NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modifiche
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada dell'articolo 12 "Definizione e classificazione delle strade", - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)
Art. 21. - Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale.
Rilascio di informazioni (art. 11 C.s.).
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice,
provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o
trasporti eccezionali è affidato alla specialità polizia
stradale della Polizia di stato. La scorta è curata dai
corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del
trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei
servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari
è affidato all'Arma dei carabinieri. All'espletamento di
tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11,
comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi
direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al
comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente
che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento
delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le
vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una
persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione
di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria
competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le
informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento
penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria,
ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e
rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del
termine utile previsto per la presentazione della querela.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28
dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)
Art. 22. - Organi preposti (art. 12 C.s.).
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia
Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per
l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma
1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze
dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite
in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo
speciale, nonché i centri operativi autostradali, le
sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti
in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto
del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli
appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai
regolamenti interni delle stesse.
4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4,
del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e
6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui
all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di
chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad
assicurare la marcia delle colonne militari.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28
dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)
Art. 23. - Esame di qualificazione (art. 12 C.s.).
1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui
all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono
l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi
di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti
esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e)
del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3,
lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio
personale, le province per il personale delle province
stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i
requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo
11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalità e i
tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il
contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in
ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B
ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico
nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre
anni .
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della
conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale,
con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai
compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai
procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle
norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della
strada.
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita
tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio
conforme al modello allegato che fa parte integrante del
presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità
quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di
un bollo riportante l'anno solare di validità.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al
comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti
pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea
nell'ambito del territorio di competenza della
amministrazione di appartenenza.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28
dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)
Art. 24. - Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione
dell'alt (art. 12 C.s.).
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i
servizi di polizia stradale usano quando non sono in
uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è
conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente
alle seguenti caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di
15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente
la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la
rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di
larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana
di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza
dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in
lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della
direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte
inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm
se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe,
in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per
quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore
bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o
matricola che identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare
l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni
di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare
il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi
consentiti è perseguibile anche disciplinarmente
dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al
comma 1.
3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del
codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione
dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla
disciplina del codice della strada esibiscono in modo
chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma
1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o
contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata
dalla competente amministrazione.
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono
intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo
uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia
stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o
privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed
esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al
comma 1.