Che cosa cambia?

• Se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno, i parenti e gli affini entro il terzo grado potranno usufruire dei permessi per l’assistenza solo se gli altri familiari hanno compiuto 65 anni d’età, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti. La legge resta invariata per il coniuge, i genitori e i parenti entro il secondo grado.
• Il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile, mentre per l’assistenza al figlio con handicap grave il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti.
• Nella scelta della sede di lavoro si può far valere la vicinanza al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.
• Sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona disabile.
• Tutti quelli che non rientrano in questa casistica, e che finora hanno fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedranno revocare le agevolazioni concesse. I controlli Il datore di lavoro o l’Inps possono richiedere controlli, mentre le pubbliche amministrazioni devono comunicare al dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi in base alla legge 104, se sono fruiti da parenti per l’assistenza di una persona disabile o dal lavoratore disabile stesso e il monte ore o giorni di permesso fruito da ciascun lavoratore nel corso dell’anno e per ciascun mese. Banca dati È prevista l’istituzione di una banca dati (nel rispetto della privacy) che consenta di avere il quadro della spesa sostenuta dallo Stato per questo genere di benefici. Pensionamento Tra le altre novità introdotte dal «collegato lavoro» 2010 ci sono le deleghe al governo per la ridefinizione del pensionamento anticipato per chi svolge lavori usuranti, la realizzazione del «polo salute e sicurezza» in sinergia con l'Inail, la riforma degli ammortizzatori sociali, la certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia (viene abbandonato il certificato su carta per fare posto a quello on line che il medico dovrà inviare all'Inps), la facoltatività del tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro e in particolare dell'arbitrato (che diventa così volontario) e la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.
(Fonte Agenzia Redattore Sociale)

Uno degli impegni - nel frastagliato fronte di ambiziose iniziative del ministro Renato Brunetta - è il contrasto agli abusi nella fruizione dei permessi concessi ai lavoratori che assistono familiari con grave disabilità. L’articolo 33 della legge n. 104 del ’92 - che ha sempre richiamato l’interesse maggiore - aveva talmente tante ricadute organizzative, amministrative, retributive, previdenziali e pratiche da rendere necessaria, negli anni, la produzione di una massa di circolari, note e ritocchi normativi che attualmente consta di circa un centinaio di provvedimenti. Senza contare le Sentenze di vario grado. Un marasma in cui è difficile orientarsi e grazie al quale è facile subire o praticare abusi. Ne sanno qualcosa gli istituti previdenziali - in particolare l’INPS - costretti a inseguire le evoluzioni repentine e talvolta scombiccherate del Legislatore e ad emanare Circolari su Circolari. Già sull’originario testo di proposta si alzano da una parte le accuse di voler restringere i diritti delle persone con disabilità, dall’altro si levano gli scudi in difesa dagli abusi e dall’eccesso di spesa.

Gli obiettivi espressi sono due: ridurre la platea dei beneficiari; contrastare gli abusi, attribuendo facoltà di controllo al datore di lavoro pubblico o privato che sia. E viene il 2000: Livia Turco, ministro per la Solidarietà Sociale, si impegna visceralmente per l’approvazione di una norma, un po’ naïve, ma che sicuramente coglie un disagio diffuso in chi tenta di conciliare i tempi del lavoro e i tempi dell’impegno familiare. La Legge 53/00, infatti, introduce nuove forme di congedo parentale e preconizza una diversa flessibilità lavorativa L’articolo 19 rimuove finalmente un vincolo un tantino odioso che riguarda, in particolare, le mamme casalinghe: dopo la 53, i permessi vengono concessi al lavoratore genitore della persona con handicap grave, anche nel caso l'altro genitore non ne abbia diritto, come appunto nel caso di casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore/trice autonomo/a. Ma non è tutto: viene abrogato (articolo 20) anche il vincolo di convivenza fra il lavoratore e la persona da assistere.

L'obbligo di convivenza, quindi, è stato abrogato dieci anni fa e non ora, come ha asserito qualche fonte governativa. In cambio di quel vincolo, il Legislatore ne fissa un altro, pur senza definirlo o declinarlo: l’assistenza dev'essere «continua ed esclusiva». Un briciolo di garanzia in più, questo, e un monito circa la reale finalità della norma: i permessi sono una misura a favore delle persone disabili, e non una forma di compensazione per il lavoratore. Tema che poi sarà caro anche a Brunetta e che sottoscriviamo appieno. Su quei due concetti filosofano in molti, ma le indicazioni operative, che procedono per approssimazione e assestamenti, provengono dai due maggiori istituti previdenziali, l'INPS e l'INPDAP. Fanno quello che possono anche loro, però: se da un lato l’indicazione di principio è chiara - dev'esserci un’effettiva assistenza - sotto il profilo operativo è particolarmente difficile fissare tutte le fattispecie.

L’INPS addirittura si inventa - diciamo "si inventa" poiché l’indicazione che propone, pur di buon senso, è assolutamente priva di fondamento giuridico - che i concetti di «assistenza continuativa ed esclusiva» debbano intendersi come «sistematicità ed adeguatezza». Grazie alla nuova norma il lavoratore decade dai diritti ai permessi lavorativi, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino «l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti». È precisata la "pena" ed è ribadita la facoltà (obbligo) di controllo da parte del datore di lavoro. I controlli previsti dalla modifica sono tutt'altro che stringenti. E di certo non tutelano i reali destinatari della norma, cioè le persone con disabilità.

Comunque i misteri rimangono!!

Il 3 marzo 2010 il Senato ha approvato in via definitiva un DDL ‘omnibus’ (1) che tra le tante misure introduce novità in tema di permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92. Queste novità in parte possono considerarsi ‘garantiste’, per altro verso restrittive. Restano comunque dei punti che non sono stati affrontati e che rimangono quindi ancora irrisolti. Il lettore interessato potrà approfondire la conoscenza del testo ‘omnibus’ -soprattutto nelle parti che riguardano la L. 104- sull’ottimo portale www.handylex.org/ (2) . Qui, io vorrei riflettere su alcuni di quegli aspetti della materia di cui il suddetto DDL non si occupa (3), aspetti che meriterebbero invece un’attenzione particolare, vista la loro importanza. 1. Il primo dato riguarda la non cumulabilità dei permessi retribuiti, neanche all’interno dello stesso a.s. . Questo punto secondo me è il più grave, quello che andrebbe rivisto al più presto, per creare finalmente quell’ equilibrio che allo stato attuale non esiste e per rispondere in modo adeguato agli sciacalli che continuano a vedere i beneficiari di questa legge come dei privilegiati (4) .

 2. Il secondo elemento si riferisce alle decurtazioni che continuano ad essere applicate anche a chi, pur beneficiando della suddetta legge, si assenta per malattia e al ritorno produce un certificato medico. La normativa in vigore stabilisce che la visita fiscale, in tali casi, è a discrezione del datore di lavoro; eppure, i dipendenti con L. 104, alla fine del mese, si vedono ugualmente trattenute delle somme sullo stipendio. Qual è la logica, in questo modo di operare ? Io non riesco a comprenderla. Tanto più quando il soggetto in possesso della L. 104 preferisce non usufruirne del tutto (5) e decide di ricorrere appunto al certificato medico.

3. Il comma 5 dell’articolo 33 della L. 104/92 precisa che “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Come se non bastasse, il comma 6 dello stesso articolo recita : “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [......] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”. Malgrado la reiterazione dei principi -reiterazione che dovrebbe sancirne il carattere solenne ed inviolabile-, di fatto ci si riferisce a diritti puramente virtuali, soprattutto per quanto riguarda la prima parte. Come spesso accade, si gioca con le parole. In questo caso, il ‘jolly’ che permette di disattendere la norma è rappresentato dalla locuzione “ove possibile”. Qualcosa di analogo accade per l’articolo 21 della stessa Legge (“Precedenza nell’assegnazione di sede”), che fa sapere: “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. – 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”. Anche qui, in realtà, ci troviamo di fronte a precedenze virtuali, perché, come tutti sanno, nella scuola le operazioni di mobilità seguono un ordine ben preciso, ordine che di fatto favorisce chi indica, nella domanda di trasferimento, preferenze di tipo sintetico (distretto; comune; provincia), oppure dichiara la sua disponibilità ad accettare, se si tratta di docente, anche cattedre orario (V. il punto n. 35 dell’Allegato J/1, relativo alla scuola superiore). In ogni caso, anche quando il docente provvisto della precedenza in base alla L. 104 riesce ad essere trasferito su una sede che ha indicato nella domanda, non è detto che non sia costretto poi a completare l’orario in un’altra scuola, distante magari km da quella che ha scelto e in un turno che non può essere rispettato, visto appunto il suo stato di salute.

4. Il docente che rientra nella legge in questione, anche quando ottiene la sede richiesta e un turno adeguato alle sue aspettative, spesso è costretto a rispettare un orario di lavoro poco compatibile con le sue patologie e in troppi casi è obbligato a rimanere a scuola oltre l’orario contrattuale, senza alcuna integrazione dello stipendio. I ‘buchi’ nell’orario di un docente non costituiscono certo una novità. Tuttavia, questi ‘buchi’ pesano in modo diverso, almeno credo, se a subirli è una persona in buona salute, oppure chi deve combattere ogni giorno con problematiche fisiche molto serie (6). Note (1) Atti del Senato 1167-B : “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Qui il testo completo del provvedimento, in formato PDF. Vale la pena ricordare che il Capo dello Stato ha deciso di non firmare il suddetto DDL, rinviandolo (il 31-03-10) al Parlamento, con una serie di precise e concrete motivazioni. (2) Carlo Giacobini, “Permessi lavorativi: modificato l’articolo 33 della Legge 104/92″ (http://www.handylex.org/gun/permessi_lavorativi_modifica_legge_104.shtml/). Il portale citato si è arricchito recentemente di una nuova funzione: un dispositivo automatico che consente di conoscere subito la risposta a determinati quesiti (http://www.handylex.org/gun/permessi_legge_104_risposta_automatica.shtml/ ; http://www.handylex.org/cgi-bin/permessi_legge_104_risponditore/ ; http://www.handylex.org/cgi-bin/congedi_retribuiti_risponditore). (3) Sulle lacune che ancora oggi esistono in tale settore (e che di fatto penalizzano chi usufruisce di questa legge), cfr.: “Legge 104/92. La realtà dietro le mistificazioni.”, pubblicato il 9-12-09 su www.orizzontescuola.it/ (http://www.orizzontescuola.it/node/1843). V. anche: “Trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti. Un appello ai parlamentari.”, pubblicato il 16-01-08 nell’area ‘Mobilità’ di www.orizzontescuola.it/ , con il titolo “Proposta di modifica sulla mobilità”. Questo secondo testo, che peraltro si collega ad un precedente lavoro apparso il 24-08-07 nella stessa area del medesimo portale (lavoro dal titolo “Modesta proposta relativa alla domanda di trasferimento”), contiene una “Bozza di proposta di legge a favore di determinate categorie di docenti”, vale a dire di quei docenti che, malgrado le problematiche fisiche che possono debitamente certificare, non sono protetti in maniera adeguata (e talvolta in alcun modo) né dalla legislazione sui trasferimenti, né in altri ambiti. Cfr. anche : “Esami di Stato. Partecipazione dei docenti che usufruiscono della L. 104/92″, pubblicato il 22-02-08 nella rubrica “Varie” sempre di www.orizzontescuola.it/ (scaricabile tramite Google) e gli altri articoli sulla L. 104 presenti nella mia pagina all’interno di www.atuttascuola.it/ (http://www.atuttascuola.it/collaborazione/lalomia/index.htm). (4) Cfr. ad esempio i commenti riportati dopo l’articolo di Tommaso Del Lungo, “Il Senato approva definitivamente le norme di riforma della legge 104. Ecco cosa cambia.”, in http://portal.forumpa.it/ (http://saperi.forumpa.it/story/42208/il-senato-approva-definitavemente-l…). Più che di commenti, però, bisognerebbe parlare di sproloqui (vista la presenza di luoghi comuni, di balordaggini e di affermazioni penalmente rilevanti), espressi peraltro in un italiano spesso sgangherato. (5) A volte per nulla, sottoponendo così il suo fisico ad un logorio che aggrava ancora di più il suo stato di salute. (6) A questo aspetto non si pensa mai, sbagliando. La L. 104 viene concessa soltanto alle persone con gravi e documentate patologie e dopo una serie non indifferente di visite da parte di Commissioni medico-legali.  Disegno di Legge omnibus riguardante anche la 104-92. (3-03-10).pdf