indipendentemente
dalla somma
o valore
conseguito.
3. Nelle
cause che
vengono
definite per
transazione,
tutte le
parti sono
solidalmente
obbligate al
pagamento
delle spese
prenotate a
debito, ed è
vietato
accollarle
al soggetto
ammesso al
patrocinio.
Ogni patto
contrario è
nullo.
4. Quando il
giudizio è
estinto o
rinunciato
l'attore o
l'impugnante
diverso
dalla parte
ammessa al
patrocinio è
obbligato al
pagamento
delle spese
prenotate a
debito.
5. Nelle
ipotesi di
cancellazione
ai sensi
dell'articolo
309 codice
di procedura
civile e nei
casi di
estinzione
diversi da
quelli
previsti nei
commi 2 e 4,
tutte le
parti sono
tenute
solidamente
al pagamento
delle spese
prenotate a
debito.
Art. 135 (L)
Norme
particolari
per alcuni
processi
1. Le spese
relative ai
processi di
dichiarazione
di assenza o
di morte
presunta
sono
recuperate
nei
confronti
dei soggetti
indicati
nell'articolo
50, commi 2
e 3, del
codice
civile e nei
confronti
della parte
ammessa in
caso di
revoca
dell'ammissione.
2. Le spese
relative ai
processi
esecutivi,
mobiliari e
immobiliari,
hanno
diritto di
prelazione,
ai sensi
degli
articoli
2755 e 2770
del codice
civile, sul
prezzo
ricavato
dalla
vendita o
sul prezzo
dell'assegnazione
o sulle
rendite
riscosse
dall'amministratore
giudiziario.
CAPO VII
Revoca del
provvedimento
di
ammissione
al
patrocinio
Art. 136 (L)
Revoca
del
provvedimento
di
ammissione
1. Se nel
corso del
processo
sopravvengono
modifiche
delle
condizioni
reddituali
rilevanti ai
fini
dell'ammissione
al
patrocinio,
il
magistrato
che procede
revoca il
provvedimento
di
ammissione.
2. Con
decreto il
magistrato
revoca
l'ammissione
al
patrocinio
provvisoriamente
disposta dal
consiglio
dell'ordine
degli
avvocati, se
risulta
l'insussistenza
dei
presupposti
per
l'ammissione
ovvero se
l'interessato
ha agito o
resistito in
giudizio con
mala fede o
colpa grave.
3. La revoca
ha effetto
dal momento
dell'accertamento
delle
modificazioni
reddituali,
indicato nel
provvedimento
del
magistrato;
in tutti gli
altri casi
ha efficacia
retroattiva.
CAPO VIII
Disposizioni
particolari
per il
patrocinio a
spese dello
Stato nel
processo
tributario
Art. 137 (L)
Ambito
temporale di
applicabilità
1. Sino a
quando non
sono emanate
disposizioni
particolari,
il
patrocinio a
spese dello
Stato nel
processo
tributario è
disciplinato
dalle
disposizioni
della parte
III, titoli
I e IV, e
dalle
disposizioni
del presente
capo.
Art. 138 (L)
Commissione
del
patrocinio a
spese dello
Stato
1. Presso
ogni
commissione
tributaria è
costituita
una
commissione
del
patrocinio a
spese dello
Stato
composta da
un
presidente
di sezione,
che la
presiede, da
un giudice
tributario
designato
dal
presidente
della
commissione,
nonché da
tre iscritti
negli albi o
elenchi di
cui
all'articolo
12, comma 2,
del decreto
legislativo
31 dicembre
1992, n. 546
e successive
modificazioni,
designati al
principio di
ogni anno a
turno da
ciascun
ordine
professionale
del
capoluogo in
cui ha sede
la
commissione
e dalla
direzione
regionale
delle
entrate. Per
ciascun
componente è
designato
anche un
membro
supplente.
Al
presidente e
ai
componenti
non spetta
alcun
compenso.
Esercita le
funzioni di
segretario
un
funzionario
dell'ufficio
di
segreteria
della
commissione
tributaria.
Art. 139 (L)
Funzioni
della
commissione
1. Le
funzioni che
gli articoli
79, 124,
126, 127 e
136
attribuiscono,
anche in
modo
ripartito,
al consiglio
dell'ordine
degli
avvocati e
al
magistrato
sono svolte
solo dalla
commissione
del
patrocinio a
spese dello
Stato;
l'istanza
respinta o
dichiarata
inammissibile
dalla
commissione
non può
essere
proposta al
magistrato
davanti al
quale pende
il processo
o competente
a conoscere
il merito.
2. I giudici
tributari
che fanno
parte della
commissione
hanno
l'obbligo di
astenersi
nei processi
riguardanti
controversie
da loro
esaminate
quali
componenti
della
commissione.
Art. 140 (L)
Nomina
del
difensore
1. Chi è
ammesso al
patrocinio
può nominare
un difensore
scelto ai
sensi
dell'articolo
80 o un
difensore
scelto
nell'ambito
degli altri
albi ed
elenchi di
cui
all'articolo
12, comma 2,
del decreto
legislativo
31 dicembre
1992, n. 546
e successive
modificazioni.
Art. 141 (L)
Onorario
e spese del
difensore
1.
L'onorario e
le spese
spettanti al
difensore
sono
liquidati ai
sensi
dell'articolo
82; per gli
iscritti
agli elenchi
di cui
all'articolo
12, comma 2,
del decreto
legislativo
31 dicembre
1992, n. 546
e successive
modificazioni,
si applica
la tariffa
vigente per
i ragionieri
ed il parere
è richiesto
al relativo
consiglio
dell'ordine;
gli importi
sono ridotti
della metà.
TITOLO V
Estensione,
a limitati
effetti,
della
disciplina
del
patrocinio a
spese dello
Stato
prevista nel
titolo IV
Art. 142 (L)
Processo
avverso il
provvedimento
di
espulsione
del
cittadino di
Stati non
appartenenti
all'Unione
europea
1. Nel
processo
avverso il
provvedimento
di
espulsione
del
cittadino di
Stati non
appartenenti
all'Unione
europea, di
cui
all'articolo
13, del
decreto
legislativo
25 luglio
1998, n.
286,
l'onorario e
le spese
spettanti
all'avvocato
e
all'ausiliario
del
magistrato
sono a
carico
dell'erario
e sono
liquidati
dal
magistrato
nella misura
e con le
modalità
rispettivamente
previste
dagli
articoli 82
e 83 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84 .
Art. 143 (L)
Processi
previsti
dalla legge
4 maggio
1983, n.
184, come
modificata
dalla legge
28 marzo
2001, n. 149
1. Sino a
quando non è
emanata una
specifica
disciplina
sulla difesa
d'ufficio,
nei processi
previsti
dalla legge
4 maggio
1983, n.
184, come
modificata
dalla legge
28 marzo
2001, n.
149, per
effetto
dell'ammissione
al
patrocinio,
sono pagate
dall'erario,
se a carico
della parte
ammessa, le
seguenti
spese:
a) gli
onorari e le
spese
spettanti
all'avvocato,
al
consulente
tecnico di
parte e
all'ausiliario
del
magistrato,
e sono
liquidati
dal
magistrato
nella misura
e con le
modalità
rispettivamente
previste
dagli
articoli 82
e 83 ed è
ammessa
opposizione
ai sensi
dell'articolo
84;
b) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti ai
magistrati,
ad
appartenenti
agli uffici,
agli
ufficiali
giudiziari
per le
trasferte
relative al
compimento
di atti del
processo
fuori dalla
sede in cui
si svolge;
c) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti a
testimoni e
a notai;
d) i diritti
e le
indennità di
trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
a richiesta
dell'ufficio
e per le
notificazioni
e gli atti
di
esecuzione a
richiesta di
parte.
2. La
disciplina
prevista
dalla
presente
parte del
testo unico
si applica,
inoltre, per
i limiti di
reddito, per
la
documentazione
e per ogni
altra regola
procedimentale
relativa
alla
richiesta
del
beneficio.
Art. 144 (L)
Processo
in cui è
parte un
fallimento
1. Nel
processo in
cui è parte
un
fallimento,
se il
decreto del
giudice
delegato
attesta che
non è
disponibile
il denaro
necessario
per le
spese, il
fallimento
si considera
ammesso al
patrocinio
ai sensi e
per gli
effetti
delle norme
previste
dalla
presente
parte del
testo unico,
eccetto
quelle
incompatibili
con
l'ammissione
di ufficio.
Art. 145 (L)
Processo
di
interdizione
e
inabilitazione
ad istanza
del pubblico
ministero
1. Nel
processo di
interdizione
e di
inabilitazione
promosso dal
pubblico
ministero le
spese sono
regolate
dall'articolo
131, eccetto
per gli
onorari
dovuti al
consulente
tecnico
dell'interdicendo
o
dell'inabilitando,
e
all'ausiliario
del
magistrato,
i quali sono
anticipati
dall'erario.
2. Passata
in giudicato
la sentenza,
l'ufficio
richiede a
tutori e
curatori,
nella
qualità, di
presentare
entro un
mese la
documentazione
prevista
dall'articolo
79, comma 1,
lettera c);
alla
scadenza del
termine,
l'ufficio
chiede
all'ufficio
finanziario
gli
adempimenti
di cui
all'articolo
98, comma 2,
trasmettendo
l'eventuale
documentazione
pervenuta.
3. Lo Stato
ha diritto
di ripetere
le spese nei
confronti
dei tutori e
curatori,
nella
qualità, se
il
magistrato
con decreto
accerta il
superamento
dei limiti
di reddito
previsti per
l'ammissione
al
patrocinio
nei processi
civili,
sulla base
della
documentazione
richiesta ai
beneficiari
o sulla base
degli
accertamenti
finanziari.
PARTE IV
Processi
particolari
TITOLO I
Procedura
fallimentare
Art. 146 (L)
Prenotazioni
a debito,
anticipazioni
e recupero
delle spese
1. Nella
procedura
fallimentare,
che è la
procedura
dalla
sentenza
dichiarativa
di
fallimento
alla
chiusura, se
tra i beni
compresi nel
fallimento
non vi è
denaro per
gli atti
richiesti
dalla legge,
alcune spese
sono
prenotate a
debito,
altre sono
anticipate
dall'erario.
2. Sono
spese
prenotate a
debito:
a) l'imposta
di registro
ai sensi
dell'articolo
59, lettera
c), del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
26 aprile
1986, n.
131;
b) l'imposta
ipotecaria e
l'imposta
catastale ai
sensi
dell'articolo
16, comma 1,
lettera e),
del decreto
legislativo
31 ottobre
1990, n.
347;
c) il
contributo
unificato;
d) i diritti
di copia.
3. Sono
spese
anticipate
dall'erario:
a) le spese
di
spedizione o
l'indennità
di trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio;
b) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti a
magistrati e
ad
appartenenti
agli uffici
per il
compimento
di atti del
processo
fuori dalla
sede in cui
si svolge;
c) le spese
ed onorari
ad ausiliari
del
magistrato;
d) le spese
per gli
strumenti di
pubblicità
dei
provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria.
4. Le spese
prenotate a
debito o
anticipate
sono
recuperate,
appena vi
sono
disponibilità
liquide,
sulle somme
ricavate
dalla
liquidazione
dell'attivo.
5. Il
giudice
delegato
assicura il
tempestivo
recupero.
Art. 147 (L)
Recupero
delle spese
in caso di
revoca del
fallimento
1. In caso
di revoca
della
dichiarazione
di
fallimento,
le spese
della
procedura
fallimentare
e il
compenso al
curatore
sono a
carico del
creditore
istante, se
condannato
ai danni per
aver chiesto
la
dichiarazione
di
fallimento
con colpa;
sono a
carico del
fallito
persona
fisica, se
con il suo
comportamento
ha dato
causa alla
dichiarazione
di
fallimento.
TITOLO II
Eredità
giacente
attivata
d'ufficio
Art. 148 (L)
Prenotazioni
a debito,
anticipazioni
e recupero
delle spese
1. Nella
procedura
dell'eredità
giacente
attivata
d'ufficio
alcune spese
sono
prenotate a
debito,
altre sono
anticipate
dall'erario.
2. Sono
spese
prenotate a
debito:
a) il
contributo
unificato;
b) i diritti
di copia.
3. Sono
spese
anticipate
dall'erario:
a) le spese
di
spedizione o
l'indennità
di trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio;
b) le
indennità e
le spese di
viaggio
spettanti a
magistrati e
ad
appartenenti
agli uffici
per il
compimento
di atti del
processo
fuori della
sede in cui
si svolge;
c) le spese
per gli
strumenti di
pubblicità
dei
provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria.
4. Il
magistrato
pone le
spese della
procedura a
carico
dell'erede,
in caso di
accettazione
successiva;
a carico del
curatore,
nella
qualità, se
la procedura
si conclude
senza che
intervenga
accettazione.
TITOLO III
Restituzione
e vendita di
beni
sequestrati
e spese
nella
procedura di
vendita di
beni
sequestrati
e di beni
confiscati
nel processo
penale
CAPO I
Restituzione
e vendita di
beni
sequestrati
Art. 149 (R)
Raccordo
1. La
restituzione
e la vendita
di beni
sottoposti a
sequestro
penale è
regolata
dalle norme
del presente
capo, se non
diversamente
previsto da
norme
speciali.
Art. 150 (L)
Restituzione
di beni
sequestrati
1. La
restituzione
dei beni
sequestrati
è disposta
dal
magistrato
d'ufficio, o
su richiesta
dell'interessato
esente da
bollo; è
comunque
disposta dal
magistrato
quando la
sentenza è
diventata
inoppugnabile.
2. Il
provvedimento
di
restituzione
è comunicato
all'avente
diritto e al
custode;
della
avvenuta
restituzione
è redatto
verbale.
Art. 151 (L)
Provvedimenti
in caso di
mancato
ritiro del
bene
restituito e
vendita in
casi
particolari
1. Il
magistrato
provvede con
ordinanza
decorsi
trenta
giorni dalla
data della
rituale
comunicazione
di
restituzione
all'avente
diritto
senza che
questi abbia
provveduto
al ritiro.
2.
L'ordinanza
fissa il
termine
iniziale di
decorrenza
ai fini
dell'assegnazione
di cui
all'articolo
154 delle
somme e dei
valori,
dispone la
vendita per
tutti gli
altri beni,
ed è
comunicata
all'avente
diritto.
3. La
vendita è
disposta dal
magistrato,
in ogni
momento, se
i beni non
possono
essere
custoditi
senza
pericolo di
deterioramento
o senza
rilevante
dispendio.
Art. 152 (R)
Vendita
1. La
vendita dei
beni,
secondo la
loro
qualità, è
eseguita a
cura
dell'ufficio
anche a
mezzo degli
istituti di
vendite
giudiziarie.
2. Se i beni
hanno
interesse
scientifico
o pregio di
antichità o
di arte,
prima della
vendita, è
avvisato il
Ministero
della
giustizia
per
l'eventuale
destinazione
di questi
beni al
museo
criminale
presso il
Ministero o
altri
istituti.
3. Il comma
2 si applica
anche in
caso di beni
su cui è
stata
disposta la
confisca.
Art. 153 (R)
Modalità
di deposito
delle somme
ricavate
dalla
vendita dei
beni
sequestrati
e delle
somme e dei
valori
sequestrati
1. Le somme
e i valori
in sequestro
e le somme
ricavate
dalla
vendita dei
beni
sequestrati
sono
depositate
presso i
concessionari.
2. Con
apposita
convenzione
con i
concessionari,
da
approvarsi
con decreto
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze,
sono
individuate
le modalità
tecniche e
le forme più
idonee e
proficue per
assicurare
alle somme
ricavate
dalla
vendita e
alle somme e
ai valori in
sequestro il
vincolo di
destinazione
di cui
all'articolo
154.
Art. 154 (L)
Destinazione
del ricavato
della
vendita e di
somme e
valori
1. Decorsi
tre mesi
dalla
rituale
comunicazione
dell'ordinanza
di cui
all'articolo
151, se
nessuno ha
provato di
avervi
diritto, le
somme o i
valori e le
somme
ricavate
dalla
vendita
sono, su
disposizione
del
magistrato,
devoluti
alla cassa
delle
ammende,
dedotte le
spese di cui
all'articolo
155.
CAPO II
Spese nella
procedura di
vendita di
beni
sequestrati
e di beni
confiscati
Art. 155 (L)
Spese
nella
procedura di
vendita di
beni
sequestrati
1. Nella
procedura di
vendita di
beni
sottoposti a
sequestro
penale,
alcune spese
sono
prenotate a
debito,
altre sono
anticipate
dall'erario.
2. Sono
spese
prenotate a
debito:
a) il
contributo
unificato;
b) i diritti
di copia.
3. Sono
spese
anticipate
dall'erario:
a) le spese
di
spedizione o
l'indennità
di trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
civili a
richiesta
d'ufficio;
b) le spese
ed onorari
agli
ausiliari
del
magistrato;
c)
l'indennità
di custodia;
d) le spese
per gli
strumenti di
pubblicità
dei
provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria.
Art. 156 (R)
Spese
nella
procedura di
vendita di
beni
confiscati
1. Le spese
anticipate
dall'erario
nella
procedura di
vendita di
beni
confiscati
sono:
a) le spese
di
spedizione o
l'indennità
di trasferta
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
civili a
richiesta
d'ufficio;
b) le spese
ed onorari
agli
ausiliari
del
magistrato;
c)
l'indennità
di custodia;
d) le spese
per gli
strumenti di
pubblicità
legale dei
provvedimenti
del
magistrato.
TITOLO IV
Spese
processuali
della
procedura
esecutiva
attivata dal
concessionario
per la
riscossione
delle
entrate
iscritte a
ruolo
Art. 157 (R)
Spese
processuali
della
procedura
esecutiva
attivata dal
concessionario
per la
riscossione
delle
entrate
iscritte a
ruolo
1. In
applicazione
dell'articolo
48, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n.
602, per la
procedura
esecutiva
relativa a
tutte le
entrate
iscritte a
ruolo, il
concessionario
annota come
prenotati a
debito il
contributo
unificato,
le spese per
le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio e
i diritti di
copia.
2. L'ufficio
presso cui
pende il
processo
attesta,
all'esito
del processo
e su
richiesta
del
concessionario,
la
rispondenza
delle spese
annotate
alle norme
di legge.
TITOLO V
Processo in
cui è parte
l'amministrazione
pubblica
Art. 158 (L)
Spese
nel processo
in cui è
parte
l'amministrazione
pubblica
ammessa alla
prenotazione
a debito e
recupero
delle stesse
1. Nel
processo in
cui è parte
l'amministrazione
pubblica,
sono
prenotati a
debito, se a
carico
dell'amministrazione:
a) il
contributo
unificato
nel processo
civile e
amministrativo;
b) l'imposta
di bollo nel
processo
contabile e
tributario;
c) l'imposta
di registro
ai sensi
dell'articolo
59, comma 1,
lettere a) e
b), del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
26 aprile
1986, n.
131, nel
processo
civile e
amministrativo;
d) l'imposta
ipotecaria e
catastale ai
sensi
dell'articolo
16, comma 1,
lettera e),
del decreto
legislativo
31 ottobre
1990, n.
347;
e) le spese
forfettizzate
per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio
nel processo
civile.
2. Sono
anticipate
dall'erario
le indennità
di trasferta
o le spese
di
spedizione
degli
ufficiali
giudiziari
per le
notificazioni
e gli atti
di
esecuzione a
richiesta
dell'amministrazione.
3. Le spese
prenotate a
debito e
anticipate
dall'erario
sono
recuperate
dall'amministrazione,
insieme alle
altre spese
anticipate,
in caso di
condanna
dell'altra
parte alla
rifusione
delle spese
in proprio
favore.
Art. 159 (R)
Imposta
di registro
della
sentenza e
compensazione
delle spese
1. Nel caso
di
compensazione
delle spese,
se la
registrazione
è chiesta
dall'amministrazione,
l'imposta di
registro
della
sentenza è
prenotata a
debito, per
la metà, o
per la quota
di
compensazione,
ed è pagata
per il
rimanente
dall'altra
parte; se la
registrazione
è chiesta
dalla parte
diversa
dall'amministrazione,
nel proprio
interesse o
per uno
degli usi
previsti
dalla legge,
l'imposta di
registro
della
sentenza è
pagata per
intero dalla
stessa
parte.
PARTE V
Registri
Art. 160 (L)
Funzioni
sottoposte
ad
annotazioni
1. I
pagamenti
dell'erario,
le
prenotazioni
a debito, i
crediti da
recuperare e
le
successive
vicende
devono
essere
annotati.
Art. 161 (R)
Elenco
registri
1. Presso
gli uffici
che svolgono
le relative
funzioni
sono tenuti
i seguenti
registri:
registro
delle spese
pagate
dall'erario;
registro
delle spese
prenotate a
debito;
registro dei
crediti da
recuperare e
delle
successive
vicende del
credito.
Art. 162 (R)
Attività
dell'ufficio
1. L'ufficio
che procede
annota sui
rispettivi
registri le
spese pagate
dall'erario,
le spese
prenotate a
debito,
l'importo
del credito
recuperabile
e tutte le
vicende
successive
dello
stesso.
Art. 163 (R)
Determinazione
dei modelli
dei registri
1. Con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze sono
individuati
i modelli
dei
registri.
Art. 164 (R)
Rinvio
1. Ai
registri di
cui al
presente
testo unico
si applicano
gli articoli
da 1 a 12 ,
da 15 a 20,
del decreto
del Ministro
della
giustizia 27
marzo 2000,
n. 264 e il
decreto del
Ministro
della
giustizia 24
maggio 2001,
pubblicato
sulla
Gazzetta
ufficiale
G.U.) del 5
giugno 2001,
n. 128.
PARTE VI
Pagamento
TITOLO I
Titoli di
pagamento
delle spese
CAPO I
Ordine di
pagamento
emesso dal
funzionario
Art. 165 (L)
Ordine
di pagamento
emesso dal
funzionario
1. La
liquidazione
delle spese
disciplinate
nel presente
testo unico
è sempre
effettuata
con ordine
di pagamento
del
funzionario
addetto
all'ufficio
se non
espressamente
attribuita
al
magistrato.
Art. 166 (L)
Ordine
di pagamento
anticipato
per i
testimoni
nel processo
penale
1. Se un
testimone si
trova
nell'impossibilità
di sostenere
le spese per
raggiungere
il luogo
dell'esame,
il
funzionario
addetto
all'ufficio
del luogo di
residenza
del
testimone
emette
l'ordine di
pagamento
prima della
testimonianza
e lo
comunica
all'ufficio
davanti al
quale il
testimone è
citato a
comparire.
Art. 167 (L)
Ordine
di pagamento
dell'indennità
di trasferta
agli
ufficiali
giudiziari
1. Le
indennità di
trasferta
per
notificazioni
pagate
dall'erario
agli
ufficiali
giudiziari
sono
liquidate
mensilmente
dal
funzionario
addetto
all'UNEP, se
relative al
processo
penale e
civile, dal
funzionario
addetto
all'ufficio
presso il
magistrato
militare, se
relative al
processo
penale
militare,
dal
funzionario
addetto
secondo
l'ordinamento
dell'amministrazione
finanziaria,
se relative
al processo
tributario,
nonché dal
funzionario
addetto
secondo i
regolamenti
concernenti
la
disciplina
dell'autonomia
finanziaria
del
Consiglio di
Stato ed i
tribunali
amministrativi
regionali e
della Corte
dei conti,
se relative
al processo
amministrativo
e contabile.
2. L'ordine
di pagamento
è emesso in
favore
dell'UNEP.
CAPO II
Decreto di
pagamento
emesso dal
magistrato
Art. 168 (L)
Decreto
di pagamento
delle
spettanze
agli
ausiliari
del
magistrato e
dell'indennità
di custodia
1. La
liquidazione
delle
spettanze
agli
ausiliari
del
magistrato e
dell'indennità
di custodia
è effettuata
con decreto
di
pagamento,
motivato,
del
magistrato
che procede.
2. Il
decreto è
comunicato
al
beneficiario
e alle
parti,
compreso il
pubblico
ministero,
ed è titolo
provvisoriamente
esecutivo.
3. Nel
processo
penale il
decreto è
titolo
provvisoriamente
esecutivo
solo se
sussiste il
segreto
sugli atti
di indagine
o sulla
iscrizione
della
notizia di
reato ed è
comunicato
al
beneficiario;
alla
cessazione
del segreto
è comunicato
alle parti,
compreso il
pubblico
ministero,
nonché
nuovamente
al
beneficiario
ai fini
dell'opposizione.
Art. 169 (L)
Decreto
di pagamento
delle spese
per la
demolizione
e la
riduzione in
pristino dei
luoghi
1. La
liquidazione
dell'importo
dovuto alle
imprese
private o
alle
strutture
tecnico-operative
del
Ministero
della
difesa, che
hanno
eseguito la
demolizione
di opere
abusive e di
riduzione in
pristino dei
luoghi, è
effettuata
con decreto
di pagamento
motivato dal
magistrato
che procede.
2. Il
decreto di
pagamento
alle imprese
private è
comunicato
al
beneficiario
e alle parti
processuali,
compreso il
pubblico
ministero.
Art. 170 (L)
Opposizione
al decreto
di pagamento
1. Avverso
il decreto
di pagamento
emesso a
favore
dell'ausiliario
del
magistrato,
del custode
e delle
imprese
private cui
è affidato
l'incarico
di
demolizione
e riduzione
in pristino,
il
beneficiario
e le parti
processuali,
compreso il
pubblico
ministero,
possono
proporre
opposizione,
entro venti
giorni
dall'avvenuta
comunicazione,
al
presidente
dell'ufficio
giudiziario
competente.
2. Il
processo è
quello
speciale
previsto per
gli onorari
di avvocato
e l'ufficio
giudiziario
procede in
composizione
monocratica.
3. Il
magistrato
può, su
istanza del
beneficiario
e delle
parti
processuali
compreso il
pubblico
ministero e
quando
ricorrono
gravi
motivi,
sospendere
l'esecuzione
provvisoria
del decreto
con
ordinanza
non
impugnabile
e può
chiedere a
chi ha
provveduto
alla
liquidazione
o a chi li
detiene, gli
atti, i
documenti e
le
informazioni
necessari ai
fini della
decisione.
Art. 171 (R)
Effetti
del decreto
di pagamento
1. Il
decreto di
pagamento
emesso dal
magistrato
costituisce
titolo di
pagamento
della spesa
in tutte le
fattispecie
previste dal
presente
testo unico.
CAPO III
Responsabilità
Art. 172 (L)
Responsabilità
1. I
magistrati e
i funzionari
amministrativi
sono
responsabili
delle
liquidazioni
e dei
pagamenti da
loro
ordinati e
sono tenuti
al
risarcimento
del danno
subito
dall'erario
a causa
degli errori
e delle
irregolarità
delle loro
disposizioni,
secondo la
disciplina
generale in
tema di
responsabilità
amministrativa.
TITOLO II
Pagamento
delle spese
per conto
dell'erario
CAPO I
Soggetti
abilitati e
modalità di
pagamento
Art. 173 (L)
Soggetti
abilitati ad
eseguire il
pagamento
delle spese
1. Il
pagamento
delle spese
per conto
dell'erario
è eseguito
dal
concessionario,
che utilizza
le entrate
del bilancio
dell'erario
di cui
all'articolo
2, del
decreto
legislativo
9 luglio
1997, n. 237
e successive
modificazioni,
nonché
quelle di
cui al
presente
testo unico,
trattenendo
le somme
pagate da
quelle
destinate
all'erario a
fronte delle
riscossioni.
2. Il
pagamento è
eseguito
dall'ufficio
postale nei
casi
previsti
dall'articolo
174.
Art. 174 (R)
Pagamenti
eseguibili
dall'ufficio
postale
1. Il
pagamento è
eseguito
dall'ufficio
postale a
richiesta
del
beneficiario.
2. Il
pagamento è
sempre
eseguito
dall'ufficio
postale se
nel Comune
dove ha sede
l'ufficio
che dispone
il pagamento
non esistono
sportelli
del
concessionario
o se
particolari
circostanze
ne
impediscono
il regolare
funzionamento.
Art. 175 (R)
Ufficio
competente
ad eseguire
il pagamento
1. Sino a
che
l'ufficio
che dispone
il pagamento
e quello che
lo esegue
non sono
collegati
con
tecnologie
informatiche,
il
concessionario
o l'ufficio
postale
competente
ad eseguire
il pagamento
è quello
territorialmente
più vicino
all'ufficio
che dispone
il
pagamento.
Art. 176 (R)
Modalità
di pagamento
1. Il
pagamento è
effettuato
in via
ordinaria
mediante
accreditamento
sul conto
corrente
bancario o
postale,
ovvero
mediante
altri mezzi
di pagamento
disponibili
sui circuiti
bancario e
postale, a
scelta del
creditore;
il creditore
può chiedere
il pagamento
in contanti
sino
all'importo
indicato
dall'articolo
13, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
20 aprile
1994, n.
367, come
eventualmente
modificato
con decreto
del Ministro
dell'economia
e delle
finanze ai
sensi dello
stesso
articolo.
2. E'
ammesso il
pagamento in
contanti a
soggetto
diverso dal
beneficiario,
munito di
delega con
firma
autenticata
nelle forme
previste
dall'articolo
21, comma 2,
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
28 dicembre
2000, n.
445.
3. E'
ammesso
l'accreditamento
sul conto
corrente
bancario o
postale
intestato a
soggetto
diverso dal
beneficiario,
in presenza
di delega
con firma
autenticata
nelle forme
previste
dall'articolo
21, comma 2,
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
28 dicembre
2000, n.
445.
CAPO II
Adempimenti
degli uffici
che
dispongono
il pagamento
Art. 177 (R)
Modello
di pagamento
1. Per
ciascun
ordine o
decreto di
pagamento
emesso,
l'ufficio
che dispone
il pagamento
compila
l'apposito
modello, con
i seguenti
dati:
il numero
d'iscrizione
nel registro
delle spese
pagate
dall'erario;
i dati
anagrafici e
il codice
fiscale del
beneficiario
se persona
fisica,
ovvero la
denominazione,
la sede, il
codice
fiscale e i
dati
identificativi
del legale
rappresentante
se persona
giuridica o
ente;
gli estremi
della
fattura
qualora il
beneficiario
sia soggetto
all'imposta
sul valore
aggiunto;
l'indicazione
dell'importo
lordo, delle
ritenute da
operare,
dell'ammontare
delle
imposte
dovute e
dell'importo
netto;
le
coordinate
bancarie del
conto
corrente
ovvero il
numero di
conto
corrente
postale sul
quale
effettuare
l'accreditamento;
gli estremi
dell'eventuale
delega per
l'accreditamento,
se il conto
corrente è
intestato a
soggetto
diverso dal
beneficiario;
gli estremi
dell'eventuale
delega per
il pagamento
a soggetto
diverso dal
beneficiario;
il timbro
con la data
dell'ufficio
che dispone
il pagamento
e la
sottoscrizione
del
funzionario
addetto.
2. Il
modello di
pagamento è
conforme
agli
allegati n.
2 e n. 3 del
presente
testo unico
e ha
appositi
spazi per la
quietanza
del
beneficiario
e per
l'indicazione
degli
estremi
dell'accreditamento.
3. Entro un
mese
dall'emissione
dell'ordine
o decreto di
pagamento,
il modello è
trasmesso al
competente
concessionario
in duplice
copia,
ovvero al
competente
ufficio
postale in
unico
esemplare,
nonché al
beneficiario,
per il
quale, solo
in caso di
pagamento in
contanti,
assume
valore di
avviso di
pagamento.
Entro lo
stesso
termine
l'ufficio
trasmette
copia della
documentazione
relativa ai
singoli
modelli di
pagamento al
funzionario
delegato.
Art. 178 (R)
Adempimenti
preliminari
da parte
dell'ufficio
che dispone
il pagamento
1. Prima di
compilare il
modello di
pagamento,
l'ufficio
acquisisce
la fattura
rilasciata
dal
creditore,
se questi è
soggetto
all'imposta
sul valore
aggiunto.
2. La
fattura può
essere
emessa con
imposta sul
valore
aggiunto
(IVA) ad
esigibilità
differita ai
sensi
dell'articolo
6, comma
quinto, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
26 ottobre
1972, n.
633.
CAPO III
Adempimenti
dei soggetti
che eseguono
il pagamento
Art. 179 (R)
Adempimenti
comuni al
concessionario
e
all'ufficio
postale
1. L'ufficio
che esegue
il pagamento
accerta la
regolarità
formale del
modello,
verificando
la presenza
dei dati
indicati
all'articolo
177, comma
1, e rifiuta
il pagamento
qualora il
modello sia
privo di uno
o più di
essi.
2. L'ufficio
che esegue
il pagamento
identifica
il soggetto
che richiede
il pagamento
in contanti,
acquisisce
la firma di
quietanza,
acquisisce
l'eventuale
delega per
il pagamento
a soggetto
diverso dal
beneficiario,
o annota gli
estremi
dell'accreditamento
sul conto
corrente
bancario o
postale sul
modello di
pagamento;
ordina
cronologicamente
per giornata
i modelli di
pagamento
pervenuti ed
esegue
l'accreditamento
sul conto
corrente
bancario o
postale,
rispettando
l'ordine
cronologico
e l'ordine
crescente
d'importo.
3. Se non è
possibile
eseguire il
pagamento in
contanti per
inutile
decorso del
termine di
decadenza, o
l'accreditamento
sul conto
corrente
bancario o
postale, per
cessazione
del
rapporto,
per errata
indicazione
del numero
di conto o
per
qualsiasi
altra causa,
l'ufficio
restituisce
il modello
di pagamento
all'ufficio
che lo ha
inviato ed
effettua
apposita
annotazione
nel
prospetto
riepilogativo
di cui
all'articolo
182.
Art. 180 (R)
Adempimenti
dell'ufficio
postale
1. L'ufficio
postale
rimette il
modello di
pagamento
quietanzato
alla
competente
filiale di
Poste
Italiane
S.p.a.
2. L'ufficio
postale, nel
caso in cui
non sia
possibile
eseguire
l'accreditamento
sul conto
corrente
postale, ne
dà
comunicazione
alla
competente
filiale di
Poste
Italiane
S.p.a.
Art. 181 (R)
Adempimenti
del
concessionario
1. Se
l'accreditamento
non può
essere
eseguito per
mancanza o
insufficienza
di fondi, il
concessionario
dispone
l'accreditamento,
per l'intero
o per il
residuo, nei
giorni
immediatamente
successivi e
fino alla
concorrenza
della somma
spettante al
beneficiario.
2. Nel caso
di più
accreditamenti
relativi
allo stesso
pagamento il
concessionario
ha diritto
ad un solo
compenso.
3. Le somme
non
accreditate
sui conti
correnti
bancari dei
beneficiari
vanno
riversate
dal
concessionario,
unitamente
ai relativi
compensi
trattenuti,
alla Sezione
di tesoreria
provinciale
dello Stato
territorialmente
competente,
entro il
terzo giorno
lavorativo
successivo a
quello in
cui è
pervenuta la
comunicazione
del mancato
accredito,
con
imputazione
ai capitoli
di entrata
cui
sarebbero
dovute
affluire le
somme
utilizzate
per il
pagamento.
4. Il
concessionario
indica nei
propri
elaborati
contabili i
pagamenti
eseguiti e i
relativi
compensi,
con
riferimento
ai capitoli
ed articoli
di entrata
cui
sarebbero
state
imputate le
somme
utilizzate.
5. Il
concessionario
allega copia
del modello
di pagamento
al proprio
conto
giudiziale
di fine
esercizio a
giustificazione
delle minori
somme
versate
all'erario e
comunica gli
stessi
importi,
unitamente
al numero
dei
pagamenti
eseguiti, al
sistema
informativo
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze in
sede di
trasmissione
telematica
dei dati
relativi
alle
riscossioni.
Art. 182 (R)
Prospetto
riepilogativo
dei
pagamenti
1. Il
concessionario
e la filiale
di Poste
Italiane
S.p.a.
compilano un
prospetto
riepilogativo
dei
pagamenti su
apposito
modello,
conforme
agli
allegati
numeri 4 e 5
del presente
testo unico.
2. Il
modello,
riferito a
ciascun
ufficio che
ha disposto
i pagamenti,
contiene i
seguenti
dati:
i pagamenti
eseguiti nel
mese
precedente
in ordine
cronologico;
i mancati
accreditamenti,
specificando
se già
risultano
come
pagamenti
nei
prospetti
precedenti;
i mancati
pagamenti in
contanti per
decorso del
termine di
decadenza;
la
sottoscrizione
del
funzionario
addetto.
3. Il
modello
compilato
dal
concessionario
contiene,
inoltre, in
corrispondenza
di ogni
singolo
pagamento,
l'importo
dei compensi
trattenuti,
la
descrizione
dei capitoli
ed articoli
d'entrata ai
quali erano
destinate le
somme
utilizzate
per
effettuare i
pagamenti e
per
l'attribuzione
del
compenso, il
totale di
ciascun
capitolo e
articolo.
4. Il
prospetto
riepilogativo
è trasmesso,
entro il
dieci di
ciascun
mese,
unitamente
ai modelli
di
pagamento,
all'ufficio
del
funzionario
delegato
incaricato
del rimborso
e della
regolazione,
ai fini del
controllo di
cui
all'articolo
183.
5. Una copia
del
prospetto
riepilogativo
resta agli
atti del
concessionario
e della
filiale di
Poste
Italiane
S.p.a.,
unitamente a
copia di
ciascun
modello di
pagamento.
CAPO IV
Controllo
sui
pagamenti
eseguiti e
regolazioni
contabili
Art. 183 (R)
Regolazione
e rimborso
dei
pagamenti
1. Il
funzionario
delegato
incaricato
riscontra la
corrispondenza
tra il
prospetto
riepilogativo
e i modelli
di pagamento
allegati,
verifica la
regolarità,
anche sulla
base della
documentazione
relativa ai
singoli
modelli di
pagamento,
provvede
alle
eventuali
rettifiche
in relazione
alle somme
indebitamente
pagate e ai
mancati
accreditamenti,
anche
risultanti
dai
prospetti
successivi.
2. Entro
l'ultimo
giorno del
mese
successivo a
quello di
ricezione,
il
funzionario
delegato
incaricato
procede
all'emissione
di
ordinativi a
valere sulle
apposite
aperture di
credito.
3. Gli
ordinativi
emessi per
la
regolazione
contabile
dei
pagamenti
effettuati
dal
concessionario
recano
l'indicazione
dei
pertinenti
capitoli
dello stato
di
previsione
dell'entrata
ai quali far
affluire le
corrispondenti
somme.
4. Gli
ordinativi
per il
rimborso a
Poste
Italiane
S.p.a. dei
pagamenti
effettuati
sono emessi
distintamente
per ogni
filiale, che
ha
predisposto
il prospetto
riepilogativo,
e sono
accreditati
sulla
contabilità
speciale a
favore di
Poste
Italiane
S.p.a., in
essere
presso le
sezioni
della
tesoreria
provinciale
dello Stato
coesistenti
con le
singole
filiali
interessate.
5. Il
funzionario
delegato,
entro i
termini
previsti
dalla legge
e dal
regolamento
di
contabilità
generale
dello Stato,
presenta
alla
competente
ragioneria
provinciale
dello Stato
il
rendiconto
delle somme
complessivamente
a lui
accreditate;
per il
Consiglio di
Stato ed i
tribunali
amministrativi
regionali e
la Corte dei
conti il
funzionario
delegato
presenta il
rendiconto
secondo i
rispettivi
regolamenti
di autonomia
finanziaria.
Art. 184 (R)
Versamento
di ritenute
e di imposte
1. Il
funzionario
delegato
effettua il
versamento
all'erario
delle
ritenute e
dell'imposta
di bollo, il
versamento
alle Regioni
e ai Comuni
dell'addizionale
all'imposta
sui redditi
delle
persone
fisiche
(IRPEF),
nonché il
versamento
alle Regioni
dell'imposta
regionale
sulle
attività
produttive
(IRAP), con
distinti
ordinativi
tratti sulle
aperture di
credito.
Art. 185 (R)
Aperture
di credito
1. Le
aperture di
credito per
la
regolazione
e il
rimborso dei
pagamenti
sono
disposte con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
per il
processo
civile e
penale, del
Ministero
della
difesa, per
il processo
penale
militare,
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze, per
il processo
tributario,
nonché
secondo le
modalità
previste dai
regolamenti
concernenti
la
disciplina
dell'autonomia
finanziaria
del
Consiglio di
Stato ed i
tribunali
amministrativi
regionali e
della Corte
dei conti,
per il
processo
amministrativo
e contabile.
2. Le
amministrazioni
diverse da
quelle
statali
comunicano
alla
competente
ragioneria
provinciale
dello Stato
l'importo e
la data di
accreditamento
dei fondi
trasferiti
al
funzionario
delegato
incaricato
del rimborso
e della
regolazione
dei
pagamenti.
Art. 186 (R)
Funzionari
delegati
1. I
funzionari
amministrativi
che svolgono
la funzione
di
funzionari
delegati
sono quelli
individuati
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
quelli
individuati
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
difesa,
quelli
risultanti
dall'ordinamento
dell'amministrazione
finanziaria,
nonché
quelli
risultanti
dai
regolamenti
concernenti
la
disciplina
dell'autonomia
finanziaria
del
Consiglio di
Stato ed i
tribunali
amministrativi
regionali e
della Corte
dei conti.
Art. 187 (R)
Recupero
delle somme
indebitamente
pagate a
terzi
1. Le somme
indebitamente
pagate non
ascrivibili
a
responsabilità
del
concessionario
o
dell'ufficio
postale sono
recuperate
mediante
iscrizione a
ruolo, nei
confronti
del
beneficiario,
da parte
dell'ufficio
che dispone
il
pagamento.
2. Le somme
indebitamente
pagate
ascrivibili
a
responsabilità
del
concessionario
o
dell'ufficio
postale,
sono escluse
dagli
ordinativi
di pagamento
emessi dal
funzionario
delegato,
previa
rettifica
dei modelli
riepilogativi
e, qualora
già comprese
negli
ordinativi
di
pagamento,
sono
stornate
unitamente
ai relativi
compensi,
maggiorate
dalle
sanzioni
previste
dall'articolo
14, del
decreto
legislativo
9 luglio
1997, n.
237, negli
ordinativi
di pagamento
successivi.
CAPO V
Compensi ai
soggetti che
eseguono il
pagamento
Art. 188 (L)
Compensi
ai
concessionari
1. Per ogni
pagamento
effettuato,
al
concessionario
spetta un
compenso da
trattenersi
in occasione
del primo
versamento
utile alla
sezione di
tesoreria
provinciale
dello Stato
competente.
2. La misura
del compenso
è fissata
con decreto
del Ministro
dell'economia
e delle
finanze
tenuto conto
degli
elementi che
concorrono
alla
formazione
del relativo
costo.
Art. 189 (R)
Compensi
a Poste
Italiane
S.p.a
1. I
rapporti con
le Poste
Italiane
S.p.a. per i
pagamenti
effettuati
sono
regolati da
convenzione
approvata
con decreto
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze di
concerto con
il Ministero
della
giustizia.
2. Nella
convenzione
sono
stabiliti,
in
particolare:
i compensi,
anche
forfettizzati,
compresi
quelli
relativi ai
pagamenti
effettuati
dal 1999;
le modalità
e la cadenza
temporale
del
pagamento
dei
compensi;
le penalità
per
l'inosservanza
degli
obblighi.
CAPO VI
Pagamenti
con modalità
telematica
Art. 190 (R)
Determinazione
delle regole
tecniche
telematiche
1. Con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
di concerto
con la
Presidenza
del
Consiglio
dei ministri
-
Dipartimento
per
l'innovazione
e le
tecnologie e
il Ministero
dell'economia
e delle
finanze,
sono
stabilite,
tenendo
conto del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
13 febbraio
2001, n.
123, le
regole
tecniche
telematiche
per tutte le
fasi della
procedura.
TITOLO III
Pagamento
delle spese
a carico dei
privati
CAPO I
Pagamento
del
contributo
unificato
nel processo
civile e
amministrativo
Art. 191 (L)
Determinazione
delle
modalità di
pagamento
1. Le
modalità di
pagamento
del
contributo
unificato e
le modalità
per
l'estensione
dei
collegamenti
telematici
alle
rivendite di
generi di
monopolio
collocate
all'interno
dei palazzi
di giustizia
sono
disciplinate
dagli
articoli
192, 193,
194 e 195,
alla cui
modifica si
provvede con
decreto del
Presidente
della
Repubblica,
ai sensi
dell'articolo
17, comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, su
proposta del
Ministro
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze.
Art. 192 (R)
Modalità
di pagamento
1. Il
contributo
unificato è
corrisposto
mediante:
versamento
ai
concessionari;
versamento
in conto
corrente
postale
intestato
alla sezione
di tesoreria
provinciale
dello Stato;
versamento
presso le
rivendite di
generi di
monopolio e
di valori
bollati.
Art. 193 (R)
Convenzioni
per il
pagamento
presso le
rivendite di
generi di
monopolio
1. I
rapporti tra
le rivendite
di generi di
monopolio e
di valori
bollati e il
Ministero
dell'economia
e delle
finanze sono
regolati da
apposita
convenzione,
da
approvarsi
con decreto
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze, di
concerto con
il Ministero
della
giustizia.
2. Con la
convenzione
sono
stabiliti:
i compensi
spettanti
agli
intermediari;
le modalità
operative
del
versamento e
del
riversamento
delle somme;
le
caratteristiche
del
contrassegno
di cui
all'articolo
194, comma
3;
le penalità
a carico
dell'intermediario
per
l'inosservanza
degli
obblighi
convenzionali.
Art. 194 (R)
Ricevuta
di
versamento
1. La
ricevuta del
versamento
contiene, a
titolo di
causale:
l'ufficio
giudiziario
adito;
le
generalità e
il codice
fiscale
dell'attore
o
ricorrente;
le
generalità
delle altre
parti.
2. In caso
di pluralità
di convenuti
o resistenti
è indicato
per esteso
il
nominativo
del primo
dei medesimi
recato
dall'atto
introduttivo
del processo
ed il numero
in cifra dei
restanti.
3. Se il
versamento è
effettuato
presso le
rivendite di
generi di
monopolio e
di valori
bollati, la
ricevuta è
costituita
dal
contrassegno,
rilasciato
dalla
rivendita,
comprovante
l'avvenuto
pagamento e
l'importo.
4. Il
contrassegno
è apposto
sulla nota
di
iscrizione a
ruolo o su
atto
equipollente
che contenga
gli stessi
dati; nei
processi in
cui le parti
non devono
depositare
la nota di
iscrizione a
ruolo o
altro atto
equipollente
il
contrassegno
è apposto su
un modello,
approvato
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze,
contenente i
dati di cui
ai commi 1 e
2.
5. La
ricevuta del
versamento o
il modello
contenente
il
contrassegno
sono
allegati
all'atto
giudiziario
per il quale
è stato
effettuato
il
versamento e
inseriti nel
fascicolo
d'ufficio.
6. Gli
estremi
della
ricevuta di
versamento
sono
annotati sul
relativo
registro del
ruolo
generale.
Art. 195 (R)
Determinazione
delle regole
tecniche
telematiche
1. Con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
dell'economia
e delle
finanze, di
concerto con
il Ministero
della
giustizia,
sono
stabilite,
tenendo
conto del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
13 febbraio
2001, n.
123, le
regole
tecniche
telematiche
per il
versamento,
per la
conoscenza
dello stesso
da parte
dell'ufficio
e per il
trasferimento
alla
tesoreria
dello Stato.
CAPO II
Pagamento
del diritto
di copia,
del diritto
di
certificato,
nonchè delle
spese per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio
nel processo
civile
Art. 196 (L)
Determinazione
delle
modalità di
pagamento
1. Con
decreto del
Presidente
della
Repubblica,
ai sensi
dell'articolo
17, comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, su
proposta del
Ministro
della
giustizia,
di concerto
con il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze,
sono
disciplinate
le modalità
di
pagamento,
anche con
riferimento
all'estensione
dei
collegamenti
telematici,
del diritto
di copia,
del diritto
di
certificato,
nonché delle
spese per le
notificazioni
a richiesta
d'ufficio
nel processo
civile.
CAPO III
Pagamento
delle spese
dai privati
agli
ufficiali
giudiziari
Art. 197 (L)
Pagamento
delle
spettanze
degli
ufficiali
giudiziari
relative a
notifiche a
richiesta di
parte nel
processo
penale,
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
1. La parte
che ha
richiesto la
notificazione
versa
all'ufficiale
giudiziario
i diritti e
le spese di
spedizione o
l'indennità
di
trasferta.
2. Le spese
eventualmente
necessarie
per l'invio
della
raccomandata
di cui agli
articoli
139, 140 e
660, del
codice di
procedura
civile sono
anticipate
dall'ufficiale
giudiziario
e rimborsate
dalla parte.
3. Per le
spese degli
atti
esecutivi e
quando non
sia
possibile la
preventiva
determinazione
delle somme
dovute, o
questa
risulti
difficoltosa
per il
rilevante
numero delle
richieste,
la parte
versa una
congrua
somma a
favore degli
ufficiali
giudiziari.
L'eventuale
somma
residua, se
non
richiesta
dalla parte
entro un
mese dal
compimento
dell'ultimo
atto
richiesto, è
devoluta
allo Stato.
Gli
ufficiali
giudiziari
provvedono
al
versamento
entro un
mese.
Art. 198 (R)
Determinazione
delle regole
tecniche
telematiche
1. Per le
spettanze
degli
ufficiali
giudiziari
relative
alle
notifiche a
richiesta di
parte nel
processo
penale,
civile,
amministrativo,
contabile, e
tributario,
le regole
tecniche
telematiche
per
l'anticipo,
il
versamento,
l'eventuale
rimborso
delle somme,
sono
stabilite
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
tenendo
conto del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
13 febbraio
2001, n.
123.
CAPO IV
Pagamento
delle spese
di viaggio e
indennità
spettanti a
testimoni e
consulenti
tecnici
citati a
richiesta di
parte nel
processo
penale
Art. 199 (L)
Pagamento
delle spese
di viaggio e
indennità
spettanti a
testimoni e
consulenti
tecnici
citati a
richiesta di
parte nel
processo
penale
1. Le spese
di viaggio e
le indennità
spettanti a
testimoni e
consulenti
tecnici
citati a
richiesta di
parte nel
processo
penale sono
quantificate
dal
funzionario
addetto
all'ufficio
che emette
ordine di
pagamento a
carico della
parte che ha
richiesto la
citazione.
PARTE VII
Riscossione
TITOLO I
Disposizioni
generali
CAPO I
Ambito di
applicabilità
Art. 200 (L)
Applicabilità
della
procedura
nel processo
penale
1. Secondo
le
disposizioni
di questa
parte sono
recuperate
le spese
processuali
penali, le
pene
pecuniarie,
le sanzioni
amministrative
pecuniarie e
le spese di
mantenimento
dei
detenuti,
nonché le
spese nei
casi di
ammissione
al
patrocinio a
spese dello
Stato.
Art. 201 (L)
Applicabilità
della
procedura
nel processo
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
1. Secondo
le
disposizioni
di questa
parte sono
recuperate
le spese
processuali
nei casi di
ammissione
al
patrocinio a
spese dello
Stato.
Art. 202 (L)
Applicabilità
della
procedura
alle
sanzioni
pecuniarie
processuali
1. Secondo
le
disposizioni
di questa
parte sono
recuperate
le somme
dovute, in
base alle
norme del
codice di
procedura
civile e del
codice di
procedura
penale, per
sanzioni
pecuniarie o
per condanna
alla perdita
della
cauzione o
in
conseguenza
della
dichiarazione
di
inammissibilità
o di rigetto
di una
richiesta
sulla base
di
provvedimenti
non più
revocabili.
Art. 203 (R)
Esclusione
della
procedura
per alcuni
processi
1. Le
disposizioni
di questa
parte non si
applicano ai
processi di
cui alla
parte IV,
titoli I,
III, IV e V.
CAPO II
Principi per
il processo
penale
Art. 204 (R)
Recupero
delle spese
1. Le spese
ripetibili
sono
recuperate
in caso di
condanna
alle spese,
secondo il
codice di
procedura
penale e
l'articolo
69, del
decreto
legislativo
8 giugno
2001, n.
231, nonchè,
nei casi di
ammissione
al
patrocinio a
spese dello
Stato,
secondo le
disposizioni
della parte
III del
presente
testo unico.
2. Nel
processo di
prevenzione,
di
esecuzione e
di
sorveglianza
si procede
al recupero
solo in caso
di condanna
alle spese
da parte
della Corte
di
cassazione.
3. Nel caso
di sentenza
e di decreto
ai sensi
degli
articoli 445
e 460 del
codice di
procedura
penale si
procede al
recupero
delle spese
per la
custodia dei
beni
sequestrati
e delle
spese di
mantenimento
dei
detenuti.
Art. 205 (L)
Recupero
per intero e
forfettizzato
1. Le spese
del processo
anticipate
dall'erario
sono
recuperate
per intero,
ad eccezione
dei diritti
e delle
indennità di
trasferta
spettanti
all'ufficiale
giudiziario
e delle
spese di
spedizione
per la
notificazione
degli atti a
richiesta
dell'ufficio,
che sono
recuperati
nella misura
fissa
stabilita
con decreto
del Ministro
dell'economia
e delle
finanze, di
concerto con
il Ministro
della
giustizia,
ai sensi
dell'articolo
17, commi 3
e 4, della
legge 23
agosto 1988,
n. 400.
2. Il
decreto
determina la
misura del
recupero con
riferimento
al numero
degli atti e
delle
attività
mediamente
compiute in
ciascun
processo e
stabilisce
la quota
spettante
per diritti
all'ufficiale
giudiziario.
Art. 206 (R)
Spese di
mantenimento
dei detenuti
definitivi e
in stato di
custodia
cautelare
1. Le spese
di
mantenimento
dei detenuti
definitivi
e, nei casi
previsti dal
codice di
procedura
penale, dei
detenuti in
stato di
custodia
cautelare
sono
recuperate
secondo le
regole
comuni alle
altre spese,
in mancanza
di
remunerazione
o per la
parte
residuata
dal prelievo
sulla
remunerazione.
CAPO III
Principi per
il processo
civile,
amministrativo,
contabile e
tributario
Art. 207 (R)
Recupero
delle spese
1. Le spese
processuali
nei casi di
ammissione
al
patrocinio a
spese dello
Stato sono
recuperate
secondo le
disposizioni
della parte
III del
presente
testo unico.
CAPO IV
Definizioni
Art. 208 (R)
Ufficio
competente
1. Se non
diversamente
stabilito in
modo
espresso, ai
fini delle
norme che
seguono e di
quelle cui
si rinvia,
l'ufficio
incaricato
della
gestione
delle
attività
connesse
alla
riscossione
è quello
presso il
magistrato,
diverso
dalla Corte
di
cassazione,
il cui
provvedimento
è passato in
giudicato o
presso il
magistrato
il cui
provvedimento
è divenuto
definitivo.
2. Negli
articoli 6,
15, 16, 18,
22, 38, 39,
47, 57 e 59
del decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112, i
termini
"ente
creditore" e
"soggetti
creditori"
non si
riferiscono
all'ufficio
di cui al
comma 1.
Art. 209 (R)
Ufficio
competente
per le spese
di
mantenimento
1. Per le
spese di
mantenimento
l'ufficio
incaricato
della
gestione
delle
attività
connesse
alla
riscossione
è quello
presso
l'ultimo
istituto nel
quale il
condannato è
stato
ristretto.
Art. 210 (R)
Discarico
automatico
1. Ai fini
delle norme
che seguono,
il discarico
automatico
del credito
iscritto a
ruolo
comporta
l'eliminazione
dalle
scritture
patrimoniali
dei crediti
erariali,
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
19, comma 3,
del decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112, e tiene
luogo
dell'annullamento
del credito
previsto
dall'articolo
265, comma
3, del regio
decreto 23
maggio 1924,
n. 827.
TITOLO II
Disposizioni
generali per
spese
processuali,
spese di
mantenimento,
pene
pecuniarie,
sanzioni
amministrative
pecuniarie e
sanzioni
pecuniarie
processuali
CAPO I
Adempimento
spontaneo
Art. 211 (R)
Quantificazione
dell'importo
dovuto
1. In
applicazione
dell'articolo
3, comma 1,
del decreto
legislativo
9 luglio
1997, n.
237, il
funzionario
addetto
all'ufficio
quantifica
l'importo
dovuto per
spese sulla
base degli
atti, dei
registri,
delle norme
che
individuano
la somma da
recuperare,
e prende
atto degli
importi
stabiliti
nei
provvedimenti
giurisdizionali
per le pene
pecuniarie,
per le
sanzioni
amministrative
pecuniarie e
per le
sanzioni
pecuniarie
processuali,
specificando
le varie
voci
dell'importo
complessivo.
2. Il
funzionario
addetto
all'ufficio,
altresì,
corregge
eventuali
propri
errori,
d'ufficio o
su istanza
di parte.
Art. 212 (R)
Invito
al pagamento
1. Passato
in giudicato
o divenuto
definitivo
il
provvedimento
da cui sorge
l'obbligo o,
per le spese
di
mantenimento,
cessata
l'espiazione
della pena
in istituto,
l'ufficio
notifica al
debitore
l'invito al
pagamento
dell'importo
dovuto, con
espressa
avvertenza
che si
procederà ad
iscrizione a
ruolo, in
caso di
mancato
pagamento
entro i
termini
stabiliti.
2. Entro un
mese dal
passaggio in
giudicato, o
dalla
definitività
del
provvedimento
da cui sorge
l'obbligo, o
dalla
cessazione
dell'espiazione
della pena
in istituto,
l'ufficio
chiede la
notifica, ai
sensi
dell'articolo
137 e
seguenti del
codice di
procedura
civile,
dell'invito
al pagamento
cui è
allegato il
modello di
pagamento.
3.
Nell'invito
è fissato il
termine di
un mese per
il pagamento
ed è
richiesto al
debitore di
depositare
la ricevuta
di
versamento
entro dieci
giorni
dall'avvenuto
pagamento.
CAPO II
Riscossione
mediante
ruolo
Art. 213 (R)
Iscrizione a
ruolo
1. L'ufficio
procede
all'iscrizione
a ruolo
scaduto
inutilmente
il termine
per
l'adempimento,
computato
dall'avvenuta
notifica
dell'invito
al pagamento
e decorsi i
dieci giorni
per il
deposito
della
ricevuta di
versamento.
Art. 214 (R)
Trasmissione
di notizie
1. Dopo
l'iscrizione
a ruolo,
l'ufficio
comunica di
volta in
volta al
concessionario
e alla
competente
ragioneria
provinciale
dello Stato
le
sopravvenute
cause di
sospensione
o di
estinzione
della
riscossione,
anche ai
fini del
discarico
automatico.
Art. 215 (R)
Sospensione
amministrativa
della
riscossione
1. In
applicazione
dell'articolo
28, del
decreto
legislativo
26 febbraio
1999, n. 46,
in caso di
impugnazione
del ruolo,
il
funzionario
addetto
all'ufficio
può
sospendere
la
riscossione
sulla base
di criteri
determinati
con decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia.
Art. 216 (R)
Rimborso
al
concessionario
delle spese
relative
alle
procedure
esecutive e
rimborso
delle somme
versate al
debitore per
indebiti
pagamenti
1. In
applicazione
dell'articolo
17, comma 6,
e
dell'articolo
26, del
decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112, il
funzionario
addetto
all'ufficio
emette gli
ordini di
pagamento a
valere sulle
aperture di
credito
disposte con
le modalità
dell'articolo
185, per il
rimborso al
concessionario
delle spese
relative
alle
procedure
esecutive e
delle somme
versate al
debitore che
ha pagato
somme
iscritte a
ruolo
riconosciute
indebite.
CAPO III
Disposizioni
comuni a più
fasi della
riscossione
Art. 217 (R)
Dati
contenuti
nel modello
di pagamento
e nel ruolo
1. Nel
modello di
pagamento e
nel ruolo
devono
risultare
gli importi
prenotati a
debito a
favore di
soggetti
diversi
dall'erario
per
consentirne
il
riversamento
da parte del
concessionario
all'esito
della
riscossione.
Art. 218 (R)
Dilazione o
rateizzazione
del credito
1. Se il
credito è
rateizzato
prima
dell'iscrizione
a ruolo, al
primo
inadempimento
è iscritto
per l'intero
o per il
residuo. 2.
Se il
credito è
dilazionato
o rateizzato
dopo
l'iscrizione
a ruolo, la
riscossione
mediante
ruolo è
sospesa e al
primo
inadempimento
è riavviata
per l'intero
o per il
residuo.
CAPO IV
Annullamento
del credito
Art. 219 (R)
Annullamento
per
irreperibilità
1. Quando la
notifica
dell'invito
al pagamento
si ha per
eseguita ai
sensi
dell'articolo
143 del
codice di
procedura
civile,
l'ufficio
annulla il
credito,
previo
parere
conforme
dell'Avvocatura
dello Stato,
ai sensi
dell'articolo
265, del
regio
decreto 23
maggio 1924,
n. 827, per
gli importi
ivi
previsti.
Art. 220 (R)
Annullamento
per
insussistenza
1. In tutti
i casi in
cui il
credito è
estinto
legalmente,
l'ufficio
provvede
direttamente
all'annullamento
ai sensi
dell'articolo
267, comma
1, del regio
decreto 23
maggio 1924,
n. 827.
2. Se il
credito è
già iscritto
a ruolo è
discaricato
automaticamente.
CAPO V
Comunicazioni
per reati
finanziari
Art. 221 (R)
Comunicazioni
tra uffici
relative a
reati
finanziari
1. Nei casi
in cui si
applica
l'articolo
338, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
23 gennaio
1973, n. 43,
l'ufficio
provvede a
tenere
informato
l'ufficio
finanziario
in ordine
alle vicende
relative
all'eventuale
sequestro
della merce
oggetto del
contrabbando.
CAPO VI
Rinvio a
disposizioni
relative ad
altre
entrate
dello Stato
Art. 222 (L)
Adempimento
spontaneo
1. Per la
determinazione
delle
entrate e
dei modelli
di
versamento,
i soggetti
incaricati
della
riscossione,
la
remunerazione
del
servizio, i
termini e le
modalità per
il
versamento
delle somme
riscosse, le
sanzioni per
omesso o
insufficiente
versamento,
le
inadempienze
nell'invio
di dati, si
applicano
rispettivamente
l'articolo
3, comma 1,
l'articolo
4,
l'articolo 4
bis, commi
1, 3 e 4,
gli articoli
8, 13, 14 e
15, del
decreto
legislativo
9 luglio
1997, n. 237
e successive
modificazioni.
Art. 223 (L)
Riscossione
mediante
ruolo
1. Per la
riscossione
mediante
ruolo, la
formazione e
il contenuto
dei ruoli,
la consegna
del ruolo al
concessionario,
la cartella
di
pagamento,
la
notificazione
della
stessa, le
modalità di
pagamento
delle somme
iscritte a
ruolo e
relativa
quietanza,
gli
interessi di
mora e
l'imputazione
dei
pagamenti,
si applicano
gli articoli
17, comma 1,
e 22 del
decreto
legislativo
26 febbraio
1999, n. 46,
l'articolo
12, commi 1,
2 e 4, gli
articoli 24,
25, commi 1,
2 e 3, gli
articoli 26,
28 e 29 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n.
602;
l'articolo
24, del
decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112, e gli
articoli 30
e 31 del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602
e successive
modificazioni.
Art. 224 (L)
Riscossione
coattiva
1. Per la
riscossione
coattiva
mediante
espropriazione
forzata
mobiliare,
presso
terzi,
immobiliare,
di beni
mobili
registrati,
per le
procedure
concorsuali
si applicano
rispettivamente
gli articoli
45, 46, 49,
50, 51, 52,
53, 54, 55,
56, 58, 59,
61, 62, 63,
64, 65, 66,
67, 68, 69,
70, 71, 72,
73, 74, 75,
76, 77, 78,
79, 80, 81,
82, 83, 84,
86, 87, 90,
comma 1, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n.
602; gli
articoli 30
e 31, del
decreto
legislativo
26 febbraio
1999, n. 46,
nonché gli
articoli 33
e 34 del
decreto
legislativo
13 aprile
1999, n. 112
e successive
modificazioni.
Art. 225 (L)
Esenzioni
1. Per le
esenzioni,
la riduzione
di tasse, i
diritti
relativi a
procedure
esecutive si
applicano
gli articoli
47 e 48, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602
e l'articolo
66, comma 2,
del decreto
legislativo
13 aprile
1999, n. 112
e successive
modificazioni.
Art. 226 (L)
Garanzie
giurisdizionali
e
sospensione
amministrativa
e
giurisdizionale
della
riscossione
1. Per le
garanzie
giurisdizionali
e la
sospensione
amministrativa
e
giurisdizionale
della
riscossione
si applicano
gli articoli
19 bis e 57,
comma 2, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n.
602, nonché
gli articoli
28 e 29, del
decreto
legislativo
26 febbraio
1999, n. 46
e successive
modificazioni.
Art. 227 (L)
Concessionari
1. Per
l'affidamento
in
concessione
del
servizio, la
vigilanza
sui
concessionari,
il recesso,
la decadenza
e la revoca,
il
commissario
governativo
delegato, la
remunerazione
del
servizio,
l'accesso
agli uffici
pubblici, il
discarico
per
inesigibilità,
la procedura
di discarico
e
reiscrizione
nei ruoli,
il recupero
crediti, gli
obblighi
contabili e
di garanzia,
gli obblighi
di
versamento,
la cauzione,
il segreto
d'ufficio,
la
trasmissione
dei flussi
informativi,
la
conservazione
degli atti,
la delega,
la chiamata
in causa
dell' ente
creditore, i
giorni
festivi, il
personale
addetto al
servizio di
riscossione,
le sanzioni,
il regime
fiscale
degli atti
di
affidamento
delle
concessioni,
le potestà
legislative
delle
Regioni a
statuto
speciale e
province
autonome, si
applicano
gli articoli
2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17,
eccetto il
comma 5 bis,
18, 19, 20
eccetto il
comma 5, 21,
22, 23, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31,
32, 35, 36,
37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44, 45,
46, 47, 48,
49, 50, 51,
52, 52 bis,
53, 54, 55,
56, e 70,
del decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112; nonché
l'articolo 4
bis, del
decreto
legislativo
9 luglio
1997, n.
237;
l'articolo
16
quinquies,
del
decreto-legge
28 dicembre
2001, n.
452,
convertito
in legge 27
febbraio
2002, n. 16;
l'articolo
46, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602
e l'articolo
9, del
decreto-legge
28 marzo
1997, n. 79,
convertito
in legge 28
maggio 1997,
n. 140 e
successive
modificazioni.
TITOLO III
Disposizioni
particolari
per spese
processuali,
spese di
mantenimento
e sanzioni
pecuniarie
processuali
CAPO I
Estinzione
legale
Art. 228 (L)
Estinzione
legale di
crediti
relativi a
spese
processuali
e di
mantenimento
1. Per i
crediti
relativi a
spese
processuali
e di
mantenimento,
gli importi
sino alla
concorrenza
dei quali
non si
procede
all'invito
al pagamento
sono
stabiliti
con decreto
del
Presidente
della
Repubblica,
ai sensi
dell'articolo
17, comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, su
proposta del
Ministro
dell'economia
e delle
finanze, di
concerto con
il Ministro
della
giustizia,
considerati
i costi per
la
riscossione,
anche con
riferimento
alle
attività per
le notifiche
all'estero.
2. Gli
importi
stabiliti ai
sensi del
comma 1 non
si
riferiscono
a quelli che
costituiscono
il residuo
di un
importo
originariamente
più elevato.
Art. 229 (R)
Estinzione
legale di
crediti
relativi a
sanzioni
pecuniarie
processuali
1. Per
l'importo
previsto
dall'articolo
12 bis, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n.
602,
l'ufficio
non effettua
l'iscrizione
a ruolo in
caso di
inadempimento
di crediti
relativi a
sanzioni
pecuniarie
processuali.
CAPO II
Discarico e
reiscrizione
a ruolo
Art. 230 (L)
Discarico
automatico
per
inesigibilità
di crediti
relativi a
spese
processuali
e di
mantenimento
1. Per i
crediti
relativi a
spese
processuali
e di
mantenimento,
gli importi
sino alla
concorrenza
dei quali il
credito
iscritto a
ruolo è
discaricato
automaticamente,
se risulta
infruttuoso
il primo
pignoramento,
sono
stabiliti
con decreto
del
Presidente
della
Repubblica
ai sensi
dell'articolo
17, comma 2,
della legge
23 agosto
1988, n.
400, su
proposta del
Ministro
dell'economia
e delle
finanze, di
concerto con
il Ministro
della
giustizia,
tenuto conto
dei costi
per la
riscossione
e degli
importi
previsti dal
regolamento
ai sensi
dell'articolo
228.
2. Gli
importi
stabiliti ai
sensi del
comma 1 non
si
riferiscono
a quelli che
costituiscono
il residuo
di un
importo
originariamente
più elevato.
Art. 231 (R)
Reiscrizione
a ruolo
1. In
applicazione
dell'articolo
20, comma 6,
del decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112, con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia,
sono fissati
i criteri
eccezionali
sulla base
dei quali
l'ufficio
provvede
alla
reiscrizione
degli
articoli di
ruolo
discaricati
ai sensi
degli
articoli 19
e 20, del
decreto
legislativo
13 aprile
1999, n.
112.
CAPO III
Dilazione e
rateizzazione
Art. 232 (L)
Dilazione e
rateizzazione
del
pagamento
1. Il
debitore può
chiedere la
dilazione o
la
rateizzazione
dell'importo
dovuto
indicando le
cause che
gli
impediscono
di
soddisfare
immediatamente
il debito e
il termine
più breve
che gli
occorre per
provvedervi.
La richiesta
è
presentata,
a pena di
decadenza,
prima
dell'inizio
della
procedura
esecutiva.
2. Sulla
richiesta
decide il
funzionario
addetto
all'ufficio
entro un
mese dalla
presentazione.
3. Le rate
scadono
l'ultimo
giorno del
mese.
4. In caso
di mancato
pagamento di
una rata il
debitore
decade
automaticamente
dal
beneficio ed
è tenuto al
pagamento,
in un'unica
soluzione,
della
restante
parte del
debito.
5. Per gli
interessi si
applicano
l'articolo
21, commi 1
e 2, e
l'articolo
22, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602
e successive
modificazioni.
Art. 233 (R)
Procedura
per la
concessione
della
dilazione e
rateizzazione
1. Con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia
sono
individuati
i criteri,
anche in
riferimento
alla
condizione
del
debitore, e
sono
stabilite le
modalità
della
decisione
sulla
domanda di
dilazione e
rateizzazione
e delle
comunicazioni
al
concessionario.
CAPO IV
Spese
relative
alle
procedure
esecutive
attivate dal
concessionario
per la
riscossione
delle
entrate
iscritte a
ruolo
Art. 234 (R)
Riscossione
delle spese
1. Ai sensi
dell'articolo
48, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n.
602, le
spese delle
procedure
esecutive
relative a
tutte le
entrate
iscritte a
ruolo sono
riscosse dal
concessionario
nel processo
in corso per
la
riscossione
coattiva del
credito
principale.
TITOLO IV
Disposizioni
particolari
per pene
pecuniarie
Art. 235 (L)
Annullamento
del credito
per
irreperibilità
e possibile
reviviscenza
1. Se
l'invito al
pagamento è
riferito
alle spese e
alle pene
pecuniarie,
dopo
l'annullamento
del credito
ai sensi
dell'articolo
219,
l'ufficio
procede
all'iscrizione
a ruolo solo
se il
debitore
risulta
reperibile.
2. Se
l'invito al
pagamento
delle spese
e delle pene
pecuniarie
si riferisce
a reati per
i quali c'è
stata
condanna a
pena
detentiva,
l'ufficio,
quando la
notifica si
ha per
eseguita ai
sensi
dell'articolo
143 del
codice di
procedura
civile,
annulla il
credito e
rimette gli
atti al
pubblico
ministero
per
l'esecuzione
con il rito
degli
irreperibili.
3. Divenuto
reperibile
il debitore,
il pubblico
ministero
rimette gli
atti
all'ufficio
per
l'iscrizione
a ruolo del
credito.
Art. 236 (L)
Pene
pecuniarie
rateizzate
1. Per le
pene
pecuniarie
rateizzate,
rispettivamente
ai sensi
dell'articolo
133 ter del
codice
penale e
dell'articolo
238,
l'invito al
pagamento o
il
provvedimento
del giudice
nella fase
della
conversione
contiene
l'indicazione
dell'importo
e la
scadenza
delle
singole
rate.
2. Il
termine per
il pagamento
decorre
dalla
scadenza
delle
singole
rate.
3. Non sono
dovuti
interessi
per la
rateizzazione.
4. In caso
di mancato
pagamento di
una rata il
debitore
decade
automaticamente
dal
beneficio ed
è tenuto al
pagamento,
in un'unica
soluzione,
della
restante
parte del
suo debito.
Art. 237 (L)
Attivazione
della
procedura di
conversione
delle pene
pecuniarie
1. L'ufficio
investe il
pubblico
ministero,
perché
attivi la
conversione
presso il
giudice
dell'esecuzione
competente,
entro venti
giorni dalla
ricezione
della prima
comunicazione,
da parte del
concessionario,
relativa
all'infruttuoso
esperimento
del primo
pignoramento
su tutti i
beni.
2.
L'articolo
di ruolo
relativo
alle pene
pecuniarie è
sospeso.
Art. 238 (L)
Conversione
delle pene
pecuniarie
1. Il
giudice
dell'esecuzione
competente,
al fine di
accertare
l'effettiva
insolvibilità
del
condannato e
della
persona
civilmente
obbligata
per la pena
pecuniaria,
dispone le
opportune
indagini nel
luogo del
domicilio o
della
residenza,
ovvero dove
si ha
ragione di
ritenere che
gli stessi
possiedono
nuovi beni o
cespiti di
reddito e
richiede, se
necessario,
informazioni
agli organi
finanziari.
2. Se il
debitore
risulta
solvibile,
il
concessionario
riprende la
riscossione
coattiva
sullo stesso
articolo di
ruolo.
3. Se il
giudice
dell'esecuzione
accerta
l'insolvibilità,
può disporre
la
rateizzazione
della pena a
norma
dell'articolo
133 ter del
codice
penale,
qualora non
sia stata
già disposta
con la
sentenza di
condanna, o
il
differimento
della
conversione
per un tempo
non
superiore a
sei mesi,
rinnovabile
per una sola
volta se lo
stato di
insolvibilità
perdura, e
il
concessionario
è
automaticamente
discaricato
per
l'articolo
di ruolo
relativo.
4. Alla
scadenza del
termine
fissato per
l'adempimento,
anche
rateizzato,
è ordinata
la
conversione,
dell'intero
o del
residuo.
5. Ai fini
della
estinzione
della pena
per decorso
del tempo,
non si tiene
conto del
periodo
durante il
quale la
conversione
è stata
differita.
6. Con
l'ordinanza
che dispone
la
conversione
il giudice
dell'esecuzione
determina le
modalità
delle
sanzioni
conseguenti
in
osservanza
delle norme
vigenti.
7. Il
ricorso
contro
l'ordinanza
di
conversione
ne sospende
l'esecuzione.
Art. 239 (R)
Comunicazioni
1. Il
magistrato
competente
per il
processo di
conversione
comunica
l'esito
degli
accertamenti
sui nuovi
beni
all'ufficio
e al
concessionario
e, in caso
di esito
positivo,
restituisce
gli atti al
pubblico
ministero.
TITOLO V
Disposizioni
particolari
per sanzioni
amministrative
pecuniarie
Art. 240 (L)
Dilazione e
rateizzazione
del
pagamento
1. Per il
pagamento
rateale e
per la
dilazione
del
pagamento
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
si applica
l'articolo
19, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602
e successive
modificazioni;
non si
applica
l'articolo
218, comma
1.
Art. 241 (L)
Annullamento
del credito
per
irreperibilità
e possibile
reviviscenza
1. Se
l'invito al
pagamento è
riferito
alle spese e
alle
sanzioni
amministrative
pecuniarie,
dopo
l'annullamento
del credito
ai sensi
dell'articolo
219,
l'ufficio
procede
all'iscrizione
a ruolo solo
se il
debitore
risulta
reperibile.
Art. 242 (R)
Raccordo
1. Alla
riscossione
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
si applicano
gli articoli
231 e 234.
TITOLO VI
Riversamento
del riscosso
Art. 243 (R)
Versamenti
di somme
agli
ufficiali
giudiziari
1. Il
concessionario,
previa
ritenuta
della tassa
del dieci
per cento di
cui
all'articolo
154, del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
15 dicembre
1959, n.
1229, versa
alla fine di
ogni mese
all'UNEP le
somme
relative a
diritti e
indennità di
trasferta
prenotate a
debito e le
somme
relative ai
diritti di
cui
all'articolo
25.
2. Con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia
sono
stabilite le
modalità e,
tenendo
conto del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
13 febbraio
2001, n.
123, le
regole
tecniche
telematiche
per il
versamento.
3. Le somme
sono
ripartite ai
sensi
dell'articolo
138, commi
4, 5 e 6,
del decreto
del
Presidente
della
Repubblica
15 dicembre
1959, n.
1229.
Art. 244 (R)
Versamenti
di somme
prenotate a
debito ad
altri
soggetti
1. Il
concessionario,
previe
ritenute
secondo le
previsioni
legislative,
versa i
crediti
prenotati a
debito ai
soggetti che
ne sono
titolari,
entro un
mese dalla
riscossione.
Art. 245 (L)
Privilegi
1. In caso
di recupero
parziale,
tutti i
crediti di
soggetti
diversi
dall'erario
prenotati a
debito sono
prelevati
con
privilegio
di pari
grado sulle
somme
riscosse.
Art. 246 (R)
Versamento
agli
ufficiali
giudiziari
della
percentuale
sul riscosso
1. La
percentuale
spettante
agli
ufficiali
giudiziari
sui crediti
recuperati
relativi
alle spese
processuali,
civili,
amministrative
e contabili,
e alle pene
pecuniarie,
considerati
al netto
delle somme
riversate a
terzi,
nonché sulle
somme
ricavate
dalla
vendita dei
beni oggetto
di confisca
penale, è
liquidata,
con cadenza
bimestrale,
dai
concessionari
all'UNEP.
2. Con
decreto
dirigenziale
del
Ministero
della
giustizia
sono
stabilite le
modalità e,
tenendo
conto del
decreto del
Presidente
della
Repubblica
13 febbraio
2001, n.
123, le
regole
tecniche
telematiche
per il
versamento.
TITOLO VII
Riscossione
del
contributo
unificato
Art. 247 (R)
Ufficio
competente
1. Ai fini
delle norme
che seguono
e di quelle
cui si
rinvia,
l'ufficio
incaricato
della
gestione
delle
attività
connesse
alla
riscossione
è quello
presso il
magistrato
dove è
depositato
l'atto cui
si collega
il pagamento
o
l'integrazione
del
contributo
unificato.
Art. 248 (R)
Invito
al pagamento
1. Nei casi
di cui
all'articolo
16, entro
trenta
giorni dal
deposito
dell'atto
cui si
collega il
pagamento o
l'integrazione
del
contributo,
l'ufficio
notifica
alla parte,
ai sensi
dell'articolo
137 del
codice di
procedura
civile,
l'invito al
pagamento
dell'importo
dovuto,
quale
risulta dal
raffronto
tra la
dichiarazione
resa e il
corrispondente
scaglione
dell'articolo
13 o ai
sensi
dell'articolo
13, comma 6,
con espressa
avvertenza
che si
procederà ad
iscrizione a
ruolo, con
addebito
degli
interessi al
saggio
legale, in
caso di
mancato
pagamento
entro un
mese.
2. L'invito
è notificato
alla parte
nel
domicilio
eletto o,
nel caso di
mancata
elezione di
domicilio, e
depositato
presso
l'ufficio.
3.
Nell'invito
sono
indicati il
termine e le
modalità per
il pagamento
ed è
richiesto al
debitore di
depositare
la ricevuta
di
versamento
entro dieci
giorni
dall'avvenuto
pagamento.
Art. 249 (R)
Norme
applicabili
1. Alla
riscossione
del
contributo
unificato si
applicano
gli
articoli:
208, comma
2, riferito
all'articolo
247; 210;
211, comma
2; 213; 214;
215; 216;
219; 220;
222; 223;
224; 225;
226; 227;
228; 230;
231; 234.
PARTE VIII
Disposizioni
speciali per
il processo
amministrativo,
contabile e
tributario
TITOLO I
Disposizioni
relative al
processo
amministrativo,
contabile e
tributario
Art. 250 (R)
Esclusione
del diritto
di
certificato
1. Nel
processo
amministrativo,
contabile e
tributario
non si
applica la
disciplina
del presente
testo unico
relativa al
diritto di
certificato.
TITOLO II
Disposizioni
relative al
processo
amministrativo
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 251 (R)
Ordine
di pagamento
emesso dal
funzionario
1. Nel
processo
amministrativo
il
funzionario
addetto
all'ufficio
che emette
l'ordine di
pagamento
delle spese
è
individuato
secondo il
regolamento
concernente
la
disciplina
dell'autonomia
finanziaria
del
Consiglio di
Stato ed i
Tribunali
amministrativi
regionali.
CAPO II
Diritto di
copia
Art. 252 (L)
Costo
per il
rilascio di
copia
conforme in
casi
particolari
1. Nel caso
di appello
con
richiesta di
sospensione
della
sentenza
impugnata
ovvero di
impugnazione
del
provvedimento
cautelare,
per il
rilascio di
copia
conforme dei
documenti e
degli atti
prodotti la
parte è
obbligata al
pagamento
solo del
costo
materiale di
riproduzione.
Art. 253 (R)
Determinazione
dell'importo
e pagamento
1. L'importo
del costo e
le modalità
di pagamento
sono
determinati
dal
Segretario
generale
della
giustizia
amministrativa,
nell'ambito
di eventuali
direttive
del
Consiglio di
presidenza
della
giustizia
amministrativa,
in modo che
l'importo
sia più
basso di
quello
previsto per
il rilascio
di copie
autentiche e
le modalità
di pagamento
siano
conformi a
quelle
utilizzate
per i
diritti di
copia.
TITOLO III
Disposizioni
relative al
processo
contabile
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 254 (R)
Imposta
di bollo
1. Restano
invariate le
disposizioni
sull'imposta
di bollo
relative al
processo
contabile.
Art. 255 (R)
Procedure di
anticipo e
riscossione
delle spese
1. Nel
processo
contabile di
responsabilità
e di conto
le spese
relative
agli atti
disposti dal
magistrato
sono
anticipate
dall'erario
e sono
riscosse,
unitamente
al credito
principale,
nelle
modalità di
cui al
decreto del
Presidente
della
Repubblica
24 giugno
1998, n.
260.
Art. 256 (R)
Ordine
di pagamento
emesso dal
funzionario
1. Nel
processo
contabile il
funzionario
addetto
all'ufficio
che emette
l'ordine di
pagamento
delle spese
è
individuato
secondo il
regolamento
concernente
la
disciplina
dell'autonomia
finanziaria
della Corte
dei conti.
CAPO II
Tassa fissa
Art. 257 (L)
Tassa
fissa
1. Per le
istanze, i
ricorsi, gli
appelli, le
opposizioni
e le domande
per
revocazione
nel processo
contabile è
dovuta una
tassa fissa
di euro
1,55.
2. La tassa
non è dovuta
nel processo
ad istanza
del pubblico
ministero o
di persone
ammesse al
patrocinio a
spese dello
Stato e nel
processo in
materia
pensionistica.
Art. 258 (R)
Modalità
di pagamento
1. Sino
all'emanazione
del
regolamento
previsto
dall'articolo
196, il
pagamento è
effettuato
mediante
l'applicazione
di marche da
bollo
sull'atto
introduttivo.
2. Il
funzionario
addetto
all'ufficio
annulla le
marche,
mediante il
timbro a
secco
dell'ufficio,
e attesta
l'avvenuto
versamento
sull'atto
introduttivo.
3. Le
modalità di
pagamento
stabilite
con il
regolamento
di cui
all'articolo
196 valgono
anche per il
pagamento
della tassa
fissa.
CAPO III
Pubblicazione
di
provvedimenti
del
magistrato
Art. 259 (L)
Pubblicazione
gratuita di
provvedimenti
del
magistrato
1. Nei
processi in
materia
pensionistica
la
pubblicazione
dell'avviso
di cui
all'articolo
5, comma 3,
della legge
21 luglio
2000, n.
205, è
gratuita.
TITOLO IV
Disposizioni
relative al
processo
tributario
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 260 (R)
Imposta
di bollo
1. Restano
invariate le
disposizioni
sull'imposta
di bollo
relative al
processo
tributario.
Art. 261 (R)
Spese
processuali
nel processo
tributario
dinanzi alla
Corte di
cassazione
1. Al
ricorso per
cassazione e
al relativo
processo si
applica la
disciplina
prevista dal
presente
testo unico
per il
processo
civile.
CAPO II
Diritto di
copia
Art. 262 (L)
Diritto
di copia
1. Sino
all'emanazione
del
regolamento
previsto
dall'articolo
40, nel
processo
tributario
di primo e
di secondo
grado i
richiedenti
corrispondono
il diritto
di copia
nella misura
stabilita
con decreto
del Ministro
dell'economia
e delle
finanze in
base al
costo del
servizio.
Art. 263 (L)
Esenzione
1. Nel
processo
tributario
di primo e
di secondo
grado il
diritto di
copia non è
dovuto se la
copia è
richiesta
dall'ufficio
tributario.
Art. 264 (R)
Modalità
di pagamento
1. Sino
all'emanazione
del
regolamento
previsto
dall'articolo
196, il
pagamento è
effettuato
mediante
l'applicazione
di marche da
bollo
sull'originale.
2. Il
funzionario
addetto
all'ufficio
annulla le
marche,
mediante
timbro a
secco
dell'ufficio,
e attesta
l'avvenuto
versamento
sulla copia.
PARTE I
xNorme
transitorie
TITOLO I
Voci di
spesa
CAPO I
Contributo
unificato
nel processo
civile e
amministrativo
Art. 265 (L)
Contributo
unificato
1. Per i
processi
civili e
amministrativi
già iscritti
a ruolo o
per i quali
è stato
depositato
il ricorso
alla data
del 1° marzo
2002, una
delle parti
può
avvalersi
delle
disposizioni
della parte
II, titolo
I,
effettuando
apposita
dichiarazione
sul valore
del processo
e versando
l'importo
del
contributo
in ragione
del
cinquanta
per cento.
2. Non si fa
luogo al
rimborso o
alla
ripetizione
di quanto
già pagato a
titolo di
imposta di
bollo, di
tassa di
iscrizione a
ruolo, di
diritti di
cancelleria,
di diritti
di chiamata
di causa e
di tassa
fissa.
3. Se
nessuna
delle parti
dei processi
di cui al
comma 1 si
avvale della
facoltà ivi
prevista,
valgono le
disposizioni
vigenti
relative
all'imposta
di bollo.
4. Nei
processi
civili di
cui al comma
3, per i
diritti di
cancelleria
si applica
la tabella
allegata
alla legge
24 dicembre
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