Norme
attuative del Decreto Legislativo 274/2000
Va ricordato poi, in ultimo, che con un Decreto del 6 aprile 2001 del Ministero di Grazia e Giustizia, è stato adottato un regolamento di attuazione di questa normativa che ha introdotto due principi: il primo è che, ancor prima della presentazione della relazione finale delle indagini da parte della Polizia Giudiziaria, prevista dall'articolo 11 del D.L.vo 274, è possibile che il Pubblico Ministero chieda gli atti che la Polizia Giudiziaria abbia compiuto;
e infine, che la Polizia Giudiziaria nel trasmettere la relazione finale delle indagini svolte, trasmetta anche tutti i fascicoli, il corpo di reato e altri oggetti eventualmente sequestrati, che non
devono essere custoditi altrove.