Relazione al Decreto del Presidente della Repubblica:
"Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della Legge 24 novembre 1999, n. 468, concernenti i giudici di pace."

(approvato dal Consiglio dei Ministri il 2.6.2000)

Nel modificare la legge 21 novembre 1991, n.374, recante istituzione del giudice di pace, la legge 24 novembre 1999, n. 468, con l'articolo 22, ha previsto che, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, siano emanate, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al capo I della citata legge 24 novembre 1999, n.468. Tale capo concerne, tra l'altro, e per quanto in particolare interessa, le potestà regolamentari che il governo è chiamato ad esercitare, l'ammissione al tirocinio di coloro che aspirino ad assumere le funzioni di giudice di pace, il loro tirocinio e la loro nomina, nonché i meccanismi di decadenza, dispensa e di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Peraltro, benché più di uno degli enunciati aspetti siano già stati oggetto di precedente regolamento, emanato con D.P.R. n. 404/1992, si è reso indispensabile rivisitare, per gli adeguamenti resi necessari dalla nuova legge, anche le disposizioni introdotte con il precedente regolamento. Sul piano formale, per garantire maggiore leggibilità alla normativa, è apparso appropriato abrogare (Articolo 20) il precedente regolamento, riproponendo, nel nuovo articolato, quegli enunciati non destinati ad essere influenzati dalle modifiche legislative. La presente relazione, conformandosi all'impostazione dello schema, riproporrà, ove necessario, anche quelle osservazioni utili al chiarimento di aspetti rimasti sostanzialmente invariati rispetto al D.P.R. n.404/1992.

Sono state accolte le osservazioni che il Consiglio di Stato ha formulato nell'esprimere il parere favorevole indicato nel preambolo.

L'articolo 1 ha contenuto meramente definitorio.

L'articolo 2 considera che la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nel prosieguo indicata come "legge", all'articolo 4, dispone che le proposte per la nomina dei giudici di pace, e quindi la valutazione delle domande degli aspiranti a tale incarico, siano effettuate dai consigli giudiziari integrati da cinque "rappresentanti" designati, a seguito di intese, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto. La previsione regolamentare lascia interamente all'autonomia dei consigli dell'ordine dei vari distretti le modalità di formazione delle intese e di composizione delle loro rappresentanze in seno al consiglio giudiziario. Si è reso, poi, necessario fissare il numero dei soggetti da designare individuando, in particolare, un adeguato numero di componenti supplenti, significativamente ampio, tale da consentire di far fronte anche alle sostituzioni previste dall'articolo 10 quater della legge. In attuazione alla norma di legge citata, si è reso necessario prevedere un meccanismo di individuazione del circondario in relazione al quale individuare i supplenti chiamati a rilevare i rappresentanti iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto a valutazione.

All'articolo 3 si indicano, per relationem, i requisiti per la designazione dei rappresentanti dei consigli dell'ordine, richiamando le lettere a), b) e c) dell'articolo 5 della legge che enunciano i requisiti per la nomina a giudice di pace. Sarebbe, infatti, incongruo che la persona investita del potere di scelta versi, ipoteticamente, in condizioni tali da precluderne la designazione a giudice di pace. Si è previsto di individuare il requisito di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni quale garanzia di idonea esperienza delle persone chiamate a ricoprire il delicato incarico.

Con l'articolo 4 si specificano le modalità della designazione. Nel comma 1 si è posto un limite esterno al potere di designazione prevedendo che ciascun consiglio dell'ordine non possa esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di supplente. La previsione per la quale ciascun consiglio dell'ordine dovrà esprimere almeno due componenti supplenti, si correla all'esigenza di far fronte alle sostituzioni previste dall'articolo 10 quater della legge. I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, che la designazione deve indicare l'ordine nel quale i supplenti subentrano in sostituzione dei componenti effettivi e che il presidente del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, mentre il comma 3 prevede che, in caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, deve essere designato un nuovo rappresentante.

L'articolo 5, comma 1, risponde all'esigenza di una verifica delle condizioni stabilite dagli artt. 2, 3 e 4, verifica che si è rimessa al consiglio giudiziario nella sua composizione originaria. Il comma 2 dello stesso articolo dispone poi che i componenti laici cessino dalla carica unitamente ai magistrati eletti al consiglio giudiziario, così esplicitando un principio comunque ricavabile dalla legge.

Con l'articolo 6, ribadito che l'ordine di ingresso nel consiglio giudiziario dei rappresentanti supplenti nominati dai consigli dell'ordine è quello indicato in sede di designazione, si dispone che, mancando tale indicazione, si tiene conto del criterio di maggiore anzianità di iscrizione nell'albo.

Con l'articolo 7 si pone un termine alle operazioni di designazione da parte dei consigli dell'ordine, in modo da consentire il rispetto degli ulteriori termini per il coordinato svolgimento del procedimento di nomina.

L'articolo 8 disciplina le scansioni temporali cui devono uniformarsi gli adempimenti che la legge intesta al presidente della corte d'appello allorquando si determino vacanze nella pianta organica dei giudici di pace. La natura degli adempimenti ha suggerito di sollecitare l'autorità a procedere agli adempimenti a partire da un anno prima del verificarsi delle vacanze prevedibili e, in ogni caso, di provvedervi immediatamente nei casi di vacanze determinate dall'insorgere di situazioni non prevedibili. L'opportunità di non ingenerare interpretazioni che interferiscano con la esegesi della disciplina di fonte primaria, ha suggerito di astenersi dal disciplinare le modalità attraverso le quali il presidente della corte d'appello veicolerà i dati concernenti gli adempimenti di sua competenza al Ministero ed al Consiglio superiore della magistratura. Ciò anche considerando che, a ciascun organo, nell'ambito delle prerogative che gli appartengono, non è precluso indicare le più funzionali modalità per conseguire lo scopo di una tempestiva e compiuta informazione.

Con l'articolo 9 si è previsto che i requisiti per la nomina debbano essere posseduti alla data della deliberazione di nomina del Consiglio superiore della magistratura.

Con l'articolo 10 si è voluto fornire una indicazione precisa delle dichiarazioni da inserire nella domanda. Nel procedimento previsto dall'articolo 4 della legge manca, infatti, un bando che uniformi i comportamenti degli interessati, e la procedura potrebbe frammentarsi tra i vari distretti di corte d'appello. In tale situazione è apparso indispensabile disciplinare la materia con fonte regolamentare. Si è stabilito che l'interessato possa dichiarare che taluno dei requisiti per la nomina "è in corso di perfezionamento", e, cioè, che, pur non essendo posseduto alla data della domanda, verrà ad esistenza prima della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, così rispettando il principio posto dall'articolo 9 del presente regolamento. Ci si è preoccupati di evitare la possibilità che la medesima persona possa essere ammessa a frequentare il tirocinio in relazione ad una determinata sede mentre ha già in corso il tirocinio per un'altra sede. La gestione di un complesso meccanismo di verifica dei presupposti di ammissione, ha suggerito di prevedere la eventualità che il Consiglio superiore della magistratura individui, con circolare, le più utili formalità che rendano più agevole, anche con l'ausilio di supporti informatici, le procedure a partire dalla ricezione della domanda, alla nomina ed agli adempimenti successivi.

L'articolo 11 ha valore prevalentemente ricognitivo, riaffermando in linea di principio il potere del Consiglio superiore e del consiglio giudiziario di compiere anche d'ufficio gli accertamenti necessari per riscontrare l'effettiva sussistenza dei requisiti all'atto della nomina.

Con l'articolo 12 il regolamento fornisce i criteri per determinare la graduatoria sulla base della quale individuare gli aspiranti da ammettere al tirocinio: l'aver svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, aver svolto, per un pari periodo, la professione forense, aver svolto funzioni notarili, aver insegnato materie giuridiche nelle università, aver svolto funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono i parametri attraverso cui garantire un efficace meccanismo selettivo idoneo a garantire in pari tempo che l'individuazione risponda a criteri oggettivi e predeterminati e che, insieme, si consegua l'obiettivo di affidare la delicata funzione a chi abbia conseguito sufficiente esperienza e professionalità. La possibilità, poi, che in relazione a due o più aspiranti, non si riveli dirimente l'applicazione dei criteri indicati, ha indotto a prevedere, in ultima istanza, il residuo criterio dell'anzianità anagrafica, applicato conformemente all'indicazione di cui all'articolo 3 l.n.127/97, sostituito dall'articolo2 della l.n.191/98.

L'articolo 13 disciplina i criteri di formazione della graduatoria di idoneità all'esito del prescritto periodo di tirocinio. Un tale ulteriore scrutinio si impone anche perché, ai sensi dell'articolo 4 della legge, è possibile ammettere al tirocinio un numero di interessati superiore ai posti da coprire e fino ad un numero non superiore al doppio di tali posti. Il meccanismo per apprezzare il grado di preparazione degli aspiranti alla nomina a giudice di pace è inteso alla valutazione della preparazione professionale quale desumibile dalle relazioni finali da approntarsi, congiuntamente, ad opera dei magistrati affidatari. Si è, poi, ritenuto di prevedere la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura adotti le opportune determinazioni intese ad uniformare i criteri utili alla migliore valutazione degli aspiranti. Proprio in tale alveo si è ritenuto di accogliere, in parte, il suggerimento contenuto nel parere favorevole del Consiglio di Stato, indicando la possibilità che l'organo di autogoverno della magistratura preveda lo svolgimento di una prova da tenersi all'esito della partecipazione ai corsi previsti dalla legge. Il sistema, senza determinare quei superflui appesantimenti della procedura che sarebbero derivati dalla rigida formalizzazione, in sede regolamentare, di procedure valutative, consente di utilizzare, con la duttilità necessaria, anche lo strumento delle prove finali quante volte esse appaiano funzionali alla migliore valutazione degli aspiranti. I criteri già individuati all'articolo 12 si pongono come suscettibili di essere presi in considerazione a parità di merito, residuando, infine, quel criterio di anzianità anagrafica applicato come descritto a commento dell'articolo 12. Con l'articolo 14 si è inteso regolamentare quanto previsto dall'articolo 10 ter, comma 2, primo periodo, della legge che impone, allorquando si renda vacante una sede, di dare priorità a coloro che già siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio. Solo dopo aver interpellato costoro sarà possibile, nell'ipotesi di esito negativo, procedere alla pubblicazione della vacanza.

L'articolo 15 contempla il caso previsto dall'articolo 10 ter, comma 2, secondo periodo, della legge per disciplinare l'eventualità in cui convergano, relativamente ad una stessa sede vacante, domande di ammissione al tirocinio e domande di trasferimento. Al fine di ottimizzare il procedimento si prevede che le domande di trasferimento siano rivolte al presidente della corte d'appello nel cui distretto si determina la vacanza. Ciò affinché tale organo possa inoltrarle, insieme alle domande di ammissione al tirocinio, al Consiglio superiore della magistratura per le determinazioni di cui alla norma di legge citata.

Con l'articolo 16 si è inteso regolamentare l'integrazione del consiglio giudiziario con la rappresentanza dei giudici di pace. Ed infatti, per quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge e dal comma 4 dell'articolo 9 della legge, la composizione del consiglio giudiziario è destinata ad arricchirsi con la presenza di un rappresentante dei giudici di pace del distretto quante volte l'organo collegiale sia chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per un successivo quadriennio ovvero sia chiamato a decidere in materia di decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca di un giudice di pace del distretto. La circostanza che l'individuazione del rappresentante dei giudici di pace deve avvenire su base distrettuale e che tale rappresentante sia poi chiamato a comporre, nei casi previsti dalla legge, il consiglio giudiziario, ha suggerito di prevedere un meccanismo elettorale da svolgersi in occasione delle elezioni previste per il consiglio giudiziario e, in quanto compatibili, con le medesime modalità previste per quella consultazione elettorale. Il fatto, poi, che la previsione dell'integrazione del consiglio giudiziario, nei termini ora indicati, sia stato indotto dalla legge 468/99 e che, di conseguenza, occorre procedere ad una prima individuazione del rappresentante dei giudici di pace, ha suggerito il regime transitorio disciplinato dal comma 2. Tale regime prevede che la prima consultazione elettorale sia svincolata dal rinnovo dell'intero consiglio giudiziario, si svolga entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento e che gli eletti cessino dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati. Il termine di quarantacinque giorni tiene conto dell'osservazione formulata, in proposito, dal Consiglio di Stato.

L'articolo 17 reca la rubrica Procedimenti in casi di decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari. Con l'introduzione delle disposizioni di tale articolo del regolamento, si è inteso dare norme di attuazione rese necessarie dall'essenziale previsione dell'articolo 9 della legge. L'articolo da ultimo citato disegna un procedimento che affida al Presidente della corte d'appello l'onere di attivare il consiglio giudiziario affinché tale organo possa, a sua volta, formulare le sue proposte al Consiglio superiore della magistratura cui compete, infine, di assumere i provvedimenti di decadenza, dispensa, ammonimento, censura o revoca da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia. L'esigenza di dare attuazione all'impianto legislativo, anche nella parte in cui esprime talune esigenze irrinunciabili di garanzia per il destinatario dei provvedimenti, si è misurata con quella di giungere in tempi utili, alla stregua della durata dell'incarico onorario, alla decisione. Di qui una cadenza scandita a partire dal momento in cui il presidente della corte d'appello riceve, e fa iscrivere in apposito registro, la notizia, non manifestamente infondata, suscettibile di attivare i suoi poteri ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie. La necessità di garantire una difesa non formale, ha imposto di prevedere un meccanismo di contestazione dell'addebito a fronte del quale l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze. Una sensibile accelerazione dell'iter si è inteso prevedere individuando il termine di quarantacinque giorni entro il quale il presidente della corte d'appello, che non ritenga destituita di fondamento la notizia, deve presentare le sue proposte al consiglio giudiziario. Allo stesso scopo è rivolta l'introduzione del termine di tre mesi entro i quali tale ultimo organo è tenuto a deliberare le proposte da rivolgere al Consiglio superiore della magistratura. Il quadro delle garanzie si completa con la previsione della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un appartenente all'ordine giudiziario in funzione di difensore. Ciò consente al magistrato onorario di essere assistito, ove lo ritenga, anche da un giudice professionale. Si recepisce, così, una prassi interpretativa già adottata dal Consiglio superiore della magistratura e che merita di essere seguita tenuto conto della maggiori possibilità che, in tal modo, si offrono all'interessato di individuare una persona che goda della sua fiducia. Il comma 9 è stato introdotto considerando che il Consiglio di Stato, nel richiamato parere, ha osservato essere appropriato indicare un termine perentorio entro il quale debba essere adottato il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge, decorso il quale, se l'interessato vi consenta, il procedimento si estingue.

L'articolo 18 prevede la procedura da adottarsi nei casi in cui il giudice di pace sia sottoposto a misura cautelare personale. In tal caso l'esigenza di addivenire ad una pronuncia di sospensione che assume connotati meramente ricognitivi rispetto al verificarsi di un evento che rende necessaria la sospensione, giustifica l'essenzialità del procedimento. All'esito del procedimento innanzi al Consiglio superiore, gli atti sono trasmessi direttamente al consiglio giudiziario per l'inizio della procedura disciplinare. Il comma 4 dell'articolo di cui si discute prevede, considerando la generale potestà cautelare riconducibile all'Amministrazione, secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere, che il giudice di pace possa essere sospeso nei medesimi casi in cui la sospensione facoltativa potrebbe essere disposta nei confronti di un magistrato ordinario. Correlata a tale ultima previsione è quella dell'ultimo comma in base alla quale il pubblico ministero è tenuto, quando abbia esercitato l'azione penale nei confronti di chi ricopra l'ufficio di giudice di pace, a renderne edotto, anche indicando la relativa imputazione, il presidente della corte d'appello presso il cui distretto l'imputato svolge le sue funzioni.

Con l'articolo 19, norma di carattere transitorio, si prevede che i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento saranno, conformemente ad una prassi interpretativa peraltro già adottata sulla base della legge, trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvederanno ai sensi del comma 6 e seguenti dell'articolo 17.

L'articolo 20, tenuto conto che il presente regolamento include la disciplina in precedenza oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n.404, prevede l'abrogazione del citato decreto.

Torna all'inizio del documento

 

 

*       Chi è il Giudice di Pace

*   Pianta organica Giudici di Pace

*       Il Giudice di Pace sul territorio

*       Come si diventa Giudice di Pace

*       Il procedimento per la conferma

*       Cosa fa il Giudice di Pace nella materia civile

*       Cosa fa il Giudice di Pace in materia penale

*       La persona davanti al Giudice di Pace penale

*       Il procedimento davanti al Giudice di Pace penale

*       Raccolta di note e circolari della Direzione Generale Giustizia Civile

*       D.P.R. "Regolamento"

*       Circolare del C.S.M. per la nomina dei Giudici di Pace