MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI RICORSO/OPPOSIZIONE
ALL’UFFICIO del
GIUDICE DI PACE DI PALERMOCONTRO VERBALI, ORDINANZE INGIUZIONI, CARTELLE ESATTORIALI
L'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo è competente solo per le violazioni accertate nei territori dei Comuni di:
Palermo Ustica e Villabate.IL RICORSO
E’ indispensabile consegnare:
Il ricorso completo di generalità, residenza del ricorrente e motivi di contestazione del verbale, unitamente a 4 fotocopie dello stesso (totale 1 originale + 4 fotocopie, e può essere presentato anche da persona diversa dall'opponente.
L’atto per il quale si presenta opposizione (Verbale, Ordinanza, Cartella Esattoriale) va presentato in originale con tutte le parti che la compongono con particolare riferimento alla leggibilità della data di contestazione o notificazione, data dalla quale decorrono i termini per presentare opposizione (Quindi completo anche di busta di spedizione in caso di notifica del verbale a mezzo posta).
Originale o copia di eventuale ulteriore documentazione che l’opponente ritenga utile esibire al Giudice a sostegno delle argomentazioni esposte.
Il ricorso/opposizione deve essere presentato presso l’Ufficio Iscrizione del Ruolo Generale sito al Piano Terra, stanza 1-2 entro 30 o 60 gg. (a seconda del termine per proporre opposizione) dalla contestazione o notificazione dell’atto.
ATTENZIONE, L’avviso di violazione generalmente lasciato sul tergicristallo del veicolo in divieto di sosta non costituisce né contestazione e nemmeno notificazione.
Il ricorso, una volta compilato e firmato dal ricorrente, può essere depositato in cancelleria anche da persona diversa.
NOTIFICHE E COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’OPPOSIZIONE DEPOSITATA
Ai sensi dell’art. 22 Legge 689/81 l’opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il Giudice di Pace adito (art. 22 comma 4).
In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 22 comma 5).
In pratica significa che:
Se il ricorrente non è residente nel mandamento di " Palermo, Ustica e Villabate " e/o non indica un domicilio in Palermo (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro ecc.) la cancelleria non effettuerà le comunicazioni sulla data dell’udienza, sull’esito del ricorso ecc. e quindi dovrà essere il ricorrente stesso a dover assumere queste informazioni dalla cancelleria.
NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE N.191 DEL 23 DICEMBRE 2010 (FINANZIARIA 2010)
Il ricorso al Giudice di Pace in materia di Opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione, esente da ogni tassa ed imposta, dal 1° gennaio 2010 e' soggetto al pagamento del contributo unificato, determinato in base al valore della causa, nonche' delle spese forfettizzate secondo l'importo, in atto fissato in €8.00 dall'articolo 30 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115.
I processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a €2.500, sono ora soggetti al pagamento del contributo unificato, determinato nell'importo di €30.00. Pertanto per effetto dell'abrogazione del 5° comma dell'articolo 10 del T.U. in materia di spese di giustizia, sono ora soggetti al pagamento del contributo unificato il processo cautelare attivato in corso di causa, nonche' il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. Così come per effetto della disposta abrogazione del 4° comma dell'articolo 13 del T.U. in materia di spese di giustizia, sono ora soggetti al pagamento del contributo unificato, determinato in base al valore del processo e non più in misura fissa di €103.30, i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali.