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Modulistica dei ricorsi per i Cittadini e gli Avvocati

Novita': invio OnLine il ricorso per: Opposizione a Sanzione Amministrativa

I Messi notificatori

Qualsiasi ricorso, per cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace sia essa per materia, valore o territorio, può essere presentato al Giudice di Pace competente secondo le norme del codice di procedura civile.
Per presentare ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato anche se la causa cui si va incontro è regolata dalle norme del predetto codice.
Il ricorso deve essere presentato entro dei termini temporali perentori e differenti in base al tipo di ricorso che può essere avverso: contravvenzioni, ingiunzioni prefettizie, cartelle esattoriali.

I termini per la presentazione del ricorso sono:

  •     Ricorso contro contravvenzioni 60 giorni dal ricevimento

  •     Ricorso contro ingiunzioni prefettizie 30 giorni dal ricevimento

  •     Ricorso contro cartelle esattoriali 30 giorni dal ricevimento

La documentazione richiesta per presentare il ricorso è la seguente:

  •     Ricorso completo e firmato

  •     N° 5 fotocopie del ricorso (vedi punto precedente)

  •     N° 5 fotocopie della contravvenzione, ingiunzione o cartella esattoriale

  •     N° 5 fotocopie della busta

    I modelli indicati di seguito sono in uso presso questo Ufficio del Giudice di Pace di Palermo e sono scaricabili in formato  PDF da stampare e compilare o in formato WORD da compilare on site e stampare.

    Per visualizzare e stampare un file in PDF occorre avere installato il programma Acrobat Reader 7 o superiore , per chi ne fosse sprovvisto basta cliccare sull'icona che segue per scaricare e installare il programma  (freeware) 

Modelli di Stampati Affari Civili    

formato pdf (12 kb) formato word (28 kb) Dichiarazione sul valore della causa  - Avvertenza
formato pdf (32) formato word (42) Foglio notizie per iscrizione al R.G. Affari Civili  introdotto con Citazione, Ricorso o Istanza ex art. 322 c.p.c
formato pdf (32) formato word (42) Foglio Intercalare notizie per iscrizione al R.G. Affari Civili  introdotto con Citazione, Ricorso o Istanza ex art. 322 c.p.c  
formato pdf (20 kb) formato word (36 kb) Opposizione a sanzione amministrativa - Modalità sulla presentazione  -  Compila il ricorso OnLine - Novità finanziaria 2010
formato pdf (20 kb) formato word (36 kb) Verbale di Citazione
formato pdf (20 kb) formato word (36 kb) Richiesta copie - Richiesta copie e ricerche OnLine
formato pdf (20 kb)   Comunicazione di versamento del contributo unificato
formato pdf (20 kb)   Istruzioni per il Pagamento del contributo unificato col modello F23 e Codici di Tributo

Il contributo unificato

Il contributo unificato è l'importo dovuto al momento della iscrizione a ruolo. Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139) e successive modifiche. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

 

Tabella riassuntiva dei contributi unificati

Procedimenti ordinari

fino a € 1.100,00

€ 33,00

da € 1.100,01 fino a € 5.200,00

€ 77,00

da € 5.200,01 fino a € 26.000,00

€ 187,00

da € 26.000,01 fino a € 52.000,00

€ 374,00

da € 52.000,01 fino a € 260.000,00

€ 550,00

da € 260.000,01 fino a € 520.000,00

€ 880,00

da € 520.000,00 e oltre

€ 1.221,00

Valore indeterminabile - competenza esclusiva del Giudice di Pace

€ 170,00

Valore indeterminabile Tribunale

€ 340,00

Omessa dichiarazione (Valore presunto superiore a € 520.000,00)

€ 1.110,00

Fallimento:

Intera procedura fallimentare

€ 672,00

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

50% del contributo

Procedimenti speciali:

Procedimenti speciali, d'ingiunzione, di opposizione ad ingiunzione, sfratti, cautelari in genere

50% del contributo

Volontaria giurisdizione

€ 77,00

Procedure esecutive:

Esecuzioni immobiliari

€ 220,00

Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500,00

€ 30,00

Esecuzioni mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00

€ 100,00

Altri procedimenti esecutivi

€ 110,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

€ 132,00

Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio

Esenti

Ricorsi amministrativi:

Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato

€ 500,00

Altri ricorsi

250,00

Ricorsi ex art. 23-bis., comma 1, L.1034/1971

€ 1.000,00

Ricorsi ex art. 23-bis., comma 1, L1034/1971 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità

€ 2.000,00

Norma di riferimento

Articolo 13 con le modifiche apportate successivamente.

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 132.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
[ 4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30. ]
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all' articolo 14 , il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall' articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , per quelli previsti dall' articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonchè di provvedimenti delle Autorita`, il contributo dovuto e` di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove..
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.