I
Messi notificatori
Qualsiasi
ricorso, per cause rientranti nella
competenza del Giudice di Pace
sia essa per materia, valore o territorio, può essere
presentato al
Giudice
di
Pace
competente secondo le norme del
codice di procedura civile.
Per presentare ricorso non è necessaria l’assistenza di
un avvocato anche se la causa cui si va incontro è
regolata dalle norme del predetto codice.
Il ricorso deve essere presentato entro dei termini
temporali perentori e differenti in base al tipo di
ricorso che può essere avverso: contravvenzioni,
ingiunzioni prefettizie, cartelle esattoriali.
I termini per la
presentazione del ricorso sono:
-
Ricorso
contro contravvenzioni 60 giorni dal ricevimento
-
Ricorso contro ingiunzioni prefettizie 30 giorni dal
ricevimento
-
Ricorso contro cartelle esattoriali 30 giorni dal
ricevimento
La documentazione
richiesta per presentare il ricorso è la seguente:
-
Ricorso completo e firmato
-
N° 5
fotocopie del ricorso (vedi punto precedente)
-
N° 5 fotocopie della contravvenzione, ingiunzione o
cartella esattoriale
-
N° 5 fotocopie della
busta
I
modelli indicati di seguito sono in
uso presso questo Ufficio del
Giudice di Pace di Palermo e sono
scaricabili in formato PDF da
stampare e compilare o in formato
WORD da compilare on site e
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Il contributo unificato
Il contributo unificato è
l'importo dovuto al momento della iscrizione a ruolo. Gli importi del contributo
unificato sono indicati nell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in
Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139) e successive
modifiche. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia.
Tabella riassuntiva dei contributi
unificati
|
Procedimenti ordinari |
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fino a € 1.100,00
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€ 33,00 |
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da € 1.100,01 fino a €
5.200,00 |
€ 77,00 |
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da € 5.200,01 fino a €
26.000,00 |
€ 187,00 |
|
da € 26.000,01 fino a
€ 52.000,00 |
€ 374,00 |
|
da € 52.000,01 fino a
€ 260.000,00 |
€ 550,00 |
|
da € 260.000,01 fino a
€ 520.000,00 |
€ 880,00 |
|
da € 520.000,00 e
oltre |
€ 1.221,00 |
|
Valore indeterminabile
- competenza esclusiva del Giudice di Pace |
€ 170,00 |
|
Valore indeterminabile
Tribunale |
€ 340,00 |
|
Omessa dichiarazione
(Valore presunto superiore a € 520.000,00) |
€ 1.110,00 |
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Fallimento: |
|
Intera procedura
fallimentare |
€ 672,00 |
|
Opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento |
50% del contributo |
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Procedimenti speciali: |
|
Procedimenti speciali,
d'ingiunzione, di opposizione ad ingiunzione, sfratti, cautelari in
genere |
50% del contributo |
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Volontaria
giurisdizione |
€ 77,00 |
|
Procedure esecutive: |
|
Esecuzioni immobiliari
|
€ 220,00 |
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Esecuzioni mobiliari
fino a € 2.500,00 |
€ 30,00 |
|
Esecuzioni mobiliari
di valore superiore ad € 2.500,00 |
€ 100,00 |
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Altri procedimenti
esecutivi |
€ 110,00 |
|
Procedimenti di
opposizione agli atti esecutivi |
€ 132,00 |
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Procedimenti esecutivi
per consegna o rilascio |
Esenti |
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Ricorsi
amministrativi: |
|
Ricorsi al Tar e al
Consiglio di Stato |
€ 500,00 |
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Altri ricorsi |
250,00 |
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Ricorsi ex art.
23-bis., comma 1, L.1034/1971 |
€ 1.000,00
|
|
Ricorsi ex art.
23-bis., comma 1, L1034/1971 in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità |
€ 2.000,00
|
Norma di riferimento
Articolo 13 con le modifiche
apportate successivamente.
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000
e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva
del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro
220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'.
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il
contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un
importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro
IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per
morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data
di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di
finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
[ 4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo
e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro
103,30. ]
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa
di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all' articolo 14 , il processo si presume
del valore indicato al comma 1, lettera g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti
dall' articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , per quelli previsti
dall' articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per i ricorsi
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di
ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza
o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i
ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto
dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di
euro 1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli
incidentali contenenti domande nuove, nonchè di provvedimenti delle Autorita`,
il contributo dovuto e` di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel
caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita
in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di
accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale, quello
incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove..
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.
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