Istituti processuali non applicabili ai reati di competenza del Giudice di Pace

Nel formulare la nuova disciplina per i reati di competenza del giudice di pace, il legislatore si è preoccupato di coordinarla con la disciplina generale facente capo al Codice di Procedura Penale.

A tal fine, ha indicato in maniera analitica quali siano gli istituti ordinari della Procedura Penale, non applicabili ai reati di competenza del giudice di pace.

Dall'elenco, quelli che risultano di maggiore rilievo sono: l'arresto in flagranza, l'incidente probatorio, ed i procedimenti speciali.

Ciò significa che nella fase delle indagini la Polizia Giudiziaria, deve ricordare che qualora accerti reati di competenza del giudice di pace, non può procedere all'arresto in flagranza sia nella condizione obbligatoria che in quella facoltativa, anche se la legislazione precedente prevedeva come possibile questa misura; così come nella fase procedimentale non è possibile chiedere l'incidente probatorio, né ricorrere ai procedimenti speciali di cui all'art.444 e seguenti del C.P.P.

Quest'ultima esclusione, poi, come vedremo, è giustificata dal fatto che la nuova disciplina ha introdotto dei propri procedimenti speciali che quindi mal si conciliano con la possibilità di ricorrere ai procedimenti speciali ordinari del C.P.P.

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Cosa fa il Giudice di Pace in materia penale

La persona davanti al Giudice di Pace Penale

Introduzione schematica sul procedimento davanti al Giudice di Pace Penale

Finalità della legislazione ed articolazione degli interventi

Reati di competenza del Giudice di Pace

Indice dei reati di competenza Penale

Autonomia investigativa della Polizia Giudiziaria

Attività di indagine della Polizia Giudiziaria

Reati perseguibili a querela di parte

Ricorso immediato al Giudice di Pace

Assunzione della qualità di imputato

Chiusura delle indagini preliminari

Altre funzioni della Polizia Giudiziaria

Definizioni alternative

Modifiche alle pene edittali

Violazione degli obblighi

Conclusione

Glossario

 

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