Il cittadino davanti al Giudice di Pace: come e perchè
Come si va davanti al Giudice di Pace
Le modalità del processo davanti al giudice
di pace sono ridotte al minimo di forme e contenuti per quanto riguarda il
processo civile ed è previsto che anche le regole per il processo penale saranno
semplificate al massimo. Il processo è regolato dal codice di procedura civile,
modificato proprio a seguito della istituzione del giudice di pace.
Nel codice di procedura civile, la parte che chiama in causa (cita in giudizio)
è definita "attore", quella che è chiamata in giudizio è definita "convenuto".
L'atto con il quale si inizia la causa è chiamata "citazione". Per iniziare una
causa civile davanti al giudice di pace occorre esporre nella citazione i fatti
della causa e le richieste che si avanzano e notificarla alla parte contro la
quale si agisce, a mezzo di un ufficiale giudiziario (presso il Tribunale) o
messo
(presso
l'Ufficio
del Giudice di Pace).
La citazione normalmente è predisposta da un avvocato che deve assistere e
difendere chi sta in giudizio.
Il cittadino può rivolgersi anche direttamente al giudice di pace, il quale
ascolta i fatti e le richieste fattegli e li raccoglie in un verbale che svolge
la funzione della citazione.
Il processo si svolge secondo le norme del codice di procedura e si conclude,
normalmente, con una sentenza contro la quale la parte che ha avuto torto può
fare appello al tribunale nel cui
circondario
è compreso l'ufficio, tranne che la causa non sia stata decisa secondo equità.
Contro questa sentenza inappellabile e contro la sentenza di appello è
possibile, poi, proporre il ricorso per
cassazione.
Il giudice di pace al quale ci si deve rivolgere è quello competente per
territorio
secondo le regole del codice di procedura: in via generale, si tratta del
giudice di pace nel cui territorio si trova il luogo di residenza del convenuto,
cioè della parte che viene chiamata in causa; ovvero, il luogo di residenza
dell'attore ma soltanto se il convenuto non ha in Italia nessun recapito
(residenza, domicilio, dimora).
In via facoltativa, che può valere soltanto se il convenuto non contesta, ci si
può rivolgere anche al giudice di pace nel cui territorio si trovano luoghi
alternativi: come, ad esempio, quello dove si è adempiuta un'obbligazione (fatto
un pagamento, consegnata una cosa) o dove si trovano i beni per le cause di
servizi condominiali.
Il cittadino che va in causa, attore o convenuto che sia, ha l'obbligo di essere
assistito e difeso da un avvocato.
L'avvocato ha diritto a vedersi corrisposto il compenso per la sua prestazione
professionale secondo una notula compilata sulla base delle tariffe,
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia a seguito di
delibera del Consiglio nazionale forense. L'ammontare dei diritti e degli
onorari per gli avvocati sono, in via generale, proporzionati al valore della
controversia e sono fissati per scaglioni.
Davanti al giudice di pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno
dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a €
516,45 o quando il giudice lo autorizza, su richiesta dell'interessato, in
considerazione della natura ed entità della causa.
Da un punto di vista tributario, per tutte le questioni il cui valore non supera
€ 1.033, comprensivi degli eventuali interessi, il processo davanti al giudice
di pace è un servizio sostanzialmente gratuito, perché tutti gli atti ed i
provvedimenti relativi a tali questioni sono esenti da ogni
imposta o tassa
e da ogni spesa di qualsiasi specie e natura.
Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è
assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la
difesa a carico dello Stato.
Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre fare domanda alla apposita
Commissione presso il tribunale nel cui circondario si trova il giudice di pace
davanti al quale si deve svolgere la causa.
Le condizioni economiche per poter essere ammesso al gratuito patrocinio sono
valutate dalla Commissione in via equitativa con riferimento all'ammontare del
reddito di chi fa domanda ed alla ragionevole previsione di esito positivo della
causa.