In conclusione, la disciplina introdotta dal D.L.vo 274 cosa significa per gli organi di Polizia Giudiziaria?
Innanzi tutto richiede livelli di professionalità maggiori per questi reati di competenza del giudice di pace, in quanto la riconosciuta totale autonomia investigativa da parte della Polizia Giudiziaria e la determinazione di obblighi perentori, entro cui definire le indagini, è sicuramente un riconoscimento di maggiore autonomia e responsabilità, che deve essere bilanciato con livelli di professionalità maggiori, perché
tutta la fase di acquisizione delle notizie di reato nella fase delle indagini, esclusa l'ipotesi di quei pochi atti che sono esperibili a richiesta della Polizia Giudiziaria e da autorizzazione del Pubblico Ministero, è così autonoma da essere particolarmente responsabilizzante.
Inoltre, è da tener conto poi che questa visione culturale di maggiore innovazione, va spalmata sull'intera normativa, perché anche il riconoscimento formale della possibilità di ricorrere alle funzioni di Pubblico Ministero, il che significa da parte della Polizia Giudiziaria, seguire la notizia di reato dalla sua acquisizione fino alla celebrazione del processo, significa il doversi preparare ad affrontare questa nuova sfida con la consapevolezza che anche questa funzione nuova ha una importanza fondamentale, non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche da un punto di vista di immagine dell'amministrazione di appartenenza.
E' necessario poi tener conto che questi reati, cosiddetti minori, passati alla competenza del giudice di pace, molto spesso non sono di facile individuazione e di accertamento.
Per alcuni reati, come per esempio la incidentalità stradale, ove il concorso di colpa è la norma, va tenuto presente che, seppure la Polizia Giudiziaria è attivata a querela e, quindi, con questo istituto è delineata chiaramente la parte del querelato e la parte del querelante, è necessario tuttavia che nella fase di acquisizione del reato, anche prima della querela, ma proprio in vista della possibilità della stessa, gli atti di accertamento siano particolarmente obiettivi ed approfonditi, al fine poi di avere a disposizione materiale sufficiente per delineare le responsabilità e partecipazione dei soggetti.
E' necessario poi modificare, per la Polizia Giudiziaria, delle procedure ormai consolidate, che prevedevano
nell'acquisizione di notizie di reato verbalizzate, come si suol dire, nel senso che, specie per la circolazione stradale o per la circolazione ferroviaria o per altri fatti il cui accertamento veniva definito all'atto dell'acquisizione della notizia, mediante una verbalizzazione, esperita poi con la modulistica ordinaria, ove non sempre la dicitura è particolarmente ampia, ma è quasi riferita a sintesi estrema, la necessità che questa verbalizzazione venga accompagnata da un'altra serie di elementi di indagine,
perché è assolutamente impossibile pensare che una verbalizzazione stringata e di estrema sintesi possa assurgere al rango di relazione finale di indagine.
Per queste ragioni gli organi di polizia che dovessero per esempio trovarsi ad accertare guida in stato di ebbrezza, guida in condizioni di alterazione psico-fisica, con l'entrata in vigore della legislazione fissata al 2 gennaio 2002, non possono più limitarsi alla semplice composizione del verbale, ma devono necessariamente, oltre a rispettare i termini delle relazioni finali, accompagnare la stessa con una relazione in grado di delineare chiaramente la personalità verso cui si procede, e tutti gli altri elementi obiettivi in cui il fatto è maturato.
Questa, sicuramente, è la via necessaria per far sì che una semplice verbalizzazione possa assurgere al rango di relazione finale.
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Cosa fa il Giudice di Pace in materia penale
La persona davanti al Giudice di Pace Penale
Introduzione
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Finalità
della legislazione ed articolazione degli interventi
Istituti
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Reati
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Indice
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Autonomia
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Reati
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Assunzione
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