Dichiarazione sul valore della causa
AVVERTENZA
Il comma 5°, art. 9, Legge n. 488/99 riporta:
"La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo unificato. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dall’attore nelle conclusioni dell’atto introduttivo".
Negli altri casi la dichiarazione può essere utilizzata solo per modifiche della domanda od utilizzo della facoltà di cui al comma 11, articolo 9, Legge n. 488/99, la dichiarazione mancante farà quindi scattare l’obbligo del contributo di cui alla lettera g) della tabella: € 930,00.