DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117
DISPOSIZIONI URGENTI MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA
PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della
strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative
del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di
incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia
inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino
maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonchè ulteriori norme
preordinate alla stessa finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della
salute;
Emana il seguente decreto-legge:
All'articolo 116 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal
seguente:
"Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro
2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel
biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in
composizione monocratica.".
All'articolo 117 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
il comma 1 è sostituito del seguente:
"è consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
bis. "Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.";
al comma 3, primo periodo, le parole:
"ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e
2-bis";
al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
Le disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di
patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 170 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
bis. "Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.";
dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
-bis. "Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".
All'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
al comma 6, dopo le parole: "le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le
seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su
tratti determinati,";
dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
bis. "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
"Chiunque supera di oltre 40 km/h
ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a
euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g),
h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie
ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al
quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179
comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo
presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del
citato articolo 179.";
il comma 12 è sostituito dal seguente:
"Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
Alla tabella dei punteggi allegata
all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, le parole:
|
Norma violata |
Punti |
|
Art. 142, comma 8 |
2 |
sono sostituite dalle seguenti:
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Norma violata |
Punti |
|
Art. 142, comma 8 |
5 |
All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore
violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
|
Norma violata |
Punti |
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Art. 173, comma 3 |
5 |
sono sostituite dalle seguenti:
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Norma violata |
Punti |
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Art. 173, comma 3 e 3-bis |
5 |
All'articolo 186 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"Chiunque guida in stato di
ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
con l'ammenda da euro 500 a
euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi;
con l'ammenda da euro 800 a
euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La
pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con
l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
ad un anno;
con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
bis. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2)
sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E'
fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica.
quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
al comma 5, dopo il terzo periodo è
aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma
5-bis dell'articolo 187.";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
al comma 8, primo periodo, le parole:
"del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
All'articolo 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"Chiunque guida in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a
richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
bis. Se il conducente in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1
sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E'
fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
bis. "Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
il comma 7 è abrogato;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.".
All'articolo 230, comma 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: ", con particolare riferimento all'informazione sui
rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche".
Tutti i titolari e i gestori di locali ove
si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o
altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
la descrizione dei sintomi correlati
ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare
espirata;
le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
L'inosservanza delle disposizioni di cui
al com-ma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a
trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.