Articolo I.   Il procedimento per la conferma


 

Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.

La conferma può essere richiesta anche dal magistrato onorario che ha superato i 70 anni di età, tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il 75° anno di età.

Il giudice di pace che vuole essere confermato presenta, almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico, domanda di conferma diretta al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente della corte di appello, nel cui distretto è compreso l'ufficio per il quale la conferma è richiesta.

Contestualmente richiede al presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro svolto. Il presidente del tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 30.7.2002)

Il Presidente della corte di appello, nel cui distretto ha sede l'ufficio del giudice di pace per il quale è stata chiesta la conferma, non procede, salvo diversa valutazione del presidente stesso, alla pubblicazione di tale posto in attesa che si definisca il procedimento di eventuale conferma.

In ogni caso le domande di conferma hanno la priorità rispetto alle domande di ammissione al tirocinio e alle domande di trasferimento di sede.

Ai fini della conferma è necessario che il competente Consiglio giudiziario integrato esprima un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio, basandosi sull'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che sulla quantità statistica del lavoro svolto.

Il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità del Consiglio giudiziario integrato e del parere del presidente del tribunale territorialmente competente, verifica oltre che la sufficienza della preparazione tecnico professionale e la diligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio, anche l'attualità del requisito necessario alla nomina consistente nella capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di giudice di pace.

La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

I giudici di pace confermati, in servizio alla data del 12 marzo 2001, possono essere ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico, fermo restando il limite massimo dei 75 anni di età (art. 20 della Legge 13.2.2001, n.48).

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