
Autovelox
Il Ministero dell'Interno ha
pubblicato una Direttiva (del 14/8/09)
allo scopo di migliorare la sicurezza
stradale e diminuire il numero di
incidenti causati da eccessiva velocita'.
Tra le altre cose, la Direttiva detta
istruzioni operative per l'utilizzo
degli apparecchi di rilevazione della
velocita', si' da regolare, uniformare
ed ottimizzare le attivita' di
controllo.
Si tratta di una sorta di "riassunto" di
tutte le norme esistenti sul tema, che
qui riportiamo con nostre integrazioni,
anche giurisprudenziali.
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e
rilevare la velocita' istantanea o media
(tutor). Devono essere approvati
(omologati) dal Ministero dei trasporti.
I fissi sono solitamente omologati per
il funzionamento automatico senza la
presenza dei vigili, e possono essere
installati solo su determinate strade
(vedi piu' avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati
direttamente dalla polizia non ci sono
particolari limitazioni, li si puo'
trovare su qualsiasi strada.
Gli apparecchi di misurazione della
velocita' non sono soggetti a taratura
periodica in senso tecnico, poiche' la
normativa (legge 273/91) riguarda
soltanto i controlli metrologici
effettuati su apparecchi di misura di
tempo, distanza e massa.
Devono pero' essere sottoposti a
controlli di funzionalita' con
periodicita' precisata dal costruttore
nel manuale d'uso. Sia per gli
apparecchi fissi che mobili il controllo
deve comunque avvenire come minimo con
cadenza annuale, da parte del
costruttore -se abilitato- o dai centri
di taratura.
Sul fatto che non sia necessaria la
taratura del singolo apparecchio
(concetto ribadito piu' volte dal
Ministero) si e' espressa anche la
Cassazione con sentenza 16757/07. Fanno
fede, e sono sufficienti, le
omologazioni del modello-tipo e le
verifiche periodiche fatte nei termini
previsti dai manuali d'uso.
Sul tema "carenza di controlli", "mafunzionamenti",
"difetti di costruzione" degli
apparecchi, merita citare alcune altre
sentenze di Cassazione (12843/09 e
13114/09), che sanciscono come sia a
carico del ricorrente la prova a
sostegno (non basta una mera
affermazione o ipotesi). Ne' in tal
senso conta la mancata indicazione, sul
verbale, di frasi che attestino che la
funzionalita' del singolo apparecchio
sia stata sottoposta a controllo
preventivo e costante durante l'uso.
Esse non sono obbligatorie.
Le omologazioni ministeriali dispongono
le modalita' d'uso (automatico o
manuale), l'obbligo di presidio da parte
delle pattuglie, le periodicita' di
controllo.
I piu' diffusi apparecchi che possono
funzionare in modalita' automatica senza
la presenza degli agenti (quindi senza
obbligo di fermo) sono:
VELOMATIC 512: decreto omologazione 8
aprile 2009 n.35388
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24
dicembre 2004 n.4130
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27
giugno 2006 n.903 con successive
estensioni
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione
16 maggio 2005 n.1123 e successive
estensioni
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione
16 maggio 2005 n.1122 e successive
estensioni
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12
marzo 2009 n.1281
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo
2009 n.1279
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto
omologazione 11 luglio 2008 n.57772
TRAFFISTAR SR 520: decreto omologazione
4 giugno 2008 n.47177
SICVE (tutor): decreto omologazione 24
dicembre 2004 n.3999 e successive
estensioni
etc.etc.
Per visionare i decreti di
omologazione:
clicca qui
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere
utilizzati unicamente dagli organi
che svolgono funzione di polizia
stradale, quindi da
- in via principale Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del territorio
di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia
municipale, nell'ambito del territorio
di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno
addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
I suddetti organi devono anche redigere
e sottoscrivere i verbali, nonche'
convalidare le foto fatte dagli
apparecchi.
Alle societa' private possono essere
affidate unicamente attivita'
sussidiarie all'accertamento, quali -per
esempio- la rimozione dei rullini
fotografici, lo sviluppo e la stampa
delle foto (alla presenza di un
operatore dell'organo di polizia), la
memorizzazione dei dati e la
predisposizione degli stampati per le
procedure di notifica (compresi i
verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre
essere utilizzate prestazioni di
personale tecnico.
Gli apparecchi possono anche non essere
non di proprieta' dell'organo
utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da
societa' i cui contratti prevedono anche
la manutenzione;
- presi in comodato da altre
amministrazioni o dagli enti proprietari
o concessionari delle strade, con
contratti che possono prevedere anche la
manutenzione.
Alla velocita' rilevata va applicata una
percentuale di riduzione del 5% di
minimo 5 km/h
POSIZIONAMENTO
Gli apparecchi fissi a funzionalita'
automatica (a distanza) possono
essere installati su autostrade e strade
extraurbane principali (rispettivamente
tipo A e B).
Per le strade extraurbane secondarie e
urbane di scorrimento (tipo C e D)
occorre la disposizione del Prefetto,
che deve individuare i tratti di tali
strade ove puo' essere possibile l'attivita'
di controllo remoto del traffico (vedi
Art.4 Dl 121/2002).
Sulle strade urbane di quartiere e
locali (tipo E ed F) non e' invece
consentito l'uso di apparecchi
automatici. Su di esse e' possibile solo
attivita' di controllo con intervento
diretto della polizia (anche attraverso
apparecchi a rilevazione manuale).
Ricordiamo che per gli apparecchi a
funzionalita' automatica a distanza,
stante apposita omologazione, non e'
obbligatoria la presenza degli agenti e
non e' prevista la necessita' di fermare
il veicolo, in deroga a quanto prevede
in modo generico il c.d.s. (vedi piu'
avanti).
Stessa cosa per gli apparecchi mobili
a funzionalita' automatica. In
questo caso gli apparecchi possono
essere alloggiati dentro un'auto in
sosta fuori della carreggiata, oppure su
cavalletti o su strutture removibili.
L'ultima riforma al codice della strada
(legge 120/2010 art.25) ha inoltre
previsto che gli apparecchi a
funzionalita' automatica non possano
essere installati -fuori dai centri
abitati- a meno di un km dal cartello
che impone il limite di velocita'. Un
decreto ministeriale, che
presumibilmente integrera' le
disposizioni gia' esistenti, dovra'
fissarne la modalita' di posizionamento
ed uso. Frattanto il Ministero
dell'interno, con circolare del
12/8/2010 n.300/A/11310 ha confermato
che questa distanza minima vale solo per
gli apparecchi che funzionano in modo
automatico (senza la presenza del
vigile) e solo nei casi in cui il limite
di velocita' derivi dalla presenza di un
segnale e non sia, quindi, un limite
generale legato al tipo di strada o
riferito ad un particolare veicolo. Per
le extraurbane e autostrade, quindi,
questa disposizione non vale a meno che
l'apparecchio (autovelox o tutor) non
sia installato in un tratto con un
limite di velocita' diverso da quelli
ordinari.
Gli apparecchi mobili utilizzati con
la presenza degli agenti
(compresi quelli ad uso
manuale) possono invece essere usati su
tutte le strade, sia urbane che
extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane
principali nonche' su strade extraurbane
secondarie ed urbane di scorrimento
segnalate dal Prefetto, non e'
necessaria la contestazione immediata
ne' che sul verbale siano precisate le
motivazioni del mancato fermo (basta il
riferimento al Cds art. 201 o al decreto
prefettizio, vedi piu' avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle
urbane, locali e in generale quelle non
segnalate dal Prefetto, la contestazione
differita e' ammessa solo se
l'apparecchio -direttamente controllato
dall'agente di polizia- consente
l'accertamento solo dopo che il veicolo
e' passato, oppure se sia impossibile
fermare lo stesso in tempo utile, nei
modi regolamentari e in sicurezza. In
questi casi il verbale deve richiamare
l'art.201 comma 1 bis lettera e) del
codice della strada (che prevede questi
casi di deroga all'obbligo di fermo) e
deve citare le modalita' di controllo
che legittimano il mancato fermo.
Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi'
come le auto sulle quali sono
eventualmente posti gli apparecchi,
devono risultare ben visibili, oltre che
segnalate (vedi piu' avanti).
In tutti gli altri casi diversi da
quelli ora detti, la contestazione
deve essere immediata, quando possibile,
ed il verbale deve eventualmente
indicare con chiarezza le motivazioni
del mancato fermo.
Nota importante: Le strade
extraurbane che attraversano un centro
abitato diventano, a seconda delle loro
caratteristiche e a prescindere da chi
ne abbia la proprieta' e la gestione,
urbane di scorrimento, urbane di
quartiere o locali. Nel primo caso gli
apparecchi automatici potrebbero essere
installati solo dietro autorizzazione
del Prefetto. Negli ultimi due casi,
invece, non sarebbe possibile alcuna
rilevazione automatica.
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le
postazioni di controllo e rilevazione
della velocita' siano preventivametne
segnalate e ben visibili. Anche le
pattuglie eventualmente presenti devono
essere ben visibili.
L'indicazione della segnalazione,
inoltre, deve apparire anche sul verbale
(Ministero trasporti, pareri del 4/3/08
e 4/2/08).
A seguito della riforma del 2007 (d.l.
117/07) il Ministero dei trasporti ha
pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che
ha definito le modalita' di
segnalazione.
Devono essere segnalati tutti i
dispositivi di rilevamento che
funzionano da “fermi”, ovvero autovelox
(fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono
esclusi i sistemi di rilevamento “a
inseguimento”, ovvero utilizzati da
un'auto o moto in movimento.
La segnalazione puo' avvenire con
cartelli stradali temporanei o
permanenti, segnali luminosi a
messaggio variabile oppure
dispositivi di segnalazione luminosa
installati su veicoli. Per le
postazioni mobili possono essere
utilizzate segnalazioni fisse solo
se il posizionamento della
postazione sia stata pianificata e
NON abbia carattere occasionale ma
avvenga con una certa sistematicita'
(*)
Essi devono essere di forma rettangolare
di dimensione e colore variabile a
seconda del tipo di strada, in
conformita' con le disposizioni del
regolamento attuativo degli articoli 39
e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere
riportata l'iscrizione “controllo
elettronico della velocita'” oppure
“rilevamento elettronico della
velocita'” , eventualmente integrata con
il simbolo o la denominazione
dell'organo di polizia stradale che
attua il controllo. I segnali luminosi
installati sulle autovetture possono
contenere iscrizioni sintetiche tipo
“controllo velocita'” oppure
“rilevamento velocita'”.
Nessuna norma fissa distanze minime
precise tra il segnale e l'apparecchio
rilevatore. Viene solo detto che i
segnali devono essere posizionati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove
avviene la rilevazione, in modo da
garantire il tempestivo avvistamento
della postazione di controllo, sia in
relazione al tipo di strada che alla
velocita' locale predominante. La
distanza massima e', in ogni caso, 4 km.
Tuttavia il ministero dell'interno ha
ribadito (*) che si possano prendere in
considerazione, per stabilire la
distanza “adeguata”, le distanze minime
indicate nel regolamento attuativo
dell'art.39 del codice della strada per
i segnali di prescrizione, ovvero 250
metri sulle autostrade e strade
extraurbane principali, 150 metri sulle
strade extraurbane secondarie e urbane
di scorrimento (con velocita' superiore
a 50 km/h) e 80 metri sulle altre
strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e
la postazione di rilevamento vi siano
intersezioni che comporterebbero la
ripetizione dello stesso. Tuttavia, se
cio' avviene, la ripetizione e'
necessaria. Non e' invece previsto che
vi siano apposti segnali indicanti la
“fine” della prescrizione.
Tale interpretazione e' stata confermata
anche dal Ministero dei Trasporti
(parere del 21/4/09), che ha precisato
anche che le modalita' operative di
controllo devono essere stabilite dal
Prefetto.
Sui box che contengono gli apparecchi
fissi devono essere collocati dei
cartelli di indicazione. Se la
postazione e' situata sopra il livello
della strada il segnale e' apposto sul
portale su cui gli apparecchi sono
installati.
Rilevante la sentenza di Cassazione
penale n.11131/09 che ha evidenziato,
per alcuni casi calabresi di autovelox
nascosti e non segnalati, il reato di
truffa.
clicca qui
(*) Fonti, oltre alla legge:
- Decreto ministeriale del 15/8/2007
- Circolare ministeriale del 20/8/2007
- Direttiva Ministero dell'interno
14/8/2009 (300/A/10307/09/144/5/20/3) e
suo allegato
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come gia' visto, norme, disposizioni
varie e giurisprudenza hanno sempre di
piu' affrancato l'apparecchio autovelox
-soprattutto quello omologato per uso
automatico- dal generico obbligo di
fermo e dalla necessita' di presidio da
parte delle pattuglie di polizia.
Vediamo il quadro. Prima di tutto e'
lo stesso codice della strada,
all'art. 201 comma 1 bis, ad
elencare tra i casi per i quali la
contestazione immediata non e'
"necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis:
accertamento della violazione per mezzo
di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto
del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari (in
pratica gli apparecchi usati
manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis:
accertamento effettuato con i
dispositivi di cui all'art.4 del Dl
121/2002, convertito nella legge
168/2002 (in pratica gli autovelox a
funzionamento automatico installati su
autostrade e strade extraurbane
principali, nonche' su extraurbane
secondarie e urbane segnalate dal
Prefetto).
Il concetto e' ulteriormente ribadito
anche dal Dl 121/2002, allo stesso
art.4.
L'art.201 comma 1ter stabilisce anche
che per gli apparecchi ad utilizzo
automatico non e' necessaria la presenza
della polizia, stante adeguata
omologazione.
Anche la regola generale secondo cui sul
verbale devono essere riportate le
motivazioni del mancato fermo ha le sue
piccole deroghe.
Nel caso di apparecchio a funzionamento
automatico a distanza puo' infatti
bastare la citazione della legge
(art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f),
mentre nei casi di utilizzo di
apparecchi ad uso manuale -dove deve in
qualche modo giustificarsi
l'impossibilita' - possono essere
inserite frasi che si riferiscono
all'impossibilita' di fermare il veicolo
per motivi di sicurezza, in tempo utile,
o al fatto che la determinazione
dell'illecito e' successiva al passaggio
dello stesso. In questi casi potrebbe
bastare la citazione dell'art.201 c.d.s.
comma 1 bis lettera e) con la
descrizione del tipo di controllo
effettuato.
Nel caso di strade extraurbane
secondarie ed urbane segnalate dal
Prefetto, la motivazione puo' anche far
riferimento al decreto prefettizio che
autorizza l'uso del dispositivo su
quella strada e prevede per essa la
deroga all'obbligo di fermo (ai sensi
dell'art.4 del Dl 121/2002).
In pratica, la contestazione
immediata rimane obbligatoria solo
per gli autovelox mobili gestiti
direttamente dalla polizia sulle
strade urbane o locali e su quelle
extraurbane e urbane di scorrimento
non segnalate dal Prefetto. In
questo caso vale la regola generale
per cui sul verbale devono essere
riportate le chiare motivazioni
dell'eventuale mancato fermo.
Quando avviene il fermo del veicolo e la
contestazione immediata, non e'
ovviamente necessario sviluppare foto o
filmati. Questi supporti rappresentano
semmai una documentazione ulteriore, ma
non indispensabile, ai fini della prova
dell'avvenuto illecito.
Il fermo del veicolo, inoltre, puo'
avvenire anche da parte di una
pattuglia posta successivamente a
quella che ha rilevato l'infrazione,
con comunicazione via radio delle
risultanze dal monitor
dell'apparecchiatura. Sul verbale
devono apparire, in ogni caso, i
nomi degli agenti che hanno
effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza
di Cassazione n.15774 del 3/7/09).
FOTO, FILMATI e PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle
apparecchiature non devono mai essere
allegati al verbale. Se il soggetto
multato vuole puo' visionarli.
Queste "prove" , qualora contengano gli
estremi identificativi del veicolo-
devono essere conservate dagli organi di
polizia stradale secondo le disposizioni
in materia di privacy, per un periodo di
tempo coincidente almeno con la
definizione dell'accertamento (pagamento
della multa o conclusione dell'eventuale
ricorso o della procedura di
riscossione). Le disposizioni della
tutela della privacy valgono,
ovviamente, anche qualora le funzioni di
sviluppo e stampa vengano affidate a
ditte private.
Per motivi di privacy, nel caso di
rilevazione automatica non si possono
fare riprese frontali del veicolo. Esse
sono consentite solo se la rilevazione
e' effettuata con dispositivi laser e vi
e' la contestazione immediata.
PANNELLI LUMINOSI
L'ultima riforma del codice della strada
ha introdotto tra i segnali stradali i
pannelli luminosi che rilevano la
velocita' del veicolo in tempo reale, al
momento del transito. Viene chiarito
(dal Ministero dell'Interno con la
circolare del 12/8/2010 gia' citata) che
questi pannelli NON possono essere
utilizzati come strumento per
l'accertamento delle violazioni ma hanno
unicamente scopo indicativo.
SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita'
in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti
"intelligenti", che si attivano al
superamento del limite di velocita' dei
veicoli in transito, con sanzioni per
chi li produce o li utilizza, sono
illegali, come piu' volte ribadito dal
Ministero dei trasporti e dalla Corte di
Cassazione (vedi pareri Ministero
trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del
3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del
12/6/07 e sentenza Cassazione
26359/2007).
Le cose, pero', potrebbero cambiare a
breve. L'ultima riforma del codice della
strada (legge 120/2010 art.60) ha
annunciato l'emanazione di un decreto
ministeriale che introdurra' nuovi
semafori, dotati di dispositivi in grado
di visualizzare il tempo residuo di
accensione delle luci, di dispositivi
che possano essere utilizzati per
regolare la velocita' e di impianti
attivati dal rilevamento di velocita'
dei veicoli in arrivo. Il decreto
dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010,
con entrata in funzione dei nuovi
semafori dopo i successivi sei mesi. Il
tutto e' al momento ancora in aria,
quindi. Seguiremo le evoluzioni.
Nota: Discorso a parte
per gli apparecchi omologati -con
apposito decreto- per rilevare sia i
passaggi col rosso che gli eccessi di
velocita' (vedi i Velocar e il
Traffistar). Per essi -del tutto legali-
e' sufficiente che vi sia un utilizzo
disgiunto delle due funzionalita'.
DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le recenti cronache hanno evidenziato
diversi e diffusi casi di truffe (o
ipotetiche tali) perpetrate con
apparecchi autovelox.
In alcuni casi si e' trattato di
indagini penali e sequestri dovuti a
presunte irregolarita' negli appalti
tra ditte fornitrici degli
apparecchi e enti comunali. In altri
gli apparecchi sequestrati non erano
conformi alle norme o alle
autorizzazioni rilasciate dal
Ministero, erano installati dove non
potevano, erano usati in maniera
irregolare oppure erano nascosti e
non segnalati.
I casi sono quindi diversi e vanno
valutati in modo specifico, ovviamente,
magari con l'aiuto di comitati o
associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio
che ci ha multato rientra tra quelli
"indagati" e' possibile far ricorso al
giudice di pace se non si e' ancora
pagato e se non sono decorsi i termini
per contestare (60gg dalla notifica). In
caso contrario la cosa diventa difficile
perche' il verbale non e' piu'
impugnabile per legge. Occorrerebbe
quindi attendere la conclusione delle
indagini e magari costituirsi parte
civile nel processo penale, con lo scopo
di ottenere il risarcimento del danno.
Cio' tenendo nel frattempo sott'occhio
le varie iniziative locali, comprese
quelle dell'amministrazione comunale.
Photored
Recenti casi, polemiche e sentenze di
vario grado (compreso la Cassazione)
talvolta diffuse con poca chiarezza,
hanno creato confusione e incertezza su
un argomento molto sentito dal
cittadino, quello delle multe
semaforiche "automatiche".
E' necessario fare chiarezza cosi' da
rendere consapevole il cittadino delle
regole e delle effettive possibilita' di
contestare le multe ritenute ingiuste.
LE NORME
Il primo riferimento e' l'articolo 41
del codice della strada (d.lgs.285/92),
che ai commi 9/10/11 regola il passaggio
dei veicoli ai semafori.
Durante il periodo di accensione
del verde i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni
consentite dalla segnaletica verticale
ed orizzontale ma non possono impegnare
l'area di intersezione se i conducenti
non hanno la certezza di poterla
sgombrare prima dell'accensione della
luce rossa (...).
Durante il periodo di accensione
del giallo i veicoli non
possono oltrepassare la striscia di
arresto a meno che vi si trovino cosi'
prossimi, al momento dell'accensione
della luce gialla, che non possano piu'
arrestarsi in condizioni di sufficiente
sicurezza; in tal caso essi devono
sgombrare sollecitamente l'area di
intersezione con opportuna prudenza.
Durante il periodo di accensione
del rosso i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in
mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione,
ne' l'attraversamento pedonale, ne'
oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni.
Il riferimento in caso di
infrazione e' invece l'art.146
comma 3, che cita:
"Il conducente del veicolo che prosegue
la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente
del traffico vietino la marcia stessa,
e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624".
Sull'annosa questione del fermo
dei veicolo da parte degli
agenti il discorso e' ad oggi molto
simile ad altri casi dove la maggioranza
delle rilevazioni e' automatica (vedi
autovelox per gli eccessi di velocita').
E' vero infatti che vale sempre il
principio generale -sancito dall'art.200
del codice della strada- per cui quando
possibile la contestazione dev'essere
immediata, con il fermo del conducente e
la notifica del verbale nelle sue mani.
E' vero anche che lo stesso codice della
strada prevede, all'art.201 e sempre in
termini generali, la possibilita' di
contestare l'infrazione successivamente
nei casi in cui non sia possibile farlo
subito, con invio differito del verbale
a casa dove dev'essere riportata la
motivazione del mancato fermo.
L'attraversamento col rosso e' pero'
stato inserito (dal 2003, vedi *) tra
quei casi per i quali l'art.201 suddetto
(comma 1 bis lettera b) sancisce che il
fermo immediato NON E' NECESSARIO, in
deroga alla regola generale.
Si tratta di casi, come il sorpasso
vietato, l'assenza del conducente,
l'utilizzo di apparecchiature a
rilevamento automatico debitamente
omologate, per i quali sul verbale e'
sufficiente sia riportata una dicitura
che faccia riferimento al codice della
strada art. 201 comma 1 bis (lettera b
nel caso di passaggio con semaforo
rosso).
Per quanto riguarda il passaggio col
rosso, inoltre, allo stesso art.201
comma 1 ter (introdotto anche questo nel
2003*) e' disposto che qualora il
rilevamento avvenga con apparecchiature
debitamente omologate la presenza degli
organi di polizia non e' necessaria.
(*) Queste modifiche, introdotte
dall'art.4 del DL 151/2003, hanno
cambiato radicalmente l'assetto
normativo al riguardo, dando sempre piu'
via libera alle rilevazioni automatiche
senza la presenza degli agenti, sia per
quanto riguarda il rilevamento degli
eccessi di velocita' (tramite autovelox)
sia per quanto riguarda i rilevamenti al
semaforo.
LE APPARECCHIATURE PER IL
RILEVAMENTO AUTOMATICO
Come avviene per le rilevazioni della
velocita' (vedi autovelox) anche nel
caso di rilevazione del passaggio col
rosso le apparecchiature eventualmente
utilizzate debbono essere omologate dal
Ministero dei Trasporti ed utilizzate
nel rispetto di tale omologazione.
A seguito della riforma del codice della
strada del 2003, piu' precisamente dal
18/3/2004, ha preso il via
l'omologazione degli apparecchi a
rilevamento automatico, i quali
attualmente sono praticamente tutti
omologati per la rilevazione senza la
presenza degli agenti, con specifiche
regole di installazione ed uso.
In genere e' previsto l'obbligo di
installare l'apparecchio in posizione
fissa e protetta, non manomettibile o
oscurabile, di produrre documentazione
fotografica dove sia visibile il
semaforo con lo scatto di due immagini,
una all'atto di superamento della linea
di arresto e una successiva, quando il
veicolo si trova al centro
dell'intersezione. Sulle foto, inoltre,
deve apparire almeno la localita'
dell'infrazione, la data e l'ora.
Non ci risulta invece, a differenza di
quanto vale per gli autovelox, obbligo
di segnalazione della presenza
dell'apparecchio.
Il riferimento da tener presente e' il
decreto di omologazione della singola
apparecchiatura. TUTTI i decreti sono
visionabili
cliccando qui
Ne citiamo alcuni:
- T RED (decreto di
approvazione n. 3458 del 15/12/05;
estensioni n. 19403 del 27/7/06 e n.
48534 del 9/6/08).
- T RED Speed
(approvazione 34047 del 16/4/08).
- Vista RED
(approvazione162 del 23/2/06; estensioni
60298 dell'11/12/06 e 57768
dell'11/7/08).
- Photored F17A
(conferma approvazione 1130 del 18/3/04;
estensione 16708 del 19/2/07).
- Photored F17D
(approvazione 47017 dell'11/5/2009).
- Velocar Red&Speed
(decreto di approvazione 56214
dell'8/7/08)
- Traffistar SR 520
(approvazione 47177 del 4/6/08).
- L'Autostop k20
(conferma approvazione 1135 del
18/3/04).
- il Traffiphot III G
(conferma approvazione 1132 del
18/3/04).
- L'Italian Red Speed TM
(conferma approvazione 1131 del
18/3/04).
Per quanto riguarda la taratura,
il Ministero precisa, come per gli
autovelox, che non e' necessaria alcuna
taratura perche' non si tratta di
strumenti di misura che ricadono nella
disciplina della legge 273/1991
istitutiva del servizio nazionale di
taratura.
Dello stesso parere la Cassazione, che
ha analizzato il punto nella sentenza
19775/2009.
Tuttavia, il manuale tecnico degli
apparecchi puo' prevedere controlli
periodici obbligatori sulla
funzionalita', ripresi poi nel decreto
di omologazione.
Non ci risulta in ogni caso alcun
obbligo di riportare sul verbale della
multa la periodicita' e gli esiti di
tali controlli.
LA GIURISPRUDENZA, LE CIRCOLARI,
I PARERI
La Cassazione
Molta attenzione, nel valutare la
giurisprudenza su questo argomento
spesso sbandierata dai media come
"rivoluzionaria", va fatta relativamente
alle modifiche che il codice della
strada, specificatamente l'art. 201, ha
subito nel 2003 e relativamente al
fatto, conseguente, che sono variate le
omologazioni e gli utilizzi degli
apparecchi rilevatori, come gia' visto.
Sono tipici esempi tre recenti sentenze
di Cassazione, la
8465/2006
begin_of_the_skype_highlighting 8465/2006 end_of_the_skype_highlighting,
la 7388/2009 e la 23084/2009, tutte piu'
o meno sopravvalutate dalla maggiorparte
dei media, che hanno argomentato sull'opportunita'
della presenza dei vigili e del fermo
dell'auto nel caso di passaggio col
rosso.
I casi trattati sono, rispettivamente,
del 2002, dei primi del 2003 e del 16
Marzo 2004, data questa che precede (pur
se di soli due giorni) l'emanazione dei
decreti di omologazione emanati a
seguito della riforma del 2003. Per
essi, quindi, e' applicabile la vecchia
normativa che, effettivamente, non
contemplava precise disposizioni
riguardo alla deroga dell'obbligo di
fermo e soprattutto riguardo alla
presenza del vigile.
Piu' precisamente, le tre sentenze si
basano principalmente sul fatto che
(all'epoca) la disposizione che preveda
il fermo come NON necessario nel caso di
passaggio col rosso fosse contenuta in
un semplice decreto di regolamentazione
del codice della strada (D.p.r.495/92
art.384). Dopo la riforma del 2003,
invece, tale disposizione e' stata
introdotta direttamente nel codice,
unitamente al comma (1ter) che prevede
espressamente che gli strumenti
automatici possano essere utilizzati
senza la presenza degli agenti.
L'unico principio che emerge dalle
sentenze e che puo' essere semmai
utilizzato nelle contestazioni e' quello
per cui la rilevazione automatica "si
presta a possibili errori, in tutti i
casi in cui, il veicolo, pur avendo
impegnato l'incrocio correttamente col
semaforo a luce verde, sia costretto a
fermarsi, subito dopo al crocevia, per
possibili ingorghi, con la conseguente
rilevazione non completa delle varie
fasi, che solo la presenza del vigile
puo' evitare."
E' pero' da osservare che un'asserzione
del genere, da sola, potrebbe non
risultare sufficiente soprattutto
relativamente alle prove in mano agli
agenti (due fotografie, in genere).
Ovviamente tutto dipende dal caso
specifico e dagli elementi in mano al
soggetto che intende opporsi. Una
contestazione valida per tutti non
esiste, come nella maggioranza dei casi
che coinvolgono le multe stradali.
Nota: dello stesso tenore
numerose precedenti pronunce di
Cassazione, come la sentenza 23301/2005
riferita ad un caso del 2001.
Ancora Cassazione....
Una sentenza che offre invece uno
spunto interessante, anche per
eventuali contestazioni, e' la 24248 del
17/11/2009. Essa punta il dito sul fatto
che il codice della strada, nel
prevedere la non necessarieta' del
fermo, parla di "attraversamento di un
incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa" (art.201 comma 1 bis lettera
b), tagliando fuori dalle nuove
disposizioni introdotte del 2003 tutti i
casi in cui il semaforo NON sia posto ad
un incrocio di strade. I giudici ne
desumono, quindi, che in questi casi
valgono le regole generali secondo cui
il fermo deve avvenire, quando
possibile, e l'eventuale impossibilita'
deve essere riportata in modo chiaro sul
verbale (e ovviamente valutata caso per
caso).
La nota ministeriale e il il
chiarimento dell'Avvocatura
Il Ministero dell'Interno, con parere
369 del 17/1/08, avrebbe espresso
l'opinione (non vincolante e poi
sottoposta al parere all'Avvocatura
dello Stato) secondo cui per
l'installazione degli apparecchi
automatici rilevatori di passaggio col
rosso occorrerebbe, come per gli
autovelox, l'autorizzazione prefettizia
nelle strade di cui all'art.4 DL
121/2002 (extraurbane secondarie e
urbane di scorrimento).
Per l'Avvocatura dello Stato (parere
46819 del 10/4/08) tale "licenza"
prefettizia non e' invece necessaria, ma
occorre una delibera del Comune che
motivi le ragioni (di esigenze di
traffico e sicurezza) che hanno portato
all'installazione degli apparecchi
automatici. Sara' poi il singolo giudice
di pace eventualmente adito che
decidera' in merito a tali ragioni e
all'eventuale mancato rispetto delle
disposizioni del decreto di omologazione
riguardo all'installazione e all'uso del
singolo apparecchio.
Il Ministero dei Trasporti,
con nota del 16/7/07 (n.67906) ribadisce
che per i dispositivi appositamente
approvati per funzionare in modalita'
totalmente automatica, senza la presenza
degli organi di polizia stradale, non vi
e' obbligo di contestazione immediata
dell'infrazione, ai sensi del gia'
citato art. 201 C.D.S. commi 1, 1-bis
lett. b) e 1-ter.
DURATA DEL GIALLO E SEMAFORI
"TRUCCATI"
Sulla durata del giallo la legge non si
esprime. L'unico riferimento sono alcune
normative tecniche richiamate dalla nota
del Ministero dei Trasporti del 16/7/07
(n.67906).
Il Ministero chiarisce che la legge
(art.41 c.10 c.d.s) non indica una
durata minima del periodo d'accensione
della luce gialla, ma si limita ad
affermare un principio generale che
regola il passaggio dei veicoli (vedi
sopra).
Le norme tecniche al riguardo vengono
invece dettate da organismi di
unificazione o da enti di ricerca. In
particolare lo studio prenormativo
pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme
sulle caratteristiche funzionali e
geometriche delle intersezioni
stradali", al paragrafo 6.7.4
"Determinazione dei tempi di giallo",
indica durate di 3, 4 e 5 secondi per
velocita' dei veicoli in arrivo pari,
rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
In presenza di traffico pesante con
veicoli di lunghezza massima pari a
18.75 m, ivi compresi autocarri,
autobus, fělobus, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, filosnodati
e vetture tramviarie, e' indicata una
durata di 4 secondi anche per velocita'
di 50 km/h.
Nella pratica, ai fini della
massima uniformita' applicativa, si
adottano generalmente tempi fissi di 4 e
5 secondi, rispettivamente su strade
urbane ed extraurbane.
Al di la' di queste generiche
indicazioni, non e' pero' facile ne'
immediato appurare quale sia la durata
giusta del giallo in casi specifici e
dimostrare che un Comune abbia
"truccato" un semaforo, anche perche'
-ripetiamo- non esiste nessuna norma di
legge che regola tale durata.
Nota: Rilevante, nel
merito della durata del giallo, e' la
sentenza di Cassazione 25769/2009 che si
e' pronunciata sull'"irragionevolezza
della durata di quattro secondi"
lamentata dal ricorrente. I giudici
hanno invece ritenuto congruo questo
periodo di tempo in modo particolare per
un semaforo posto ad un incrocio, presso
il quale la velocita' dovrebbe essere
ridotta anche rispetto ai limiti
vigenti. In altre parole, la velocita'
conta e deve essere adeguata allo stato
dei luoghi, e l'esistenza di un limite
non giustifica il mantenimento della
velocita' anche in presenza di un
incrocio. Con queste motivazioni il
giudice ha "demolito" tutti i calcoli
con i quali il ricorrente intendeva
dimostrare che andando a quella
velocita' (70 km/h, entro i limiti) la
durata esigua del giallo non gli
consentiva di fermarsi in tempo e in
sicurezza.
In molti Comuni italiani sono state
invece scoperte truffe che riguardavano
gli appalti per l'istallazione degli
apparecchi automatici, con indagini
penali e sequestri disposti dalle varie
procure.
Nei casi specifici, che vanno valutati
individualmente, e' sensato opporsi a
multe elevate da apparecchi sottoposti a
indagini, sia che queste riguardino
l'installazione e il funzionamento sia
che riguardino gli appalti.
In generale, e' sensato contestare gli
utilizzi irregolari (e in questo fanno
fede principalmente i decreti di
omologazione) tenendo sempre presente
che comunque l'esito dei ricorsi
e' legato alla soggettiva decisione del
giudice di pace al quale ci si rivolge.
Difficilmente, al di la' degli
sbandieramenti dei media, si ottengono
"annullamenti collettivi" di verbali da
parte dei Comuni o miracolose
"sanatorie", salvo casi particolari che,
ripetiamo, vanno valutati
specificatamente.
SEMAFORI "INTELLIGENTI": novita'
in arrivo?
Attualmente i semafori cosiddetti
"intelligenti", che si attivano al
superamento del limite di velocita' dei
veicoli in transito, con sanzioni per
chi li produce o li utilizza, sono
illegali, come piu' volte ribadito dal
Ministero dei trasporti e dalla Corte di
Cassazione (vedi pareri Ministero
trasporti 66135 dell'11/8/08, 110094 del
3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del
12/6/07 e sentenza Cassazione
26359/2007).
Le cose, pero', potrebbero cambiare a
breve. L'ultima riforma del codice della
strada (legge 120/2010 art.60) ha
annunciato l'emanazione di un decreto
ministeriale che introdurra' nuovi
semafori, dotati di dispositivi in grado
di visualizzare il tempo residuo di
accensione delle luci, di dispositivi
che possano essere utilizzati per
regolare la velocita' e di impianti
attivati dal rilevamento di velocita'
dei veicoli in arrivo. Il decreto
dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010,
con entrata in funzione dei nuovi
semafori dopo i successivi sei mesi. Il
tutto e' al momento ancora in aria,
quindi. Seguiremo le evoluzioni.