Il processo celebrato davanti al giudice di pace, nel caso di accertata colpevolezza della persona contro cui si procede, può terminare con la condanna in riferimento però a delle pene particolari, nel senso che le pene che il giudice di pace può comminare non sono di ordine detentivo, ma sono riferite a due nuovi istituti così definiti: "permanenza domiciliare" o "lavori di pubblica utilità".
E' possibile però che il processo davanti al giudice di pace non arrivi a compimento perché
viene definito prima, mediante ricorso a due istituti di definizione alternativa, anche questi fortemente innovativi perché non hanno precedenti nell'ordinamento giuridico.
Il giudice di pace, infatti, può decidere di non procedere per la particolare tenuità del fatto, quando rileva che comparando la gravità del fatto per cui si procede e le conseguenze a cui andrebbe incontro la persona responsabile, per le sue particolari condizioni soggettive o oggettive, porta un disvalore, nel senso che la tenuità del fatto non giustifica le conseguenze particolarmente gravi a cui si andrebbe incontro.
In questa ipotesi, quindi, il giudice può sentenziare di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto.
Questo istituto è espressamente previsto dall'articolo 34 del D.L.vo 274 che, senza ombra di dubbio, fornisce poi le chiavi di lettura, sia da un punto di vista formale che sostanziale, delle finalità perseguite dal legislatore e delle condizioni che legittimano il ricorso a questo istituto.
La possibilità di ricorrere all'istituto della definizione alternativa è subordinata all'acquisizione del consenso da parte della persona offesa dal reato, nel senso che qualora la persona offesa dal reato manifesti, o abbia manifestato, l'intenzione e la volontà di dover procedere oltre, il giudice di pace non può ricorrere a questo istituto di definizione alternativa.
Se è stata esercitata l'azione penale è necessario, inoltre, acquisire la disponibilità a questa definizione alternativa anche da parte dell'imputato.
E' ovvia, quindi, la diversa tutela che interviene nel senso che quando è esercitata l'azione penale, il legislatore si è preoccupato di tutelare anche la persona a cui è stata attribuita la responsabilità del reato, seppur nella fase delle indagini, e quindi la possibilità di ricorrere alla definizione alternativa senza celebrazione del processo, solo una volta acquisita la sua disponibilità.
Altro istituto, ancora più rilevante, di definizione alternativa, è addirittura quello della esclusione del reato per l'avvenuta condotta riparatoria o risarcitoria, nel senso che il giudice di pace può dichiarare la esclusione del reato, nel caso in cui abbia acquisito la certezza che la persona offesa sia stata risarcita del danno, causato da parte della persona responsabile del fatto illecito; addirittura è sufficiente anche l'acquisita volontà della persona responsabile a procedere all'azione di risarcimento.
In tal caso il giudice di pace può sospendere il procedimento, in attesa di verificare che la persona responsabile proceda al risarcimento.
Questo istituto di definizione potremmo definirlo di ordine consensuale, nel senso che stimola la composizione bonaria della lite sfociata nel fatto penale tra le parti, certificando l'avvenuta riparazione del danno ingiusto subito dalla persona offesa.
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Cosa fa il Giudice di Pace in materia penale
La persona davanti al Giudice di Pace Penale
Introduzione
schematica sul procedimento davanti al Giudice di Pace Penale
Finalità
della legislazione ed articolazione degli interventi
Istituti
processuali non applicabili ai reati di competenza del Giudice di Pace
Reati
di competenza del Giudice di Pace
Indice
dei reati di competenza Penale
Autonomia
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Attività
di indagine della Polizia Giudiziaria
Reati
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Ricorso
immediato al Giudice di Pace
Assunzione
della qualità di imputato
Chiusura
delle indagini preliminari
Altre
funzioni della Polizia Giudiziaria