Il Giudice di Pace, dal 1° ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1° gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
La persona davanti al Giudice di Pace Penale
Introduzione
schematica sul procedimento davanti al Giudice di Pace Penale
Finalità
della legislazione ed articolazione degli interventi
Istituti
processuali non applicabili ai reati di competenza del Giudice di Pace
Reati
di competenza del Giudice di Pace
Indice
dei reati di competenza Penale
Autonomia
investigativa della Polizia Giudiziaria
Attività
di indagine della Polizia Giudiziaria
Reati
perseguibili a querela di parte
Ricorso
immediato al Giudice di Pace
Assunzione
della qualità di imputato
Chiusura
delle indagini preliminari
Altre
funzioni della Polizia Giudiziaria