A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in
sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito.
Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile
molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che
non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere
le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale
temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica
quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a
responsabilità disciplinare.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un
rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità
cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
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