IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
nella seduta del 22 luglio 1998, ha approvato la seguente circolare:
Circolare per la nomina dei giudici di pace
Capo I
Pubblicità del bando
Par. 1
Modalità di pubblicità del bando.
1. - I Presidenti delle Corti d'appello, nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, richiedono ai sindaci dei comuni interessati di pubblicizzare il numero dei posti assegnati nell'ambito del rispettivo territorio, quali stabiliti nella delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 22 luglio 1998, mediante affissione nell'albo pretorio del comune, con invito alla presentazione della domanda entro sessanta giorni.
2. - I Presidenti delle Corti d'appello provvedono a trasmettere la presente circolare alle Amministrazioni regionali ed a richiedere ai Presidenti dei tribunali di procedere ad analogo adempimento con riguardo agli Uffici giudiziari del circondario, agli Ordini professionali interessati, al Provveditorato agli studi, alle Università, alle Amministrazioni comunali e provinciali, alla Prefettura, all'Intendenza di Finanza, ai Comandi dei Carabinieri, alla Questura.
3. - Il Presidente del Tribunale di Roma provvede all'adempimento di cui al comma che precede in riferimento a tutti i Ministeri ed alle altre pubbliche Amministrazioni con sede in Roma.
4. - I Presidenti di Corte d'appello procedono ad ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea allo scopo.
Capo II
Requisiti per la nomina o per la conferma.
Domanda di nomina o di conferma.
Par. 2
Requisiti per la nomina
1. - Per conseguire la nomina a giudice di pace è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della
Repubblica;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva e non
sia stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
e) abbia la idoneità fisica e psichica;
f) abbia una età non inferiore ai 30 e non superiore ai 70 anni. Il limite
minimo di età non opera se avvocati o notai;
g) abbia la residenza in un comune della circoscrizione del Tribunale ove ha
sede l'ufficio del giudice di pace o dichiari di assumerla prima della nomina da
parte del Consiglio superiore della magistratura. Tale requisito non è richiesto
nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni
notarili.
2. - Tali requisiti devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio Superiore della magistratura.
3. - E' necessario, inoltre, che l'aspirante abbia cessato, o si impegni a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.
Par. 3
Domande per la nomina o per la conferma nell'ufficio.
1. - Le domande per il conseguimento della nomina ovvero della conferma a giudice di pace, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1994, n. 673, in relazione ai posti vacanti devono essere redatte e sottoscritte dagli aspiranti, a pena di inammissibilità, esclusivamente sull'apposito modulo allegato al bando di concorso - in originale e in copia - diretto al Consiglio superiore della magistratura - VIII commissione - e devono essere presentate nelle ore di ufficio o fatte pervenire, in piego raccomandato al Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio per il quale l'aspirante intende concorrere, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. - L'interessato deve presentare distintamente domanda riferita a ciascun ufficio di giudice di pace nel quale chiede la nomina, con esclusione di un ordine di preferenza delle domande nelle diverse sedi richieste anche se ricomprese nel medesimo distretto di Corte d'appello.
4. - Il Consiglio superiore della magistratura si riserva di esaminare le domande di nomina secondo l'ordine che sarà ritenuto maggiormente utile a soddisfare le esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
5. - L'amministrazione non assume responsabilità in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabile a colpa dell'amministrazione stessa.
6. - Gli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda di nomina, oltre a dichiarare il proprio cognome e nome, autocertificheranno, sotto la loro responsabilità, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (e successive modifiche), utilizzando il modulo allegato al bando di concorso, il possesso dei seguenti requisiti e titoli di preferenza, ed eventualmente quelli che tra essi sono in corso di perfezionamento:
1) il luogo di residenza con la eventuale indicazione, qualora non corrisponda con un comune rientrante nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace per il quale si concorre, dell'impegno ad assumervi la residenza in caso di nomina;
2) la data e luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.c.;
6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;
7) l'albo di iscrizione, se avvocato o procuratore, ovvero il collegio di appartenenza se notaio;
8) le cause di estinzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e le cause di cancellazione o di radiazione dall'albo per gli avvocati e i procuratori nonchè di destituzione per i notai;
9) l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell'art. 5, co. 1 lettera h e co. 6 della L.21 novembre 1991 n. 374, il nominativo o la denominazione del datore di lavoro e la dichiarazione di impegno a cessare tale attività prima della cessazione di tali funzioni;
10) l'eventuale stato di quiescenza;
11) l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità prevista nell'art. 8 della L. 21.11.1991 n. 374;
12) la dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 8 bis della L. 21.11.1991 n. 374;
13) l'impegno a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti all'atto della designazione di giudice di pace;
14) l'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche onorarie, e il relativo periodo
15) l'esercizio della professione forense o delle funzioni notarili e il relativo periodo;
16) l'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali e il relativo periodo
17) le funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e il relativo periodo;
18) le funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione e il relativo periodo;
19) le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e il relativo periodo;
20) l'ufficio del giudice per il quale viene presentata la domanda;
21) il numero di codice fiscale;
22) il luogo ove l'aspirante desidera che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate con specificazione del numero telefonico e di telefax. In assenza di dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza;
23) l'appartenenza ad associazioni;
24) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675;
Par. 4
Autenticazione della domanda
1. - La domanda deve recare la sottoscrizione autentica ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15
Par. 5
Trattamento dei dati personali
1. - Il Consiglio Superiore della Magistratura acquisisce e tratta i dati personali necessari alle valutazioni rilevanti ai fini della nomina.
Par. 6
Modalità di presentazione della documentazione attestante
il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza
1. - La documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge n. 374/91, con esclusione di quella acquisita d'ufficio dall'amministrazione, deve essere inviata direttamente al Consiglio superiore della magistratura entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta di nomina prevista al par. 12 della presente circolare
2. - Gli aspiranti che rivestano la qualifica di giudice di pace in carica sono esonerati dall'adempimento di tale formalità con riferimento ai documenti già in possesso dell'amministrazione.
3. - Qualora il titolo sia costituito dall'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili esso va comprovato, rispettivamente, mediante il certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati, ovvero al collegio notarile.
4. - L'idoneità fisica e psichica dell'interessato a ricoprire l'ufficio del giudice di pace ai sensi dell'art. 5 della legge n. 374 del 1991 deve essere attestata dal certificato medico rilasciato dall'Unità Sanitaria competente per territorio o da un medico militare.
5. - Per il possesso del requisito della laurea si richiede il diploma originale di laurea, ovvero la copia autentica di esso, oppure, in loro assenza, il certificato sostitutivo.
Capo III
Attività istruttoria. Proposte di nomina da parte
dei Consigli giudiziari integrati
Par. 7
Integrazione e convocazione dei Consigli giudiziari
1. - I Presidenti delle Corti di Appello devono prendere contatto con i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati per sollecitare l'avvio, ove non ancora verificatosi, e la definizione delle procedure per le designazioni integrative previste dagli artt. 1 e segg. del D.P.R. n.404 del 1992, affinché i Consigli Giudiziari, nella composizione integrata, possano operare non appena scaduto il termine della presentazione delle domande.
2. - I Presidenti delle Corti d'Appello, decorsi i termini per la presentazione delle domande, provvedono a convocare, con urgenza, Consigli Giudiziari nella composizione integrata di cui all'art. 4 della legge n. 374 del 1991 ed agli artt. 1 - 5 del D.P.R. n. 404 del 1992
Par. 8
Attività istruttoria dei Consigli giudiziari
1. - I Consigli Giudiziari, ex art. 18 della legge n. 241 del 1990 provvedono ad acquisire d'ufficio i seguenti documenti relativi agli aspiranti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato del casellario giudiziario;
c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale e presso la Pretura del circondario dove è compreso il
Comune di residenza;
d) certificazione del godimento dei diritti civili e politici;
e) certificato di residenza.
2. - I Consigli Giudiziari assumono, d'ufficio, tramite il Prefetto, informazioni sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di altre cause ostative previste dalla legge o dalla circolare, nonché sull'insussistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia
3. - I Consigli Giudiziari, in riferimento alle domande di conferma, acquisiscono il parere dal Presidente del Tribunale in ordine alla qualità e quantità del lavoro svolto, riferito in particolare alla puntualità nella celebrazione delle udienze ed al rispetto dei tempi procedurali ed a quanto altro utile per la valutazione dell'aspirante e alla sussistenza del requisito dell'idoneità psichica e fisica.
4. - I Consigli Giudiziari possono richiedere ai Presidenti dei Tribunali ogni ulteriore utile informazione ad integrazione dell'istruttoria compiuta.
Par. 9
Criteri di formulazione delle proposte
di nomina e di conferma.
1. - I Consigli Giudiziari, nel formulare le proposte di nomina o di conferma, in particolare, devono motivare:
a) il possesso da parte dei candidati dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 5 della legge 374/91 e, in particolare, per gli aspiranti alla conferma, in ordine alla quantità e qualità del lavoro svolto secondo quanto precisato;
b) l'inesistenza di cause di incompatibilità e di altre cause ostative e di fatti e circostanze che, tenuto conto per gli aspiranti alla conferma dell'attività svolta, e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia e, in particolare;
c) l'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, prestigio ed esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze di servizio, avuto riguardo anche dell'attività svolta dai medesimi.
2. - Non devono essere proposti per la nomina o per la conferma:
a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi dall'incarico di conciliatore, vice-conciliatore, vice-pretore, vice-procuratore e giudice di pace, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra essi ricompresi i magistrati, i quali siano stati destituiti dall'incarico ricoperto;
b) gli aspiranti che svolgano funzioni di magistrato onorario aggregato alle sezioni stralcio dei tribunali ordinari, di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti (fatta eccezione per i conciliatori ed i vice-conciliatori), a meno che si impegnino a cessare da dette funzioni all'atto della designazione a giudice di pace;
c) coloro che non hanno conseguito un giudizio favorevole ai fini della conferma.
3. - I Consigli Giudiziari devono formulare un numero complessivo di proposte pari al triplo dei posti assegnati ad ogni ufficio, qualora ciò sia reso possibile dal numero delle domande.
4. - I Consigli giudiziari, nella formulazione delle proposte, devono privilegiare gli aspiranti in possesso dei titoli preferenziali secondo l'elencazione di cui al 4° comma dell'art. 5 della legge n. 374 del 1991 e nell'osservanza delle direttive di cui al paragrafo seguente, tenuto conto delle risultanze documentali e dell'attività istruttoria espletata
Par. 10
Valutazione dei titoli di preferenza
1. - I Consigli giudiziari valutano i titoli di preferenza nell'osservanza del disposto dell'art.5, 5° comma, della L. n. 374 del 1991 e tra gli aspiranti in possesso dei requisiti devono essere preferiti con priorità assoluta quelli di essi che abbiano positivamente espletato l'ufficio di giudice di pace ovvero, ordinando in subordine le ulteriori funzioni elencate nel 4° comma del citato art. 5, secondo l'ordine previsto da detta norma.
2. - I Consigli giudiziari, in caso di parità dei titoli preferenziali, devono privilegiare l'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività precedente in relazione al migliore esercizio della funzione giudiziaria, sulla scorta della documentazione presentata
Par. 11
Trasmissione delle proposte di nomina
1. - I Consigli Giudiziari non appena hanno concluso l'esame delle domande, provvedono a trasmettere con sollecitudine le proposte di nomina e di conferma al Csm, corredandole delle domande degli interessati, dei documenti acquisiti d'ufficio, nonché‚ delle informazioni assunte. E ciò, comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Par. 12
Comunicazione della proposta di nomina
e revoca della domanda.
1. - La proposta di nomina formulata dalla competente commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata all'aspirante a mezzo telefono o telefax nel luogo indicato nella domanda (par. 3, comma 6, n. 16).
2. - L'eventuale revoca della domanda di nomina dovrà pervenire al Consiglio superiore a mezzo telefax entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione indicata al comma primo.
3. - Il mancato deposito, nei termini previsti al par. 6, comma 1, della presente circolare, della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza previsti per la nomina costituisce causa di revoca della proposta di nomina da parte della competente commissione consiliare.
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