Accertamento mediante apparecchi elettronici delle violazioni al Codice della Strada

Con la legge 1° agosto del 2002, n. 168, č stata espressamente disposta la possibilitā di installazione e di utilizzo di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni del superamento del limite di velocitā e del divieto di sorpasso ( artt. 142 e 147 codice della strada).

Gli organi di polizia stradale, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, possono utilizzare i suddetti dispositivi sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, informandone gli automobilisti.

Inoltre, il prefetto, con proprio provvedimento, sentiti gli organi di polizia e su parere conforme degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali (strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento, ovvero singoli tratti di esse) in cui i predetti dispositivi possono essere installati.

Ai fini dell'individuazione, il prefetto prende in considerazione :

  • la sussistenza dell'alto tasso di incidentalitā;

  • i casi in cui, data la conformazione strutturale e planimetrica delle strade e le condizioni del traffico risulti impossibile il fermo del veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluiditā del traffico e all'incolumitā degli agenti operanti e dei soggetti sottoposti a controllo.

Con il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, č stato stabilito che, a decorrere dal 30 giugno 2003, il ricorso da parte degli agenti all'accertamento elettronico č possibile anche per le violazioni dell'art. 176 del codice della strada, ovvero per le violazioni alle norme di comportamento da tenersi durante la circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane.

Il decreto-legge citato, inoltre, modifica in parte l'art. 201 del codice della strada; esso, infatti, dispone la possibilitā di utilizzo delle apparecchiature elettroniche per rilevare gli attraversamenti di incroci regolamentati con semaforo, ''indicante la luce rossa'' (art. 201 comma 1-bis e 1-ter codice della strada).

La legittimitā dell'accertamento operato č subordinata all'omologazione dell'apparecchiatura effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( accertamento avvenuto con decreto dirigenziale n. 1131 18 marzo 2004) e, a tali fini, non č necessaria la presenza degli agenti di polizia ( art. 201 comma 1-ter codice della strada).

Infine, in tutti i casi in cui per l'accertamento dell'infrazione si fa ricorso alle apparecchiature elettroniche, non č necessaria la contestazione immediata dell'illecito, e la violazione va notificata al trasgressore entro 150 giorni dalla data di accertamento ( art. 201 comma 1-bis lett. e), f), g) codice della strada).

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