Istituti processuali non applicabili ai reati di competenza del
Giudice di Pace
Nel formulare la nuova disciplina per i reati di competenza del giudice di pace, il legislatore si è preoccupato di coordinarla con la disciplina generale facente capo al Codice di Procedura Penale.
A tal fine, ha indicato in maniera analitica quali siano gli istituti ordinari della Procedura Penale, non applicabili ai reati di competenza del giudice di pace.
Dall'elenco, quelli che risultano di maggiore rilievo sono: l'arresto in
flagranza, l'incidente probatorio, ed i procedimenti speciali.
Ciò significa che nella fase delle indagini la Polizia Giudiziaria, deve ricordare che qualora accerti reati di competenza del giudice di pace, non può procedere all'arresto in flagranza sia nella condizione obbligatoria che in quella facoltativa, anche se la legislazione precedente prevedeva come possibile questa misura; così come nella fase procedimentale non è possibile chiedere l'incidente probatorio, né ricorrere ai procedimenti speciali di cui all'art.444 e seguenti del C.P.P.
Quest'ultima esclusione, poi, come vedremo, è giustificata dal fatto che la nuova disciplina ha introdotto dei propri procedimenti speciali che quindi mal si conciliano con la possibilità di ricorrere ai procedimenti speciali ordinari del C.P.P.
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Cosa fa il Giudice di Pace in materia penale
La persona davanti al Giudice di Pace Penale
Introduzione
schematica sul procedimento davanti al Giudice di Pace Penale
Finalità
della legislazione ed articolazione degli interventi
Reati
di competenza del Giudice di Pace
Indice
dei reati di competenza Penale
Autonomia
investigativa della Polizia Giudiziaria
Attività
di indagine della Polizia Giudiziaria
Reati
perseguibili a querela di parte
Ricorso
immediato al Giudice di Pace
Assunzione
della qualità di imputato
Chiusura
delle indagini preliminari
Altre
funzioni della Polizia Giudiziaria
Definizioni
alternative
Modifiche
alle pene edittali
Violazione
degli obblighi
Conclusione
Glossario
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