Qualora la violazione
non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi dettagliati
della violazione e con l'indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve essere
notificato entro centocinquanta giorni (360
giorni se la notifica è all'estero)
all'effettivo trasgressore oppure, quando
questi non sia stato identificato, ad uno
dei soggetti obbligati in solido, secondo
quanto risulta dai registri del P.R.A. o del
Dipartimento per i trasporti terrestri
("Motorizzazione").
Si procede, inoltre, alla notifica nei
confronti dei suddetti soggetti, quando pur
essendo individuato l'effettivo trasgressore
non se ne conosce la residenza, la dimora o
il domicilio.
Peraltro, per reperire informazioni utili ai
fini della notifica del verbale sia
all'effettivo trasgressore sia agli altri
soggetti obbligati, è possibile far ricorso
alle notizie riportate presso l'Anagrafe
tributaria.
La Corte Costituzionale, con sentenza
198/1996, ha stabilito che il termine dei
150 giorni, nel caso in cui
l'identificazione dell'effettivo
trasgressore avvenga successivamente
rispetto al momento in cui la violazione è
stata commessa, decorre dalla data in cui
l'autorità è in grado di identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le
notifiche all'estero) dall'avvenuta
violazione, a meno che tale ritardo non sia
giustificato da circostanze che lo
legittimano l'obbligo di pagare si estingue
per la persona che ha ricevuto la notifica
tardiva. Ogni atto successivo da parte
dell'amministrazione sarebbe quindi
invalido. È opportuno tuttavia che tale
circostanza sia oggetto di ricorso per
questo motivo specifico, al Prefetto o al
Giudice di pace.
Tra le circostanze che giustificano il
ritardo di notifica (che devono comunque
essere riportate nel verbale) vi è ad
esempio la necessità di accertare
l'effettivo proprietario del veicolo, a
seguito della comunicazione da parte di un
precedente proprietario, raggiunto da una
notifica precedente, della vendita del
veicolo in data anteriore alla violazione;
altra ipotesi è quando, a seguito di
incidente, la violazione è successivamente
accertata a seguito delle indagini svolte
dall'organo di polizia intervenuto.
Non costituisce notifica e non è richiesto
dalla legge l'avviso lasciato sul
parabrezza, anche se corredato di istruzioni
per il pagamento; tuttavia, il pagamento
della multa nei tempi indicati dall'avviso
blocca la notifica "formale" e le maggiori
spese ad essa connesse.