NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modifiche
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9-ter.
Articolo inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocità con veicoli a motore è
punito con la reclusione da sei mesi ad un
anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione
deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dieci anni; se ne deriva una
lesione personale la pena è della reclusione
da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la
morte di una o più persone. Con la sentenza
di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo
scopo.