Ricorso immediato al Giudice di Pace

Accanto a questa procedura che potremmo definire ordinaria, che vede nelle funzioni di Polizia Giudiziaria estrinsecarsi attraverso l'acquisizione della notizia di reato, nella autonomia investigativa e nell'obbligo di riferire con relazione finale, entro quattro mesi, i punti fondamentali, il legislatore ha apportato un'altra innovazione molto forte anche da un punto di vista culturale più che procedurale e operativo, nel senso che ha introdotto l'istituto del ricorso diretto al giudice di pace.

Con questo istituto, la persona lesa da un reato, può rivolgersi direttamente al giudice di pace, chiedendo che sia chiamata a risponderne una persona individuata come autore, indicando le circostanze di tempo e di luogo ed anche gli elementi di prova acquisiti o che comunque si ritengano utili alla celebrazione del processo davanti al giudice di pace.

Con questo istituto del ricorso diretto al giudice di pace, viene saltata completamente la funzione di Polizia Giudiziaria, per cui questo organismo non viene minimamente toccato, perché non interessato nè alla fase delle indagini nè alla fase della celebrazione del processo. 

Ciò nonostante però è da tener conto che, proprio alla luce di una legislazione successiva, introdotta con la legge 397/2000, relativa alle investigazioni preventive, è possibile vedere una intersecazione tra queste due normative, cioè l'istituto del ricorso diretto al giudice di pace e l'acquisizione diretta da parte della persona che è parte lesa di un reato delle prove di reato, così come da parte della persona accusata di aver commesso un reato, di ricorrere all'acquisizione di prove a sua discolpa.

E' perciò evidente, che, anche in questa ipotesi, la Polizia Giudiziaria, o comunque tutti gli Uffici di Polizia, seppur indirettamente, possono essere interessati da questa normativa sulle investigazioni preventive, la quale prevede che le persone abilitate ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., gli avvocati ed i loro sostituti ed anche i periti incaricati di operazioni tecniche, possono esperire delle attività di indagine, delle investigazioni sia verbali che scritte con il rispetto, però, di determinate prescrizioni che possono essere così sinteticamente riassunte: una delle più importanti, ad esempio, è la necessità che l'investigatore privato che avvicina una persona, fornisca non solo le proprie generalità ma anche l'incarico ed il motivo per cui chiede queste notizie e, nella formulazione delle domande, non può però chiedere all'interessato quali siano state le domande che, in merito allo stesso fatto, abbia avuto dalla Polizia Giudiziaria.

Allo stesso modo, gli organi di Polizia Giudiziaria che investigano su un fatto costituente reato, non possono, nell'avvicinare una persona che ha fornito notizie o informazioni ad un investigatore privato, chiedere quali siano state le domande poste e le risposta date. E quindi questa reciproca tutela di autonomie investigative è uno dei capisaldi di questa legislazione.

Legislazione che ha anche funzione preventiva nel senso che, l'incaricato di una persona, può svolgere queste indagini anche nella previsione che l'affidatario, il committente, possa essere oggetto di un'indagine su un reato. Altra ipotesi importante è che l'acquisizione delle notizie di reato, specie per quanto concerne l'incidentalità stradale, può intersecarsi con la legislazione di cui alla legge 241 del 1990 sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione.

A tal fine, è necessario, che gli organi di Polizia Stradale, ai quali vengono richieste informazioni su un incidente stradale, chiedano che l'istanza sia corredata dalla normativa di riferimento ed, in particolar modo, se essa va ricondotta alle previsioni dell'articolo 21 comma 4° del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che è una chiara estrinsecazione della legge 241 e quindi operante in sede amministrativa, oppure, invece, trattasi di una investigazione difensiva per una ipotesi di reato.

Questa ulteriore indicazione della legislazione di riferimento, è fondamentale per conoscere su quale itinerario la persona intenda muoversi, cioè se intenda muoversi come attivazione di un istituto di ordine amministrativo relativo alla legislazione sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, oppure, invece, sta procedendo per indagini difensive relative ad una ipotesi di reato.

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Cosa fa il Giudice di Pace in materia penale

La persona davanti al Giudice di Pace Penale

Introduzione schematica sul procedimento davanti al Giudice di Pace Penale

Finalità della legislazione ed articolazione degli interventi

Istituti processuali non applicabili ai reati di competenza del Giudice di Pace

Reati di competenza del Giudice di Pace

Indice dei reati di competenza Penale

Autonomia investigativa della Polizia Giudiziaria

Attività di indagine della Polizia Giudiziaria

Reati perseguibili a querela di parte

Assunzione della qualità di imputato

Chiusura delle indagini preliminari

Altre funzioni della Polizia Giudiziaria

Definizioni alternative

Modifiche alle pene edittali

Violazione degli obblighi

Conclusione

Glossario

 

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