NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modifiche
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 8. Circolazione nelle piccole isole
(omissis)
1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio
decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti
affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere
stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di
utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485.