NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modifiche
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1.
L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza; (1)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia
municipale, nell'ambito del territorio di
competenza (2);
f) ai funzionari del Ministero dell'interno
addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e
al Corpo forestale dello Stato, in relazione
ai compiti di istituto. (1)
2. L'espletamento dei servizi di cui
all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria indicati nell'art.
57, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle
violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso
delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame
di qualificazione secondo quanto stabilito
dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale,
dell'Amministrazione centrale e periferica
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Dipartimento per i trasporti
terrestri appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in
materia di viabilità delle regioni, delle
province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di
proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle
province e dei comuni aventi la qualifica o
le funzioni di cantoniere, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro
sorveglianza;
d) dal personale dell' Ente Ferrovie dello
Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi
a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni
aeroportuali dipendenti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie
di porto, dipendenti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7. (3)
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza
della circolazione, nonché i conseguenti
servizi diretti a regolare il traffico, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e
d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte
tecniche ai veicoli eccezionali e ai
trasporti in condizione di eccezionalità,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli
enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle
richieste dagli altri organi di polizia
stradale di cui al comma 1. (1)
4. La scorta e l'attuazione dei servizi
diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente
qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare
competente.
5. I soggetti indicati nel presente
articolo, eccetto quelli di cui al comma
3-bis, quando non siano in uniforme, per
espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito
nel regolamento. (4)
(1) Inserito dalla legge n. 214 del 1°
agosto 2003, di conv. del decreto-legge n.
151/2003.
(2) Secondo l'interpretazione fornita
dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n.
488 (legge finanziaria 2000), le funzioni di
prevenzione ed accertamento delle violazioni
alle norme della circolazione, attribuite
agli "ausiliari del traffico" dall'art. 17
della legge n. 127 del 1997, comprendono i
poteri di contestazione immediata e
sottoscrizione del verbale di accertamento,
qualora essi siano stati nominativamente
designati dal sindaco; ad essi può anche
essere conferita la competenza a disporre la
rimozione dei veicoli in alcuni dei casi
previsti dal comma 2 dell'art.
158 del codice.
(3) Così modificato per legge 24 dicembre
1993, n. 537.
(4) Modificato dalla legge n. 214 del 1°
agosto 2003, di conv. del decreto-legge n.
151/2003.