Quando
si viola una delle disposizioni del codice della strada, il
d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria
e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata,
oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge
689/81 (art.1-43).
Abbiamo gia' visto, sulla scheda MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO (si veda tra i link in fondo alla
scheda) quali sono le sanzioni applicabili e le modalita' di pagamento.
Qui vogliamo invece approfondire le modalita' di contestazione e
notificazione dei verbali, nonche' le caratteristiche salienti degli
stessi. Corrediamo le varie disposizioni di legge con alcune importanti
ed autorevoli sentenze.
ORGANI RILEVATORI
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della
notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:
- in via principale la polizia stradale;
- la polizia di stato;
- l'arma dei carabinieri;
- la guardia di finanza;
- la polizia provinciale nel suo ambito;
- la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale;
- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione
ai propri compiti;
Fonte (anche per approfondimenti): codice della strada art.12
Nota sugli ausiliari del traffico
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari
del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo
Comune tramite ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 art.17
commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate
da due recenti sentenze di Cassazione, la n.18186/2006 e la
n.16777/2007.
In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende
che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di
accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto
sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto
pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione
nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).
I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare
-dipendente del comune o della societa' di parcheggio- dal
dipendente/ispettore delle societa' di trasporto. Cio' puo' essere fatto
sia riferendosi al comma dell'art.17 della legge 127/97 citato sul
verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne
specifica le competenze.
E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire
contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo' essere conferita
-dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge
488/99 art.68).
LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE
Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita'
di contestazione e notificazione delle sanzioni.
La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere
immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona
obbligata in solido al pagamento.
La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di
accertamento, che deve contenere
* data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e'
avvenuta;
* generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente
di guida, se immediatamente identificato;
* indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale,
quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
* tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
* citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
* eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede
l'inserzione;
* somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando
presso cui lo stesso puo' essere fatto e numero di conto corrente
bancario o postale che puo' eventualmente essere usato (solitamente, per
praticita', viene allegato un bollettino);
* le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
* gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente,
il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art.180 c.d.s;
* le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
* firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
* nominativo e firma degli agenti accertatori.
L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un
apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello
stesso.
Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela
di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda
l'art.2700 del codice civile). Dal punto di vista giuridico, quindi,
stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei
verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e' ininfluente
che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale.
In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.
Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con
l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.
Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto
minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la
successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle
persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta',
deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio
tali soggetti (i genitori, tipicamente). Il minorenne deve semmai essere
citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il
fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente
minore e colui al quale viene contestato il verbale.
Cio' per quanto sancito dal'art.2 della legge 689/81, dalla sentenza di
Cassazione n. 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno n.
300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.
Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati
(al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore
non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con
eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante
dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto
responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e' il
responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il
verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia
originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori
deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore,
disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le
sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il
Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.
VIZI DEL VERBALE
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e
puo' essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha
valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai
emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;
- l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e'
avvenuta l'infrazione (quando da cio' risulti pregiudicata l'esatta
identificazione del fatto);
- L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non
possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il
ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di
mancato fermo (si veda piu' avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo
di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito
identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda
piu' avanti, nella sezione "comunicazione dati conducente");
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e'
applicabile la sanzione ridotta essa dev'essere riportata);
Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli
elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a
meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Per fare
degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del
trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri
elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore
stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la
semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui
non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la
corretta indicazione del tipo e della targa. L'errore su questo elemento
(o la sua mancanza) puo' invece aiutare se vi fossero anche altri vizi
che mettessero in dubbio l'infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa
potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse
l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il
diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo
una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo' avvenire in piu'
punti perche' -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta
posti in punti diversi). Nel caso di divieto di sosta sono interessanti
alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva
di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando
non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata
commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o
piazza- non c'era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).
LA NOTIFICA DEL VERBALE
Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica
avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale
originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 (*), a tale contestazione
immediata deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100
giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti
(puo' esserlo quando non coincidente col trasgressore, il proprietario
del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio, l'utilizzatore a titolo di leasing).
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione
immediata puo' legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il
verbale dev'essere notificato in un momento successivo.
Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato
all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti
solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che
risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
La notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del
verbale) dev'essere fatta -per le violazioni commesse dal 13/8/2010-
entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti (vedi
nota *), ovvero -citando l'art.201 comma 1- da quando l'amministrazione
e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando
cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90
giorni non e' facile da stabilire perche' puo' variare da caso a caso, e
non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili
ricorsi riguardanti questo delicato punto.
Il caso di residenti all'estero, invece, il verbale dev'essere
notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati
inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.
La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei
soggetti destinatari che puo' essere desunta -a seconda dei casi- dalla
carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale
dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex
Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.
In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo
accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti
ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli
originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a
cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada
(vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono
provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore
secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in
alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.
Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano
convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio.
In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale
corriere, specificate negli avvisi di giacenza.
Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla
classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del
messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo
abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta
o la cassa comunale. Piu' avanti analizziamo queste ultime due vie che,
per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi
e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
(*) Nota importante: modifica introdotta dall'ultima
riforma del codice della strada, legge 120/2010, art.36. Il termine di
90 giorni per la notifica differita dei verbali vale per le infrazioni
commesse a partire dal 13/8/2010. In precedenza il termine era di 150
giorni.
IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI
Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale
viene inviato a casa, su di esso dev'essere specificata la motivazione
che ha reso impossibile il fermo.
Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada
all'art.201 comma 1 bis (vedi qui sotto) puo' bastare una “citazione”
dell'articolo di legge stesso, altrimenti occorre una motivazione
specifica riportata in modo chiaro.
Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo
non e' necessario:
- impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa
(rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica come
il photored e il t-red);
- sorpasso in curva o comunque vietato;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo (esempio tipico, il divieto di sosta);
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un
agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e
nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito
in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza
dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (esempio tipico i
telelaser);
- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 della
legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s. installati su
autostrade o strade extraurbane principali (esempio tipico gli
autovelox).
- rilevamento degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri
storici e alle zone a traffico limitato nonche' della circolazione sulle
corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica
previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis. (esempi tipici: le
cosiddette “porte telematiche” installate intorno alle z.t.l o presso le
corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).
- accertamenti fatti con dispositivi o apparecchi di rilevamento, anche
automatici, di vari tipi di violazioni (eccesso di velocita',
circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale,
trasporto oggetti e passeggeri sui motorini, uso del casco, circolazione
con mezzo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo).
Fonte: codice della strada art.201 comma 1 bis e suo regolamento,
come modificati in ultimo dalla legge 120/2010
In caso di rilevamento con apparecchio omologato per il funzionamento
automatico (vedi i casi contemplati sopra) l'art.201 cds specifica in
modo chiaro che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201
comma 1 ter).
Ricordiamo che gli apparecchi per il rilevamento automatico sottostanno
a regole precise di omologazione ed installazione. Nel caso vengano
posti su strade strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento
occorre l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle
ove non vige obbligo di fermo. In tal caso sul verbale solitamente
appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto
prefettizio.
Fonte: oltre all'art.201 c.d.s., art. 4 del d.l. 121/2002,
convertito nella legge 168/2002
Qui approfondimenti sulle regole d'uso di
AUTOVELOX e PHOTORED.
Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:
- accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base
della successiva ricostruzione della dinamica;
- accertatore in borghese e fuori dal servizio;
- accertatore impegnato in altre contestazioni;
- infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in
assenza del genitore o tutore responsabile;
- caso di ubriachezza o temporanea incapacita' di intendere e di volere
del trasgressore;
- impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei
modi regolamentari perche' impegnato nella regolamentazione della
circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti impegnati a
dirigere il traffico);
- impossibilita' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla
circolazione dei veicoli in transito sulla corsia (tipica nel caso di
passaggio su corsia preferenziale rilevata da un ausiliario/dipendente
della societa' di trasporto pubblico);
Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col
rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita' o del
transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il c.d.s specifica che
non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).
Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale
fotografia scattata dall'autovelox. Essa deve essere resa disponibile
dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di
invio.
NOTE PARTICOLARI
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
Come gia' detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in
mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di
mancato fermo.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia,
il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a
carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui
venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro
60 giorni dalla notifica del verbale. Questa comunicazione, obbligatoria
in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare
l'impossibilita' di dare un nome, vedi NOTA), consente all'ente
accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo
responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene
applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 272 a 1.088 euro
(aggiornata al 1/1/09).
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al
corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale,
anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori
forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.
Fonte: C.d.s. art.126 bis e sentenza corte costituzionale n.27/2005
NOTA: L'interpretazione del “valido motivo” , non specificato in
alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire
escluso il classico “non me lo ricordo”. Una recente sentenza di
Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo
cassando un caso dove il motivo c'era e appariva sensato, quello di un
proprietario (un'azienda) che si era giustificato sostenendo di non
tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da
parte dei vari dipendenti. Il principio enunciato dai giudici e' che “il
proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione
dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che
dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai
quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacita'
d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti
delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa
per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in
guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identita'
del conducente” (Cassazione, 13748 del 12/6/07).
Il concetto e' ulteriormente ribadito dalla sentenza di Cassazione
n.10786 del 24/4/2008 che sancisce un lapidario principio: l'obbligo
di comunicazione NON si assolve semplicemente dichiarando di non essere
in grado di indicare i dati del conducente ma soltanto con la
comunicazione completa delle informazioni richieste. Il proprietario in
pratica non puo' giustificare la mancata identificazione con problemi
organizzativi, e la regola vale sia per le persone giuridiche (ditte,
scuole guida, etc,) sia per quelle fisiche.
Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verita' rari
-se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il
furto del veicolo. Il campo e' aperto, quindi, e fare un ricorso su
questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione
soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.
Ricordiamo, inoltre, che la Corte Costituzionale ha piu' volte sancito
la legittimita' costituzionale dell'art.126 bis (ordinanze 244/2006 e
165/2008).
CONTEGGIO DEI 90 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA
Come gia' detto il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle
mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro
90 giorni (per infrazioni commesse dal 13/8/2010, in precedenza era di
150 giorni) dalla sua identificazione. Detto termine decorre dalla
data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio' non sia
possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto
solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.).
Questo momento puo' pertanto non coincidere con precisione con la data
dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.
Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte
-tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i
dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).
In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 90
giorni partono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno
dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente,
dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente,
il verbale viene notificato una seconda volta a quest'ultimo entro 90
giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio
accertatore.
Cio' a meno che la "comunicazione dati conducente" venga firmata
direttamente dal conducente che si "autodichiara" tale. In questo caso
la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente
comminata la decurtazione punti.
Fonte: C.d.s. Art.201, sentenza corte costituzionale
n.198/1996 e circolare Min.Trasporti n.300/A/1/33792/109/16/1 del
14/9/2004 (sulla notifica del secondo verbale).
E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso
deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali
preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data
di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale
data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in
cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il
destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei
60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene
notificato a lui, a terzi o per giacenza postale (vedi sotto).
Fonte: Art. 149 c.3 Codice procedura civile
legge 890/82 (notifica postale)
Sentenze corte costituzionale n.477/2002, 28/2004 e 97/2004
Circolare Ministero Interno n.300/A/1/26466/127/9 del 20/8/07
NOTIFICA A SOGGETTO DIVERSO DALL'OBBLIGATO
La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle
mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente
incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda) , purche' non
minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;
In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica-
in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico
dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che
potrebbero indicarne il contenuto).
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che
accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve
ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate
tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di
notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto
l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima
raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della
legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo
c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato
personalmente al destinatario.
Fonte: art.139 codice di procedura civile
art.7 legge 890/82 modificato dalla legge 31/2008 art.36 commi 2 quater
e quinquies
E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione
n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere
e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non
solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle
altre persone abilitate a ricevere l'atto. La relata di notifica, in
sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone.
Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo
cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in
luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” ,
sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di
tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della
notifica.
Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza
(riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario)
non puo' invece essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma
semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese
risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il
d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita'
sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA PER GIACENZA
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per
irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de destinatario o dei terzi di
cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita
l'atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio
postale. Il destinatario dev'essere messo al corrente di detto deposito
con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r.
Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica
si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello
dell'affissione all'albo comunale (vedi nota*).
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha
piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene
accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa
(escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per
avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge
prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di
notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale
(inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere
sulla porta. In questo caso la notifica si da' per eseguita decorsi 10
giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso deve comunque
rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche'
ritorna al mittente).
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando
l'amministrazione puo' dimostrare il regolare invio (e/o affissione)
degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo
il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza
dell'atto e della sua notifica. Questo e' un concetto molto importante,
a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una
notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso
l'ente emittente e l'ufficio postale.
(*) Nota importante
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due
tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal
messo comunale o ufficiale giudiziario si da' per perfezionata decorsi
10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque
dall'invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo
scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia' i 10
giorni vengono conteggiati.
Fonti: Codice procedura civile artt.140 e 149
art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento)
legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge
80/2005
sentenza corte costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso
necessario per perfezionare la notifica per giacenza).
IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE
Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il
verbale vero e proprio ma un semplice preavviso. Esso, che solitamente
riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non
sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il
quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale
preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto
al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente
accertatore.
E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di
pagare la multa senza l'aggiunta dei costi di notifica del vero e
proprio verbale.
Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo
carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende
opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo del vero e
proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla
base di quest'ultimo.
La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il
concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso
la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.
QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU' DI UNA
Il codice della strada dispone che quando con un'azione od omissione
si violano diverse disposizioni o si commettono piu' violazioni della
stessa disposizione si puo' subire la sola sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata fino al triplo. Trattasi dell'istituto
della continuazione, previsto anche all'art. 81 del codice penale e
applicabile non solo alle multe per il codice della strada, ma a tutte
le sanzioni amministrative in base all'art. 8bis della l. 689/1981,
norma dalla quale si ricava anche il principi secondo cui: "le sanzioni
amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della
reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili
ad una programmazione unitaria". Ad esempio: se ricevo 'a raffica' molte
multe relative ad uno stesso autovelox sollevate quotidianamente nello
stesso mese sulla strada per andare a lavorare, è plausibile che non mi
sia accorto della presenza di quell'autovelox. Pertanto, trattandosi di
una violazione commessa in lasso di tempo ristretto, posso chiedere al
giudice che consideri quelle violazioni come una unica violazione e così
pagarne soltanto una, quella più grave, moltiplicata per tré.
Questa regola, comunque, non riguarda le violazioni compiute nell'ambito
delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato (Ztl),
specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte
telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono
quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.
Tuttavia, nella pratica, si sono registrati alcuni temperamenti a questa
eccezione diretti a evitare un'applicazione di una massa di sanzioni a
carico di un utente che non si accorge, se non quando riceve la prima
sanzione, di avere un permesso scaduto oppure di entrare in una zona a
traffico limitato. Vedi: ordinanza della Corte Costituzionale 26 gennaio
2007 n.14 sull'unicità della condotta; sentenze del Giudice di pace di
Livorno n.778/2008 e del Giudice di pace di Pisa n. 3398/2007, che
prevedono la nullità delle multe plurime successive alla prima anche in
Ztl, se non immediatamente contestate.
Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni,
bensi' questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa. Solo
il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra' poi
eventualmente concedere l'applicazione di questa norma, ovvero della
sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
Fonte: codice della strada, art.198
Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la
legge prevede che la sanzione puo' essere applicata solo per OGNI
periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e' previsto un
tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).
Fonte: codice della strada, artt.6 e 7 ed art.158 comma 7
NOTIFICA AL PROPRIETARIO CHE HA VENDUTO L'AUTO PRIMA DELL'INFRAZIONE
Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in
caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell'infrazione
non era piu' proprietario ne' obbligato solidale puo' comunicare la cosa
all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli
estremi dell'atto di cessione o vendita del mezzo.
L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, puo'
rinnovare la notifica all'effettivo proprietario. In questo caso tale
seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui
l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine
di prescrizione.
Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di
targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l'ufficio puo'
procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto
multato. In questo caso l'ufficio accertatore puo' trasmettere gli atti
al Prefetto (per l'archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla
corretta notifica entro i termini suddetti.
Fonte: Regolamento dell' art.201 del codice della strada
Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di
“autotutela”, ovvero di tentativo stragiudiziale di ottenere
l'annullamento di un verbale palesemente errato. E' bene presentare
l'istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine
di 60 giorni utili per il classico ricorso, presentando lo stesso
qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.
Puo' essere utile al riguardo la lettura della scheda VENDITA AUTO,
MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA: COSA FARE:
clicca qui
NOTIFICA A CONDUCENTE DI AUTO CON TARGA STRANIERA
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso
un'infrazione al codice della strada il conducente puo' effettuare
immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo
caso non potra' successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo
della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato
dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico
europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri
casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita' di
ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle
dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il
versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo
amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del
contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una
delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di
guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto
stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di
assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga,
etc.).
In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale
viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi
procedere all'esazione coattiva nei confronti del soggetto residente
all'estero.
Fonte: Sito dell'ACI e codice della strada art.207